Prof. Marco Olivetti
Roma-LUMSA
29 ottobre 2014
Il sistema di elezione
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a)
b)
c)
Ambiti problematici:
Il procedimento elettorale
La campagna elettorale e la sua
disciplina
Il sistema elettorale in senso stretto
Votazioni ed elezioni in Italia
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Votazioni:
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elezioni
a) Parlamento nazionale
b) Parlamento europeo
c) Consiglio regionale e
Presidente della Giunta
regionale
d) Consiglio Provinciale e
Presidente della Giunta
provinciale (fino al 2014)
e) Consiglio comunale e
Sindaco
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Referendum:
a) costituzionale (art. 138
Cost.)
b) abrogativo di leggi
ordinarie (art. 75 Cost.)
c) sugli statuti regionali (art.
123 Cost.)
d) abrogativo o approvativo di
leggi regionali (statuti
regionali)
e) consultivo (statuti regionali,
TU 267/2000, art. 8)
f) su variazioni territoriali di
Comuni, Province e Regioni
(art. 132, 133 Cost.)
Il procedimento elettorale
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Fase dell’iniziativa: la convocazione delle
elezioni da parte del Presidente della
Repubblica (art. 87.3 Cost.)
Fase preparatoria: la presentazione delle
candidature (diverso regime per partiti
rappresentati in parlamento e non)
Fase “istruttoria”: la campagna elettorale
Fase deliberativa: la votazione (cf. art. 61.1
Cost.)
Fase integrativa dell’efficacia: la
proclamazione degli eletti
La campagna elettorale (1)
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a)
b)
“complesso di attività…svolte in occasione
delle…consultazioni popolari … rivolte ad
informare preventivamente i cittadini votanti circa
l’oggetto ed i possibili contenuti del voto che essi
sono chiamati ad esprimere” (Mazziotti-Salerno,
III ed., p. 267)
Assenza di una disciplina costituzionale diretta
Disposizioni costituzionali di riferimento:
Libertà di voto (art. 48)
Accesso alle cariche pubbliche in condizioni di
eguaglianza (art. 51)
La campagna elettorale (2)
Un principio fondante (implicito): la par condicio (“finalità di assicurare
parità di condizioni e di opportunità a tutte le forze politiche”)
La disciplina legislativa: legge n. 515/1993; legge n. 28/2000
In particolare la legge n. 28/2000 disciplina la “comunicazione politica”
durante la campagna elettorale, soprattutto mediante la televisione
(la legge vincola le emittenti televisive ad “assicurare a tutti i soggetti
politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla
comunicazione politica” (art. 1.2 legge n. 28/2000)
comunicazione politica radiotelevisiva: “la diffusione sui mezzi
radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni
politiche”
messaggi politici autogestiti “la motivata esposizione di un programma o
di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre
minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le
emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente ”
 Le spese della campagna elettorale  finalità di assicurare un
minimo di equità nella competizione
- I limiti alle spese elettorali
- I rimborsi alle forze politiche
Il sistema elettorale in senso stretto
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a)
b)
c)
d)
e)
Una breve storia
Sotto lo statuto albertino
Leggi elettorali n. 26 e n. 29 del 1948 (sistemi
proporzionali con scrutinio di lista alla Camera,
con collegi uninominali e riparto su base
regionale al Senato)
La riforma elettorale del 1953 (l. n. 148/1953
premio di maggioranza), abrogata nel 1956
La riforma elettorale del 1993 (l. 276 e
277/1993)
La riforma elettorale del 2005 (l. 270/2005)
Sistema elettorale
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a)
b)
c)
d)
Un sistema elettorale proporzionale
con (forti) correzioni maggioritarie
Caratteristiche generali (per entrambe
le Camere):
Base proporzionale (liste di partito
concorrenti)
Collegamenti delle liste in coalizioni
Premi di maggioranza
Soglie di sbarramento
Sistema elettorale per la Camera
