L’imponibile
Previdenziale e Fiscale
INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

FINO AL 31/12/1997: INDAGINE SULLA
NATURA RETRIBUTIVA O RISARCITORIA
(INDENNITARIA) DELLE SOMME

DAL 1/1/1998: ARMONIZZAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE A FINI FISCALI E
PREVIDENZIALI – PRESUNZIONE DI
IMPONIBILITA’ SALVO ECCEZIONI TASSATIVE
INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE


Norma previdenziale: Art. 12 legge 153/1969, art. 6 Dlgs 314/1997,
art. 27 DPR 797/1955
“Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
maturati nel periodo di riferimento”
Art. 51, comma 1, Dlgs 917/1986 (TUIR)
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro
RAPPORTO DI CAUSA - EFFETTO
Quindi:
tutto ciò che il giornalista riceve dal
datore di lavoro (somme in denaro,
beni o servizi) sono da assoggettare
a contribuzione previdenziale e a
tassazione fiscale, ad eccezione
delle sole tipologie per le quali la
legge disponga un diverso regime.
DETERMINAZIONE

Valore normale dei beni e dei servizi (Art. 9:

Il valore normale dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in
misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,22; se il
predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.

prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi)
Quindi:
nel caso in cui una parte della
retribuzione sia costituita da beni
o servizi, l’importo sul quale
calcolare i contributi (e le tasse) è
rappresentato dal valore di
mercato degli stessi.
MINIMALI RETRIBUTIVI
a fini previdenziali

Art. 1 DL 338/1989 conv. Legge 389/1989
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da:

Leggi

Regolamenti

Contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale

Accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo
MINIMALI
Minimale legale (parametrato, di anno in anno, sul valore
percentuale dal 7.5 % riferito ai trattamento pensionistici minimi
erogati dall’INPS ex art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con
modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed
integrazioni)
IMPORTI PER IL 2009:
€ 43,49 giornalieri, pari a € 1.130,74 mensili.
IN AMBITO GIORNALISTICO SI
APPLICANO A:
 Art. 2 CNLG
 Art. 12 CNLG
Retribuzioni convenzionali per i
lavoratori all’estero

Legge 398/1987: paesi UE, extra UE
convenzionati ed extra UE non
convenzionati;

Extra UE non convenzionati: fasce 2009
Da
0
a 2.878,35 : 2.878,35
Da 2.878,36 a 4.691,96 : 4.691,96
Da 4.691,97 a 5.545,52 : 5.545,52
Da 5.545,53 a 6.504,96 : 6.504,96
Da 6.504,97 in poi: 7.629,24





CONTRATTI COLLETTIVI




Stipulati dalle OO.SS. comparativamente più
rappresentative
CCNLG FNSI/FIEG (quotidiani, periodici, agenzie
stampa ed emittenti radiotelevisive a carattere
nazionale)
CCNL FNSI/AERANTI (emittenti radiotelevisive ed
agenzie di stampa a carattere locale)
Pubbliche Amministrazioni: deroga (Contratti di
Comparto ARAN/OO.SS.) salvo espressa applicazione
del CNLG (IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI
CONTRATTI ARAN/FNSI)
ACCORDI COLLETTIVI O
INDIVIDUALI



Contratti di area, territoriali o aziendali,
sottoscritti in ambito decentrato dai CDR o
dalle associazioni stampa regionali (se
RATIFICATI DALLA FNSI a livello
nazionale: pari efficacia dei CCNL)
Accordi individuali
Effetti sul piano previdenziale solo se
COMPARATIVAMENTE migliorativi
RILEVANZA AI FINI DELLA FRUIZIONE DI
SGRAVI CONTRIBUTIVI (E FISCALI)
Rispetto del CCNL comparativamente più
rappresentativo (Art. 1, comma 1175, legge 296/2006)
 Trattamento retributivo: vincolante
 Trattamento normativo: vincolante
 Trattamento obbligatorio: non vincolante


Regolarità contributiva (DURC)




SGRAVI CONTRIBUTIVI INPGI
LEGGE 407/90
MISURA: sgravio totale triennale della quota a
carico azienda per le aree del mezzogiorno, del
50% per il centro-nord
REQUISITI
Status di disoccupato o inoccupato da almeno
24 mesi
Assenza di redditi da lavoro superiori all’importo
fiscalmente non imponibile, nel biennio
precedente
DECONTRIBUZIONE PREMI DI
PRODUTTIVITA’


