Azienda Sanitaria Locale
Provincia di Milano 3
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro
dell’area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della
Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa
pe r i o do 2 0 0 7 - 2 0 1 0
Monza, 20.12.2007
per l’ASL Provincia di Milano 3
Direttore Generale: FIRMATO
per le Organizzazioni Sindacali
CIVEMP (SIMET e SIVEMP): FIRMATO
CGIL medici
FIRMATO
CISL medici:
FIRMATO
AUPI:
FIRMATO
SINAFO:
FIRMATO
CGIL non medici:
FIRMATO
1
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
I N D I CE
CA P O I
D U R A T A E V A L I D IT À
CA P O I I
I L S I S T E MA D I R E L A Z I O N I S I N D A C A L I
CA P O I I I
N O R ME D I G A R A N Z I A D E I S E R V I Z I P U B B L I C I E S S E N Z I A L I
CA P O I V
CRITERI PER LE POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO
CA P O V
R A P P O R T O D I L A V O R O A D I M P E G N O R I DO T T O
CA P O VI
P R O N T A D I S P ON I B I L I T À
CA P O VI I
D I S P O S I Z IO N I P A R T I C O L A R I
CA P O VI I I
F O R M A Z I O N E E A G G I O R N A ME N T O
CA P O I X
INCARICHI DIRIGENZIALI
CA P O X
L I B E R A P R O F E S S I O N E I N T R A M U R A R IA
C A P O XI
C O S T I T U Z IO N E D E I F O N D I
C A P O XI I
R E T R I B U Z I O N E D I R I S U L T A T O E P R E MI O P E R
L A Q U A L I T À D E L L A P R E ST A ZI O N E I N D I V I D UA L E
C A P O XI I I
N O R ME F I N A L I
A L L E G A T O 1 C O N T I N GE N T E P E R S O N A L E E S O N E R A T O D A L L O S C I O P E R O
A L L E G A T O 2 F E S T I V IT À S A N T O P A T R O N O
A L L E G A T O 3 R E G O L A M E N T O P E R L ’ A C C E S S O A L L ’ IM P E G N O R I D O T T O
AL L EG AT O 4 REG O L AM ENT O P RO N T A D I SP O N I BI L I T A’
A L L E G A T O 5 R E G O L A M E N T O C O MI T A T O P A R I O P P O R T U N I T À
A L L E G A T O 6 R E G O L A M E N T O F O R MA Z I O N E E A G G I O R N A M E N T O
P E R S ON A L E
2
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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A L L E G A T O 7 R E G O L A M E N T O I N C A R IC H I D I R I G E N Z I A L I
S I S T E MA D I V A L U T A Z I O N E D E L L E P R E S T A Z I O N I
A L L E G A T O 8 R E G O L A M E N T O S U L L A L I B E R A P R O F E S S I O N E I N T R A MU R A R I A
A L L E G A T O 9 F O N D I B I E N N I O E C O N O M IC O 2 0 0 2 - 2 0 0 3 E B I E N N IO 2 0 0 4 - 2 0 0 5
3
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
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CA P O I
D U R A T A E V A L ID I T À
ART.1
Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro (d’ora in poi CCIL)
si applica a tutti i dirigenti dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area
della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa dell’Azienda
Sanitaria Locale – Provincia di Milano 3 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che ad impegno ridotto.
ART.2
1.
2.
3.
4.
5.
Il presente CCIL ha durata quadriennale, fatte salve le clausole già espresse dal
CCNL 2002/2005 e quelle che deriveranno dalla contrattazione nazionale per il
quadriennio 2006/2009.
Gli effetti del presente CCIL e le procedure in esso contenute decorreranno dal
giorno successivo alla data di stipula, salvo diversa prescrizione prevista dal
CCIL medesimo.
Quanto disposto dal presente contratto resta in vigore fino all’approvazione del
successivo CCIL.
La determinazione dei fondi per gli anni successivi al 2005 è oggetto di
informazione preventiva.
È prevista una verifica annuale della ripartizione dei fondi e dell’applicazione
complessiva del presente CCIL. Se una delle parti in sede di verifica annuale
dovesse evidenziare disfunzioni, debitamente documentate, nell’applicazione di
alcuni istituti definiti dal presente CCIL, potrà chiedere l’apertura di un tavolo
di contrattazione al solo scopo di ridefinire l’istituto.
CA P O I I
I L S I S T E MA D E L L E R E L A Z I O N I S I N D A C A L I
ART.3
1.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Finalità
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei rispettivi
ruoli e responsabilità, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di
4
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contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevati i livelli di
efficienza e qualità dei servizi erogati all’utenza con l’interesse dei dirigenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppi professionali.
2. Il sistema delle relazioni sindacali deve mirare alla costruzione di un rapporto
fortemente qualificato tra Amministrazione e OO.SS., fondato sui principi di
correttezza, trasparenza e informazione reciproca, che abbia come finalità
comune il perseguimento degli obiettivi istituzionali nel quadro dell’autonomia
gestionale, Amministrativa dell’Azienda, dei Distretti e il contemperamento tra
le esigenze organizzative, la tutela contrattuale dei dirigenti e l’interesse degli
utenti.
ART.4
Il sistema delle relazioni sindacali
Il sistema delle relazione sindacali si articola, ai sensi dell’art. 3 del CCNL
quadriennio 2002/2005, in:
• contrattazione collettiva integrativa
• informazione
• concertazione
• consultazione
• commissioni paritetiche
2. Il sistema presuppone una precisa individuazione dei confini tra le materie
oggetto di contrattazione, informazione, concertazione, consultazione, nonché di
verifica e controllo per un trasparente e proficuo espletamento dei rispettivi
ruoli.
1.
ART.5
Composizione
Composizione delle delegazioni
Le delegazioni trattanti dell’Azienda, in sede decentrata, sono costituite ai sensi
dell’art. 10 del CCNL 8.6.2000.
ART.6
Contrattazione collettiva integrativa
La Contrattazione Collettiva Integrativa avviene sulle specifiche materie previste
dall’art. 4 del CCNL quadriennio 2002/2005 nel rispetto delle modalità dallo stesso
previste.
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ART.7
Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche
Le parti, con riferimento agli istituti dell’informazione, concertazione,
consultazione e commissioni paritetiche, danno atto che le stesse si svolgeranno
nell’ambito delle materie previste dall’art. 6 del CCNL che si intende
espressamente richiamato.
2. Per le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, concertazione o
consultazione, l’informazione è preventiva.
1.
ART.8
Modalità del confronto sindacale
Il confronto con le rappresentanze sindacali avviene previa convocazione scritta
anche per via e-mail (di norma entro 15 giorni dall’incontro) da parte
dell’Amministrazione agli indirizzi segnalati dai delegati sindacali.
2. Gli argomenti all’ordine del giorno vengono proposti dalle parti che stabiliscono
la priorità di discussione sulla base delle esigenze preventivamente concordate.
3. Il materiale oggetto di trattativa, in relazione a tutti gli istituti contrattuali,
dovrà essere fornito in forma scritta e, ove possibile, anche su supporto
informatico almeno 5 giorni prima dell’incontro.
4. Per ogni incontro sindacale verrà redatto, a cura della delegazione trattante di
parte pubblica, un verbale di sintesi.
1.
ART.9
Stipulazione dei contratti decentrati
I contratti decentrati non possono comportare né direttamente né
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a
quelli fissati dal CCNL, salvo per quanto riguarda eventuali risorse aggiuntive
nei limiti di legge.
2. Per l’Amministrazione l’applicazione dell’accordo è subordinata al parere
favorevole del Collegio Sindacale.
3. Le ipotesi d’intesa sulle materie della contrattazione decentrata, sono
formalizzate in appositi contratti che, sottoscritti dai componenti della
delegazione trattante di parte aziendale e sindacale, trovano attuazione con le
decorrenze indicate dalle parti.
4. Qualora intervengano dubbi interpretativi sullo stato di applicazione di un
1.
6
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accordo, ciascuna delle parti interessate può inviare all’altra formale richiesta
scritta. Tale richiesta deve contenere una sintetica descrizione degli elementi di
fatto e di diritto sulla quale si fonda, dovendo comunque far riferimento a
questioni interpretative di rilevanza generale.
5. Nel più breve tempo possibile le parti si incontreranno per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
ART.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Permessi sindacali retribuiti
La richiesta dei permessi per l’attività sindacale e la comunicazione della
partecipazione alle trattative con l’Amministrazione e alle Commissioni
paritetiche, deve pervenire all’Azienda e al Responsabile dell’U.O. di
appartenenza del dirigente, tramite la struttura sindacale, almeno 3 giorni
prima del permesso richiesto o in casi eccezionali 24 ore prima.
Se esistono eccezionali motivate esigenze di servizio l’Amministrazione
comunica per iscritto all’organizzazione sindacale e all’interessato la mancata
concessione del permesso.
L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata di norma
entro 3 giorni al Servizio Personale da parte della organizzazione sindacale che
ha richiesto e utilizzato il permesso.
I permessi sindacali sono equiparati, ai fini del trattamento giuridico ed
economico, a tutti gli effetti al servizio prestato e sono retribuiti con esclusione
dei compensi per il lavoro straordinario.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCIL si richiama il CCNL e
i CCNQ vigenti.
Il monte ore dei permessi sindacali viene definito e trasmesso alle OO.SS.
all’inizio di ogni anno.
CA P O I I I
NORME DI GARANZIA DEI
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ESSENZIALI
ART. 11
Principi generali
Le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali che fondano le disposizioni contenute
nel presente Contratto sono le seguenti:
a) la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
b) l’ accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario
nazionale, sottoscritto in data 20 settembre 2001
7
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c) l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale, sottoscritto in data 25
settembre 2001
d) l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio
sanitario nazionale, sottoscritto in data 26 settembre 2001.
ART. 12
Criteri da rispettare in caso di sciopero
a)
il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, la durata massima
di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore
consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro
durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e
continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione
dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree
professionali e/o organizzative comunque non comprometteranno le prestazioni
individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che
impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse
forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di
astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni
sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza,
l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della
successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue preavviso.
f) non saranno effettuate azioni di sciopero:
a. nel mese di agosto;
b. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d. gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi nel caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità o di calamità
naturale.
g) limitatamente al personale della dirigenza, nel caso in cui, l’astensione collettiva si
svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedano la regolare prestazione
lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata
dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione
sindacale che indice l’azione di sciopero. I dirigenti che aderiscono allo sciopero virtuale
devono comunicare formalmente la propria adesione al Servizio Personale entro tre
giorni dalla data di effettuazione dello stesso.
h) Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero aziendali che
coinvolgono i servizi pubblici essenziali, individuati con il presente accordo, sono tenute
a darne comunicazione all’Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni.
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ART. 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adempimenti dell’Amministrazione
I responsabili dei Centri di Responsabilità individuano, in occasione di ogni sciopero,
di norma con criteri di rotazione, il personale incluso nei contingenti tenuti
all’erogazione delle prestazioni necessarie quindi esonerato dall’effettuazione dello
sciopero.
I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.
Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione
della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione.
Nel caso sia possibile procedere alla sostituzione, si provvede all’inserimento di un
nuovo dipendente nel contingente di personale esonerato dallo sciopero. Quest’ultimo
non potrà avvalersi della facoltà di sostituzione.
Nel caso di proclamazione di sciopero il Servizio Personale, ricevuta la comunicazione
ufficiale , è tenuto a darne immediata informazione a tutti i Responsabili di Centro di
Responsabilità dell’Azienda con l’indicazione precisa della data e della durata dello
sciopero.
I Responsabili di Centro di Responsabilità devono mettere in atto, con il personale
esonerato dallo sciopero, tutte le azioni previste per garantire i servizi minimi
essenziali stabilite dal presente accordo.
Il personale esonerato non può in alcun caso sostituire il personale che ha aderito allo
sciopero nello svolgimento delle attività ordinaria dallo stesso normalmente
effettuata.
I Responsabili di Centro di Responsabilità, anche attraverso dirigenti dagli stessi
delegati:
a) dovranno garantire la comunicazione all’utenza con appositi cartelli almeno 5
giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, indicando che nel corso
dell’agitazione sindacale non si assicura l’erogazione delle prestazioni e dei servizi
normalmente erogati.
b) potranno disporre per utenti che hanno prenotato, l’effettuazione di apposite
comunicazioni, preferibilmente a mezzo posta, entro 5 giorni dallo sciopero, con le
quali si informa che in occasione dell’azione sindacale non si assicura la
prestazione richiesta. Il ricorso a forme alternative di avviso deve essere
giustificato da situazioni imprevedibili.
c) dare comunicazione agli utenti con prenotazione, in occasione degli scioperi locali
o aziendali, tassativamente dovranno 5 giorni prima dello sciopero.
9
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ART. 14
I dipendenti, non inseriti nei contingenti minimi, non assenti per ferie programmate,
riposo compensativo o altra assenza autorizzata, che aderiscono allo sciopero non
hanno alcun obbligo di comunicare preventivamente all’Azienda la propria adesione.
Pertanto, i dipendenti assenti nella giornata di sciopero sono considerati aderenti allo
stesso e il Servizio Personale procederà ad effettuare la relativa trattenuta
stipendiale.
Non è possibile effettuare giornate di ferie o recuperi orari coincidenti con la data
dello sciopero, salvo che gli stessi non siano stati programmati ed autorizzati almeno
10 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero .
1.
2.
ART. 15
2.
CA P O I V
C R I T E R I P E R L E P O L I T I C H E D E L L ’O R A R I O D I L A V O R O
ART.16
2.
3.
4.
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all’
accordo sui servizi pubblici essenziali e alle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero del personale delle diverse aree del servizio sanitario
nazionale, del 20, 25 e 26 settembre 2001 e alle disposizioni contenute nella legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in
materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché alle disposizioni
contrattuali vigenti in materia.
Il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità dei
servizi pubblici essenziali è riportato nell’allegato 1
1.
1.
Adesione dei dipendenti
Regole generali
L’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali, comprensivo delle 4 ore destinate
ad attività non assistenziali regolamentate dal presente CCIL, ed è articolabile in modo
flessibile per rispondere alle esigenze della struttura nella quale il dirigente è inserito;
Il dirigente deve garantire la sua presenza in servizio durante le giornate di apertura
della struttura presso cui lavora concordando con il proprio Responsabile le eventuali
assenze;
In ragione della suddetta flessibilità ed in ragione del diretto collegamento tra impegno
orario e raggiungimento degli obiettivi (dato che il sistema di direzione per obiettivi in
Azienda ha carattere annuale con verifiche intermedie semestrali) l’orario di lavoro dei
dirigenti può essere definito anche con articolazioni orarie settimanali diverse purché
nell’arco del semestre venga rispettato l’orario concordato con il Responsabile nel
rispetto del limite minimo contrattuale;
L’eventuale superamento dell’orario di lavoro, di 38 ore settimanali, è ritenuto
10
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5.
6.
7.
8.
funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati, pertanto compensato attraverso
la retribuzione di risultato;
Per le assenze pari o superiori alla giornata lavorativa non può essere utilizzato il
recupero compensativo, salvo i riposi compensativi previsti da sistemi di turnazione e
quelli per le ore rese in regime di pronta disponibilità;
Semestralmente (al 30.06 e 31.12 di ogni anno) o alla data di scadenza del rapporto di
lavoro si procederà all’azzeramento delle eventuali ore rese oltre le 38 ore settimanali
ed alle decurtazioni economiche previste per i dirigenti che non hanno reso le ore
contrattualmente dovute – fatte salve le eventuali implicazioni relative alla conferma
dell’incarico dirigenziale -;
Per tutti i dirigenti e, particolarmente per quelli con rapporto di lavoro non esclusivo,
devono essere definiti i volumi prestazionali richiesti e la previsione oraria necessaria
per la realizzazione di detti programmi; inoltre, specificatamente, per i dirigenti con
rapporto non esclusivo questa previsione deve essere chiara e stabile nel tempo ed
eventuali richieste di prestazioni oltre l’orario concordato dovranno avere carattere di
eccezionalità e concordate con l’interessato.
La pausa mensa, non inferiore a 30 minuti, dovrà essere evidenziata a cartellino, salvo
autorizzazione scritta da parte del responsabile gerarchico.
ART.17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La rilevazione dell'orario di lavoro avviene tramite badge magnetico. Tutti i dirigenti
sono tenuti ad effettuare (salvo autorizzazione del Responsabile) la timbratura d’inizio
e termine del servizio presso la sede alla quale sono stati assegnati.
In caso di smarrimento o di impossibilità di utilizzo del badge il dirigente dovrà
compilare l’apposito modulo giustificativo e farlo autorizzare dal proprio responsabile.
La rilevazione quantitativa dell'orario è effettuata dal Servizio Personale.
La verifica dell'orario dovuto è effettuata per ogni dirigente dal proprio responsabile.
Mensilmente il Servizio Personale elabora tabulato di presenza in servizio. Il tabulato,
debitamente corretto e firmato dal responsabile, dovrà essere restituito con
sollecitudine, possibilmente entro 6 giorni dalla data della consegna, al Servizio
Personale.
Per il buon funzionamento del sistema, tutte le assenze programmate dovranno essere
preventivamente inviate al Servizio Personale per la necessaria registrazione.
ART. 18
1.
2.
Controllo dell’orario di lavoro
Registri per la mobilità del personale sul territorio
Allo scopo di poter rilevare la presenza del personale che svolge la propria attività sul
territorio (o che, comunque, si trasferisce da una sede all'altra per motivi di servizio),
si utilizza l’apposito registro di mobilità per le uscite dalla sede principale di lavoro e
il rientro nella stessa.
Per il personale che si reca in più punti del territorio (esempio: personale addetto alla
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3.
4.
5.
6.
medicina preventiva, etc.) è sufficiente indicare sui registri l'attività principale
(esempio: visite domiciliari, sopralluoghi, ispezioni, etc.) in quanto l'attività dettagliata
dovrà risultare dai piani di lavoro concordati con il Responsabile.
Gli addetti all'Ufficio Personale sono autorizzati a prendere visione dei registri
presso tutti i recapiti e a riferire alla Direzione sulla loro regolare compilazione.
I registri dovranno essere conservati a cura del responsabile (distretto, dipartimento,
unità operativa) per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni.
Il personale sanitario dei Distretti, in considerazione del tipo di servizio che viene
espletato in diverse sedi, è autorizzato a compilare solo il registro dalla sede di
partenza.
I punti dove sono ubicati i registri sono gli stessi dove sono presenti gli orologi per la
timbratura del cartellino.
ART.19
Ferie
Al fine della programmazione e per consentire una corretta registrazione delle assenze, le
richieste di ferie dovranno pervenire, debitamente controfirmate dal responsabile, al
Servizio Personale almeno 10 giorni prima del godimento del periodo di astensione dal
lavoro.
ART. 20
1.
2.
3.
Santo Patrono
E’ considerato giorno festivo, nelle giornate indicate nell’allegato elenco, la ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio – allegato 2 -.
Nel caso in cui il giorno del Santo Patrono non possa essere fruito, lo stesso potrà essere
recuperato a giornata intera entro e non oltre il 31.12 di ciascun anno.
In nessun caso il giorno del Santo Patrono può essere monetizzato.
ART. 21
Permessi retribuiti
1.
I permessi retribuiti a domanda del dirigente sono concessi secondo le modalità
previste dall’art.23 del CCNL quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni.
2.
I suddetti permessi possono essere fruiti in ragione di giornate intere o di mezze
giornate.
3.
Nel caso di utilizzo della mezza giornata di permesso non è possibile associare ad essa il
recupero compensativo.
4.
Si stabilisce inoltre che:
12
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CA P O V
in caso di permesso retribuito per nascita del figlio i tre giorni consecutivi si
intendono lavorativi e decorrono dalla data di nascita del figlio fatto salvo il caso in
cui il dipendente nella giornata abbia prestato servizio;
in caso di permesso retribuito per lutto, i tre giorni consecutivi si intendono
lavorativi e decorrono dalla data dell’evento fatto, salvo il caso in cui il dipendente
nella giornata abbia prestato servizio (in questo caso è il dipendente a decidere da
quale giornata fare decorrere i permessi); i tre giorni, in questo caso, devono essere
fruiti nei sette giorni successivi all’evento;
Il permesso per matrimonio può essere richiesto entro trenta giorni dalla data
dell’evento e deve essere fruito nell’anno solare coincidente con la data del
matrimonio;
per i dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto con articolazione
orizzontale dell’orario le tre giornate sono confermate;
per i dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto con articolazione verticale
dell’orario i tre giorni sono ridotti proporzionalmente al numero di giornate di
lavoro effettuate.
Il dirigente che fruisce di un permesso retribuito per mezza giornata non può
effettuare nella stessa giornata prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve le
ore rese in regime di pronta disponibilità ;
R A P P O R T O D I L A V O R O A D I MP E G N O R I D O T T O
ART. 22
Accesso al regime ad impegno ridotto
1.
I dirigenti nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale
con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno di
orario ridotto.
2.
I casi in cui è possibile chiedere l’impegno ridotto sono riconducibili a:
a.
b.
assistenza ai figli sino agli 8 anni età;
assistenza ai parenti di cui agli artt. 89 e 90 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi
motivi individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per
l’area medica e veterinaria;
3. L’accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto concerne la decorrenza, è
concordato dall’Azienda con il dirigente entro 15 giorni dalla ricezione della domanda,
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nei tempi e nei modi previsti dal regolamento allegato al presente CCIL allegato 3
CA P O VI
P RO N T A D I SP O N I BI L I T À
ART. 23
regolamento
1. La pronta disponibilità è regolamentata dall’accordo allegato n. 4
2. Al fine della formulazione di una proposta per l’applicazione degli artt. 7 e 9 del D.lgs 66
del 8.4.2003(riposo giornaliero e riposo settimanale), è costituito un tavolo tecnico con
l’Amministrazione e i rappresentanti delle OOSS del personale del comparto.
CA P O VI I
D IS P O S I Z I O N I P A R T I C O L A R I
ART. 24
1.
2.
Pari opportunità
In Azienda è attivo un Comitato Pari Opportunità i cui provvedimenti di costituzione e
approvazione regolamento sono allegati al presente CCIL – allegato 5.
Il Comitato Pari Opportunità è legittimato, ai sensi dell’art.8 del CCNL quadriennio
1998/2001, ad attivare il confronto sindacale, nelle forme contrattualmente previste,
attraverso la segnalazione di particolari problemi o la formulazione di specifiche
proposte.
ART. 25
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Preso atto che in azienda, con deliberazione n. 132 del 24.2.2005, è stato costituito il
Comitato Mobbing, si stabilisce di avviare la procedura di adesione e integrazione di tale
comitato con i componenti designati dalle OOSS della dirigenza e da un pari numero di
rappresentanti dell’azienda.
ART. 26
1.
2.
Mensa
L’Azienda, tenuto conto della estensione del territorio e della carenza di mense aziendali,
si impegna a garantire a tutti i dirigenti il diritto al servizio sostitutivo mensa di cui
all’art.24 del CCNL del 10.2.2004, mediante rilascio di ticket del valore nominale di euro
5,16 di cui euro 1,03 a carico del dipendente o mediante forme alternative quali, ad
esempio, la stipula di specifiche convenzioni.
Il servizio sostitutivo mensa è garantito al dirigente personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno e ad impegno ridotto nelle giornate lavorative nelle quali:
a) Effettua una prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
14
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
3.
4.
5.
6.
7.
pomeridiane;
b) Effettua una prestazione lavorativa superiore alle quattro ore;
c) Effettua una pausa non inferiore a trenta minuti (con decurtazione automatica)
nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 14.30
Per il personale che effettua una prestazione lavorativa giornaliera superiore alle sei ore,
tenuto conto che la pausa è obbligatoria per la mensa, ex art. 8 D.lgs n.66 del 8 aprile
2003, e deve essere effettuata dopo le sei ore il programma rilevazione presenze
decurterà automaticamente 30 minuti per la pausa; in questo caso, il ticket viene
attribuito indipendentemente dall’effettuazione delle timbrature nella fascia oraria
12.00-14.30.
L’Azienda, in ragione delle motivazioni di estensione territoriale e di carenza di mense
proprie, può stipulare convenzioni con le Aziende Ospedaliere Pubbliche operanti sul
territorio o con mense aziendali gestite sia da soggetti pubblici che privati.
Il dirigente può procedere al ritiro dei buoni mensa, spettanti per ogni trimestre, entro il
trentesimo giorno dalla scadenza del trimestre.
In ogni caso non può essere distribuito al singolo dirigente più di un carnet di ticket per
mese solare.
Il personale della ASL provincia di Milano 3 in posizione di comando presso altre
amministrazioni riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio, previo accordo tra le
Aziende.
L’importo dovrà essere variato qualora dovessero intervenire nuove disposizioni
contrattuali o legislative in materia.
ART.27
1.
2.
3.
Sicurezza nei
nei luoghi di lavoro
In considerazione del principio irrinunciabile della piena applicazione delle norme di
prevenzione sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, si ritiene
prioritario fornire piena agibilità, in termini di documentazioni e strumenti, ai
rappresentanti dei lavoratori (RLS) e avviare una corretta formazione e informazione
sui rischi per il personale e gli utenti.
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro, tutti gli operatori dovranno essere dotati dei dispositivi
individuali di protezione necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare coloro i
quali operano nel servizio di Pronta Disponibilità.
Particolare attenzione deve essere rivolta al personale che eroga le proprie prestazione
in situazioni disagiate o di particolare rischio quali, ad esempio, gli operatori
dell’assistenza domiciliare.
