ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Seminario per candidati agli esami di abilitazione
alla professione di ingegnere
Legislazione di riferimento sui
lavori pubblici
dott. ing. Giovanni Pampallona
9 luglio 2009
Lavoro pubblico
• È costituito dalle attività materiali,
tecniche e strumentali realizzate da
un Ente pubblico.
• È definito dà un solo elemento
soggettivo in quanto rappresenta ogni
lavoro eseguito dallo Stato o da un
altro Ente pubblico.
Opera pubblica
• Trae origine dal lavoro pubblico ed è
caratterizzata anche dalla destinazione
della stessa e dal carattere immobiliare di
ciò che si intende realizzare.
• L'opera diventa pubblica soltanto a
costruzione ultimata e dopo aver acquisito
l’oggettiva destinazione di bene demaniale
o di bene patrimoniale indispensabile.
Le opere pubbliche sono quindi destinate
al conseguimento di un pubblico interesse.
Si connotano per essere fruibili da parte di
un numero potenzialmente indeterminato
di soggetti.
A titolo d'esempio sono da considerare
opere pubbliche le strade, le stazioni
ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le
costruzioni militari (caserme) e quelle civili
(palazzi, scuole etc.).
Certificato - Verbale
Certificato
• è l’atto rilasciato in forma scritta
dall‘Autorità o dall‘Ente, che ne ha
competenza, per attestare un fatto.
Verbale
• documento che registra ciò che si è detto
o ciò che si è fatto
Sicilia - Regione a Statuto Speciale
La Regione Siciliana anche in materia di
lavori pubblici ha competenza legislativa
esclusiva, che trova, comunque, il suo
limite nell'osservanza delle leggi statali di
riforma economico-sociale, nei principi
generali dell'ordinamento, nonché
nell'adempimento degli obblighi
internazionali contratti dallo Stato.
Potestà legislativa in materia di
lavori pubblici
Fatta salva l'immediata operatività,
nell'ambito della Regione, della normativa
europea disciplinante i rapporti al di sopra
della soglia comunitaria, nonché delle
norme statali sulla prevenzione della
criminalità mafiosa e sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro,
l'adeguamento alla disciplina nazionale, in
materia di lavori pubblici, è riservata alle
autonome scelte del legislatore regionale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NAZIONALE
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.
(in seguito indicato come Codice dei contratti)
• D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554
(Regolamento di attuazione della Legge 109
costituito da 232 articoli)
Codice dei contratti
Il codice è già operativo, ma non è entrato
in vigore nella sua pienezza e la sua intera
operatività si completerà con l’emanazione
del regolamento di esecuzione, pertanto
da quel momento cesserà l’efficacia di
tutta una serie di norme regolamentari
contenute nel DPR 554 e che sono allo
stato attuale ancora vigenti.
Applicabilità del codice in Sicilia
Sul problema dell’applicabilità in Sicilia del
codice degli appalti è intervenuta la circolare
18/09/2006 dall’Assessorato LL.PP. della
Regione Siciliana, con la quale è stato precisato
che la specifica esclusività della competenza
legislativa della Regione Siciliana in materia di
lavori pubblici deriva dall'art. 14, lettera g), dello
Statuto della Regione Siciliana, approvato con
Regio Decreto Legge 15 maggio 1946 n. 455.
Circolare 18 settembre 2006
• Nella stessa circolare viene specificato
che il quinto comma dell'art. 4 del codice
dei contratti prevede testualmente:
“Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme
di attuazione”
• Quindi, le modifiche o le abrogazioni apportate
dal legislatore statale alla normativa nazionale
recepita, non hanno avuto effetto
sull'ordinamento della regione se non a seguito
di un'ulteriore intervento del legislatore
regionale, ad eccezione di quelle norme
concernenti materie che sono riservate
all'esclusiva competenza dello Stato (Ci si
riferisce ad esempio alla materia dell'arbitrato o
della giurisdizione sulla quale la regione siciliana
non ha potestà legislativa).
