Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi
Legislazione comunitaria
campo di applicazione
Prodotti della pesca
Molluschi bivalvi vivi
R.178/2002/CE
R. 882/2004/CE
principi generali legislazione
alimentare
controlli ufficiali mangimi e alimenti
salute e benessere animale
R. 852/2004/CE
R. 854/2004/CE
igiene prodotti alimentari
controlli ufficiali sui
prodotti di o.a.
PACCHETTO
IGIENE
Direttiva 2004/41/CE
R. 853/2004/CE
norme specifiche alimenti o.a.
abrogazione direttive
recanti norme sull’igiene
dei prodotti alimentari
R.183/2005/CE
igiene dei mangimi
Regolamento CE n2073/2005
criteri microbiologici
Altri Regolamenti comunitari
 Regolamento (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione
relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei
regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04
e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04.
 Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni
transitorie per l’attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e
882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04.
 Regolamento (ce)n. 2406/96 del consiglio del 26 novembre
1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per
taluni prodotti della pesca
 Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19
dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni
contaminanti presenti nei prodotti alimentari
Normativa nazionale verticale derivata dal pacchetto igiene
Prodotti della pesca
Intesa Conferenza Stato-Regioni relative alle linee guida sui prodotti della pesca e la
nuove regolamentazione comunitaria. Rep. n° 2674 del 16.11.2006;
Determinazione R.L. n° D 2855 del 28.08.07: Linee guida regionali per il controllo dei
prodotti della pesca;
Nota Ministero della Salute prot. 25442-P del 10.08.10: Controlli sanitari presso i
punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento
di destinazione;
Nota Ministero della Salute prot. 4379-P del 17.02.11 : applicazione del Reg. CE n.
853/04 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche
contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi.
Molluschi bivalvi
Intesa Conferenza Stato-Regioni relative alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla
nuova regolamentazione comunitaria Rep. n° 79/CSR del 08.07.2010;
Determinazione R.L. n°4517 del 09/06/2011 – Piano regionale per il controllo sanitario
della filiera dei molluschi bivalvi vivi.
DEFINIZIONI PACCHETTO IGIENE
«Prodotti della pesca»: tutti gli animali marini o di acqua
dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi,
echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e
di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di
allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili
di tali animali;
«Molluschi bivalvi»: i molluschi lamellibranchi filtratori.
Linee Guida n. 79/CSR del 2010 : Molluschi che offrono
resistenza all’apertura, reazione adeguata alla percussione
e livelli normali di liquido intervalvare.
Ai Gasteropodi marini vivi, agli Echinodermi vivi e ai
Tunicati vivi si applicano le stesse disposizioni previste
dal pacchetto igiene per i molluschi bivalvi vivi ad
eccezione delle disposizioni relative alla depurazione
Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi
MBV
ANIMALI VIVI CONSIDERATI ALIMENTO:
molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi,
tunicati
vivi, gasteropodi marini
vivi
destinati al consumo umano
Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi
 Prodotti della pesca freschi
 Prodotti della pesca refrigerati
 Prodotti della pesca surgelati
 Prodotti della pesca congelati
 Prodotti della pesca trasformati
 Molluschi bivalvi vivi
 Molluschi bivalvi vivi refrigerati
 Molluschi bivalvi surgelati
 Molluschi bivalvi congelati
 Molluschi bivalvi trasformati

PRODOTTI DELLA PESCA NON TRASFORMATI
 Prodotti della pesca freschi: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati,
compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della
conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a
garantirne la conservazione; Refrigerazione: il procedimento che consiste
nell’abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del
ghiaccio “prodotti
fondente; non trasformati” si riferisce ai prodotti
alimentari non sottoposti a trattamento, compresi
prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati,
 In tale ambito rientrano, per analogia: a) i prodotti della pesca immersi in acqua e
affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati,
ghiaccio alle condizioni consentite, b) i prodotti confezionati in atmosfera protettiva.
puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati,
congelati, surgelati o scongelati;
 Prodotti della pesca congelati : i prodotti della pesca non trasformati, sottoposti ad un
procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una
temperatura minima di almeno -18 °C, previa stabilizzazione termica.
 Prodotti della pesca preparati: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una
operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la
decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura. In tale contesto rientrano anche
le operazioni di asportazione delle pinne e il dissanguamento.
Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi
Definizione. 1. Per alimenti surgelati ai sensi del DLgs. 110/92 si
intendono i prodotti alimentari:
a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto
«surgelazione», che permette di superare con la rapidità necessaria, in
funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e
di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la
stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18°C;
b) Commercializzati come tali.
Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari manuali o
meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione, la
eviscerazione, il dissanguamento, possono essere effettuate a bordo delle
navi purché seguite da immediata surgelazione e da idoneo
confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di
confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati
di cui al comma 1 ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla
competente autorità sanitaria locale
PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI
 Prodotti della pesca trasformati: prodotti
trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti
della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti
prodotti trasformati.
Tenuto conto che all’articolo 2 del Regolamento (CE)
852/04, con i termini:
“trattamento”: si riferisce a qualsiasi azione che alteri
sostanzialmente il prodotto iniziale, compresi
trattamento termico, affumicatura, salagione,
stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione,
estrusione o una combinazione di tali procedimenti;
ACQUA DI PROCESSO
 Acqua potabile: l’acqua rispondente ai requisiti
minimi fissati nella direttiva 98/83CE del Consiglio del
3 novembre 1998 , sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano.
 Acqua pulita: Acqua di mare pulita e acqua dolce di
qualità analoga. Reg. (CE) n. 853/04 all. III Sez. VII
può essere usata per i prodotti della pesca interi
assicurando che la fornitura avvenga con attrezzature
adeguate. Deroghe Reg. (CE) n. 2076/2005 : negli
stabilimenti a terra può essere utilizzata acqua pulita
per ottenere il ghiaccio per raffreddare i pdp e per il
raffreddamento di crostacei e molluschi cotti.
PRINCIPI GENERALI
PRINCIPIO
DI PRECAUZIONE
RINTRACCIABILITA’
ANALISI
DEL
RISCHIO
l’analisi del rischio fornisce una metodologia
sistematica per prendere provvedimenti o delineare
interventi efficaci, proporzionati e mirati,
a tutela della salute
Politica di Sicurezza Alimentare
Valutazione
del Rischio
Autorità
competente
Controlli Ufficiali
Ispezione e Audit
Gestione
del Rischio
Obiettivi di
Sicurezza
alimentare
Ricerche
Valutazione
O. S.A.
Sistemi di Gestione
HACCP
GMP
GHP
Comunicazione
Informazione
è necessario GARANTIR
la sicurezza degli
alimenti lungo tutta la
catena alimentare,
a cominciare dalla
produzione primaria
PRODUZIONE PRIMARIA
REGOLAMENTO 852/04
ARTICOLO 2 CO.1
DEFINIZIONI
B) "PRODOTTI PRIMARI":
I PRODOTTI DELLA
PRODUZIONE PRIMARIA
COMPRESI I PRODOTTI
DELLA TERRA,
DELL'ALLEVAMENTO, DELLA
CACCIA E DELLA PESCA
REGOLAMENTO 852/04
Articolo 5
analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano
e mantengono .. procedure
PERMANENTI basate sul
sistema HACCP
… strategia integrata: “ogni o.s.a. lungo la catena
alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non
sia compromessa”
l’applicazione dei principi del sistema dell’analisi
dei pericoli
e dei punti critici di controllo (HACCP) alla
produzione
primaria non è ancora praticabile su base
generalizzata
… strategia integrata:
applicazione autocontrollo
sistema HACCP
applicato alla produzione
primaria?
… tuttavia è necessario che gli
Stati membri incoraggino gli
operatori a livello della
produzione primaria ad
applicare
tali principi per quanto possibile
…
… in attesa che la Commissione
valuti la fattibilità della sua
estensione anche a questo livello
… strategia integrata
… i pericoli alimentari presenti a
livello della produzione
primaria dovrebbero essere
identificati e adeguatamente
controllati
a livello di
-azienda agricola
-allestimento manuali di corretta
prassi operativa
-utilizzo di prassi corrette in
materia di igiene se del caso,
riportate norme di igiene
specifiche per la produzione
primaria
…strategia integrata
i requisiti di igiene applicabili
alla produzione primaria e a
operazioni connesse devono
differire da quelli previsti per
altre operazioni
Regolamento n. 852/2004
Allegato I – produzione primaria
Parte B – raccomandazioni inerenti ai
manuali di corretta prassi igienica
previsti manuali nazionali e comunitari che
contengano informazioni adeguate su:
•pericoli che possono insorgere nella produzione
primaria (ed operazioni associate)
•azioni di controllo dei pericoli (comprese le misure
pertinenti previste dalla normativa comunitaria o
nazionale o dai programmi comunitari o nazionali)
manuali nazionali
sviluppati e diffusi dai settori dell’industria
alimentare
 in consultazione con autorità competenti, gruppi di
consumatori, …
 tenendo conto dei codici di prassi del Codex
alimentarius
 valutati dagli Stati membri …
 trasmessi alla Commissione

manuali comunitari
La Commissione consulta il comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali (circa utilità,
portata ed argomenti)
La Commissione garantisce siano elaborati e distribuiti
… dai rappresentanti interessati dei settori dell’industria
alimentare europea
in consultazione con autorità competenti, gruppi di
consumatori,…
in consultazione con il comitato
… tenendo conto dei codici di prassi del Codex
alimentarius
Regolamento n. 852/2004
Allegato I – produzione primaria
Parte A –
requisiti generali
in materia di
igiene per la
produzione
primaria e le
operazioni
associate
agli operatori
sono affidati i
compiti di:
assicurare
che i
prodotti primari
siano protetti da
contaminazioni
(utilizzo acqua
potabile o pulita,
protezione
animali
indesiderati)
Parte A – requisiti generali in materia di igiene per
la produzione primaria e le operazioni associate
gli operatori che allevano animali o producono prodotti primari di
origine animale, devono tenere registrazioni riguardanti:
• la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali
• i prodotti medicinali o le altre cure somministrate agli animali,
con le relative date e i periodi di sospensione
• l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei
prodotti di origine animale
• i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da
animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici che abbiano
rilevanza per la salute umana
• tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o
prodotti di origine animale
Parte A – requisiti generali in materia di igiene per la produzione
primaria e le operazioni associate
agli operatori che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine
animale, sono affidati i compiti di:
• tenere puliti e, ove necessario, disinfettare impianti, attrezzature, contenitori, gabbie, veicoli, imbarcazioni
• assicurare la pulizia degli animali da inviare al macello e, ove necessario, di quelli da produzione
• assicurare che il personale addetto alla manipolazione sia in buona salute e segua una formazione sui rischi
sanitari
• utilizzare correttamente additivi per mangimi e medicinali veterinari
•
adottare tutte le misure precauzionali atte a prevenire l’insorgenza di tossinfezioni alimentari
Commissione
… assistita dal Comitato permanente per la catena
Alimentare e la salute degli animali …
… su consultazione (quando necessario) della
Autorità europea per la sicurezza alimentare …
entro 5 anni dalla entrata in vigore del presente
regolamento
relazione al parlamento europeo
…valutando l’opportunità e la fattibilità di prevedere
l’estensione dell’analisi dei pericoli e punti critici di
controllo
agli operatori del settore alimentare impegnati nella
produzione primaria
Reg. (Ce) n°852/2004
analisi dei pericoli e punti critici di controllo
nella produzione post – primaria
Articolo 5
Analisi dei pericoli e punti critici di controllo
1. Gli operatori del settore alimentare
predispongono, attuano e mantengono una o
più procedure permanenti, basate sui principi
del sistema HACCP.
•implementazione procedure di autocontrollo
•competenze dei professionisti impegnati
nell’autocontrollo
•responsabilità degli operatori ad accertare
che i responsabili dell’autocontrollo abbiano
ricevuto una formazione adeguata
Flessibilità
I requisiti del sistema HACCP dovrebbero essere
abbastanza FLESSIBILI
per poter essere applicati in qualsiasi situazione,
anche nelle piccole imprese.
E’ necessario riconoscere che in talune imprese
alimentari non è possibile identificare punti critici di
controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di
igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici
di controllo.
per permettere di continuare ad utilizzare metodi
tradizionali in ogni fase della produzione,
trasformazione o distribuzione di alimenti e in
relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti.
(vincoli geografici) …ma
1) non dovrebbe compromettere gli obiettivi di
igiene alimentare
2) pienamente trasparente (vista la libera
circolazione in tutta la Comunità degli alimenti)
Sicurezza alimentare
I produttori di mangimi, gli agricoltori e
gli operatori alimentari
responsabilità primaria
autorità competente
Commissione
valuta le autorità competenti
monitoraggio, controllo e
sorveglianza
tramite audit ed ispezioni
consumatori
responsabili conservazione,
manipolazione e cottura
REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI
1. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da
pesci pinnati o molluschi cefalopodi:
a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi;
oppure
b) i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento
Reg.
(CE) l’uccisione
n° 853/2004
All.vivo,
III, Sez. VIII - Devono garantire
praticato non
garantisce
del parassita
devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti ad un trattamento di
congelamento
uccide i parassitiSTRUTTURALI
vivi potenzialmente rischiosi
per laNAVI
salute deiEconsumatori.
CAP. I-cheREQUISITI
DELLE
IN MATERIA DI
2. Per i parassiti
diversi
dai trematodi
il congelamento
deve consistere
in undello
abbassamento
della temperatura
IGIENE
(corrette
prassi
igieniche)
- prima
sbarco
- delle
in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno:
attività soggette a registrazione;
a) – 20 °C, per almeno 24 ore;
oppure
CAP. II- REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE (corrette prassi igieniche) b) – 35 °C,
per almenoe15 dopo
ore.
Modifichedi
apportate
al reg.
853 dal
reg. 1276/2011
durante
le operazioni
sbarcodelle
attività
soggette a
OBBLIGHI DEGLI O.S.A.
registrazione e riconoscimento
CAP. III- REQUISITI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI E NAVI PER LA
LAVORAZIONE dei prodotti della pesca freschi, congelati, separati
meccanicamente e relativi ai parassiti
CAP. IV- REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI
DICHIARAZIONE :
Conforme alle prescrizioni del Reg (CE) 853/04,
all. III, sez. VIII, cap. 3, lett. D, punto 3
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Regolamento (CE) n. 853/2004
Allegato III
Sezione VIII – cap. V norme sanitarie per i prodotti della pesca
GLI O.S.A. devono garantire oltre ai requisiti microbiologici:
A. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
B. ISTAMINA
C. AZOTO VOLATILE TOTALE - TMA-N
D. PARASSITI
E. TOSSINE NOCIVE PER LA SALUTE UMANA
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Regolamento (CE) n. 853/2004
Allegato III – Requisiti specifici
Sezione VIII – Prodotti della pesca
Cap V – Norme sanitarie per i prodotti della pesca
D – parassiti
Gli O.S.A. devono assicurare che i prodotti
della pesca siano sottoposti ad un controllo
visivo per la ricerca di endoparassiti visibili
prima dell’immissione sul mercato.
Non devono immettere sul mercato per il
consumo umano prodotti della pesca
manifestamente infestati da parassiti
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Reg. (CE) n. 2074/2005
Consideranda punto 10
I Regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 stabiliscono le
norme che si applicano ai controlli sui parassiti durante la
manipolazione dei p.d.p. a terra e a bordo delle navi.
Spetta agli O.S.A. effettuare controlli in tutte le fasi della
produzione conformemente alle disposizioni dell’allegato III
sez. VIII cap. V parte D affinchè i prodotti palesemente
infestati da parassiti non siano immessi sul mercato per il
consumo umano.
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Reg. (CE) n. 2074/2005
All. II cap. 1 – Obblighi degli operatori del settore
alimentare
Sez. 1 – Definizioni
«parassita visibile» : un parassita o un gruppo di parassiti che
per dimensioni, colore o struttura è chiaramente
distinguibile nei tessuti dei pesci.
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Reg. (CE) n. 2074/2005
All. II cap. 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare
Sez. 2 – Controllo visivo
 Effettuato su un numero rappresentativo di campioni
 Entità e frequenza dei controlli in funzione della natura dei prodotti della
pesca, della loro origine geografica e del loro impiego.
 Il controllo visivo del pesce eviscerato dev’essere effettuato da persone
qualificate sulla cavità addominale, i fegati e le gonadi destinate al
consumo umano.
 A seconda del metodo di eviscerazione utilizzato, il controllo dev’essere
eseguito :
a) In caso di eviscerazione manuale, dall’addetto, in modo continuativo al
momento dell’estrazione dei visceri e del lavaggio;
b) In caso di eviscerazione meccanica, per campionamento, effettuato su un
numero rappresentativo di unità, costituito da almeno dieci esemplari per
partita
CONTROLLI UFFICIALI
Regolamento (CE) n. 854/2004
Allegato III
Sezione VIII – Prodotti della pesca
CAPO I: CONTROLLI UFFICIALI DELLA
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
a) un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello
sbarco e della prima vendita;
b) ispezioni, a intervalli periodici, sulle navi e degli
stabilimenti a terra, comprese le vendite all'asta e i
mercati all'ingrosso;
c) controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di
trasporto.
CONTROLLI UFFICIALI
 I controlli ufficiali nella filiera dei prodotti della
pesca riguardano:
 i requisiti delle imprese :
registrazione/riconoscimento, dotazione
strutturale, gestione igienico sanitaria;
 i requisiti dei prodotti della pesca.
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Reg. (CE) n° 854/04 e s.m.i.
allegato III capi I, II e III


A. ESAMI ORGANOLETTICI
B. INDICATORI DI FRESCHEZZA
C. ISTAMINA
D. RESIDUI E CONTAMINANTI
E. CONTROLLI MICROBIOLOGICI
F. PARASSITI
G. PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
Reg. (CE) n° 852 e 853 /04
Intesa CSR Rep.n. 2674/06 e Det. R.L. n° D 2855 del 28.08.07
Deroghe sulla fornitura diretta del piccolo
quantitativo di prodotti della pesca
No deroghe per i molluschi bivalvi vivi
Cosa prevede il ‘’pacchetto igiene ‘’
 i prodotti della pesca provenienti dalla produzione primaria non rientranti
nel piccolo quantitativo si devono far transitare presso uno stabilimento a terra
(impianto per asta, mercato ittico o stabilimento di produzione). E’ presso il
primo di questi impianti di destinazione che devono essere effettuati i
controlli da parte dell’OSA sui lotti provenienti dalla produzione
primaria…… Cap V Sez. VIII All. III Reg. (CE) n. 853/04 gli operatori del
settore alimentare devono garantire, in funzione della natura del prodotto o
delle specie, che i prodotti della pesca immessi sul mercato per il consumo
umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.
Parallelamente a questo si interseca il concetto della tracciabilità dei prodotti
della pesca nel momento della prima vendita introdotto dal Reg. (CE) n.
1224/2009 – istituzione di regime di controllo comunitario della politica pesca
(informazioni al consumatore)
 i molluschi bivalvi vivi devono essere consegnati dall’osa primario ad un
centro di spedizione o di depurazione (Cap I e II Sez. VII All. III Reg.853/04)
ALLEGATO III Reg.CE n. 853/04
Sez. VIII Cap. III
Lett. A.
