VADEMECUM PER IL
CITTADINO
IL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
Dal 1990 il "Servizio Nazionale di Riscossione dei Tributi" è stato affidato dallo Stato ad Aziende
"CONCESSIONARIE" che operano sul territorio della Provincia assegnata e sono subentrate alle precedenti
ESATTORIE.
Tuttavia ancora oggi il termine ESATTORIA è quello che nel linguaggio comune viene utilizzato per indicare
le Aziende che gestiscono la RISCOSSIONE dei TRIBUTI per conto dello Stato, degli Enti Previdenziali
(INPS, INAIL, ...), dei Comuni e degli Enti locali.
A decorrere dal 1° ottobre 2006, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 203/2006, la
riscossione viene affidata all'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia opera tramite un nuovo organismo di diritto privato, Equitalia SpA, società interamente partecipata
dalla stessa Agenzia e dall'INPS.
Per effetto di questa riforma, Equitalia Polis SpA, partecipata al 70% da Equitalia SpA, diventa ufficialmente
"Agente della Riscossione" per le provincie di:
NAPOLI
GENOVA
PRATO
BOLOGNA
GORIZIA
ROVIGO
CASERTA
PADOVA
VENEZIA
Il cambiamento nell'assetto societario, tuttavia, non muta le basi normative dell'attività di riscossione
coattiva che può ora, beneficiare delle nuove opportunità indicate nella riforma.
Per conoscere gli Agenti della Riscossione delle altre Province d'Italia ed i loro indirizzi è possibile
consultare i siti internet di Equitalia SpA www.riscossionespa.it, dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it e di Ascotributi www.ascotributi.it
IL RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO
Il Cittadino (di seguito indicato anche come “Contribuente” o “Debitore”) che deve pagare un’imposta,
una tassa, un contributo, una sanzione, un canone o altro, che non ha versato o potuto versare direttamente
all’ENTE Creditore (Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo,
Cassa di Previdenza Professionale etc.), viene inserito, da ciascun ENTE, in un elenco di Contribuenti
debitori che si chiama tecnicamente RUOLO.
L’ENTE Creditore, per tale motivo denominato “IMPOSITORE”, con cadenza periodica, predispone il ruolo e
lo invia all' Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base del domicilio fiscale dei
Contribuenti affinché sia gestita la riscossione di quanto dovuto.
L'Agente della Riscossione, ricevuto il ruolo, provvede alla stampa ed alla notifica della cartella di
pagamento che contiene la richiesta di pagamento del debito dovuto.
L'Agente della Riscossione, dunque, svolge il ruolo di mero intermediario tra l’ENTE Impositore ed il Debitore
ed agisce sulla base delle indicazioni ricevute dallo stesso ENTE, nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue che il Contribuente deve rivolgersi all’Ente Impositore, effettivo titolare del credito, per
ottenere specifiche informazioni e per esporre eventuali contestazioni inerenti la legittimità della pretesa
creditoria inserita nel ruolo, e dunque nella cartella di pagamento.
LA CARTELLA DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento è il documento, composto da più pagine, con il quale vengono comunicate al
Contribuente le somme dovute risultanti dal ruolo.
La cartella di pagamento prodotta e notificata dall' Agente della Riscossione assolve la funzione di:
comunicazione al Contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’Erario o degli altri Enti
creditori;
titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
precetto, che consiste nell’intimazione a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione
con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza alcun pagamento, sempre che non sia stata concessa
sospensione o dilazione, si produce automaticamente lo stato di morosità del Debitore. Di conseguenza, a
partire dal 61° giorno successivo alla notifica, l'Agente della Riscossione può dare avvio alle procedure
esecutive e/o cautelari per il soddisfacimento del credito, senza inviare ulteriori comunicazioni al
Contribuente.
Dalla data di notifica della cartella iniziano pertanto a decorrere i termini per pagare quanto dovuto o per
contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell’importo richiesto con la cartella.