C A P O V I I I F O R MA Z I O N E E A G G I O R N A M E N T O D E L P E R S O N A L E
ART.28
1.
Formazione e aggiornamento
Le iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale per
15
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
gli operatori quale presupposto indispensabile per un reale miglioramento dei servizi e
delle prestazioni erogate in relazione all’evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e
della comunità.
Nell’ambito dei processi di riforma delle Aziende Sanitarie, la formazione costituisce
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dirigenti e per la
realizzazione degli obiettivi programmati.
Le parti riconoscono nella Formazione del personale lo strumento insostituibile per
sostenere i processi d'innovazione organizzativa, di qualificazione dei servizi e di
crescita professionale del lavoro.
Lo strumento della pianificazione, almeno annuale, della formazione e il ricorso in via
prioritaria e prevalente alla formazione interna sono i due elementi distintivi che
devono contraddistinguere il fare formazione in questa Azienda.
L’informazione è uno strumento importante ma non può mai sostituire la formazione.
E’ solo con quest’ultimo strumento, caratterizzato da un percorso di apprendimento,
ripetuto periodicamente e misurabile con opportuni strumenti di valutazione, che si può
pensare ad un reale miglioramento professionale degli operatori e conseguentemente ad
un innalzamento della qualità dell’assistenza.
È garantita, a tutto il personale, la piena informazione e una adeguata pubblicità per
tutte le attività e le opportunità di formazione professionale.
Il regolamento che definisce le regole di accesso e di utilizzo della Formazione in
Azienda è allegato al presente CCIL allegato 6
L’azienda si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché i propri
dirigenti sanitari possano rispettare i crediti formativi previsti dalla normativa vigente.
CA P O I X
I N C A R IC H I D I R I G E N Z I A L I
ART.29
Regole generali
I criteri, i modi e i tempi per l’affidamento, la valutazione e la revoca degli incarichi dirigenziali
sono stabiliti nel regolamento allegato al presente contratto allegato 7 .
CA P O X
L I B E R A P R O F E S S I O N E I N T R A M U R A R IA
ART.30
Regole generali
L’esercizio della attività libero professionale intra muraria è stata definita in apposito
regolamento, allegato al presente CCIL – allegato 8 -, concordato con la delegazione di
parte sindacale, e recepito da questa Azienda con provvedimento n.733 del 7.9.2000.
16
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
C A P O XI
C O ST I T U ZI O N E D E I F O N D I
ART.31
Costituzione fondi
II fondi contrattuali del biennio economico 2002-2003 e del biennio economico 2003-2004
sono riportati nell’allegato n. 9
C A P O XI I
R E T R I B U Z I O N E D I R IS U L T A T O E P R E M I O P E R L A Q U A L I T À D E L L A
P R E ST A ZI O NE I ND I V I D U A L E
ART. 32
1.
Il sistema di erogazione della Retribuzione di Risultato in questa Azienda Sanitaria
Locale deve essere teso ad un duplice obiettivo:
•
•
2.
supportare il più ampio sistema di Direzione per Obiettivi e, di conseguenza,
rappresentare una leva di gestione del personale indirizzata alla realizzazione
delle strategie aziendali;
premiare il contributo dato dal singolo dirigente all’organizzazione.
Al fine di realizzare questo duplice obiettivo entrano in gioco:
•
•
ART.33
1.
Obiettivo del sistema
da un lato il meccanismo e gli organi aziendali che regolano la definizione e la
valutazione degli obiettivi;
dall’altro lato il sistema di valutazione delle prestazioni individuali previsto dal
regolamento aziendale relativo agli incarichi dirigenziali.
Regole Generali
L’erogazione della Retribuzione di Risultato segue le regole di seguito riportate:
(a)
la Retribuzione di Risultato si eroga in rapporto all’effettivo servizio prestato con
l’esclusione di tutti i periodi di assenza eccetto:
Ferie
Infortunio sul lavoro
Assenze ex art.33 l. 104/92 e L.118/71
Permessi retribuiti
Permessi sindacali
Aggiornamento obbligatorio
Primi 30 giorni di malattia nel corso dell’anno
17
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
(b)
(c)
(d)
(e)
ART.34
Il premio viene erogato anche al personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato;
Il premio viene erogato in proporzione alle ore dovute per il personale a tempo
definito e a regime di impegno ridotto;
In caso di distacco sindacale la R.d.R. non è erogata.
Ogni dirigente accede al fondo di retribuzione di risultato della propria area
contrattuale.
Il sistema
Si stabilisce, in accordo con gli obiettivi generali, di strutturare un sistema basato su due
elementi:
ART.35
1.
il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza;
la valutazione delle prestazioni individuali ottenuta.
Retribuzione di Risultato: la parte collegata agli obiettivi
Al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza è
destinata una quota pari al 90% del fondo della retribuzione di risultato che viene
erogata secondo il seguente meccanismo:
Percentuale di raggiungimento
degli obiettivi
Da
A
0
60
61
70
71
80
81
90
91
95
96
100
2.
Percentuale di
retribuzione di
risultato erogata
0
40
75
85
90
100
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è certificato dal Comitato Budget e
Valutazione. Questa quota di fondo viene erogata totalmente senza che si realizzino
residui.
ART.36
Retribuzione di Risultato: la parte collegata alla valutazione delle
prestazioni
18
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
1.
Il restante 10% della retribuzione di risultato viene erogato ai dirigenti secondo le
seguenti regole:
•
•
•
possono accedere a questa quota solo i dirigenti che appartengono a strutture
nelle quali il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato pari o superiore al
60%;
possono accedere alla quota solo i dirigenti che hanno ottenuto una valutazione
positiva nel sistema di valutazione delle prestazioni individuali – almeno pari a
81 punti su 200 -;
la quota del 10% è collegata alla valutazione ricevuta attraverso il sistema di
valutazione delle prestazioni individuali secondo il seguente schema:
Punteggio ottenuto
nella valutazione delle
prestazioni
da 50 a 80
da 81 a 90
da 91 a 100
da 101 a 110
da 111 a 120
da 121 a 130
da 131 a 135
da 136 a 140
da 141 a 145
da 146 a 149
da 150 a 200
•
•
ART.37
1.
Percentuale di
retribuzione di
risultato
erogata
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
la cifra residua della quota del 10%, fino al limite massimo pari al 40% della
quota stessa, non viene distribuita automaticamente – ovvero operando una
riassegnazione con lo stesso sistema di quote indicate al punto precedente - ma
confluisce in un fondo che sarà distribuito dal Comitato di Direzione secondo il
sistema indicato all’articolo successivo del presente CCIL.
nel caso di ulteriori residui, ad esempio eccedenti il 40% oppure in assenza di
dirigenti in possesso delle caratteristiche necessarie per avere attribuito il premio
individuale, gli stessi vengono attribuiti con una rassegnazione, sulla base delle
percentuali ottenute nella valutazione delle prestazioni.
Retribuzione di Risultato: il premio individuale
Con i residui della quota del 10% della retribuzione di risultato viene costituito uno
specifico fondo per l’attribuzione di un premio per la prestazione individuale.
19
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
2.
Il premio viene erogato, nel rispetto delle aree contrattuali di provenienza, secondo le
regole previste per il premio per la prestazione individuale dal precedente CCNL delle
diverse aree contrattuali – ad eccezione del limite dallo stesso previsto del 7% del
personale dirigenziale - e secondo le seguenti ulteriori regole:
ART.38
1.
2.
Il premio deve essere erogato con precisa indicazione delle motivazioni che hanno
determinato la scelta del dirigente
il premio può essere erogato solo ai dirigenti che hanno ottenuto una valutazione
positiva superiore ai 130 punti;
il premio può essere erogato solo ai dirigenti che operano in strutture che hanno
ottenuto una percentuale di raggiungimento degli obiettivi superiore al 60%;
il premio erogato al singolo dirigente non può essere superiore a 1.500 Euro;
l’atto di attribuzione del premio individuale deve essere inviato alle
Organizzazioni Sindacali di categoria prima della relativa adozione, quale
informazione preventiva.
I tempi di erogazione
La retribuzione di risultato viene erogata in una unica soluzione nel mese di aprile
dell’anno successivo secondo le modalità previste dal presente documento agli articoli
38 e 39.
Il premio per la prestazione individuale viene erogato, in un’unica soluzione, nel mese
di luglio dell’anno successivo.
ART.39
Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria
1. L’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 52 del CCNL 3.11.2005, è attribuita dal
1.1.2007, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è
stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e a
condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art.
27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. L’indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno
delle condizioni del comma 1.
C A P O XI I I N O R M E F I N A L I
ART.40
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente CCIL si fa riferimento al CCNL
vigente pro-tempore e ad ogni altra normativa in materia vigente.
20
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
ALLEGATO N. 1 CONTINGENTE PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO
CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE
LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA:
VETERINARIA
Viene individuato il seguente contingente in regime di pronta disponibilità:
PSAL
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
MEDICA
ASL
DESIO-SESTO
MONZA-VIMERCATE
medici
1
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
VETERINARIA
SIAN
tecnici
medici
1
1,5
1,5
SISP
tecnici
medici
1
1,5
1,5
SIAOA SSA-SIAPZ
veterinari veterinari
DESIO-SESTO
1
1
MONZA-VIMERCATE
1
1
SIS
tecnici tecnici ASV
1
1
0,5
1,5
1,5
TUTTI I TOTALE
SERVIZI
tecnici
1
1
1,5
1,5
Servizio Dipendenze
Viene individuato il seguente contingente per garantire la somministrazione dei farmaci:
Ser.T. MONZA
n.1 medico
n.1 infermiere
Ser.T. DESIO
n.2 medici
Ser.T. CARATE
n.2 medici
Ser.T. SESTO SAN GIOVANNI
n.2 medici
Ser.T. TREZZO
n.2 medici
Servizio Farmaceutico
Viene individuato il seguente personale per la consegna dei farmaci salvavita:
n. 1 Farmacista
21
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Assistenza Domiciliare Integrata
Nel solo caso che lo sciopero riguardi i lavoratori sia del settore pubblico che privato del
comparto sanità o in caso di sciopero generale, viene individuato il contingente
necessario a garantire gli interventi programmati.
Erogazione di assegni e di indennità
Erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di
legge.
Tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i
dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi
tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
Viene individuato il seguente contingente:
n.1 dirigente amministrativo
n.1 assistente amministrativo o collaboratore professionale amministrativo
22
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
ALLEGATO N. 2 SANTO PATRONO
COMUNE
Carate
Veduggio
Renate
Briosco
Besana Brianza
SANTO PATRONO
FESTEGG.
07-dic
11-nov
07-ago
07-dic
2° Dom Ott
Verano B.
Triuggio
Albiate
Sovico
Macherio
28-lug
3° Dom Set
09-ago
4° Dom Ott
Ultima Dom Ago
Biassono
Lissone
Vedano al
4° Dom Set
3° Dom Ott
07-ott
COMUNE
VIMERCATE
Agrate Brianza
Aicurzio
lun
lun
lun
lun
Arcore
Basiano
Bellusco
Bernarreggio
Burago M.
Busnago
Camparada
Caponago
lun
Carnate
lun
lun succ. a 1° Cavenago Brianza
SANTO PATRONO
COMUNE
DESIO
Barlassina
Bovisio masc.
SANTO PATRONO
FESTEGG.
1° Dom Ott
31-gen
Ultima Dom Set
lun
Lun
4° Dom Set
1° Dom Ott
Lun
lun
3° Dom Sett.
03-set
lun
lun
Cesano M.
Giussano
2° Dom Set
2° o 3° Dom Set
2° Dom Set
Ultima Dom Lug
2a Dom luglio
lun
lun
lun
lun
lun
Lentate
Meda
Muggiò
Nova
Seregno
3° Dom Ott
08.09
3° Dom Sett
21.09
Ultimo Lun Apr
lun
Seveso
Varedo
1° Dom Mag
2° Dom di Ott
lun
lun
16-feb
16-set
31-gen
-
1° Dom Nov
2° Dom di Set
Ultima Dom di Lug
lun
lun
lun
lun
lun
Lambro
CINISELLO
Bresso
Sesto S. G.
07-dic
07-dic
07-dic
Concorezzo
Cornate d’Adda
Correzzana
Cologno M.
Cormano
07-dic
07-dic
Grezzago
Lesmo
11-nov
2° Dom Lug
Cusano
MONZA
07-dic
24-giu
Masate
Mezzago
27-dic
15 Ag se fest il 16
Villasanta
Brugherio
FESTEGG.
03-ago
02-ago
30-nov
lun
Dom. ott.
1° Dom Ott
2° Dom Ott
lun
lun
Ornago
Pozzo d’Adda
Roncello
Ronco Briantino
Sulbiate
Trezzano Rosa
Trezzo sull’Adda
Usmate
Vaprio d’Adda
2° Dom Ott
17-gen
07-dic
2° Don Ott
4 Sett.
05-lug
07-ago
1° Dom Lug
29-giu
05-feb
lun
lun
lun
23
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO
Per l’accesso all’impegno ridotto dell’area della dirigenza MedicaVeterinaria e dell’area della dirigenza Ruoli Sanitario, Professionale,
Tecnico e Amministrativo Contratto
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità
Sono stati sottoscritti i CCNL relativi all’impegno ridotto delle due aree dirigenziali del Servizio
Sanitario Nazionale, reso possibile sulla base dell’ art. 64 per l’area della dirigenza medicoveterinaria e dell’art. 66 per l’area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo dei CCNL dell’08.06.2000.
L’impegno ridotto per i dirigenti dell’area medico-veterinaria e per gli altri dirigenti sanitari è
consentito solo per esigenze familiari e sociali, mentre per i dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo può essere consentito anche per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale.
Art. 2 - Procedura di accesso al regime a impegno ridotto
I dirigenti dell’area medico e veterinaria e i dirigenti dell’area sanitaria, professionale, tecnico ed
amministrativo in casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale con
rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno di orario
ridotto.
I casi in cui possono chiedere l’impegno ridotto sono riconducibili a :
1° assistenza ai figli sino agli 8 anni età;
2° assistenza ai parenti di cui agli artt. 89 e 90 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi
individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per l’area medica e
veterinaria;
3° assistenza ai parenti di cui agli artt. 21 e 22 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi
individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per ruoli sanitario,
professionale, tecnico e amministrativo;
(Accordo Integrazione CCI del 19.12.2005)
“Al cessare della condizione che ha consentito al dirigente di accedere ad un regime di
impegno di orario ridotto lo stesso dovrà rientrare a tempo pieno.
Nel caso dovesse subentrare una diversa motivazione a quella che ha consentito l’accesso al
regime, il dirigente per ottenere l’impegno ridotto dovrà presentare nuova domanda.
Il dirigente è tenuto a dare comunicazione del termine della condizione al Servizio
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione.
24
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Le richieste di accesso all’impegno ridotto, saranno accolte, nei limiti dei contingenti fissati, in
ordine di presentazione delle domande”
Annualmente l’Amministrazione verificherà la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo
all’accesso all’impegno ridotto e ne darà l’informazione alle OO.SS. della dirigenza.
L’accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto concerne la decorrenza è concordato
dall’Azienda con il dirigente entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve
essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo.
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane, utilizzando il modulo appositamente predisposto e indicati come allegato 1, allegato
2, allegato 3, allegato 4.
L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta da
parte del dirigente, trasmette la domanda:
1. al Direttore Competente;
2. comunica tramite lettera al Responsabile della Struttura Organizzativa la richiesta del
dirigente;
Il Direttore Competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta convoca e
concorda con il dirigente la richiesta avanzata e trasmette all’Ufficio Organizzazione e
Sviluppo il modulo firmato da entrambi le parti indicato come:
•
•
Allegato 3 in caso di accoglimento della richiesta avanzata dal dirigente;
Allegato 4 in caso di non accoglimento della richiesta avanzata dal dirigente;
L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo entro 3 giorni dall’autorizzazione del Direttore
Competente provvede;
1. In caso di accoglimento della richiesta predispone il provvedimento e il relativo contratto
individuale di lavoro;
2. Informa il dirigente in caso di non accoglimento della richiesta;
Il dirigente che ha richiesto l’accesso all’impegno ridotto informa il direttore o responsabile
della struttura di appartenenza dell’avvenuta trasformazione.
La percentuale per i dirigenti dell’area medico e veterinaria non deve essere superiore al
3% della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale.
•
La percentuale è incrementabile al 2% massimo (totale 5%) in presenza di situazioni
organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura
25
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
della percentuale di base, ripartita tra le varie discipline in modo equilibrato previa
informazione alle OO.SS.
La percentuale per i dirigenti dell’area ruoli sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo, non deve essere superiore al 4% della dotazione organica complessiva
dell’area dirigenziale.
•
La percentuale è incrementabile al 2% massimo (totale 6%) in presenza di situazioni
organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura
della percentuale di base, ripartita tra le varie discipline in modo equilibrato previa
informazione alle OO.SS.
Se le richieste dell’ulteriore 2% , eccedono i contingenti fissati, viene data la precedenza:
1° ai dirigenti che assistono il coniuge o il proprio convivente o parenti sino al I° grado,
portatori di handicap non inferiore al 70% ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o
anziani non autosufficienti;
2° ai genitori con figli minori, in relazione al numero dei figli, correlato allo stato di salute
degli stessi e in caso di parità con riferimento alla minore età;
Art. 3 - Orario di lavoro dei dirigenti con impegno ridotto
L’accesso all’impegno ridotto dei dirigenti può essere :
da un minimo del 30% = 26,36’
a un massimo del 50% = 19 ore della prestazione lavorativa;
In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a impegno ridotto non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
L’impegno ridotto può essere realizzato con:
a) articolazione orizzontale (tutti i giorni lavorativi);
b) articolazione verticale (alcuni giorni della settimana, del mese o alcuni periodi dell’anno);
c) articolazione dell’orario misto (con combinazione delle due modalità orizzontale e
verticale).
In presenza di particolari esigenze, il dirigente può concordare con l’azienda ulteriore
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che soddisfi le reciproche esigenze
nell’ambito delle fasce orarie individuate con le stesse procedure dell’art. 4, in base alla
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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tipologia del regime orario giornaliero, settimanale, mensile, tenuto conto della natura
dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro e della situazione degli organici nei
diversi ruoli e discipline.
La modifica della tipologia di articolazione della prestazione (articolazione orizzontale o
verticale) avviene in accordo con l’azienda.
L’Impegno ridotto non può essere richiesto per periodi non inferiore ad 1 anno.
La durata all’impegno ridotto deve essere determinata al momento della richiesta da parte
del dirigente.
Il rientro a tempo pieno può essere anticipato:
a) su richiesta del dirigente;
b) su richiesta dell’azienda;
a cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all’art. 2 – comma 3
– dei relativi CCNL
dell’08.06.2000
(tenendo conto delle esigenze organizzative
dell’azienda);
L’azienda su richiesta del responsabile della struttura, può valutare la possibilità di ricorrere
ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. I – comma 59 – della legge 662/96
(utilizzando il risparmio di spesa) a condizioni che la somma delle frazioni di orario rese, siano
corrispondenti al completamento del tempo pieno e che consentano la relativa disponibilità
organica ai sensi del D.L. 61/2000 - art.6 comma I -.
Accesso consentito dei dirigenti all’impegno ridotto
I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i sei mesi dall’assunzione.
Non è consentito l’accesso all’impegno ridotto ai dirigenti:
• che sono titolari di incarico di direzione di struttura complessa;
• oppure titolari di incarico di direzione di struttura semplice che non sia articolazione
interna di struttura complessa;
E’ consentito l’accesso all’impegno ridotto ai dirigenti:
• che sono titolari di incarico di direzione di struttura semplice che è articolazione interna di
struttura complessa;
• incarichi di natura professionale;
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ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. F) punto 18 bis della legge 488/1999.
Art. 4 - Trattamento economico-normativo per i dirigenti a impegno ridotto
Per l’applicazione degli istituti normativi si applicano le disposizioni di legge e contrattuali
stabilite per il rapporto a tempo pieno, compreso la formazione;
Il dirigente con l’accesso a impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può
essere chiamato a svolgere il lavoro supplementare, nella misura massima del 10% della
durata di lavoro concordata, riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell’arco
di più di 1 settimana;
Il lavoro supplementare è previsto solo per esigenze organizzative o in presenza di
particolari situazioni di difficoltà derivanti dall’assenza di personale non prevedibili ed
improvvise.
•
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria maggiorata di una percentuale corrispondente al 15% e i relativi oneri sono a
carico del fondo di cui all’art. 51 del CCNL dell’08.06.2000;
Il dirigente con l’accesso a impegno ridotto di tipo verticale, previo suo consenso, può
effettuare lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite
massimo di 20 ore annue.
•
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria maggiorata di una percentuale pari al 50%.
Tali ore non possono superare le 20 ore annue.
Trattamento economico dei dirigenti a impegno ridotto
Il trattamento economico anche accessorio dei dirigenti a impegno ridotto è proporzionato
alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le:
•
•
•
•
•
•
•
Competenze fisse e periodiche
Indennità integrativa speciale
La retribuzione individuale di anzianità
L’indennità di specificità medica e rischio radiologico
La retribuzione di posizione
I dirigenti a impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie
pari a quello dei dirigenti a tempo pieno
I dirigenti a impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nella settimana o nell’anno e il relativo
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•
•
•
•
•
•
•
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera
Per l’impegno ridotto di tipo verticale, le assenze per malattia e altre assenze previste dal
CCNL si applica il criterio di proporzionalità
E’ comunque riconosciuto per intero per l’impegno ridotto di tipo verticale, il periodo di
astensione obbligatorio dal lavoro previsto dalla legge 1204/71, anche per la parte non
cadente in periodo lavorativo e il relativo trattamento economico
Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi
per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi
Il preavviso si calcola con riferimento ai periodi lavorativi per l’impegno ridotto di tipo
verticale
I dirigenti sia di tipo verticale o orizzontale non possono svolgere servizio di pronta
disponibilità
E’ sospesa l’attività libero-professionale intramuraria per tutta la durata dell’impegno a
orario ridotto
Al dirigente che rientra dell’impegno ridotto viene ripristinato l’intero trattamento
economico, nonché la retribuzione minima contrattuale, fatto salvo il ripristino da parte
dell’azienda dell’incarico precedentemente ricoperto. Si applicano le disposizioni
contenute nel decreto lgs m.61/2000 per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del
presente contratto.
Art. 5 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti
L’utilizzo dei risparmi, avviene con le modalità previste dall’art. 1 – comma 59 - della legge
662/96. La quota del 20% destinata a incentivi di personale viene accreditata al fondo di cui
all’art. 52 del CCNL dell’08.06.2000 .
La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse, tenendo in
particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell’unità operativa cui
appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.
Art. 6 - Incompatibilità
E’ previsto il recesso nei confronti del dirigente a regime di impegno ridotto che violi il
rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero- professionale extramuraria.
In caso contrario si applica la procedura prevista dall’art. 36 e seguenti del CCNL del
05/12/96.
Accesso all’impegno ridotto per attività libero professionale dei dirigenti dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.
Art. 8 - Impegno ridotto per attività libero professionali
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Per i dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo, l’accesso ad impegno ridotto,
può essere consentito anche per svolgere una attività professionale esterna mediante
l’iscrizione ad albi professionali.
In questo caso la prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno.
La percentuale consentita di accesso all’impegno ridotto per i dirigenti che hanno chiesto di
svolgere attività libero professionale è pari all’ 1% della dotazione organica complessiva
dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.
L’accesso all’impegno ridotto non è consentito ai dirigenti che sono titolari di incarico di
direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura
complessa e ai dirigenti che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo
indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti servizi.
L’accesso all’impegno ridotto avviene con le procedure dell’art.3 comma 3 , indicando l’attività
professionale che si intende svolgere .
L’azienda può motivatamente rinviare l’accesso all’impegno ridotto, per un periodo non
superiore a 6 mesi nel caso in cui esso comporti in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
L’azienda comunque è tenuta ad individuare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente
contratto, le attività che non sono comunque consentite ai dirigenti che hanno chiesto di
svolgere attività libero professionale .
Nel caso di conflitto di interesse tra attività esterna del dirigente con quelle specifica di
servizio, l’azienda può negare l’accesso all’impegno ridotto oppure lo revoca se il dirigente
rientra a tempo pieno.
Il dirigente deve comunicare entro 15 giorni all’azienda nella quale presta servizio l’eventuale
inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
Art. 9 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti ammessi all’esercizio
di attività professionali
Per i dirigenti che hanno ottenuto l’accesso al regime di impegno ridotto per l’esercizio di
attività professionale esterna fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 5, con decorrenza
dalla data di inizio, è sospesa l’attribuzione della quota di € 1.497.,73 prevista dall’art.11
comma 3 del CCNL 08/06/2000 e la restante retribuzione di risultato di parte variabile è
ridotta del 50%.
Per i dirigenti che hanno ottenuto l’impegno ridotto per l’esercizio di attività professionale,
possono revocare entro 31 dicembre di ciascun anno la loro opzione all’impegno ridotto. Il
trattamento economico viene ripristinato per intero dal 1 gennaio successivo, mentre la
retribuzione di posizione fatto salvo la quota di € 1.497.,73 viene ripristinata dalla stessa data.