• Pertanto, al di fuori delle suddette ipotesi, nella
citata Cirolare, si ritiene che, anche dopo
l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163,
e sino all'emanazione della normativa regionale
di adeguamento, trovi applicazione in Sicilia la
legislazione regionale in materia di lavori
pubblici, fermo restando l'obbligo della regione
di adeguarsi ai principi fondamentali del codice
dei contratti che costituiscono norme di grande
riforma economico-sociale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO in
SICILIA
• L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss. mm. ii.
Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi.
(Con tale norma il legislatore siciliano ha
recepito staticamente con modifiche ed
integrazioni la legge n. 109/1994, nel testo
vigente alla data di approvazione della legge
regionale entrata in vigore il 9/9/2002)
In merito all’applicazione nella Regione della normativa
nazionale il comma 2 dell’art 1 della L.R. n. 7/2002 cita
le ulteriori norme che si applicano nel territorio della
regione, nel testo vigente alla data di approvazione della
stessa L.R. n. 7, ad eccezione delle parti incompatibili
con la disciplina dettata dal legislatore siciliano
Trattasi del:
• D.P.R. n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici n 109/1994 e successive modificazioni;
• D.M. n 145/2000 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;
• D.P.R. n. 34/2000 - Istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici;
• D.M. n 294/2000 - concernente l’individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici;
• D.M. n 398/2000 - recante le norme di procedura del giudizio
arbitrale.
Applicazione in Sicilia del DPR n. 554
• Nel testo della circolare 24 ottobre 2002,
successivamente modificato con la
circolare 5 agosto 2003, sono stati elencati
gli articoli del Regolamento 554/1999
non compatibili con le attuali norme
regionali e quindi non applicabili e quelli
che possono trovare applicazione con le
necessarie precisazioni, anch’esse
riportate nelle suddette circolari.
NORME IN ATTO VIGENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
L.R. 7/2002
L.R. 7/2003
L.R. 16/2005
Legge 109/94 nel testo vigente alla data del recepimento
nell’ordinamento regionalecessive) con le modifiche ed
integrazioni ad esso apportate del legislatore siciliano
D.P.R. 554/99
D.P.R. 34/2000
T.U. Espropriazioni 387/2001
D.Lvo 163/2006 solo relativamente alle parti applicabili.
PROGETTO
LIVELLI DI PROGETTAZIONE
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici
• Progettazione preliminare
• Progettazione definitiva
• Progettazione esecutiva
Il Regolamento (D.P.R. N. 554/1999) elenca gli elaborati costituenti i
citati livelli di progettazione, salva diversa determinazione del
responsabile del procedimento, e illustra il contenuto che ciascuno
di essi deve avere.
•
•
•
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative
degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle
dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza
di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni
e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel
pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in
sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità
ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove
previsti.
RUOLI PROFESSIONALI NELLA
PROGETTAZIONE
• Progettista
• Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)
• Coordinatore Sicurezza in fase progettuale
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
La prestazione relativa all’attività di progettazione sono
espletate da:
a) uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende U.S.L., i consorzi,
gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
c) organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
d) liberi professionisti singoli od associati
e) società di professionisti
f) società di ingegneria
g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f)
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
L’affidamento degli incarichi esterni di
progettazione sono così disciplinati:
a)
b)
c)
d)
per importo pari o superiore a 200.000,00 Euro, IVA esclusa: dalla
direttiva 92/50/CEE del 18/06/92 e dal D.Lgs. n. 157/95 e ss.mm.;
per importo compreso tra 100.000,00 e 200.000,00 Euro, IVA
esclusa: da gara ad evidenza pubblica disciplinata da apposito
regolamento e successivo bando tipo che deve emanare
l'Assessore ai LL.PP. Regionale;
per importo inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa: a mezzo gara
informale nel rispetto della trasparenza, proporzionalità, non
discriminazione e parità di trattamento, secondo il criterio del
prezzo più basso (non vigendo più l’obbligo dei minimi tariffari) o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
per importo inferiore a 20.000,00 Euro, IVA esclusa, ove il
regolamento interni della Stazione Appaltante lo prevedano: da
rapporto fiduciario secondo i criteri di trasparenza, proporzionalità,
non discriminazione e parità di trattamento introdotti nella
Regione Siciliana con L.R. 16/2005
In merito alla corresponsione del
compenso il comma 12 dell’art. 17 della
legge 109/94 così recita:
Gli enti appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnicoamministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento
dell'opera.