Art. 1, comma 67, legge 247/07 (abrogazione
precedente normativa)
Decreto Interministeriale lavoro-economia del 7/05/2008

Fattispecie: erogazioni previste da contrattazione di
secondo livello (aziendale, territoriale o locale) la cui
corresponsione sia incerta e subordinata all’incremento
dei livelli di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività aziendale

Deposito accordi di secondo livello presso DLP entro
30gg dalla sottoscrizione (regime transitorio scaduto)
DECONTRIBUZIONE PREMI DI
PRODUTTIVITA’
MISURA
SULLA QUOTA DI EROGAZIONE FINO AD UN MASSIMO
DEL 3% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE ANNUA DEL
LAVORATORE E’ RICONOSCIUTO UNO SGRAVIO
CONTRIBUTIVO PARI A:

PER IL LAVORATORE: QUOTA A PROPRIO CARICO
(8,69%)

PER IL DATORE DI LAVORO: FINO AD UN MASSIMO DI 25
PUNTI PERCENTUALI DELL’ALIQUOTA A CARICO
AZIENDA (per la contribuzione INPGI massimo 22,24%)
DECONTRIBUZIONE PREMI DI
PRODUTTIVITA’
ESEMPIO
RETRIBUZIONE ORDINARIA ANNUA: € 33.600,00
PREMIO PRODUTTIVITA’: € 1.400,00
RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNUA: € 35.000,00
QUOTA DI PREMIO SU CUI CALCOLARE LO SGRAVIO:
(€ 35.000,00 X 3%) = 1.050,00
Importo sgravio per il lavoratore: (€ 1.050,00 x 8,69%) = € 91,25
Importo sgravio per il datore: (€ 1.050,00 x 22,24%) = € 233,52
TOTALE SGRAVIO: € 324,77
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE
ex art. 51 TUIR

i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge

le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro,
nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,29

le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o
a categorie di dipendenti

le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili
nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei
medesimi familiari – Risposta a quesito dell’Agenzia delle
Entrate
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE
ex art. 51 TUIR
AZIONI AI DIPENDENTI (Art. 51, comma 2, lettera g del TUIR)

azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non
superiore a € 2.065,82, a condizione che non siano
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o
comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni
dalla percezione;

azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché quelle emesse da
società che direttamente o indirettamente, controllano la
medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla l'impresa.
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE
(solo previdenziale)






STOCK OPTIONS (Art. 27, comma 4, lettera g bis del DPR 797/1955
introdotta dall’art. 82, comma 24 bis, DL 122/2008 conv. Legge
133/2008): esenti i “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di
piani di stock option”
Art. 51, comma 2 bis, TUIR
La disposizione di cui alla lettera g-bis) (abrogata) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla
sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in
mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento
dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE
(solo previdenziale) ex Art. 27 DPR 797/1955










trattamento di fine rapporto;
Incentivi all’esodo
risarcimento danni
somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie
per legge;
somme e provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni aventi finalità
previdenziali o assistenziali
proventi derivanti da polizze assicurative
compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione
lavorativa
somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi
forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti
aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o
dopo la sua cessazione.
i trattamenti di famiglia
i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option
LA NORMATIVA RIGUARDANTE
ALCUNE PARTICOLARI
FATTISPECIE E CASISTICHE
In particolare:








Trasferte, missioni e trasferimenti
Attività di aggiornamento professionale
Apparecchi telefonici e similari (palmari,
internet, ecc.)
Transazioni e conciliazioni
Incentivi all’esodo
Appartamenti
Auto aziendali
Prestiti
Determinazione del regime delle trasferte
INDENNITA’ DI TRASFERTA
(“INVIATINO” EX ART. 7, CPV.17, CNLG)
30% DI 1/26 DELLA RETRIBUZIONE
MENSILE
SEMPRE IMPONIBILE
Determinazione del regime delle trasferte
RIMBORSO SPESE



A forfait
A piè di lista
Misto
La determinazione di uno dei tre sistemi
deve essere riferita all’intero periodo di
trasferta e non può essere variato giorno
per giorno
REGIME TRASFERTE
esenti:




