La struttura della contrattazione collettiva Struttura della contrattazione (riepilogo) Accordi interconfederali Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) Contratti decentrati – possibili livelli: regionale (artigianato) provinciale (edilizia, agricoltura, commercio) aziendale (o di gruppo di impresa) sub-aziendale (filiale, reparto, stabilimento) L’evoluzione storica del sistema di contrattazione collettiva in Italia (quadro di sintesi) Iniziale debolezza della contrattazione nazionale – prevalenza del livello interconfederale (anni ’50) Anni ’60 : i CCNL diventano il fulcro della struttura contrattuale – la contrattazione aziendale viene formalmente riconosciuta nel 1962 Il Protocollo Intersind-Asap del 1962: la contrattazione “articolata” (i tre livelli) Fine anni ’60 - inizio anni ’70: la contrattazione “non vincolata” (l’ ”autunno caldo sindacale”) La “ricentralizzazione” della struttura contrattuale – Il Protocollo del 22 gennaio 1983 – l’inizio della “concertazione sociale” La prima fase: gli anni ‘50 Forte centralizzazione, attuata a livello interconfederale: i grandi accordi sulle Commissioni interne e sui licenziamenti. Contrattazione di categoria debole Contrattazione aziendale inesistente 6 I primi contratti aziendali (fine anni ’50 primi anni ’60): i contratti stipulati dalle Commissioni interne per lo più su istituti retributivi (premi ed incentivi) - Inquadramento dottrinale e giurisprudenziale disconoscimento suo conseguente riconoscimento della natura inquadramento della sua collettiva del nella categoria contratto stipulato dalla natura “asindacale” dei contratti C.I. plurisoggettivi L’accordo sulle C.I. del 1966 ne escludeva il potere contrattuale La seconda fase: gli anni 60 L’affermazione del contratto collettivo di categoria Affiorano i primi contratti aziendali, soprattutto grazie all’intervento del sindacato esterno (commissioni interne e sindacati provinciali) E’ il CCNL che determina, tramite “clausole di rinvio”, le competenze del livello decentrato La contrattazione articolata Il Protocollo IntersindAsap/Federazioni di categoria dei metalmeccanici (5 luglio 1962) sancisce il riconoscimento della contr. aziendale per lo più: cottimi, forme retributive incentivanti collettive, sistemi di classificazione diversi da quelli nazionali. (…segue) il Protocollo IntersindAsap del 1962: - - gli organismi competenti a svolgere la contrattazione aziendale sono i sindacati provinciali di categoria il prezzo pagato dai sindacati in cambio del riconoscimento è l’inserimento nei testi contrattuali delle “clausole di pace sindacale” La terza fase: il ciclo 1968-1973: la contrattazione “non vincolata” Ciascuno dei due livelli di contrattazione è formalmente autonomo La contrattazione aziendale può essere aperta in qualsiasi sede e momento, e per qualsiasi materia, durante la vigenza del contratto nazionale LA CONTRATTAZIONE “NON VINCOLATA” Forte decentramento e fine dell’ordine gerarchico fondato sulle clausole di rinvio e di tregua. è legata alla nascita di nuove strutture di rappresentanza aziendale: i delegati e i Consigli di fabbrica La contrattazione di categoria come strumento di generalizzazione di risultati ottenuti in alcune realtà aziendali particolarmente interessate dal movimento di lotte sindacali (i cdd. “contratti pilota”) La contrattazione aziendale svolge un ruolo non più solo subordinato a quella nazionale (integrativoapplicativo) ma prevalentemente modificativo-sostitutivo e, addirittura, trainante rispetto alla contrattazione nazionale (Giugni, 2006) LO STATUTO INTERVIENE IN QUESTA FASE COME STRUMENTO DI SOSTEGNO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PRESENZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO Fino alla prima metà degli anni 80 Contesto di crisi, calo delle tensioni rivendicative a livello decentrato e ricentralizzazione (il CCNL torna al centro della struttura contrattuale) Le politiche dei redditi e di contenimento del costo del lavoro presuppongono una centralizzazione del sistema I primi grandi accordi triangolari (1983 e 1984) La soluzione vigente: il Protocollo del 23 luglio 1993 Il compito di ridisegnare il sistema contrattuale, in Italia, è stato assunto dal sistema contrattuale stesso Il Protocollo del 23 luglio 1993 come “carta costituzionale” delle relazioni industriali italiane (Treu) I contenuti dell’accordo: il “decentramento centralizzato” Si formalizza la struttura bipolare incardinata su due livelli: nazionale di categoria e aziendale (o territoriale). Indicazioni esplicite sui rapporti fra i diversi livelli di negoziazione e sulle funzioni di ciascuno di essi. “La contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri della contrattazione nazionale”. Riguarda, inoltre, la “gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità” I contenuti dell’accordo (quadro di sintesi): il “decentramento centralizzato” 1) I due livelli di contrattazione collettiva: nazionale; aziendale o territoriale 2) La predeterminazione del periodo di vigenza dei contratti collettivi (durata quadriennale per la parte normativa, biennale per la parte economica per i CCNL; l’accordo di secondo livello ha durata quadriennale) 3) La fissazione delle competenze dei due livelli: le materie e gli istituti regolamentati a livello decentrato dovranno essere “diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale di categoria” i cdd. “premi di risultato” costituiscono l’unica competenza retributiva del livello decentrato I contenuti dell’accordo (quadro di sintesi): il “decentramento centralizzato” 3) La fissazione di regole per il rinnovo dei c.c.: la presentazione della piattaforma nei tre mesi precedenti la scadenza del contratto; il divieto di sciopero per un periodo di 4 mesi; la sanzione in caso di violazione: lo slittamento della “indennità di vacanza contrattuale” 4) La individuazione nelle RSU dei soggetti competenti a stipulare i contratti aziendali Accordo interconfederale del 23.12.1993 il successivo sulle modalità di costituzione delle RSU Verso il superamento degli assetti definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993? Mantenimento della struttura basata sui due livelli Maggior decentramento contrattuale (competenze del livello decentrato riguardanti la flessibilità organizzativa) Estensione della contrattazione territoriale Le “CLAUSOLE DI USCITA” (le deroga alla disciplina contrattata a livello entro limiti e condizioni definiti dallo stesso CCNL) La Commissione di studio per la verifica del Protocollo presieduta da G. Giugni (1997) La clausola consente “di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL” “tali accordi non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili” parere preventivo di conformità da parte della Commissione nazionale di contrattazione (organismo bilaterale paritetico) La disciplina sperimentale delle “clausole di uscita” in due CCNL del 2006 (chimici e farmaceutici) Verso il superamento degli assetti definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993? La proposta di P.ICHINO: La valorizzazione della contrattazione decentrata (territoriale o aziendale) Il ridimensionamento del CCNL Differenziazione territoriale dei trattamenti salariali e il divario Nord-Sud Letture integrative: P. ICHINO, Che cosa non funziona nella centralizzazione del nostro sistema della contrattazione collettiva DRI, 2006, 950 M. MISCIONE, P. Ichino, A che cosa serve il sindacato? (Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro il declino), RGL, 2006, 215 L. BELLARDI, La struttura della contrattazione collettiva: ragionando della sua revisione, LD, 2007, 235