Codice dei contratti pubblici
Tracciabilità dei flussi finanziari
9 dicembre 2010
Alberto Mischi
1
Tracciabilità
La tracciabilità dei flussi finanziari è
disciplinata
 dalla L. 13/8/2010, n.136
entrata in vigore il 7/9/2010 e
 dal decreto-legge 12/11/2010,
n.187
entrato
in
vigore
il
13/11/2010
2
Entrata in vigore
L’articolo 3 della L.136/2010 si
interpreta nel senso che le disposizioni
ivi contenute si applicano ai contratti
indicati
nello
stesso
articolo
3
sottoscritti successivamente alla data
di entrata in vigore della legge
(7/9/2010) ed ai relativi subappalti e
ai subcontratti da essi derivanti.
(art.7/1 decreto-legge 187/2010)
3
Nuovi contratti
Sono considerati nuovi contratti
anche
 i lavori o servizi complementari (ex
art. 57/5/A D.Lgs.163/2006)
 i contratti stipulati a seguito del
fallimento dell’appaltatore (ex art. 140
D.Lgs.163/2006)
 le varianti in corso d’opera che
superino il 20% (ex art. 132 D.Lgs.163/2006
e art. 10/3 D.M. 145/2000)
(AVCP Determinazione 8/2010)
4
Nuovi contratti
Appalti di servizi
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che
tali servizi siano conformi a un progetto di base e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta.
In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è
ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione
del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando
del contratto originario. L’importo complessivo dei
servizi successivi è computato per la determinazione
del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di
cui all’art. 28.
5
(art.57/5/A D.Lgs.163/2006)
Entrata in vigore
I contratti stipulati precedentemente
alla data di entrata in vigore della
L.136/2010 (7/9/2010) ed i contratti
di subappalto e i subcontratti da essi
derivanti,
sono
adeguati
alle
disposizioni di cui all’articolo 3 della
L. 136/2010 entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa
legge (cioè entro il 6/3/2011).
(art.7/2 decreto-legge 187/2010)
6
Tracciabilità
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori
i subappaltatori
i sub-contraenti della filiera delle imprese
nonché
i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche.
(art.3/17 L. 136/2010)
Contratto di appalto
L’appalto è il contratto col quale una
parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento
 di un’opera o
 di un servizio
verso un corrispettivo in danaro.
(art.1655 C.C.)
8
Appalti pubblici
Gli “appalti pubblici” sono i contratti a
titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto
 l’esecuzione di lavori
 la fornitura di prodotti
 la prestazione di servizi
come definiti dal presente codice.
(art.3/6 D. Lgs. 163/2006)
9
Appalti pubblici
Lavori
•
•
•
•
•
Appalto (art.1655 c.c.)
Appalto aperto di manutenzione (art.154/2 D.P.R.554/1999)
Global service (UNI 10685/1998)
Accordo quadro (art.3/13 e 59)
Concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto
(art. 3/11, 143 e 153)
• Appalto integrato (art.3/7)
• Locazione finanziaria/leasing immobiliare (art.3/15-bis e
160-bis)
• Lavori in economia (art.125)
Forniture
•
•
•
•
•
Acquisto
Locazione
Locazione finanziaria
Acquisto a riscatto
Acquisti di beni in economia (art.125/9)
Servizi
Alberto
•
•
•
•
Servizi dell’allegato II A
Servizi dell’allegato II B
Concessione di servizi (art.3/12 e 30)
Acquisti di servizi in economia (art.125/9)
Esclusioni
Sono
esclusi
tracciabilità
dagli
obblighi
di
 i trasferimenti di denaro da una
pubblica amministrazione ad un’altra
 gli incarichi di consulenza di cui
all’articolo 7 D.Lgs.165/2001
 le
spese sostenute dai cassieri
utilizzando il fondo economale
(Determinazione AVCP 8/2010)
11
Tracciabilità
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori
i subappaltatori
i sub-contraenti della filiera delle imprese
nonché
i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche.
(art.3/112L. 136/2010)
Filiera delle imprese
L’espressione filiera delle imprese di cui ai
commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge
13/8/2010, n.136 si intende riferita
 ai
subappalti
come
definiti
dall’articolo 118, comma 11, D.Lgs.
12/4/2006, n.163, nonché
 ai
subcontratti
stipulati
per
l’esecuzione, anche non esclusiva, del
contratto.
(art.6/3 decreto-legge 187/2010)
13
Contratti similari al subappalto
Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
 di importo > 2% delle prestazioni
affidate o
 di importo > 100.000 € e
qualora
l’incidenza
del
costo
della
manodopera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del contratto da affidare.
(art.118/11 D.Lgs.
14 163/2006)
Pubblica
amministrazione
Contratto
di appalto
Appaltatore - impresa affidataria
Fornitori di
beni e servizi
Lavoratori
autonomi
Subappaltatori imprese esecutrici
15
Sub-contraenti/sub-fornitori
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore
 si
impegna a effettuare per conto di una impresa
committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su
materie prime forniti dalla committente medesima, o
 si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi
destinati ad essere incorporati o comunque ad essere
utilizzati nell'ambito dell'attività economica del
committente o nella produzione di un bene complesso,
in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa
committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di
pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad
attrezzature.
16
(art.1 L. 192/1998)
Sub-contraente/Impresa esecutrice
Definizione
Impresa che esegue un’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e
materiali.
(art.89/1/i-bis D. Lgs. 81/2008)
17
Sub-contraenti
Sono imprese interessate all’esecuzione
di lavori pubblici tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo
di realizzazione dell’opera,
 anche con noli e forniture di beni e
 prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale,
qualunque sia l’importo dei
contratti e dei subcontratti.
relativi
(art.1/2 D.P.R. 150/2010)
18
Clausola contrattuale
La stazione appaltante verifica che nei
contratti sottoscritti
 con i subappaltatori e
 i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui al comma 1
sia inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla presente legge.
(art.3/9 L. 136/2010)
19
Tracciabilità
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori
i subappaltatori
i sub-contraenti della filiera delle imprese
nonché
i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche.
(art.3/120L. 136/2010)
Conto dedicato
L’espressione anche in via non esclusiva
di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge
13/8/2010, n.136 si interpreta
 nel
senso che ogni operazione finanziaria
relativa a commesse pubbliche deve essere
realizzata tramite uno o più conti correnti bancari
o postali, utilizzati anche promiscuamente per più
commesse, purchè per ciascuna commessa sia
effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del
medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati
e
 nel senso che sui medesimi conti possono essere
effettuati movimenti finanziari anche estranei alle
commesse pubbliche comunicate.
(art.6/4 decreto-legge
21187/2010)
Sanzione
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui all’articolo 3 comma 1, e le
erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o
della società Poste italiane spa comportano, a
carico del soggetto inadempiente, fatta salva
l’applicazione della clausola risolutiva espressa
di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria
dal 5% al 20% del valore della
transazione.
(art.6/1 L. 136/2010)
22
Tracciabilità
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo
 devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto
al comma 3,
 devono
essere
effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
(art.3/1 L. 136/2010 come modificato dall’art.7
D.L.187/2010)
23
Tracciabilità
Gli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità sono
 le RIBA
 i RID (solo quando saranno stati
adeguati
per
l’inserimento
del
CIG/CUP)
 gli assegni bancari o postali non
trasferibili tratti su un conto dedicato
(Deliberazione AVCP 8/2010)
24
Sanzioni
Le transazioni relative ai lavori, ai servizi
e alle forniture di cui all’articolo 3,
comma 1
 effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero
 senza impiegare lo strumento del
bonifico bancario o postale,
comportano
a
carico
del
soggetto
inadempiente
l’applicazione
di
una
sanzione amministrativa pecuniaria dal
2% al 10% del valore della transazione
stessa.
(art.6/2 L. 136/2010)
25
Tracciabilità
I pagamenti destinati a
 dipendenti,
 consulenti e
 fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni
tecniche devono essere eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al
medesimo comma 1.
(art.3/2 L.136/2010)
26
Tracciabilità
I pagamenti destinati a
 dipendenti,
 consulenti e
 fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali
 nonché quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche
sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al
comma 1, anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale purchè idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per l’intero importo dovuto, anche se questo non è
riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi
di cui al medesimo comma 1.