Rimborso a forfait per
spese
Sia di vitto che di alloggio
Di solo vitto o alloggio
Piccole spese non
documentabili





ITALIA
46,48
30,99
15,49




ESTERO
77,47
51,65
25,82
SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO
SEMPRE ESENTI
REGIME TRASFERTE
REQUISITI





SUSSISTENZA: riscontro su documentazione
amministrativa aziendale
EFFETTIVITA’ SPESA NEL CASO DI RIMBORSI
ANALITICI “a piè di lista”:
Documento fiscalmente valido
Riferito al dipendente
Inerente o strumentale allo svolgimento
dell’incarico di servizio
MISSIONI NEL COMUNE SEDE DI
LAVORO

ESENTI SOLO LE SPESE DI TRASPORTO
ATTESTATE DA DOCUMENTI PROVENIENTI
DAL VETTORE (Biglietti di autobus, metro, tram,
ricevute taxi, ecc.)

ORDINARIO REGIME PREVIDENZIALE CON
ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE
PER OGNI ALTRA FORMA DI RIMBORSO
SPESE (ESEMPIO: PARCHEGGIO AUTO, PASTI, PERMESSI
DI ACCESSO ZTL, ECC.)
INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO

ESENTI AL 50% NEI LIMITI ANNUI

€ 1.549,37 IN ITALIA
€ 4.648,11 ALL’ESTERO
SOLO PER IL PRIMO ANNO


SPESE DI TRASPORTO E ONERI INERENTI LA
CESSAZIONE DI RAPPORTI LOCATIZI: ESENTI SE
RIMBORSATI A FRONTE DI IDONEA
DOCUMENTAZIONE
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE E AUTONOMIA NEGOZIALE
REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE



Art. 45 CNLG
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
ACCORDI INDIVIDUALI
Profilo della eventuale imponibilità delle somme erogate
irrilevante ai fini della legittimità (libertà negoziale di
definire in autonomia i trattamenti retributivi accessori)
QUALIFICAZIONE DELL’EROGAZIONE
INDIPENDENTE DALLA CONTRATTAZIONE
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE





NOZIONE: iniziative finalizzate all’accrescimento e
all’aggiornamento delle capacità tecnico professionali
del giornalista
CONDIZIONE PER L’ESCLUSIONE DALLA BASE
IMPONIBILE: sussistenza di un interesse preminente
del datore di lavoro
ELEMENTI ESSENZIALI (necessari ma non
sufficienti)
NESSO CAUSALE FRA L’ATTIVITA’ SVOLTA E LA FINALITA’
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PRINCIPIO DI INERENZA CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE


L’elemento scriminante ai fini del regime contributivo da
applicare alle spese in questione è quindi da individuarsi nella
connessione diretta ed immediata fra il bene o servizio offerto
(o rimborsato) al dipendente (iscrizione a corsi di
specializzazione, partecipazione a conferenze e convegni,
finanziamento di progetti di studio, dotazione di manuali,
pubblicazioni o altro materiale tecnico, ecc.) e l’attività
professionale che lo stesso è chiamato a svolgere.
Naturalmente, poiché si tratta di una ipotesi di deroga al
regime generale dell’assoggettabilità a contribuzione, l’onere
probatorio in ordine alla sussistenza di tale elemento di
connessione è a totale carico dell’azienda, che deve pertanto
dimostrare, in concreto, l’inerenza del bene o servizio con
l’attività lavorativa del giornalista dipendente.
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI
CONTENUTO
CONTENUTO
PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
NON OGGETTIVO
OGGETTIVO
(corsi ed altre iniziative di
formazione, aggiornamento e
specializzazione, attività
didattiche, Master, seminari,
congressi, convegni, ecc.):
connessione con l’attività
lavorativa più evidente
(viaggi, iniziative culturali, visite a
musei, ecc.): connessione con
l’ambito professionale da valutare
in relazione al tipo di attività svolta
dal dipendente
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
≠
AGGIORNAMENTO CULTURALE
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE (esempi)