Punto 4. I contenitori utilizzati per la spedizione o la
conservazione di prodotti della pesca freschi preparati non
imballati conservati sotto ghiaccio devono essere tali da
assicurare che l'acqua di fusione del ghiaccio non sia a
contatto con i prodotti.
Punto 5. I prodotti della pesca interi ed eviscerati possono
essere trasportati e conservati in acqua refrigerata a bordo
delle navi. Si può continuare a trasportarli in acqua
refrigerata dopo lo sbarco, e dagli impianti di acquacoltura
fino all'arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una
qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.
Tracciabilità e Rintracciabilità
processi differenti
Processo che segue
Processo che segue il
il prodotto da monte
prodotto da valle a
a valle della filiera
monte della filiera
Tante più informazioni si vogliono tracciare e/o
Tracciare = stabilire quali informazioni devono essere identificate
rintracciare,
tanto
più lae corretta
tracciabilità
sarà
utile,
finalità
: trasparenza
informazione
al consumatore
ma più costosa
Rintracciare
= stabilire lo strumento tecnico (cartaceo,
magnetico, informatico ecc.) più idoneo a ricostruire queste
informazioni (tracce). finalità : sanitaria – procedere al
ritiro/richiamo e prevenire la commercializzazione dello stesso
alimento oggetto di una non conformità attraverso i sistemi di
allerta
Due livelli di tracciabilità in Italia:
• TRACCIABILITÀ di QUALITÀ: accordi volontari di filiera,
come la
•
•
norma UNI 10939:"Sistema di Rintracciabilità nelle Filiere
Agroalimentari. Principi Generali per la Progettazione e
l'Attuazione“
norma UNI 11020:“tracciabilità nelle aziende
agroalimentari”
Per i prodotti della pesca tracciabilità obbligatoria prevista
dal Reg. (CE) n° 104/2000 e dal Reg.(CE) applicativo
n° 2065/2001 – a partire dal 13 dicembre 2014 vengono
sostituiti dal Reg. (UE) n. 1379/2013
RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA prevista dal reg.(CE)
n.178/2002, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare
TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
ITTICI
DICHIARAZIONE
DEL PRODUTTORE
DI ORIGINE
DOCUMENTAZIONE
DI SCORTA/VENDITA
ETICHETTATURA
CONSUMATORE
FINALE
CHI CONTROLLA ?
D.M. 27/03/2002 (l’ultimo aggiornamento all’elenco delle denominazioni dei prodotti ittici è nel D.M.
1/02/2013) - etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo ART.4
2. All’accertamento delle violazioni ed all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma precedente provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla
pesca e sul commercio dei prodotti della pesca ai sensi dell’art. 21 della L. 14
luglio 1965, n.963
Legge 14 luglio 1965, n.963
Disciplina della pesca marittima
Art.21
(Persone incaricate della vigilanza)
….. La sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e
l’accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti che li riguardano
sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie
di porto, al personale civile e militare della Amministrazione
centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di
finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli
agenti giurati di cui all’articolo seguente…………….
No
Disciplina
della pesca
SERVIZI
VETERINARI
DELLE ASL
Riconoscimento
specie
Vigilanza
igienico-sanitaria
In ogni fase della
filiera
D.Lgs. 193/07
6 Novembre 2007 , n. 193
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
(GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)
Art. 2.
Autorita' competenti
1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,
853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni,
……………. le Autorita' competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unita‘ sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
La RINTRACCIABILITA’ non è altro che la possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un alimento , di un
mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare
o di una sostanza destinata a far parte di un alimento o di
un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione
e
della
distribuzione.
Nella elaborazione delle procedure e dei sistemi della
rintracciabilità, rimane l’obbligo di tenere conto della
Tracciabilità dei prodotti della pesca ai sensi del Reg. CE
2065/2001 recante modalità di applicazione del Reg. CE
104/2000, relativo alle informazioni ai consumatori nel
settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
RINTRACCIABILITA’:
soggetti obbligati
•
Tutti gli operatori che partecipano alle filiere alimentari.
Sono compresi:
 produttori primari (pescatori, allevatori, vettori ecc…)
 importatori
 operatori della logistica (deposito, trasporto)
 distributori, all’ingrosso e al dettaglio
 ristoratori, pubblici esercenti, gestori di mense e
catering e mangimistica.
Evoluzione tracciabilità ed etichettatura prodotti della pesca
PRIMA ORGANIZZAZIONE
CE DELLA POLITICA
COMUNE DELLA PESCA E
REGOLAMENTAZIONE
TRACCIABILITA’
REG. (CE) N.
104/2000
MODALITA’
INFORMAZIONE AI
CONSUMATORI
13/12/2014
2065/2001
Regime di controllo
Politica CE
comune della pesca
Organizzazione UE
comune
dei mercati sui prodotti
della
Pesca e acquacoltura
Abrogazione regolamenti precedenti
alla organizzazione comune UE sui
prodotti della pesca e acquacoltura
il Reg. 1379/13 stabilisce
che L’ART.4 si applica
fino al 12/12/2014
13/12/2014
REG. (CE) n.
REG.(CE)
n.1224/2009
Art.58 informazioni ai
consumatori
REG.(UE)
n.1379/2013
REG.(UE) n.1420/2013
Dal 13/12/2014
Modificato dal Reg.
(UE) 1379/2013 art.
35
informazioni
consumatori.
Evoluzione tracciabilità ed etichettatura prodotti della pesca
Il nuovo Regolamento (UE) n. 1379/2013, si occupa del settore
ittico in senso assai più ampio, e quanto di interesse in tema di
etichettatura è contenuto negli artt. 35-39 “informazione dei
consumatori”, con un chiaro rimando alla disciplina generale in
tema di etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE)
n.1169/2001 “sull’informazione al consumatore”).
Anche la data di applicazione del Regolamento – 13 dicembre
2014 – è significativa ed è stata chiaramente scelta per
coerenza con la data in cui la maggior parte dei requisiti di
etichettatura varieranno, con l’entrata in applicazione proprio
del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Evoluzione tracciabilità ed etichettatura prodotti della pesca
Tutte queste previsioni integrano, ed in alcune parti sostituiscono, la
previgente disciplina di settore (Reg. (CE) n. 1224/2009 e (CE) n.
404/2011) e si applicano senza alcun pregiudizio ed a complemento del
Regolamento sull’informazione al consumatore, il quale, dal canto suo,
già aveva iniziato questo percorso di revisione dell’etichettatura del
settore ittico, prevedendo in particolare dettagliate norme in relazione
alla data di congelamento, alle proteine ed all’acqua aggiunta, nonché
ai prodotti ricomposti.
Etichettatura e tracciabilità
 Etichettatura-tracciabilità
Campo di applicazione DM 27/3/2002 (Reg. CE n. 2065/2001)
e DM 31/01/2008 integrato da ultimo dal DM 1/02/2013
…..i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del Cap. 03
e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della N.C., presentati nei
diversi stati previsti. ..Il fatto che siano stati decapitati,
tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal campo di
applicazione.
Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati,
congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in
pezzi o in filetti oppure triturati, secchi , salati, in
salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti,
in polvere, in farina o in pellets, preparazioni e
conserve, atti all’alimentazione umana.





Reg. 1224 /2009 Art. 58 – Tracciabilità
 b)numero di identificazione esterno e nome del
Articolo 58
peschereccio o nome dell’unità di produzione in
DAL 13/12/2014
Tracciabilità
acquacoltura;
1.Fatto
regolamento n.
(CE) n. 178/2002, tutte
Reg. salvo il(UE)
 c)codice FAO alfa 3 di ogni specie;
le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura
 d)data delle catture o data di produzione;
1379/2013
sono
rintracciabili in tutte le fasi della produzione,
 e)quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di
della
e della
g) trasformazione
informazioni
ai distribuzione, dalla
peso netto o, se del caso, numero di individui;
cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
consumatori
previste
 f) nome e indirizzo dei fornitori;
2. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi
all’articolo
35 del
sul
mercato nella Comunità
o che probabilmente lo
 g) informazioni ai consumatori previste all’articolo 8
saranno sono adeguatamente etichettati per
del regolamento (CE) n. 2065/2001: denominazione
regolamento (CE) n.
assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
commerciale, denominazione scientifica, pertinente
1379/2013
zona geografica e metodo di produzione;
3.
Le partite di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise
 h) se i prodotti della pesca siano stati
dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla
precedentemente surgelati.
fase della cattura o della raccolta.
 6. Gli Stati membri provvedono affinché le
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori
informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h),
dispongano di sistemi e procedure per identificare gli
siano a disposizione del consumatore nella fase di
operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti
vendita al dettaglio.
della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati
 7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da
forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono
a) a f),non si applicano ai prodotti della pesca e
messe a disposizione delle autorità competenti che
dell’acquacoltura importati nella Comunità con
le richiedano.
certificati di cattura presentati ai sensi del
5. L’etichettatura e le informazioni minime richieste
regolamento (CE) n. 1005/2008.
per tutte le partite di prodotti della pesca e
 8.Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di
dell’acquacoltura comprendono:
cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti
a) numero di identificazione di ogni partita;
venduti direttamente dal peschereccio al
consumatore, purché non superino un valore pari a
50 EUR al giorno……..
Etichettatura e tracciabilità - REG. (UE) n. 1379/2013
CAPO IV
INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 35
Informazioni obbligatorie
1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di
commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un
contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…",
c)la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto
nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
d)
e)
se il prodotto è stato scongelato;
il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:
a)
agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c)ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato
III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura,
marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.
2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere
fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
3. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di
produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore
finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre
indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso,
quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.
4. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal
peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 20 14 e
che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.
Reg. (UE) n. 404/2011 di applicazione, ha
previsto che le informazioni di cui all’art. 58
del reg. n. 1224/2009 possano essere
fornite al consumatore con etichetta,
marchio adeguato;
in deroga, per il solo nome scientifico della
specie, può essere fornito ai consumatori
dai commercianti al dettaglio tramite
informazioni commerciali come cartelloni
pubblicitari o poster.
Inoltre all’art. 67 il reg. 404/2011 prevede
che le informazioni sulle partite di cui
all’art. 58 del reg. 1224, siano presenti a
decorrere dal 1 gennaio 2015.
Etichettatura e tracciabilità
Il REG. (UE) N.1379/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2013
Relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, abroga il Reg. (CE) n. 104/2000, tuttavia l’art. 4 (informazione dei
consumatori) si applica fino al 12 dicembre 2014
Il REG. (UE) N.1420/2013 della Commissione del 17
dicembre 2013 dopo l’adozione del Regolamento (UE) n.1379/2013,
abroga a partire dal 13 dicembre 2014 il Reg 2065/2001 (di applicazione del reg. 104/2000).
Tale Regolamento all’art. 8 prevedeva che le informazioni richieste per quanto riguarda la
denominazione commerciale e scientifica, il metodo di produzione e la zona di cattura,
disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie interessata, sono fornite
mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto oppure mediante l’etichettatura o
l’imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di
accompagnamento della merce, compresa la fattura.
Dal 14 dicembre 2014 le informazioni di cui all’art. 58 del reg. 1224/2009 possono essere
fornite mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita ma
sulla partita corrispondente deve essere apposto almeno il numero di identificazione
Etichettatura e tracciabilità - REG. (UE) n. 1379/2013
Articolo 38
Indicazione della zona di cattura o di produzione
1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c)
reca:
a)nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o
divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa
in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta
zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse
dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di
pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;
b)nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine
dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
c)nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il
prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di
allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di
allevamento o di coltura per almeno sei mesi.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di
cattura o di produzione più precisa.
Etichettatura e tracciabilità - REG. (UE) n. 1379/2013
ALLEGATO III
INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA
Informazioni obbligatorie sulla
categoria di attrezzi da pesca
Sciabiche
Reti da traino
Reti da imbrocco e reti analoghe
Reti da circuizione e reti da raccolta
Ami e palangari
Draghe
Nasse e trappole
Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE)
n. 26/2004 della Commissione (1) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione (2)
Sciabica da spiaggia
SB
Sciabica danese
SDN
Sciabica scozzese
SSC
Sciabica a coppia
SPR
Sfogliare
TBB
Reti a strascico a tavoloni
OTB
Reti a strascico in coppia
PTB
Reti da traino pelagica a divergenti
OTM
Reti da traino pelagiche a coppia
PTM
Reti da traino gemelle a divergenti
OTT
Reti da posta (ancorate)
GNS
Reti da posta derivanti
GND
Reti da posta circuitanti
GNC
Tremagli
GTR
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)
GTN
Ciancioli
PS
Lampare
LA
Reti da raccolta manovrate da natanti
LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra
LNS
Lenze a mano
LHP
Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)
LHM
Palangari fissi
LLS
Palangari derivanti
LLD
Lenze al traino
LTL
Draghe tirate da natanti
DRB
Draghe a mano usate a bordo di un natante
DRH
Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante
HMD
Nasse (trappole)
FPO
(1) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del
9.1.2004, pag. 25).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
(GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1
Sintesi delle informazioni minime obbligatorie ai fini della tracciabilità art. 58
par.5 Reg. (CE) n. 1224/2009
 denominazione commerciale e scientifica della specie
 metodo di produzione (pescato,… pescato in acque dolci,… allevato…)
 zona di cattura o di allevamento
 categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura
 se il prodotto è stato scongelato
 Termine minimo di conservazione, se appropriato
Tutte le informazioni
obbligatorie per i
prodotti
non
preimballati possono essere fornite tramite informazioni commerciali
come cartelloni pubblicitari o poster.
Possono essere esonerati dalle informazioni obbligatorie i piccoli
quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al
consumatore, purchè non superino un valore pari a € 50 al giorno per
consumatore finale.
Dal 13 dicembre 2014
 a)
la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura
 b) il termine minimo di conservazione, se appropriato
Sono previste altresì dal Reg. UE 1379/2013 le seguenti
informazioni supplementari facoltative:
 data di cattura o raccolta
 data dello sbarco o informazioni riguardanti il porto di sbarco
 informazioni più dettagliate sugli attrezzi da pesca
 informazioni sullo stato di bandiera del peschereccio
 informazioni di tipo ambientale, etico o sociale
 informazioni sulle tecniche e pratiche di produzione
 informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto
Dal 1 gennaio 2015 anche
numero di identificazione di ogni partita; numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome
dell’unità di produzione in acquacoltura; codice FAO alfa 3 di ogni specie; data delle catture o data di produzione;
quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; nome e indirizzo dei
fornitori.