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ALLEGATO 4
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ DEI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA
Il servizio di pronta disponibilità del Dipartimento di Prevenzione medica e del
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria presenta la necessità di essere rivisitato alla
luce delle diverse modifiche organizzative intervenute in questi ultimi anni. In
particolare il Dipartimento di Prevenzione è stato oggetto di un profondo processo di
cambiamento organizzativo, soprattutto in termini strutturali, che deve essere sostenuto
e assecondato, anche, attraverso la modifica dei meccanismi operativi che lo hanno
contraddistinto. Così come la struttura organizzativa del Dipartimento, ora Dipartimenti,
è stata, a suo tempo, ridefinita e riorientata in un’ottica tecnico specialistica,
abbandonando la logica territoriale, anche il servizio di pronta disponibilità deve essere
ridisegnato in tale direzione. Si passa, quindi, dall’attuale sistema organizzativo, su base
territoriale, a un sistema per Servizi, al fine di garantire una corrispondenza più diretta
tra prestazioni svolte in attività ordinaria e quelle svolte in regime di pronta
disponibilità, al fine, anche, di assicurare un maggiore livello di professionalità delle
prestazioni erogate. Non solo, la struttura dei Dipartimenti e dell’Area della Prevenzione
ha assunto una forte connotazione di integrazione tra i diversi servizi. Questa dimensione
deve trovare una sua corrispondenza anche nel servizio di pronta disponibilità. A tal fine
si deve prevedere un accorpamento delle prestazioni afferenti a servizi diversi (es.
Servizio Medicina Preventiva di Comunità e Servizio Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche si alternano nelle turnazioni rispettivamente con Servizio Igiene
e Sanità Pubblica o con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e con il
Servizio di Sanità Animale). Occorre, inoltre, garantire nell’espletamento delle attività la
collaborazione tra operatori dei diversi Servizi in turno, per assicurare integrazione e
tempestività degli interventi, anche in caso di più interventi richiesti
contemporaneamente (es. collaborazione del personale in turno non appartenente al
Servizio attivato).
Regole Generali
Il servizio di pronta disponibilità è articolato per turni settimanali secondo le seguenti
modalità:
da lunedì a venerdì, dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;
sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8 alle ore 8 del giorno
successivo.
Il servizio di pronta disponibilità è attività istituzionale obbligatoria del solo personale a
tempo indeterminato e determinato dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e
Veterinaria. Sarà, in via prioritaria, inserito nei turni il personale dei Dipartimenti di
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Prevenzione Medica e Veterinaria che ha volontariamente espresso la propria
disponibilità.
I turni di pronta disponibilità sono settimanali (da lunedì sera a lunedì mattina).
L’operatore:
- non può effettuare due turni consecutivi di pronta disponibilità;
- di norma, non effettua più di un turno completo di pronta disponibilità al mese;
- non può effettuare più di due turni settimanali completi al mese.
Le suddette disposizioni possono essere oggetto di deroga solo nei periodi estivi (luglioagosto) e durante il periodo delle festività natalizie.
Il personale neoassunto, così come definito nelle procedure aziendali specifiche, può essere
inserito nel servizio di pronta disponibilità solo subordinatamente ad una valutazione di
idoneità motivata ed espressa in forma scritta dal Direttore di Servizio.
L’utilizzo di personale a tempo parziale orizzontale nei turni di pronta disponibilità, di cui
all’art.22 comma 2 del CCNL quadriennio 2002 – 2005, è consentito, previo consenso
scritto dell’interessato - da intendersi anche come accettazione dei turni allo stesso
attribuiti -.
L’utilizzo di personale a tempo parziale verticale, con articolazione dell’orario settimanale,
nei turni di pronta disponibilità, di cui all’art.22 comma 3 del CCNL quadriennio 2002 –
2005, è consentito solo nelle giornate di riposo contrattualmente previste (sabato,
domenica e festivi – il c.d. “mezzo turno”) purchè risulti in servizio il giorno in cui deve
cominciare il turno di pronta disponibilità.
L’utilizzo di personale a tempo parziale verticale, con articolazione dell’orario almeno
mensile, nei turni di pronta disponibilità, di cui all’art.22 comma 3 del CCNL quadriennio
2002 – 2005, è consentito nelle giornate o periodi nei quali il dipendente deve prestare
servizio, secondo l’articolazione di tempo parziale prescelta. Il dipendente può essere
inserito nei turni di pronta disponibilità anche nelle giornate di riposo contrattualmente
previste (sabato, domenica e festivi) purchè comprese nelle giornate o periodi nei quali il
dipendente deve prestare servizio, secondo l’articolazione di tempo parziale prescelta.
Per il personale inserito nel sistema di pronta disponibilità dovrà essere prevista, nel
piano di formazione aziendale, adeguata formazione sulla gestione degli interventi in
emergenza.
Il Servizio di Pronta Disponibilità per
per il Dipartimento di Prevenzione
Medica
Per l’intero territorio si prevede un turno settimanale composto da tre medici, uno
appartenente al Servizio ISP, uno al Servizio PSAL, uno al Servizio IAN. I medici del
Servizio MPC partecipano ai turni del Servizio ISP e del Servizio IAN; il Direttore di
Servizio comunica i nominativi dei medici interessati ai Direttori competenti prima
dell’avvio del nuovo sistema.
Per il personale tecnico, sono individuati due ambiti territoriali corrispondenti alle U.OO.
di Desio - Sesto e alle U.OO. di Monza - Vimercate. In ciascun ambito territoriale si
propone la turnazione settimanale di tre tecnici, uno appartenente al Servizio ISP, uno al
Servizio PSAL e uno al Servizio IAN, raddoppiata nel fine settimana (dal venerdì alle ore
17.00 al lunedì alle 8.00) e festivi, in modo da garantire la presenza in tale periodo
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relativamente critico di un tecnico per Servizio per ciascuna delle U.O. previste in ogni
Servizio. Il personale tecnico del Servizio MPC partecipa alla turnazione del Servizio ISP.
In considerazione delle recenti disposizioni regionali (DGR n. 7/18853 del 30.09.2004)
sulla revisione e riordino del sistema di sorveglianza, notifica e controllo delle malattie
infettive, si ritiene necessario l’inserimento in pronta disponibilità del personale
infermieristico (Assistenti Sanitarie e Infermieri), che supporta, anche durante il normale
orario di lavoro, le attività di competenza del Servizio ISP e del Servizio IAN in tale
settore. In via sperimentale, per l’intero territorio e per il fine settimana (dal venerdì alle
ore 17.00 al lunedì alle 8.00) e festivi è garantita la presenza di una unità di personale
infermieristico (Assistenti Sanitarie o Infermieri). Tale personale è inserito nella
programmazione effettuata a cura del Servizio ISP.
Il Servizio di Pronta Disponibilità per il Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria
Sono individuati due ambiti territoriali corrispondenti alle U.OO. di Sesto – Ornago e alle
U.OO. di Monza - Desio.
In ciascun ambito territoriale si prevede, in via sperimentale, un turno settimanale
composto da due veterinari, uno appartenente ai Servizi Sanità Animale o Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e l’altro al Servizio Igiene degli Alimenti di
Origine Animale, e da un tecnico. Come accade in regime ordinario, i tecnici effettueranno
in pronta disponibilità prestazioni tipiche dei diversi Servizi veterinari.
Le attività di visita necroscopica nell’ambito del servizio di pronta
disponibilità
Le attività di visita necroscopica vengono scorporate dal servizio di pronta disponibilità,
con l’organizzazione di una specifica turnazione, remunerata a prestazione. Tale
separazione è essenziale per procedere alla riorganizzazione del servizio di pronta
disponibilità su base specialistica (organizzazione per Servizi). Devono essere considerate
le visite necroscopiche richieste in orario di pronta disponibilità nel solo fine settimana
(dal venerdì alle ore 17.00 al lunedì alle ore 8.00) e festivi. L’attività è organizzata in due
ambiti territoriali (Monza – Vimercate; Desio – Sesto). La prestazione è remunerata
mediante compenso lordo d’importo pari a € 30,00, comprensivo anche del rimborso
chilometrico. L’adesione alla specifica turnazione per le visite necroscopiche è su base
volontaria. La turnazione non dovrà sovrapporsi a quella del servizio di pronta
disponibilità.
L’organizzazione dei turni per l’effettuazione delle visite necroscopiche è affidata al
Servizio ISP che individua uno specifico referente.
Il centralino inoltra tutte le richieste d’intervento ricevute, al medico competente per area
territoriale, individuato sulla base dei turni fissati dal referente del Servizio ISP.
Il Direttore del Servizio ISP trasmette mensilmente il prospetto validato delle prestazioni
di visita necroscopica effettuate dal personale medico al Servizio Personale ed al Servizio
Contabilità e Finanza per il relativo pagamento.
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Modalità operative
Vengono istituite le figure del medico e del veterinario coordinatore del servizio di pronta
disponibilità. La funzione di coordinatore del servizio di pronta disponibilità è svolta a
rotazione mensile da ciascun Servizio del DPM e del DPV; essi sono individuati tra quelli
inseriti nel turno di pronta disponibilità. Il centralino dovrà inoltrare al dirigente
coordinatore, medico o veterinario, tutte le richieste d’intervento e/o segnalazioni ricevute,
distinguendo, in base a una semplice casistica, le competenze mediche dalle competenze
veterinarie.
Evento segnalato
Malattie infettive o diffusive negli animali
Reperimento animali morti, morie di animali
Identificazione di animali
Animali vaganti
Incidenti durante il trasporto di animali
Inconvenienti igienici in allevamento o in ricoveri di animali
Contaminazione alimenti di origine animale (carne, latte, uova, pesce, formaggi, miele,
gelati)
Evento segnalato
Contaminazione di acqua potabile
Contaminazione di altri alimenti (verdure, frutta, bevande, cereali, piatti pronti,
conserve vegetali,olio, vino, ecc.)
Tossinfezioni alimentari
Insetti infestanti
Rinvenimento di cadavere e problematiche relative a regolamento di Polizia mortuaria
Malattie infettive nell’uomo
Inconvenienti igienico sanitari dell’abitato (es. intossicazioni da monossido di carbonio)
Interventi per emergenze connesse ad eventi atmosferici, incendi boschivi, allagamenti
ecc..
Dispersione o potenziale dispersione (contenitori sospetti) di sostanze pericolose
all’aperto (aria, acqua, suolo) da incidenti durante il trasporto di sostanze
pericolose o in impianto produttivo
in ambienti confinati
Competenza
Veterinario Coordinatore in turno
Competenza
Medico Coordinatore in turno
Infortunio sul Lavoro
Incidente (scoppio, esplosione, incendio, crollo, ecc.):
in impianto produttivo, deposito con o senza dispersione di sostanze pericolose
all’esterno
in insediamenti civili
mezzi di trasporto
Il servizio di pronta disponibilità è attivato su chiamata telefonica da organi di polizia quali
Carabinieri, Polizia Locale e di Stato, dalla Regione, dai Comuni, dagli uffici periferici del
Ministero della Salute, dalla Procura della Repubblica e da altri Enti e Servizi, nonché da
operatori economici e da comuni cittadini, tramite il centralino unico di riferimento, attualmente
individuato nella Centrale Unica d’Ascolto (NUMERO VERDE 840500092), gestita dalla C.R.I. di
Monza. L’operatore del centralino unico di riferimento, una volta ricevuta la richiesta di
intervento, è tenuto a comunicare senza ritardo tale richiesta al medico o al veterinario
coordinatore del servizio di pronta disponibilità, dapprima chiamando al cellulare di servizio e,
successivamente, in mancanza di risposta, al numero telefonico dell’abitazione e/o cellulare
personale.
Il dirigente medico o veterinario coordinatore che riceve la comunicazione individua ed informa il
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dirigente medico o veterinario del servizio competente all’intervento, diverso da quello di
appartenenza.
Evento segnalato
Malattie infettive o diffusive negli animali
Reperimento animali morti, morie di animali
Identificazione di animali
Incidenti durante il trasporto di animali, animali vaganti
Insetti infestanti
Inconveniente igienico in allevamenti o in ricoveri animali
Contaminazione di acqua potabile
Contaminazione alimenti di origine animale
Contaminazione di alimenti non di origine animale
Tossinfezioni alimentari
Intossicazioni da funghi
Segnalazione di morsicatura d’animale
Rinvenimento di cadavere e problematiche relative a
regolamento di Polizia mortuaria
Servizio competente
Sanità Animale
Sanità Animale
Sanità Animale
Sanità Animale
Igiene e Sanità Pubblica
Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (guardia igienica
micologica)
Igiene e Sanità Pubblica
Igiene e Sanità Pubblica
Malattie infettive o diffusive tali da richiedere immediati
provvedimenti
Inconvenienti igienico sanitari dell’abitato (es. intossicazioni da
monossido di carbonio)
Interventi per emergenze connesse ad eventi meteorici, incendi
boschivi, allagamenti, ecc..
Dispersione o potenziale dispersione (contenitori sospetti) di
sostanze pericolose all’aperto (aria, acqua, suolo) da incidenti
durante il trasporto di sostanze pericolose o in impianto
produttivo
Igiene e Sanità Pubblica
Dispersione o potenziale dispersione (contenitori sospetti) di
sostanze pericolose in ambiente confinato (insediamenti civili)
Infortunio sul Lavoro
Incidente (scoppio, esplosione, incendio, crollo, ecc.):
in impianto produttivo, deposito con o senza dispersione di
sostanze pericolose all’esterno
in insediamenti civili
mezzi di trasporto
Igiene e Sanità Pubblica
Igiene e Sanità Pubblica
Igiene e Sanità Pubblica
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Igiene e Sanità Pubblica
NOTA: Per ognuno degli eventi indicati nelle tabelle deve essere definita, ove non esistente, e comunicata al
personale la specifica procedura o il protocollo operativo. La definizione e comunicazione della procedura o
protocollo operativo deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’adozione del presente
regolamento. La comunicazione deve avvenire attraverso specifico incontro di Servizio con il personale
interessato.
Spetta a quest’ultimo Dirigente attivato il compito di valutare, sotto la propria responsabilità, la
necessità d’intervenire, nonché allertare il personale tecnico e/o infermieristico in servizio
di pronta disponibilità e coordinare, sul luogo dell’intervento, le attività, informare e
coinvolgere autorità, enti e strutture interessate all’urgenza/emergenza. Nel caso di
situazioni che richiedono l’intervento di più Servizi afferenti a un solo Dipartimento, il
coordinamento degli interventi e le relative responsabilità sono in capo al medico o al
veterinario coordinatore del servizio di pronta disponibilità.
In attesa che la Direzione Sanitaria aziendale definisca uno specifico protocollo in accordo
con le Aziende Ospedaliere, il Trattamento Sanitario Obbligatorio, in regime di pronta
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disponibilità, è attribuito, in via prioritaria, al personale medico inserito nei turni del
Servizio ISP. Nel caso il medico sia impegnato in altro intervento, potrà essere attribuito,
da parte del medico coordinatore, ad un medico di un altro servizio in turno di pronta
disponibilità. Quest’ultima modalità di intervento è estesa anche alle certificazioni
previste dalle normative nel tempo vigenti durante l’apertura dei seggi elettorali.
il Direttore di Servizio è incaricato della programmazione dei turni di Servizio. Il
Direttore del Servizio ISP individua, inoltre, il medico incaricato della programmazione
dei turni per l’attività di visita necroscopica nell’ambito del servizio di pronta disponibilità
e ne comunica il nominativo alla Segreteria centralizzata dei servizi. Il Direttore di
Servizio predispone i turni di Servizio, li trasmette agli interessati e alla Segreteria
centralizzata dei Servizi presso la sede dei Dipartimenti – Via Novara 3 – Desio, con
cadenza trimestrale. La programmazione deve essere trasmessa utilizzando il mezzo più
opportuno (fax, e-mail, posta interna), con congruo anticipo, almeno entro il 15 del mese
precedente quello d’inizio dei turni programmati. Ogni variazione relativa ai turni già
programmati e comunicati alla Segreteria centralizzata dei Servizi dei Dipartimenti dovrà
essere inoltrata alla stessa non appena definita e comunque entro la mattina del giorno
precedente la data del turno variato. Sarà cura della Segreteria centralizzata dei Servizi
del Dipartimenti inoltrare il prospetto dei turni al centralino unico di riferimento e al
dirigente medico e veterinario coordinatore del servizio di pronta disponibilità e
comunicare ogni successiva variazione in merito. Al fine di garantire la rintracciabilità del
personale in servizio di pronta disponibilità, ogni dirigente in turno disporrà dell’elenco
dei numeri di telefono dei cellulari utilizzati in servizio di pronta disponibilità (tutti i
Servizi coinvolti) e del numero di telefono dell’abitazione e/o cellulare del personale
turnante per il proprio Servizio. Nell’organizzazione dei turni dei Servizi SSA e SIAPZ si
tenderà prioritariamente a programmare la presenza nei due ambiti territoriali di
personale veterinario appartenente ai due servizi.
Per la sola definizione del primo turno con il nuovo regolamento dovranno essere fatti
appositi incontri di Servizio con gli operatori per condividere il nuovo sistema e definire le
situazioni particolari.
Il personale in turno è dotato di:
- telefoni cellulari aziendali;
- mezzi idonei ad una efficace localizzazione del luogo d’intervento;
- borsa o altro dispositivo che contenga:
1. la modulistica necessaria per l’espletamento delle attività;
2. il materiale occorrente per effettuare eventuali sequestri;
3. ogni altro materiale, definito da ciascun Servizio in base alle procedure in uso,
necessario alle attività da svolgere in orario extraservizio che possa essere
custodito direttamente;
4. la scheda contenente l’elenco del materiale contenuto nella borsa e la scheda
contenente l’elenco del materiale depositato nell’armadio di cui al punto successivo.
Presso ogni sede di U.O. sono messe a disposizione le attrezzature, i presidi ed
apparecchiature individuate dal Direttore di Servizio quali ad esempio farmaci , vaccini,
alcuni DPI, attrezzature di campionamento e/o di misurazione per i quali non sia
conveniente o possibile la custodia diretta da parte del personale in turno. Le attrezzature
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e le apparecchiature sono custodite in apposito armadio debitamente individuato e
segnalato ed esclusivamente adibito a tale scopo. Il dirigente medico di turno ha in
dotazione le chiavi di accesso alla struttura dell’U.O. di riferimento.
È istituito il registro del materiale; esso deve essere sottoscritto da ogni operatore al
termine del turno di pronta disponibilità; la firma apposta sul registro certifica il regolare
funzionamento e l’esistenza di tutti i dispositivi in dotazione al personale in pronta
disponibilità.
L’operatore reperibile deve verificare preliminarmente la disponibilità, completezza ed
integrità delle dotazioni, accertarsi del regolare funzionamento del telefono cellulare in
dotazione e richiedere all’Ufficio Tecnico aziendale l’intervento sostitutivo in caso di
riscontro di anomalie che non consentano il suo regolare uso. Sarà cura del subentrante
nel turno recuperare il cellulare dal collega. La dotazione utilizzata durante gli interventi
di reperibilità viene, non appena possibile, reintegrata a cura dell’operatore che l’ha
utilizzata.
Il personale che effettua interventi in servizio di pronta disponibilità è tenuto a:
- raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile ovvero non oltre il tempo
necessario, attenendosi alle norme del codice della strada, per raggiungere il luogo di
lavoro dal domicilio ufficialmente comunicato al Servizio Personale; in ragione della
più ampia distribuzione territoriale della pronta disponibilità, l’operatore deve
informare il dirigente di turno in caso di ritardo (incidenti stradali, traffico intenso,
difficoltà nella ricerca del luogo dell’intervento, etc…);
- compilare al termine dell’intervento una relazione sullo stesso da inviare al Direttore
di servizio competente; quest’ultimo disporrà, se del caso, il successivo inoltro del
rapporto ai Dirigenti interessati dal prosieguo delle azioni avviate dal personale
reperibile e/o a quelli sovraordinati.
- curare, da parte del dirigente attivato in pronta disponibilità, la registrazione delle
segnalazioni alle quali non ha fatto seguito un intervento sul posto, indicandone la
motivazione e inviarne riepilogo, al termine del proprio turno, al Direttore di servizio
competente.
Il rimborso chilometrico è calcolato sulla base della distanza che intercorre fra il domicilio
ufficialmente comunicato al Servizio Personale e il luogo di intervento.
Le ore di lavoro rese in regime di pronta disponibilità sono calcolate dall’attivazione
dell’intervento al rientro a domicilio dell’operatore;
Si confermano le modalità organizzative del servizio di pronta disponibilità del Servizio
Impiantistica e Sicurezza e precisamente:
- il turno è articolato settimanalmente secondo l’orario stabilito per i Dipartimenti;
- il turno è assicurato da un tecnico per l’intero ambito territoriale della ASL;
- il servizio è attivato su richiesta del primo livello, ossia dal dirigente medico o
veterinario coordinatore in turno, mediante chiamata al numero di cellulare aziendale
in dotazione;
- i motivi della richiesta d’intervento attengono a:
1. Ascensori: malfunzionamenti, operazioni di manutenzione, eventi di natura
elettrica che coinvolgono, o potrebbero coinvolgere, l’impianto ascensore;
2. Apparecchi di sollevamento: uso scorretto o improprio, malfunzionamenti,
operazioni di manutenzione, con conseguenti effetti quali ribaltamento, cadute di
carico o di persone, relativo ad attrezzature quali apparecchi di sollevamento (gru
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
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di tutti i tipi), ponti sviluppabili ed idroestrattori;
3. Impianti elettrici: uso scorretto o improprio, malfunzionamenti, operazioni di
manutenzione, relativamente a tutti i tipi di impianti elettrici, con conseguenti
effetti quali elettrocuzione, episodi di incendio o scoppio anche dovuti a fenomeni
atmosferici (scariche atmosferiche/sovratensioni);
- per quanto non diversamente specificato valgono le modalità operative sopra
richiamate (comunicazioni turni, rapporto d’intervento, dotazioni per il personale, …)
Si conferma altresì l’istituzione del servizio di guardia micologica con attivazione nelle 24
ore per il periodo stagionale di maggior crescita dei funghi, a servizio dei presidi
ospedalieri pubblici e privato compresi nel territorio di competenza dell’ASL, secondo le
modalità organizzative definite annualmente con apposito atto deliberativo.
Verifiche
Il Comitato Interdipartimentale effettua con frequenza annuale una valutazione del
numero e della tipologia degli interventi effettuati in pronta disponibilità, al fine di
disporre le variazioni organizzative e funzionali che si rendessero eventualmente
necessarie. A tal fine presso la Segreteria centralizzata dei Servizi sono raccolti e
archiviati tutti i rapporti e le registrazioni di segnalazioni trasmesse ai Direttori di
Servizio.
In ragione del carattere di sperimentazione della presente proposta si prevede una verifica
trimestrale, anche con le OO.SS. di categoria e con la R.S.U., della compatibilità
economica e della funzionalità complessiva del Servizio di Pronta Disponibilità. In caso si
verifichi una incompatibilità economica oppure problemi nel funzionamento del sistema si
provvederà a definire una proposta di modifica.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle
disposizioni contenute nei CCIL e nei CCNL nel tempo vigenti.
SISTEMA ORGANIZZATIVO PROPOSTO
DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA
PSAL
Medici
ASL
SIAN
Tecnici
Medici
1
Medici
Tecnici
1
DESIO - SESTO
MONZA - VIMERCATE
1,5
1,5
TOTALE
Tecnici
1
1,5
ASV
1
0,5
1,5
1,5
4
SIS
SISP
Tecnici
1,5
4
4
0,5
Nota 0,5 Tecnici /ASV = nel fine settimana e festivi
DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA
SIAOA
SSA - SIAPZ
Veterinari
Veterinari
Tutti i
Servizi
TOTALE
Tecnici
DESIO - MONZA
1
1
1
SESTO - VIMERCATE
1
2
1
2
1
2
TOTALE
DPV
N.
Veterinari
N. Medici
N. tecnici
4
DPM
4
6
N. ASV
2
TOTALE
6
3
10
0,5
13,5
3
12
0,5
19,5
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda
Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
4,5
4,5
4,5
13,5
REGOLAMENTO PRONTA DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’ DIPARTIMENTO DIPENDENZE
Per garantire la continuità assistenziale e la somministrazione dei farmaci sostitutivi, così
come previsto dalle disposizioni vigenti, si stabilisce di istituire la pronta disponibilità per i
medici che operano presso
presso la sede che assicura l’apertura per tutti i giorni dell’anno.
La pronta disponibilità è attivata per n. 1 medico nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 7.00
alle ore 11.00.
11.00
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ALLEGATO 5
Regolamento di istituzione e funzionamento del
Comitato Pari Opportunità
ASL 3 di Monza
Articolo 1
Costituzione
Ai sensi della normativa vigente, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano
3, è costituito il Comitato per le Pari Opportunità.
Articolo 2
Composizione
Il Comitato per le Pari Opportunità è così composto:
•
•
da cinque membri titolari designati dal Direttore Generale (e cinque membri supplenti)
da cinque membri titolari designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali del comparto della
dirigenza e del comparto dei livelli firmatarie dei CC.CC.NN.LL (e cinque membri supplenti).
Assolve le funzioni di Segretario del Comitato un dipendente di ruolo, designato dal Direttore
Generale, inquadrato nella posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore
amministrativo.
L’attività del Comitato è svolta nell’ambito del normale orario di lavoro e dà diritto esclusivamente al
rimborso delle spese di viaggio, indennità chilometriche, ove previste e dovute.
