DIRITTO DEL LAVORO
IL CONTRATTO COLLETTIVO:
Parte obbligatoria e parte normativa
Una bipartizione fondamentale
dei contratti collettivi:
Parte obbligatoria
e
parte normativa
CLAUSOLE OBBLIGATORIE
Organizzazioni
sindacali
Associazioni
datoriali
Parte
Obbligatoria.
Parte
obbligatoria
CONTRATTO
Parte
Parte
normativa
COLLETTIVO
normativa
Lavoratori
Datori
di lavoro
CLAUSOLE NORMATIVE
AL LAVORATORE
AMMALATO sarà
conservato il posto
con decorrenza
dell'anzianità a tutti
gli effetti contrattuali
per 13 mesi.
L'obbligo di
conservazione del
posto per l'azienda
cesserà comunque
ove nell'arco di 30
mesi si raggiungano i
limiti predetti anche
con più malattie
(CCNL dipendenti dalle
industrie
dell'abbigliamento)
Clausola
normativa
Due esempi
Le unità produttive con più di ottanta dipendenti,
PORTERANNO A preventiva CONOSCENZA delle
strutture sindacali aziendali e delle
organizzazioni sindacali di categoria
competenti per territorio, elementi conoscitivi
riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare
riferimento alla situazione ed alla struttura
occupazionale;
- i programmi di investimento e di diversificazione
produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai
finanziamenti agevolati pubblici regionali,
nazionali, comunitari;
- le strategie di scorporo, concentrazione,
internazionalizzazione e di nuovi insediamenti
industriali specie nel Mezzogiorno
(CCNL dipendenti dalle industrie tessili)
Clausola obbligatoria
Una recente pronuncia
(a proposito di art. 19 St.)
Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 6 aprile-24 settembre 2004, n. 19271
La causa del contratto collettivo di lavoro non può essere
ridotta alla funzione normativa - cioè la funzione di
determinare i contenuti dei futuri contratti individuali
di lavoro - in quanto ogni contratto collettivo contiene
una serie di clausole non riconducibili a tale funzione,
ad esempio le clausole che impongono ai datori di
lavoro di fornire informazioni alle organizzazioni
sindacali: la caratteristica comune di queste clausole
va individuata nel fatto che esse instaurano
rapporti obbligatori che non hanno effetti diretti
sui futuri contratti di lavoro, ma producono
effetti giuridici esclusivamente nei confronti dei
sindacati e dei datori stipulanti
L’evoluzione quantitativa e qualitativa
delle clausole obbligatorie
E’ espressione delle più ampie funzioni
assunte dal contratto collettivo come
metodo di governo delle relazioni
individuali e collettive di lavoro
Più il sindacato tende ad “invadere” l'area
delle c.d. prerogative datoriali, tanto più
cresce, per qualità ed importanza, la parte
obbligatoria del contratto collettivo
GLI EFFETTI DELLA
BIPARTIZIONE:
le diverse conseguenze in
caso di violazione del
contratto collettivo
La violazione delle clausole
normative
La violazione di questa
Un datore di lavoro
clausola legittima
retribuisce un lavoratore
l’associazione
meno di quanto
si è impegnato a fare
sindacale stipulante
sottoscrivendo
ad attivare un
il contratto
contenzioso
collettivo
giudiziario?
La violazione delle clausole
obbligatorie
Qual’è lo strumento
processuale più adeguato
per sanzionare tali violazioni?
I) Rimedi civilistici
per l’inadempimento contrattuale
II) Repressione della
condotta antisindacale
(art. 28 Statuto)
La distinzione tra clausole obbligatorie
e clausole normative sul piano della
loro “giustiziabilità”
Se viene violata una
clausola normativa
 Il sindacato
stipulante non è
legittimato alla
azione giudiziale (a
meno che non
ricorrano gli estremi
della condotta
antisindacale ex art.
28 St.)
 Il lavoratore si
Se viene violata una
clausola obbligatoria
 Il sindacato
stipulante è
legittimato alla
azione giudiziale
(per
inadempimento
contrattuale o ex
art. 28 St.)
 Il lavoratore no
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Il contratto collettivo: Parte obbligatoria e parte normativa