Partecipazione a corsi, seminari, conferenze e altre
iniziative didattiche
Acquisto di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste,
pubblicazioni varie, nonché il relativo abbonamento a
servizi editoriali o banche dati on line) non esteso alle
apparecchiature o attrezzature elettroniche o
informatiche “strumentali”
Effettuazione di viaggi e visite culturali (elaborazione di un
dettagliato programma di viaggio che sia in grado di evidenziare
chiaramente le correlazioni esistenti fra il viaggio o la visita culturale
e le competenze professionali del giornalista)
Domanda: come è possibile migliorare la qualità e
l’intensità del lavoro di ogni giornalista consentendogli di
utilizzare gli strumenti tecnologici e multimediali più
adatti?
Risposta: è il datore di lavoro che deve fornire i mezzi
per lo svolgimento dell’attività lavorativa
QUINDI
LA STRUMENTAZIONE INFORMATICA, DI COMUNICAZIONE,
DI CONNESSIONE MULTIMEDIALE, ECC, DEVE ESSERE
DI PROPRIETA’ DEL DATORE DI LAVORO ED ASSEGNATA
TEMPORANEAMENTE IN DOTAZIONE AL LAVORATORE
NON SI TRATTA DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
ESEMPI
PERSONAL COMPUTER
(portatili o fissi)
STAMPANTI, FAX, SCANNER
PC PALMARI
TELEFONI CELLULARI
(gsm, satellitari, ecc)
I-PHONE
LETTORI DVD/BLU RAY/MP3
REGISTRATORI AUDIO/VIDEO
NON IMPONIBILI
SIA NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO CHE NEL CASO DI
ACQUISTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL
GIORNALISTA (CHE SI FA POI RIMBORSARE LA
SPESA) A CONDIZIONE CHE LA PROPRIETA’
DEI BENI SIA DELL’AZIENDA (REGISTRAZIONE
IN BILANCIO FRA I CESPITI D’IMPRESA) CHE LI
ASSEGNA TEMPORANEAMENTE IN USO
GRATUITO AL GIORNALISTA PER LA DURATA
MASSIMA DEL RAPPORTO DI LAVORO. ALLA
CESSAZIONE: RESTITUZIONE
IMPONIBILI
SIA NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO CHE NEL CASO DI
ACQUISTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL
GIORNALISTA (CHE SI FA POI RIMBORSARE LA
SPESA) QUALORA IL GIORNALISTA DIVENGA
TITOLARE DELLA PROPRIETA’
DELL’APPARECCHIO (LIBERTA’ DI USO
PERSONALE, DIRITTO DI TRASFERIRNE LA
PROPRIETA’ A TERZI, MANTENIMENTO DEL
POSSESSO DEL BENE ANCHE DOPO LA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
EROGAZIONI PER AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
►REQUISITI DOCUMENTALI (GIUSTIFICATIVI)

DOCUMENTO FISCALMENTE VALIDO attestante l’effettività

ESCLUSIVA RIFERIBILITA’ AL GIORNALISTA del bene o servizio
dell’esborso economico da parte del giornalista
►DOCUMENTAZIONE NON IDONEA



COMPROVARE L’EFFETTIVITA’ DELLA SPESA E LA RIFERIBILITA’
DELLA STESSA ESCLUSIVAMENTE AL GIORNALISTA (esempi):
Preventivi di spesa privi di attestazione di pagamento;
Note di pagamento, ricevute, fatture non quietanzate;
Documenti privi di validità fiscale in quanto carenti della forma tipica
legalmente prevista
A
APPARECCHI TELEFONICI E SIMILARI (PALMARI, I-PHONE) E
RELATIVE UTENZE (GESTORI SERVIZI TLC, INTERNET, ECC.)
RILEVANO SOTTO UN DUPLICE PROFILO:
VALORE DELL’APPARECCHIO
ESENTE O IMPONIBILE A SECONDA SE VENGA ASSEGNATO AL
GIORNALISTA IN USO GRATUTITO (PER ESIGENZE PROFESSIONALI
O “MISTE”), OVVERO SE VENGA ASSEGNATO IN PROPRIETA’
COSTO DELL’UTENZA (CONSUMO DEL TRAFFICO O
ABBONAMENTO)



SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO ESCLUSIVAMENTE PER USO
PROFESSIONALE: TOTALMENTE ESENTE
SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO AD USO PROMISCUO (PER
ESIGENZE PROFESSIONALI E PERSONALI): RIPARTIZIONE
PERCENTUALE PRESUNTIVA – MA VEROSIMILE – DEL COSTO PER
L’USO PERSONALE, DA ASSOGGETTARE A CONTRIBUZIONE
SE L’APPARECCHIO E’ ASSEGNATO PER USO ESCLUSIVAMENTE
PERSONALE: INTEGRALMENTE IMPONIBILE
IPOTESI DI DISCIPLINA DELL’USO DELLE UTENZE
TELEFONICHE