Articolo 3
Compiti
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Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
formulare piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici ed individuare le misure idonee per
favorire il raggiungimento delle atte a consentirne la effettiva parità;
esprimere parere, su richiesta dell’Azienda, sugli atti di indirizzo generale riguardanti le
politiche, l’ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di
organizzazione e ristrutturazione dell’Azienda;
formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie:
accesso, progressione di carriera, figure professionali
attribuzione di incarichi e responsabilità
assegnazione alle strutture
mobilità, mansioni, aggiornamento e formazione professionale
orari di lavoro del personale, orari dei servizi all’utenza
altre materie che hanno valenza sulla condizione delle donne
promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive CEE per rimuovere
comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione
professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;
promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare
effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Azienda;
relazionare almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo di ogni anno, al Direttore Generale e alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi nazionali di lavoro in merito all’attività svolta
nell’anno precedente e al programma previsto per l’anno in corso;
pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell’Azienda il lavoro svolto ed i
risultati emersi;
assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da
accordi sindacali
L’Azienda mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto
ed adeguato svolgimento dell’attività del Comitato.
N.B. Le Azioni Positive, di cui al primo punto sopra citato, rappresentano una strategia destinata a stabilire
l’uguaglianza delle opportunità tra uomo e donna e hanno in particolare (come previsto dalla L. 125 del
10.4.91) lo scopo di:
a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale, nell’accesso al
lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, attraverso l’orientamento professionale
e gli strumenti della formazione;
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c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda
del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e
di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali dove sono
sottorappresentate, ai livelli di responsabilità;
e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro,
l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra
i due sessi;
Articolo 4
Modalità di Funzionamento
a)
Il Comitato dura in carica per la durata di un quadriennio dalla data di insediamento, e comunque
fino alla costituzione del nuovo Comitato, così come previsto dall’art. 7 del C.C.N.L. del comparto Sanità,
pubblicato sulla G.U.R.I. il 19.4.99. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per
un solo mandato.
b)
Il Direttore Generale dell’Azienda insedia e presiede la prima riunione del Comitato per l’elezione
del Presidente. Il Presidente è eletto con quorum non inferiore alla metà dei componenti del Comitato
stesso. Il Presidente del Comitato così eletto, designa un vice presidente.
c)
Le sedute del Comitato sono valide purchè alla riunione intervengano almeno sei dei suoi
componenti.
d) Il Comitato deve essere convocato dal Presidente e la convocazione, con l’indicazione dei punti di
discussione, deve avvenire in forma scritta e consegnata almeno 3 giorni (lavorativi) prima della seduta, e
almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d’urgenza.
e) Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
f) Esaurita la discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere
assunta a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
g) Delle sedute del Comitato verrà tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal
Presidente. Gli originali dei verbali saranno custoditi, con gli eventuali allegati, dal Segretario.
h) Il Comitato è sciolto con provvedimento del Direttore Generale quando, convocato per quattro
volte consecutive, non raggiunga il quorum richiesto per la validità delle sedute.
i) I Componenti del Comitato che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni
consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore Generale su segnalazione
del Presidente del Comitato stesso.
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j) Qualora un componente titolare non potesse essere presente ad una riunione del Comitato per
giustificato motivo, il Presidente dovrà convocare il relativo membro supplente.
k) Qualora un componente venisse a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo
stesso organo che lo aveva designato precedentemente.
l) I componenti del Comitato devono astenersi dalle riunioni quando il Comitato deve discutere su
argomenti concernenti interessi propri e di parenti ed affini entro il quarto grado.
m) Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, può incaricare il Vice Presidente a presiedere la
riunione.
Articolo 5
Collaborazioni e Risorse
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato:
•
promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi
analoghe finalità;
•
promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
•
si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di
lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
•
si avvale delle strutture dell’Azienda in relazione alle loro competenze;
•
utilizza il fondo messo a disposizione dell’Azienda, eventuali altri assegnati dalla CEE o dallo Stato.
Inoltre l’Amministrazione fornirà al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le
altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.
Articolo 6
Rapporto tra Comitato e Contrattazione decentrata
Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato
formeranno oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Azienda Sanitaria ed Organizzazioni
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Sindacali.
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ALLEGATO 6
ASL3
MONZA
AZIENDA ASL N. 3
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE
IL REGOLAMENTO
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PREMESSA:
Per gestire i progressivi mutamenti e l’evoluzione scientifica e
tecnologica, emerge come fattore preponderante la preparazione delle persone
che operano nel S.S.N.
E’ ormai patrimonio comune ritenere che solo operatori qualificati sono
in grado di rispondere ai bisogni del cliente-utente; è proprio in un ottica di
efficacia ed efficienza che l’ Azienda Sanitaria si è attivata istituendo un
organismo preposto alla formazione permanente ed all’ attività di ricerca e che
di queste attività sia il custode ed il promotore.
Nel seguente regolamento sono indicate le disposizioni e gli istituti di
aggiornamento e formazione continua; vengono definite le attribuzioni
assegnate agli organismi che concorrono al processo formativo e le loro
responsabilità amministrative e sono precisate le modalità di partecipazione alle
attività formative ed ai diversi istituti di aggiornamento.
Scopo di questi chiarimenti è di focalizzare l’attenzione del personale
sull’importanza della formazione continua e di superare la settorialità e
l’occasionalità degli interventi formativi, per passare, gradatamente, ad una
formazione sistematica, organica e metodologicamente corretta per favorire la
crescita continua delle professionalità operanti nell’Azienda in sintonia con gli
obiettivi ed i bisogni aziendali da sviluppare ed organizzare al suo interno. Val
la pena ricordare come in un’ottica di razionalizzazione, anche le risorse
destinate alla formazione ed all’aggiornamento del personale non siano
infinite, pertanto introducendo il concetto di corresponsabilità, deve essere
obiettivo comune di tutti gli attori aziendali partecipare a tale processo.
ART. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A carattere generale:
Legge 23.12.1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 – e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 - e successive modificazioni e integrazioni.
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L.R. n. 6 del 2005 – Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizionj
legislative.
D.L. 229/99 – Norme per la razionalizzazione del S.S.N.
Direttiva 13/12/2001: Formazione e valorizzazione del personale delle
pubbliche amministrazioni.
Contratto dell’area della Dirigenza medica e veterinaria del servizio
sanitario nazionale - quadriennio 2002-2005.
Contratto dell’area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del servizio sanitario nazionale - quadriennio 2002-2005.
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità
- quadriennio 2002-2005.
Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina – (ECM)
Programma
CPD).
Regionale di Sviluppo Continuo Professionale – (ECM –
Per materie specifiche, le indicazioni relative alla normativa di
riferimento sono contenute nei singoli articoli.
ART. 2
ORGANI PER LA FORMAZIONE
Gli Organi preposti alla formazione sono :
• La Direzione Generale.
• Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione.
• I Dirigenti Responsabili
Attribuzioni:
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• La Direzione Generale
a) fornisce le linee di indirizzo e le strategie di sviluppo dell’Azienda;
b) approva il programma di formazione annuale;
c) stabilisce il budget previsto per le attività formative e di aggiornamento;
d) delibera le richieste di aggiornamento tecnico-scientifico ed autorizza il
relativo rimborso spese;
e) autorizza la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale
formazione continua fuori sede e gli eventuali rimborsi;
f) autorizza la partecipazione alle iniziative d’aggiornamento facoltativo fuori
sede;
g) gestisce il fondo stanziato per le attività d’aggiornamento effettuate fuori
sede.
• Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione –
organismo di staff della Direzione Generale dell’Azienda;
a) rileva i fabbisogni di formazione facendo riferimento alle linee di sviluppo
dell’Azienda, alle proposte dei Dirigenti Responsabili,
nonché alle
domande del personale dipendente ed alle esigenze del personale medico
convenzionato;
b) elabora e propone alla Direzione Generale il piano di formazione aziendale
sulla base delle linee generali di indirizzo stabilite in sede di contrattazione
aziendale;
c) organizza e valuta l’attuazione del piano di formazione aziendale;
d) verifica i risultati degli interventi formativi con la predisposizione di
strumenti atti allo scopo;
e) gestisce, per le iniziative in sede, i fondi destinati alla formazione,
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all’aggiornamento, alla attività didattica ed alla ricerca;
f) verifica l’utilizzo dei fondi destinati a progetti finalizzati e preventivamente
approvati;
g) predispone e verifica progetti di formazione e aggiornamento di tutto il
personale medico convenzionato in collaborazione con i Comitati
Aziendali dei M.M.G. e dei P.L.S. e con il coinvolgimento degli
animatori di formazione;
h) supporta le attività burocratico-amministrative di competenza del Servizio
Personale e del Servizio Contabilità e Finanza;
i) predispone la relazione finale delle attività formative svolte;
j) conserva ed è responsabile della struttura didattica e del suo funzionamento;
k) sviluppa progetti formativi per il personale neo-assunto in collaborazione
con i diversi Responsabili;
l) fornisce pacchetti formativi e corsi specifici a clienti esterni;
m) autorizza l’acquisizione di riviste e testi, in quanto strettamente collegata
all’aggiornamento del personale;
n) si avvale di un Comitato Scientifico costituito da professionisti ed esperti
di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione. Il
Comitato Scientifico assicura la corrispondenza tra le attività previste nel
piano di formazione ed i fabbisogni formativi delle categorie professionali
per le quali l’azienda organizza gli interventi di formazione. Cura in
particolare la interdisciplinarietà del modello seguito, le analisi di efficacia
e di efficienza formativa, l’implementazione delle attività educazionali
medesime.
Si avvale, altresì, di Responsabili Scientifici per ogni evento o attività
formativa organizzata.
Il Responsabile Scientifico è un professionista con documentata esperienza
e capacità nell’ambito degli specifici contenuti e nelle professioni sanitarie
per le quali viene organizzata l’attività formativa.
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o) convoca gruppi di lavoro composti da personale convenzionato che si
occupa delle attività di formazione e aggiornamento;
p) gestisce l’accreditamento dei progetti formativi aziendali e degli eventi per
la formazione continua nei sistemi ECM nazionale e ECM-CPD regionale;
q) propone ai Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale, la
suddivisione del fondo secondo una ripartizione che preveda una quota per
il personale dirigente e per il personale del comparto, calcolata sulla base
del numero dei dipendenti afferenti a ciascun Direttore e del budget
assegnato alle due aree;
r) cura, da un punto di vista contabile, i budget assegnati ai Direttori
predisponendo per gli stessi, con cadenza almeno trimestrale, un prospetto
riassuntivo sulle attività di formazione esterne.
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione si può avvalere
di figure professionali interne dell’Azienda, con funzione di consulenza, per
problemi o progetti formativi specifici.
• I Dirigenti Responsabili:
a) accolgono le domande di aggiornamento del personale tenendo conto delle
priorità connesse agli obiettivi generali, delle modalità di svolgimento e del
fondo finanziario stabiliti dall’Azienda, degli obiettivi della struttura da loro
diretta, nonché delle attitudini personali e culturali degli operatori
garantendo, a rotazione, a tutto il personale dipendente, almeno
un’intervento formativo tenendo conto anche degli obblighi e della
necessità volontaria premiata, relativi all’acquisizione dei crediti formativi;
b) propongono al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione,
temi di aggiornamento, per loro prioritari, in armonia con gli obiettivi e le
linee di sviluppo della struttura da loro diretta.
c) attivano procedure specifiche e adoperano mezzi adeguati in ordine alla
diffusione e alla pubblicizzazione del piano di formazione aziendale per
garantire una informazione capillare a tutti gli operatori dei loro Servizi ed
al fine di favorirne la partecipazione alle singole iniziative.
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
ART .3
FORMAZIONE CONTINUA
La formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la
formazione permanente.
L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di
diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione
specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali.
La formazione permanente comprende le attività finalizzate a
migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico
con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla
assistenza prestata dal S.S.N.
La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per
i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni,
seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di
ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.
La formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi
autogestiti, sia in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalità indicate dalle Commissioni nazionali e regionali per la formazione
continua.
ART. 4
PERSONALE DESTINATARIO
La partecipazione alle attività di formazione continua è un dovere di
tutti i dipendenti dell’Azienda e del personale medico convenzionato (MMG
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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e PLS), mediante le diverse modalità previste dal presente regolamento, poiché
costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale e per
garantire un servizio qualificato al cittadino.
ART. 5
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E SVILUPPO
PROFESSIONALE CONTINUO
L’ECM è un programma nazionale che rifacendosi alla formazione
continua, indica la formazione come strumento per mantenere le competenze
professionali e le abilità cliniche e tecniche di tutti gli operatori sanitari
adeguate al progresso scientifico e tecnologico.
Il fine è quello di garantire efficacia, appropriatezza ed efficienza alle
prestazioni sanitarie con una conseguente elevazione della qualità
dell’assistenza sanitaria ed evidenti ricadute positive sul cittadino e sul S.S.N.
La Commissione nazionale per la formazione continua definisce i crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un
determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di
formazione predisposti a livello regionale, nonché i criteri e gli strumenti per
il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.
Il Ministero della Salute e le Regioni hanno convenuto di procedere ad un
approfondimento congiunto sui criteri per l’accreditamento del provider.
Pertanto la Regione Lombardia ha promosso un modello che si accorda con
l’impianto nazionale denominato CPD (Continous Professional Development),
ma pensato:
- per semplificare il sistema in un’ottica di valorizzazione dei professionisti.
Con riferimento a questo aspetto la formazione diventa una necessità
(necessità volontaria premiata) la quale inserita in una logica di valutazione
degli esiti lavorativi deve portare alla costruzione di un sistema volontario di
accreditamento professionale.
-
per valorizzare le esperienze lavorative che quotidianamente si creano
nell’ambito in cui si esercita la propria professionalità.
52
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
- per razionalizzare l’impegno economico ed organizzativo con la necessità di
“manutenzione del sapere, del saper applicato” dei professionisti della
salute.
Il processo CPD costituisce l’effettivo strumento per migliorare le
competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e di comportamenti
degli operatori sanitari partecipi al progresso scientifico e tecnologico, con
l’obiettivo di garantire assistenza di qualità prestata dal S.S.N..
ART.6
FORMAZIONE MANAGERIALE
La formazione manageriale è requisito necessario per lo svolgimento
degli incarichi relativi alle funzioni di direzione e per l’esercizio delle funzioni
dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri,
veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. In sede di prima
applicazione, tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con
la frequenza e il superamento dei corsi specifici per i direttori e i dirigenti
responsabili di struttura complessa dell’area di sanità pubblica che vengono
attivati a livello regionale da SDS IREF.
ART. 7
ONERI FORMAZIONE MANAGERIALE
Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
Accordi regionali, a cui l’Azienda farà riferimento, possono prevedere un
contributo economico per sostenere il dipendente nella frequenza.
ART. 8
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MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA
SCELTA
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione in
collaborazione con il Servizio di Medicina Generale, Pediatria ed Assistenza
Specialistica e dei Distretti e con il coinvolgimento di Comitati Aziendali
istituiti in questa Azienda si preoccupa della pianificazione,
dell’organizzazione, dell’attuazione e valutazione delle attività interne di
aggiornamento obbligatorio per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di
Libera Scelta.
I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo quanto
stabilito dagli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e la pediatria
di libera scelta in materia di aggiornamento obbligatorio e formazione
permanente.
L’Azienda al termine di ciascun corso rilascia un attestato relativo alla
materia dell’iniziativa frequentata, a titolo di credito didattico determinato
dall'effettiva presenza del partecipante, oggettivata con apposizione della firma
su apposito modello, dalla compilazione del questionario di gradimento e dal
superamento della verifica di apprendimento.
ART. 9
ISTITUTI
La normativa evidenzia la coesistenza dei seguenti istituti:
• per il personale dipendente:
-
formazione continua obbligatoria;
aggiornamento professionale facoltativo;
aggiornamento tecnico-scientifico;
attività di didattica e di ricerca finalizzata;
congedi non retribuiti per la formazione;
• per il personale medico convenzionato:
54
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
-
formazione continua.
ART. 10
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
La formazione comprende diverse tipologie ed attività riconducibili a
specifiche categorie:
-
formazione interna all’Azienda
-
formazione esterna all’Azienda
-
formazione individuale
Formazione interna all’Azienda
Attraverso la quale il dipendente partecipa ad attività programmate
dall’Azienda di appartenenza, da altra Azienda o a progetti interaziendali che
coniughino obiettivi di crescita professionale del singolo con obiettivi di
interesse aziendale ed inerenti anche aspetti di programmazione sanitaria
regionale e/o di piano sanitario nazione. La costituzione di reti di Azienda è
ritenuta una tra le condizioni essenziali per raggiungere obiettivi condivisi e
per consentire scambi di esperienze fra diverse realtà.
Formazione esterna all’Azienda
Attraverso la quale il dipendente partecipa ad attività formative realizzate con
obiettivi di interesse istituzionale.
Formazione individuale
Il dipendente individua e partecipa, su scelta individuale, o attua
autonomamente,
attività di formazione rivolta alla propria crescita
professionale.
55
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Per ciascuna delle categorie di formazione indicate vengono riportate
tipologie di attività formative a queste riconducibili:
Formazione interna all’Azienda:
.
.
Partecipazione a congressi;
Partecipazione a corsi residenziali
Attività di formazione “sul campo”:
.
partecipazioni a commissioni e/o comitati
.
audit clinico
.
partecipazione a gruppi di miglioramento
.
attività di addestramento
.
attività di ricerca
Formazione esterna all’Azienda:
.
.
.
.
.
.
Partecipazione a congressi;
Partecipazione a corsi residenziali
Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
Partecipazione ad attività di progetto
Partecipazione a corsi lunghi di formazione residenziale
Attività di formazione manageriale certificata
Formazione individuale:
.
.
.
.
.
Partecipazione a congressi;
Partecipazione a corsi residenziali
Attività scientifica
. Relazioni a congressi
. Articoli su riviste
. Attività di referaggio
Attività didattica
Autoformazione
ART. 11
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE
CONTINUA ESTERNA
Ogni dipendente può partecipare, in linea generale, ogni anno, ad una
sola iniziativa di formazione continua fuori sede con rimborso spese.
Tendenzialmente, per ogni iniziativa esterna, è ammessa la
partecipazione di un solo dipendente per Struttura Organizzativa, salva la
sussistenza di particolari finalità, debitamente dimostrate dal Dirigente
Responsabile che giustifichi la partecipazione di un maggior numero di
dipendenti.
I Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale autorizzano i
dipendenti a loro afferenti a partecipare alle iniziative.
Le autorizzazioni verranno comunicate al richiedente, mediante invio
della fotocopia della richiesta, debitamente autorizzata.
I costi sono a carico dell’Azienda e vengono, quindi, rimborsate le
eventuali spese di iscrizione, di viaggio, di pernottamento e l’indennità di
missione se ed in quanto dovuta e nei limiti massimi previsti dalle disposizioni
normative e contrattuali vigenti.
ART. 12
ATTIVITA’ FORMATIVE ALL’ESTERO
Per la partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione
all’estero si riconosce solo il permesso retribuito o l’assenza retribuita per
l’intera durata dell’iniziativa, oltre ai giorni necessari per il viaggio, senza
alcun rimborso spese, ad esclusione dell’aggiornamento tecnico-scientifico di
cui all’art. 20.
ART. 13
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
(criteri generali di ammissione)
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L’ammissione alle iniziative di
subordinata ai seguenti criteri generali:
formazione continua obbligatoria è
1. attinenza della proposta con il profilo professionale, la qualifica e l’incarico
ricoperto dal dipendente;
2. congruità della richiesta rispetto all’area di appartenenza del dipendente;
3. adeguatezza della richiesta in termini di numero di dipendenti partecipanti;
4. verifica del rispetto del criterio di rotazione tra i dipendenti delle singole
Strutture Organizzative.
Per le attività formazione continua fuori sede saranno privilegiate quelle
iniziative che si configurano come corsi rispetto a quelle che si svolgono sotto
forma di congressi o convegni. Per quanto riguarda i corsi si darà la preferenza
a quelli che prevedono una verifica finale dell’apprendimento.
La partecipazione in qualità di docente, relatore o presentatore di
comunicazione scientifica costituisce titolo di prelazione.
Nel caso il dipendente venga remunerato per tale prestazione non è
previsto alcun rimborso delle spese sostenute e deve osservare le modalità
procedurali indicate all’art. 23 del presente regolamento.
ART. 14
INIZIATIVE FORMATIVE IN SEDE
(formulazione richieste)
La partecipazione alle iniziative formative in sede può avvenire secondo
le seguenti modalità:
1. convocazione da parte dell’Azienda;
2. proposta/parere del Dirigente Responsabile;
3. adesione individuale.
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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In questo caso la richiesta di partecipazione ai corsi organizzati
dell’Azienda, compilata su apposito modulo debitamente compilato e firmato
dal Dirigente Responsabile, deve pervenire al Servizio Pianificazione Strategica
e Controllo di Gestione entro il termine stabilito per le singole iniziative.
Le iniziative sono gratuite e la frequenza obbligatoria.
ART. 15
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
(frequenza)
Il dipendente è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione continua
obbligatoria organizzate all’interno dell’Azienda.
ART. 16
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
(riconoscimento orario attivita’)
La formazione continua obbligatoria, è considerata normale attività di
servizio.
Per le iniziative non organizzate dall’Azienda, è previsto un limite
massimo di 10 giorni annui, salvo diverse indicazioni da parte del Direttore
Competente.
La frequenza alle attività di formazione continua obbligatoria
organizzate dall’Azienda, avviene, preferibilmente, in orario di servizio.
La partecipazione alle iniziative interne viene rilevata dalle timbrature di
presenza in servizio e dalla firma apposta dal dipendente sul modulo di
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
presenza.
E’ escluso il riconoscimento del lavoro straordinario in occasione delle
iniziative di formazione di giornata intera.
Per il personale a tempo parziale è riconosciuto l’orario rilevato dalle
timbrature fino al limite di 7.12 ore giornaliere.
Le disposizioni dell’art. 26 del regolamento di formazione, relativo al
personale a tempo parziale, si riferiscono alle sole iniziative di aggiornamento
esterne all’azienda.
La partecipazione ad iniziative fuori sede viene calcolata rilevata in
base alle ore risultanti dal programma dell’iniziativa ed ha il seguente valore
orario forfettario:
-
iniziative della durata fino a 4 ore: ½ gg.;
iniziative della durata oltre le 4 ore: 1 gg..
Lo stesso criterio varrà per i corsi effettuati di sabato e domenica e per i
corsi effettuati fuori dall’orario di servizio.
A titolo esemplificativo:
il dipendente con un dovuto giornaliero di ore 7.12 che frequenta un corso
pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18, avrà riconosciuto il dovuto per mezza
giornata lavorativa (di ore 3.36) come attività di formazione, mentre l’altra
mezza giornata (di ore 3.36) dovrà, invece, prestare servizio.
Possono essere autorizzati complessivamente 1 o 2 giorni di viaggio per
raggiungere e lasciare la località di effettuazione dell’iniziativa
d’aggiornamento secondo le distanze dalla propria sede di lavoro come di
seguito indicato:
-
1 giorno complessivo per distanze da 400 a 600 km.
-
2 giorni complessivi per distanze superiori a 600 km. e isole
60
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sempre che non vengano autorizzati viaggi aerei in quanto ritenuti più
convenienti per l’Azienda.
ART. 17
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA IN SEDE
(attestazioni)
L’unico ufficio deputato al rilascio degli attestati di partecipazione ai
corsi d’aggiornamento, è il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di
Gestione.
Ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento obbligatorio è rilasciato,
dal medesimo Ufficio, un certificato di partecipazione solo ai dipendenti che
hanno preso parte a non meno del 90% o del 100% dell’impegno orario
complessivo, ovvero a non meno del 90% o del 100% della durata delle singole
giornate formative in relazione alle specifiche categorie di formazione.
Al dipendente che per motivate esigenze di servizio documentate dal
Dirigente Responsabile, supera il limite della assenze tollerabili si può
rilasciare l’attestato di frequenza, ma non i crediti formativi previsti per tale
iniziativa.
ART. 18
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO
Rientrano nelle attività di aggiornamento professionale facoltativo tutte
quelle iniziative (corsi, convegni, congressi, seminari, giornate di studio, ecc.)
selezionate dagli interessati e organizzati da Enti Pubblici Sanitari o altre
Istituzioni anche in ambito extra Regionale, comunque connesse all’attività di
servizio.
Questo istituto non prevede alcun rimborso.
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ART. 19
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO
(assenze e permessi )
L’attività di aggiornamento facoltativo può essere svolta con il ricorso
alle voci contrattuali delle diverse aree.
Il personale di ruolo del comparto ha diritto:
-
ad 8 giorni all’anno di permesso retribuito per attività di formazione
che possono essere fruiti in ragione di giornate intere o mezze giornate e
non in ragione oraria.
Il personale non di ruolo del comparto ha diritto:
-
a 10 giornate annue di assenza non retribuita.
Il personale dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria di ruolo
può fruire di:
-
8 giornate annue di assenza retribuita;
4 ore settimanali previste per l’aggiornamento professionale, la
partecipazione ad attività didattiche, alla ricerca finalizzata, ecc..
Il personale dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria non di
ruolo può fruire di:
-
10 giornate annue di assenza non retribuita;
4 ore settimanali (utilizzabili solo se già maturate).
Il personale dell’area della Dirigenza non Medica di ruolo può fruire
di:
-
8 giornate annue di assenza retribuita;
4 ore settimanali previste per l’aggiornamento professionale, la
partecipazione ad attività didattiche, alla ricerca finalizzata, ecc.
62
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Il personale Dirigenza non Medica non di ruolo può fruire di:
-
10 giornate annue di assenza non retribuita;
4 ore settimanali (utilizzabili solo se già maturate).
Anche le assenze retribuite possono essere fruite in ragione di giornate
intere o mezze giornate e non in ragione oraria.