Affidamento degli incarichi interni di
progettazione
• Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al primo
comma, lettere a), b) e c), dell’art. 17 della legge 109/94,
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione;
• I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
società di professionisti
Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di:
 persone (Capi II, III e IV Titolo V libro quinto Codice
Civile);
 nella forma di società cooperativa (Capo I Titolo VI libro
quinto Codice Civile), che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si
applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive casse di previdenza
società di ingegneria
Sono le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII
del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo
qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la cassa di previdenza di ciascun
professionista firmatario del progetto
Obbligo di iscrizione all’Albo
Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta o nella convenzione di
incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali
Assicurazione professionale
Il comma 5 dell’art. 30 della Legge 109/94 prescrive l’obbligo per
il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva di essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
l'amministrazione sopporta per le varianti di cui all'art. 25, primo
comma, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di
garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale
R.U.P.
Responsabile Unico del Procedimento
Il RUP nel procedimento nei
lavori pubblici
• La designazione di un responsabile del
procedimento per ciascuna delle fasi di
progettazione, affidamento e direzione dei lavori
testimonia il chiaro intento del legislatore di voler
individuare un soggetto ben preciso a cui
demandare la cura dell’opera pubblica.
• Ne consegue l’univoca individuazione della
responsabilità legata a un complesso di attività
che vanno dalla programmazione dell’opera al
controllo finale della sua corretta esecuzione.
Il legislatore, introducendo nell’ordinamento tale
figura, ha voluto ripartire le funzioni tra
amministratori e dirigenti, con l’attribuzione a
questi ultimi di effettivi poteri gestionali e di
adeguate risorse.
Infatti, le sterminate funzioni attribuite al RUP
prevedono essenzialmente compiti di
programmazione, coordinamento e controllo,
mentre risultano abbastanza limitate le attività
operative vere e proprie, le quali,
evidentemente, sono svolte dagli altri soggetti.
Al Responsabile Unico viene quindi attribuito il
ruolo di interlocutore qualificato a
rappresentare i bisogni e gli interessi della
Pubblica Amministrazione, e quindi della
comunità che questa rappresenta, e a vigilare
sul più esaustivo ed efficace soddisfacimento e
tutela degli stessi.
Nell’esercizio di tale ruolo il Responsabile Unico
del Procedimento diviene, in tutte le attività
finalizzate alla realizzazione di un’opera
pubblica, il punto di riferimento per ogni altro
soggetto coinvolto in tali attività e per tutta la
durata dello stesso, dalla programmazione al
collaudo.
La centralità del suo ruolo viene posta in
risalto anche dalla relazione
accompagnatoria al Regolamento di
attuazione della legge 109/94 (DPR
554/1999) che definisce il Responsabile
Unico del Procedimento alternativamente
“dominus” del lavoro e “project manager”,
identificandolo come “il vero centro
unitario di imputazione delle funzioni di
scelta, controllo e vigilanza”.
Infatti, ai sensi dell’art. 7 della L.109/94, come recepita in
Sicilia, il RUP formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e
degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
”.
Nomina del RUP
• I soggetti ai quali si applicano le norme della
legge 109/94, come vigente in Sicilia, nominano
un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le
fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.
• Il Regolamento determina l'importo massimo e
la tipologia dei lavori per i quali il Responsabile
del Procedimento può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori.
Requisiti del RUP
Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico ed il regolamento n.554/1999, anche in
relazione alla puntuale definizione dei compiti
nello stesso riportata, ne specifica gli ulteriori
requisiti che consistono:
– nel possesso di un titolo di studio adeguato
alla natura dell’intervento da realizzare,
– nell’abilitazione alla professione o, in caso non
sia prevista (es. per i geometri dipendenti
pubblici), in 5 anni di anzianità nei ruoli della
Pubblica Amministrazione.
