Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 6640/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr.
Umberto Scotti
dr.ssa Silvia Vitrò
dr.ssa Dolores Grillo
Presidente
Giudice relatore
Giudice
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6640/2013 R.G.
PROMOSSA DA:
BERTINI MARCO e PALM TREE SRL, in persona del suo amministratore
unico Bertini Marco, difesi dagli avv.ti Giuseppe Oneglia e Laura
Formentin per delega a margine dell’atto di citazione
ATTORI
CONTRO
INTERPART SPA
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori:
- In via principale:
Accertare
e
dichiarare
l’invalidità
della
costituzione
dell’assemblea straordinaria della società Interpart spa tenutasi in
Novara il 23/1/2013 per violazione del quorum costitutivo previsto
dall’art.
17
dello
statuto
societario
Interpart
spa
e,
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Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 - Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2887
Ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013
RG n. 6640/2013
conseguentemente,
annullare
la
deliberazione
della
predetta
assemblea;
- Conseguentemente, ordinare al legale rappresentante della
Interpart spa l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle
imprese della dichiarazione di scioglimento della Interpart spa ex
art. 2484 n. 4 c.c., ovvero autorizzare gli attori allo stesso
incombente demandandolo loro
- Con vittoria di spese, diritti e onorari
1)Con atto di citazione notificato in data 21/2/2013 il sig. Bertini
Marco e la Palm Tree srl hanno convenuto in giudizio la società
Interpart spa, riferendo:
- che Marco Bertini è socio della Interpart spa, con sede a Novara,
essendo titolare del 41.60% delle azioni societarie e che la Palm
Tree srl è anch’essa socia della Interpart per l’8,32% delle azioni
societarie, con totale partecipazione degli attori a detta società
del 49.92%;
- che all’assemblea ordinaria del 18/12/2012- alla quale gli attori
non hanno partecipato- è stato approvato il bilancio di esercizio al
30/6/2012 e che in tale sede è stata constatata una perdita
complessiva di €. 479.147,00, con conseguente azzeramento di tutte le
riserve e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale previsto per le spa;
- che gli amministratori hanno convocato una assemblea straordinaria
per assumere le deliberazioni ex art. 2447 c.c. (cioè riduzione del
capitale sociale e contemporaneo aumento a cifra non inferiore la
minimo legale, o trasformazione di Interpart in srl), per il giorno
21/1/2013, in prima convocazione, e per il 23/1/2013, in seconda
convocazione;
- che all’assemblea straordinaria del 23/1/2013 ha partecipato solo
il 50,08% del capitale sociale, essendo assenti gli attori, e che i
soci presenti hanno approvato la copertura delle perdite e poi hanno
trasformato la società in srl, con capitale sociale di €. 101.459,
con assegnazione ai soci delle quote in proporzione al numero delle
azioni precedentemente possedute;
- che la costituzione delle predetta assemblea e le deliberazioni
assunte sono invalide, per mancanza del quorum costitutivo, dal
momento che l’art. 17 dello statuto societario prevede che
l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita e deliberi con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del
capitale sociale.
La Interpart spa, è rimasta
contumace nel processo, comparendo solo all’udienza di discussione
dell’istanza attorea di sospensione della delibera impugnata ex art.
2378 c.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza n. 6195/2013 pubbl. il 22/10/2013
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In tale sede la convenuta ha eccepito, tra l’altro, che la
disposizione statutaria di cui all’art. 17 non può prevalere sulle
esigenze di cui all’art. 2447 c.c.
Con ordinanza 8/4/2013 il
giudice ha disposto, ex art. 2378, co. 4, c.c., la sospensione della
delibera impugnata.
2.1) Si osserva, infatti, che sussiste la violazione, relativamente
all’assunzione della delibera dell’assemblea straordinaria della
Interpart spa del 23/1/2013, del quorum costitutivo e deliberativo
(del 60%) previsto dall’art. 17 dello statuto societario (doc. 9 e 10
attorei).
Infatti, detto art. 17 prevede: “Le decisioni dei soci sono
assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della
metà del capitale sociale, salvi i casi previsti dai numeri 4 e 5 del
secondo comma dell’art. 2479 c.c., in cui delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale
sociale e devono essere sempre adottate con deliberazione sociale”.
La delibera oggetto di impugnazione riguarda appunto uno dei
casi previsti dai citati n. 4 e 5 del co. 2 dell’art. 2470 c.c. e
l’assemblea straordinaria del 23/1/2013 ha assunto tale delibera con
la presenza del solo 50,08% del capitale sociale.
Né
è
accoglibile
l’osservazione- formulata dalla parte convenuta nel giudizio
cautelare sulla richiesta di sospensione della delibera- secondo la
quale la predetta disposizione statutaria dell’art. 17 sarebbe
invalida alla luce delle esigenze di cui all’art. 2447 c.c.
Infatti, la sussistenza della fattispecie delineata da tale
articolo non comporta di per sé la nullità della clausola 17 dello
statuto societario, dal momento che è deducibile dalla legge la
disciplina applicabile in caso di mancata sussistenza dei quorum
costitutivi e deliberativi stabiliti.
In particolare, in caso di perdita del capitale sociale in misura
tale che esso si riduca al di sotto del minimo legale, gli
amministratori devono convocare l’assemblea per la riduzione ed
aumento del capitale sociale o la trasformazione della società e
questa assemblea straordinaria delibera secondo i quorum stabiliti
dalla legge e dallo statuto societario.
Nel caso in cui non sia possibile assumere questo tipo di
deliberazioni, per mancanza dei quorum necessari, permane lo stato di
scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., co. 1, n. 4,
c.c., non evitato, appunto, dalle misure previste dall’art. 2447 c.c.
Né l’art. 17 è in contrasto, nel presente caso, con il disposto
dell’art. 2369, co. 4, c.c. (secondo cui: “Lo statuto può richiedereper la costituzione e deliberazione delle assemblee societariemaggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e
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2) L’impugnazione va accolta.
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per la nomina e la revoca delle cariche sociali”), non avendo
l’assemblea straordinaria in esame avuto ad oggetto tali materie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Dichiara
l’invalidità
della
costituzione
dell’assemblea
straordinaria della società Interpart spa tenutasi a Novara il
23/1/2013 per violazione del quorum costitutivo previsto dall’art. 17
dello statuto societario e conseguentemente annulla la deliberazione
assunta dalla predetta assemblea;
Ordina al legale rappresentante della Interpart spa di
provvedere all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle
imprese della dichiarazione di scioglimento della Interpart spa ex
art. 2484 n. 4 c.c.;
Condanna la convenuta Interpart spa a rimborsare agli attori
Bertini Marco e Palm Tree srl le spese processuali, che liquida nella
somma di €. 4.000 (di cui €. 3.000 per competenze €. 1.000 per
esposti), oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile,
specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data
27/9/2013.
Il G.I.
Il Presidente
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3) Pertanto va accolta l’impugnazione proposta dagli attori e anche
l’ulteriore domanda accessoria di richiesta di ordine al legale
rappresentante della Interpart spa di provvedere all’iscrizione
presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione di
scioglimento della Interpart spa ex art. 2484 n. 4 c.c..
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto
Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la
determinazione dei parametri di liquidazione.
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