Le ore previste dalla riserva oraria se utilizzate in frazioni di giornata
consentono di aver riconosciuto il dovuto giornaliero (esempio: un dipendente
con dovuto giornaliero di ore 7.36 - entrata in Azienda ore 08.00 - uscita ore
13.00 – che
utilizza la riserva oraria per frequentare la Scuola di
specializzazione dalle 13.30 alle 19.00, avrà riconosciute 5 ore di servizio e 2
ore e 36 minuti di riserva oraria).
ART. 20
AGGIORNAMENTO
TECNICO-SCIENTIFICO
Rientrano nelle attività di aggiornamento tecnico-scientifico, tutte quelle
iniziative che hanno finalità teorico-pratica, addestrativa e richiedono un
distacco del dipendente per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore
a 6 mesi presso Istituti, Laboratori e Organismi di Ricerca Nazionale ed
Internazionale.
Può essere richiesto dal personale di ruolo laureato o in possesso di un
diploma professionale, quando sussiste l’esigenza di compiere studi speciali o
acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento del
Servizio.
ART. 21
AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
(modalità di partecipazione)
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La partecipazione avviene usufruendo dell’istituto del Comando
finalizzato, su disposizione dell’Azienda che stabilisce se ed in quale misura e
per quale durata al dipendente competono gli assegni e, per un periodo non
superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
A conclusione del Comando il dipendente dovrà far pervenire al
Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, l’attestato di
frequenza in fotocopia, la documentazione delle spese sostenute in originale,
una dettagliata relazione dell’esperienza effettuata, vistata dal Dirigente
Responsabile.
ART. 22
ATTIVITA’ DI DIDATTICA E DI RICERCA FINALIZZATA.
La partecipazione del personale dipendente all’attività didattica si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati
in sede.
Non rientrano tra le attività di docenza disciplinate dal presente
regolamento le prestazioni rese a favore di terzi, siano essi cittadini, aziende,
associazioni, enti, Università, scuole e società scientifiche ovvero quelli
regolamentati da specifiche deliberazioni dell’Azienda.
L’attività di didattica effettuata per enti esterni è disciplinata e trattata dal
Servizio Personale. In questo caso l’Azienda provvederà a specifica
autorizzazione in base ad una valutazione sulla congruità della richiesta con
l’attività e gli impegni istituzionali del dipendente.
Di norma il personale è ammesso all’attività di docenza interna secondo
la modalità del tipo a “chiamata diretta”; privilegiando la competenza specifica
nelle discipline oggetto delle iniziative.
I docenti vi concorrono in attuazione di un processo metodologico e di
contenuti fissati in coerenza con le finalità delle singole iniziative o dei progetti
di formazione.
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I docenti proposti dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di
Gestione, sono nominati dal Direttore Generale.
L’attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è remunerata in via
forfettaria con un compenso orario di € 25.82, se l’attività in questione è
svolta in orario di servizio, il compenso orario di cui sopra è di € 5.16 salvo
casi particolari e diversamente regolamentati.
Presso il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione verrà
formalizzato un archivio dei docenti interni con le indicazioni delle possibili
aree di interesse e materie di competenza.
ART. 23
RELATORE AI CORSI
Per la partecipazione a corsi, convegni, congressi in qualità di relatore o
di presentatore di comunicazione scientifica, si dispone che:
-
se il dipendente viene remunerato per la sua prestazione deve dare
preventiva comunicazione all’Azienda utilizzando la modulistica all’uopo
predisposta dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di
Gestione; in tale fattispecie non è previsto il rimborso delle spese
sostenute, ma sono riconosciuti i giorni di partecipazione;
-
se il dipendente non viene remunerato, si autorizza il giorno di permesso
retribuito con riserva di valutazione del riconoscimento delle spese
sostenute.
ART. 24
INIZIATIVE FUORI SEDE
(Modalità di gestione)
Le modalità, gli strumenti e le responsabilità specifiche per la gestione
degli istituti della formazione continua obbligatoria, aggiornamento
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professionale facoltativo, aggiornamento tecnico-scientifico, nonché
l’istruzione e l’autorizzazione dell’istanza di partecipazione da parte del
personale dipendente, sono indicate nella “Procedura per l’autorizzazione di
attività di formazione esterna” for. 1 rev. 0 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Regolamento.
ART. 25
AUTORIZZAZIONE
Qualunque attività o progetto o proposta relativa alla formazione o
all’aggiornamento del personale di cui al presente regolamento deve essere
inoltrata preventivamente e tempestivamente agli Organi indicati nel presente
Regolamento.
Coloro i quali intraprendano iniziative senza la preventiva
autorizzazione, non saranno rimborsati a sanatoria delle spese sostenute.
ART. 26
TEMPO PARZIALE
Al dipendente a tempo parziale che partecipa ad una iniziativa
d’aggiornamento esterna all’Azienda, viene riconosciuto l’impegno orario
previsto per i dipendenti a tempo pieno e precisamente:
-
iniziative della durata fino a 4 ore: il dovuto di ½ giornata
che per il personale del comparto sarà di 3.16 e per il personale della
dirigenza sarà di 3.48
-
iniziative della durata oltre le 4 ore: il dovuto di 1 giorno
che per il personale del comparto sarà di 7.12 e per il personale della
dirigenza sarà di 7.36
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ART. 27
RIPETIZIONE INIZIATIVE
I Dirigenti Responsabili sensibilizzano il personale assegnato alla propria
struttura, in ordine all’importanza della formazione permanente quale
strumento di sviluppo personale e professionale.
I Dirigenti Responsabili favoriscono le attività di aggiornamento
fornendo a tutto il personale, a rotazione, la possibilità di partecipare ai
programmi di aggiornamento.
I Dirigenti Responsabili che intendono inviare lo stesso operatore ad
iniziative che riguardano argomenti sui quali è già stato aggiornato, ovvero
intendano farlo partecipare a corsi interni su materie o aspetti già trattati, sono
tenuti a presentare motivata relazione sulle ragioni di tale scelta.
ART. 28
RIMBORSO SPESE
Il rimborso delle spese è “ad personam”, pertanto, la documentazione
deve essere individuale.
LE SPESE DI ISCRIZIONE relative ai corsi obbligatori effettuati fuori sede di
norma vengono anticipate dal partecipante (in tale fattispecie le fatture o
ricevute dovranno essere intestate al dipendente) e successivamente rimborsate
allo stesso, o pagate dall’Azienda a corso ultimato.
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, a seguito
dell'approvazione della domanda, può provvedere anticipatamente ad
effettuare il pagamento della quota d’iscrizione, a fronte di emissione di fattura
o ricevuta da parte dell’Ente Organizzatore.
Le fatture o le ricevute d’iscrizione, dovranno essere intestate
all’Azienda ASL 3 Provincia di Milano – P.I./C.F. 02734330968 – Viale
Elvezia, n. 2 Monza, sgravate dell’IVA a’ sensi della legge n. 537 del
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24.12.1993, comma 10, art. 14, e dovranno indicare la causale del pagamento
e le generalità del dipendente.
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione si riserva,
altresì, la facoltà di recuperare, dal dipendente, la quota d’iscrizione pagata
qualora lo stesso, per motivi personali, non partecipa all’iniziativa.
LE SPESE DI VIAGGIO sono rimborsabili per l’utilizzo di mezzi pubblici,
con esclusione del taxi.
L’utilizzo dell’auto propria è consentito:
a) in ogni caso a personale disabile;
b) nel caso 2 o più dipendenti frequentino lo stesso corso, seminario, convegno,
congresso ed usino lo stesso automezzo per raggiungere la sede;
c) nel caso in cui la sede di svolgimento del corso sia difficilmente
raggiungibile con mezzi pubblici;
e comunque nel caso in cui le due fattispecie di cui sopra prevedano una
percorrenza (andata e ritorno) non superiore complessivamente a 500 km:,
Per le missioni che comportino una percorrenza di oltre 500 km. di
andata e ritorno, il dipendente può essere autorizzato, previa richiesta
preventivamente autorizzata da questo Servizio Pianificazione Strategica e
Controllo di Gestione ad utilizzare il proprio automezzo in caso di urgenza o
quando ciò risulti vantaggioso per l’Azienda o quando, comunque, si possano
ottenere abbreviazioni della durata della trasferta.
In tutti questi casi vengono rimborsati i pedaggi autostradali e la cifra
equivalente alla percorrenza chilometrica moltiplicata ad 1/5 del costo della
benzina verde praticato nel tempo, dalla Società AGIP.
Il dipendente deve indicare sul modulo del rimborso spese viaggio, il
numero dei chilometri percorsi.
I dipendenti che abbiano avuto il nulla osta all’uso del proprio
automezzo per recarsi alla sede del corso, avranno riconosciuta la copertura
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assicurativa “casko”:
LE AUTO DI SERVIZIO NON DEVONO ESSERE UTILIZZATE PER
RECARSI ALLA SEDE DELL’INIZIATIVA D’AGGIORNAMENTO.
L’utilizzo dell’aereo, anch’esso preventivamente autorizzato dal
Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale è consentito solo in
caso d’urgenza o quando ciò risulti vantaggioso per l’azienda o si possano
ottenere abbreviazioni nella durata della trasferta o quando, salvo il caso
d’urgenza, il viaggio di andata abbia un percorso superiore a 800 km. o come
destinazione le isole.
RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO: è stabilito che per incarichi di
missione della durata tra le 8 e le 12 ore compete il rimborso di un solo pasto
nei limiti di € 22.26 mentre per incarichi di missione di durata superiore a 12
ore al personale compete la consumazione di due pasti giornalieri, nei limiti di
complessive € 44.26.
NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER LA CONSUMAZIONE DEL
PASTO, I TICKET RESTAURANT DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA AZIENDALE DELLA CONVENZIONE.
Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione dell’originale del
biglietto, fattura o ricevuta fiscale (lo scontrino fiscale è ritenuto valido purché
sia identificabile oltre la Ragione Sociale e Partita IVA dell’esercente, la data e
la descrizione del servizio fruito).
Non vengono rimborsati gli acquisti personali e le consumazioni al di
fuori dei pasti.
RIMBORSO PER LE SPESE DI SOGGIORNO: per incarichi di missione di
durata superiore a 12 ore, al personale compete il rimborso, mediante
presentazione di fattura o ricevuta fiscale, unicamente delle spese per il
pernottamento in albergo e uno o due pasti giornalieri, nei limiti di € 22.26
per un pasto e di complessive € 44.26 per due pasti.
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione provvederà
a pagare, nei tempi amministrativi dell’Azienda, attraverso il Servizio
Contabilità e Finanza, le spese alberghiere autorizzate relative a pernottamenti
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
superiori alle 3 giornate, a fronte di emissione di fattura o notula da parte della
struttura ricettiva.
ART. 29
CONFRONTO E VERIFICA CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione convoca ogni
6 mesi i rappresentanti, individuati o delegati, delle RSU dell’Azienda per una
verifica sugli istituti di aggiornamento e sulle attività di formazione del
personale nell’ASL.
ART. 30
RISERVA ORARIA PER ATTIVITA’
NON ASSISTENZIALI
La riserva oraria per attività non assistenziali prevista dai CCCCNNLL
va resa compatibile con le esigenze funzionali del settore operativo e non può
comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.
L’Azienda auspica la promozione di progetti di valutazione e revisione
della qualità dei servizi e delle prestazioni e favorisce qualsiasi proposta
orientata al miglioramento delle attività ed alla razionalizzazione delle risorse.
Le ore di attività non assistenziale previste per i Dirigenti delle diverse
aree sono concesse secondo i seguenti criteri:
a) effettiva presenza in servizio, soggetta ai provvedimenti previsti per il
normale orario di lavoro;
b) attività programmate e definite nell’ambito di ciascun centro di
responsabilità in ordine agli obiettivi, alle modalità di attuazione e alle
esperienze nonché alla sede in cui si intendono svolgere iniziative esterne.
Le ore possono essere fruite per le seguenti attività:
70
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a)
b)
c)
d)
e)
studio e ricerca sul posto di lavoro;
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi;
tirocini presso Servizi di altre AASSLL, Enti, Istituzioni, ecc.;
didattica;
partecipazione ad esperienze di formazione permanente e aggiornamento
facoltativo in aggiunta ad assenze retribuite;
f) formazione manageriale;
g) formazione post-universitaria;
h) supervisione clinica.
Tali ore, possono essere cumulate in ragione d’anno, non possono essere
oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Per lo svolgimento di tali attività non è previsto un concorso di spese da
parte dell’azienda.
Per la fruizione delle ore in sede occorre presentare al proprio Dirigente
Responsabile una richiesta. Tale richiesta, può essere inoltrata dal singolo
operatore o, in particolare per quanto riguarda la ricerca finalizzata, da piccoli
gruppi formati da operatori appartenenti anche ad UU.OO. diverse.
La competenza dell’autorizzazione a fruire della suddetta riserva oraria è
del Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza.
La mancata fruizione di ore di riserva oraria deve essere comunicata al
Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione da parte del
Dirigente Responsabile, in caso contrario, la quota di ore dell’orario
settimanale di lavoro, destinata ad attività non assistenziali, sarà considerata
regolarmente fruita.
Le attività esterne da ricondurre a riserva oraria deve essere richiesta
utilizzando il modello predisposto che dovrà essere inviato al Servizio
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione con il numero delle ore da
fruire, e successivamente deve essere trasmessa la documentazione relativa alla
partecipazione fuori sede (attestato o certificazione).
Non verranno riconosciute ore programmate non adeguatamente
documentate.
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Nel caso di richiesta di fruizione delle ore in via anticipata rispetto alla
maturazione delle stesse, l’Azienda autorizza fino ad un massimo di 80 o 90
ore annue comprensive di quelle già autorizzate.
ART. 31
CONGEDO NON RETRIBUITO PER LA FORMAZIONE
Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
ART. 32
DESTINATARI
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio, i
dipendenti che hanno almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro
per congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10%
del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato
annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 Dicembre di
ciascun anno.
ART. 33
RICHIESTA
Per la concessione dei congedi, i lavoratori interessati ed in possesso
della prescritta anzianità, devono presentare, almeno 30 giorni prima
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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dell’inizio delle attività, al Servizio Personale, specifica richiesta contenente
adeguata certificazione che documenti l’iniziativa formativa che s’intende
svolgere. Nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui all’art. 32, si adottano i criteri contenuti nella contrattazione
integrativa di cui all’art 4, comma 2, punto V del CCNL 7/04 /1999.
ART. 34
DURATA
Si può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo
non retribuito per la formazione, per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
ART. 35
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è
computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e gli altri congedi.
Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal comma 4, art 5 della legge 53 del 2000, intervenuta durante il
periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro,
dà luogo ad interruzioni del congedo medesimo.
Il lavoratore può. comunque, procedere al riscatto del periodo di
congedo per la formazione, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
ART. 36
CASI DI NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
L’Azienda può non accogliere la richiesta di congedo non retribuito per
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione
del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che
possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non
può essere inferiore a 30 giorni.
ART. 37
RIVISTE E TESTI
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione è l’organo
che autorizza l’acquisto di riviste e testi.
La Direzione Strategica stabilisce, annualmente, l’entità del fondo
destinato all’acquisto di testi e riviste e lo comunica al Servizio Pianificazione
Strategica e Controllo di Gestione che predispone, per i Responsabili dei Centri
di Responsabilità, apposita nota corredata della necessaria modulistica, al fine
di ricevere l’elenco delle riviste e dei testi ritenuti utili per le strutture gestite
dagli stessi.
Il Responsabile del Centro di Responsabilità comunica al Servizio
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione gli abbonamenti e i testi che
intende, rispettivamente, attivare ed acquistare tenuto conto della spesa storica e
dei limiti di incremento e decremento forniti dalla Direzione Strategica.
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, raccolte le
indicazioni dei Responsabili, predispone apposito elenco che trasmette al
Servizio Logistica affinché provveda a richiedere i relativi preventivi di spesa.
Acquisita la suddetta informazione, provvede a completare l’elenco con i
costi indicati dal Servizio Logistica e comunica telefonicamente al
Responsabile del C.d.R. interessato, gli eventuali splafonamenti dei limiti
economici predeterminati.
Copia dell’elenco completo, distinto per C.d.R., viene anche trasmesso,
all’Ufficio Controllo di Gestione.
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione a
74
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
negoziazione avvenuta e accertato che l’importo totale di ciascun C.d.R., rientra
nella cifra pattuita con la Direzione Strategica, trasmette l’elenco delle riviste e
dei testi al Servizio Logistica affinchè provveda all’acquisto di quanto richiesto.
Nel caso, invece, in cui detti costi dovessero superare i limiti fissati nella scheda
di budget negoziata con la Direzione Strategica, invita il Responsabile del
C.d.R. interessato a rientrare nei limiti fissati nella scheda stessa.
Copia dell’elenco suddiviso per C.d.R. viene infine trasmesso, per
opportuna conoscenza, a tutti i Responsabili dei Centri di Responsabilità i
quali, avranno il compito, per quanto riguarda le riviste, di accertare che le
stesse pervengano regolarmente e in caso contrario segnalarlo con l’apposito
modulo trasmesso dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di
Gestione.
ART. 38
COMUNICAZIONI
Ogni Responsabile di Centro di Responsabilità che organizzi attività di
informazione per il proprio personale all’interno della normale attività di
servizio, deve darne comunicazione al Servizio Pianificazione Strategica e
Controllo di Gestione.
Questa Azienda valuta favore-volmente ogni attività informativa, anche
rivolta al personale degli altri Servizi dell’Azienda, posta in essere con lo scopo
di aumentare le conoscenze e far acquisire nuove informazioni utili alle funzioni
del Servizio di appartenenza.
A queste riunioni potrebbero aderire, se autorizzati
Responsabile, tutti i dipendenti interessati al tema trattato.
dal proprio
La partecipazione non è riconosciuta come attività di formazione,
pertanto non dà diritto al rilascio dell’attestato in quanto non considerato
aggiornamento a’ sensi dell’art. 46 del DPR 761/79.
ART. 39
NORMA FINALE
75
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
L’applicazione del Regolamento è sottoposta a verifica annuale.
Eventuali modifiche o emendamenti possono essere proposti da una delle
parti.
Per le materie e gli istituti non disciplinati dal presente Regolamento, si
demanda direttamente a quanto previsto dai CCCCNNLL e dalla normativa
vigente.
Il presente Regolamento conserva la sua efficacia fino alla stesura ed
all’approvazione del successivo Regolamento. Il presente Regolamento
conserva la sua efficacia fino alla stesura ed all’approvazione del successivo
Regolamento.
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
ALLEGATO N. 7/a
Azienda Sanitaria Locale
Provincia di Milano n.3
Monza
REGOLAMENTO IN MATERIA DI
AFFIDAMENTO, VALUTAZIONE E REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
DELL’AREA MEDICA E VETERINARIA
E DELL’AREA SANITARIA. AMMINISTRATIVA,
TECNICA E PROFESSIONALE
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i dirigenti dipendenti di questa Azienda siano
essi a tempo indeterminato o determinato.
2. La normativa generale di riferimento del presente regolamento è la seguente:
•
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area relativa alla Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
•
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area relativa alla Dirigenza Sanitaria,
Tecnica, Professionale e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
•
Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286;
•
Decreto Legislativo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni
– nel testo d’ora in poi indicato come D. L.vo 502/92 -;
•
Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni –
nel testo d’ora in poi indicato come D. L.vo 29/93 -;
3. Per Direttore Competente, nel presente regolamento, si intende il Direttore – Generale,
Amministrativo, Sanitario o Sociale o di struttura complessa - dal quale dipende la
struttura di assegnazione del dirigente.
4. Con la dizione “Dirigenti Sanitari”, nel presente regolamento, si intendono tutti i dirigenti
del ruolo sanitario – medici, veterinari, psicologi, farmacisti, etc…5. Con la dizione Comitato di Direzione si intende il Comitato composto dal Direttore
Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociale.
Art.2
Principi generali
1. L’attività dei dirigenti è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall’autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso
obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono, fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o
dai Responsabili di Dipartimento.
2. Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle
specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del conseguimento dei risultati.
3. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e
organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e
gestionali della Direzione o del Dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive
a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni necessarie
per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli
interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella
struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione
delle risorse attribuite.
4. Ad ogni dirigente dell’Azienda sono assegnati i compiti e le funzioni associati all’incarico
dirigenziale affidato.
5. Ai Dirigenti Responsabili di Strutture che dipendono direttamente da uno dei Direttori –
Generale, Amministrativo, Sanitario e Sociale - l’assegnazione, di cui al comma 4,
avviene da parte del Direttore Competente.
6. Per tutti gli altri Dirigenti dell’Azienda l’assegnazione avviene da parte del Responsabile
della struttura, di cui al comma 5, o di un suo delegato con atto formale.
7. La retribuzione di posizione fissa di ciascun dirigente dell’Azienda non è modificabile.
8. A ciascun incarico dirigenziale è associata una retribuzione di posizione variabile
graduata nelle diverse fasce indicate nel successivo art.3.
9. La retribuzione di posizione di parte variabile associata a ciascun incarico dirigenziale
assorbe quanto già percepito, allo stesso titolo, dal singolo dirigente quale minimo
contrattuale.
ART. 3
Tipologie di incarico dirigenziale
1. Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti della Azienda Sanitaria Locale
Provincia di Milano 3 sono le seguenti:
a)
incarico di direzione di struttura complessa
•
b)
incarico di direzione di struttura semplice
•
c)
dirigente responsabile di struttura complessa – fascia A –
dirigente responsabile di struttura semplice – fascia B –
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo
•
dirigente con incarico di natura professionale con compiti o attività di
rilevanza aziendale ritenuti assimilabili ai dirigenti responsabili di
struttura semplice– si intende un dirigente con elevata assunzione di
responsabilità, anche di tipo decisionale, elevata autonomia negli
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
interventi e nelle attività professionali, con caratteristiche di processi e
prodotti gestiti di elevata complessità, oltre che competenze
specialistico-funzionali e professionali elevate – fascia B –
d)
•
dirigente con incarico di natura professionale con rilevante competenza
professionale o specialistico-funzionale – si intende un dirigente con
coordinamento di équipe o la responsabilità di funzioni aziendali o
interne ad articolazioni organizzative oppure che abbia rilevanti
competenze specialistico – funzionali oltre che un buon grado di
autonomia gestionale e decisionale – fascia C1 –
•
dirigente con incarico di natura professionale con incarichi di rilevanza
all’interno della struttura di appartenenza – si intende un dirigente che
all’interno della struttura in cui opera assume anche la funzione di
referente per funzioni particolari o che abbia in gestione prodotti,
processi caratterizzati da una media complessità oltre che buone
competenze specialistico–funzionali – fascia C2 –
•
dirigente con incarico di natura professionale che ha maturato 5 anni di
anzianità di servizio e che ha superato con valutazione positiva la
verifica di cui agli artt. 8 e 8bis del presente regolamento ed al quale
sono attribuiti la gestione di prodotti, processi caratterizzati da una
media complessità oltre che buone competenze specialistico–funzionali
– fascia C3 –
incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque
anni di servizio – fascia di ingresso •
dirigente con incarico di natura professionale con competenze
specialistico – funzionali o professionali di base e che non ha diretta
assunzione di responsabilità, escluse ovviamente quelle insite nel
profilo di appartenenza, oltre che la gestione di processi e prodotti di
bassa complessità – fascia D –
3. Le retribuzioni di posizione complessive su tredici mensilità per i dirigenti
appartenenti alle diverse fasce individuate al comma 1 sono quelle indicate nella
seguente tabella con decorrenza 01.01.2007.
FASCIA
fascia A
fascia B
fascia C1
fascia C2
fascia C3
fascia D
PROFILO
MED/VET
12.600,00
12.350,00
10.700,00
9.000,00
6.000,00
4.125,00
DIR. SAN.
12.100,00
11.350,00
9.350,00
8.100,00
6.000,00
4.000,00
AMM.VI/TECN./PROF.
15.250,00
9.500,00
7.600,00
6.750,00
5.500,00
3.500,00
4. I dirigenti inquadrati in fascia D che al 30.10.2007 hanno maturato i 5 anni di
anzianità ed hanno avuto una verifica positiva ai sensi degli artt.8 e 8 bis del
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
presente regolamento vengono inquadrati in fascia C2 con decorrenza dalla data di
adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale.
5. I dirigenti che alla maturazione dei 5 anni di anzianità ottengano una verifica
positiva ai sensi degli artt.8 e 8 bis del presente regolamento, vengono inquadrati in
fascia C3 con decorrenza dalla data di adozione del relativo e specifico
provvedimento.
Il Fondo del disagio della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e
professionale viene ridotto, in via definitiva di un importo pari a 30.000
che
vengono destinati all’incremento del fondo per la retribuzione di posizione,
equiparazione e struttura complessa della dirigenza sanitaria.
Art.4
Criteri generali per l’Affidamento degli incarichi
dirigenziali.
1. Il conferimento di un incarico dirigenziale viene effettuato dal Direttore Generale su
segnalazione del Direttore Competente.
2. Per il conferimento di un incarico dirigenziale, per il quale ricorra una procedura di
selezione interna all’Azienda – di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento -, che si
è reso disponibile, il Responsabile della Struttura, previa approvazione del Direttore
Competente, individua prioritariamente il profilo atteso del candidato cui affidare
l’incarico dirigenziale.
3. Il profilo atteso, di cui al comma precedente, deve contenere i requisiti di carattere
formale – posizione funzionale, anzianità di servizio, titolo di studio, specializzazione,
disciplina di inquadramento – ed i requisiti di carattere sostanziale – esperienza
professionale, formazione e aggiornamento, pubblicazioni, etc. – ritenuti necessari per
il conferimento dell’incarico. Tra i requisiti può essere indicato, motivandolo, la
appartenenza ad una specifica struttura aziendale.
4. L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo fornisce al Responsabile della Struttura ed al
Direttore Competente, sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe del Personale,
costantemente aggiornata con cadenza annuale mediante richiesta scritta al
dipendente, le informazioni necessarie alla individuazione della persona in possesso
dei requisiti di cui al comma 2.
5. La procedura di conferimento degli incarichi procede successivamente secondo quanto
previsto dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
6. Il dirigente non può dimettersi dall’incarico dirigenziale conferitogli, salvo il caso in cui la
Direzione Generale, per motivate ed eccezionali ragioni, accolga la richiesta del
dirigente di essere sollevato dall’incarico dirigenziale conferitogli.
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Art.5
Affidamento degli incarichi dirigenziali di Responsabile di
struttura semplice o di natura professionale.
1. Alla dirigenza si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai
sensi del decreto del presidente della repubblica 10.12.1997 n.483.
2. Ai dirigenti sanitari, all’atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di
natura professionale – quelli previsti all’art.3 comma 1 lett. d -, con precisi ambiti di
autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e
con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
3. Il dirigente responsabile della struttura affida i compiti professionali al dirigente sanitario
neo-assunto, di cui al comma 2, e assegna le funzioni collegate all’incarico. A tale fine
il dirigente responsabile della struttura, in collaborazione con il competente Servizio
della Direzione Generale, predispone e assegna al dirigente, in modo formale, un
programma scritto di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed
al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla
struttura di appartenenza.
4. Ai dirigenti sanitari, dopo cinque anni di anzianità di servizio, possono essere conferiti
incarichi di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
5. Gli incarichi dirigenziali, ai dirigenti delle diverse aree contrattuali dipendenti della ASL
provincia di Milano 3, sono conferiti dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato,
su proposta del Direttore competente.
6. Gli incarichi dirigenziali, di cui al comma 4, sono conferiti solo a seguito di verifica
positiva di cui all’art.8 del presente regolamento.
7. Nel conferimento degli incarichi le aziende tengono conto:
a)
delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.8 del presente regolamento –
per i dirigenti sanitari;
b)
delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.8bis del presente regolamento –
per i dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo -;
c)
della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
d)
dell’area e della disciplina di appartenenza;
e)
delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in
relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che
all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale;
f)
dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni
riportate ai sensi dell’art.9 del presente regolamento;
g)
del criterio della rotazione ove applicabile.
8. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di natura professionale o di direzione di
struttura semplice avviene dopo il superamento del periodo di prova.
Art.6
Affidamento
complessa.
incarichi
di direzione di struttura
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa, per i dirigenti sanitari, sono conferiti a
seguito di avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Una apposita Commissione – nominata dal Direttore Generale e composta secondo
quanto previsto dal DPR 484/97 e dal D. lgs. 502/92 – seleziona, rispetto a coloro i
quali hanno presentato domanda, una rosa di candidati idonei, scelta sulla base del
profilo atteso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, da sottoporre al Direttore
Generale.
3. Per il conferimento di un incarico dirigenziale, secondo la procedura indicata ai commi 1
e 2, prioritariamente, il Direttore Competente individua il profilo atteso del candidato
cui affidare l’incarico dirigenziale.
4. Il profilo atteso, di cui al comma precedente, deve contenere i requisiti di carattere
formale – posizione funzionale, anzianità di servizio, titolo di studio, specializzazione,
disciplina di inquadramento – ed i requisiti di carattere sostanziale – esperienza
professionale, formazione e aggiornamento, pubblicazioni, etc. – ritenuti necessari per
il conferimento dell’incarico. Questi requisiti debbono essere specificati nell’avviso da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
5. L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d del DPR
484/97, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.
6. Per i dirigenti, per i quali la normativa vigente prevede il conseguimento dell’attestato,
cui è già stato affidato in Azienda un incarico di direzione di struttura complessa,
l’attestato dovrà essere conseguito nel primo corso utile attivato dalla Regione
7. Gli incarichi dirigenziali di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
previste dall’art. 17 bis del dlgs. 502/1992. Il direttore di dipartimento è nominato dal
Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse
aggregate nel dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura
complessa cui è preposto.
8. Gli incarichi dirigenziali di direttore di distretto sono conferiti sulla base dei requisiti
previsti dall’art. 3 sexies del dlgs 502/1992. L’incarico è attribuito dal Direttore
Generale ad un dirigente dell’azienda.
9. I criteri per il rinnovo dell’incarico di responsabile di struttura complessa sono quelli
previsti dall’art.5 comma 8 integrati da elementi di valutazione che tengano conto
delle capacità gestionali, con particolare riferimento al governo del personale, ai
rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi
nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti.
10. Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per i dirigenti dei ruoli
tecnico, professionale ed amministrativo avviene secondo le modalità previste dal
presente regolamento all’art.4 ed all’art.5 integrati dagli elementi di cui al comma 9 e
11 del presente articolo.
11. Ai dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo sono conferibili incarichi di
direzione di struttura complessa solo se gli stessi hanno maturato almeno cinque anni
di anzianità nel profilo di dirigente, di cui al comma 5 dell’art.5. Il Direttore
Competente dovrà, inoltre, individuare il profilo ideale del candidato cui affidare
l’incarico dirigenziale.
Art.7
Durata degli incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali dell’art.5 del presente regolamento sono conferiti
a tempo
determinato ed hanno una durata di tre anni comunicata all’atto del conferimento, con
facoltà di rinnovo.
2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata di sei anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
3. In caso di cessazione dell’attività dell’Azienda per disposizione normativa regionale o
nazionale, gli incarichi dirigenziali conferiti da questa Azienda cessano di produrre i
loro effetti dalla data di costituzione delle nuove Aziende, salvo il caso in cui gli stessi
vengano confermati o prorogati dalla Direzione Aziendale subentrante.
4. La revoca dell’incarico dirigenziale non prevede termini di preavviso e decorre dalla data
indicata nel provvedimento di revoca.
5. Modificazioni al Piano di Organizzazione di questa Azienda Sanitaria Locale, nel rispetto
delle disposizioni contrattuali e di legge nazionale e regionale in tal senso previste,
comportano la revoca degli incarichi dirigenziali interessati dalle modifiche dalla data
di attuazione delle stesse. Al
dirigente deve essere conferito un incarico
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
dirigenziale di fascia al minimo immediatamente inferiore a quello revocato. Il
dirigente mantiene la retribuzione di posizione relativa all’incarico revocato fino al
conferimento del nuovo incarico.
Art.8
Verifica dei dirigenti sanitari ai quali è stato affidato
un incarico dirigenziale
1. Per i dirigenti sanitari è previsto un processo di verifica triennale che ha come oggetto
principale la professionalità espressa e raggiunta dal singolo dirigente.
2. La verifica viene effettuata da un collegio tecnico nominato dal Direttore Generale
composto secondo quanto dispone il D. lgs.502/92 all’art.15 comma 5.
3. L’organismo di cui al comma 2 procede alla verifica:
• delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i singoli
dirigenti sanitari con cadenza triennale;
• dei dirigenti sanitari titolari di incarico di direzione di struttura, alla scadenza
dell’incarico loro conferito;
• dei dirigenti sanitari di nuova assunzione – fascia D – ai fini dell’eventuale
conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio.
4. L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma
degli incarichi di maggiore rilievo, professionali o gestionali.
5. L’esito della verifica viene inviato al Comitato di Direzione e, successivamente, inserito
nel fascicolo personale del dirigente.
6. Per i dirigenti sanitari della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, ai quali è stato
affidato un incarico dirigenziale con decorrenza 01.01.2000 la prima verifica avverrà
tra il 01.01.2003 ed il 31.03.2003 e avrà come periodo di riferimento il triennio
01.01.2000 – 31.12.2002. Per i dirigenti sanitari della Azienda Sanitaria Locale
Provincia di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale nel corso
dell’anno 2000, la prima verifica avrà come termine il 31.12.2003. Il triennio di
riferimento ai fini della verifica è quello che decorre dalla data di conferimento
dell’incarico. La verifica deve essere effettuata entro il 31.03.2004. Il processo si ripete
con le stesse scadenze mensili per gli anni successivi.
7. Il personale dirigente sanitario in servizio che matura i cinque anni di anzianità previsti
dall’art.5 comma 5 del presente regolamento sarà soggetto a verifica entro i quattro
mesi successivi dalla data di maturazione dell’anzianità.
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Art.8 bis Verifica dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e
amministrativo ai quali è stato affidato un incarico
dirigenziale
1. Per i dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo è previsto un processo di
verifica triennale che ha come oggetto principale la professionalità espressa e
raggiunta dal singolo dirigente.
2. La verifica viene effettuata da un collegio tecnico nominato dal Direttore Generale
composto da tre membri esperti della materia.
3. L’organismo di cui al comma 2 procede alla verifica:
• delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i singoli
dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo con cadenza triennale;
• dei dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo titolari di incarico di
direzione di struttura, alla scadenza dell’incarico loro conferito;
• dei dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo di nuova assunzione ai
fini dell’eventuale conferimento di incarico di struttura complessa, al termine del
primo quinquennio di servizio.
4. L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma
degli incarichi di maggiore rilievo, professionali o gestionali.
5. L’esito della verifica viene inviato al Comitato di Direzione e, successivamente, inserito
nel fascicolo personale del dirigente.
6. Per i dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo della Azienda Sanitaria
Locale Provincia di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale con
decorrenza 01.01.2000 la prima verifica avverrà tra il 01.01.2003 ed il 31.03.2003 e
avrà come periodo di riferimento il triennio 01.01.2000 – 31.12.2002. Per i dirigenti dei
ruoli professionale tecnico ed amministrativo della Azienda Sanitaria Locale Provincia
di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale nel corso dell’anno 2000,
la prima verifica avrà come termine il 31.12.2003. Il triennio di riferimento ai fini della
verifica è quello che decorre dalla data di conferimento dell’incarico. La verifica deve
essere effettuata entro il 31.03.2004. Il processo si ripete con le stesse scadenze
mensili per gli anni successivi.
7. Il personale dirigente dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo in servizio che
matura i cinque anni di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo sarà
soggetto a verifica entro i quattro mesi successivi dalla data di maturazione
86
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dell’anzianità.
Art.9
Valutazione dei dirigenti ai quali è stato affidato un
incarico dirigenziale
1. La valutazione dei dirigenti è annuale. Il periodo preso a riferimento della valutazione ha
come termine il 31.12 di ogni anno. La valutazione viene effettuata entro il 31.03
dell’anno successivo.
2. La valutazione si fonda su due sistemi indipendenti:
a)
da un lato la valutazione delle prestazioni del dirigente;
b)
dall’altro la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. I due sistemi sono improntati ai principi previsti dai CCNL e dal D. L.vo 286/99:
• trasparenza dei criteri e dei risultati;
• informazione adeguata e partecipazione
comunicazione ed il contraddittorio;
del
valutato,
anche
attraverso
la
• diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima
istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è
chiamato a pronunciarsi.
4. Il sistema di cui al comma 2 lett. a) è teso a misurare, in estrema sintesi, il contributo
dato dal singolo dirigente nella struttura in cui opera. Lo strumento di valutazione sarà
sviluppato dall’Ufficio Organizzazione e Sviluppo, sulla base e nel rispetto di quanto
indicato nei CCNL vigenti, e costituirà parte integrante del presente regolamento,
previa concertazione con le OO.SS..
5. Ogni Responsabile di Struttura dovrà presentare, per i dirigenti a lui sottoposti, una
proposta di valutazione delle prestazioni del singolo dirigente – in qualità di organo di
valutazione di prima istanza -.
6. La proposta di valutazione viene inviata al Direttore Competente, che opera quale
organismo di valutazione di seconda istanza. Per le strutture che dipendono
direttamente da uno dei Direttori, l’organismo di seconda istanza è rappresentato dal
Comitato di Direzione con l’esclusione del Direttore Competente che ha effettuato la
proposta di valutazione.
7. Il sistema di cui al comma 2 lett. b) è rivolto a misurare:
• il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’interno del sistema di Direzione
per Obiettivi;
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• i risultati di gestione del dirigente responsabile di struttura – attraverso le analisi dei
dati forniti dall’Ufficio Programmazione e Controllo -.
8. L’organismo preposto alla valutazione degli elementi del comma 7 è il Nucleo di
Valutazione o l’organo che lo sostituirà con l’applicazione in Azienda del D. L.vo
286/99;
9. L’organismo del comma 8 può, se deve acquisire ulteriori elementi per la valutazione,
convocare il Responsabile della Struttura cui è stato assegnato l’obiettivo.
10. La valutazione effettuata dall’organismo, di cui al comma 8, viene inviata al Direttore
Competente o al Comitato di Direzione, se la struttura è alle dirette dipendenze di uno
dei quattro Direttori, affinché gli stessi abbiano tutte le informazioni necessarie per
una corretta valutazione del Dirigente.
11. Prima della formulazione di un giudizio negativo, rispetto alla valutazione della
prestazione e/o rispetto al raggiungimento degli obiettivi, è previsto un contraddittorio
nel quale si acquisiscono le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una
persona di sua fiducia.
12. L’organo di seconda istanza invia, successivamente, i documenti relativi alla valutazione
del dirigente al Direttore Generale per la decisione finale.
13. I documenti relativi alla valutazione e l’atto del Direttore Generale sono inviati all’U.O.
Personale per l’archiviazione nel fascicolo personale.
14. L’esito della valutazione incide sulla erogazione della retribuzione di risultato secondo le
regole definite in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Art.10
Revoca degli incarichi dirigenziali
1. Alla revoca dell’incarico provvede, con atto scritto e motivato, il Direttore Generale.
2. La revoca deve essere comunicata al dirigente interessato e produce i suoi effetti dalla
data indicata nel provvedimento di revoca.
3. Ai fini della revoca dell’incarico dirigenziale si tiene conto dei seguenti elementi:
a)
valutazione delle prestazioni di cui all’art.9 comma 2 lett. a);
b)
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.9 comma 2
lett. b);
c)
rispetto del codice di comportamento di cui al D.M. Ministero della Funzione
Pubblica 31.03.1994.
4. Nel caso di giudizio negativo risultante da una valutazione degli elementi di cui al
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comma 3 si procede alla revoca dell’incarico dirigenziale affidato con conseguente
conferimento di incarico di fascia economica immediatamente inferiore a quella in
atto;
5. Delle verifiche del collegio tecnico, di cui all’art.8 ed all’art.8 bis si tiene conto nella
valutazione, prevista al comma precedente, solo se le stesse sono già intervenute.
6. Nel caso di particolare gravità del giudizio negativo oppure di reiterato giudizio negativo
risultante da una valutazione complessiva degli elementi di cui al comma 3 si procede
alla revoca dell’incarico dirigenziale affidato con conseguente conferimento di incarico
di fascia economica inferiore a quella in atto – quindi non obbligatoriamente di fascia
immediatamente inferiore -;
7. Sono fatte salve le ipotesi previste dal CCNL e dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile
per il recesso da parte dell’Azienda.
8. Per il Responsabile di struttura complessa il caso di verifica negativa, di cui all’art.8 e
all’art.8 bis comporta la revoca dell’incarico in atto e il conferimento di un incarico di
fascia inferiore – responsabile di struttura semplice o incarico di natura professionale -.
Art.11
Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento (maternità, aspettativa,
comando, etc.) del Direttore di Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dal
Direttore Generale ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa,
su proposta del Direttore di Dipartimento stesso, previa approvazione del Direttore
Competente.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, la sostituzione è affidata dal Direttore Generale ad altro dirigente della
struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all’inizio di ciascun anno
dal responsabile della struttura complessa, secondo i seguenti criteri:
• il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta
specializzazione: dirigente con incarico di fascia B – C1 – C2.
• il sostituto è, di norma, il dirigente, appartenente alla struttura stessa, titolare
dell’incarico di fascia più alta.
• in caso di pluralità di dirigenti con incarico di fascia più alta si provvede ad una
valutazione comparata dei loro curriculum.
3. Nei casi di assenza o impedimento da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura semplice, - se il massimo livello dirigenziale è rappresentato dall’incarico di
struttura semplice - la sostituzione è affidata al dirigente con incarico di natura
professionale, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura
semplice.
4. Nel caso in cui l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del
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dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario
ad espletare le procedure d’assunzione di cui al DPR 483 e 484/1997 ovvero quelle di
cui all’art.3 sexies e all’art 17 bis del dlgs 502/1992 oppure le procedure di cui agli
articoli 5 e 6 del presente regolamento. La nomina del sostituto è effettuata con atto
scritto e motivato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Competente.
5. Nel caso in cui l’assenza del dirigente di struttura sia dovuta alla fruizione di una
aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o
direttore sanitario, amministrativo o sociale della stessa o di altra azienda, ovvero per
mandato elettorale o per distacco sindacale, si ricorre alla sostituzione, di cui al
comma 4 del presente articolo, e, contemporaneamente, si procede all’attivazione
delle procedure per l’assunzione di altro dirigente con incarico a tempo determinato,
per la durata dell’aspettativa concessa, ai sensi del
DPR 483 e 484/1997 ovvero
l’attivazione delle procedure di cui all’art.3 sexies e all’art 17 bis del dlgs 502/1992
oppure le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
6. La sostituzione, nel caso di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, può durare sei mesi,
prorogabili fino ad un massimo di un anno.
7. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto a tempo determinato per la sostituzione del
dirigente interessato – applicazione comma 5 del presente articolo - segue le stesse
regole contrattuali e legislative stabilite per tutti i contratti a tempo determinato. La
disciplina dell’incarico segue le regole indicate nel presente regolamento. Il contratto si
risolve automaticamente allo scadere del termine, in caso di mancato rinnovo, ed
anticipatamente, in caso di rientro del titolare prima del termine.
8. Nel caso di assenza o impedimento del dirigente con incarico di responsabile di struttura
semplice che sia articolazione interna di struttura complessa, l’incarico è assunto ad
interim dallo stesso responsabile della struttura complessa.
9. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano quali mansioni superiori
e non danno diritto ad alcun emolumento. Qualora la sostituzione, nei casi di cui ai
commi 1 – 2 – 3 – 4 - 5, si protragga continuativamente oltre due mesi, al dirigente
compete l’indennità prevista dal CCNL. La presente clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno.
L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il supplente
mantiene la retribuzione di posizione variabile corrispondente alla posizione
dirigenziale di provenienza.
10. Ove non si possa fare ricorso alle sostituzioni di cui al presente articolo, la struttura
temporaneamente priva di titolare può essere affidata dal Direttore Generale ad altro
dirigente dell’Azienda con incarico di fascia corrispondente o superiore.
11. Le sostituzioni provvisorie dei dirigenti con incarico di natura professionale, in attesa
della conclusione delle procedure per il conferimento definitivo dell’incarico secondo le
regole indicate nel presente regolamento, sono disposte dal Responsabile della
Struttura Complessa dove si è creata la vacanza. La sostituzione non si configura quale
mansione superiore e non dà diritto ad alcun emolumento. Il supplente mantiene la
retribuzione di posizione variabile corrispondente alla posizione dirigenziale di
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provenienza.
12. Nel caso di nomina di supplente, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal presente articolo,
tramite procedura esterna per la sostituzione di un dirigente, al supplente nominato,
sia esso già dipendente o meno della Azienda, si garantisce, per quanto riguarda la
retribuzione di posizione variabile, il solo minimo contrattuale, secondo le tabelle
allegate ai diversi CCNL.
13. Le procedure indicate nel presente articolo trovano piena applicazione a decorrere dalla
data di approvazione del presente regolamento
Art.12
Trasferimento ad altro incarico dirigenziale
1. Al dirigente può essere affidato un incarico dirigenziale, nel rispetto di quanto disposto
dal presente regolamento in termini di conferimento degli incarichi, diverso da quello
precedentemente assegnato nei seguenti casi:
a)
richiesta da parte dell’Azienda per attribuzione di incarico dirigenziale di fascia
uguale o superiore.
b)
richiesta dal Dirigente stesso per l’attribuzione di un incarico dirigenziale fascia
uguale o inferiore, solo per eccezionali motivazioni.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo occorre:
• indicare le motivazioni di carattere organizzativo, tecnico o produttivo alla base della
modifica all’incarico;
• verificare l’esistenza della posizione dirigenziale;
• acquisire il consenso del dirigente interessato,
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo occorre:
• verificare l’esistenza della posizione dirigenziale richiesta unitamente ai pareri dei
Responsabili delle strutture di provenienza e destinazione del Dirigente;
• acquisire la decisione del Direttore Generale, in merito alla modifica richiesta.
4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono comunque avvenire nel
rispetto delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
Art.13
Contratto individuale di lavoro dei dirigenti neo-assunti
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1. Con ogni dirigente neo assunto deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro.
2. Nel contratto individuale dei dirigenti dovranno, tra gli altri, essere indicati i seguenti
elementi:
• incarico conferito e relativa tipologia;
• obiettivi generali da conseguire – che saranno oggetto della verifica di cui all’art.8 ed
all’art.8 bis - (in apposito allegato);
• durata dell’incarico, che è sempre a termine;
• modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse
(attraverso la fornitura di copia del presente regolamento);
• il trattamento economico corrispondente all’incarico dirigenziale conferito;
• indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante.
Art.13 bis Contratto individuale di lavoro dei dirigenti ai quali è già stato
conferito un incarico dirigenziale
1. Il conferimento o la conferma degli incarichi dirigenziali nelle diverse tipologie di cui
all’art.3 comporta la stipulazione di un contratto che definisca tutti gli aspetti connessi
all’incarico conferito.
2. Eventuali modifiche, al di fuori delle ipotesi di cui all’art.12 comma 1 lett. b, sono
preventivamente comunicate al dirigente per il relativo esplicito assenso.
3. Nel caso di incarico di Dirigente di struttura complessa le modifiche danno sempre luogo
alla stipula di un nuovo contratto individuale.
4. Per i dirigenti della Azienda Sanitaria Locale provincia di Milano 3 ai quali è già stato
conferito un incarico dirigenziale, ad eccezione di quelli indicati al comma 5 del
presente articolo, la stipula del contratto individuale di lavoro avverrà solo nel caso di
conferma, modifica o conferimento di nuovo incarico dirigenziale.
5. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il
conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, anche se il dirigente è già
in servizio presso l’Azienda o nel caso di conferimento di incarico di direttore di
Dipartimento.
Art.14 Disposizioni finali
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1. Tutti i rapporti di lavoro relativi al personale dell’area dirigenziale che verranno costituiti
a seguito dell’utilizzo delle graduatorie, di concorso o avviso pubblico, formalmente
approvate e in corso di validità ai sensi di legge, comporteranno il conferimento, ai
candidati che stipuleranno il contratto individuale d lavoro, di un incarico dirigenziale
di fascia D, salvo diversa disposizione.
2. Per particolari esigenze organizzative o funzionali allo stesso dirigente possono essere
affidati più incarichi dirigenziali. In questo caso al dirigente compete la retribuzione di
posizione corrispondente all’incarico di fascia più alta. Il processo di Valutazione e di
Verifica, di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 del presente regolamento, viene effettuato,
anch’esso, solo sull’incarico dirigenziale di fascia più alta.
3. La creazione di nuove posizioni dirigenziali, proposta con nota motivata dal Direttore
Competente, può avvenire solo previa autorizzazione del Direttore Generale. La
graduazione della posizione avviene secondo la metodologia utilizzata per la
graduazioni delle posizioni individuate nel provvedimento di questa Azienda n.958 del
10.12.1999.
4. Entro il 30.06.2000 ogni dirigente Responsabile di Struttura deve indicare con nota
scritta, nel rispetto di quanto indicato all’art.11 il proprio sostituto e comunicarlo al
Direttore Generale, per l’adozione dei necessari provvedimenti. Il provvedimento di
individuazione viene, successivamente, inviato al Direttore Competente, all’Ufficio
Organizzazione e Sviluppo e all’Unità Operativa Personale. Se non interviene diversa
comunicazione, entro il 31.12.2000 il sostituto è confermato nella funzione per l’anno
successivo. La sostituzione viene confermata di anno in anno salvo diversa
disposizione del Responsabile.
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ALLEGATO 7/b
ASL Provincia di Milano n.3
Sistema di Valutazione delle Prestazioni
Personale Dirigenziale
____________________________________________________
Sistema delle Valutazioni delle Prestazioni
dell’Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
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Oggetto
La valutazione esistente attualmente in azienda si fonda su tre sistemi tra loro indipendenti:
1. valutazione delle prestazioni del dirigente
2. valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
3. valutazione della professionalità
L’esito della valutazione di cui ai punti 1 e 2 incide sulla erogazione della retribuzione di risultato,
sulla valutazione annuale e sul procedimento di verifica dei dirigenti.
L’esito della valutazione di cui al punto 3 incide soltanto sul procedimento di verifica dei dirigenti.
Il problema, allora, è trovare un meccanismo sufficientemente oggettivo per integrare i sistemi di cui
ai punti 1,2,3 in un unico processo di valutazione che consenta al valutatore di conoscere
contemporaneamente aspetti diversi ma complementari del dirigente, al fine di individuare le eventuali
aree critiche esistenti o i possibili sviluppi professionali/formativi del valutato.
Il sistema è stato strutturato in modo differente per le sei famiglie professionali esistenti in azienda:
Dirigenti di struttura complessa e strutture semplici che non siano articolazioni interne di
strutture complesse: FASCIA A e B
Dirigenti di struttura semplice: FASCIA B
Dirigenti Professional con compiti o attività di rilevanza aziendale ritenuti assimilabili ai dirigenti
responsabili di struttura semplice: FASCIA B
Dirigenti Professional con competenze specialistiche: FASCIA C1
Dirigenti Professional con incarichi di rilevanza all’interno della struttura di appartenenza:
FASCIA C2
dirigente con incarico di natura professionale che ha maturato 5 anni di anzianità di servizio e che
ha superato con valutazione positiva la verifica di cui agli artt. 8 e 8bis del presente regolamento
ed al quale sono attribuiti la gestione di prodotti, processi caratterizzati da una media complessità
oltre che buone competenze specialistico–funzionali – FASCIA C3 –
Dirigenti con incarico di natura professionale di base : FASCIA D
Scheda di Valutazione
La nuova scheda di valutazione prenderà, quindi, in esame due aspetti della vita lavorativa del
dirigente, cioè:
1. la prestazione
2. la professionalità
La scheda di valutazione è pertanto divisa in due parti come di seguito indicato.
•
•
La prima parte, relativa alla valutazione della prestazione, è caratterizzata da:
5 elementi descrittivi espressamente indicati che individuino gli aspetti fondamentali delle diverse
tipologie di prestazione.
una riduzione della scala di valori da attribuire alle singole descrizioni per graduare il giudizio del
valutatore con indicazione della soglia di valutazione sotto la quale la stessa deve considerarsi
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•
negativa.
una riduzione dei fattori di valutazione per agevolare la compilazione corretta della scheda.
La seconda parte (valutazione complessiva) contiene un commento generale non solo sulla
prestazione del singolo dirigente, ma anche sulla professionalità espressa dallo stesso nell’anno di
riferimento. Ciò consente al valutato di confrontarsi con il proprio valutatore prima dell’attivazione del
procedimento di verifica (che ha come oggetto la professionalità raggiunta) e al valutatore di esprimere
osservazioni sull’andamento dei compiti assegnati, ad intervalli annuali.
Punteggi
Al Responsabile del Centro di Responsabilità è richiesto di ricostruire, relativamente all’anno di
riferimento, i risultati attesi tipici dell’area di responsabilità presidiata dal suo collaboratore e di indicarne,
in sintesi, il livello di raggiungimento in base a una scala continua di 4 livelli, che mostrano il grado di
frequenza, in alcuni casi, e l’adeguatezza, in altri, con cui il valutato esprime il comportamento in
questione.
Per ognuno dei 4 livelli è prevista l’assegnazione di un punteggio che varia in ordine crescente in una
scala da 1 a 4; il punteggio di sintesi assegnato a ogni singola caratteristica è ottenuto con la media
aritmetica del punteggio calcolato su ogni singolo fattore. Tale risultato sarà arrotondato al primo
decimale (ad es. 2,675 sarà 2,7 mentre 2.445 sarà 2,4), e successivamente moltiplicato per 10.
La sommatoria dei valori assegnati ad ogni singola caratteristica darà, pertanto, un punteggio
compreso in un intervallo tra 50 e 200 che corrisponderà al punteggio complessivo del valutato.
Il dirigente otterrà una valutazione negativa con punteggio pari o inferiore a 80 punti. A partire da 81
fino a 149 punti, il punteggio viene suddiviso in 9 fasce in corrispondenza delle quali la retribuzione di
risultato cresce progressivamente di 10 punti percentuali. L’intervallo compreso tra 150 e 200 attribuisce il
100% del risultato.
Da 50 a 80
Valutazione negativa
Da 81 a 90
10% di retribuzione di risultato
Da 91 a 100
20% di retribuzione di risultato
Da 101 a 110
30% di retribuzione di risultato
Da 111 a 120
40% di retribuzione di risultato
Da 121 a 130
50% di retribuzione di risultato
Da 131 a 135
60% di retribuzione di risultato
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Da 136 a 140
70% di retribuzione di risultato
Da 141 a 145
80% di retribuzione di risultato
Da 146 a 149
90% di retribuzione di risultato
Da 150 a 200
100% di retribuzione di risultato
Descrizione valori
I valori da 1 a 4 rappresentano delle frequenze di realizzazione di alcuni comportamenti da parte dei
dirigenti valutati, indicate in forma crescente. Per espressa scelta sono stati esclusi le frequenze di
comportamento limite – configurati da avverbi come MAI e SEMPRE – considerato che difficilmente
esse si possono realizzare e che, comunque, possono essere sufficientemente descritte dai valori estremi
indicati nella scala scelta.
Il valore 1 corrispondente a RARAMENTE indica una frequenza alquanto ridotta nella
presenza di un determinato comportamento (al fine di agevolare il processo di valutazione
possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa il 20%);
Il valore 2 corrispondente a TALVOLTA indica una frequenza non costante in un
determinato comportamento, comunque superiore al valore 1, (al fine di agevolare il
processo di valutazione possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa il 40%);
Il valore 3 corrispondente a FREQUENTEMENTE indica una frequenza abbastanza
costante in un determinato comportamento, comunque inferiore al valore 4 (al fine di
agevolare il processo di valutazione possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa
il 60%);
Il valore 4 corrispondente a SPESSO indica una frequenza prossima alla totalità dei casi in
un determinato comportamento (al fine di agevolare il processo di valutazione possiamo
indicare una frequenza orientativa pari a circa il 80%).
Soggetti
Si ricorda che il valutatore, di norma, è il Responsabile del Centro di Responsabilità, salvo specifica
delega ad un suo collaboratore diretto, comunque, con incarico dirigenziale di fascia superiore ai soggetti
valutati e che abbia diretta conoscenza del valutato.
Il valutatore di seconda istanza è il Responsabile del Centro di Responsabilità o il Responsabile
gerarchicamente superiore al valutatore di prima istanza.
Per i Responsabili di C. di R. che dipendono direttamente da uno dei quattro Direttori – Generale,
Sanitario, Sociale ed Amministrativo – la valutazione sarà effettuata dal Direttore competente.
La firma del Direttore Generale per la scheda dei Responsabili di Struttura complessa è prevista
ancora al solo scopo di presa visione della stessa.
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La valutazione deve essere comunicata attraverso un colloquio con il valutato.
Al valutato deve essere concessa l’opportunità di esprimere le sue considerazioni relative alla
valutazione, nella parte della scheda a ciò dedicata.
Si sottolinea che il valutato deve apporre la firma, per esteso, nell’apposito spazio indicato sulla
scheda.
La firma in calce del valutato ha solo una funzione di presa visione e non di accettazione della
valutazione.
Al termine della valutazione, una copia della scheda compilata deve essere consegnata al valutato.
Tempi
La valutazione viene effettuata, attraverso le schede fornite dal Servizio Pianificazione Strategica e
Controllo di Gestione, una sola volta nel corso dell’anno, nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 28
febbraio.
Il periodo oggetto della valutazione è quello riferito all’anno precedente.
Rimangono invariate le scadenze del procedimento di verifica del dirigente (quinquennale,
quindicennale, termine incarico dirigenziale).
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ALLEGATO 8
REGOLAMENTO
DELL’ATTIVITA’
LIBERO
PROFESSIONALE
INTRAMURARIA DEL PERSONALE MEDICO E
DELLE
ALTRE
PROFESSIONALITA’ DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO DELL’ ASL
N.3 - PROVINCIA DI MILANO.
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 4, D.L.VO 502/1992;
- Contratti collettivi Nazionali di Lavoro per la Dirigenza Medica e non Medica;
- Art. 1, Legge 23.12.96 n. 662;
- Decreto Ministero della Sanità 11.6.1997
- Decreto Ministero della Sanità 31.7.1997 (G.U. del 5.8.97)
- Decreto Ministero della Sanità 31.7.1997( G.U. del 2.9.97)
- Legge 7.8.1997 n. 272
- Decreto Ministero della Sanità 28.11.1997
- L. 448/98
- Circolare del Ministero delle Finanze 25.3.1999 n. 69/E.
- Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27.03.2000
( Atto di Indirizzo e Coordinamento )
- Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 229/99
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI
L’ Azienda Sanitaria Locale n. 3 della provincia di Milano si propone di utilizzare
l’ istituto della libera professione intramuraria al fine di ampliare, in considerazione di
una maggiore utilizzazione delle proprie strutture e apparecchiature, la gamma dei servizi
offerti ai cittadini, conseguire risorse finanziarie aggiuntive, nonché migliorare l’efficacia
complessiva e la qualità dei servizi erogati.
L’attività libero-professionale, autorizzata preventivamente dall’Azienda, non deve essere in
contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato
in modo tale da assicurare l’integrale assolvimento dei compiti d’istituto e la piena
funzionalità dei Servizi.
Gli operatori interessati dovranno garantire l’erogazione delle stesse tipologie di prestazione
erogate dal SSN, fatto salvo quanto disposto dall’ art 11 comma 1 dell’ Atto di Indirizzo e
Coordinamento approvato con DPCM del 27.03.2000, in merito alle attività libero
professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione.
Non è quindi possibile erogare particolari prestazioni, previste dal S.S.N., solo in regime di
attività libero-professionale, o prestazioni di esclusiva competenza dell’Azienda, né
variarne il contenuto quali/quantitativo.
L’attività libero - professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un impegno
superiore al 50 % dell’orario di servizio effettivamente prestato.
La produttività conseguita nell’ ambito dell’ attività istituzionale non può essere inferiore
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a quella resa in regime di libera professione intramuraria e pertanto qualora si volesse
ulteriormente incrementare l’attività libero
professionale intramuraria, fatti salvi i
limiti di orario suindicati, si dovrà proporzionalmente incrementare l’attività istituzionale.
Le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione
costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal
servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la
qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella veterinaria integrando
l’attività istituzionale.
Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori
dalle strutture aziendali veterinarie e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a
quelle indicate all’ art. 15 quinquies comma 2 lett d) del
Dlgs n°502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni.
Il medico veterinario può essere pertanto autorizzato a svolgere per conto dell’azienda,
all’esterno delle strutture aziendali prestazioni richieste alla azienda stessa da aziende
pubbliche o private e da soggetti privati, purché lo svolgimento di tali prestazioni non
sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.
Le condizioni di incompatibilità si verificano nell’ipotesi di esercizio di attività liberoprofessionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e
veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo
o funzioni di polizia giudiziaria.
L’ incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal Direttore
Generale dell’Azienda.
L’attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza
Il professionista che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non
può esercitare l’attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina,
può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Consiglio dei
Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o
in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, a condizione che sia in possesso della
specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa.
Il professionista che, da almeno un biennio alla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e
coordinamento approvato con DPCM del 27 marzo 2000, svolgeva attività libero
professionale in una disciplina equipollente può essere autorizzato dal direttore generale,
sentito il Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza a continuare la predetta attività
fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità
di servizio di 5 anni nella disciplina.
Al fine di favorire l’esercizio della libera professione, nell’interesse della maggiore
fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, fermo restando che l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività libero professionale compete alla Direzione Generale, viene istituita una
apposita Commissione Tecnica paritetica composta da: Direttore amministrativo o suo
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delegato, Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Servizi Sanitari di Base, Attività Socio
Sanitarie Integrate, un rappresentante sindacale della dirigenza medica, un rappresentante
sindacale della dirigenza veterinaria, un rappresentante sindacale dirigenza non medica e uno
delle OO.SS. del Comparto.
A tale commissione, oltre ai compiti di cui all’art. 54 comma 6 del CCNL dell’area della
dirigenza medico-veterinaria, spetta il compito di proporre specifici settori di diffusione
dell’attività libero professionale, inoltre valuta ed esprime parere sulle richieste di nuove
attività in L.P.
Il Direttore Generale concorda con i singoli interessati, i volumi di attività istituzionale che
devono comunque essere assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionali, al
fine di garantire che l’attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste
d’attesa per l’attività istituzionale, nel rispetto di un corretto ed equilibrato rapporto tra
attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, secondo quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni.
Al fine di incrementare una proficua attività di aggiornamento professionale, a garanzia
dello sviluppo professionale del personale e della qualità delle prestazioni, può essere
destinata a tale scopo una quota parte delle entrate della libera professione, in misura
non inferiore al 5%.
La ripartizione di tali proventi all’interno della Unità Operativa interessata verrà
definita in virtù di successivi accordi all’interno delle equipes.
Le Direzioni interessate provvedono a rendere noto nella forma pubblica ritenuta più
opportuna, lo specifico tariffario delle prestazioni libero-professionali e le relative tariffe
dovranno essere comunicate all’utente, all’atto della richiesta della prestazione; provvedono,
inoltre, a far esporre gli orari della libera professione prestata dal personale autorizzato, le
modalità di prenotazione della prestazione, assicurando una adeguata informazione al
cittadino utente per l’accesso alle prestazioni libero-professionali, con particolare riferimento
alla scelta del professionista / equipe e delle strutture.
Nelle strutture dove si svolge l’attività L.P. dovrà essere fornita al pubblico l’informazione
dei tempi di attesa distintamente per l’attività in L.P. e per quella svolta in regime ordinario.
Art. 3 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dell’attività libero-professionale
intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo
sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, erogate in regime
ambulatoriale e di diagnostica strumentale, in regime di consulenza, nonché in regime di
attività professionale a pagamento richiesta da terzi all’azienda.
L’esercizio della libera professione può essere distinto in:
1. attività libero-professionale individuale caratterizzata dalla scelta diretta, da parte
dell’utente, del singolo professionista, cui viene richiesta la prestazione,
2. attività libero professionale a pagamento, svolte in equipe all’interno delle strutture
aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente singolo o
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associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’equipe, che vi provvede nei limiti
delle disponibilità orarie concordate ;
3. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti
e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra
struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
4. partecipazione ai proventi di attività professionali,
richieste a pagamento da terzi
all’azienda ( utenti, singoli, associati, aziende o enti), anche al fine di consentire la
riduzione dei tempi d’attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite
le équipes dei servizi interessati ;
Esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della
libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero
professionale, ai sensi del punto 4), anche le prestazioni richieste ad integrazione delle
attività istituzionali dalle aziende ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di
attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenze
d’organico, in accordo con le equipe interessate.
Spetterà all’azienda individuare le attività libero professionali richieste da terzi
configurabili come attività integrative delle attività istituzionali nel rispetto della
normativa vigente e previa intesa con le OO.SS della Dirigenza.
La libera professione può essere esercitata nelle seguenti forme
a) in regime ambulatoriale
b) prestazioni di consulenza
c) attività professionali, sia individuali che d’equipe rese su richiesta e a favore dell’
Azienda, per l’erogazione di prestazione alla stessa commissionate da enti o altri soggetti
giuridici, anche attraverso forme di rappresentanza
ART. 4 : CATEGORIE PROFESSIONALI INTERESSATE
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale della dirigenza del
ruolo sanitario ed in particolare ai:
-medici
-odontoiatri
-veterinari
-farmacisti
-biologi
-chimici
-fisici
-psicologi,
nonché al restante personale sanitario, cui è consentito dalla normativa, nonché al
personale di supporto e al personale che collabora ad assicurare l’esercizio dell’attività
libero-professionale.
Tutto il personale coinvolto in attività libero-professionale deve operare fuori orario di
servizio. Nel caso in cui le modalità organizzative non lo consentano, e previa
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autorizzazione da parte della Direzione Generale,
verrà calcolato un debito orario
aggiuntivo, nella misura seguente:
- n. 1 ora di lavoro ogni 150.000 lire percepite in libera professione dai dirigenti
del ruolo sanitario.
- n. 1 ora di lavoro ogni 50.000 lire percepite in libera professione dal personale
di supporto del comparto.
ART. 5 : CONDIZIONI - SPAZI - OPERATORI POTENZIALI
Gli spazi da destinare all’ attività libero – professionale intramuraria, sono di norma gli stessi
spazi che vengono utilizzati per le attività istituzionali, in fasce orarie in cui non si
svolgono attività di istituto.
Gli spazi utilizzabili per l’attività libero-professionale diversi da quelli destinati alle attività
istituzionali non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati alle
attività di istituto.
Le Direzioni interessate, ciascuna per il proprio settore di competenza, effettueranno una
ricognizione degli spazi attualmente disponibili e ritenuti idonei, al fine di consentire lo
svolgimento delle attività libero professionali.
Le modalità per le turnazioni del personale saranno organizzate a cura delle Direzioni
interessate, sentito anche il consiglio dei sanitari, per le modalità di utilizzazione degli
ambulatori e delle relative apparecchiature.
Nei casi in cui non sia possibile reperire in misura esauriente idonei spazi interni per lo
svolgimento
della attività libero – professionale intramuraria
prestata in regime
ambulatoriale l’ Azienda provvederà temporaneamente a reperire gli spazi necessari alla
libera - professione all’esterno presso altre strutture sanitarie pubbliche e private non
accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni.
Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento
delle attività libero professionali e comunque limitatamente alle prestazioni ambulatoriali e
fino al 31.7.2003, il Direttore Generale prevede
specifiche disposizioni transitorie per
autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo, ad utilizzare per lo
svolgimento della libera professione, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda, studi
professionali privati,
nel rispetto delle norme che regolano l’attività libero professionale intramuraria.
L’autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi:
1. volume prestazioni presunte;
2. impegno orario;
3. definizione tariffe;
4. identificazione esatta della sede sostitutiva dello spazio aziendale;
5. definizione delle quote di spettanza dell’azienda e del professionista;
6. modalità di riscossione da parte del professionista su bollettario dell’azienda e di
versamento delle quote alla stessa spettanti entro un termine prestabilito .
I professionisti autorizzati alla libera professione presso i propri studi
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professionali assumono le funzioni di agenti contabili dell’azienda
nonché la diretta responsabilità, in relazione agli obblighi previsti dalla
normativa fiscale vigente.
E’ fatto pure obbligo al professionista di dotarsi di adeguata garanzia assicurativa
professionale per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, al fine di liberare
l’azienda di qualsiasi obbligazione al riguardo.
ART. 6 : PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prenotazioni vengono effettuate dal personale addetto anche a mezzo telefono.
L’addetto alle prenotazioni dovrà:
-registrare l’utente, riportandone i dati anagrafici e fiscali, l’indirizzo e recapito
telefonico;
-consegnare allo stesso un apposito promemoria con eventuali istruzioni;
-comunicare la tariffa delle prestazioni;
Una copia della prenotazione deve essere consegnata anche al dirigente interessato.
Il personale individuato per lo svolgimento dell’attività di prenotazione tiene la relativa lista
d’attesa.
ART. 7 : GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA
La Direzione Sanitaria e la Direzione Sociale verificano, per le rispettive aree di
competenza, le liste d’attesa allo scopo di garantire la vigilanza di cui ai commi 3-4-5 art.1
D.M. 31.7.1997 - G.U. del 5.8.97.
ART. 8 : CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Le tariffe sono definite dall’ Amministrazione, d’intesa con i dirigenti
interessati e
vengono verificate annualmente.
Tali tariffe potranno essere modificate su richiesta scritta degli interessati e
non
possono essere comunque determinate con importo inferiore rispetto alla tariffa
minima tra quelle riportate nei tariffari dell’Ordine, della Regione o del Ministero. Questa
tariffa deve essere maggiorata del 15% per le corrispondenti prestazioni, salvo per quelle
prestazioni che non sono rese in regime istituzionale, a pagamento, dalla ASL per le quali
può essere applicato il minimo del tariffario del relativo Ordine.
Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all’art.3 del
presente
regolamento, n.1 e n.2, sono definite dall’azienda nel rispetto dei vincoli suindicati, in
contraddittorio con i dirigenti interessati. La tariffa, per l’attività di cui alla lettera c) dello
stesso articolo, è definita dall’azienda, previo accordo con i soggetti interessati.
Devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Amministrazione per
l’effettuazione della prestazione e pertanto nella quantificazione si deve tener
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conto:
a) dei costi di produzione diretti sostenuti dall’azienda per singola prestazioni
quali:
• costo dei materiali consumati
• costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione e ammortamento d’uso )
• costo degli altri fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva che non
vengono direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione,
riferibili al funzionamento generale.
b) del compenso per l’attività professionale del singolo sanitario dirigente o dell’equipe
scelta dal paziente e della quota per il personale della dirigenza sanitaria che ha
optato per l’attività professionale intramuraria e che non può effettuarla in
ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza
c) della quota per il personale di supporto
d) della quota per il personale che collabora per l’ esercizio della libera professione
e) della percentuale destinata all’Azienda, per:
° copertura dei costi indiretti sostenuti
° l’attività di
formazione e
aggiornamento
professionale,
quale
ulteriore sviluppo delle attività istituzionali, nei limiti
percentuali del 5% (
vedi art. 8 punto 1 lettera b ).
Gli adempimenti relativi alla determinazione dei criteri per la individuazione delle
tariffe e le modalità per la loro ripartizione sono adottati previa intesa con le OO.SS del
personale della dirigenza sanitaria e sentito il Consiglio dei Sanitari.
1. Modalità per la ripartizione dei proventi per attività resa in regime ambulatoriale
:
La tariffa, riferita alla singola prestazione o a gruppi integrati di prestazione,
comprende:
a) l’onorario del professionista o dei professionisti.
b) qualora l’attività si svolga in equipe, può essere prevista una quota del 5 %,
destinata ad attività di formazione ed aggiornamento professionale, quale ulteriore
sviluppo delle attività istituzionali per il libero professionista e per l’equipe della
dirigenza sanitaria che ha contribuito ad effettuare le prestazioni.
c) quota del 10 % da destinare al personale di supporto del comparto che partecipa
direttamente fuori orario di servizio.
d) quota del 5 % da destinare al personale del comparto che collabora in orario di
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servizio, per assicurare l’esercizio dell’attività libero – professionale intramuraria.
La percentuale confluisce in un fondo di incentivazione, da ripartire tra coloro che
hanno partecipato indirettamente allo svolgimento della libera professione, secondo
criteri da definire in sede di contrattazione collettiva decentrata.
e) quota del 5 % della massa dei proventi dell’attività libero professionale al netto
della quota spettante all’azienda, quale fondo aziendale da destinare al personale
della dirigenza sanitaria che non può effettuare l’attività libero professionale
intramuraria in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza; una
quota dell’1% viene destinata al personale del comparto che non può partecipare alla
attività L.P.(personale che opera in strutture dove non è prevista l’attività libero
professionale).
f) quota del 10% a favore dell’Amministrazione, a copertura dei costi sostenuti.
Le eventuali eccedenze,
verranno destinate
ad
attività di formazione
aggiornamento professionale.
ed
Il personale del comparto che partecipa, fuori dell’orario di lavoro, all’attività di supporto
dell’attività libero – professionale, ha diritto, a carico della gestione separata
dell’
attività libero professionale intramuraria, di cui
all’art. 3, comma 6,
della legge
23.12.1994, n.724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa
contrattazione con le OO.SS. di categoria.
In caso di mancata partecipazione all’attività da parte del personale di supporto, la quota
percentuale del 10 % prevista per tale categoria verrà attribuita al dirigente sanitario o
ripartita tra i membri dell’equipe.
2. Attività in regime ambulatoriale di diagnostica strumentale e per piccoli interventi.
La tariffa viene definita analogamente a quanto indicato
al
precedente
capoverso, con la seguente precisazione:
- per l’attività di diagnostica
strumentale
vanno aggiunti i costi diretti ed
indiretti sostenuti dall’Azienda per la
specifica
prestazione
(
comprensivi del costo dei materiali utilizzati, dei costi
di
manutenzione e
ammortamento delle attrezzature utilizzate, dei costi di funzionamento della
struttura e dei costi generali dell’Azienda ).
- per l’attività relativa ai piccoli interventi, vanno aggiunti i costi diretti ed indiretti
per la specifica prestazione
determinati
mediante percentualizzazione sull’onorario,
da definire in sede di determinazione delle tariffe.
Quando nel corso di una prestazione, di cui ai punti precedenti,
emerga la
necessità di una eventuale prestazione aggiuntiva strumentale, per quest’ultima viene
applicata la tariffa per l’attività resa ai sensi dell’art.3, lett.c) del presente regolamento.
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Analogamente si procede per le altre attività professionali autonome rese su richiesta
ed in favore dell’azienda, di cui
all’ art.3 lettera c) del presente regolamento
3. Libera professione d’equipe
Le prestazioni erogabili sono corrispondenti alle tipologie precedenti.
Le tariffe sono fissate con i criteri della libera professione.
Le modalità di ripartizione della quota dell’equipe fra i suoi
componenti aventi
diritto, verrà concordata dai componenti stessi dell’equipe, fermo restando l’obiettivo di
salvaguardare un criterio di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro.
L’ attività libero – professionale d’equipe è caratterizzata dalla richiesta
da parte
dell’utente di una prestazione libero - professionale rivolta genericamente all’ equipe,
senza scelta nominativa del dirigente sanitario erogatore.
L’ attività libero – professionale d’equipe è svolta con gli stessi(o superiori) standards
qualitativi dell’attività resa in regime istituzionale.
ART. 9 : ATTIVITA’ DI SUPPORTO
La partecipazione, fuori dell’orario di lavoro, ad attività di supporto
professionale è volontaria.
dell’attività libero -
Il personale di supporto è individuato dall’Azienda attraverso una
adeguata
pubblicità, se possibile, con il criterio della rotazione, fra tutti coloro che si rendono
disponibili, di norma, in relazione all’appartenenza al
servizio interessato o al
servizio affine.
Il personale che ha ottenuto trasferimenti in altri servizi o strutture, su propria richiesta
per motivi di salute o per motivi familiari, non può effettuare l’attività di supporto alla
libero - professione intramuraria nella struttura di provenienza, salvo che:
• non vi sia altro personale del comparto che ha dato la propria adesione;
del
• nel caso in cui le prestazioni da erogare siano di competenza esclusiva
suddetto personale.