Dal 13 dicembre 2014
Si applica altresì il Reg. UE 1169/2011, il quale prevede le seguenti informazioni
obbligatorie sugli alimenti:
1) denominazione dell’alimento
2) elenco degli ingredienti, quantità o categorie
3) ingredienti o coadiuvanti o derivati di sostanze usati nella preparazione di un alimento
che provochino allergie o intolleranze
4) quantità netta
5) termine minimo di conservazione o data di scadenza
6) data di congelamento
7) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego
8) nome, ragione sociale e indirizzo dell’O.S.A. che commercializza il prodotto
9) paese d’origine o luogo di provenienza
10) istruzioni per l’uso, se richieste per consentire un uso adeguato dell’alimento
11) dichiarazione nutrizionale (valore energetico, quantità di grassi, acidi, carboidrati,
proteine, zuccheri, sali, ecc…) a decorrere dal 13 dicembre 2016.
 Per gli alimenti non preimballati offerti in vendita al consumatore finale, ovvero
preimballati per la vendita diretta o imballati su richiesta del consumatore, è richiesta
solo l’informazione di cui al punto 3, salve le indicazioni più specifiche per i prodotti
ittici che possono essere fornite anche tramite cartelloni pubblicitari o poster.
Additivi nei prodotti ittici
Cenni sulla Legislazione Comunitaria e Nazionale relativa ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi vivi
Additivi vietati, ma ugualmente impiegati nell’industria conservieraTrattamento con Monossido di carbonio Vietato nella Comunità Europea, Monossido di carbonio non è incluso nella lista positiva degli additivi alimentari
di cui alla Direttiva 95/2/CE (DLvo 209) e la Direttiva 91/493/CEE sottolinea che i
trattamenti per inibire lo sviluppo di germi patogeni o per aumentare la self-life
devono essere scientificamente riconosciuti.
Fa eccezione l’Olanda, ove un decreto della Corte di Giustizia ha riconosciuto ad
una nota multinazionale il diritto di vendere un prodotto trattato “leggermente
affumicato a freddo” (cioè con metodo “Clearsmoke” ovvero con “fumo filtrato”)
limitandone però la commercializzazione solamente al proprio territorio e non
verso altri stati Membri.
In Italia Nota Min San del 29/05/2003, indirizzata a PIF e UVAC vieta la
commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trattati con Monossido,
in quanto violazione alla direttiva 95/2/CE.
Nota Min San del 11/04/2005 prevede il respingimento dei prodotti ittici trattati
con monossido in base al solo esame organolettico (controllo visivo) nel caso in
cui presentino una colorazione dal colore naturale del prodotto della stessa specie.
interessati Thunnus albacares e Xiphias gladius originari dei paesi del sud-est
asiatico (zone FAO 71 e 58).
Nota M.S. 07/2014: criticità metodica analitica non validata a livello
comunitario. Nell’attesa non effettuare campionamenti. Qualora si riscontrino
alterazioni del colore ricercare istamina.
Additivi vietati, ma ugualmente impiegati
nell’industria conserviera-
Additivi vietati
Alcuni additivi sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. L’uso
dei coadiuvanti tecnologici è in crescita n molti ambienti
produttivi
 Glicina (E640) in filetti di sogliole provenienti dai Paesi Bassi
(RASFF 2010) - non può essere usata nei prodotti non lavorati –
E’ un esaltatore di sapidità con capacità di trattenere i liquidi
 Aspersione di acido citrico subito dopo la pesca del pesce azzurro
perché migliora l’aspetto e prolunga la freschezza apparente
 Divieto di utilizzo di perossido di idrogeno a contatto con il
pesce destinato al consumo alimentare umano-
Modifiche e chiarimenti
NOTA M.S. nr. 4379 del 17.02.2011
chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del regolamento ce 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni
gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi
NOTA M.S. nr. 4380 del 17.02.2011
presenza di anisakis chiarimenti applicazione reg. 853/04 vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della
pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi
REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo
umano
NOTA M.S. nr. 2411 del 05.07.2012 vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere
consumati crudi o praticamente crudi
REGOLAMENTO (UE) N. 786/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle
yessotossine nei molluschi bivalvi vivi : 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg
D.M. 17/07/2013. Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce….. : alla vendita,
obbligatorio cartello facilmente visibile riportante INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E
CEFALOPODI FRESCHI In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per
almeno 96 ore a – 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.
NOTA M.S. Prot. 8583 del 28/02/2006 – Prodotti della pesca trasportati in acqua e sale : non si considerano trasformati i prodotti della pesca
commercializzati anatomicamente integri, immersi solamente in acqua e sale.
NOTA M.S. prot. 14052 del 07.05.10 : Molluschi bivalvi vivi – divieto di reimmersione in acqua.
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Prodotti della pesca