27
(art.3/2 L.136/2010 modificato dall’art.
7/1 D.L.
Strumenti di pagamento
I pagamenti
 in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonché
 quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero
 quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario
o postale, fermo restando l’obbligo di
documentazione della spesa.
(art.3/3 L. 136/2010)
28
Strumenti di pagamento
L’espressione
eseguiti
anche
con
strumenti diversi di cui al comma 3, primo
periodo, dell’articolo 3 della legge 13/8/2010,
n.136 e l’espressione possono essere utilizzati
anche strumenti diversi di cui al comma 3,
secondo periodo, dello stesso articolo 3 si
interpretano
 nel senso che è consentita l’adozione di
strumenti di pagamento differenti dal bonifico
bancario o postale purchè siano idonei ad
assicurare la piena tracciabilità della
transazione finanziaria.
(art.6/5 decreto-legge 187/2010)
29
Minute spese
Per le spese giornaliere, di importo inferiore
o uguale a € 500,00, relative agli interventi di
cui al comma 1, possono essere utilizzati
sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego
del contante e l’obbligo di documentazione
della spesa.
(art.3/3 L. 136/2010)
30
Strumenti di pagamento
L’espressione eseguiti anche con strumenti
diversi di cui al comma 3, primo periodo,
dell’articolo 3 della legge 13/8/2010, n.136 e
l’espressione possono essere utilizzati
anche strumenti diversi di cui al comma 3,
secondo periodo, dello stesso articolo 3 si
interpretano
 nel senso che è consentita l’adozione di
strumenti di pagamento differenti dal bonifico
bancario o postale purchè siano idonei ad
assicurare la piena tracciabilità della
transazione finanziaria.
(art.6/5 decreto-legge 187/2010)
31
Tracciabilità - CUP
Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere
dai soggetti di cui al comma 1, il
codice unico di progetto (CUP) relativo
all’investimento pubblico sottostante.
Il CUP, ove non noto, deve essere
richiesto alla stazione appaltante.
(art.3/5 L. 136/2010)
32
Tracciabilità - CUP
Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti
di cui
al
comma
1, il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito
dall’AVCP su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’articolo 11 L. 16/1/2003, n.3, il
codice unico di progetto (CUP).
(art.3/5 così sostituito dall’art.7/1 D.L.187/2010)
Sanzione amministrativa pecuniaria dal
2% al 10% del valore della transazione
33
Conti correnti dedicati
I soggetti economici di cui al comma 1
comunicano alla stazione appaltante
 gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al medesimo
comma 1 entro 7 giorni dalla loro
accensione,
nonché,
nello
stesso
termine
 le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
(art.3/7 L. 136/2010)
Sanzione amministrativa pecuniaria da €
500,00 a € 3.000,00
(art.6/4 L.
34 136/2010)
Conti correnti dedicati
I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante o all’amministrazione concedente
 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,
della loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica
nonché, nello stesso termine,
 le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
(art.3/7 così sostituito dall’art.7 D.L.187/2010)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00
35
(art.6/4 L. 136/2010)
Clausola contrattuale
La stazione appaltante, nei contratti
sottoscritti con gli appaltatori relativi
ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui a comma 1, inserisce, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola
con la quale essi assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
(art.3/8 L. 136/2010)
36
Entrata in vigore
I contratti stipulati precedentemente alla
data di entrata in vigore della L.136/2010
(7/9/2010) ed i contratti di subappalto e i
subcontratti da essi derivanti, sono
adeguati alle disposizioni di cui all’articolo
3 della L. 136/2010 entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa legge
(cioè entro il 6/3/2011).
(art.7/2 decreto-legge 187/2010)
I contratti stipulati prima del 7/9/2010 che non
siano adeguati alle disposizioni di cui
all’articolo 3 della L. 136/2010 entro il 6/3/2011
sono nulli. (Determinazione AVCP 8/2010)
37
Clausola contrattuale
Il contratto deve essere munito,
altresì,
della
clausola
risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in
cui le transazioni sono state eseguite
senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane spa.