GIORNALISTI CHE OPERANO
SPESSO SUL TERRITORIO
(ART. 12, ART. 2, INVIATI,
ECC.)
GIORNALISTI CHE
LAVORANO SIA IN
REDAZIONE CHE SUL
TERRITORIO
GIORNALISTI CHE
LAVORANO
PREVALENTEMENTE IN
REDAZIONE (DESK,
AGENZIE, WEB CONTENT,
RESPONSABILI DEL
COORDINAMENTO
REDAZIONALE)
70% ESENTE
30% IMPONIBILE
50% ESENTE
50% IMPONIBILE
30% ESENTE
70% IMPONIBILE
TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI
TIPOLOGIA




IN SEDE GIUDIZIALE
IN SEDE SINDACALE
PRESSO LA DPL
IN SEDE DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA
EFFETTI
Volontà “assistita” e deroga art. 2113 Cod. Civile
INOPPONIBILITA’ A FINI PREVIDENZIALI
indisponibilità, ad opera delle parti, dei crediti contributivi di cui è esclusivo titolare
l’ente di previdenza
DEROGA SOLO APPARENTE
Conciliazione monocratica
(ex art. 11, comma 4, Dlgs 124/2004)
I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le
norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al
periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute
al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo
TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI
sia novative che non novative

ORDINARIO REGIME IMPONIBILE AD ECCEZIONE DI:

Somme erogate per una causa del tutto estranea al
rapporto di lavoro (mera “occasionalità” del rapporto di
lavoro in relazione al titolo dell’erogazione)
Cass. 6663/2002

Risarcimento danno non patrimoniale (biologico,
esistenziale, mobbing, ecc.)
TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI
CASISTICHE IMPONIBILI
(RINUNCIA DEL LAVORATORE AD ALCUNI ELEMENTI
RETRIBUTIVI)






DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER LO SVOLGIMENTO DI
MANSIONI SUPERIORI
COMPENSI A TITOLO DI LAVORO STRAORDINARIO,
FESTIVO, NOTTURNO
ARRETRATI DI STIPENDIO
RISARCIMENTO DANNI DA DEMANSIONAMENTO
INDENNITA’ PER FERIE MATURATE E NON GODUTE
INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO EX ART. 27 CNLG
SOMME EROGATE A TITOLO DI
INCENTIVO ALL’ESODO
Esenti da prelievo contributivo se ricorre l’effettiva natura
INCENTIVANTE E PREMIANTE

ASSENZA DI CONTROPARTITA (rapporto non sinallagmatico)

CONDIZIONE SOGGETTIVA DEL LAVORATORE DI PIENA E
LIBERA SCELTA (viziata nel caso in cui la stabilità del rapporto di
lavoro, come nel caso in cui vi sia la possibilità, per il datore di
lavoro, di risolverlo comunque unilateralmente)

ELEMENTO CRONOLOGICO E TEMPORALE (relazione di causaeffetto fra la somma a titolo di incentivo e la volontà di risolvere il
rapporto; l’accordo sull’incentivo deve precedere o essere
contestuale alla data di effettiva cessazione del rapporto, ancorchè
l’effettiva erogazione avvenga in epoca successiva) – impossibile
qualificare ex post l’avvenuta risoluzione Cass.23230/2004
SOMME EROGATE A TITOLO DI
INCENTIVO ALL’ESODO
IPOTESI FREQUENTI DI NON CORRETTA QUALIFICAZIONE
DELLE SOMME COME “INCENTIVO”


