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Carabinieri, spettanza liquidazione pensione privilegiata
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA
Giudice Unico per le Pensioni
Sentenza del 24 maggio 2012
SENT. N. 301/2012
R E P U B B L IC A
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Eugenio Madeo
nella pubblica udienza del 15 maggio 2012 ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 27332 del registro di segreteria, presentato dalla Sig. F. C.
…OMISSIS…, non rappresentato e difeso nel presente giudizio.
CONTRO:
- I.N.P.D.A.P. - sede Provinciale di Sondrio (ora I.N.P.S., così come previsto dal comma, art. 21 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011 n. 201);
- Comando Generale Arma dei Carabinieri.
AVVERSO il provvedimento dell’I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Sondrio del 27 settembre 2011.
PER l’annullamento del provvedimento avversato e conseguente liquidazione della pensione
privilegiata ex art. 67, 1° comma del D.P.R. n. 1092/1973 o in subordine della pensione ex art. 52
del D.P.R. n. 109271973, nonché la liquidazione dei ratei mensili maturati dalla data del congedo
fino alla decisione, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme
rivalutate, a decorrere dalla data di ogni trattenuta mensile fino all’effettivo soddisfo.
VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella
legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10; il decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 60 e 74.
UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.
ESAMINATI gli atti e i documenti della causa.
Ritenuto in
FATTO
o Regionale del Lazio
Carabinieri, spettanza liquidazione pensione privilegiata
Con ricorso presentato in data 13 gennaio 2012, notificato al Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e all’I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.), sede Provinciale di Sondrio in pari data, ovvero il 13 gennaio
2012, il Sig. F. C., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo dal 19 maggio
2011 chiede l’annullamento del provvedimento emesso dall’I.N.P.D.A.P., sede Provinciale di
Sondrio, in data 27 settembre 2011, con cui si attesta l’impossibilità di definire la pensione di
inabilità del ricorrente in assenza del verbale, redatto dalla competente commissione medica,
con cui è riconosciuta l’invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro di
quest’ultimo.
In particolare, il Sig. F. C. dal 1985 in poi fino alla data del suo collocamento in congedo in data 19
maggio 2011 per il superamento del limite massimo di aspettativa consentito nel quinquennio, ha patito
diversi problemi di salute ed è stato anche sottoposto a diversi interventi chirurgici riguardanti le
articolazioni delle ginocchia che lo hanno portato a diversi e prolungati periodi di assenza dal servizio.
Dal 2004 a seguire, diverse sono state le Commissioni Mediche che hanno visitato il Sig. F. C. e nello
specifico:
- in data 15 aprile 2004 la Commissione Medica di Padova che ha affermato tra le altre cose che il
ricorrente è “… permanentemente non idoneo in modo parziale, controindicati gli incarichi che comportino
aumentato stress dell’apparato locomotore inferiore …”;
- in data 7 gennaio 2009 la Commissione Medica di Milano a seguito di intervento chirurgico subito nel
2008 giudica il ricorrente idoneo al servizio;
- in data 3 marzo 2010 la Commissione Medica 1° di Milano ha attestato, tra l’altro, che il Sig. F. C. è affetto
da “… pregresso intervento di stabilizzazione cicatrice meniscale con radiofrequenze e shaving loggia
anteriore ginocchio dx, documentati – idoneo al servizio in forma parziale; rientra con le medesime
controindicazioni …”;
- in data 5 maggio 2010 la Commissione Medica 2° di Milano ha stabilito, tra le altre cose, che “… l’App. C. è
confermato permanentemente non idoneo al servizio militare e d’istituto in modo parziale per l’infermità n.
2) del giudizio diagnostico, già
giudicata d.c.s. con decreto n. 942 del 28.9.2005 del direttore di amministrazione del c.g.a.; le
controindicazioni impartite dalla ex-commissione medica di 2° ist. dell’E.I. in Padova, con verbale Mod.
ML/BS n. 125 del 15.4.2004, sono così riformulate: controindicati i servizi che comportano la postura assisa
prolungata …”.
Tanto premesso è opportuno ricordare anche che in data 28 settembre 2005, successivamente alla
visita fatta presso la Commissione Medica di Padova il 15 aprile 2004, il Comando Generale dei
Carabinieri – Direzione di amministrazione – Sez. equo indennizzo – pos. n. 60367/A, sulla posizione del
Sig. F. C., decideva: “ai sensi dell’art. 14 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001 n. 461 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità: esiti di distorsione
ginocchio sn trattata con ricostruzione artroscopica con tendine quadricipitale in antica ricostruzione
L.C.A.”.