Il Ricorso, ovvero l’atto finalizzato a contestare il debito, deve essere presentato all’Ente Impositore
che ha emesso il ruolo. Sarà, invece, proposto nei confronti dell'Agente della Riscossione quando la cartella
di pagamento sia affetta da vizi o errori di notifica.
Il nome dell’Ente è individuabile nella cartella di pagamento nella sezione “Dettaglio degli addebiti” e le
modalità da seguire sono indicate nella sezione “Quando e come presentare ricorso”.
Le modalità e le scadenze per produrre ricorso (30, 40 o 60 giorni dalla data della notifica), sono
differenziate in base alla natura del debito. È, pertanto, opportuno leggere con attenzione le relative
indicazioni nella sezione “Quando e come presentare ricorso”.
LA NOTIFICA DELLA CARTELLA di PAGAMENTO
La cartella di pagamento viene consegnata, in termine tecnico “notificata”, dall' Agente della Riscossione
al Contribuente con una delle seguenti modalità:
tramite Messo Notificatore o Ufficiale di Riscossione incaricati dall' Agente della Riscossione;
tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata A.R..
Con la notifica viene portata a conoscenza del Contribuente l’esistenza della sua posizione debitoria verso
l’Erario o gli altri Enti Creditori e gli viene intimato di provvedere al pagamento entro 60 giorni.
La legge prevede che la notifica venga effettuata al domicilio fiscale del Contribuente che, di regola, coincide
con la sua residenza anagrafica e che quanto viene affermato e scritto sulla relazione di notifica da parte
dell’addetto alla notifica sia vero fino a querela di falso.
Per le persone giuridiche (Società, Enti ecc.) la notifica deve avvenire presso la sede che risulta dal Registro
delle Imprese.
La sequenza da rispettare per la notifica della cartella è la seguente:
1. la consegna viene effettuata personalmente al Contribuente, nella sua residenza o nel luogo dove ha
l’ufficio o esercita l’industria o il commercio nell’ambito del Comune di residenza, oppure, se ciò non è
possibile, ovunque si trovi nell’ambito del territorio di competenza dell' Agente della Riscossione. Non è
necessario che il Contribuente sottoscriva la relata di notifica redatta dal messo e trattenuta
dall' Agente della Riscossione. Inoltre, un suo eventuale rifiuto a ricevere la cartella equivale a notifica
perfezionata a tutti gli effetti;
2. se il Contribuente non è presente nei luoghi indicati al punto 1, la cartella (o l’atto da notificare) viene
consegnata a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di anni
14 o palesemente incapace. Anche in questo caso non è necessario che la persona che ritira la
cartella sottoscriva la relata di notifica redatta dal messo;
3. se non sono presenti nemmeno le persone indicate al punto 2, la cartella viene consegnata al portiere
dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda; il portiere deve sottoscrivere la relata di notifica e
si procede contestualmente a dare notizia al Contribuente dell’avvenuta consegna, con l’invio di una
raccomandata semplice;
4. se anche il portiere manca, la cartella (o l’atto da notificare) può essere consegnata ad un vicino di casa
del Contribuente che accetti di riceverla. Anche in questo caso, il vicino deve sottoscrivere la relata di
notifica e si procede contestualmente a dare notizia al Contribuente dell’avvenuta consegna con l’invio di
una raccomandata semplice;
5. se non è possibile consegnare la cartella per l’assenza del Contribuente e per la contemporanea assenza o
il rifiuto delle persone indicate ai punti 2, 3 e 4, la notifica si effettua, come per legge, mediante:
deposito della cartella nella Casa Comunale;
affissione dell’avviso di deposito nell’Albo del Comune (di residenza);
invio di raccomandata con avviso di ricevimento al Contribuente per segnalare l’impossibilità di
consegna della cartella, con l’invito a ritirarla presso la Casa Comunale ove essa è stata depositata.