A CONCLUSIONE DI UNA VERTENZA INERENTE LA
STABILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
(LICENZIAMENTO IMPUGNATO, PROCEDURE DI
LICENZIAMENTO COLLETTIVO, TRATTAMENTI DI
CIGS/MOBILITA’);
A FRONTE DI RINUNCE DEL GIORNALISTA A DIRITTI
RETRIBUTIVI MATURATI NEL CORSO DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Appartamenti o alloggi o pertinenze (box, posti
auto, cantine, soffitte, ecc) messi a
disposizione per uso personale
PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO il reddito per il
dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del
fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso,
comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato stesso;
PER I FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO (ad esempio, i
fabbricati situati all’estero), il reddito di lavoro dipendente è dato
dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in
regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di
libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del
fabbricato.
Nel caso di uso promiscuo (appartamento utilizzato anche come
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa): il valore del benefit,
determinato come sopra, deve essere riparametrato in base alla
percentuale di suddivisione degli spazi ad uso ufficio su quelli totali
Concessione di prestiti agevolati
Tutte le forme di finanziamento concesse dal datore di
lavoro al dipendente rappresentano fringe benefits,
indipendentemente dalla loro durata.
Sono compresi anche i finanziamenti concessi da terzi
(ad esempio un istituto di credito) con i quali il datore di
lavoro ha stipulato un accordo o una convenzione.
Il valore del prestito è pari al 50 per cento della seguente
differenza:
interessi calcolati al tasso ufficiale stabilito dalla Banca
Centrale Europea (vigente al termine di ciascun anno) interessi calcolati al tasso applicato sugli stessi
I VEICOLI AZIENDALI


Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che
per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uso
promiscuo), si utilizza un criterio forfetario che prescinde dalla
effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti.
Il valore del fringe benefit è pari al 30 per cento dell’importo che
corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri,
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto
al dipendente per l’utilizzo del mezzo.
Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola
forfetaria di valorizzazione del fringe benefit non trova applicazione.
In tale ipotesi:
per il veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore
del fringe benefit è determinato secondo la regola generale del
valore normale;
l’utilizzo di veicoli per uso esclusivamente aziendale non concorre,
invece, a formare il reddito del dipendente.
CENNI SUL REGIME DI
TASSAZIONE DEI REDDITI DA
LAVORO DIPENDENTE
LA RITENUTA IRPEF
Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di
lavoro deve applicare le aliquote d’imposta previste, previo
ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito
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fino a 15.000 euro: 23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: 27% (3.450 +
27% sulla parte eccedente 15.000 euro)
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro: 38% (6.960 +
38% sulla parte eccedente 28.000 euro)
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro: 41% (17.220 +
41% sulla parte eccedente 55.000 euro)
oltre 75.000 euro: 43% (25.420 + 43% sulla
parte eccedente 75.000 euro)
LE ADDIZIONALI IRPEF
Addizionale regionale
L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il
domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
L’importo dovuto è calcolato dal datore di lavoro all’atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono
effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
In caso di cessazione del rapporto, l’imposta è trattenuta in un’unica soluzione nel
momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio. L’aliquota dell’addizionale
regionale è stabilita nella misura dello 0,9 per cento, ma le Regioni possono elevarla
fino all’1,4 per cento. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario
si applica l’aliquota massima dell’1,4 per cento.
Addizionale comunale
L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita direttamente da ogni singolo
Comune ed è dovuta all’amministrazione nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
L’aliquota può variare dallo 0,2 allo 0,8 per cento, ma in alcuni casi sono previste
maggiorazioni (0,3 per cento per quei Comuni che non rispettano il “Patto di stabilità”)
o soglie di esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi.
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SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA
Gli arretrati di lavoro dipendente e il trattamento di fine
rapporto (TFR) percepiti dal lavoratore sono assoggettati
alla disciplina della “tassazione separata”.
Questa consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa
dagli altri redditi. In particolare:
per il TFR, in base all’aliquota media di tassazione
calcolata in base a particolari regole previste nell’articolo
19 del Tuir (in via generale è determinata in relazione ai
cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto
alla percezione);
per gli arretrati, applicando all’ammontare percepito
l’aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all’anno in cui sono percepiti.
LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI
Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata introdotta, per il
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, un’agevolazione fiscale a
carattere sperimentale, consistente in una tassazione ridotta delle
somme percepite per lavoro straordinario e dei premi di produttività.
In sostanza, fino all’importo di 3.000 euro lordi, in luogo delle ordinarie
aliquote di tassazione, è possibile applicare un’imposta sostitutiva
dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale in misura pari al
10 per cento.
L’imposta sostitutiva può essere riconosciuta solo se nel 2007 il reddito
di lavoro dipendente percepito non è stato superiore a 30.000 euro
ed è applicata dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta
del lavoratore.
NON PROROGATA OLTRE IL 31/12/2008
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SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE