Compiti e responsabilità
dell’organigramma aziendale
DL
Dirigenti
Preposti
La ripartizione degli oneri prevenzionali
(penalmente sanzionati) si modella sui ruoli
ricoperti all’interno della gerarchia
aziendale: l’obbligazione di sicurezza è
imputata in ordine decrescente al Datore di
Lavoro, al dirigente, al preposto ed infine al
lavoratore.
Lavoratori
D.ssa Anna Guardavilla
Il principio di effettività
Tale principio esprime la volontà
dell’ordinamento di fotografare i
sistemi organizzativi per quello che
effettivamente sono e di dare
rilevanza agli obblighi e alle
responsabilità in base all’assetto
delle mansioni realmente svolte e
dei poteri concretamente esercitati
D.ssa Anna Guardavilla
EFFETTIVITA’ DEI POTERI
Cass. Pen. sez. IV 20 apr.1989 n. 6025
“In tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei
soggetti destinatari della relativa normativa deve essere
operata sulla base dell’effettività e concretezza delle
mansioni e dei ruoli svolti”.
Per il principio di effettività, incarichi scritti e deleghe
sono irrilevanti qualora non corrispondano
all’organizzazione sostanziale presente in azienda.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative al datore di
lavoro, al dirigente e al preposto di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e),
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto
di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti (art. 299).
Datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto,
preposto di fatto.....
D.ssa Anna Guardavilla
Il Datore di Lavoro
(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell'unità produttiva*, in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa.
*Unità produttiva: Stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale
D.ssa Anna Guardavilla
Il Datore di Lavoro pubblico
(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1
c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo
di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale
degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
D.ssa Anna Guardavilla
Il Datore di Lavoro pubblico
(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)
In caso di omessa individuazione, o
di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l’organo di
vertice medesimo.
Vedi sentenze Cassazione…
D.ssa Anna Guardavilla
Il Datore di Lavoro pubblico
(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Cass. Pen. n. 35137 del 20.09.2007:
“In un Comune, la mancata individuazione da
parte degli organi di direzione politica – nella
fattispecie il Sindaco - dei soggetti ai quali
attribuire la qualifica di datore di lavoro […],
non può che avere come conseguenza il
permanere in capo al soggetto titolare della
responsabilità politica della qualità di datore di
lavoro e ciò anche ai fini della responsabilità per
la violazione della normativa antinfortunistica.”
D.ssa Anna Guardavilla
DVR: obbligo indelegabile
Artt. 16 e 17
La valutazione dei rischi di cui
all’art. 28 è un obbligo indelegabile
(art. 17 D.Lgs. 81/08).
Art. 16 D.Lgs. 81/08:
“La delega di funzioni da parte del
datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:[…].”
D.ssa Anna Guardavilla
Il dirigente
(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su
di essa.
Tra le misure generali di tutela ora vi è
“l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e
i preposti” (art. 15 c. 1 lett. o)
D.ssa Anna Guardavilla
Cassazione Penale
“Sono, tra gli altri, responsabili, nell’ambito
delle proprie attribuzioni e competenze, i
dirigenti tecnici, ossia coloro che sono
preposti alla direzione tecnicoamministrativa dell’azienda o di un reparto
di essa con la diretta responsabilità
dell’andamento dei servizi e, quindi,
institori, gerenti, direttori tecnici o
amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto che
partecipano solo eccezionalmente al
lavoro normale”.
D.ssa Anna Guardavilla
Cassazione Penale
“I dirigenti devono, avvalendosi delle
conoscenze tecniche per le quali ricoprono
l’incarico, vigilare, per quanto possibile,
sulla regolarità antinfortunistica delle
lavorazioni, dare istruzioni – di ordine
tecnico e di normale prudenza – affinché tali
lavorazioni possano svolgersi nel migliore
dei modi; in ogni caso, quando non sia
possibile assistere direttamente a tutti i
lavori, devono organizzare la produzione
con una ulteriore distribuzione di compiti tra
i dipendenti in misura tale da impedire la
violazione della normativa”.
D.ssa Anna Guardavilla
Il preposto nel Testo Unico
(Art. 2 c. 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa.
Il preposto ha gli obblighi previsti dall’art. 19.
D.ssa Anna Guardavilla
Prima del D.Lgs. 81/2008
- Art. 4 D.P.R. 547/1955
- Art. 4 D.P.R. 303/56
- Artt. 4 e 90 D.Lgs. 626/94
- Art. 1, comma 4-bis D.Lgs. 626/94:
“Il datore di lavoro che esercita le attività di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti
e i preposti che dirigono o sovraintendono le
stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle
disposizioni del presente decreto.”
D.ssa Anna Guardavilla
Giurisprudenza
-
“Le qualità di dirigente e preposto
discendono dalla loro posizione assunta
all'interno delle singole aziende o enti”.
-
“ Con il termine “sovrintendere”, secondo
il concorde orientamento della dottrina e
della giurisprudenza, si indica l’attività
rivolta alla vigilanza sul lavoro dei
dipendenti per garantire che esso si svolga
nel rispetto delle regole di sicurezza.”
(Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192)
D.ssa Anna Guardavilla
Attribuzioni e competenze
Binomio datore di lavoro-dirigente distinto dalla
figura del preposto in quanto ad attribuzioni e
poteri:
- Le attribuzioni del preposto non afferiscono alla
fase di programmazione, predisposizione od
organizzazione delle misure preventive/protettive
- Corrispondentemente il preposto non ha poteri
a livello finanziario o di intervento sul processo
produttivo complessivamente inteso (salvo in
caso di delega).
