IL COPYRIGHT E IL DOCUMENT DELIVERY
IN BIBLIOSAN
TECHNICAL WORKSHOP
Bologna, 5 luglio 2005
Angela Aceti
Biblioteca ISPESL
Monte Porzio Catone
Roma
DOCUMENT DELIVERY
È UN SERVIZIO CHE HA LO SCOPO DI:



RECUPERARE
FORNIRE
SCAMBIARE
DOCUMENTI NON REPERIBILI PRESSO LA PROPRIA
BIBLIOTECA CON ALTRE BIBLIOTECHE …
… PER SODDISFARE AL MEGLIO LE RICHIESTE DEGLI
UTENTI - RICERCATORI
DOCUMENT DELIVERY

DIGITALIZZAZIONE

TRASMISSIONE

RICEZIONE

STAMPA

CANCELLAZIONE
TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO
La trasmissione avviene
1.
In formato cartaceo:
per posta
per fax
2.
In formato elettronico (PDF, Ariel,
HTML):
per e-mail
per caricamento sul web
per indirizzo di rete a cui collegarsi
RICEZIONE DEL DOCUMENTO
FORMATO CARTACEO
Trasmissione del documento originale attraverso fax
Stampa del documento su carta
Ricezione di una sola copia
RICEZIONE DEL DOCUMENTO
FORMATO ELETTRONICO
Download sul proprio computer
Stampa su carta
Obbligo di cancellazione del documento dal proprio computer
ITER DEL DOCUMENTO
A. BIBLIOTECA MITTENTE:
riproduce e trasmette il
documento
B. FORNITORE DEL
SERVIZIO “NILDE” :
trasmette e memorizza
temporaneamente il documento
C. BIBLIOTECA DESTINATARIA: riceve e stampa il documento
D. UTENTE FINALE:
riceve il documento e lo utilizza
per fini di ricerca e studio
IL COPYRIGHT
COPYRIGHT significa DIRITTO DI COPIA
È QUEL DIRITTO LEGALMENTE RICONOSCIUTO A COLUI IL
QUALE ABBIA REALIZZATO UN’OPERA DI INGEGNO O DI ARTE
DIRITTO D’AUTORE
LEGISLAZIONE ITALIANA




Legge del 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio.
Successive modificazioni:
Legge del 22 novembre 1973 n. 866
… protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione …
Roma, 26 ottobre 1961.
Legge del 16 maggio 1977 n. 306
Ratifica ed esecuzione della Convenzione Universale per il diritto
d’autore adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
Legge del 20 giugno 1978 n. 399
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche …
DIRITTO D’AUTORE
LEGISLAZIONE ITALIANA




Legge del 5 febbraio 1992 n. 93
Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro.
Legge del 18 agosto 2000 n. 248
Nuove norme di tutela del Diritto d’Autore.
Decreto Legislativo del 9 aprile 2003 n. 68
Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di
taluni aspetti del Diritto d’Autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.
Ultimo aggiornamento
D.lgs. del 31 gennaio 2005 n. 7
convertito in Legge del 31 marzo 2005 n. 43
Legge n. 633/41 e successive modifiche
Art. 68
1.
È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non
idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
2.
È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili
al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi
pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
Legge n. 633/41 e successive modifiche
Art. 68
3.
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture
musicali, è consentita, nei limiti del 15 per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
Legge n. 633/41 e successive modifiche
Art. 68
4.
I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli
autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le
stampe che, mediante gli apparecchi, vengono riprodotte per gli usi
previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità
per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all’ art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra
la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso
non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall’ ISTAT per i libri.
Legge n. 633/41 e successive modifiche
Art. 68
5.
Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di
cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un
compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al
comma 2 dell’art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle Biblioteche, nei
limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le Biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere
fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità
sul mercato.
6.
È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi
precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i
diritti di utilizzazione economica spettante all’autore.
Legge n. 633/41 e successive modifiche
Art. 68-bis
1.
Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori
intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o
accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione
in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo
legittimo di un’opera o di altri materiali.
NILDE
temporaneo
privo di rilievo
economico
transitorio
POSSIBILI ACCORDI TRA SIAE ED ALTRI
ENTI A PAGAMENTO
CATEGORIA
PARAMETRO

UNIVERSITÁ
numero di iscritti

ENTI TERRITORIALI
numero di cittadini

BIBLIOTECHE
numero di volumi posseduti
Agoglia P. La SIAE e il diritto d’Autore, in Diritto d’autore …, a cura di Antonella
De Robbio. Roma: AIB, 2001, pp. 23-28.
BIBLIOSAN & COPYRIGHT
Come fare per rendere BIBLIOSAN un’eccezione alla normativa
vigente e svincolarlo, così, dal pagamento dei Diritti d’Autore?
Proposta di Accordo tra
SIAE & BIBLIOSAN
PUNTI DI FORZA DI BIBLIOSAN
CARATTERISTICHE

Progetto del Ministero della Salute

Strutture coinvolte:
Istituti di Ricerca Scientifica
- 35 IRCCS
- 10 IZS
- ISS
- ISPESL
- ASSR
Proposta di Accordo tra
SIAE & BIBLIOSAN
PUNTI DI FORZA DI BIBLIOSAN
OBIETTIVI






Istituti appartenenti al settore della ricerca.
Scambio di documentazione scientifica tra le Biblioteche e gli Enti di
Ricerca Biomedica Italiani.
Documentazione per esclusivo uso interno.
Attività di supporto alla ricerca scientifica.
Attività senza fine di lucro (servizio gratuito).
Scopo comune:
prevenzione, assistenza, cura e ricerca per
la salute del malato e del cittadino.
CONCLUSIONI
Chiediamo al Ministero della Salute,
nell’autorevole persona del Direttore Generale Dr. Giovanni Zotta,
un aiuto per giungere ad un Accordo con la SIAE,
che sia favorevole al progetto BIBLIOSAN.
GRAZIE
Scarica

Angela Aceti