Qualora l'organico dell’Ente presenti carenze accertate o
non consenta il reperimento delle adeguate competenze
professionali
in
relazione
alle
caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, i compiti di supporto all'attività del RUP
possono essere affidati con le procedure e le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 157
a professionisti singoli o associati
alle società aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico/finanziario.
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura professionale.
il Regolamento impone una triplice limitazione alla
possibilità di svolgimento, da parte del RUP, anche delle
funzioni di progettista o Direttore dei Lavori:
• interventi (art. 2, comma 1, lett h) che si riferiscono ad
“opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi ad
elevata componente tecnologica, oppure di particolare
complessità, secondo le definizioni rispettivamente
contenute nell’art. 17, commi 4 e 13, nell’art. 20, comma
4, e nell’art. 28, comma 7 della legge”;
• interventi di (art. 2, comma 1, lett. i) progettazione
integrale di un intervento, quale progetto elaborato in
forma “completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale e impiantistica”;
• c. per qualsiasi opera il cui importo sia superiore a
500.000 Euro.
Funzioni e Compiti del RUP
IL Responsabile Unico del Procedimento è una
figura interna o esterna all’Ente i cui compiti
sono definiti dall’art. 8 del Regolamento
554/1999.
Il Regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
RUP, coordinando con esse i compiti, le funzioni
e le responsabilità del direttore dei lavori e dei
coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione
dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14
agosto 1996. n. 494. e successive modificazioni
• Il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni ai
fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali:
assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai
tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree
e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
Art. 7/bis Legge 109/94, comma 1
• Per tutti i lavori pubblici il cui importo
complessivo sia inferiore o uguale alla
soglia comunitaria (pari a 6.242.9529
euro) il parere sui progetti in linea tecnica
è espresso dal responsabile del
procedimento.
Art. 7 D.P.R. 554/99
• Le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono
eseguite sotto la diretta responsabilità e
vigilanza di un responsabile del procedimento,
nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del proprio organico, prima della
fase di predisposizione del progetto
preliminare da inserire nell'elenco annuale di
cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
•
•
•
•
•
•
Il RUP provvede a creare le condizioni affinchè il processo
realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in
materia.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile
del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il
programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni :
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di
appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
Art. 8 D.P.R. 554/99
Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle
indagini preliminari idonei a consentire la verifica della
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale,
paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e
promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi
1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla
progettazione;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi
che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i
diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e
degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo
ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel
progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuove la
gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i)
n)
o)
richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina
della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei
concorsi di progettazione, degli appalti concorsi,
nonché degli appalti per l'affidamento delle
concessioni di lavori pubblici
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e
delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori;
effettua, prima dell'approvazione del progetto in
ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la
rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena
disponibilità degli immobili;
p)
nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento
nell’elenco annuale, della progettazione preliminare
dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei
relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari
per appaltare l'intero lavoro;
3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
r)
s)
t)
u)
v)
svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei
lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il
rispetto delle prescrizioni contrattuali;
raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei
lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza;
accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro
termine di svolgimento dei lavori;
trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento
delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o
di risoluzione del contratto;
assicura che ricorrano le condizioni di legge previste
per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale
presenza delle caratteristiche di cui all’articolo
2, comma 1, lettere ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual
volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle
controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori.
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il
responsabile del procedimento propone
all'amministrazione l’affidamento delle attività di
supporto secondo le procedure e con le
modalità previste dalla normativa vigente. I
soggetti affidatari devono essere muniti di
assicurazione professionale.
Ai sensi dell’art. 18 comma 2-quater L.
109/94:
E’ vietato l’affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di
contratti a tempo determinato od altre
procedure diverse
Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico
dalla Legge 109/94 e dal Regolamento o che
non svolga i compiti assegnati con la dovuta
diligenza è escluso dalla ripartizione
dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge
relativamente all'intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla
amministrazione aggiudicatrice in conseguenza
del suo comportamento, fermo restando le
responsabilità disciplinari previste
dall’ordinamento di appartenenza.
