Seminario di
approfondimento sulla
normativa edilizia ed
urbanistica
25 settembre 2012
Udine
Momento consumativo del reato edilizio
Il reato di costruzione in assenza di
concessione edilizia ( ora permesso di
costruire ) ha natura permanente e la
relativa consumazione perdura fino alla
cessazione dell'attività abusiva ( Cass pen.
S.U. 27/02/2002 )
Il reato urbanistico ha natura di reato
permanente la cui consumazione ha
inizio con l'avvio dei lavori di
costruzione e perdura fino alla
cessazione dell'attività edificatoria
abusiva
Prescrizione del reato contravvenzionale
= anni 4
che partono dalla ultimazione dei lavori
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8172
del 27/01/2010 Ud. Rv. 246221
Il momento consumativo del reato di costruzione
abusiva si realizza con l'ultimazione dei lavori,
coincidente con la realizzazione delle rifiniture, anche
per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione.
(Nella specie il ricorrente sosteneva che ciò non fosse
necessario trattandosi di locali destinati a magazzino e
garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture)
Sez. 3, Sentenza n. 40033 del 18/10/2011
Cc. (dep. 04/11/2011 ) Rv. 250826 Cappello
In tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo,
deve ritenersi ultimato l'edificio concretamente
funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o
abitabilità, come desumibile dall'art. 25, comma primo,
del d.P.R. n. 380 del 2001, che fissa "entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il
termine per la presentazione allo sportello unico della
domanda di rilascio del certificato di agibilità. (Nella
specie, relativa ad eccepita prescrizione, si è ritenuto non
ultimato il manufatto per il quale mancava l'agibilità, pur
essendo state da anni attivate le utenze telefoniche e di
energia elettrica).
Sez. 3, Sentenza n. 39733 del 18/10/2011
Cc. (dep. 03/11/2011 ) Rv. 251424 Mazzotta
L'uso effettivo dell'immobile, accompagnato
dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di
persone al suo interno, non è sufficiente al fine di
ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente
realizzato, coincidendo l'ultimazione con la
conclusione dei lavori di rifinitura interni ed
esterni, quali gli intonaci e gli infissi. (Fattispecie
in tema di prescrizione del reato di cui all'art. 44,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Sez. 3, Sentenza n. 8172 del 27/01/2010
Ud. (dep. 02/03/2010 ) Rv. 246221 , Vitali
Il momento consumativo del reato di costruzione
abusiva si realizza con l'ultimazione dei lavori,
coincidente con la realizzazione delle rifiniture, anche
per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione.
(Nella specie il ricorrente sosteneva che ciò non fosse
necessario trattandosi di locali destinati a magazzino
e garage, in quanto tali non necessitanti di rifiniture).
Cass. sez. III 23 febbraio 2012 n. 7065
"in tema di reati edilizi, l'incertezza assoluta sulla
data di commissione del reato o, comunque,
sull'inizio del termine di prescrizione che consente
l'applicazione del principio del favor rei non ammette
alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi.
Il giudice è comunque tenuto all'indicazione delle
ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche
sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale
collocazione temporale dell'intervento abusivo".
Necessità dell'acquisizione di dati fattuali
significativi in sede di indagini:
1.Fotografie
2.Documentazione fiscale
3.Vicini di casa
4.Attivazione utenze
La sanatoria non incide sulle altre contravvenzioni
Il deposito "in sanatoria" degli elaborati
progettuali non estingue la contravvenzione
antisismica, che punisce l'omesso deposito
preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto
estintivo è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 alle sole contravvenzioni
urbanistiche.
In caso di rilascio della concessione in sanatoria secondo
il combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28
febbraio 1985 - sostanzialmente riprodotti nelle vigenti
disposizioni di cui agli artt. 35 e 46 del T.U. n. 380 del
2001 - possono essere estinti solo i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e tra
questi non possono essere ricompresi quelli concernenti
le costruzioni in zone sismiche previsti dalla legge 2
febbraio 1974 n. 64, in quanto hanno un'oggettività
giuridica diversa rispetto a quella delle previsioni relative
all'assetto del territorio.
La necessità o meno del permesso di costruire non incide sulle
contravvenzioni in tema di conglomerato cementizio e di
normativa antisismica
Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla
normativa antisismica (L. 2 febbraio 1974, n. 64, oggi
sostituita dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non
assume rilievo il carattere precario della costruzione,
attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di
consentire il controllo preventivo da parte della P.A.
di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.
La normativa inerente alle opere in conglomerato
cementizio urbano ed a struttura metallica è
autonoma rispetto alla disciplina urbanistica-edilizia
e quindi si applicano anche se l’intervento non
necessita del permesso di costruire
Atti ripetibili ed atti irripetibili di p.g.