D.ssa Anna Guardavilla
Attribuzioni e competenze
Ciò che compete al preposto, e che emerge dalla
attuale definizione, è:
Il controllo sulle modalità esecutive della
prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui
coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza,
attraverso:
- l’esercizio di un certo margine di autonomia
- l’esercizio di un certo potere nell’impartire
ordini ed istruzioni al personale durante
l’esecuzione del lavoro.
D.ssa Anna Guardavilla
Giurisprudenza
Il controllo è un obbligo originario
in primis del datore di lavoro:
“La sovrintendenza spetta al preposto
come compito non esclusivo ma sussidiario,
spettando anzitutto al datore di lavoro e ai
dirigenti salvo il datore di lavoro abbia
conferito apposita delega a persona
tecnicamente all’altezza laddove
consentito.”
(Cass. 23 luglio 1997 n. 7245)
D.ssa Anna Guardavilla
Giurisprudenza
-
“Perché [il preposto] possa essere chiamato
a risponderne in concreto occorre che
utilizzando il criterio guida dell’effettività
egli abbia in concreto il potere di
intervenire nei compiti precettati, per cui
l’area della sua responsabilità viene
circoscritta dagli effettivi poteri a lui
spettanti, indipendentemente dalle più
ampie indicazioni normative.”
(Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192)
D.ssa Anna Guardavilla
Cassazione Penale
“Il preposto ha soltanto il dovere di vigilare a
che i lavoratori osservino le misure e usino i
dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione.
Una responsabilità del preposto è inconcepibile
allorché l’infortunio sia dipeso non da
omessa o da insufficiente vigilanza nel senso
suddetto, bensì dalla mancanza degli
strumenti, misure, cautele e accorgimenti
antinfortunistici la cui predisposizione ed
attuazione spetta soltanto al datore di lavoro
o al soggetto specificamente competente in
base ad una delega”.
D.ssa Anna Guardavilla
Un esempio: Cass. Pen. 14192/2006
“Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di
trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che
necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle
mani.
Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal
datore di lavoro, ma l’imputato non ha sollevato
obiezioni circa la possibilità di disporre di tale
strumento.
Trattandosi di un’operazione espressamente ordinata dal
preposto il controllo della stessa era di sua
competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà
nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto
preoccuparsene o sospendere l’operazione stessa,
essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i
mezzi di protezione o di farne richiesta al DL”.
D.ssa Anna Guardavilla
Un esempio: Cass. Lav. 29323/2008
La questione di diritto: “a chi, nella scala
gerarchica delle responsabilità, competa la
scelta delle modalità esecutive e dei mezzi di
protezione per la singola operazione
lavorativa”.
“L’uso delle scale e delle cinture di sicurezza per
lavori quali quelli che dovevano essere svolti
da B. e dalla sua squadra era assolutamente
obbligatorio per disposizione aziendale e tali
misure di sicurezza (scale e cinture di
sicurezza) erano a disposizione degli operai,
nel furgone in dotazione alla squadra.”
D.ssa Anna Guardavilla
Il Preposto “di fatto”
(Giurisprudenza)
«Soggiace alla responsabilità del Preposto chi ne esplichi
le funzioni [anche] senza averne l'investitura formale (c.d.
preposto di fatto)»
Cass. Pen. 1982.
«In tema di infortuni sul lavoro, l’esatta
individuazione del Preposto, più che attraverso la
formale qualificazione giuridica, va fatta con
riferimento alle mansioni effettivamente svolte
nell’ambito dell’Impresa»
Cass. IV, Sent. 16409 del 13.12.1990.
D.ssa Anna Guardavilla
Il Preposto “di fatto”
(Giurisprudenza)
Affinché sia riconosciuta la posizione di
preposto c.d. di fatto, «occorre sia che
quel lavoratore sia solito dare direttive ed
impartire ordini, sia che quella
preposizione di fatto sia nota e,
soprattutto, riconosciuta, obbedendo alle
direttive e agli ordini, dai lavoratori sui
quali viene esercitata»
Cassazione 5 febbraio 1997 n. 952.
D.ssa Anna Guardavilla
Giurisprudenza
Per individuare il preposto di fatto occorre
tener conto di indici quali:
-
la specializzazione
la competenza
l’ambito di discrezionalità
la posizione gerarchica.
Sono indicatori che, di volta in volta, sono
atti ad evidenziare l’eventuale
responsabilità di questo soggetto.
D.ssa Anna Guardavilla
L’“eventuale” delega
Art. 16
- Dirigenti e preposti possono essere
destinatari di delega, un atto
(unilaterale recettizio) eventuale che
trasferisce una posizione “datoriale”
nei limiti degli obblighi delegati.
- Anche al di là e a prescindere da
eventuali deleghe, il preposto e il
dirigente sono comunque centro di
imputazione di obblighi (v. artt. 18 e
19) e responsabilità.
D.ssa Anna Guardavilla
La delega
Art. 16
“La delega di funzioni da parte del
datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto
recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i
requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
D.ssa Anna Guardavilla
La delega
Art. 16
c) che essa attribuisca al delegato
tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato
l’autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal
delegato per iscritto.”
D.ssa Anna Guardavilla
La delega
Art. 16
“Alla delega di cui al comma 1 deve essere
data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da parte
del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i
sistemi di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.”
Riferimento ai modelli organizzativi 231
D.ssa Anna Guardavilla
Conferma del D.Lgs. 758/94
Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli
articolo 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché
da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia
prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda,
si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed
estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Anna Guardavilla
Responsabilità colposa
• Art. 589 c. p.: Omicidio colposo:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con
la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni”.
Art. 590 c. p., 1°c.: Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona
ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la
reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 300 euro”.
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Compiti e responsabilità dell`organigramma aziendale