Ancora, da ultimo, in data 6 luglio 2010, il Ministero della Difesa – Dipartimento di medicina legale
di Milano – 1° Commissione Medica – con verbale Mod. BL/B n. 1033, ha stabilito, con riguardo al
ricorrente, tra l’altro che: “… l’ascrivibilità della menomazione complessiva conseguente a tutte le
infermità (escluse quelle non riconosciute dipendenti da causa di servizio) corrisponde alla tab. A categoria
8° …”
Ciò posto, in definitiva, il ricorrente chiede l’adozione di un provvedimento che gli consenta di
ottenere dall’I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.) la liquidazione della pensione privilegiata ex art. 67, 1° comma del
D.P.R. n. 1092/1973 ed in subordine della pensione ex art. 52 del D.P.R. n. 109271973, nonché la
liquidazione dei ratei mensili maturati dalla data del congedo fino alla decisione, maggiorati della
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rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate, a decorrere dalla data di ogni
trattenuta mensile fino all’effettivo soddisfo. Al riguardo, invoca, in particolare, l’eccesso di potere,
violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato ben oltre 12
anni di servizio effettivo e ben 28 anni contributivi utili a pensione, nonché l’erroneità e l’illegittimità del
provvedimento dell’I.N.P.D.A.P. del 27 settembre 2011, nel punto in cui chiede, per la definizione della
pensione di inabilità, l’esibizione di un verbale della C.M.O. competente che attesti l’invalidità assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro del ricorrente;
l’I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.) si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2 marzo 2012,
chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza. In subordine, in caso di accoglimento del
ricorso, dichiarare non dovuti gli interessi e la rivalutazione o, in via di ulteriore subordine, escluderne il
cumulo. In particolare, l’Istituto afferma di non aver ricevuto dall’Ente datore di lavoro il verbale
medico, dal quale si possa evincere che il ricorrente non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del
periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea, necessario per dare seguito alla domanda di
pensione del Sig. F. C.
L’Arma dei Carabinieri non si costituita in giudizio.
Questo Giudice con ordinanza n. 37 del 12 marzo 2012, ha rigettato la richiesta di applicazione di
misura cautelare richiesta dal Signor F. C.
All’udienza, sentite le parti presenti, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in
fatto e in diritto.
Considerato in
DIRITTO
Nel merito la domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
La richiesta di parte attorea trova la sua disciplina positiva nell’art. 67 e segg. del D.P.R. 1092 del
1973, che attesta il diritto a pensione privilegiata, per i militari, al verificarsi di una menomazione
dell’integrità personale, che abbia carattere invalidante e non sia suscettibile di miglioramento, che sia
dipendente da causa di servizio e che sia ascrivibile ad una delle categorie della tabella A, annessa al
D.P.R. n.834 del 1981.
Risulta, pertanto evidente come l'art. 67 del T.U. 1092/3, espressamente riferito al trattamento di
privilegio dei militari, indichi in modo esaustivo tutti i presupposti al verificarsi dei quali va riconosciuta
la pensione privilegiata in favore dei dipendenti militari dello Stato. Tra i requisiti richiesti non è
menzionato quello della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, come invece richiesta
dall’I.N.P.D.A.P. con il provvedimento avversato. Tale esclusione è certamente dettata dal particolare
“status” rivestito dal militare presupponente l'assoluta integrità psicofisica. Pertanto, non rimanendo
alcuno spazio per una interpretazione di una norma eccezionale (in quanto riferita ad una particolare
specie di dipendenti) quale è l'art. 67, del T.U. n.1092/1973, integrante il disposto di cui all'art. 64 del
medesimo D.P.R., deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari non è
subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità assoluta al servizio
del soggetto interessato.
Nel caso di specie, trattandosi di ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, non vi sono dubbi sul
fatto che, ai fini della attribuzione della pensione privilegiata, trovano applicazione non già le
disposizioni di cui all'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono la necessaria sussistenza del
requisito della “inidoneità al servizio”, bensì le disposizioni di cui all'art. 67, che stabiliscono invece il
riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio a
prescindere dalla sussistenza del predetto requisito della “inidoneità al servizio”, e cioè, anche se le
stesse infermità non ne abbiano determinato l'inidoneità al servizio d’istituto.
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Ancora, sul presupposto che l’infermità non è stata giudicata suscettibile di miglioramento, come
infatti si rileva a chiare lettere da quanto anche recentemente affermato dalla Commissione Medica 2° di
Milano in data 5 maggio 2010, la quale dichiara appunto che l’App. F. C. è “permanentemente non idoneo
al servizio militare e
d’istituto in modo parziale”, non è, quindi, applicabile il disposto del successivo art. 68, del T.U.
n.1092/1973 che prevede che se le infermità o le lesioni, ascrivibili ad una delle categorie della tabella A,
sono ritenute suscettibili di miglioramento, spetta un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione
e di durata da 2 a 6 anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento (dal 1° gennaio 1979
l'assegno rinnovabile è concesso sino ad un massimo di quattro annualità, ex art. 5, co.1, della legge 26
gennaio 1980, n.9).
Di conseguenza, è accertato il diritto del ricorrente a pensione di privilegio a decorrere dalla data
del congedo 19 maggio 2011, per le infermità ascrivibili nel complesso alla tabella A cat. 8, cosi come
indicato in data 6 luglio 2010, dal Ministero della Difesa – Dipartimento di medicina legale di Milano – 1°
Commissione Medica – con verbale Mod. BL/B n. 1033.
Sulle somme arretrate dovute spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della sorte
capitale, emolumenti da liquidarsi cumulativamente, secondo i principi espressi nella citata sentenza n.
10/2002/QM, delle Sezioni Riunite di questo Istituto, nel senso di una possibile integrazione degli
interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del
cumulo parziale).
Le spese in giudizio sono compensate, attesa la complessità della materia.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia
nella sua composizione di Giudice unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE
1. nei termini di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente a
pensione di privilegio a decorrere dalla data del congedo 19 maggio 2011;
2. condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme arretrate dovute con interessi legali e
rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della
sorte capitale, emolumenti da liquidarsi cumulativamente nel senso di una possibile integrazione
degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
3. compensa le spese.
Così deciso in Milano il 15 maggio 2012.
IL GIUDICE
(Eugenio Madeo)
Depositata in Segreteria il 24/05/2012
IL DIRIGENTE
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