Il personale che ha rapporto di lavoro a tempo parziale non può
di supporto alla libera - professione intramuraria.
esercitare l’attività
In caso di oggettiva ed accertata impossibilità a far fronte alle esigenze con personale
dipendente, l’azienda potrà ricorrere ad acquisire personale mediante contratti di diritto
privato anche con cooperative di servizi.
ART. 10 : PROCEDURA
I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con
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i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31.12.1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 229 del 19.06.1999, abbiano optato per l’esercizio della libera professione
intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. Il Dirigente Sanitario con
rapporto di lavoro esclusivo non può più chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non
esclusivo.
Ai fini dell’ attuazione del Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999, i dirigenti sanitari
interessati dovranno esprimere la propria opzione secondo le
modalità stabilite
nell’apposito avviso predisposto dall’ amministrazione.
I dirigenti che intendono iniziare lo svolgimento dell’attività intramuraria devono:
•
•
•
•
presentare richiesta all’Amministrazione, negli appositi moduli
indicare disciplina, tipologia di prestazione, giornate, orario settimanale
sede in cui si intende espletare l’attività
le figure professionali del comparto di cui intendono avvalersi
Le richieste, acquisito il parere dei dirigenti delle Unità Operative interessate, verranno
inviate alla Direzione Generale la quale, sentito il parere espresso dalla commissione
tecnica, di cui all’art. 2 ultimo capoverso, provvederà ad autorizzare o negare l’esercizio
dell’attività libero-professionale, entro 60 giorni.
Il termine verrà abbreviato in 30 giorni nei casi di particolare urgenza.
L ’autorizzazione verrà comunicata, oltre che
all’interessato e
alla Unità
Operativa di appartenenza, anche ai settori competenti in materia
(Personale,
Contabilità, Ragioneria).
L’autorizzazione consentirà l’inizio dell’attività.
Al fine di consentire
la liquidazione dei compensi,
le
Direzioni e
i
responsabili
dei servizi interessati dovranno trasmettere mensilmente alla U.O.
Economico Finanziaria un elenco nominativo del personale operante
in regime
di libera professione intramuraria, che riporti quantità e
tipologia delle
prestazioni effettuate, nonché la ripartizione delle quote spettanti al dirigente sanitario o
all’equipe
ed
al personale
del comparto
di supporto
o che collabora
all’esercizio della libera professione intramuraria.
L’U.O. Economico Finanziaria, esperiti i necessari controlli, provvederà a
comunicare alla U.O. Amministrazione del Personale i compensi spettanti.
La richiesta
di variazione delle giornate e degli orari in cui svolgere
la libera
- professione intramuraria deve essere inoltrata alle Direzioni interessate, le quali,
entro 60 giorni dalla stessa, previa verifica della compatibilità con l’attività
istituzionale, provvederà a rilasciare o a negare l’autorizzazione e a darne
comunicazione ai settori interessati.
In caso di indisponibilità di personale dipendente tecnico, sanitario,
ed amministrativo di supporto, lo stesso sarà messo a disposizione
infermieristico
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dall’Amministrazione, previa verifica dei necessari requisiti
principi di cui all’art. 9 del presente regolamento.
professionali, nel rispetto dei
ART.11: DOVERI DEL PERSONALE ESERCITANTE LA LIBERA PROFESSIONE.
Nel rispetto del principio della netta separazione tra l’attività istituzionale svolta a favore
del S.S.N. e l’attività libero- professionale, quest’ultima viene svolta in orari diversi da
quelli stabiliti e programmati per l’attività ordinaria.
Il personale interessato, prima di iniziare l’attività libero - professionale, dovrà segnalare
la sua astensione dal servizio timbrando in uscita.
Nell’ ipotesi di
problemi
tecnico-organizzativi
collegati
all’operazione
di
timbrature, potranno essere previste e autorizzate eccezioni a tali regole.
Nel caso in cui la prestazione a pagamento possa essere erogata,
per motivi
organizzativi
e
logistici,
esclusivamente in orario di servizio, all’operatore
interessato (od equipe) verrà calcolato un debito orario aggiuntivo, nella misura indicata
all’articolo 4 del presente regolamento.
Il personale del comparto che non partecipa all’attività L.P. non può astenersi dal
collaborare, nell' ambito della
attività istituzionale, allo svolgimento della libera
professione intramuraria.
Il personale che partecipa all’attività libero-professionale intramuraria,
è soggetto
agli stessi doveri del personale dipendente ed è responsabile, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, del buon andamento dell’attività tramite:
• il rispetto dei turni di lavoro stabiliti preventivamente
• l’espletamento delle prestazioni così come prenotate dall’utenza.
Inoltre, in caso di impossibilità della prestazione, i
informare telefonicamente l’utente.
prenotatori
provvederanno ad
Nello svolgimento dell’attività libero- professionale intramuraria non è consentito l’uso del
ricettario del servizio sanitario nazionale.
ART. 12 : ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI DEL
RUOLO SANITARIO
Il rapporto di lavoro esclusivo implica la possibilità per i dirigenti del ruolo sanitario di
poter esercitare la libera - professione intramuraria, secondo i criteri e i limiti indicati
nel presente regolamento.
I Dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non possono
esercitare alcuna altra attività sanitaria, resa a titolo non gratuito, secondo
i criteri
e le modalità previste dal regolamento da emanarsi, ai sensi dell’art. 72, comma 9
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della legge 448/1998, ad eccezione delle attività rese in nome e
per conto
dell’azienda di appartenenza.
La violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni comporta la
risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti,
che
andranno ad integrare il costituendo fondo per l’esclusività del rapporto,
previsto
dall’articolo 72, comma 6 della legge 448/1998.
ART. 13: OPZIONE DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO PER IL
RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO.
Le categorie professionali autorizzate ad esercitare il diritto di opzione per il rapporto
di lavoro non esclusivo e di conseguenza per la libera –professione extramuraria,
sono esclusivamente le seguenti:
- medici
- odontoiatri
- veterinari
- psicologi, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche.
Si richiede, a tale fine, che gli psicologi presentino idonea
consistente nell’attestazione/certificato rilasciati dal competente
psicologi, di abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
documentazione,
ordine
degli
L’ opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata dai dirigenti del
ruolo sanitario, in servizio alla data 31.12.1998, nonché dai dirigenti del ruolo sanitario, che
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 229/1999 abbiano optato per la libera
professione extramuraria.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, tutti i
dirigenti in servizio alla data del 31.12.1998 sono tenuti a comunicare al Direttore Generale
l’opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo. In assenza di
comunicazione, si intende che il dirigente abbia optato per il rapporto di lavoro
esclusivo.
Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta per i dirigenti del ruolo sanitario sanitario
la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei
risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
I dirigenti del ruolo sanitario, che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo possono
esercitare la
libera professione extramuraria,
attenendosi
alla normativa
vigente in tema di incompatibilità.
L’ opzione effettuata per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere revocata tramite
comunicazione al Direttore Generale.
La revoca dell’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo verrà comunicata, oltre che
all’interessato e all’U.O. di appartenenza, anche ai settori competenti in materia.
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(Personale, Contabilità, Ragioneria )
ART. 14 : CONSULENZE E CONSULTI
1) ATTIVITA’ DI CONSULENZA:
A) L’attività di Consulenza richiesta all’azienda da soggetti terzi costituisce una particolare
forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 55 lett c)
del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.6.00, da esercitarsi al di fuori
dell’impegno di servizio.
L’attività di consulenza, effettuata nei servizi sanitari di altra Azienda,
Istituzione o ente o presso Istituzioni Pubbliche o Private non sanitarie o
Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, è riservata ai dirigenti che
hanno optato per il rapporto lavoro esclusivo.
L’attività di consulenza, se esercitata fuori orario di lavoro, è considerata attività libero professionale intramuraria a tutti gli effetti e sottoposta alla disciplina dettata per tale
attività.
L’attività di consulenza è regolata da appositi accordi tra l’Azienda e l’istituzione
interessata, previo assenso delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, nel rispetto del principio
della rotazione e compatibilità della consulenza con i fini istituzionali.
La quota destinata alla copertura spese di gestione convenzione sarà stabilita nelle
convenzioni stesse.
L’accordo deve prevedere:
a) quantità presunta e tipologia delle prestazioni
b) tariffe delle prestazioni
c) modalità di pagamento della prestazione
d) numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale
e) i limiti orari minimi e massimi dell’impegno del dirigente, comprensivi anche dei tempi
di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di
lavoro,
f) il compenso dovuto al dirigente, nel caso di attività esercitata fuori orario di lavoro e
l’eventuale rimborso spese, ove l’attività abbia luogo in orario di lavoro, fuori dalla
struttura di appartenenza,
g) le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese,
h) la durata delle convenzioni,
B) Attività professionali in strutture di altra azienda del SSN o di
non accreditate richieste da singoli utenti.
altre strutture sanitarie
111
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in
equipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione
Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente
autorizzate di volta in volta dall’azienda con le modalità stabilite dalla convenzione, nel
rispetto di quanto disposto dalla normativa contrattuale e dal presente regolamento
Gli onorari per le prestazioni sono di regola riscossi dalla struttura presso
la quale il
dirigente ha svolto l’ attività, con bollettari forniti dall’azienda; la struttura dedotte le quote
di propria spettanza, ai sensi della convenzione, versa settimanalmente all’azienda ed al
dirigente le quote spettanti
2) CONSULTI
Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso fuori
dall’orario di lavoro.
I consulti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con apposito
atto regolamentare, previo assenso delle OO.SS. della dirigenza sanitaria.
I dirigenti sanitari possono essere autorizzati dall’azienda ad effettuare, al di fuori
dell’orario di servizio e su richiesta del paziente, il consulto direttamente al domicilio del
medesimo in presenza di determinati presupposti quali:
- peculiarità della prestazione
- rapporto fiduciario già esistente tra paziente e sanitario in relazione all’attività
intramuraria esercitata
- occasionalità della prestazione
L’onorario del consulto, fissato dall’azienda d’intesa con il dirigente interessato, deve
essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’azienda che
provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente stesso, ai sensi della
normativa contrattuale.
Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della
prestazione su
apposito bollettino messo a disposizione dall’Azienda.
Analoga regolamentazione è stabilita per le consulenze saltuarie e occasionali che non
comportano alcun intervento da parte dell’azienda nello svolgimento della prestazione.
Rientra nell’attività di consulenza disciplinata dal presente articolo
l’attività di
certificazione medico-legale resa per conto dell’INAIL a favore degli infortunati
sul lavoro e tecnopatici.
Sono escluse dalla
presente
regolamentazione le
specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.
consulenze,
previste da
112
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
Si rinvia, per quanto non espressamente indicato in tema di consulenze e
C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e dirigenza sanitaria in vigore.
consulti, ai
ART. 15: ATTIVITA’ PROFESSIONALE A PAGAMENTO RICHIESTA DA TERZI
ALL’AZIENDA
L’ attività professionale a pagamento, di cui all’ art. 55 comma 1 punto d) del Nuovo
CCNL Dirigenza Medica E Veterinaria, richiesta da
terzi ( utenti, singoli, associati,
aziende o enti) all’azienda è svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno
della Azienda.
Per questo tipo di attività l’azienda procederà successivamente a definire, ai sensi dell’art.
57 comma 9 del nuovo CCNL Dirigenza Medica:
- i casi in cui l’attività professionale a pagamento può a richiesta del dirigente
essere
considerata come attività libero professionale intramuraria ovvero
considerata come
obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse
aggiuntive previste dal
CCNL Dirigenza medica e veterinaria
L’ Azienda procederà altresì ad indicare, ai sensi dell’art. 57 comma 10 del CCNL,
d’intesa con le OO.SS della Dirigenza:
- i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi degli eventuali tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di
lavoro
- entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività
abbia luogo fuori dall’ orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso
sostenuto ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori dalla struttura di
appartenenza
- le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese, ai sensi delle disposizioni
contrattuali
- la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate
alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera d), del Dlgs 19.06.1999.
n° 229
- la garanzia del rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il
personale che eroga le prestazioni
ART. 16: FATTURAZIONE - RISCOSSIONE
La fatturazione avviene con le seguenti modalità:
L’utente versa l’importo dovuto alla cassa dell’Azienda, di norma prima che la prestazione
venga effettuata, scegliendo una tra le seguenti modalità:
- in contanti
- assegno bancario intestato al tesoriere dell’Azienda previa presentazione di idonea
documentazione di riconoscimento
113
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Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
La cassa rilascia regolare ricevuta emessa a carico del cliente, su bollettario dell’Azienda.
L’Azienda emette la relativa fattura a norma di legge, su richiesta, eventualmente inviandola
al domicilio dell’utente, previa informazione alla cassa, per evitare possibili doppie
registrazioni della stessa fattura.
Nel caso in cui la cassa dell’azienda sia chiusa, l’ utente versa l’importo direttamente nelle
mani del professionista, il quale rilascerà regolare ricevuta su bollettario dell’ azienda e
verserà detto importo alla cassa entro 2 giorni dalla data dell’incasso.
ART. 17: TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSICURAZIONE
I compensi derivanti dalle attività libero-professionali sono di norma corrisposti agli
interessati con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento
economico, entro il secondo mese successivo alla effettiva acquisizione dell’introito da
parte dell’Azienda e con voce distinta dello stipendio.
I redditi relativi ai compensi per l’attività libero professionale intramuraria percepiti dai
dipendenti del S.S.N. sono assimilati a quelli del lavoro dipendente ai sensi della
Circolare del Ministero delle Finanze n. 69/E del 25 marzo 1999.
La gestione dell’attività ambulatoriale in libera - professione, è soggetta alle norme di cui
all’art. 3, commi 6,7 della L. 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica
contabilizzazione.
Le prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria sono esenti da I.V.A. ai sensi
dell’ art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72.
I Dirigenti Sanitari, che intendono esercitare la libera professione intramuraria, hanno
l’obbligo di provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi, prima dell’inizio della attività.
Si rinvia a successivi accordi con le OO.SS della Dirigenza, l’applicazione di quanto
disposto all’art. 24 comma 1 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
In attesa che entri a regime la quanto disposto dall’art. 24 del CCNL della dirigenza medica
e veterinaria, qualora il Dirigente Sanitario interessato ne faccia richiesta, l’Azienda
provvederà a richiedere alle Compagnie Assicuratrici l’estensione della garanzia anche per
l’attività L.P., recuperando il premio al dipendente interessato.
ART. 18 : CONTROLLO
L’ attività libero - professionale intramuraria
è soggetta a controllo da parte della
Azienda, tramite il proprio servizio ispettivo ( Delibera n. 451 del 1.6.1998 ) che
provvede, in particolare,
ai sensi del comma 62 dell’art. 1 della legge 23.12.1996 n.
662, all’ accertamento dell’osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità.
L’Azienda,
tramite gli uffici preposti al
controllo di gestione, verifica con cadenza
114
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semestrale i risultati sotto il profilo della gestione complessiva, al fine dell’inserimento di
elementi correttivi ed innovativi che si dovessero rendere necessari.
Sarà oggetto dei verifica:
• l’attività libero professionale esercitata, con particolare riguardo al volume
della medesima, in connessione con gli effetti complessivamente risultanti da
tale attività aggiuntiva;
• costante monitoraggio dell’andamento dell’attività istituzionale in rapporto
all’attività libero professionale effettuata;
• controllo delle modalità di individuazione del personale di supporto.
ART. 19: NORME DI RINVIO E FINALI:
Si ricorda l’applicazione dell’art.3, comma 8, L. 724/1994, nella parte in cui prevede la
tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e
di laboratorio.
Viene fatto riferimento, per quanto non indicato nel presente regolamento, alle normative
elencate all’art. 1 dello stesso, fatte salve eventuali modifiche legislative o contrattuali in
materia.
E’ inoltre istituita, con modalità da stabilire, apposita commissione per la verifica degli
effetti indotti dall’attività L.P. sulla qualità dei servizi resi all’utenza.
115
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ALLEGATO 9
ALLEGATO AL CCIA DIRIGENZA
FONDI CONTRATTUALI BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 E BIENNIO
ECONOMICO 2003-2004
FONDI ANNO 2002
CONTRATTO CCNL DIRIGENZA PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002/2003
FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE
Art. 54 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
2.834.039,04
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Integraz.Art. 37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002
97.509,10
5.058,84
TOTALE FONDO ANNO 2002
2.936.606,98
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND
Art. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DIRIGENZA MEDICA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. art. 56
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
472.306,45
FONDO DISAGIO ART. 55
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
119.610,00
DIRIGENZA VETERINARIA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. ART. 56
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
214.575,08
116
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
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FONDO DISAGIO ART. 55
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
62.558,61
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARO
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Integraz.Art.37 c.4 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.38 c.4 non esclusivi anno 2002
670.165,92
26.839,02
1.516,67
TOTALE FONDO ANNO 2002
698.521,61
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
177.629,46
FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO
Art.50 CCNL 3.11.2005 DIRIG. RUOLO SAN.PROF.TECN.
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
24.672,10
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005 DIRIG.RUOLO PROF./TECN./AMM.VO
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Integraz.Art.39 c.5 anno 2002 Prof./tec.
Integraz.Art.40 c.5 anno 2002 Amm.vi
TOTALE FONDO ANNO 2002
322.397,22
4.067,70
11.046,10
337.511,02
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO
TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003
116.392,90
117
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ANNO 2003
FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE
Art. 54 CCNL 3.11.2005
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA.
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002
Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2003
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2003
2.860.668,38
TOTALE FONDO ANNO 2003
3.204.699,18
97.509,10
5.058,84
229.677,80
11.785,06
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO.
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2002
Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2003
Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2003
680.418,99
TOTALE FONDO ANNO 2003
776.738,92
26.839,02
1.516,67
66.122,57
1.841,67
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO.
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Integraz.Art.39 c.5 anno 2002 Prof./tec.
Integraz.Art.40 c.5 anno 2002 Amm.vi
Integraz.Art.39 c.5 dir prof/tecn anno 2003
Integraz.Art. 40 c.5 dir amm anno 2003
323.893,05
TOTALE FONDO ANNO 2003
374.082,15
4.067,70
11.046,10
9.560,20
25.515,10
118
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Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
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FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND
ART. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DIRIGENZA MEDICA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. ART. 56
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
472.306,45
FONDO DISAGIO ART. 55
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,54 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,42 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
119.610,00
6.810,00
6.630,00
Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 per straordinario € 7,48 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
TOTALE FONDO ANNO 2003
11.220,00
144.270,00
DIRIGENZA VETERINARIA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. ART. 56
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
214.575,08
FONDO DISAGIO ART. 55
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,54 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,42 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
62.558,61
1.579,92
1.538,16
Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 per straordinario € 7,48 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
2.603,04
TOTALE FONDO ANNO 2003
68.279,73
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
177.629,46
FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO
Art.50 CCNL 3.11.2005 DIRIG. RUOLO SAN.PROF.TECN.
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005:
119
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
24.672,10
Incr.da 1/1/03 art.50 c.3 € 0,93 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01
680,76
Incr.da 1/1/03 art.50 c.3 straordinario € 9,48 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01
6.939,36
Risorse reg.li art.53 c.2 trat.econ.q.ta parte € 5,06 x 12 per n. 61 dip.al 31/12/01
3.703,92
Risorse reg.li art.53 c.2 trat.econ.q.ta parte € 13,04 x 12 per n. 27 dip.al 31/12/01
4.224,96
TOTALE FONDO ANNO 2003
40.221,10
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO
TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004
116.392,90
Fondi anno 2004
FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE
Art. 54 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA.
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2003
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2003
Decurtazione conglobamenti art. 41 c. 2 e 3 CCNL 3.11.2005
2.860.668,38
97.509,10
229.677,80
5.058,84
11.785,06
- 858.762,90
TOTALE FONDO ANNO 2004
2.345.936,28
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO.
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2003
Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2002
Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2003
Decurtazione conglobamenti art. 41 c. 2 e 3 CCNL 3.11.2005
TOTALE FONDO ANNO 2004
-
680.418,99
26.839,02
66.122,57
1.516,67
1.841,67
355.888,10
420.850,82
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO.
120
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
Integraz.Art.39 c.5 dir prof/tecn anno 2002
Integraz.Art.39 c.5 dir prof/tecn anno 2003
Integraz.Art. 40 c.5 dir amm anno 2002
Integraz.Art. 40 c.5 dir amm anno 2003
Decurtazione conglobamenti art. 41 c. 2 e 3 CCNL 3.11.2005
-
TOTALE FONDO ANNO 2004
323.893,05
4.067,70
9.560,20
11.046,10
25.515,10
144.656,38
229.425,77
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND
Art. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 e art. 11 e 12 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DIRIGENZA MEDICA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND.
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
472.306,45
Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005
-
TOTALE FONDO ANNO 2004
124.970,37
347.336,08
FONDO DISAGIO
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
119.610,00
Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
6.810,00
Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
6.630,00
Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
11.220,00
TOTALE FONDO ANNO 2004
144.270,00
DIRIGENZA VETERINARIA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND.
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
214.575,08
Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005
-
33.833,75
121
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
TOTALE FONDO ANNO 2004
180.741,33
FONDO DISAGIO
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
62.558,61
Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
1.579,92
Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
1.538,16
Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
2.603,04
TOTALE FONDO ANNO 2004
68.279,73
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
177.629,46
Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005
TOTALE FONDO ANNO 2004
-
54.005,58
123.623,88
FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO
Art. 50 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006
DIRIG. RUOLO SANITARIO/PROF.TEC.AMM.VO
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
24.672,10
Incr.da 1/1/03 art.47 € 0,93 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01
680,76
Incr.da 1/1/03 straordinario € 9,48 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01
6.939,36
Risorse reg.li art.53 trat.econ.q.ta parte € 5,06 x 12 per n. 61 dip.al
31/12/01
3.703,92
Risorse reg.li art.42 e 43 trat.econ.q.ta parte € 13,04 x 12 per n. 27 dip.al
31/12/01
4.224,96
TOTALE FONDO ANNO 2004
40.221,10
122
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO
FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04
116.392,90
Decurtazione conglob.art.42 e 43 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005
TOTALE FONDO ANNO 2004
-
16.638,11
99.754,79
Fondi anno 2005
FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE
Art. 54 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006.
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
Aumenti I° biennio:
Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2003
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002
Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2003
Decurtazione conglobamenti art. 41 CCNL 3.11.2005
Aumenti II° biennio:
Incrementi art. 5 c.8 e art.6 c. 8 CCNL 5.7.2006
2.860.668,38
97.509,10
229.677,80
5.058,84
11.785,06
- 858.762,90
2.345.936,28
156.256,83
2.502.193,11
Integraz.RIA cessati
6.879,67
Diminuzione Riduzione passaggio rapp. non escl.
2.065,83
TOTALE FONDO 2005
2.511.138,61
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO.
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
Aumenti I° biennio:
Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2002
Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2003
Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2002
Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2003
Decurtazione conglobamenti art. 41 CCNL 3.11.2005
680.418,99
26.839,02
66.122,57
1.516,67
1.841,67
- 355.888,10
123
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
TOTALE FONDO ANNO 2004
420.850,82
Aumenti II° biennio:
Incrementi art. 3 anno 2004/2005
56.837,00
477.687,82
Diminuzione Riduzione passaggio rapp. non escl.
1.162,07
TOTALE FONDO 2005
478.849,89
FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL.
Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO.
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
323.893,05
Aumenti I° biennio:
Integraz.Art.39 c.4 dir prof/tecn anno 2002
Integraz.Art.39 c.4 dir prof/tecn anno 2003
4.067,70
9.560,20
Integraz.Art. 40 c.4 dir amm anno 2002
Integraz.Art. 40 c.4 dir amm anno 2003
Decurtazione conglobamenti art. 41 CCNL 3.11.2005
TOTALE FONDO ANNO 2004
11.046,10
25.515,10
- 144.656,38
229.425,77
Aumenti II° biennio:
Incrementi art. 5 anno 2004/2005 dir prof/tecn
Incrementi art. 6 anno 2004/2005 dir amm
12.047,48
20.840,97
Integraz.RIA cessati
1.582,49
TOTALE FONDO 2005
263.896,71
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND
Art. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 e art. 11 e 12 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DIRIGENZA MEDICA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND.
124
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
472.306,45
Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3
- 124.970,37
TOTALE FONDO ANNO 2005
347.336,08
FONDO DISAGIO
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
119.610,00
Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
6.810,00
Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
6.630,00
Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01
11.220,00
TOTALE FONDO ANNO 2005
144.270,00
DIRIGENZA VETERINARIA:
FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND.
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
214.575,08
Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3
-
TOTALE FONDO ANNO 2005
33.833,75
180.741,33
FONDO DISAGIO
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
62.558,61
Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
1.579,92
Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
1.538,16
Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01
2.603,04
TOTALE FONDO ANNO 2005
68.279,73
125
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
177.629,46
Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3
-
TOTALE FONDO ANNO 2005
54.005,58
123.623,88
FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO
Art. 50 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006
DIRIG. RUOLO SANITARIO/PROF.TEC.AMM.VO
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
24.672,10
Incr.da 1/1/03 art.47 € 0,93 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01
680,76
Incr.da 1/1/03 straordinario € 9,48 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01
6.939,36
Risorse reg.li art.53 trat.econ.q.ta parte € 5,06 x 12 per n. 61 dip.al 31/12/01
3.703,92
Risorse reg.li art.42 e 43 trat.econ.q.ta parte € 13,04 x 12 per n. 27 dip.al 31/12/01
4.224,96
TOTALE FONDO ANNO 2005
40.221,10
FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE
Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006
DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO
FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05
116.392,90
Decurtazione conglob.art.42 e 43 c.2 e 3
-
TOTALE FONDO ANNO 2005
16.638,11
99.754,79
126
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della
Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3
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CCI DIRIGENTI 20-12-07