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Liste concorrenti di partito
Collegamenti in coalizione
Indicazione del capo della coalizione e del programma di
governo
Premio di maggioranza alla lista (o coalizione di liste) che
ottiene il maggior numero di voti su scala nazionale  340
seggi (pari al 55 per cento)
Riparto proporzionale dei seggi fra le altre liste
Soglie di sbarramento: 4 per cento per liste non coalizzate;
2 per cento per liste coalizzate (ma è inclusa anche la
prima fra le liste che superano l’1 per cento)
10 per cento per le coalizioni (con almeno una lista che
abbia superato il 2 per cento)
Liste bloccate
Nessun limite alle candidature multiple
Sistema elettorale per il Senato
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Liste concorrenti di partito
Collegamenti in coalizione
Premio di maggioranza alla lista (o coalizione di liste)
che ottiene il maggior numero di voti su base
regionale, pari al 55 per cento dei seggi in palio nella
Regione
 Riparto proporzionale dei seggi fra le altre liste
 Soglie di sbarramento:
a) 8 per cento per liste non coalizzate; 3 per cento per
liste coalizzate
b) 20 per cento per le coalizioni (con almeno una lista
che abbia superato il 3 per cento)
 Liste bloccate
 Nessun limite alle candidature multiple
Sent. n. 1/2014 della Corte cost.
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Illegittimità costituzionale del premio di maggioranza attribuito su
scala nazionale per l’elezione della Camera dei deputati, per
l’assenza di una soglia minima e per la distorsione eccessiva
della rappresentatività: il premio in sé è legittimo, in quanto
finalizzato all’esigenza della stabilità di governo, ma esso
sacrifica in maniera eccessiva il principio proporzionale e viola
l’eguaglianza del voto
Illegittimità costituzionale del premio di maggioranza attribuito su
base regionale per l’elezione del Senato, per intrinseca
contraddittorietà rispetto al fine di correggere la rappresentatività
al fine di garantire la formazione di una maggioranza
parlamentare e quindi la stabilità di governo
Illegittimità costituzionale della mancata previsione di almeno un
voto di preferenza – oltre al voto di lista – nel sistema di elezione
sia della Camera che del Senato, per violazione della libertà di
voto dell’elettore
Altri sistemi elettorali in Italia
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Elezione degli 87 rappresentanti italiani al Parlamento
europeo (legge n. 17/1979 e legge n. 10/2009):
scrutinio di lista, voto di preferenza, 5 circoscrizioni
pluriregionali, riparto proporzionale dei seggi,
sbarramento del 4 per cento
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta (legge n. 43/1995, legge cost. n. 1/1999, statuti
regionali, legge n. 265/2004, leggi regionali): scrutinio
di lista, voto di preferenza, circoscrizioni provinciali,
riparto proporzionale dei seggi, elezione contestuale
del Presidente della Giunta regionale, premio di
maggioranza alla lista o coalizione di liste collegate al
candidato Presidente eletto
Sistema elettorale per i Comuni
(legge n. 81/1993)
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Comuni con più di 15mila
abitanti: scrutinio di lista,
elezione contestuale del
sindaco e del Consiglio
comunale, voto di preferenza,
riparto proporzionale dei
seggi, elezione del sindaco a
maggioranza assoluta nel
primo turno elettorale, con
eventuale turno di
ballottaggio se nessun
candidato ottiene la
maggioranza al primo turno,
premio di maggioranza alla
lista o coalizione di liste
collegate al candidato
Presidente eletto
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Comuni con meno di 15mila
abitanti: scrutinio di lista, voto
di preferenza, elezione
contestuale di sindaco e
Consiglio comunale; la lista
che ottiene il maggior numero
di voti consegue i due terzi
dei seggi del Consiglio; il
candidato sindaco collegato
con tale lista è eletto sindaco;
i rimanenti seggi sono ripartiti
proporzionalmente fra le altre
liste
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Corpo elettorale 2014 sistemi elettorali