RUOLI PROFESSIONALI
NELL’ESECUZIONE
• Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)
• Ufficio di Direzione dei Lavori
• Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva
Riferimenti normativi
UFFICIO DIREZIONE LAVORI
• Legge 109/94: artt. 17 e 27
• Regolamento D.P.R. 554/99: artt. 123-124125-126-127
• Capitolato d’appalto D.M. LL.PP. 145/00:
artt. 4-5-6-35
COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI
Art. 123 Regolamento (D.P.R. 554/99)
• DIRETTORE LAVORI
(obbligatorio)
• ASSISTENTI
(eventuali)
Direttore operativo
Ispettore di cantiere
DIREZIONE LAVORI
L’amministrazione appaltante, prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori, nomina un direttore dei lavori,
che può essere un tecnico dipendente della stessa
amministrazione oppure un libero professionista, scelto
con le medesime modalità descritte per il progettista.
In particolare vige I’obbligo per ogni stazione appaltante
di istituire un ufficio di direzione lavori, formato dal
direttore, dai direttori operativi ed eventuali assistenti,
mediante il quale di norma si provvedere alla direzione
dei lavori e solo nei casi previsti dalla legge è possibile
affidare a professionisti privati tale attività.
Il principio generale è quello di fare svolgere all'interno
della P.A. I'incarico della direzione lavori e di affidarla a
terzi soltanto quando il responsabile del procedimento
accerti e certifichi l’indisponibilità, all'interno di essa, di
un organico idoneo ed adeguato.
L'affidamento all'esterno della direzione lavori può
essere attuato utilizzando gli uffici di altre
Amministrazioni, con le quali dovrà essere stipulata
apposita convenzione così come disciplinata
dall'articolo 24 della legge 241/90, oppure rivolgendosi
ad altri soggetti scelti con procedure ad evidenza
pubblica di recepimento delle disposizioni comunitarie
in materia di appalti pubblici di servizi, come previsto
dal decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 157.
Va comunque evidenziato che, dovendo scegliere a chi
affidare l'incarico di direttore dei lavori, deve essere
data priorità al professionista incaricato della
progettazione dell'opera.
La nomina di direttore dei lavori affidata a tecnici esterni
all'ente è di competenza dell’organo esecutivo
dell'ente (giunta o consiglio di amministrazione) e, per
gli enti sottoposti a controllo, le relative delibere sono
soggette al controllo preventivo di legittimità.
In tema di appalto delle opere pubbliche,
l’ingerenza dell'ente appaltante si concretizza
con una assistenza e sorveglianza intense e
continue attuata tramite il direttore dei lavori, i
direttori operativi e gli ispettori, che operano
sotto le direttive del direttore dei lavori. Resta
confermato comunque ogni potere
dell'appaltatore relativamente
all'organizzazione dell'impresa e del lavoro.
Per le eventuali responsabilità nei confronti
dell'ente appaltante i liberi professioni, che
operano in qualità di progettista, direttore dei
lavori o collaudatore di un'opera pubblica,
devono munirsi di polizza assicurativa.
COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI
•
•
•
•
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•
•
Gli articoli 124 e successivi del Regolamento attribuiscono al
Direttore dei lavori tutti i compiti definiti per legge e richiamano
alcuni compiti specifici, che si possono così sintetizzare:
Verifiche ed interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori a regola
d'arte e in conformità al progetto e al contratto;
coordinamento e supervisione dell'attività dell'Ufficio di direzione dei
lavori;
rapporti con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto;
accettazione dei materiali e relativi controlli qualitativi e quantitativi;
verifica periodica del rispetto da parte dell'appaltatore della
normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il
relativo contenuto a lavori ultimati;
svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, qualora provvisto dei relativi requisiti
COMPITI DIRETTORI OPERATIVI
a)
b)
c)
I direttori operativi collaborano direttamente col
Direttore dei lavori nel verificare che le singole
lavorazioni (ad esempio impianti termoidraulici od
elettrici) siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali.