In questo caso la notifica si dà per avvenuta il giorno successivo a quello dell’affissione all’Albo
Comunale;
6. infine, se l’addetto alla notifica accerta, senza alcun dubbio, che il Contribuente destinatario della cartella
da notificare non risiede più nel luogo indicato dalla certificazione anagrafica, la notifica si esegue, come
previsto dalla legge nel caso di “irreperibilità assoluta”, mediante:
deposito della cartella (o dell’atto) nella Casa Comunale;
affissione di avviso di deposito all’Albo del Comune (di residenza).
In questo caso la notifica si dà per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione.
In caso di utilizzo del servizio postale, la legge prevede che la notifica della cartella, inviata a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, si dia per avvenuta alla data indicata nell’avviso stesso, sottoscritto
dalla persona alla quale l’ufficiale postale consegna la cartella.
COME SI LEGGE LA CARTELLA DI PAGAMENTO
Nella PRIMA PAGINA della cartella di pagamento (fig.1) sono riportati:
la relata di notifica (in alto) nella quale l’incaricato della notifica indica la data, il luogo e la persona alla
quale è stata consegnata la cartella;
il numero della cartella di pagamento (sulla destra e nella parte centrale);
i dati dell' Agente della Riscossione che ha emesso la cartella (es. EQUITALIA POLIS S.P.A.);
il nominativo del Contribuente debitore, il suo indirizzo e codice fiscale;
l’importo da pagare e le informazioni legate all’eventuale ritardo nel pagamento (interessi, compensi di
riscossione), la causale e l’Ente Creditore;
una sintesi delle modalità di pagamento e l’avvertenza che, essendo la cartella un titolo esecutivo,
in mancanza di pagamento, decorsi i 60 giorni dalla notifica, si procederà “…ad esecuzione forzata,
nonché al fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad es. automobili), all’ipoteca
sugli immobili di Sua proprietà e ad acquisire presso i Suoi debitori notizie sui Suoi crediti
nei loro confronti”.
Nelle pagine successive, alla sezione
“DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”
sono riportati:
la denominazione dell’Ente Impositore al quale il Contribuente dovrà fare riferimento per informazioni
circa la sussistenza del debito;
la motivazione, seppur sintetica, delle circostanze per cui è sorto il debito contenuto nella cartella di
pagamento (es: imposta non versata in autotassazione, accertamento di maggiore imposta da parte
dell’Ente, tassa rifiuti solidi urbani, verbale di contravvenzione non pagato, contributi previdenziali,
canoni, tasse, contributi vari, etc.);
l’indicazione del ruolo, della data di esecutorietà e della sua tipologia (ruolo ordinario o
straordinario);
il dettaglio del debito richiesto (tributi) scorporato per anno di riferimento e voce (somma
originaria, interessi, sanzioni etc.).
Nella sezione
“ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO”
sono riportati:
l’importo della cartella e il tempo utile per effettuare il pagamento o i pagamenti se l’importo è ripartito
in rate;
le varie modalità previste dalla legge per il pagamento: sportelli dell' Agente della Riscossione, Uffici
Postali, Sportelli Bancari.
Nella sezione
“DATI AD USO DEGLI UFFICI”
sono riportati:
i dati identificativi della cartella e dell’iscrizione a ruolo;
l’anno di compilazione e il numero del ruolo;
i codici del tributo da pagare;
gli anni di riferimento;
le rate;
l’importo per tributo;
gli estremi dell’atto che ha dato origine all’iscrizione a ruolo;
alcune eventuali comunicazioni dell' Agente della Riscossione.
Nella sezione
“QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO”
sono riportati:
i termini e le modalità per effettuare eventuale ricorso contro la cartella all’ENTE IMPOSITORE che
ha emesso il ruolo in qualità di titolare del credito;
i dati da indicare nel ricorso.
Nelle PAGINE SUCCESSIVE della cartella sono allegati:
i bollettini di pagamento modello RAV da utilizzare per il pagamento in Posta o in Banca. Nel caso di
pagamento rateale è allegato un bollettino per ogni rata ed uno per il pagamento totale.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
1. INFORMARSI
Molti Contribuenti, una volta ricevuta una cartella, si rivolgono per informazioni direttamente all' Agente della
Riscossione che l’ha inviata. L'Agente della Riscossione è, però, solo un esecutore dell’ordine di
addebito emesso dall’Ente Impositore, in quanto compila e spedisce la cartella, senza essere al corrente dei
motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.
E’ quindi necessario rivolgere all’Ente Impositore competente, da rilevare nella sezione
“Dettaglio degli addebiti”, ogni richiesta di informazioni sulla natura del debito da pagare,
sull’eventuale
domanda
di
sospensione,
rateizzazione
o
sgravio
del
debito.
Il Contribuente può rivolgersi, altresì, all' Agente della Riscossione unicamente per le informazioni inerenti:
modalità di pagamento ed in particolare: termini di scadenza della cartella, situazione dei pagamenti
rateali, calcolo della mora, orario degli sportelli;
eventuali procedure esecutive attivate nel caso di mancato pagamento nei termini.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
2. PAGARE
Se il Contribuente riconosce che le somme indicate nella cartella sono dovute, è essenziale effettuare il
pagamento entro i 60 giorni dalla notifica, per evitare l’aggravio di interessi, penalità ed eventuali spese per
le procedure esecutive previste dalla legge.
Nel caso di cartella in più rate, la prima deve essere pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Ciascuna
delle rate successive deve essere pagata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di
scadenza della rata precedente.
In caso di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica, è previsto per legge un aggravio
del 4,65% sulla somma da pagare oltre al pagamento degli interessi di mora, alla data stabiliti nella misura
del 4,20% semestrale pari allo 0,023% giornaliero. Gli interessi decorrono dal giorno della notifica della
cartella e spettano all’Ente Impositore e non all' Agente della Riscossione.
A titolo esemplificativo, per un importo di € 100,00 pagato in ritardo, al 61° giorno dalla notifica,
l’ammontare complessivamente dovuto è pari a € 111,61 così suddiviso:
Debito
Diritto di notifica
Compenso di riscossione
4,65% da calcolare sul
debito di € 100,00
Interessi di mora 0,023%
sul debito di € 100,00 per 61 giorni
Totale dovuto
€ 100,00
€ 5,56
€ 4,65
€ 1,40
€ 111,61
Con EQUITALIA POLIS i Contribuenti possono scegliere la modalità di pagamento più adatta
alle loro esigenze:
presso gli Sportelli dell' Agente della Riscossione presenti sul territorio, senza aggravio di commissioni;
in qualsiasi Banca utilizzando il modello RAV allegato alla cartella;
presso gli Sportelli Bancomat del Gruppo Sanpaolo IMI per i Clienti di tale Istituto;
presso gli Uffici Postali con l’utilizzo del modello RAV o con bollettino in bianco Mod. F35 (da compilare
in ogni sua parte);
sul sito internet www.EquitaliaPolis.it con carta di credito (Visa o Mastercard) o con l’utilizzo del servizio
Bankpass.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
3. ATTIVARE ISTANZA DI AUTOTUTELA O RICORSO
Se il Contribuente, dopo attenta analisi della cartella, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve:
reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Ad esempio:
1. nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la
decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si è fatta opposizione ed è stato annullato il verbale di
contravvenzione;
2. nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione dei
redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale
pagamento in autotassazione.
Con la documentazione dell’avvenuto pagamento o dell’insussistenza del debito descritto nella cartella, il
Contribuente dovrà:
recarsi all’Ufficio dell’Ente Impositore che ha inviato all' Agente della Riscossione l’ordine di riscuotere
quel tributo. L’ubicazione dell’Ufficio è indicata nella cartella di pagamento nella sezione “Dettaglio
degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e Come presentare ricorso”;
presentare a detto Ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di
annullamento con la documentazione a sostegno.
Il Contribuente deve fare molta attenzione ai termini ed all’iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non
blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:
se l’Ufficio dell’Ente Impositore, alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito
l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella, il Contribuente deve solo accertarsi che l’Ufficio
comunichi all' Agente della Riscossione l’annullamento;
se l’Ufficio dell’Ente Impositore non riconosce l’errore, mentre il Contribuente continua a
ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario,
attivando un formale “ricorso”. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge
onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.
Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella di pagamento ”Quando e
Come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella, a
seconda del tributo verso cui si ricorre.
Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso.
COSA
FARE
QUANDO
ARRIVA
UNA
CARTELLA
DI
PAGAMENTO
4. RICHIEDERE UNA SOSPENSIONE
Il ricorso contro una cartella di pagamento, come previsto dalla legge, non comporta
automaticamente la sospensione della riscossione da parte dell' Agente della Riscossione.
Pertanto, il Contribuente che ha presentato un formale ricorso contro la cartella è opportuno che
richieda, nel ricorso al Giudice (Tributario o Ordinario), la sospensione della riscossione al fine di
evitare che l' Agente della Riscossione, trascorso il termine utile per il pagamento (60 giorni dalla notifica)
attivi le procedure cautelari ed esecutive di recupero (ad es. fermo auto, ipoteca, pignoramento immobiliare)
nei confronti del Contribuente che ha attivato ricorso.
La sospensione blocca pertanto l’attività di riscossione dell' Agente della Riscossione in attesa della decisione
sul ricorso che, talvolta, viene prodotta anche dopo anni dalla istanza.
Per i tributi erariali (IRPEF-IVA-REGISTRO ecc.) la legge prevede che la sospensione possa essere richiesta
anche all’Agenzia delle Entrate (Ufficio dell’Ente territorialmente competente) presentando un apposita
istanza in carta libera, con allegata una copia della cartella impugnata, nonché una copia del ricorso prodotto
al Giudice Tributario.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
5. RICHIEDERE LO SGRAVIO DELLA CARTELLA
Lo “sgravio” della cartella di pagamento è la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell’Ente Impositore che
ha inviato all' Agente della Riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal Contribuente, invia all'
Agente della Riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso
contenuto nella cartella, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.
Il provvedimento di sgravio è emanato a seguito di richiesta di annullamento in autotutela o di ricorso ed è
pertanto riconducibile ai seguenti casi:
Sgravio
in
caso
di
autotutela
A seguito di formale richiesta scritta del Contribuente e talvolta anche senza che sia necessario
presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’Ufficio dell’Ente Impositore che ha
emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui è incorso, opera direttamente lo sgravio (totale o parziale) e
invia il relativo provvedimento di annullamento all' Agente della Riscossione.
Sgravio
a
seguito
di
decisione
della
Commissione
Tributaria
Quando il Contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad
ottenere
lo
sgravio
entro
90
giorni
dalla
notifica
della
decisione.
Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal Contribuente in attesa della decisione, l’Ufficio
dell’Ente Impositore deve inviare all' Agente della Riscossione l’ordine di rimborsare al Contribuente le
somme riconosciute non dovute affinché l' Agente della Riscossione provveda alla restituzione.
Sgravio a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario
La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria
valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudici di Pace e dai Giudici Ordinari.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
6.
RICHIEDERE LA
SEGNALAZIONE DELLO
SGRAVIO
ALL'
AGENTE DI
RISCOSSIONE
L'Agente di Riscossione non può autonomamente annullare la cartella, neanche dopo l’esito
favorevole della richiesta avanzata dal Contribuente nei confronti dell’Ente, con le modalità indicate nei punti
precedenti, in quanto il credito iscritto non è dell' Agente di Riscossione ma dell’Ente.
E’ pertanto l’Ente Impositore che deve provvedere a segnalare tempestivamente all' Agente
della Riscossione lo sgravio, con apposita procedura telematica, al fine di annullare
definitivamente la pretesa tributaria.
Quindi il Contribuente, ottenuta la decisione a Lui favorevole, per evitare eventuali atti esecutivi da parte
dell'Agente di Riscossione , dovrà recarsi presso l’Ufficio dell’Ente Impositore per richiedere l’emissione di un
provvedimento di sgravio, avanzando apposita istanza, alla quale va allegata copia della decisione o della
sentenza che ha dichiarato non dovute le somme indebitamente richieste, accertandosi che l’Ente Impositore
trasmetta all' Agente della Riscossione il provvedimento di sgravio.
La tempestiva trasmissione consente di evitare le contestazioni generate dalle successive attività esecutive
svolte dall' Agente della Riscossione per la mancata conoscenza del provvedimento di sgravio.
COSA FARE QUANDO ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
7. RICHIEDERE LA RATEAZIONE DELLA CARTELLA
Il Contribuente che non è nelle condizioni economiche di pagare entro i termini (60 giorni dalla notifica) la
somma indicata nella cartella, può chiedere una rateazione del debito all’Ufficio dell’Ente Impositore (non
all' Agente della Riscossione).
Circa le modalità di dilazione ed il numero di rate concedibili, è necessario fare riferimento ai regolamenti di
ciascun Ente Impositore (Erario, INPS, INAIL, Comune, ecc.).
A titolo esemplificativo, per i tributi erariali (IRPEF-IVA-Registro) vi è la possibilità di rateizzare il debito sino
ad un massimo di 60 rate mensili, presentando all’Ufficio dell’Ente (Agenzia delle Entrate territorialmente
competente) un’istanza in carta da bollo, con allegata la copia della cartella, nella quale vanno indicate
anche le ragioni della temporanea difficoltà di pagamento.
L’istanza di rateazione deve essere presentata all’Ufficio dell’Ente Impositore, per legge a pena
di inammissibilità, prima che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'Agente della
Riscossione.
Per atti esecutivi si intendono il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali dove il Contribuente
esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, fitti.
COSA
Le
SUCCEDE SE NON
procedure
SI
PAGA UNA
cautelari
CARTELLA
ed
DI
PAGAMENTO
esecutive
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l' Agente della Riscossione, per legge,
deve iniziare le procedure esecutive sui beni del Contribuente rilevati presso l’Anagrafe Tributaria, per il
recupero delle somme non pagate.
L’attivazione, da parte dell' Agente della Riscossione, di procedure cautelari ed esecutive determina ulteriori
spese a carico del Contribuente.
Sulla
base
dei
beni
individuati
possono
essere
attivate
le
seguenti
azioni:
1. IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Si tratta del provvedimento che in gergo giornalistico viene denominato “ganasce fiscali”.
È una procedura cautelativa che può riguardare autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti
quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al
Contribuente.
In tali casi l' Agente della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del
fermo amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l’avvertenza che, in difetto di
pagamento entro 20 giorni dalla lettera, si procederà all’iscrizione del fermo del bene nei Pubblici Registri.
Il caso più frequente è quello di iscrizione di fermo al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico - di una o più
autovetture di proprietà del Debitore, con le seguenti conseguenze:
il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
il veicolo sottoposto a fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal
Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di
2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo ricovero in apposito luogo di custodia;
il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità all' Agente della Riscossione di successivi atti
dispositivi del bene; ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura,
l' Agente della Riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se
nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita;
le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a
norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
La cancellazione del “fermo” è effettuata a cura del Contribuente presso il P.R.A. - Pubblico Registro
Automobilistico - previa esibizione del provvedimento di revoca che l' Agente della Riscossione rilascerà
all’atto del saldo degli importi dovuti, nonché dietro versamento alle casse dell’Automobile Club d’Italia delle
ulteriori spese allo stesso spettanti. In caso di sgravio per debito non dovuto, provvede l' Agente della
Riscossione alla cancellazione gratuita.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
2. L’IPOTECA SUGLI IMMOBILI
È una procedura cautelativa che, per gli effetti, è simile al fermo dei beni mobili registrati, ma che si
differenzia per l’oggetto del bene individuato in uno o più immobili di proprietà del Debitore.
Contemporaneamente all’iscrizione dell’ipoteca, l' Agente della Riscossione invia al Debitore una lettera di
comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca, che viene effettuata per un valore doppio del debito (comprensivo
di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), nella quale si invita al pagamento onde
evitare la successiva vendita dell’immobile all’asta.
La Legge non prevede limiti di importo minimi alla iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore essendo
semplicemente una procedura a tutela del credito dell’Ente Impositore.
Se il debito che ha dato origine all’ipoteca non risulta nel frattempo pagato, l' Agente della Riscossione può
iniziare gli atti esecutivi mettendo all’asta l’immobile, anche se la proprietà è stata trasferita ad un terzo (ad
esempio, a seguito di vendita).
Le procedure di vendita all’asta di norma vengono attivate dopo alcuni mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, anche
in relazione ai tempi previsti per l’avvio della procedura stessa e per la fissazione delle aste.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO
3. IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
E’ l’atto esecutivo con il quale l' Agente della Riscossione inizia la procedura per la vendita all’asta
dell’immobile di proprietà del Contribuente. Il pignoramento immobiliare, di norma successivo all’ipoteca,
può essere effettuato immediatamente nel caso di debiti superiori ad € 8.000,00. Per importi inferiori a tale
limite non si può procedere al pignoramento immobiliare mentre è sempre possibile attivare
l’ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.
Il pignoramento immobiliare si perfeziona con la trascrizione dello stesso e dell’avviso di vendita all’asta con
le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito
l’immobile.
Eseguita la trascrizione del pignoramento, nei 5 giorni successivi, viene notificato l’avviso di vendita all’asta
al Contribuente e agli eventuali Comproprietari, Creditori ipotecari, Usufruttuari.
Per i tributi erariali è prevista l’effettuazione sino a tre incanti; successivamente il bene viene assegnato allo
Stato, mentre per gli altri tributi l’Ente Impositore può autorizzare l’effettuazione di un quarto incanto.
Almeno 20 giorni prima della data fissata per il primo incanto viene data pubblicità della vendita affiggendo
l’avviso d’asta presso il Tribunale ed il Comune ove l’immobile è situato.
Le comunicazioni di vendita vengono inoltre pubblicizzate nella sezione “Aste Immobiliari” presente sul sito
www.EquitaliaPolis.it, tramite inserzioni sui quotidiani e riviste specializzate.
4. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE
Con questo atto esecutivo l' Agente della Riscossione procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà
del Debitore presso la casa di abitazione dello Stesso, ovvero nei locali dove, in qualità di Titolare, svolge la
sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento,
sono poi messi all’asta, anche ricorrendo all’ausilio di Istituti di Vendite Giudiziarie.
5. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CREDITI
E’ l’atto esecutivo con il quale l' Agente della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il
Contribuente debitore vanta presso Terzi. E’ il caso delle retribuzioni, che il dipendente percepisce
mensilmente dal suo datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i
committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili,
ecc.
Il pignoramento presso terzi per i rapporti di lavoro può essere eseguito direttamente dall' Agente della
Riscossione senza ricorrere al Giudice dell’Esecuzione. In questo caso il datore di lavoro versa direttamente
all' Agente della Riscossione parte della retribuzione dovuta al Contribuente (nel limite di un quinto della
retribuzione stessa).
In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) è necessario che il Giudice
dell’Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, emetta ordinanza di
assegnazione pari all’importo del credito per il quale si procede.
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