IL LAVORO IN COOPERATIVA
Tirocinio Formazione/Orientamento Confcooperative Siena
ITC Sallustio Bandini 2006/2007
Tirocinante:Vanessa
Caliani
Ciao!!!
Tutor aziendale: Cinzia
Tutor scolastico: Irene
Collodi
Bernardis
Referente progetto: Caterina
Cicchella
Le cooperative possono definirsi associazioni autonome di persone
che si uniscono volontariamente per collaborare e cioè per operare
assieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo comune.
Lo scopo può essere di tipo economico,sociale e culturale.
A differenza delle imprese che hanno finalità di lucro le società
cooperative sono imprese che hanno scopo mutualistico ovvero si
propongono di arrecare un beneficio comune ai soci.
Le cooperative possono avere molte finalità,ma quelle di lavoro sono
Individuabili in tre tipologie:
coop.di produzione e lavoro;
coop.sociale;
coop.della piccola pesca.
A differenza di quanto avveniva con la precedente normativa, laddove
il rapporto di lavoro formava un tutt’uno con quello societario e quindi
il socio veniva già ammesso in cooperativa in qualità di lavoratore, la
Legge 142/2001 ha introdotto il principio dello “ scambio ulteriore “.
In base a quest’ultimo la prestazione del socio lavoratore si inquadra
nell’ambito di due rapporti distinti: uno sociale, diretto a creare
un’impresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi la
ripartizione del guadagno, l’altra di mera prestazione di lavoro
retribuito e subordinato alle dipendenze della cooperativa.
Il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo ,un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro con il quale contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.
Occorre cioè prima l’adesione alla società poi la scelta del rapporto.
Pertanto per divenire soci lavoratori occorre attuare un doppio passaggio:
1.Aderire alla cooperativa in qualità di socio;
2.scegliere, anche in seguito, la tipologia del rapporto di lavoro, tra
dipendente,
autonomo,qualsiasi forma ivi compresa la collaborazione
coordinata/continuativa.
La legge in questo modo scindendo le due posizioni, consente che il socio
possa essere ammesso in cooperativa in attesa che si presentino occasioni
di lavoro , e solo quando queste ultime si concretizzeranno,verrà instaurato
l’ulteriore rapporto
di lavoro (art.1 legge 142/200 come riformata dalla L.30/2003).
I soci lavoratori di cooperativa:
• Concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione
dell’impresa;
• Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell’ azienda;
• Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio
di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
• Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione
al tipo ed allo stato della attività svolta ,nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
(Art.1L142/2001).
L’esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo terzo della
L.300/1970 (Statuto dei lavoratori ) trova applicazione
compatibilmente con lo stato del socio lavoratore, secondo quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative.
Secondo l’accezione tradizionale, per associazioni nazionali del
movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al Decreto
legislativo CPS n.1577/1947(art.2 Circolare Min.Lavoro 10/2004).
L’art.9 della legge n.30/2003 ha previsto che, salvo gli specifici casi indicati, il
Regolamento di cui le cooperative di settore devono obbligatoriamente
dotarsi, non possa contenere disposizioni derogatorie peggiorative rispetto al
trattamento economico minimo di cui all’art.3,comma 1, della legge n.142/01.
Ciò determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro
subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi
contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello ( tabellare
o di qualifica, contingenza , ecc..)ma anche per quanto riguarda la altre norme
del contratto che prevedano voci retributive fisse , ovvero il numero delle
mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste
dagli stessi contratti di lavoro ( orario contrattuale).
Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste
l’obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la
generalità dei lavoratori ( TFR, ferie,ecc..)

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa,
l’art.4 della Legge n.142/2001 rinvia alle normative
vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di
lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6.
I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali
si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad
eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2,
lettera b) , sono considerati, agli effetti previdenziali,
reddito da lavoro dipendente.
Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformità con gli articoli 2532 e 2533 C.C. a seguito delle
modifiche al sistema del diritto societario introdotte con D. Lgs.
N.6/2003. Questa norma lega inscindibilmente le sorti del rapporto di
lavoro a quelle del rapporto sociale, per cui la conclusione del
rapporto societario comporta automaticamente la conclusione di
quello lavorativo “ ulteriore” senza necessità di alcun atto aggiuntivo.
Rimane comunque in capo alla cooperativa, nell’ambito della sua
autonomia statutaria ,la facoltà di prevedere nell’atto costitutivo che
lo scioglimento del rapporto lavorativo sia disgiunto da quello
societario. La cooperativa potrebbe quindi inserire nell’atto di cui
sopra clausole di risoluzione del rapporto di lavoro autonome
rispetto a quelle societarie, ovvero prevedere che lo scioglimento del
rapporto sociale non determini effetti su quello lavorativo e
viceversa.
Artt.2511 e seguenti Codice Civile
Legge 142/2001: revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore
Art.9 L30/2003: delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro
Circolare Ministero e delle politiche sociali n.10 / 2004
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Caliani Vanessa: Stage Confcooperative di Siena