In particolare l'articolo 125 del Regolamento consente
di affidare ai direttori operativi i seguenti compiti:
verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di
legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei
lavori;
curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali,
proponendo i necessari interventi:
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali,
proponendo i necessari interventi;
d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo;
g) esaminare ed approvare il programma delle prove di
collaudo e messa in esercizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei
piani di sicurezza da parte dei direttori di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
COMPITI ISPETTORI DI CANTIERE
L'articolo 126 del Regolamento consente di affidare agli
ispettori di cantiere i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in
qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base
alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulle attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori
con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove
di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando
siano stati incaricati dal direttore dei lavori,
h) Gli ispettori in genere dovrebbero essere in
possesso di un diploma tecnico o comunque di
una certa professionalità tecnica.
DIRETTORE DEI LAVORI
• LA LEGGE PREVEDE LA FIGURA DEL
DIRETTORE LAVORI: SI TRATTA DI UN
SOLO NOMINATIVO.
• PRIORITAMENTE L’ATTIVITA’ DI
DIREZIONE LAVORI E’ AFFIDATA AL
PROGETTISTA.
SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO
L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI
•
•
•
•
•
•
•
Ufficio tecnico Stazione appaltante.
Uffici consortili istituiti tra Enti pubblici.
Uffici o organismi altre Amministrazioni.
Liberi professionisti singoli o associati.
Società di professionisti.
Società di ingegneria.
Raggruppamenti temporanei di liberi
professionisti, Società di professionisti e di
ingegneri
COMPETENZA A NOMINARE IL
DIRETTORE LAVORI
NELLA REGIONE SICILIANA LA COMPENZA
ALLA NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI È
RISERVATA AL CAPO
DELL’AMMINISTRAZIONE
• PER LA REGIONE: PRESIDENTE O
ASSESSORI REGIONALI
• ORGANO ESECUTIVO E’ IL SINDACO O IL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Direttore Lavori può essere il R.U.P.
tranne che nei seguenti casi:
• OPERE PER IMPORTI SUPERIORI A
500.000,00 EURO;
• OPERE E IMPIANTI DI SPECIALE
COMPLESSITA’ O DI PARTICOLARE
RILEVANZA SOTTO IL PROFILO
TECNOLOGICO (art. 2, comma i, lettera h del
Regolamento).
• PROGETTI INTEGRATI (art. 2, comma i, lettera
i del Regolamento).
VARIANTI
L’appaltatore ha l'obbligo di realizzare l’opera appaltata
conformemente al progetto, allegato al contratto
d'appalto, e non può apportare di sua iniziativa alcuna
variazione a quanto progettato, anche se le variazioni
non comportano un maggiore onere per
l’Amministrazione ed addirittura apportano vantaggi
all'opera stessa.
All'appaltatore, che di sua iniziativa ha apportato delle
migliorie all'opera, non vengono riconosciuti i maggiori o
diversi lavori effettuati ed il corrispettivo viene
determinato come se i lavori fossero stati eseguiti
secondo le modalità, qualità e quantità stabilite in
contratto e nel caso l'amministrazione non volesse
accettare le variazioni indebitamente introdotte può
ordinare la loro demolizione ed il completo ripristino a
cure e spese dello stesso appaltatore.
Viceversa viene riconosciuto all‘Amministrazione il
diritto di apportare variazioni alI’opera, purché esse
siano contenute entro determinati limiti.
La procedura con la quale I'ente appaltate attua questo
suo potere di modica dell’opera in fase di realizzazione
si esplica attraverso lo strumento della perizia che può
essere di variante o di variante e suppletiva.
Perizia di Variante
Perizia di Variante e suppletiva
• La perizia di variante si ha quando, pur
modificando quantitativamente e/o
qualitativamente alcune categorie di lavori ed
eventualmente introducendone anche nuove
lavorazioni, inizialmente non previste in
contratto, stipulando quindi un verbale di
concordamento dei nuovi prezzi, non varia
l’importo contrattuale.
• La perizia di variante e suppletiva invece si ha
quando le predette modificazioni comportano
anche la variazione dell'importo contrattuale.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
• Riferimenti normativi
• Art. 25 Legge 109/94
• Art. 134 Regolamento DPR 554/99
• Art. 10 Capitolato Generale d’Appalto D.M.