(art.3/8 L. 136/2010)
38
Clausola contrattuale
L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente
che
ha
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo
 procede
all’immediata risoluzione
del rapporto contrattuale
 informandone
contestualmente la
stazione appaltante e la PrefetturaUfficio
territoriale
del
Governo
territorialmente competente.
(art.3/8 L. 136/2010)
39
Clausola contrattuale
L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente
che
ha
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo
 ne dà immediata comunicazione
alla
stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio
territoriale
del
Governo della provincia ove ha sede la
stazione
appaltante
o
l’amministrazione concedente.
(art.3/8 così modificato dall’art.7/1 D.L.187/2010)
40
Risoluzione contrattuale
Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina
la risoluzione di diritto del contratto.
(art.3/9-bis L.136/2010)
41
Clausola contrattuale
La stazione appaltante verifica che nei
contratti sottoscritti
 con i subappaltatori e
 i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui al comma 1
sia inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla presente legge.
(art.3/9 L. 136/2010)
42
Ricapitolando ...
La stazione appaltante
 inserisce nei contratti stipulati dopo il
7/9/2010, a pena di nullità assoluta, una
apposita clausola con la quale l’appaltatore
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. (art.3/8 L.
136/2010)
 adegua alle disposizioni dell’articolo 3
L.136/2010 i contratti stipulati prima del
7/9/2010 (art.6/2 D.L.187/2010)
43
Ricapitolando ...
La stazione appaltante
 determina la risoluzione del contratto in
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni
(art.3/9-bis L.136/2010)
 verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma
1 sia inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari (art.3/9 L. 136/2010)
44
Clausole contrattuali
Il contratto è automaticamente risolto nei
casi di violazione degli obblighi di cui
all’articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.
45
Clausole contrattuali
L’amministrazione non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla
medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate con la prova del pagamento
eseguito
conformemente
alle
prescrizioni
dell’articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m; nelle fatture
relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, deve essere indicata
 la quota parte di oneri della sicurezza
corrisposti e
 le eventuali ritenute di garanzia effettuate.
46
Clausole contrattuali
La liquidazione del saldo finale avverrà dopo che le
lavorazioni saranno ultimate ed è subordinata alla consegna
a) della garanzia fidejussoria di importo pari al saldo
finale
b) del DURC dell'appaltatore e delle imprese
subappaltatrici
c) dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, con l'indicazione del nome del
subcontraente, dell'importo del subcontratto e
dell'oggetto del subcontratto
d) delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti
effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori fino alla
data di emissione dello stato finale con la prova del
pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni
dell’articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.
e) della documentazione dimostrativa dell’avvenuto
smaltimento dei rifiuti e delle macerie
47 presso le
Clausole contrattuali
All'appaltatore è consentito di cedere i crediti
derivanti dal presente contratto, conformemente a
quanto previsto dall'art.117 D.Lgs.163/2006 e dalla
legge 21/2/1991, n.52 e s.m.. In tal caso anche il
pagamento al cessionario è assoggettato agli
obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010,
n.136.
(art.3/9 L. 136/2010)
48
Tessera di riconoscimento
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono: (…)
u) nell’ambito dello svolgimento di
attività in regime di appalto o
subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro.
(art.18/1/u D.Lgs. 81/2008)
49
Tessera di riconoscimento
La tessera di riconoscimento di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera u)
D.Lgs.9/4/2008, n.81, deve contenere,
oltre agli elementi ivi specificati anche
la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la
tessera
di
riconoscimento
deve
contenere
anche
l’indicazione
del
committente.
(art.5/1 L. 136/2010)
50
Tessera di riconoscimento
I lavoratori autonomi devono munirsi
di apposita tessera di riconoscimento
 corredata di fotografia,
 contenente le proprie generalità e
l’indicazione del committente,
qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività
in
regime
di
appalto
o
subappalto
(art.21/1/C D.Lgs.81/2008 e art.5/1 L.136/2010)
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50
a € 300 (art.60/1/B D.Lgs.81/2008)
51
Avv. Alberto Mischi
Studio legale associato
Corinaldesi - Mischi
Via Santo Stefano n.50 40125 Bologna
Tel. 051-264474 Fax 051-264564
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52
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