Atti irripetibili di pg
art. 431 c.p.p.
Sez. 3, Sentenza n. 28930 del 27/05/2004 Cc. , Troncone
La nozione di irripetibilità dell'atto coincide con l'impossibilità
materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già
compiuto durante le indagini preliminari e non va confusa con
la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto; sono
pertanto irripetibili gli atti di osservazione e di constatazione di
situazioni oggettive suscettibili di modificazione, espletati dalla
polizia giudiziaria, i cui verbali possono concorrere a formare il
fascicolo del dibattimento (Nel caso di specie, è stata ritenuta
l'irripetibilità di un verbale di constatazione dello stato di
mancata ultimazione di una costruzione abusiva, rilevante ai
fini della determinazione della cessazione della permanenza
del reato edilizio).
Accertamento sui luoghi
p.v.
• E’ l’atto più importante perché irripetibile
• Avrà ingresso diretto nel dibattimento
• Grazie al suo contenuto il G. potrà rendersi
effettivamente conto di ciò di cui si discuterà
• E’ necessario che contenta tutti gli elementi
essenziali del fatto
Art.331 c.p.p.
denunzia da parte di pubblici ufficiali
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali
e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o
a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata
la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
Articolo 332 c.p.p.
contenuto della denuncia
La denuncia contiene la esposizione degli elementi
essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione
della notizia nonché le fonti di prova già note.
Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione
della persona alla quale il fatto è attribuito, della
persona offesa e di coloro che siano in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione
dei fatti.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun
uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.
Art. 347 c.p.p.
Obbligo di riferire la notizia del reato.
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute,
delle
quali
trasmette
la
relativa
documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della
persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
… omissis…
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il
giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia
Art.42 comma 6
LR 19 del 2009
1.
2.
3.
4.
5.
È solo una specificazione dell’art. 347 cpp
Non può mai sostituire l’art. 347 cpp ( art. 25 Cost. )
Non significa che la comunicazione sia unica
Non comporta l’obbligo di comunicarlo all’interessato
Resta pur sempre una CNR e come tale è atto del procedimento penale
La cd classificazione
1. Art. 24 comma 3 LR 19 del 2009
2. Art. 34 comma 4 LR 19 del 2009
La pg non può addurre ritardi ( 361 cp – 347 cpp ) causa
la mancata e/o ritardata classificazione da parte di
un pubblico ufficiale
Elementi indispensabili da comunicare in Procura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Identificazione degli autori del reato
Descrizione minuziosa delle opere abusive
Esistenza o meno di titoli abilitativi
Individuazione , anche catastale, dell’area, con destinazione
urbanistica dell’area
Indicazione di vincoli
Data di accertamento
Epoca di realizzazione delle opere
Presentazione di eventuale istanza di sanatoria
Conformità con gli strumenti urbanistici
Intestazione del Comando
(tel. ……. Fax………)
Prot. nr……… (data)
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale
di_________________
Oggetto: Comunicazione della notizia di reato (artt. 347 c.p.p.)
1.
2.
3.
4.
5.
Titolo del reato: art. ……. del c.p. ( ……..)
Giorno e ora in cui la p.g. ha acquisito la notizia (comma 4 art. 347 c.p.p.)
Data di ultimazione dei lavori: in data ……, alle ore ……circa, in Comune di …….
Persona offesa: “nome e cognome residenza ecc…”
Persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: “nome e cognome residenza
ecc… “
6. Persone informate sui fatti: “nome e cognome residenza ecc… “
7. Elementi essenziali dei fatti: “ descrizione sintetica …”
8. Fonti di prova ed attività compiuta: “verbale di denuncia, accertamenti ecc…”
9. Indagini in corso: “ salvo eventuali specifiche direttive da parte di codesta Autorità
Giudiziaria, le indagini di competenza si ritengono ultimate. Si rimane a disposizione di
codesta A.G. per eventuali o ulteriori prosegui”.
10. Richieste all’A.G. : “ si chiedono i tabulati….. le intercettazioni …… e le seguenti
misure… ecc..”
11. Documentazione allegata: “annotazione di p.g., verbale di elezione di domicilio,
verbale di spontanee dichiarazioni, sit, fascicolo fotografico, reperti”
L’Ufficiale/Agente di P.G.
Distinzione base
1. Atti che finiscono sotto la diretta conoscenza del
Giudice ( atti irripetibili – documenti – scritti
provenienti dall’imputato, sequestri, ecc. )
2. Atti che – per effetto del principio del
contraddittorio – restano negli archivi della Procura
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Reati edilizi - Sistema delle autonomie locali