145/00
Ammissibilità delle VARIANTI in
corso d'opera
Art. 25, comma 1 Legge 109/94
a)
Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari.
b)
Per cause impreviste o imprevedibili o per
l’intervenuta possibilità di uso materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della
progettazione e che possono fornire significativi
miglioramenti qualità dell’Opera.
b-bis) Per la presenza di eventi inerenti la natura e la
specificità dei beni oggetto d’intervento verificati in
corso d’opera o per rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili in fase progettuale.
c) nei casi previsti dall'art. 1664 c.c. e cioè:
- se per circostanze imprevedibili si sono verificati
aumenti o diminuzioni nel costo di materiali e mano
d’opera superiore al decimo dell’importo complessivo
dei lavori (su richiesta appaltatore e committente) la
revisione solo per differenza eccedente il decimo
- se in corso d’opera si manifestano difficoltà esecutive
per cause:
- Geologiche
- Idriche
che rendano più onerosa la prestazione
d) Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua ultimazione.
Art. 25, comma 2 Legge 109/94
I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle
Stazioni Appaltanti in conseguenza di
errori od omissioni della progettazione di
cui al comma 1 lett. d)
Art. 25, comma 1 Legge 109/94
Il Responsabile del Procedimento nel
verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1 lettera d) deve dare immediata
comunicazione all’Osservatorio ed al
progettista.
REDAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE
Art. 25, comma 1 Legge 109/94
Le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse dal Responsabile Unico
del Procedimento dopo avere sentito il
Progettista ed il Direttore dei Lavori ed
esclusivamente qualora ricorra uno dei
motivi precedentemente indicati.
NON SONO VARIANTI
Art. 25, comma 3 Legge 109/94, 1° capoverso
Disposizioni della Direzione Lavori per modifiche atte a
risolvere aspetti di dettaglio nel limite del
- 10% importo contratto lavori di recupero, restauro,
manutenzione
- 5% importo contratto per gli altri lavori
Tali situazioni non necessitano di perizia
L’importo di contratto deve mantenersi invariato
Le percentuali di variazioni del 5% e 10% sono riferite
alle categorie di lavoro (gruppi omogenei di lavorazione
ai sensi art. 10 D.M. 145/00)
PERIZIA DI VARIANTE
Art. 25, comma 3, 2° capoverso
Varianti nel limite del 5% o 10% (per
lavori di restauro, recupero,
manutenzione) per miglioramento
funzionalità opera senza modifiche
sostanziali e copertura della spesa nel
finanziamento originario
PERIZIA DI VARIANTE
Art. 25, comma 4
Nel caso di variante per errori progettuali
di importo superiore al quinto si deve
procedere alla risoluzione del contratto e
indizione nuova gara
PERIZIE DI VARIANTE
Le varianti di cui ai commi
a), b) Prima ipotesi, b-bis) e c)
NON PREVEDONO ALCUN LIMITE DI SPESA
Le varianti di cui al comma b) Seconda ipotesi
•
•
Debbono essere contenute entro il quadro
economico di progetto
Necessita in tali ipotesi sempre l’accordo con
l’appaltatore.
Le varianti di cui al comma d)
•
Debbono essere contenute entro il quinto
dell’importo originario del contratto.
COLLAUDO
COLLAUDO STATICO
• in presenza di opere strutturali che sono stato
oggetto, in fase di progettazione esecutiva, di
visto da parte del Genio Civile si procede al
collaudo statico.
• Esso viene redatto da Professionista, con
almeno dieci anni di iscrizione all’Albo
Professionale, incaricato dall’Amministrazione e
tale documento è obbligatorio al fine del rilascio
da parte dell’Ufficio del Genio civile del
Certificato di conformità.
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
• Le operazioni di collaudo in corso d’opera e finale
hanno, rispettivamente, lo scopo di verificare e
certificare, durante l’esecuzione dei lavori ed alla fine di
essi, se le opere sono eseguite a regola d’arte e
secondo le prescrizioni stabilite e contrattualmente
pattuite.
• Nelle attività di collaudo sono inoltre comprese le
verifiche tecniche, previste dalle leggi di settore, degli atti
contabili e dei documenti giustificativi in rapporto alle
risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità e
qualità dei materiali e delle provviste, nonché relative al
tempestivo e diligente espletamento delle procedure
espropriative poste a carico dell’appaltatore.
La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il
Regolamento sanciscono e disciplinano i casi
in cui è obbligatorio il collaudo in corso
d’opera ed i requisiti che debbono possedere i
soggetti destinatari del conferimento
dell’incarico di collaudatore.
Come nel caso dell’affidamento degli incarichi
di progettazione e direzione dei lavori anche
per i collaudi è rimessa al Responsabile Unico
del Procedimento la competenza ad accertare
e certificare le eventuali carenze nel proprio
organico di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, cui è subordinata la possibilità di
affidare detti incarichi a professionisti esterni.
Già all’origine dell’attività di collaudo il RUP rende nota
all’organo di collaudo la propria valutazione sulla
fondatezza delle domande dell’appaltatore, per le quali
non sia intervenuto accordo bonario, trasmettendo allo
stesso, insieme a tutta la documentazione necessaria
per l’espletamento dell’incarico, la propria relazione
riservata sul conto finale redatto dal Direttore Lavori.
Il RUP continua, anche in questa ultima fase. ad
esercitare un ruolo di indirizzo e controllo nell’interesse
della Stazione Appaltante.
Riceve tutti i verbali di visita dei collaudi in corso
d’opera con i quali viene informato sull’andamento dei
lavori, sul rispetto dei termini contrattuali, che gli
consentono di esercitare il suo ruolo di controllo e di
intervenire con ordini di servizio nei confronti
dell’appaltatore per il tramite del Direttore dei Lavori.
L’organo di collaudo formula nel relativo certificato le
proprie valutazioni in ordine al raffronto dei dati di fatto
risultanti dai verbali di visita con i dati di progetto, delle
varianti approvate e dei documenti contabili e formula,
altresì, le proprie considerazioni sul modo con cui
l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
In tale documento il collaudatore espone le proprie
conclusioni in forma particolareggiata circa la
collaudabilità delle opere, le condizioni o le restrizioni
che consentono il collaudo, i provvedimenti da adottare
nel caso di non collaudabilità, le modifiche da
introdurre nel conto finale ed il credito liquido
dell’appaltatore.
Apportando le opportune rettifiche al conto finale, ove
rilevi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto,
Il collaudatore può rilevare difetti e mancanze
nell’esecuzione, in tale ipotesi si hanno le tre seguenti
situazioni:
1)
i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in
breve tempo, nel qual caso prescrive le lavorazioni ed il termine
per eseguirle; il relativo certificato viene rilasciato dopo l’
acquisizione di apposita dichiarazione del D.L., confermata dal
RUP, dalla quale risulti l’avvenuta esecuzione a regola d’arte delle
lavorazioni prescritte, salva la facoltà dell’organo di collaudo di
eseguire direttamente la verifica;
2) i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e
la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, nel qual
caso l’organo di collaudo determina, nel certificato, la somma che
deve detrarsi dal credito dell’appaltatore;
3) i difetti e le mancanze sono tali da rendere l’opera assolutamente
inaccettabile, allora il collaudatore non emette il certificato e ne
informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le
ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le
relazioni con le relative proposte dei provvedimenti.
Lavorazioni meritevoli di collaudo
Può, inoltre, presentarsi il caso in cui, in fase di
collaudo, vengano riscontrate lavorazioni
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate e per le quali sia stato,
conseguentemente, sospesa l’emissione del
certificato di collaudo, sulla base delle proposte
formulate dallo stesso organo di collaudo, il
Responsabile Unico del Procedimento trasmette
le stesse alla Stazione Appaltante formulando
nel merito il proprio parere.
certificato di regolare esecuzione
La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il
Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in
cui è possibile emettere, in sostituzione del
certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione.
Tra gli altri adempimenti che chiamano in causa
il Responsabile Unico del Procedimento, nella
fase di collaudo, evidenziamo quello relativo alla
conferma del certificato di regolare esecuzione
in sostituzione del certificato di collaudo, quando
ciò sia consentito dalla legge
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progettazione - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania