IT 5.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152/5 REGOLAMENTO (UE) N. 513/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese l’Unione, ai produttori esportatori noti, alle autorità della RPC e agli importatori noti. La Commissione informava inoltre i fabbricanti USA della sua intenzione di conside rare tale paese come un possibile paese di riferimento. LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 no vembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 14, paragrafo 5, (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presen tare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’au dizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. (6) Dato il numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori non collegati e di fab bricanti UE interessati al procedimento e al fine di com pletare l’inchiesta entro i termini regolamentari, la Com missione annunciava nell’avviso di apertura di voler limi tare a un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato, gli importatori non collegati e i fab bricanti UE da sottoporre all’inchiesta, scegliendo un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come «campionamento»). sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Apertura (1) (2) In data 6 settembre 2012, la Commissione europea («la Commissione») annunciava, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («Avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di moduli foto voltaici in silicio cristallino e le relative componenti es senziali (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»). L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia pre sentata in data 25 luglio 2012 da EU ProSun («il denun ciante») per conto di fabbricanti che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici («moduli FV») in silicio cristallino e delle re lative componenti essenziali. La denuncia conteneva ele menti di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio da esso provocato, elementi ritenuti sufficienti per giustifi care l’avvio di un’inchiesta. a) Campionamento dei produttori dell’Unione (7) La Commissione annunciava nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di fab bricanti UE. Tutti i fabbricanti noti della UE e tutte le associazioni note di fabbricanti sono stati informati della scelta del campione provvisorio di fabbricanti UE. Il cam pione provvisorio si componeva di nove fabbricanti UE su circa 220 già noti, prima dell’apertura dell’inchiesta, per produrre il prodotto simile (cfr. il considerando 26), che, scelti in base al volume massimo rappresentativo della produzione tenendo conto dei volumi di vendita e della posizione geografica, potessero essere ragionevol mente esaminati nel lasso di tempo disponibile. Il cam pione permetteva di rappresentare sia i fabbricanti UE integrati verticalmente che quelli non integrati vertical mente. Le parti interessate sono state invitate a manife stare le loro osservazioni anche sul campione provviso rio. Molte di esse hanno formulato osservazioni sul cam pione provvisorio e alcune hanno chiesto un’audizione con il consigliere-auditore. (8) Alcune parti interessate hanno sollevato le seguenti obie zioni sul campione provvisorio dei fabbricanti UE: 2. Registrazione (3) In seguito a una richiesta del denunciante, corredata dai necessari elementi di prova, la Commissione adottava, in data 1 marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative compo nenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese a decorrere dalla data del 6 marzo 2013. 3. Parti interessate al procedimento (4) La Commissione notificava ufficialmente l’apertura del l’inchiesta al denunciante, ad altri fabbricanti noti del (1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. (2) GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5. (3) GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2. i) innanzitutto, hanno fatto presente che le poche in formazioni date sul campione scelto a titolo provvi sorio erano insufficienti e non permettevano valuta zioni approfondite sul campione proposto. Esse criti cavano soprattutto la riservatezza che circondava L 152/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’identità dei fabbricanti UE e chiedevano che fossero resi noti gli Stati membri in cui avevano sede i fab bricanti UE inclusi nel campione, la quota che que st’ultimi detenevano sul volume totale della produ zione di moduli FV, celle e wafer nonché la percen tuale della produzione e delle vendite detenuta dalle singole imprese incluse nel campione e dal campione nel suo insieme; ii) il metodo usato per la scelta del campione veniva contestato perché «avrebbe confuso tre fasi distinte» e cioè gli elementi su cui si fondava l’apertura dell’in chiesta, la definizione di industria dell’Unione e il campionamento vero e proprio. Le parti interessate lamentavano che non fosse chiaro se la definizione di industria dell’Unione fosse già avvenuta al momento della scelta del campione e quindi se il campione potesse essere considerato rappresentativo. Se la defi nizione di industria dell’Unione non avviene all’atto del campionamento, le parti interessate non possono verificare la rappresentatività del campione provviso rio e neppure se, in base al campione, possono valu tare correttamente la situazione di tale industria du rante il periodo dell’inchiesta di cui al considerando 19. Veniva inoltre deplorata l’inopportunità di sce gliere il campione provvisorio in base alle risposte date dai fabbricanti UE nell’ambito dell’esame degli elementi a sostegno dell’apertura dell’inchiesta; iii) alcune parti hanno poi sostenuto che il campione provvisorio fosse stato scelto semplicemente in base al sostegno espresso da alcune imprese alla presente inchiesta; iv) una parte lamentava il fatto che, essendo comprese nel campione provvisorio imprese integrate vertical mente, era possibile che il volume di produzione delle celle e dei wafer fosse stato conteggiato due o anche tre volte, il che fa ulteriormente dubitare della rap presentatività complessiva del campione. Essa chie deva che per i fabbricanti integrati verticalmente si conteggiasse il solo volume di produzione dei modu li, senza quello delle celle e dei wafer; v) la stessa parte argomentava che una serie di dati su cui si fondava la scelta del campione fosse almeno in parte inattendibile, adombrando effetti negativi per la rappresentatività del campione provvisorio nel suo insieme; vi) una delle parti ha fornito un elenco, pretendendo che contenesse altri 150 fabbricanti UE del prodotto si mile di cui si sarebbe dovuto tener conto nella scelta di un campione di fabbricanti UE. (9) Agli argomenti sollevati dalle parti è stato risposto come segue: 5.6.2013 i) sono i fabbricanti UE ad aver chiesto che i loro nomi non venissero divulgati per timore di rappresaglie. Alcuni di essi erano stati effettivamente oggetto di minacce concrete per danneggiarne l’attività sia all’in terno che all’esterno della UE. La Commissione ha ritenuto che tali richieste non fossero sufficiente mente fondate per essere accettate. Divulgare la sede o la quota della produzione e delle vendite di singoli fabbricanti UE inseriti nel campione avrebbe potuto rivelarne l’identità e la richiesta formulata in questo senso è stata respinta; ii) la Commissione non ha affatto «confuso» esame degli elementi a sostegno dell’apertura dell’inchiesta, defini zione di industria dell’Unione e scelta del campione provvisorio: tali fasi sono sempre state indipendenti l’una dall’altra e su di esse sono state prese decisioni separate. Nulla dimostra invece che dati relativi alla produzione e alle vendite forniti dai fabbricanti UE, nel quadro dell’esame del sostegno all’apertura dell’in chiesta, abbiano pesato negativamente sulla rappre sentatività del campione. È vero che la definizione provvisoria di industria dell’Unione è avvenuta all’atto dell’apertura dell’inchiesta. Per stabilire provvisoria mente la produzione totale della UE per il periodo dell’inchiesta (PI, cfr. considerando 19), sono state usate tutte le informazioni disponibili sui fabbricanti UE, anche quelle contenute nella denuncia, nonché dati raccolti presso fabbricanti UE e altre parti prima dell’apertura dell’inchiesta; iii) ai fini del campione, si è tenuto conto di tutti i fabbricanti UE che avessero risposto alle domande sugli elementi a sostegno dell’apertura dell’inchiesta indipendentemente dal fatto che la sostenessero, vi si opponessero o non avessero un’opinione sull’in chiesta stessa; tale affermazione è stata pertanto re spinta; iv) la questione del doppio o triplo conteggio è stata affrontata al momento della scelta del campione provvisorio. È stato assodato che se fossero state escluse la produzione e le vendite di celle e wafer dei fabbricanti UE integrati verticalmente, non sa rebbe stata considerata la parte di produzione di celle e wafer venduta sul mercato libero. Si è perciò rite nuto che escludere le vendite di celle e wafer dal volume totale della produzione, non necessariamente avrebbe reso il campione più rappresentativo. Inoltre, la rappresentatività del campione si basa non solo sul volume di produzione ma anche sulla distribuzione geografica e su una rappresentanza equilibrata tra fabbricanti integrati e non integrati verticalmente. La rappresentatività relativa del volume di produzione è stata calcolata a livello di ciascun tipo di prodotto simile. Su questa base, il metodo di scelta del cam pione provvisorio è stato ritenuto ragionevole e il campione stesso è considerato nel suo insieme rap presentativo per l’industria dell’Unione che fabbrica il prodotto in esame. Quest’argomentazione è stata per tanto respinta; 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea v) riguardo all’affidabilità dei dati, il campione è stato scelto in base alle informazioni disponibili al mo mento in cui è avvenuta la scelta, come prevede l’ar ticolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Quanto all’attendibilità dei dati a sostegno dell’aper tura dell’inchiesta, da essa non sono emersi elementi di prova del fatto che i dati raccolti prima dell’aper tura fossero lacunosi in misura significativa. Si può quindi ragionevolmente ritenere che il campione provvisorio sia stato scelto in base a considerazioni sufficientemente fondate. Quest’argomentazione è stata pertanto respinta; viso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il PI, definito al considerando 19. (12) vi) riguardo all’elenco dei circa 150 fabbricanti UE ag giuntivi, si noti che esso è stata fornito quando il termine ultimo, a disposizione delle parti interessate per formulare osservazioni sulla scelta del campione provvisorio e dei fabbricanti UE per manifestarsi e chiedere di essere in esso inseriti, era largamente sca duto. Inoltre, circa 30 fabbricanti UE che compaiono nell’elenco erano effettivamente noti alla Commis sione al momento della scelta del campione. E all’atto della scelta del campione si è tenuto conto di tutti i fabbricanti UE che si erano manifestati dopo la pub blicazione dell’avviso di apertura. La rappresentatività del campione non è stata quindi in alcun modo pre giudicata. Quest’argomentazione è stata pertanto re spinta. (10) Dopo il ricevimento delle osservazioni, la composizione del campione è stata riveduta in quanto esistevano ele menti per ritenere che una delle imprese scelte non sa rebbe stata in grado di collaborare pienamente. Per man tenere il livello di rappresentatività del campione, vi è stato aggiunto un altro fabbricante UE. Il campione così rettificato si componeva quindi di 10 imprese scelte in base al volume massimo rappresentativo per ciascun livello di produzione, considerati i volumi di vendita sul mercato dell’UE e le dislocazioni geografiche che potes sero essere ragionevolmente esaminati nel periodo di tempo disponibile. Alla fine, il nuovo campione di fab bricanti UE rappresentava, in percentuale sulla produ zione totale dell’Unione, tra il 18 % e il 21 % dei moduli, tra il 17 % e il 24 % delle celle e tra il 28 % e il 35 % dei wafer e copriva fabbricanti sia integrati che non integrati verticalmente. Poiché indicare percentuali precise avrebbe permesso di calcolare il volume di produzione del sud detto fabbricante UE aggiunto e di svelarne quindi l’iden tità, si è dovuto prescindere dal divulgarle. (11) Dato il numero potenzialmente elevato di importatori non collegati, l’avviso di apertura prevedeva la possibilità di un campionamento, ai sensi dell’articolo 17 del rego lamento di base. Per consentire alla Commissione di sta bilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i fabbricanti UE furono invitati a contattare la Com missione e a fornire, secondo le modalità indicate nell’av Dei circa 250 importatori non collegati, indicati dal de nunciante e contattati dalla Commissione, 36 hanno ri sposto al formulario di campionamento allegato all’avviso di apertura: 35 per i moduli FV e solo uno per le celle. Non è pervenuta alcuna risposta per i wafer. Il campione è stato scelto, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, in modo da coprire il volume mas simo rappresentativo delle importazioni che potesse es sere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo a disposizione. Su queste premesse, la Commissione ha scelto un campione di tre importatori non collegati per i moduli FV e di uno per le celle. In seguito alle osser vazioni ricevute, la Commissione ha deciso di inserire nel campione un altro importatore non collegato per i mo duli FV. Questa impresa si era manifestata sostenendo che il suo livello di attività avrebbe giustificato l’inclu sione nel campione. Dal riesame della sua candidatura iniziale è emerso un errore materiale riguardante il vo lume delle importazioni dichiarato dall’importatore in questione. L’impresa, pertanto, veniva inserita nel cam pione degli importatori non collegati. D’altra parte, due imprese, inizialmente inserite nel campione, non hanno risposto ai questionari; sono state quindi considerate im prese che non collaborano all’inchiesta ed escluse dal campione degli importatori non collegati. Il campione degli importatori non collegati era perciò costituito da due importatori per i moduli FV e da un importatore per le celle, che rappresentano tra il 2 % e il 5 % di tutte le importazioni dal paese interessato. Dalle risposte al questionario è tuttavia emerso che l’attività principale di due dei tre importatori era in realtà gli impianti solari e non il commercio del prodotto in esame. L’inchiesta ha rivelato che la maggior parte delle importazioni del pro dotto in esame entrano nel mercato UE attraverso im prese collegate ai produttori esportatori della RPC oppure attraverso installatori o responsabili di progetti. Date le circostanze, il campione è stato considerato rappresenta tivo solo in via provvisoria. La Commissione, tuttavia, nel corso dell’inchiesta contatterà altri importatori non col legati che hanno collaborato per verificare se hanno i requisiti per essere considerati importatori e per vedere se sia possibile aumentare la dimensione del campione. c) Campionamento dei produttori esportatori (13) b) Campionamento degli importatori non collegati L 152/7 Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, l’avviso di apertura prevedeva la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dum ping, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori furono invitati a contattare la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il PI, definito al conside rando 19. Sono state anche consultate le autorità del paese interessato. L 152/8 (14) IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Delta Energy Systems S.r.l., Roma, Italia, Ben 135 produttori esportatori cinesi (spesso più imprese raggruppate) si sono manifestati nel quadro della proce dura di campionamento. Le imprese che hanno collabo rato rappresentano l’80 % del valore totale delle esporta zioni cinesi. Il campione scelto è costituito da sette gruppi di imprese di cui tre esportatori che hanno colla borato con il maggior volume di esportazioni di moduli FV, due esportatori che hanno collaborato con il maggior volume di esportazioni di celle e due esportatori che hanno collaborato con il maggior volume di esportazioni di wafer. — Sunways AG, Konstanz, Germania, — JA Solar GmbH, Monaco, Germania; d) operatori commerciali/importatori collegati, al di fuori dell’Unione: — Delsolar Co Ltd, Zhunan City, Taiwan, d) Risposte al questionario e verifiche (15) (16) (17) — JA Solar Hong Kong Ltd, Hong Kong RAS, La Commissione ha inviato questionari a tutti i produt tori esportatori cinesi inclusi nel campione e ai fabbri canti UE inclusi nel campione, agli importatori non col legati inclusi nel campione nonché agli operatori a monte e a valle e alle loro associazioni che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. La Com missione ha anche contattato un’associazione di consu matori rappresentativa. — Wealthy Rise International Ltd, Hong Kong RAS, — Suntech Power International Ltd, Schaffhausen, Svizzera, — Trina Solar (Schweiz) AG, Wallisellen, Svizzera; e) importatore non collegato nell’Unione: Sono state ricevute risposte al questionario da tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, tutti i fabbricanti UE inclusi nel campione, da tre importatori UE non collegati, da 21 operatori a monte e a valle e da tre delle loro associazioni. — IBC AG, Bad Staffelstein, Germania; f) operatori a monte: La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informa zioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese o gruppi d’imprese: — Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsthal, Germania, — WACKER Chemie AG, Burghausen, Germania; g) operatori a valle: a) fabbricanti UE: — Juwi Solar GmbH, Worrstadt, Germania, — sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei 10 fabbricanti UE inclusi nel campione; — ValSolar SL, Badajoz, Spagna; h) associazioni: b) produttori esportatori della RPC: — EPIA, Bruxelles, Belgio. — Changzhou Trina Solar Energy Co Ltd, RPC, — Delsolar (Wujiang) Co Ltd, RPC, (18) — Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co Ltd, RPC, — JingAo Group, RPC, — Jinzhou Yangguang Energy, RPC, — Tata Power Solar Systems Limited, Bengaluru, India. — Yingli Green Energy Holding Company, RPC; 4. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame c) importatori collegati nell’Unione: — LDK Solar Italia S.r.l., San Zenone degli Ezzelini (TV), Italia, Data l’esigenza di calcolare un valore normale per i pro duttori esportatori della RPC cui non sia stato ricono sciuto il TEM, per determinare il valore normale in base a dati relativi all’India, in quanto paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso le sedi delle seguenti imprese: — EMMVEE Photovoltaic Power Private Limited, Benga luru, India, — Wuxi Suntech Power Co Ltd, RPC, — Yingli Green Energy Greece Sales GmbH, Monaco, Germania, 5.6.2013 (19) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguar dato il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giu gno 2012 («periodo dell’inchiesta», o «PI»). L’esame delle tendenze pertinenti alla valutazione del pregiudizio copre il periodo compreso tra il 2009 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Prodotto simile B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (20) (21) (26) Il prodotto in esame è rappresentato da moduli o pan nelli FV in silicio cristallino e da celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli FV in silicio cristallino, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Lo spessore delle celle e dei wafer hanno non è superiore a 400 μm. Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 («il prodotto in esame»). i) Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e impieghi finali (27) Varie parti interessate hanno sostenuto che l’inchiesta non poteva coprire tre prodotti diversi dal punto di vista fisico, chimico e tecnico e che moduli, celle e wafer avrebbero dovuto, quindi, essere oggetto di tre inchieste diverse. Esse sostenevano anche che, non essendo chiaro se l’inchiesta vertesse su un solo prodotto o su tre pro dotti diversi, non avevano la possibilità di difendere i loro interessi. Era stato tra l’altro chiesto di escludere i wafer dall’inchiesta se non fossero stati esclusi i monowafer (cfr. considerando da 42 a 44). (28) La produzione di wafer/celle/moduli avviene in un unico processo con più fasi. Moduli, celle e wafer determinano insieme le caratteristiche del prodotto finito (cioè, i mo duli). L’inchiesta ha dimostrato che la produzione di wa fer e di celle è direttamente ed esclusivamente destinata a produrre moduli; moduli, celle e wafer hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche (determinate dalla materia prima utilizzata) e hanno gli stessi impieghi finali fondamentali, sono cioè venduti per essere inseriti in sistemi solari FV. Le prestazioni dei moduli sono di rettamente legate a quelle dei wafer e delle celle. (29) L’avviso di apertura dell’inchiesta indicava chiaramente che il prodotto in esame era costituito da moduli, celle e wafer. Le parti interessate avevano perciò avuto tutte le possibilità di difendere i loro interessi in base alla defini zione data di prodotto in esame. Per questi motivi, l’ar gomentazione è stata respinta. — caricatori solari, composti da meno di sei celle, por tatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie, — prodotti fotovoltaici a film sottile, (22) I moduli FV, le celle e i wafer trasformano la luce solare in energia elettrica. La conversione avviene grazie a celle che assorbono la luce e la trasformano in energia elettrica attraverso il silicio cristallino. (23) I wafer sono la prima fase del processo di produzione. Fabbricati a base di silicio cristallino, essi costituiscono l’elemento principale della produzione delle celle. (24) Dalla fusione del silicio cristallino si ottengono dei lin gotti di silicio cristallino che sono poi segati in dischi, i wafer. I wafer sono trattati in un ciclo di lavorazione ad alta tecnologia per ottenere un semiconduttore che faccia funzionare le celle solari. Le celle rappresentano la se conda fase del processo di produzione. Esse dispongono di una giunzione positiva-negativa per raccogliere e tra smettere l’elettricità generata dalla cella. L’inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del l’India, di cui ci si serve come paese di riferimento per determinare il valore normale, nonché il prodotto fab bricato e venduto nella UE dai fabbricanti UE hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fonda mentali e gli stessi impieghi finali. Essi si considerano perciò provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell’arti colo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. Contestazioni riguardanti la definizione del pro dotto I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame: — prodotti FV in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non de stinati a produrre elettricità i quali consumano l’elet tricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate. L 152/9 ii) Differenze di nomenclatura (25) I moduli sono la terza fase del processo di produzione. Per assemblare i moduli, le celle vengono saldate insieme con fili o nastri metallici piatti per produrre stringhe di celle. Queste sono disposte a strati. Di solito, esse sono racchiuse da un vetro nella parte superiore e da una piastra di appoggio in materiale polimerizzato nella parte inferiore. Di solito, il montaggio in loco (ad esempio, su un tetto), avviene grazie a intelaiature. Il modulo può avere o non avere un invertitore. (30) Qualcuno affermava anche che moduli, celle e wafer non potevano essere considerati un unico prodotto poiché avevano codici NC a otto cifre, sottovoci a sei cifre, voci SA a quattro cifre e numeri di capitoli a due cifre del tutto differenti ed erano inoltre reperibili in sezioni diverse della nomenclatura SA. L’argomentazione è in sé irrilevante per definire il prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping che si basa sulle caratteristiche fisiche del prodotto in esame. L 152/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non possono quindi essere considerati un unico prodot to. L’inchiesta ha dimostrato che moduli, celle e wafer possono essere distribuiti da canali di distribuzione di versi o simili. Ma i criteri principali per definire un pro dotto unico sono l’avere caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche nonché lo stesso uso finale. In base ai considerando da 27 a 29, si ritiene perciò che canali di distribuzione diversi non vadano considerati un elemento determinante. L’argomentazione dev’essere pertanto re spinta. iii) Valore aggiunto delle celle (31) Varie parti hanno sostenuto che il valore aggiunto nel processo di fabbricazione delle celle rappresenta la mag gior parte del valore di un modulo e che quindi le celle vanno considerate come un prodotto separato. (32) Dall’inchiesta emerge che effettivamente la fabbricazione delle celle è la parte tecnologicamente più complessa del processo di produzione. Essa ha tuttavia dimostrato che le tre fasi di trasformazione sono strettamente legate tra loro e che il valore aggiunto non si concentra su una particolare fase di fabbricazione ma si estende all’intero processo di produzione. Per questi motivi, l’argomenta zione è stata respinta. 5.6.2013 vii) Percezione dei consumatori (38) Qualcuno ha sostenuto che moduli, celle e wafer sono percepiti in modi sostanzialmente diversi da parte dei consumatori e che perciò non andrebbero considerati come un prodotto unico. (39) Come già detto, i criteri principali per definire un pro dotto unico sono l’avere caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche nonché lo stesso uso finale. In base ai considerando da 27 a 29, si ritiene perciò che una per cezione differenziata da parte dei consumatori non vada considerata un elemento determinante. L’argomentazione dev’essere pertanto respinta. iv) Mercati di sbocco separati (33) (34) Alcune parti interessate hanno sostenuto che moduli, celle e wafer hanno mercati di sbocco separati e che andavano perciò trattati come prodotti diversi, cosa che sarebbe confermata dal fatto che numerosi fabbricanti non sono integrati verticalmente. Moduli, celle e wafer non possono essere considerati prodotti separati i cui prezzi variano solo a seconda di fattori di mercato. Di fatto, i loro prezzi sono stretta mente interconnessi e determinati dal prezzo del polisi licio. Analogamente, come già spiegato ai considerando da 23 a 25, il prodotto in esame viene fabbricato in un unico processo di produzione articolato in più fasi. Il fatto che alcuni fabbricanti non siano integrati vertical mente è dovuto solo a decisioni gestionali e alle econo mie di scala e non modifica questa conclusione. Per que sti motivi, l’argomentazione è stata respinta. v) Impieghi finali e intercambiabilità (35) Varie parti interessate hanno sostenuto che moduli, celle e wafer devono essere trattati come prodotti differenti perché hanno usi finali diversi, non intercambiabili. (36) Come già indicato, l’inchiesta ha dimostrato che il pro cesso di produzione wafer/celle/moduli è un processo di produzione unico; la questione perciò dell’interscambia bilità tra le varie fasi di un unico processo di produzione è fuorviante. Inoltre, moduli, celle e wafer hanno lo stesso uso finale: trasformare cioè la luce solare in ener gia elettrica; essi quindi non possono essere usati in altre applicazioni. vi) Canali di distribuzione (37) Una parte interessata ha affermato che moduli, celle e wafer non hanno gli stessi canali di distribuzione e viii) Prodotti a film sottile (40) Una parte interessata ha affermato che i prodotti FV a film sottile vanno inclusi nella definizione del prodotto in esame, avendo essi le stesse caratteristiche fisiche, chimi che e tecniche di base e gli stessi usi finali. (41) I prodotti FV a film sottile vanno chiaramente esclusi dalla definizione del prodotto (cfr. considerando 21). I prodotti FV a film sottile hanno di fatto caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche differenti rispetto al prodotto in esame. Essi sono ottenuti con un diverso processo di produzione e non dal silicio cristallino, che è la materia prima principale per produrre wafer, celle e moduli. Hanno minor efficienza di conversione, producono meno potenza e non sono pertanto adatti ad applicazioni dello stesso tipo di quelle del prodotto in esame. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. ix) Esclusione dei monowafer (42) Una parte interessata ha sostenuto che i monowafer an drebbero dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse dai multiwafer, affer mando che esistono differenze nella struttura cristallina, nella forma e nell’aspetto e che non esisteva la produ zione UE di monowafer. 5.6.2013 (43) (44) IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Secondo l’inchiesta, i monowafer hanno una qualità mi gliore dei multiwafer pur essendo fabbricati con processi di produzione simili e con la stessa materia prima prin cipale (polisilicio). Si ritiene quindi che monowafer e multiwafer abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimi che e tecniche fondamentali. L 152/11 xii) Conclusione (49) Secondo l’inchiesta, gli impieghi di base sono gli stessi, entrambi essendo esclusivamente destinati alla produ zione di celle solari (mono e multi, a seconda) cui segue la fabbricazione di moduli solari (mono e multi, a secon da). Non esistono differenze sostanziali tra i due tipi di wafer, sono intercambiabili ed entrambi possono essere usati per produrre celle. Riguardo poi all’affermazione che non esista alcuna produzione UE di monowafer, l’in chiesta ha dimostrato che nell’UE si producono entrambi. Per questi motivi, l’argomentazione deve essere respinta. Sulla base di quanto precede, si è concluso in via prov visoria che moduli o pannelli FV in silicio cristallino nonché celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli FV in silicio cristallino, in precedenza descritti, costituiscono un prodotto unico. La Commissione tutta via esaminerà ulteriormente la questione se moduli, celle e wafer costituiscano un prodotto unico oppure due o tre prodotti distinti. La Commissione invita pertanto tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni in merito a tale questione, tenendo conto delle conclusioni provvisorie da essa raggiunte in questa fase. In ogni caso, anche se alla fine fosse accertato che essi costituiscono due o tre prodotti differenti, l’attuale inchiesta coprirà tutti questi prodotti diversi e potranno essere inflitte mi sure definitive a moduli, celle e wafer a prescindere dalla questione se essi costituiscano uno o più prodotti. C. DUMPING (45) (46) x) Prodotti semilavorati 1. Repubblica popolare cinese È stato inoltre affermato che, essendo i wafer e le celle da considerare componenti semilavorate che confluiscono nei moduli - che sono il prodotto finale, essi non pos sono essere considerati come un prodotto unico. 1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) Come già detto, i criteri principali per definire un pro dotto unico sono l’avere caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche nonché gli stessi impieghi finali. In base ai considerando da 27 a 29, si ritiene perciò che la differenza tra prodotti semifiniti e finiti non vada con siderata un elemento determinante. L’argomentazione de v’essere pertanto respinta. xi) Caricatori solari (47) (48) Una parte interessata ha chiesto l’esclusione dei pannelli solari destinati alla sola ricarica di batterie da 12 V poi ché essi, generando una tensione molto più bassa, hanno un impiego finale diverso dai moduli destinati a essere connessi alla rete, uso cui non sono adatti. Secondo l’avviso di apertura, caricatori solari composti da meno di sei celle, portatili e che alimentino apparecchi elettrici o batterie, sono esclusi dal prodotto in esame. Moduli con più di sei celle, destinati alla sola ricarica di batterie, hanno le stesse caratteristiche di base e le stesse prestazioni dei moduli di connessione alla rete. Essi usano un circuito a tensione aperta con una tensione inferiore a quella del circuito usato nei moduli destinati a essere connessi alla rete. Nonostante questa differenza, secondo l’inchiesta, questo tipo di moduli può essere connessi alla rete. La bassa tensione può essere facilmente compensata dall’aumento della dimensione e/o del nu mero di celle. I moduli destinati a ricaricare batterie, consistenti in più di sei celle rientrano perciò nella defi nizione del prodotto in esame. (50) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del rego lamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni originarie della RPC, per i fabbricanti la cui rispondenza ai criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sia stata accertata, il valore normale si calcola ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6. (51) Qui di seguito riassumiamo brevemente i criteri, per co modità di riferimento: 1) le decisioni delle imprese devono essere prese in ri sposta a tendenze del mercato, senza troppe interfe renze dello Stato; i costi devono riflettere valori di mercato; 2) le imprese devono usare una sola serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione con tabile indipendente, in linea con le norme contabili internazionali e utilizzati per tutti gli scopi; 3) non devono più esistere distorsioni di rilievo, dovute al precedente sistema a economia non di mercato; 4) la certezza del diritto e la stabilità dell’attività devono essere garantite da leggi che disciplinano il fallimento e la proprietà; e 5) le conversioni delle valute devono essere effettuate a tassi di mercato. L 152/12 (52) IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea porto di tale richiesta le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Brosmann (1) e Aokang Shoes (2). Nella presente inchiesta, tutti i produttori esportatori in seriti nel campione hanno chiesto il TEM ai sensi dell’ar ticolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l’apposito formulario entro il termine stabilito. (53) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni rite nute necessarie e verificato presso la sede delle imprese in questione le informazioni presentate nella richiesta del TEM. (54) Dalla verifica è emerso che nessuno dei sette produttori esportatori (gruppi di imprese) che avevano chiesto il TEM rispondeva ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. (55) I sette gruppi di imprese al completo hanno beneficiato di uno o più regimi fiscali preferenziali e/o di sovven zioni senza quindi poter dimostrare di non essere sog getti a distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema a economia non di mercato: essi non soddisfano perciò i requisiti del criterio di valutazione 3 del TEM. (56) Sei gruppi di imprese non hanno potuto dimostrare che la propria contabilità fosse soggetta a revisione contabile indipendente, ai sensi delle norme internazionali in ma teria di contabilità e non soddisfano perciò i requisiti del criterio di valutazione 2 del TEM. (57) Un gruppo, non riuscendo a dimostrare un assoggetta mento al diritto fallimentare da parte delle imprese che lo compongono, non soddisfa i requisiti del criterio di va lutazione 4 del TEM. (58) Tre gruppi di imprese non hanno dimostrato l’assenza di intergerenze di rilievo da parte dello Stato: essi non sod disfano i requisiti del criterio di valutazione 1 del TEM. (59) Dopo la comunicazione delle risultanze ai fini del TEM sono pervenute osservazioni da tutte le imprese inserite nel campione. (60) Due gruppi di imprese hanno presentato obiezioni a carattere procedurale, sostenendo che la decisione ri guardo al TEM è avvenuta dopo la scadenza dei termini [trascorsi, cioè, i tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base] e che l’inchiesta do veva perciò essere immediatamente chiusa citando a sup 5.6.2013 (61) Si rammenti innanzitutto che le cause Brosmann e Ao kang non sono pertinenti per valutare la legittimità delle analisi ai fini del TEM nella presente inchiesta perché tali cause si riferiscono a situazioni in cui, contrariamente a quanto avvenuto nella presente inchiesta, non fu effet tuato alcun tipo di valutazione finalizzato al TEM. (62) Inoltre, le cause Brosmann e Aokang non sono pertinenti per valutare la legittimità della presente inchiesta essendo stato modificato nel frattempo il regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, modi ficato, prevede che la Commissione deve decidere sul TEM riguardo a imprese inserite nel campione solo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base e che deve decidere entro sette mesi o, al più tardi, entro otto mesi dall’apertura dell’inchiesta. Tale articolo modi ficato si applica a tutte le inchieste nuove e a quelle pendenti a decorrere dal 15 dicembre 2012, compresa quindi l’attuale. (63) Si conferma comunque l’interpretazione della giurispru denza consolidata secondo cui in sé non è avvenuta alcuna violazione del diritto nell’accertamento del TEM nonostante il fatto che il limite di tre mesi non sia stato rispettato. (64) Le principali osservazioni pervenute hanno riguardato regimi fiscali preferenziali e sovvenzioni. Gli esportatori non contestavano i fatti accertati ma mettevano in di scussione la loro importanza ai fini della soddisfazione del criterio 3 del TEM. In particolare, essi asserivano che i benefici statali non rappresentavano una quota significa tiva dei rispettivi fatturati. (65) Si noti in proposito che un regime di tassazione del reddito, grazie al quale un governo favorisce alcune im prese ritenute strategiche, chiaramente non è tipico di un’economia di mercato. Un tale regime è ancora pesan temente influenzato dalla pianificazione statale. Si notino inoltre le notevoli distorsioni dovute a riduzioni delle imposte sul reddito: esse modificano completamente l’im porto degli utili preimposte che l’impresa deve raggiun gere per essere attraente per gli investitori. Le distorsioni sono inoltre permanenti e il vantaggio assoluto ottenuto (1) Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) Ltd. e altri contro il Consiglio dell’Unione europea. (2) Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre il 2012 nella causa C -247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd contro il Consi glio. 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152/13 bero impedito una tempestiva conclusione dell’inchiesta. Di conseguenza, è stato deciso in via provvisoria di non accettare alcuna richiesta di esame individuale. durante il periodo dell’inchiesta risulta, per sua natura, irrilevante per valutare se la distorsione sia «significativa». Per valutare la significatività occorre piuttosto basarsi sull’incidenza complessiva della misura sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa. 1.3. Paese di riferimento (66) (67) (68) (69) Riguardo al criterio 2, tre gruppi di imprese hanno affer mato di aver rispettato le regole relative alle norme con tabili internazionali poiché i loro conti consolidati USA erano del tutto conformi a tali norme. Alcune imprese hanno anche sostenuto che, in generale, i loro conti erano conformi a norme contabili cinesi, da esse consi derate equivalenti a quelle internazionali. La questione, tuttavia, non è se le norme contabili cinesi siano in linea con le norme contabili internazionali. Si tratta invece di verificare se i conti siano conformi o no alle norme contabili applicabili. In particolare, le osservazioni non sono riuscite a focalizzare il fatto che, riguardo ai singoli bilanci delle imprese cinesi in questione, risultano essere stati violati numerosi principi contabili internazionali (e i loro equivalenti cinesi), come l’ammortamento delle gia cenze e la divulgazione delle operazioni di parti collegate. Riguardo al criterio 1, tenuto conto delle osservazioni ricevute dalle parti interessate e alla luce della sentenza nella causa C-337/09 P (1) si conclude che il criterio è soddisfatto da tutte le imprese. Ma, in complesso, la decisione ai fini del TEM per tutti gli esportatori inclusi nel campione non è mutata perché non hanno potuto soddisfare i requisiti dei criteri 2 e 3. (72) In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM si determina in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»). (73) Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva dichiarato l’intenzione di scegliere gli USA come paese di riferi mento appropriato per determinare il valore normale per la RPC e ha invitato tutte le parti interessate a pre sentare osservazioni in proposito. (74) Numerosi esportatori e importatori hanno contestato la scelta del paese di riferimento, sostenendo che gli USA non sarebbero un paese di riferimento adeguato soprat tutto perché durante una parte del PI il mercato statuni tense era protetto dalle importazioni cinesi con misure antidumping e antisovvenzioni. (75) Alcune parti interessate hanno proposto Taiwan, l’India e la Corea del Sud come paesi di riferimento più adatti. A seguito di queste osservazioni, è stato deciso di ampliare l’analisi per individuare un paese di riferimento adeguato. Sono stati quindi contattati tutti i principali produttori di pannelli solari. E cioè: 34 imprese in India, 9 in Giappo ne, 15 in Malaysia, 2 in Messico, 34 in Corea, 9 a Singapore, 43 a Taiwan e 21 negli USA. (76) Sono pervenute risposte da due imprese indiane, due di Taiwan e due degli USA. Poiché le imprese di Taiwan producevano quasi esclusivamente celle FV mentre le esportazioni cinesi avvengono principalmente sotto forma di moduli, e gli USA erano inidonei alla luce delle osservazioni pervenute, è stato deciso in via provvisoria di usare come paese di riferimento l’India. La Commis sione può tuttavia riesaminare la questione se dal prosie guo dell’inchiesta emergesse che moduli, celle e wafer costituiscono due o tre prodotti diversi. In particolare, dato che l’India non produce wafer, per questo prodotto si potrebbe scegliere un paese di riferimento diverso. (77) Un produttore indiano ha dato una risposta incompleta. Le informazioni da esso fornite non hanno potuto quindi essere usate per stabilire il valore normale. Ma tali infor mazioni, debitamente verificate, hanno potuto essere usate per confermare che quanto affermato dal fabbri cante del paese di riferimento che ha pienamente colla borato era effettivamente rappresentativo del mercato in diano. Riguardo al criterio 4, il gruppo di società di cui al considerando 57 ha potuto dimostrare l’apertura nel frat tempo di una procedura di fallimento nei confronti della principale impresa del gruppo cinese. Si è pertanto con cluso che il criterio è soddisfatto da questo gruppo di imprese. Ma, in complesso, la decisione ai fini del TEM per questo gruppo di imprese non è mutata perché non ha potuto soddisfare i requisiti dei criteri 2 e 3. In conclusione, nessuno dei produttori esportatori è riu scito a dimostrare di aver soddisfatto i criteri 2 e 3 ai fini del TEM. Il TEM non può pertanto essere concesso alle imprese in questione. 1.2. Esame individuale (70) (71) 18 produttori esportatori o gruppi di produttori esporta tori disposti a collaborare, non inclusi nel campione, hanno presentato domanda di esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3. Dato l’alto numero delle domande pervenute, la Commis sione ha concluso a titolo provvisorio che gli esami in dividuali sarebbero stati indebitamente gravosi e avreb (1) Sentenza nella causa C-337/09 P, Consiglio contro Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd. L 152/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.4. Valore normale (78) Poiché a nessun esportatore cinese inserito nel campione è stato concesso il TEM, il valore normale è stato calco lato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, usando l’India come paese terzo di riferimento a economia di mercato. (79) Innanzitutto, sono stati individuati i tipi di prodotto ven duti sul mercato interno dal fabbricante del paese di riferimento che fossero identici o direttamente compara bili con i tipi esportati verso l’UE. (80) La Commissione ha poi esaminato se, per il fabbricante del paese di riferimento, ogni tipo di prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali. A tal fine, per ciascun tipo di prodotto è stata definita la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad ac quirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI. (81) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, ven duto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di pro duzione calcolati, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo di vendita risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo era calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. (82) Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto non rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo, o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto. (83) I tipi di prodotto venduti in perdita non sono stati con siderati venduti nell’ambito di normali operazioni com merciali. (84) Per vendite di tipi di prodotti non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali e per tipi di prodotti non venduti sul mercato interno, è stato usato un valore normale costruito. (85) Per costruire il valore normale, è stata aggiunta la media ponderata delle spese di vendita, generali e amministra tive (selling, general & administrative — SG&A) sostenute e l’utile medio ponderato ottenuto dall’unico fabbricante del paese di riferimento che ha collaborato, con vendite sul mercato interno del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI, al costo medio di fabbricazione di quest’ultimo durante il PI. I costi di produzione e le spese SG&A sono stati eventual 5.6.2013 mente aggiustati prima di essere usati per stabilire se le vendite erano avvenute durante normali operazioni com merciali e per costruire valori normali. (86) Per i wafer solari, il valore normale non ha potuto essere calcolato con il metodo di cui ai considerando da 79 a 85 perché nessun fabbricante indiano che ha collaborato produceva wafer solari. È stato controllato se fosse pos sibile stabilire il valore normale in base a un prodotto assai simile, con gli aggiustamenti necessari per eventuali differenze fisiche. Nel caso dei wafer solari, il prodotto più simile sarebbe una cella solare. Tuttavia, i wafer de vono subire significativi processi lavorativi per divenire celle. Inoltre, seguire questo metodo richiederebbe note voli aggiustamenti che non possono essere attendibil mente quantificati. Di conseguenza, non si può usare il valore normale di una cella come base per calcolare il valore normale di un wafer. Si è invece pensato di usare i prezzi dei wafer venduti da fabbricanti di paesi a econo mia di mercato sul mercato indiano, perché tali prezzi sono rappresentativi delle condizioni di mercato preva lenti sul mercato dei wafer in India. Essendo la Corea del Sud il maggior fornitore di wafer in economia di mercato ai fabbricanti del paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi dei wafer della Corea del Sud sul mercato indiano. 1.5. Prezzo all’esportazione (87) I produttori esportatori hanno esportato verso l’UE o direttamente ad acquirenti indipendenti o attraverso im prese collegate situate nell’UE. (88) Se le esportazioni nella UE sono avvenute direttamente ad acquirenti indipendenti della UE, i prezzi di esporta zione sono stati stabiliti in riferimento ai prezzi real mente pagati o da pagare per il prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (89) Se le esportazioni verso la UE sono state effettuate tra mite imprese collegate situate nella UE, il prezzo al l’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale le imprese collegate hanno rivenduto per la prima volta il prodotto ad acquirenti indipendenti nella UE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati effettuati aggiustamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, come le spese SG&A, nonché dei profitti. Per calcolare il margine di profitto, si è usato l’utile realizzato dall’im portatore non collegato del prodotto in esame che ha collaborato poiché l’utile effettivo dell’importatore colle gato non è stato ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest’ultimo e il produttore esportatore. 1.6. Comparazione (90) La comparazione tra valore normale e prezzo all’espor tazione è avvenuta franco fabbrica. 5.6.2013 (91) (92) IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ai fini di un’equa comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni aggiustamenti, di differenze che in cidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Impresa Aggiustamenti appropriati per caratteristiche fisiche, im poste indirette, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e accessorie, d’imballaggio, di credito e per commissioni e spese bancarie sono stati effettuati tutte le volte che sono risultati essere ragione voli, precisi e suffragati da prove verificate. 1.7. Margini di dumping (93) Per le imprese inserite nel campione, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile, cal colato per il paese di riferimento, è stato comparato alla media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo cor rispondente del prodotto in esame, come stabilito all’ar ticolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (94) Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non in clusi nel campione è stato calcolato a norma dell’arti colo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale mar gine è stato calcolato come media ponderata dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campio ne. (95) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, i mar gini di dumping sono stati calcolati in base ai dati di sponibili, come dispone l’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, comparando il volume delle esportazioni verso la UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle importazioni cinesi nella UE, è stato innanzitutto stabilito il livello di colla borazione. (96) (97) Poiché le parti che hanno collaborato rappresentavano più dell’80 % di tutte le esportazioni cinesi nella UE, il livello di collaborazione può essere considerato elevato. Non esistendo motivi per ritenere che un produttore esportatore si sia volutamente astenuto dal collaborare, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello dell’impresa inserita nel campione con il margine di dum ping più elevato. Ciò è stato ritenuto opportuno, dal momento che non esistevano elementi per ritenere che le imprese che non hanno collaborato avessero praticato dumping a un livello inferiore, e per garantire l’efficacia delle misure. Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Impresa Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd. Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd. Delsolar (Wujiang) Co., Ltd. Margine di dumping 93,3 % 112,6 % L 152/15 Margine di dumping Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd. 88,4 % JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. 99,0 % Jinzhou Jinzhou Jinzhou Jinzhou Ltd. Jinzhou 48,1 % Yangguang Energy Co., Ltd. Rixin Silicon Materials Co., Ltd. Youhua Silicon Materials Co., Ltd. Huachang Photovoltaic Technology Co., Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd. Wuxi Suntech Power Co., Ltd. Luoyang Suntech Power Co. Ltd. Suntech Power Co., Ltd. Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd. Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd. Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd. 71,5 % Yingli Energy (China) Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. 96,2 % Altre imprese che hanno collaborato (allegato 1) 88,5 % Tutte le altre imprese 112,6 % D. PREGIUDIZIO 1. Definizione di industria dell’Unione e di produ zione dell’Unione (98) Il prodotto simile era fabbricato da circa 220 fabbricanti UE che costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi del l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e che saranno in prosieguo denominati «l’industria dell’Unione». (99) Per stabilire la produzione totale dell’Unione durante il PI, mancando informazioni pubbliche complete su di essa, sono state usate tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, come quelle contenute nella denuncia, i dati macroeconomici forniti dall’agenzia di consulenza indipendente Europressedienst («il consu lente») e le risposte verificate al questionario rese dai fabbricanti UE inseriti nel campione. Poiché moduli, celle e wafer sono importati nella UE nell’ambito di voci do ganali relative ad altri prodotti estranei alla presente in chiesta, non si è potuto ricorrere a dati di Eurostat per calcolare volumi e valore delle importazioni. Volumi e valori delle importazioni sono stati fondati su dati forniti dal consulente. Ove possibile, i dati ottenuti dal consu lente sono stati sottoposti a un controllo incrociato con fonti pubbliche e con le risposte verificate al questiona rio. L 152/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (100) Su tale base, la produzione totale dell’Unione durante il PI è stata stimata a circa 4 GW per i moduli, a 2 GW per le celle e a 2 GW per i wafer. (101) Come indicato al considerando 10, sono stati scelti per il campione 10 fabbricanti UE che rappresentano tra il 18 % e il 21 % della produzione totale UE di moduli, tra il 17 % e il 24 % della produzione totale UE di celle e tra il 28 % e il 35 % della produzione totale UE di wafer. 5.6.2013 volumi e valore delle importazioni. Il consumo UE è stato quindi calcolato in base a dati comunicati dal con sulente di cui al considerando 99 e il risultato è stato incrociato con dati tratti da fonti pubbliche come ricer che di mercato e studi pubblicamente disponibili e con le risposte verificate al questionario. (108) Il consumo UE è stato caratterizzato dal seguente anda mento: Tabella 1-a Consumo UE di moduli (in MW) 2. Determinazione l’Unione del mercato pertinente del (102) Una parte dell’industria dell’Unione è integrata vertical mente e una parte notevole della produzione dell’indu stria dell’Unione aveva un uso vincolato, legato soprat tutto alla produzione di celle e wafer. (103) Per stabilire se l’industria dell’Unione avesse subito un Mercato comples sivo Indice (2009 = 100) preso l’uso vincolato dell’industria), occorreva esaminare i seguenti indicatori economici relativi all’industria del l’Unione: consumi, volumi di vendita, produzione, capa cità di produzione, utilizzo degli impianti, crescita, inve stimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali ed entità del margine di dumping. Dall’inchiesta emerge in fatti che è opportuno esaminare i suddetti indicatori con riferimento all’intera attività poiché le importazioni dal paese interessato hanno colpito anche la produzione de stinata all’uso vincolato. In prosieguo, l’insieme del mer cato vincolato e di quello libero sarà denominato «mer cato complessivo». (106) L’analisi della redditività si è focalizzata sul mercato li bero perché i prezzi sul mercato vincolato non sempre riflettono i prezzi di mercato e ciò deforma questo indi catore. 3. Consumo dell’Unione (107) Il consumo dell’Unione comprende il volume totale delle importazioni del prodotto in esame e il volume totale delle vendite del prodotto simile nella UE, compreso quello destinato all’uso vincolato. Dati completi sulle ven dite totali dell’industria dell’Unione sul mercato UE non erano disponibili. Inoltre, talune importazioni nella UE sono state registrate nell’ambito di voci doganali relative ad altri prodotti estranei alla presente inchiesta. Non si è perciò potuto ricorrere a dati di Eurostat per calcolare 2011 PI 5 465 12 198 19 878 17 538 100 223 364 321 Tabella 1-b Consumo UE di celle (in MW) (104) Per tracciare un quadro il più completo possibile della (105) È emerso che, con riferimento all’intera attività (com 2010 Fonte: Europressedienst pregiudizio grave e calcolare consumi e altri indicatori economici, si è esaminato se e in che misura si dovesse tener conto dell’uso successivo della produzione dell’in dustria dell’Unione del prodotto simile (l’uso «vincolato»). situazione dell’industria dell’Unione, sono stati analizzati dati relativi all’intera attività del prodotto simile e si è stabilito poi se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. 2009 Mercato comples sivo Indice (2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 2 155 3 327 4 315 4 021 100 154 200 187 Fonte: Europressedienst Tabella 1-c Consumo UE di wafer (in MW) Mercato comples sivo Indice (2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 1 683 2 376 2 723 2 163 100 141 162 129 Fonte: Europressedienst (109) Nel periodo in esame, tra il 2009 e il PI il consumo totale UE è aumentato del 221 % per i moduli, dell’87 % per le celle e del 29 % per i wafer ma è poi diminuito durante il PI rispetto al 2011. Complessivamente, il con sumo UE del prodotto in esame è notevolmente aumen tato rispetto al livello del 2009. 4. Importazioni dal paese interessato 4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato (110) Le importazioni nella UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: IT 5.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Tabella 2-a Importazioni di moduli dalla RPC (in MW) 2009 2010 2011 PI 3 425 8 606 15 810 13 986 Indice (2009 = 100) 100 251 462 408 Quota di mercato sul mercato com plessivo 63 % 71 % 80 % 80 % Volume delle im portazioni dalla RPC L 152/17 della quota di mercato delle importazioni nella UE pro venienti dal paese interessato. Più precisamente, la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è salita dal 63 % all’80 % per i moduli, dall’8 % al 25 % per le celle e dal 6 % al 33 % per i wafer. Nel complesso, le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC hanno fatto registrare un notevole aumento del vo lume e della quota di mercato tra il 2009 e il PI. (112) Si noti che l’aumento delle importazioni dal paese inte ressato è stato di gran lunga superiore all’aumento del consumo UE del prodotto in esame. I produttori espor tatori hanno quindi beneficiato della crescita del con sumo UE e la loro posizione sul mercato è divenuta più forte a causa dell’aumento della quota di mercato. 4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo Fonte: Europressedienst (113) Il prezzo medio delle importazioni nella UE dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 2-b Tabella 3-a Importazioni di celle dalla RPC (in MW) Prezzi d’importazione dei moduli dalla RPC (in EUR/kW) 2009 2010 2011 PI Volume delle im portazioni dalla RPC 175 530 970 1 019 Indice (2009 = 100) 100 303 554 582 Quota di mercato sul mercato com plessivo 8% 16 % 22 % 25 % Prezzi zione d’importa Indice (2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 2 100 1 660 1 350 764 100 79 64 36 Fonte: Europressedienst e risposte verificate al questionario per il campio ne Tabella 3-b Fonte: Europressedienst Prezzi d’importazione delle celle dalla RPC (in EUR/kW) Tabella 2-c Importazioni di wafer dalla RPC (MW) Prezzi zione 2009 2010 2011 PI Volume delle im portazioni dalla RPC 95 523 880 711 Indice (2009 = 100) 100 Quota di mercato sul mercato com plessivo 6% d’importa Indice (2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 890 650 620 516 100 73 70 58 Fonte: Europressedienst e risposte verificate al questionario 551 926 748 Tabella 3-c 22 % 32 % 33 % Fonte: Europressedienst (111) Nel periodo in esame, il volume delle importazioni dal paese interessato verso la è notevolmente aumentato: del 308 % per i moduli, del 482 % per le celle e del 648 % per i wafer. Ciò ha provocato un consistente aumento Prezzi d’importazione dei wafer dalla RPC (in EUR/kW) Prezzi zione d’importa Indice (2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 550 400 400 333 100 73 73 60 Fonte: Europressedienst e risposte verificate al questionario L 152/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (114) Nel periodo in esame i prezzi medi d’importazione dalla RPC di moduli, celle e wafer, sono diminuiti in misura significativa. Per i moduli, il prezzo medio d’importa zione è sceso del 64 %, da 2 100 EUR/kW, nel 2009, a 764 EUR/kW nel PI. Analogamente, il prezzo medio d’importazione dalla RPC delle celle è diminuito del 42 %, da 890 EUR/kW a 516 EUR/kW. Nel periodo in esame, il prezzo medio d’importazione dei wafer è dimi nuito del 40 %, da 550 EUR/kW a 333 EUR/kW. (115) Complessivamente, il prezzo del prodotto in esame è diminuito significativamente tra il 2009 e il PI. (116) Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stata comparata la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati ad acquirenti non collegati sul mercato dell’Unione dai fabbricanti UE inclusi nel campione, aggiustati a livello franco fabbrica, con la me dia ponderata dei corrispondenti prezzi per tipo di pro dotto delle importazioni di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente non collegato, su base cif e debitamente aggiustati per tenere conto di costi post importazione come sdoganamento, movimen tazione e carico. Si è fatto ricorso alla media dei costi post importazione dei due importatori di moduli inclusi nel campione. Il fatto che la loro attività principale non fossero le importazioni ma l’installazione dei moduli non rende i dati meno rappresentativi. (117) La comparazione tra i prezzi è stata effettuata in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli aggiustamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato della com parazione espresso in termini di percentuale del fatturato dei fabbricanti UE inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato margini di sottoquotazione medi ponderati che si collocano tra il 17,5 % e il 30,7 % per i moduli, tra il 4 % e il 24,2 % per le celle, tra il 16,6 % e il 21,6 % per i wafer e tra l’11,2 % e il 27,5 % in termini generali per il prodotto in esame. 5. Situazione economica dell’industria dell’Unione sione ha analizzato gli indicatori microeconomici sulla base delle risposte verificate dei fabbricanti UE inclusi nel campione. (121) Per la presente inchiesta, sono stati valutati i seguenti indicatori macroeconomici in base alle informazioni re lative a tutti i fabbricanti del prodotto simile nella UE: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli im pianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (122) Sono stati valutati i seguenti indicatori microeconomici in base ai dati relativi ai fabbricanti UE del prodotto simile inclusi nel campione: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capa cità di ottenere capitali. (123) Una parte interessata ha affermato che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l’analisi del pregiudizio andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato mem bro. Questa obiezione non è stata dimostrata. Inoltre, dall’inchiesta non emerge alcuna circostanza particolare che giustifichi un’analisi del pregiudizio per singolo Stato membro. Questa argomentazione è stata perciò respinta. 5.2. Indicatori macroeconomici 5.2.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (124) Nel periodo in esame, la produzione totale UE, le capa cità di produzione e l’utilizzo degli impianti hanno regi strato il seguente andamento: Tabella 4-a Moduli — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW) 5.1. Aspetti generali (118) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regola mento di base la Commissione ha esaminato tutti i fat tori e gli indici economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione. (119) Come indicato ai considerando da 7 a 10, per esaminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ci si è ser viti del campionamento. (120) Per valutare il pregiudizio, la Commissione ha distinto tra indicatori macroeconomici e microeconomici del pregiu dizio. La Commissione ha analizzato gli indicatori ma croeconomici per il periodo in esame, sulla base dei dati ottenuti dal consulente indipendente di cui al conside rando 99 riguardanti tutti i fabbricanti UE. La Commis 5.6.2013 2009 2010 2011 PI 2 155 3 327 4 315 4 021 100 154 200 187 4 739 6 983 9 500 9 740 Indice (2009 = 100) 100 147 200 206 Utilizzo degli im pianti 45 % 48 % 45 % 41 % Volume di produ zione Indice (2009 = 100) Capacità di produ zione Fonte: Europressedienst 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (126) La produzione di celle dell’Unione è aumentata comples Tabella 4-b Celle — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW) 2009 2010 2011 PI 1 683 2 376 2 723 2 024 100 141 162 120 2 324 3 264 3 498 3 231 Indice (2009 = 100) 100 140 151 139 Utilizzo degli im pianti 72 % Volume di produ zione Indice (2009 = 100) Capacità di produ zione sivamente del 20 % durante il periodo in esame. Ha rag giunto il picco nel 2011 per poi diminuire durante il PI. La produzione UE di celle ha seguito l’andamento del consumo dell’Unione con un lento incremento fino al 2011 seguito da una diminuzione più pronunciata nel PI. In linea con l’andamento del consumo, l’industria dell’Unione ha in un primo tempo aumentato le capacità del 51 % fino al 2011 per diminuire poi durante il PI. Complessivamente, le capacità di produzione sono au mentate del 39 % nel periodo in esame. Il tasso di uti lizzo delle capacità è aumentato fino al 2011, con un picco del 78 % per poi diminuire del 15 % durante il PI. In generale, le capacità di utilizzo degli impianti di fab bricazione delle celle dell’industria dell’Unione sono di minuite nel periodo in esame per raggiungere il 63 % durante il PI. (127) Complessivamente, durante il periodo in esame la produ 73 % 78 % 63 % Fonte: Europressedienst Tabella 4-c Wafer — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW) Volume di produ zione L 152/19 2009 2010 2011 PI 1 600 2 677 2 553 2 017 100 167 160 126 2 600 3 410 3 945 3 636 100 131 152 140 zione di wafer dell’industria dell’Unione è aumentata del 26 %. La produzione UE ha raggiunto il suo livello mas simo nel 2010 per diminuire costantemente nel 2011 e raggiungere un livello ancora più basso nel PI. In risposta all’aumento del consumo nella UE, i fabbricanti UE hanno incrementato le proprie capacità di produzione di wafer del 52 % fino al 2011 che sono poi diminuite nel PI. Ciò nonostante, la capacità di produzione di wafer dell’industria dell’Unione è nel complesso aumentata del 40 % durante il periodo in esame. Nonostante l’aumento della produzione, il tasso di utilizzo degli impianti di fabbricazione dei wafer dell’industria dell’Unione è au mentato fino al 2010 per poi diminuire costantemente dopo tale periodo; ciò riflette un calo complessivo del 7 % nel periodo in esame, fino a raggiungere il 55 % nel PI. (128) L’industria dell’Unione ha quindi aumentato le proprie Indice (2009 = 100) Capacità di produ zione Indice (2009 = 100) Utilizzo degli im pianti 62 % 79 % 65 % 55 % Fonte: Europressedienst capacità parallelamente a un aumento del consumo. Ma la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata molto più lentamente dei consumi, ciò che ha causato una diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti per il prodotto in esame durante il periodo in esame. 5.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato (129) Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 5-a Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW) 2009 2010 2011 PI 1 037 1 890 2 683 2 357 Indice (2009 = 100) 100 182 259 227 Quota di mercato 19 % 15 % 13 % 13 % (125) La produzione complessiva di moduli dell’industria del l’Unione è aumentata dell’87 % nel periodo in esame. La produzione ha raggiunto il picco nel 2011 per poi dimi nuire durante il PI. La produzione di moduli dell’Unione è aumentata molto più lentamente della crescita del con sumo, più che triplicato nello stesso periodo. Nel conte sto di un forte aumento del consumo, i fabbricanti UE hanno raddoppiato le loro capacità di produzione dei moduli durante il periodo in esame. Malgrado tuttavia l’aumento dei livelli di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è diminuita del 4 %, raggiungendo appena il 41 % durante il PI. Volume delle ven dite sul mercato UE Fonte: Europressedienst IT L 152/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.6.2013 Tabella 5-b Celle — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW) Volume delle ven dite sul mercato complessivo 2009 2010 2011 PI 1 470 1 913 2 245 1 545 Indice (2009 = 100) 100 130 153 105 Quota di mercato 68 % 57 % 52 % 38 % (Indice 2009 = 100) Produttività addetto) (kW/ (Indice 2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 100 134 149 139 183 211 247 245 100 115 135 134 Fonte: Europressedienst Fonte: Europressedienst Tabella 6-b Celle — Occupazione e produttività Tabella 5-c Wafer — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW) 2009 2010 2011 PI 1 363 1 520 1 608 1 269 Indice (2009 = 100) 100 112 118 93 Quota di mercato 81 % 64 % 59 % 59 % Volume delle ven dite sul mercato complessivo Fonte: Europressedienst Numero di addetti (Indice 2009 = 100) Produttività addetto) (kW/ (Indice 2009 = 100) 2010 2011 PI 5 281 5 937 5 641 4 782 100 112 107 91 319 400 483 423 100 126 151 133 Fonte: Europressedienst (130) Nel periodo in esame, il volume delle vendite di moduli è aumentato del 127 %. Ma, nel contesto di una crescita del consumo del 221 %, ciò ha rappresentato una ridu zione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 19 % (2009) al 13 % (nel PI). Riguardo alle celle, le ven dite dell’industria dell’Unione sono solo marginalmente aumentate del 5 % mentre il consumo è aumentato del l’87 %, pari quindi a una riduzione della quota di mer cato dal 68 % (2009) al 38 % (nel PI). Riguardo ai wafer, il volume totale delle vendite è diminuito del 7 % mentre il consumo è aumentato: ciò significa una riduzione della quota di mercato dei wafer dall’81 % (2009) al 59 % (nel PI). (131) Mentre il consumo cresceva, le vendite di moduli e celle dell’industria dell’Unione crescevano in misura notevol mente inferiore rispetto alle importazioni dal paese inte ressato e le vendite di wafer diminuivano. L’industria dell’Unione non ha dunque potuto beneficiare della cre scita del consumo. Di conseguenza, le quote di mercato di tutti e tre i segmenti sono diminuite durante il periodo in esame. 5.2.3. Occupazione e produttività (132) L’occupazione e la produttività hanno registrato il se guente andamento nel periodo in esame: Tabella 6-a Moduli — Occupazione e produttività Numero di addetti 2009 2009 2010 2011 PI 11 779 15 792 17 505 16 419 Tabella 6-c Wafer — Occupazione e produttività Numero di addetti (Indice 2009 = 100) Produttività addetto) (kW/ (Indice 2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 1 944 3 853 4 291 3 920 100 198 221 202 823 695 595 515 100 84 72 63 Fonte: Europressedienst (133) Tra il 2009 e il PI, l’occupazione è aumentata rispettiva mente del 39 % e del 102 % nel comparto dei moduli e dei wafer mentre è calata del 9 % in quello delle celle. Si noti tuttavia che l’occupazione è aumentata fino al 2011 ed è poi diminuita durante il PI sia per i moduli che per i wafer. Per le celle, l’occupazione è aumentata fino al 2010 ed è poi diminuita durante il 2011 e il PI. La produttività totale evidenzia un andamento positivo per i moduli e le celle con un aumento del 34 % e del 33 %, rispettivamente. In parte, ciò è la conseguenza degli sforzi dell’industria dell’Unione per rispondere alla pres sione delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Ma, durante il periodo in esame, la produttività totale per i wafer è diminuita del 37 %. IT 5.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (134) Pertanto, come è calata, tra il 2011 e il PI, la produzione UE di moduli e wafer, così è calata, nello stesso periodo e negli stessi comparti, anche l’occupazione. Per le celle, l’occupazione è aumentata fino al 2010 ed è diminuita nel 2011 e nel PI; la produzione UE di celle è invece cresciuta costantemente fino al 2011 e solo allora ha iniziato a diminuire. 5.2.3.1. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (135) Tutti i margini di dumping sono notevolmente superiori al livello de minimis. Riguardo all’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sull’industria dell’Unione, dati i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, tale incidenza va considerata di grande rilie vo. (Indice 2009 = 100) Costi di produ zione (EUR/kW) (Indice 2009 = 100) 5.3. Indicatori microeconomici 5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (137) I prezzi di vendita medi dei fabbricanti UE inclusi nel campione praticati ad acquirenti non collegati della UE hanno registrato il seguente andamento durante il pe riodo in esame. Tabella 7-a 2009 2010 2011 PI 100 76 51 31 1 647,10 1 021,67 1 057,56 745,61 62 45 100 64 Fonte: Risposte al questionario verificate Tabella 7-c Wafer — Prezzi medi delle vendite nell’Unione 2009 2010 2011 PI Prezzo di vendita medio nell’Unione sul mercato libero (EUR/kW) 709 564 515 426 (Indice 2009 = 100) 100 80 73 60 Costi di produ zione (EUR/kW) 631 496 520 648 (Indice 2009 = 100) 100 78 82 103 (136) Trattandosi della prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame, la capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è pertinente. L 152/21 Fonte: Risposte al questionario verificate Moduli — Prezzi medi delle vendite nell’Unione 2009 2010 2011 PI Prezzo di vendita 2 198,75 1 777,15 1 359,35 1 030,83 medio nell’Unione sul mercato libero (EUR/kW) (Indice 2009 = 100) Costi di produ zione (EUR/kW) (Indice 2009 = 100) 100 81 62 47 2 155,02 1 599,44 1 400,13 1 123,60 100 74 65 52 Fonte: Risposte al questionario verificate Tabella 7-b Celle — Prezzi medi delle vendite nell’Unione 2009 2010 Prezzo di vendita 1 525,09 1 160,99 medio nell’Unione sul mercato libero (EUR/kW) 2011 PI 777,62 474,91 (138) Durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono bruscamente diminuiti del 53 % per i moduli, del 69 % per le celle e del 40 % per i wafer. Il calo dei prezzi di vendita è costante durante l’intero periodo in esame, ma è stato particolarmente pronunciato nel PI, durante il quale essi crollano a livelli insostenibili. Nel periodo in esame, i costi di produzione diminuiscono del 48 % (mo duli) e del 55 % (celle). Nel 2010, il costo di produzione dei wafer diminuisce rispetto al 2009 ma aumenta nel 2011 pur restando al di sotto del livello del 2009. Nel PI, i costi aumentano fino a raggiungere livelli appena supe riori a quelli del 2009; ciò si spiega principalmente con una cessazione della produzione durante il PI. L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare dei continui sforzi tesi ad aumentare la propria efficienza dei costi né del calo del prezzo della principale materia prima, il polisi licio. La causa di ciò risiede soprattutto nella crescente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping che ha avuto effetti negativi sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, che si sono contratti più di quanto sia aumentata l’efficienza. Ciò è confermato dall’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 144). Nel complesso, si assiste a una notevole diminuzione dei prezzi medi di vendita e del costo di produzione del prodotto simile (wafer esclusi) con effetti devastanti sulla redditività del l’industria dell’Unione. IT L 152/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.6.2013 5.3.3. Scorte 5.3.2. Costo del lavoro (139) Il costo medio del lavoro dei fabbricanti UE inclusi nel campione denuncia il seguente andamento nel periodo in esame: (141) I livelli delle scorte dei fabbricanti UE inclusi nel cam pione registrano il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 8-a Tabella 9-a Moduli — Costo medio del lavoro per addetto Costo medio del lavoro per addetto (EUR) (Indice 2009 = 100) Moduli — Scorte 2009 2010 2011 PI 38 194 40 793 41 781 42 977 100 107 110 113 Scorte kW) finali (in (Indice 2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 28 612 40 479 74 502 65 415 100 141 260 229 Fonte: Risposte al questionario verificate Fonte: Risposte al questionario verificate Tabella 8-b Tabella 9-b Celle — Costo medio del lavoro per addetto Celle — Scorte Costo medio del lavoro per addetto (EUR) (Indice 2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 49 677 49 357 49 140 49 350 100 99 99 99 Scorte kW) finali (in (Indice 2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 16 995 23 829 76 889 68 236 100 140 452 402 Fonte: Risposte al questionario verificate Fonte: Risposte al questionario verificate Tabella 9-c Tabella 8-c Wafer — Scorte Wafer — Costo medio del lavoro per addetto Costo medio del lavoro per addetto (EUR) (Indice 2009 = 100) 2009 2010 2011 PI 39 409 40 933 39 323 46 060 Scorte kW) finali (Indice 2009 = 100) 100 104 100 117 (in 2009 2010 2011 PI 34 891 5 601 36 697 59 340 100 16 105 170 Fonte: Risposte al questionario verificate Fonte: Risposte al questionario verificate (142) Le scorte aumentano significativamente del 129 % (mo (140) Nei moduli, tra il 2009 e il PI, il costo medio del lavoro per addetto aumenta in modo costante del 13 % com plessivamente. Riguardo alle celle, il costo medio del lavoro resta stabile nel periodo in esame, cala legger mente dell’1 % tra il 2009 e il 2010 e si stabilizza poi fino al PI. Riguardo ai wafer, il costo medio del lavoro per addetto è assai vario: aumenta tra il 2009 e il 2010, diminuisce nel 2011 ma aumenta complessivamente del 17 % nel periodo in esame. L’aumento complessivo del costo del lavoro si spiega in parte con il contemporaneo incremento della produttività (moduli), con l’andamento dell’inflazione e con i costi sociali di alcuni fabbricanti UE (wafer) legati al ridimensionamento del settore tra il 2011 e il PI. duli), del 302 % (celle) e del 70 % (wafer) nel corso del periodo in esame. Riguardo ai moduli, le scorte aumen tano costantemente, raggiungendo livelli molto elevati nel 2011 (160 %) e calano nel PI pur restando a livelli molto alti rispetto all’inizio del periodo in esame. Ri guardo alle celle, l’andamento è anche più pronunciato, con un aumento delle scorte tra il 2009 e il 2011 supe riore al 350 %. Analogamente, le scorte diminuiscono durante il PI pur restando a livelli molto elevati rispetto all’inizio del periodo in esame. Riguardo ai wafer, mentre l’industria dell’Unione riduceva le sue scorte tra il 2009 e il 2010 di oltre l’80 % grazie all’incremento delle vendite, le sue scorte finali aumentano rapidamente fino a livelli superiori a quelli del 2009 con un ulteriore aumento di 65 punti percentuali nel PI. IT 5.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (143) Dall’inchiesta emerge che, data l’attuale critica situazione, i fabbricanti UE tendono a tenere scorte limitate per il prodotto simile e a basare la loro produzione sugli ordi ni. L’aumento delle scorte registrato dal prodotto simile durante il periodo in esame è perciò un fattore di rilievo per stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave. 5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investimento e capacità di reperire capitali (144) Redditività e flusso di cassa registrano il seguente anda mento nel periodo in esame: Tabella 10-a L 152/23 (145) La redditività dei fabbricanti UE inseriti nel campione è stata calcolata esprimendo il profitto netto preimposte, ottenuto dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nella UE, in percentuale del fatturato gene rato da tali vendite. (146) Nel periodo in esame, la redditività per il prodotto simile è calata bruscamente, tramutandosi in perdita. Essa è diminuita di 11 punti percentuali per i moduli, di 49 punti percentuali per le celle e di 63 punti percentuali per i wafer. (147) Tra il 2009 e il 2010, la redditività del prodotto simile è Moduli — Redditività e flusso di cassa 2009 2010 2011 PI Redditività delle vendite nella UE ad acquirenti non collegati (in % del fatturato delle ven dite) 2% 10 % –3% –9% Flusso di cassa 13 % aumentata per poi diminuire notevolmente nel 2011, anno in cui l’industria dell’Unione ha accumulato delle perdite ed è ulteriormente calata nel PI. Le perdite sono state particolarmente elevate per le celle e i wafer. (148) Tra il 2009 e il PI, l’andamento del flusso di cassa, della 10 % 12 % 3% Fonte: Risposte al questionario verificate Tabella 10-b Celle — Redditività e flusso di cassa 2009 2010 2011 PI Redditività delle vendite nella UE ad acquirenti non collegati (in % del fatturato delle ven dite) –8% 12 % – 36 % – 57 % Flusso di cassa 75 % capacità cioè dei fabbricanti UE inclusi nel campione di autofinanziarsi, ha seguito una tendenza sempre più ne gativa. Diminuendo di 10 punti percentuali nei moduli, salvo un lieve aumento nel 2011, il calo più marcato del flusso di cassa si è verificato dunque tra il 2011 e il PI. Il declino del flusso di cassa per celle e wafer è più accen tuato di quello per i moduli e raggiunge livelli estrema mente negativi durante il PI. Il flusso di cassa per il prodotto simile è dunque diminuito durante il periodo in esame. (149) Le cifre che seguono rappresentano l’andamento degli investimenti e dell’utile sul capitale investito dei fabbri canti UE inseriti nel campione rispetto al mercato com plessivo durante il periodo in esame: 52 % – 0,3 % – 46 % Fonte: Risposte al questionario verificate Tabella 11-a Tabella 10-c Moduli — Investimenti e utile sul capitale investito Wafer — Redditività e flusso di cassa 2009 2009 2010 2011 PI Redditività delle vendite nella UE ad acquirenti non collegati (in % del fatturato delle vendite) 11 % 12 % –1% – 52 % Flusso di cassa 39 % 47 % Fonte: Risposte al questionario verificate 32 % – 19 % Investimenti (EUR) 2010 2011 PI 12 081 999 50 105 017 64 643 322 32 730 559 (Indice 2009 = 100) 100 415 535 271 Utile sull’in vestimento – 15 % 19 % – 15 % – 17 % Fonte: Risposte al questionario verificate IT L 152/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Tabella 11-b Celle — Investimenti e utile sul capitale investito 2009 2010 2011 PI Investimenti 31 448 407 34 451 675 10 234 050 6 986 347 (EUR) (Indice 2009 = 100) 100 110 33 22 Utile sull’in vestimento –4% 10 % – 20 % – 19 % 5.6.2013 per tutte e tre i tipi di prodotto. Per le celle e i wafer, pur emergendo un incremento nel 2009 e nel 2010, il ROI diminuisce sensibilmente nel 2011 e raggiunge livelli negativi. Per i moduli, il ROI resta su livelli negativi durante tutto il periodo in esame tranne che nel 2010, anno in cui raggiunge il 19 %. Diminuisce complessiva mente durante il periodo in esame fino al - 17 % nel PI per le celle, cioè dell’1 %, ma resta pur sempre su livelli assai negativi, cioè del - 19 %. Riguardo ai wafer, il ROI ha un andamento sempre negativo fino al - 7 % durante il PI. Durante il periodo in esame, il ROI per il prodotto simile evidenzia un andamento nel complesso negativo. (152) La capacità di reperire capitali è stata analizzata rispetto Fonte: Risposte al questionario verificate al mercato complessivo; ne è emerso il costante deterio ramento della capacità dell’industria dell’Unione di gene rare liquidità per il prodotto simile e il conseguente in debolimento della situazione finanziaria dell’industria del l’Unione. Tabella 11-c Wafer — Investimenti e utile sul capitale investito 2009 2010 2011 PI Investimenti 201 911 346 83 802 212 74 166 331 39 938 349 (EUR) (Indice 2009 = 100) 100 42 37 20 Utile sull’in vestimento 10 % 8% 0% –7% Fonte: Risposte al questionario verificate 5.3.5. Conclusioni relative al pregiudizio (153) L’analisi della situazione dell’industria dell’Unione mostra chiaramente un andamento negativo di tutti i principali indicatori del pregiudizio. Parallelamente a un aumento generale del consumo, nel corso del periodo in esame è aumentata la produzione complessiva di moduli e celle. Nonostante l’aumento del volume delle vendite, durante il PI la quota di mercato dell’industria dell’Unione è di minuita perché è cresciuta meno dei consumi nel periodo considerato. I prezzi medi di vendita sono nettamente calati nel corso del periodo in esame, producendo effetti negativi su tutti gli indicatori finanziari, dalla redditività, ai flussi di cassa, all’utile sul capitale investito e alla ca pacità di ottenere capitali. (150) La precedente tabella indica che tra il 2009 e il PI l’indu stria dell’Unione ha aumentato gli investimenti nei mo duli del 171 %. Quanto sopra è legato soprattutto ai notevoli incrementi di capacità. Nello stesso periodo, pe rò, l’industria dell’Unione ha ridotto gli investimenti nelle celle e nei wafer del 78 % e dell’80 % rispettivamente; gli investimenti effettuati erano legati soprattutto alla R&S per migliorare e aggiornare le tecnologie e i processi produttivi tesi a incrementare l’efficienza. Poiché l’indu stria dell’Unione non poteva permettersi investimenti ag giuntivi per celle e wafer nel periodo in esame, il livello degli investimenti durante il PI è stato piuttosto basso. Poiché gli investimenti erano di solito finanziati da flussi di cassa e da prestiti intersocietari, la diminuzione del flusso di cassa ha avuto effetti immediati sul livello degli investimenti. (154) Nel periodo in esame, il volume complessivo delle ven dite dell’industria dell’Unione è aumentato. Ma all’au mento del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è corrisposto un notevole calo dei prezzi medi di vendita. (155) Durante il periodo in esame, le importazioni delle parti interessate dalla RPC sono aumentate in termini sia di volume che di quota di mercato. Al tempo stesso, i prezzi delle importazioni hanno continuato a diminuire e hanno comportato una sottoquotazione significativa dei prezzi medi praticati dall’industria dell’Unione sul mer cato UE. (156) Varie parti interessate hanno sostenuto che l’industria (151) L’utile sul capitale investito (return on investments — «ROI») è stato espresso come percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2009 e il PI, il ROI per il prodotto simile ha seguito le analoghe tendenze negative degli altri indicatori finanziari dell’Unione e i fabbricanti UE inseriti nel campione aves sero ottenuto buoni risultati affermando che alcuni indi catori di pregiudizio, come volume e capacità di produ zione, vendite e occupazione nonché redditività, in alcuni fabbricanti inseriti nel campione, erano in aumento e non evidenziavano alcun pregiudizio grave. Sono asser zioni non confermate dai risultati dell’indagine, che in vece ha evidenziato chiare tendenze al ribasso di molti indicatori del pregiudizio, tali da far concludere che l’in dustria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave. 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (157) In particolare, l’inchiesta ha anche confermato che i prezzi di vendita sono inferiori ai costi di produzione, il che ha effetti deleteri sulla redditività dell’industria del l’Unione che, infatti, ha raggiunto livelli negativi durante il PI. Si conclude che se il mercato UE continua a essere invaso da importazioni oggetto di dumping, è probabile che le perdite dell’industria dell’Unione portino alla ces sazione definitiva di qualsiasi produzione UE di qualche entità del prodotto simile. Ciò sembra confermato da dichiarazioni di insolvenza e/o di cessazione temporanea o definitiva della produzione rilasciate da alcune imprese durante e dopo il PI. (158) Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pre giudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. E. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Introduzione (159) Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del rego lamento di base, la Commissione ha esaminato se il pre giudizio notevole subito dall’industria dell’Unione sia stato dovuto alle importazioni oggetto di dumping pro venienti dal paese interessato. Sono stati anche esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dum ping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’indu stria dell’Unione, per evitare di attribuire l’eventuale pre giudizio causato da tali fattori a importazioni in dum ping. L 152/25 interessato hanno registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Esiste una chiara contempo raneità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dum ping e la perdita di quote di mercato dell’industria del l’Unione. L’inchiesta ha anche accertato che, come indi cato al considerando 117, le importazioni oggetto di dumping hanno sottoquotato i prezzi dell’industria del l’Unione durante il PI. (162) L’inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 64 % per i mo duli, del 42 % per le celle e del 40 % per i wafer durante il periodo in esame, con conseguente aumento della sot toquotazione. A fronte di questa pressione sui prezzi, l’industria dell’Unione ha effettuato notevoli sforzi per ridurre i propri costi di produzione. Nonostante gli sfor zi, il livello eccezionalmente basso dei prezzi all’impor tazione cinesi ha costretto l’industria dell’Unione ad ab bassare ulteriormente i prezzi di vendita da essa praticati a livelli non redditizi. La redditività dell’industria del l’Unione è perciò diminuita drasticamente durante il pe riodo in esame ed è andata in perdita durante il PI. (163) In base a quanto precede, si conclude che le importazioni cinesi e la crescita della quota di mercato delle importa zioni in dumping dalla Cina a prezzi costantemente in feriori a quelli dell’industria dell’Unione hanno avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione, pregiudizio che ha dato luogo alla difficile situazione finanziaria della stessa e al deterioramento di gran parte degli indicatori di pregiudizio. 3. Effetto di altri fattori (160) Una parte interessata ha affermato che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l’analisi del nesso di causalità andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato membro. Regimi di sostegno nazionali determinano in certa misura le dimensioni dei mercati degli Stati membri. L’inchiesta ha tuttavia accertato che la domanda non dipende unicamente dai regimi di sostegno. A se conda della situazione geografica (esposizione al sole) e del prezzo dell’elettricità in un dato luogo, i pannelli solari sembrano aver raggiunto, o quasi, la parità di rete, permettendo così a certi investimenti di essere effettuati indipendentemente dai regimi di sostegno. Poiché non si può concludere che le condizioni di mercato dipendano esclusivamente dai regimi di sostegno, l’argomentazione è stata respinta. 3.1. Importazioni da altri paesi terzi (164) Riguardo ai moduli, il volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo in esame è aumentato del 19 % mentre nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta dal 18,4 % al 6,8 %. Taiwan è il secondo espor tatore in ordine di grandezza dopo la RPC. (165) Riguardo alle celle, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 186 % durante il periodo in esame; la quota di mercato è aumentata dal 24 %, nel 2009, al 36 % circa, durante il PI. Nel campo delle celle Taiwan è il secondo esportatore dopo la RPC e sopra vanza largamente i quantitativi importati e le quote di mercato degli altri paesi terzi, pur restando a livelli infe riori a quelli della RPC. 2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (161) Dall’inchiesta emerge che le importazioni in dumping dalla RPC sono enormemente aumentate durante il pe riodo in esame: di oltre il 300 % per i moduli, del 482 % per le celle e del 648 % per i wafer; la loro quota di mercato è aumentata di 17 punti percentuali per i mo duli, di 17 punti percentuali per le celle e di 27 punti percentuali per i wafer. Si conferma quindi che il volume delle importazioni e la quota di mercato del prodotto (166) Riguardo ai wafer, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è sceso del 19 % nel periodo in esame; anche la quota di mercato è scesa dal 13,4 % nel 2009 all’8,5 % nel PI. Anche in questo caso, Taiwan è il secondo espor tatore di wafer dopo la RPC. Il livello delle importazioni e la quota di mercato di Taiwan non sono aumentati in misura significativa e sono rimasti a livelli bassi durante il periodo in esame. IT L 152/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (167) I prezzi all’importazione da paesi terzi di moduli, celle e wafer erano in media maggiori dei prezzi unitari medi delle importazioni cinesi. Dalle informazioni disponibili risulta che, per moduli e wafer, il prezzo medio d’impor tazione da Taiwan era superiore al prezzo d’importazione medio dalla Cina e che, per le celle, il prezzo medio d’importazione da Taiwan si collocava nella stessa fascia di quello dalla Cina. Tuttavia, mancando informazioni dettagliate sui prezzi per tipo di prodotto, la compara zione tra prezzi medi può essere usata solo a titolo indicativo, senza che da essa si possano trarre conclusioni certe. Per il periodo in esame, il volume delle importa zioni di celle da Taiwan è aumentato continuamente, con un incremento della quota di mercato pari a 14 punti percentuali circa. Ma, nel complesso, per il prodotto og getto d’inchiesta, nonostante l’aumento della quota di mercato, i volumi erano inferiori a quelli della RPC e i loro prezzi durante il PI, celle escluse, erano in genere più elevati. Per questi motivi, dati soprattutto i volumi delle importazioni e le quote di mercato da altri paesi terzi nonché i loro livelli di prezzo, simili o superiori in media a quelli dell’industria dell’Unione, si può concludere in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi non an nullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tabella 12 Importazioni da altri paesi terzi e relative quote di mercato Moduli Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (MW) (Indice 2009 = 100) Quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi 2009 2010 2011 PI 1 003 1 702 1 385 1 195 Moduli Quota di mercato delle importazioni da Taiwan 169 138 119 18,4 % 14,0 % 7,0 % 6,8 % 2 385,34 1 852,23 1 430,90 1 218,41 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) 100 78 60 51 Volume delle importazioni da Taiwan (MW) 49 144 140 135 (Indice 2009 = 100) 100 294 286 276 2009 2010 2011 PI 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 2 102,04 1 659,72 1 350,00 1 125,93 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) 100 79 64 54 Volume delle importazioni dagli USA (MW) 140 180 51 60 (Indice 2009 = 100) 100 129 36 43 Quota di mercato delle importazioni dagli USA 2,6 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 2 400,00 1 872,22 1 431,37 1 233,33 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) 100 78 60 51 Volume delle importazioni dal resto dell’Asia (MW) 720 1 140 1 029 879 (Indice 2009 = 100) 100 158 143 122 13,2 % 9,3 % 5,2 % 5,0 % Quota di mercato delle importazioni dal resto dell’Asia 100 5.6.2013 2 400,00 1 870,18 1 440,23 1 229,81 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) 100 78 60 51 Volume delle importazioni dal resto del mondo (MW) 94 238 165 121 (Indice 2009 = 100) 100 253 176 129 Quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo 1,7 % 2,0 % 0,8 % 0,7 % 2 404,26 1 869,75 1 442,42 1 231,40 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) Fonte: Europressedienst 100 78 60 51 IT 5.6.2013 Celle Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2009 2010 2011 PI Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (MW) 510 884 1 100 1 457 (Indice 2009 = 100) 100 173 216 286 23,7 % 26,6 % 25,5 % 36,2 % Quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi 1 166,67 1 072,40 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW 751,82 L 152/27 2009 2010 2011 PI (Indice 2009 = 100) 100 78 61 48 Volume delle importazioni dal resto del mondo (MW) 175 290 350 282 (Indice 2009 = 100) 100 166 200 161 Quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo 8,1 % 8,7 % 8,1 % 7,0 % 831,43 638,30 Celle 553,88 (Indice 2009 = 100) 100 92 64 47 Volume delle importazioni da Taiwan (MW) 235 400 540 997 (Indice 2009 = 100) 100 170 230 424 Quota di mercato delle importazioni da Taiwan 10,9 % 12,0 % 12,5 % 24,8 % Prezzo medio all’importazione in EUR/kW 948,94 1 100,00 670,37 514,54 (Indice 2009 = 100) 100 116 71 54 Volume delle importazioni dagli USA (MW) 40 40 40 33 (Indice 2009 = 100) 100 100 100 83 Quota di mercato delle importazioni dagli USA 1,9 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 825,00 636,36 1 348,57 1 051,72 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) 100 78 62 47 2009 2010 2011 PI Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (MW) 225 333 235 183 (Indice 2009 = 100) 100 148 104 81 Quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi 13,4 % 14,0 % 8,6 % 8,5 % Prezzo medio all’importazione in EUR/kW 800,00 588,59 43,30 420,77 Fonte: Europressedienst 1 350,00 1 050,00 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW Wafer (Indice 2009 = 100) 100 78 61 47 Volume delle importazioni dal Giappone (MW) 60 154 170 145 (Indice 2009 = 100) 100 74 55 52 50 50 36 100 257 283 242 Volume delle importazioni da Taiwan (MW) 20 (Indice 2009 = 100) Quota di mercato delle importazioni dal Giappone 2,8 % 4,6 % 3,9 % 3,6 % (Indice 2009 = 100) 100 250 250 180 829,41 641,38 Quota di mercato delle importazioni da Taiwan 1,2 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % Prezzo medio 1 350,00 1 051,95 all’importazione in EUR/kW IT L 152/28 Wafer Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2009 2010 2011 PI 800,00 580,00 440,00 416,67 (Indice 2009 = 100) 100 73 55 52 Volume delle importazioni dagli USA (MW) 50 55 40 28 (Indice 2009 = 100) 100 110 80 56 Quota di mercato delle importazioni dagli USA 3,0 % 2,3 % 1,5 % 1,3 % Prezzo medio all’importazione in EUR/kW 800,00 581,82 450,00 428,57 (Indice 2009 = 100) 100 73 56 54 Volume delle importazioni dal Giappone (MW) 55 50 30 26 (Indice 2009 = 100) 100 91 55 47 Quota di mercato delle importazioni dal Giappone 3,3 % 2,1 % 1,1 % 1,2 % Prezzo medio all’importazione in EUR/kW 800,00 580,00 433,33 423,08 (Indice 2009 = 100) 100 73 54 53 Volume delle importazioni dal resto del mondo (MW) 100 178 115 93 (Indice 2009 = 100) 100 178 115 93 Quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo 5,9 % 7,5 % 4,2 % 4,3 % Prezzo medio all’importazione in EUR/kW 800,00 589,89 434,78 419,35 100 74 54 52 Prezzo medio all’importazione in EUR/kW (Indice 2009 = 100) Fonte: Europressedienst 5.6.2013 Andamento del consumo dell’Unione (168) Come indicato al considerando 108, durante il periodo in esame il consumo UE è aumentato del 221 % per i mo duli, dell’87 % per le celle e del 29 % per i wafer, ha raggiunto una punta massima nel 2011 ed è calato du rante il PI, pur restando nettamente superiore al livello registrato all’inizio del periodo in esame nel 2009. L’in dustria dell’Unione non ha potuto beneficiare di questo aumento nel consumo: la sua quota di mercato è scesa infatti nello stesso periodo dal 19 % al 13 % per i mo duli, dal 68 % al 38 % per le celle e dall’81 % al 59 % per i wafer. Al tempo stesso, la quota di mercato della RPC è fortemente aumentata fino al 2011 per poi restare stabile su livelli elevati durante il PI, quando il consumo è di minuito. Considerato pertanto che, nonostante il calo del consumo UE nel PI, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno mantenuto (moduli) o aumentato (celle e wafer) la loro quota di mercato a detrimento dell’indu stria dell’Unione nel periodo in esame, si deve concludere che il calo del consumo conferma il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dal l’industria dell’Unione. (169) In base alle informazioni disponibili è difficile stabilire in che misura la domanda sia trainata da regimi di sostegno degli Stati membri. Come indicato al considerando 171 esiste una gran varietà di regimi di sostegno ed essendo la loro interazione con la domanda estremamente com plessa è anche difficile quantificarne gli effetti precisi. I dati disponibili provano tuttavia che la domanda di ener gia solare continuerà ad esistere e ad aumentare nel tem po, anche senza regimi di sostegno e anche se forse a livelli inferiori rispetto a quanto avviene grazie a quest’ul timi. In questo contesto, molte parti asseriscono che la parità di rete (la situazione che si ha quando il costo per produrre energia solare è pari al costo per produrre ener gia convenzionale) è già stata raggiunta, o quasi, in al cune regioni della UE. Queste asserzioni non hanno po tuto essere finora confermate dall’inchiesta e saranno og getto di ulteriori indagini. 3.2. Il principale esempio di regime di sostegno: le tariffe di immissione (Feed-in-tariffs - FIT) (170) Secondo molte parti interessate la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione risiede nelle riduzioni delle tariffe di immissione decise dagli Stati membri. Esse ritengono che i tagli abbiano fatto diminuire le installazioni di impianti solari e ridotto la domanda del prodotto in esame sul mercato UE, causando così il no tevole pregiudizio per l’industria dell’Unione. (171) Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnova bili, gli Stati membri hanno introdotto FIT, contingenti obbligatori legati a certificati verdi negoziabili, sovven zioni agli investimenti e incentivi fiscali. Alcuni Stati membri concedono anche sostegni finanziati dai fondi 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea strutturali della UE. Lo strumento di sostegno all’energia solare più diffuso sono le FIT. Per ora, l’analisi della Commissione si è concentrata su questo tipo di sostegno. (172) Le FIT sono uno strumento di sostegno finanziario per conseguire obiettivi nazionali obbligatori per promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, come quelli prescritti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Livelli di sostegno e modalità di funzio namento delle FIT variano a seconda degli Stati membri. Grazie alle FIT i gestori delle reti devono acquistare ener gia solare a prezzi che permettano ai produttori di ener gia solare (di solito proprietari degli impianti solari) di recuperare i costi e ottenere ragionevoli tassi di rendi mento. Quasi sempre le FIT, come altri regimi di soste gno, vanno soggette anche al controllo sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE al fine di evitare eccessive compensazioni per i produttori di energia elet trica. (173) Nonostante differenze nazionali, riguardo all’andamento delle FIT si possono osservare tre fenomeni nella UE: (i) la riduzione dei tassi delle FIT, (ii) la completa sospen sione del regime delle FIT (Spagna) e (iii) l’introduzione di soglie di capacità (dette cap) per gli impianti ammissibili al finanziamento nonché massimali di spesa a livello di Stati membri sulle capacità annue installate e sovvenzio nate. Risulta che le cap siano state introdotte soprattutto nel 2012: probabilmente non hanno quindi alcun effetto sul consumo durante il PI. L’analisi si è perciò concen trata sulle recenti sospensioni delle FIT in Spagna e sulla riduzione dei tassi FIT nella maggior parte degli Stati membri. Si è esaminato se esse abbiano avuto effetti sulla domanda nel mercato UE e se potessero aver causato il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In pro posito, si è visto che l’effetto dell’andamento delle FIT sulla domanda di moduli è analogo a quello rilevato per la domanda di celle e wafer. Essendo infatti le celle e i wafer indispensabili per la produzione dei moduli e non essendo usati in nessun altro processo di produzio ne, al diminuire della domanda di moduli corrisponde l’immediata diminuzione della domanda di celle e wafer. L 152/29 infatti che sebbene la situazione dell’industria dell’Unione peggiorasse, i produttori esportatori riuscivano a mante nere elevate quote di mercato (moduli: 80 %) e anche ad aumentarle leggermente (celle: dal 22 % nel 2011 al 25 % durante il PI; wafer: dal 32 % nel 2011 al 33 % durante il PI). Si noti inoltre che il prezzo medio dei moduli pra ticato dall’industria dell’Unione è diminuito del 53 % nel corso del periodo in esame, soprattutto a causa del si gnificativo aumento delle importazioni in dumping e della forte pressione sui prezzi del mercato UE da esse esercitata. La perdita di redditività subita dall’industria dell’Unione non può perciò essere in via principale attri buita ai tagli delle FIT. (175) Di conseguenza, si riconosce che le FIT hanno generato una domanda di energia solare e che la loro recente sospensione (Spagna) e riduzione (in altri Stati membri), ha ridotto il consumo del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, il che potrebbe avere contribuito al pregiu dizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, il calo del consumo nel PI non è stato tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (176) Alcune parti interessate affermano che i tagli delle FIT hanno reso poco attraenti le opportunità di investimento nell’energia solare e ridotto la domanda del prodotto in esame nella UE. (177) L’inchiesta conferma l’esistenza di un legame tra i tassi delle FIT e il livello degli investimenti nell’industria del l’energia solare, ma ha anche evidenziato che gli investi menti in questo comparto ne tengono meno conto in regioni ad alta esposizione solare, nelle quali la produ zione di energia solare è più efficiente, e in quelle in cui l’elettricità ha prezzi elevati. L’inchiesta mostra infatti che si continua a investire (ad esempio, in Spagna) nono stante la sospensione del regime delle FIT. L’inchiesta mostra anche che gli investimenti nell’energia solare re stano attraenti anche se i tassi delle FIT sono inferiori. (178) Di conseguenza, non si può dire con assoluta certezza che i tagli delle FIT abbiano reso gli investimenti nel l’energia solare poco attraenti e abbiano così contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (174) L’inchiesta conferma da un lato il nesso tra andamento delle FIT e consumo, e accerta dall’altro che il calo del consumo tra il 2011 e il PI non contribuisce ad annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dum ping dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione, descritto al considerando 163. Essa dimostra (1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. (179) Una parte interessata sostiene che i tagli alle FIT hanno costretto i fabbricanti UE a diminuire i prezzi per man tenere vivo l’interesse degli investitori nell’energia FV e per continuare a stimolare la domanda e la crescita. L 152/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (180) L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping e non dei tagli alle FIT. Lo conferma il fatto che il più significativo calo dei prezzi dell’industria dell’Unione si è verificato nel 2010 e nel 2011, prima che i principali tagli avessero luogo. È stato infatti l’aumento delle im portazioni in dumping dalla RPC, a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, a costringere l’industria dell’Unione a ridurre i suoi prezzi a livelli sempre più bassi. 5.6.2013 fatto che quest’ultima non ha effettuato gli investimenti necessari ad aumentare le capacità. (186) Mentre l’industria dell’Unione ha effettivamente aumen tato la sua capacità di produzione, il volume totale della produzione non ha portato a un aumento del consumo sul mercato UE durante il periodo in esame. L’aumento delle capacità di produzione dell’industria dell’Unione era ragionevole e ha seguito l’andamento del mercato, cioè l’aumento del consumo. Non può perciò essere conside rato come una causa del pregiudizio subito. (181) Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. (187) Analogamente, secondo quanto precede, l’inchiesta non (182) Le FIT sono state insomma un importante fattore per lo sviluppo del mercato FV nella UE e sul consumo del prodotto in esame ha influito l’esistenza delle FIT. L’in chiesta ha tuttavia rivelato che il consumo non è dimi nuito significativamente nonostante l’ampiezza dei tagli. Si è pertanto giunti alla conclusione provvisoria che l’an damento delle FIT non è tale da annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. conferma l’argomento secondo cui l’industria dell’Unione non ha investito nell’ampliamento delle capacità. Al con trario, come indicato in precedenza, nell’intero periodo in esame, l’industria dell’Unione ha aumentato la capacità di produzione e fino a disporre di un eccesso di capacità per tutto il periodo in esame, il che indica che era in grado di soddisfare la domanda aggiuntiva. L’argomenta zione è stata pertanto respinta. (188) Alcune parti interessate hanno affermato che tutti gli pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a un venir meno dei sostegni finanziari all’industria del l’Unione. A supporto di tale affermazione, sono state fornite informazioni su sovvenzioni concesse a un fab bricante UE prima del periodo in esame (tra il 2003 e il 2006). operatori del mercato, compresi quelli in settori a valle e a monte, si sono trovati in situazioni difficili dovute a eccessi di capacità sul mercato mondiale e alle conse guenti mutazioni del mercato. In proposito, è stato so stenuto che il prodotto in esame è divenuto una merce di cui i singoli fabbricanti non sono più in grado di fissare i prezzi, ormai soggetti alla legge della domanda e dell’of ferta a livello mondiale. Questa situazione avrebbe dun que causato il grave pregiudizio all’industria dell’Unione e non le importazioni in dumping. (184) Gli elementi di prova forniti non hanno rivelato alcun (189) L’inchiesta ha confermato l’esistenza di un eccesso di 3.3. Altri sostegni finanziari concessi all’industria dell’Unione (183) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il grave nesso tra il grave pregiudizio subito dall’industria del l’Unione e l’asserita sovvenzione ricevuta da un fabbri cante UE durante il periodo precedente il periodo in esame. Inoltre, poiché tali informazioni si riferiscono a un periodo precedente a quello in esame, sono irrilevanti. Non si è perciò potuto stabilire alcun legame tra un’as serita sovvenzione ricevuta dall’industria dell’Unione e il grave pregiudizio da essa subito. Per questo motivo, l’ar gomentazione è stata respinta. capacità sul mercato mondiale, soprattutto da parte della RPC. Anche i mutamenti del mercato che avrebbero tra sformato il prodotto in esame in una merce di base non giustificano un comportamento dei prezzi e pratiche commerciali del tutto sleali. In proposito, si noti che l’industria dell’Unione ha prodotto e venduto il prodotto in esame per oltre 20 anni, mentre l’industria cinese del prodotto in esame si è sviluppata solo di recente (dalla metà dell’ultimo decennio), attirata soprattutto dalle FIT e da altri incentivi della UE e dal conseguente aumento della domanda. 3.4. Eccesso di capacità (185) Si sostiene che sia stato l’eccesso di capacità sul mercato dell’Unione e in genere sul mercato mondiale a causare il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si af ferma anche che tale sovraccapacità sul mercato mon diale abbia portato al consolidamento dell’industria del l’Unione, attualmente in corso, e che il pregiudizio subito sia dovuto al numero eccessivo di impianti di produzio ne. Varie parti interessate sostengono inoltre che il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione vada colle gato all’iperespansione delle capacità che essa si è autoin flitta. Per contro, altre parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto al (190) Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. 3.5. Incidenza dei prezzi delle materie prime (191) Varie parti interessate sostengono che il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia legato all’andamento dei prezzi del polisilicio, principale materia prima dei wafer. Si è argomentato che l’industria dell’Unione aveva concluso contratti di fornitura a lungo termine a prezzi fissi che non potevano quindi beneficiare della riduzione dei prezzi del polisilicio durante il periodo in esame. 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (192) Secondo l’inchiesta nel 2008 i prezzi del polisilicio sono aumentati ma sono di nuovo diminuiti nel 2009 con lievi cenni di crescita nel 2010 e all’inizio del 2011. I prezzi sono notevolmente diminuiti durante il PI. (193) Secondo l’inchiesta, anche se le forniture del polisilicio all’industria dell’Unione si fondano su contratti a lungo termine, i termini della maggior parte di tali contratti sono stati rinegoziati in base all’andamento dei prezzi del polisilicio e i loro prezzi hanno raggiunto un livello prossimo, quando non inferiore, ai prezzi sul mercato a pronti. (194) Si perciò concluso che pur essendoci stati effetti negativi a carico di alcuni fabbricanti UE dovuti ai contratti a lungo termine di fornitura del polisilicio, l’industria del l’Unione, nel suo insieme, non ne ha sofferto ed è stata in grado di trarre il massimo beneficio dalla diminuzione dei prezzi del polisilicio. I contratti a lungo termine non hanno dunque contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 3.6. Pregiudizio autoinflitto: conseguenze dell’automazione, delle dimensioni, delle economie di scala, del consolida mento, dell’innovazione, della redditività dei costi (195) Alcune parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto all’alto grado di automazione del processo di produzione. In pratica, i piccoli fabbricanti si troverebbero in posizione di svan taggio rispetto a quelli grandi integrati verticalmente e l’eventuale pregiudizio da essi subito non può essere at tribuito alle importazioni oggetto di dumping. In questa prospettiva si sostiene anche che l’industria dell’Unione nel suo insieme è comunque di dimensioni ridotte e che non è perciò in grado di beneficiare delle economie di scala. (196) L’inchiesta ha dimostrato che anche i piccoli fabbricanti presenti sul mercato UE dispongono di processi di pro duzione altamente automatizzati con effetti positivi per i costi di produzione. La maggior parte dei fabbricanti UE si è specializzata in una parte del processo di produzione (wafer, celle o moduli) e, grazie alla specializzazione, ha incrementato la propria competitività rispetto al tipo di prodotto specifico fabbricato. L’argomentazione secondo cui l’impatto dell’elevata automatizzazione avrebbe cau sato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, va quindi respinta. (197) Alcune parti interessate affermano che la pressione sui prezzi sia all’origine del consolidamento dell’industria dell’Unione e che quest’ultima sia la vera causa del grave pregiudizio da essa subito. L’inchiesta dimostra però che è il consolidamento a rappresentare piuttosto una conse guenza delle importazioni in dumping. E la parte non ha prodotto alcun elemento che indichi in che misura il processo di consolidamento possa essere state la causa del pregiudizio subito. (198) Si sostiene poi che la mancanza di integrazione verticale dell’industria dell’Unione sia la causa del pregiudizio su L 152/31 bito. In normali condizioni di mercato, i fabbricanti inte grati verticalmente hanno di solito una catena di approv vigionamento più sicura. L’inchiesta ha però dimostrato che il vantaggio dell’integrazione verticale nella parte del l’industria dell’Unione integrata verticalmente potrebbe non essere stato sfruttato pienamente perché la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping era estremamente elevata. Inoltre, a causa delle importazioni in dumping, l’industria dell’Unione, e i fabbricanti UE integrati verticalmente, non hanno potuto beneficiare del tutto degli elevati tassi di utilizzo degli impianti per realizzare economie di scala. L’inchiesta infine non rivela alcuna correlazione tra integrazione verticale e più alti tassi di redditività: l’elevata pressione sui prezzi ha infatti modificato tale correlazione. (199) Alcune parti interessate affermano che l’industria del l’Unione sia priva di innovazione tecnica e non abbia effettuato investimenti in nuove tecnologie. Ma dall’in chiesta non emerge alcun dato di fatto che confermi una tale affermazione. Al contrario, essa dimostra che la maggior parte degli investimenti dell’industria del l’Unione sono stati dedicati a nuovi macchinari e alla R&S e che a livello mondiale non esistono grandi diffe renze tecnologiche tra i prodotti. (200) Una parte interessata sostiene poi che il grave pregiudizio sia dovuto a manchevolezze nella fase di realizzazione dei progetti (progetti falliti). L’argomentazione non è stata però suffragata da elementi di prova. Inoltre, qualsiasi progetto fallito potrebbe piuttosto essere considerato un effetto delle importazioni in dumping. L’argomentazione è stata perciò respinta. (201) Alcune parti interessate sostengono che l’industria del l’Unione non sia riuscita a razionalizzare i costi in tempo per reagire agli sviluppi nel mercato mondiale. Altre af fermano che costi del lavoro e spese generali siano più elevati che nella RPC. (202) L’inchiesta mostra che i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono diminuiti costantemente nel periodo in esame, salvo i costi dei wafer che sono diminuiti nel 2010 e lievitati nel 2011 e durante il PI fino a livelli di poco superiori a quelli registrati all’inizio del periodo in esame (cfr. considerando 138). La produttività è au mentata per moduli e celle ma è diminuita per i wafer. Come già detto, a causa del massiccio afflusso di impor tazioni in dumping dalla RPC e alla conseguente forte pressione sui prezzi del mercato UE, l’industria del l’Unione non è stata in grado di trarre vantaggio dalla riduzione dei costi. (203) Si noti che i produttori esportatori della RPC non bene ficiano di alcun vantaggio comparativo riguardo alla ma teria prima (polisilicio) e ai macchinari, entrambi impor tati principalmente dalla UE. Riguardo ai costi del lavoro e alle spese generali, essi rappresentano in media meno del 10 % del costo totale di un modulo nel PI e si ritiene che non abbiano svolto un ruolo significativo. L 152/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (204) Si asserisce inoltre che alcuni fabbricanti UE si siano riforniti di wafer, celle e/o moduli dal paese interessato per poi rivenderli come propri sul mercato UE. Secondo l’inchiesta, le importazioni dell’industria dell’Unione del prodotto in esame erano di natura complementare e di volume limitato rispetto alla produzione UE e si ritiene pertanto che il loro peso non possa annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiu dizio subito dall’industria dell’Unione. (205) Per contrastare quindi la tendenza al calo dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l’industria dell’Unione ha dovuto compiere sforzi notevoli per razionalizzare i costi di produzione. Ciononostante, questa razionalizzazione non si è riflessa sui prezzi di vendita a causa dell’ecces siva sottoquotazione dei prezzi esercitata dalle importa zioni in dumping. (206) Per questi motivi le tesi di cui sopra sono state respinte. 3.7. Concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV (207) Alcune parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto alla concor renza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV, essendo tali tecnologie intercambiabili e aventi lo stesso uso finale. 5.6.2013 (212) La capacità di reperire capitali da parte dell’industria del l’Unione si è notevolmente ridotta durante il periodo in esame. Essendo l’industria solare ad alta intensità di ca pitale, la capacità di reperire capitali è essenziale. La re cessione economica ha avuto un certo impatto sulla si tuazione dell’industria dell’Unione. L’inchiesta dimostra, tuttavia, che malgrado la crescita del mercato UE tra il 2009 e il 2011, la situazione dell’industria dell’Unione è peggiorata a causa delle importazioni in dumping dalla RPC che hanno pesantemente sottoquotato i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Si è pertanto concluso che i potenziali effetti della crisi finanziaria siano stati aggravati ulteriormente dall’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, che il limitato accesso ai finan ziamenti sia stato in gran parte dovuto al clima negativo sul mercato, e che la situazione e le prospettive dell’indu stria dell’Unione siano una conseguenza delle importa zioni in dumping. Sebbene quindi la crisi finanziaria ab bia avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione, essa non è tale da annullare il nesso di cau salità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata quindi respinta. 3.9. Risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione (213) Alcune parti interessate affermano che le vendite al l’esportazione dell’industria dell’Unione siano fortemente diminuite durante il periodo in esame e in particolare tra il 2009 e il 2011 (moduli) e tra il 2009 e il primo trimestre del 2012 (celle) e che ciò sia all’origine del grave pregiudizio da essa subito. (214) Come indica però la tabella che segue, il volume delle (208) L’inchiesta ha dimostrato che i prodotti FV a film sottile sono fabbricati a partire da materie prime diverse e non usano wafer di silicio cristallino. Di solito hanno minor efficienza di conversione e minor potenza di uscita ri spetto ai moduli in silicio cristallino e non possono quindi essere utilizzati su piccole superfici, come i tetti: essi non sono cioè del tutto intercambiabili con il pro dotto in esame. Benché possa esistere una certa concor renza tra prodotti a film sottile e prodotto in esame, tale concorrenza è perciò considerata marginale. (209) Secondo l’inchiesta non esiste quindi un nesso tra il pre giudizio subito dall’industria dell’Unione e la concorrenza tra prodotti FV a film sottile e altre tecnologie FV. esportazioni dei moduli resta consistente malgrado un leggero calo nel PI e livelli dei prezzi medi nel PI supe riori ai costi medi dei moduli per tutto il periodo in esame. Esse non possono perciò aver arrecato il pregiu dizio subito dall’industria dell’Unione. Quanto al volume delle esportazioni delle celle, esso rappresentava solo il 12 % circa del volume totale della loro produzione. Per tanto, nonostante i prezzi bassi durante il PI, questo può avere avuto un impatto solo limitato sulla situazione dell’industria dell’Unione. Quanto infine alle esportazioni di wafer, esse rappresentavano il 24 % circa del volume della produzione totale e analogamente, nonostante il basso prezzo all’esportazione durante il PI, avrebbero potuto avere effetti solo limitati sulla situazione dell’indu stria dell’Unione. Le argomentazioni a tale riguardo vanno pertanto respinte. Tabella 13-a (210) Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. 3.8. Crisi finanziaria e suoi effetti (211) Alcuni asseriscono che la crisi finanziaria e la recessione economica abbiano avuto effetti negativi sull’accesso al credito per l’industria dell’Unione e che questo abbia causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Moduli 2009 2010 2011 PI Volume delle esportazioni di moduli in MW 989 1 279 1 157 1 148 (Indice 2009 = 100) 100 129 117 116 5.6.2013 IT Prezzo medio all’esportazione (EUR/kW) (Indice 2009 = 100) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2009 2010 2011 PI 2 500 1 900 1 470 1 230 100 76 59 49 L 152/33 (217) Secondo l’inchiesta, il consumo del prodotto in esame è aumentato notevolmente durante il periodo in esame, come già indicato al considerando 108. Inoltre, l’inchie sta non ha messo in luce alcun dato di fatto secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto alla scoperta di depositi di gas di scisto nella UE. L’obie zione è stata pertanto respinta. Fonte: Europressedienst 3.11. Il sistema per lo scambio delle quote di emissione del l’Unione europea (European Union’s Emissions Trading Scheme — ETS) Tabella 13-b Celle (218) La stessa parte afferma che il pregiudizio subito dall’indu 2009 2010 2011 PI Volume delle esportazioni di celle in MW 62 320 315 238 (Indice 2009 = 100) 100 516 508 384 Prezzo medio all’esportazione (EUR/kW) (Indice 2009 = 100) stria dell’Unione sia stato causato dalla scarsità di inve stimenti nella produzione di energia solare dovuta ai bassi prezzi di mercato dei crediti di emissioni di CO2 nel quadro dell’ETS. (219) Di ciò non è stata tuttavia fornita alcuna prova e l’in 1 350 1 050 830 640 100 78 61 47 chiesta non ha messo in luce circostanze oggettive a conferma di queste affermazioni. L’inchiesta ha rivelato invece che il consumo del prodotto in esame è notevol mente aumentato durante il periodo in esame. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. Fonte: Europressedienst 3.12. Decisioni a livello gestionale Tabella 13-c (220) Alcune parti interessate affermano che il pregiudizio Wafer 2009 2010 2011 PI Volume delle esportazioni di wafer in MW 93 916 750 486 (Indice 2009 = 100) 100 985 806 523 Prezzo medio all’esportazione (EUR/kW) 850 590 530 480 (Indice 2009 = 100) 100 70 63 57 Fonte: Europressedienst grave subìto da almeno un fabbricante UE sia stato cau sato da decisioni manageriali errate. Queste affermazioni si fondano sui conti annuali e su alcune informazioni contenute in una lettera inviata da un azionista dell’im presa agli altri azionisti. (221) Ma da nessuna delle informazioni contenute nel fascicolo emerge che le decisioni di gestione adottate dall’impresa in questione fossero inusuali o imprudenti o che abbiano avuto effetti sull’industria dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, le argomentazioni in questo senso sono respin te. 3.13. Politiche governative d’altro tipo (222) Una parte interessata sostiene che il grave pregiudizio (215) Per questi motivi, si ritiene che l’effetto delle esportazioni dell’industria dell’Unione non sia tale da contribuire al grave pregiudizio da essa subito. Le argomentazioni delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte. 3.10. Scoperta di depositi di gas di scisto nell’Unione europea (216) Una parte interessata sostiene che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia causato dalla scoperta nella UE di depositi di gas di scisto e che la prospettiva di aumentare nella UE la produzione il gas di scisto a basso prezzo abbia ridotto gli investimenti pubblici e privati in progetti sulle energie rinnovabili. subito dall’industria dell’Unione sia stato causato da altre politiche governative come quelle per le energie rinnova bili, per incoraggiare l’innovazione, ridurre gli eccessi bu rocratici, agevolare gli scambi e accedere alle reti di di stribuzione poiché tali politiche vanno a vantaggio dei produttori esportatori. Pur essendo vero che alcune delle suddette politiche potrebbero favorire le importazioni da altri paesi terzi e la crescita globale dell’industria solare, esse costituirebbero un vantaggio anche per l’industria dell’Unione. Inoltre, non è detto che tali politiche diano necessariamente luogo a importazioni nella UE effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Pertanto, le argo mentazioni in questo senso sono respinte. L 152/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.14. Conclusioni relative al nesso di causalità (223) L’inchiesta ha accertato la presenza di un nesso di cau salità tra il pregiudizio grave subito dall’industria del l’Unione e le importazioni in dumping provenienti dalla RPC. Sono state analizzate anche altre possibili cause del pregiudizio, come: importazioni da altri paesi terzi, con sumo, tariffe di immissione, altri aiuti finanziari concessi all’industria dell’Unione, sovraccapacità, incidenza del prezzo delle materie prime, pregiudizio autoinflitto, con correnza da parte di prodotti FV a film sottile, crisi finanziaria e relativi effetti, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, scoperta nella UE di depositi di gas di scisto, decisioni a livello gestionale, sistemi per lo scambio delle quote di emissione della UE, politiche go vernative d’altro tipo ma nessuna di esse è risultata ca pace di rompere il nesso di causalità emerso tra le im portazioni in dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 5.6.2013 (228) L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha su bito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping dal paese interessato durante il PI. È opportuno rammentare che molti indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una tendenza negativa durante il periodo in esame. Ne hanno fortemente risentito soprattutto gli in dicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei fabbricanti UE che hanno collaborato come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Di fatto, i fabbricanti UE di moduli, celle e wafer hanno accumulato perdite nel 2011 e nel PI. Di conseguenza, alcuni fab bricanti UE sono già stati costretti a chiudere impianti di produzione; altri hanno dichiarato la propria insolvenza. Se non verranno decise misure, è assai probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica del l’industria dell’Unione. (229) L’istituzione di dazi antidumping provvisori dovrebbe re (224) In base all’analisi sopra descritta, che ha accuratamente differenziato e separato le ripercussioni di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si con clude in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PI. F. INTERESSE DELL’UNIONE 1. Osservazioni preliminari (225) In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pregiudizievoli pratiche di dum ping, esistessero fondati motivi per concludere che non sarebbe nell’interesse dell’Unione prendere provvedimenti provvisori in questo caso particolare. L’analisi dell’inte resse dell’Unione si fonda su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, che comprendono quelli dell’indu stria dell’Unione, delle imprese nei mercati a monte e a valle del settore FV, degli importatori, degli utenti e dei consumatori del prodotto in esame. (226) Circa 150 operatori si sono manifestati dopo l’apertura dell’inchiesta. A importatori non collegati, a operatori a monte (un produttore di materie prime nonché fornitori di impianti per il prodotto oggetto dell’inchiesta) e a valle (responsabili di progetti e installatori) e al BEUC, un’or ganizzazione di consumatori, sono stati inviati questio nari specifici. Tre associazioni, che rappresentano vari operatori (industria dell’Unione, operatori a monte e a valle) nel settore del FV hanno fatto pervenire una serie di informazioni. 2. Interesse dell’industria dell’Unione (227) Durante il PI, l’industria dell’Unione impiegava diretta mente 25 000 persone circa, addette alla produzione e alla vendita del prodotto simile. stituire al mercato UE eque condizioni commerciali per consentire all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto simile, adeguarli ai costi di produzione e mi gliorare la propria redditività. Si può inoltre prevedere che, istituendo misure provvisorie, l’industria dell’Unione possa recuperare almeno in parte le quote di mercato perdute nel corso del periodo in esame, con ripercussioni positive sulla sua situazione finanziaria complessiva. Inol tre, l’industria dell’Unione sarà in grado di avere un più agevole accesso al credito e di investire ulteriormente nella R&S e nell’innovazione del mercato FV. Infine, l’in chiesta ha anche puntato a una possibile ripresa dell’at tività industriale dei fabbricanti UE costretti sospendere la produzione per la pressione delle importazioni cinesi. In questo scenario, non solo i 25 000 posti di lavoro attuali dell’industria dell’Unione (nel PI) sarebbero complessiva mente garantiti ma sarà anche ragionevole attendersi un’ulteriore espansione della produzione e un aumento dell’occupazione. (230) Se non verranno istituite misure, si prevedono ulteriori perdite di quote di mercato e un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione: una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Oltre all’alto nu mero di fabbricanti UE già costretti a uscire dal mercato come denunciato al considerando 157, anche altri fab bricanti potrebbero dover chiedere lo stato d’insolvenza che, a breve e medio termine, porterebbe alla probabile scomparsa dell’industria dell’Unione, con forti effetti ne gativi sugli attuali livelli occupazionali. (231) Si conclude quindi in via provvisoria che l’imposizione di dazi anti-dumping sarebbe nell’interesse dell’industria del l’Unione. 3. Interesse degli importatori non collegati (232) Come indicato al considerando 12, solo uno dei tre im portatori inseriti nel campione aveva come attività prin cipale il commercio del prodotto in esame. 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (233) Era stato denunciato che l’istituzione di misure sul pro dotto in esame si sarebbe ripercossa negativamente sul l’attività degli importatori. Innanzitutto, con l’istituzione di dazi non verranno eliminate tutte le importazioni dalla RPC. In secondo luogo, è probabile che l’istituzione di misure possa avere effetti negativi sulla situazione finan ziaria degli importatori che importano dalla sola RPC, ma dato il probabile aumento di importazioni provenienti da altri paesi terzi, gli importatori che si riforniscono da altri paesi potranno riorientare le loro fonti di approvvigiona mento. (234) Si conclude pertanto in via provvisoria che l’istituzione di misure al livello proposto avrà un qualche effetto nega tivo sulla situazione degli importatori non collegati del prodotto in esame. 4. Interesse degli operatori a monte (235) Gli operatori a monte sono attivi soprattutto nel campo della produzione delle materie prime e nella produzione e progettazione delle attrezzature di fabbricazione del prodotto oggetto d’inchiesta. Dagli operatori a monte sono pervenute otto risposte ai questionari. Sono state effettuate due visite di verifica, una a un fabbricante di materia prima e una a un fabbricante di attrezzature di fabbricazione. (236) In generale, durante il PI, per otto operatori a monte che hanno collaborato, l’attività legata al prodotto in esame variava tra il 6 % e l’80 % dell’attività totale; solo per una impresa che ha collaborato, rappresentava il 100 % del l’attività. In media, durante il PI, l’attività legata al pro dotto in esame rappresentava il 41 % circa dell’attività complessiva degli operatori a monte che hanno collabo rato. In termini di occupazione, durante il PI gli otto operatori a monte che hanno collaborato occupavano 4 200 persone circa. A seconda del segmento e delle singole imprese, la redditività registra una gamma di tassi da elevati a leggermente negativi. L’inchiesta ha dimo strato che gli operatori che evidenziano una redditività negativa soffrono del peggioramento della situazione del l’industria dell’Unione, perché alcuni dei clienti da essi persi sono fabbricanti UE del prodotto in esame, e del calo dei consumi. (237) Le vendite degli operatori a monte della UE hanno ri guardato l’Unione, la RPC e altri paesi terzi. Durante il PI, le vendite si sono ripartite come segue: in media, il 20 % circa verso l’Unione, quasi il 50 % verso la RPC e il 30 % circa verso altri paesi terzi. (238) Alcune parti del settore a monte affermano che l’istitu zione di misure antidumping avrà effetti negativi sulla loro attività industriale, essendo la RPC il loro principale mercato d’esportazione e sostengono che i dazi, ostaco lando notevolmente le importazioni dalla RPC verso l’UE L 152/35 del prodotto in esame, indurranno la RPC a limitare le importazioni dalla UE di polisilicio e di attrezzature di produzione. È perciò probabile che gli operatori a monte della UE siano costretti a rallentare le loro proprie attività industriali e a ridurre l’occupazione nella UE. (239) Si noti innanzitutto che il dazio non ha il fine di elimi nare le importazioni cinesi del prodotto in esame ma quello di ricostituire condizioni di concorrenza paritarie. Quindi le importazioni cinesi dovrebbero continuare a rifornire in una determinata misura il mercato UE, ma a prezzi equi. L’inchiesta dimostra inoltre che operatori a monte della UE sono presenti in tutto il mondo su vari mercati nazionali e che non dipendono quindi dalle sole esportazioni nella RPC. È perciò ragionevole supporre che nel mercato mondiale FV, gli operatori a monte della UE siano in grado di compensare l’eventuale calo di esportazioni verso la RPC con esportazioni verso altri mercati che, secondo studi di mercato pubblicamente disponibili, dovrebbero crescere. Il mercato FV cinese deve comunque già affrontare notevoli sovraccapacità di produzione ed è dubbio che i fabbricanti di macchinari della UE siano in grado di vendere molte più attrezzature di produzione nel breve e medio termine. (240) Dato quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l’effetto dei dazi antidumping sui fabbricanti di macchi nari non sarebbe stato significativo mentre l’effetto sui fornitori di materia prima potrà essere negativo a breve termine se dovranno ridurre le loro vendite in Cina. 5. Interesse degli operatori a valle (241) Gli operatori a valle sono attivi soprattutto nello sviluppo di progetti, nella commercializzazione e nella comunica zione nonché nelle installazioni FV. Delle 13 risposte pervenute ai questionari da parte degli operatori a valle solo sette erano sufficientemente complete e hanno con sentito una valutazione sensata. Sono state effettuate due visite di verifica, riguardanti lo sviluppo di progetti FV e le installazioni. Analizzando le 36 risposte al questiona rio pervenute dagli importatori non collegati che hanno collaborato, si constata che solo alcuni di un essi pos sono di fatto essere qualificati come operatori a valle, essendo la loro attività principale l’installazione. La que stione sarà oggetto di ulteriori riflessioni nel corso dell’in chiesta. (242) In generale, l’attività degli operatori a valle relativa al prodotto in esame varia rispetto alla loro attività totale. In media, nel PI essa rappresentava il 41 %. Durante il PI, la redditività legata al prodotto in esame degli operatori che hanno collaborato era in media dell’11 % circa. In termini di occupazione, durante il PI, i sette operatori a monte che hanno collaborato occupavano 550 persone circa. L 152/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (243) Le misure antidumping sono state accusate di non essere nell’interesse dell’Unione perché, facendo aumentare il prezzo dei moduli, avrebbero scoraggiato l’installazione di nuovi impianti da parte degli utenti finali/consumatori. Di conseguenza, gli operatori a valle avrebbero avuto un numero assai inferiore di ordini e avrebbero dovuto ridi mensionare le loro imprese. Tale valutazione si basava su uno studio effettuato da Prognos sull’eventuale perdita di posti di lavoro, presentata durante l’inchiesta. Secondo lo studio, la maggioranza dei posti di lavoro nel mercato FV della UE sarebbero in pericolo se venissero istituiti dazi antidumping. Esso adotta una stima dell’Associazione dell’industria fotovoltaica europea (European Photovoltaic Industry Association — EPIA), secondo cui l’occupazione totale diretta esistente nel 2011 ai vari livelli del mercato FV della UE (fabbricanti UE, importatori e operatori a monte e a valle) raggiunge i 265 000 addetti. Partendo dalla stima del 2011 sull’occupazione totale diretta, lo studio di Prognos conclude che su 265 000 posti di la voro potranno andarne persi in tre anni fino a 242 000, a seconda del livello dei dazi. Si presume che le maggiori perdite occupazionali si verifichino nel mercato a valle che, nel 2011, secondo Prognos impiegava 220 000 per sone circa. (244) L’inchiesta non conferma tale scenario e ritiene che nel 2011, durante il PI e nel 2012 il numero di posti di lavoro diretti esistenti nel mercato FV della UE sia netta mente inferiore. (245) Tanto per cominciare, l’inchiesta solleva dubbi sulla veri dicità del numero totale di posti di lavoro diretti nel FV stimati dall’EPIA. In particolare, durante la visita di veri fica presso l’EPIA, si è constatato che i dati, in base ai quali l’occupazione era stata quantificata in 265 000 ad detti, erano imprecisi e non consentivano tale conclusio ne. Invece, secondo informazioni raccolte durante la vi sita di verifica in loco, il numero di occupati diretti nel FV, calcolato per il 2011, avrà un margine di errore fino al 20 %. Inoltre, la stima comprende l’occupazione in altri paesi europei esterni alla UE, come anche quella connessa ai prodotti FV a film sottile, che non rientra nel campo d’indagine della presente inchiesta. 5.6.2013 indica che, tra il 2011 e il 2012, in Germania, maggior mercato nazionale, l’occupazione nel settore FV si è ri dotta da 128 000 a 100 000 addetti, compresi i posti di lavoro dal lato dei fabbricanti. L’indagine dubita inoltre che la cifra si riferisse solo a posti di lavoro a tempo pieno dedicati unicamente all’industria FV. L’inchiesta ri vela invece che, soprattutto nel mercato a valle (installa zioni), l’attività FV fa parte di solito di una attività indu striale ben più ampia, la cui attività principale è il riscal damento o gli impianti elettrici, idraulici ecc. (247) Alla luce di quanto sopra, è probabile che l’istituzione di misure porti a un aumento dei prezzi nella UE del pro dotto oggetto d’inchiesta il che potrebbe dar luogo a breve termine a una diminuzione delle installazioni di impianti FV. In questo segmento del mercato, tuttavia, secondo le considerazioni che seguono, l’occupazione può essere influenzata negativamente solo in misura li mitata. In primo luogo, le attività relative al settore FV sono, almeno per alcuni installatori, solo una parte delle loro attività, tra l’altro a carattere stagionale. Gli installa tori devono quindi poter svolgere altre attività se si tro vano di fronte a una riduzione della domanda di impianti FV. Poiché gli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, concordati a livello UE, sono giu ridicamente vincolanti per gli Stati membri, è prevedibile che la riduzione della domanda di impianti solari si tra duca in un aumento della domanda di altre forme di energia rinnovabile e di efficienza energetica. È probabile che molti addetti del settore a valle posseggano le com petenze necessarie per affrontare l’aumento della do manda in questi settori contigui. In secondo luogo, visti gli utili attualmente generati dal mercato a valle (cfr. considerando 242), gli installatori dovrebbero poter as sorbire una parte dell’aumento dei prezzi e limitare così l’impatto sui prezzi finali e sulla domanda di impianti FV. (248) Anche senza l’istituzione di dazi, le previsioni pubblica mente disponibili relative alla domanda di impianti FV si attendono una probabile contrazione della domanda nel 2013, con installazioni annue tra 9,8 GW e 16,5 GW nel 2013, che avrebbero comunque effetti negativi sull’occu pazione nel mercato a valle. (249) Infine, si noti che l’aumento dei prezzi nel settore FV si (246) Nonostante i dubbi, e sebbene fossa stata usata la stima iniziale sull’occupazione per analizzare l’impatto delle misure, devono essere formulate le seguenti osservazioni. La stima riguarda l’occupazione nel settore FV europeo per il 2011, legata a un numero assai elevato di impianti fotovoltaici nella UE per quell’anno (20 GW circa). È ragionevole pensare che, data la diminuzione del numero di impianti a 17,5 GW circa nel PI e a 15 GW nel 2012, l’occupazione, soprattutto a valle, si riduca di conseguen za, in quanto è direttamente legata al numero di impian ti. Ora, la stampa specializzata pubblicamente disponibile verificherebbe in ogni caso, poiché la produzione della RPC che rifornisce il mercato UE lavora sostanzialmente in perdita, il che è una situazione insostenibile. (250) Da quanto precede, si conclude in via provvisoria che i dazi antidumping sugli operatori a valle avrebbero un’in cidenza negativa ma limitata a breve termine, tenuto conto di un calo nelle installazioni maggiore di quello previsto in uno scenario controfattuale senza dazi, come quello tracciato da grandi centri di ricerca, e in cui il dazio non può essere assorbito dagli operatori a valle. 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Nonostante il possibile calo della domanda di impianti FV, gli installatori dovrebbero poter svolgere altre attività o nel campo di altre forme di energia pulita o in quello della loro attività primaria, come detto sopra. 6. Interesse degli utenti finali (consumatori) L 152/37 7. Altre argomentazioni (255) Alcune parti interessate affermano che l’industria del l’Unione non è in grado di rifornire il mercato UE nelle quantità richieste e che, istituendo dazi antidumping, l’UE corre il grave rischio di una carenza sul mercato, con conseguente ulteriore aumento dei prezzi del prodotto in esame. (251) Non sono pervenute osservazioni da nessun soggetto che, come le associazioni dei consumatori, rappresenti direttamente gli interessi di utenti finali. In questo caso si fa riferimento a due tipi di utenti finali: i consumatori (famiglie) e gli altri utenti finali (come istituzioni, impre se). L’inchiesta evidenzia che solo un quarto circa degli attuali impianti FV nella UE (i cosiddetti roof-top, piccoli impianti) sono stati ordinati da consumatori. Gli altri impianti (montati a terra, di maggiori dimensioni e di tipo industriale e commerciale) sono stati ordinati da altri utenti finali. (252) Alcune parti sostengono che in caso di istituzione di dazi antidumping, i consumatori vedrebbero aumentare il prezzo dei moduli FV. Se, a causa dei dazi, i prezzi dei moduli FV nel mercato UE aumentassero lievemente, è probabile che i consumatori e gli altri utenti finali ne risentirebbero poco poiché, secondo l’inchiesta, il prezzo di un modulo rappresenta fino al 50 % circa del costo totale di un impianto FV. Dati i margini di profitto con seguiti dai responsabili dei progetti e dagli installatori, è ragionevole supporre che l’eventuale aumento dei prezzi dei moduli possa, almeno in parte, essere assorbito, e attenuato, per il consumatore. In base agli elementi di sponibili si è concluso in via provvisoria che le misure, al livello di dazio proposto, saranno assorbite almeno in parte dalla catena di approvvigionamento e che perciò non si tradurranno necessariamente in prezzi più alti per i consumatori al dettaglio. (256) L’inchiesta dimostra che questa argomentazione è ingiu stificata. Dal 2009, l’industria dell’Unione non utilizza appieno le sue capacità di produzione. Nel PI, il tasso di utilizzo della capacità di produzione di moduli nella UE era del 41 %, con ulteriori capacità inutilizzate pari a 5,7 GW circa; il tasso di utilizzo della capacità di pro duzione di celle nella UE era del 63 % con ulteriori ca pacità inutilizzate pari a 1,2 GW circa e il tasso di uti lizzo delle capacità di produzione di wafer della UE era del 55 % con ulteriori capacità inutilizzate pari a 1,6 GW circa. Grazie perciò alle capacità inutilizzate, l’industria dell’Unione potrebbe competere per un ulteriore quota di mercato, nel breve periodo. Anche a medio termine, è ragionevole supporre che l’industria dell’Unione cer cherà di ampliare le sue capacità di produzione per essere in grado di ottenere migliori economie di scala e giun gere a un’ulteriore riduzione dei prezzi. Esistono inoltre altre fonti di approvvigionamento, presenti anche sul mercato UE e capaci di competere sul mercato UE in caso di calo delle importazioni dei prodotti cinesi in questione. Dall’inchiesta emerge che le capacità inutiliz zate di produzione non cinesi all’esterno della UE erano nel PI pari a 5,6 GW per i moduli, a 6 GW per le celle e a 6 GW per i wafer. Si conclude pertanto che le capacità inutilizzate totali della UE e dei fabbricanti terzi esterni alla UE sono sufficienti a integrare a breve termine il potenziale calo delle importazioni cinesi in base alla do manda di impianti FV nella UE per il 2013 (tra 9,8 GW e 16,5 GW) e il 2014 (tra 9 GW e 17,1 GW) prevista da grandi centri di ricerca, come EPIA. (253) Si ricordi anche che senza l’istituzione dei dazi, la pro babile scomparsa dell’industria dell’Unione lascerebbe i consumatori con una sola fonte di approvvigionamento di moduli in futuro. In questo scenario, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di rafforzare ulte riormente la loro già forte posizione sul mercato; ciò potrebbe anche portare a un aumento dei prezzi a breve e medio termine, a scapito dei consumatori/utenti finali. Come già indicato, è probabile che un aumento dei prezzi intervenga comunque, dato che la produzione della RPC è in perdita. (254) Considerato quanto precede, si è concluso in via provvi soria che l’istituzione di misure avrebbe un impatto nel complesso limitato sui consumatori e sugli altri utenti finali indipendentemente dal ruolo che i regimi nazionali di sostegno possono avere per stimolare la domanda di impianti FV di cui al considerando 182. Se i regimi nazionali di sostegno vengono aggiustati a prezzi più elevati per i pannelli solari (mediante FIT più elevate) l’impatto sui consumatori può essere inesistente. (257) Alcune parti sostengono poi che l’imposizione di dazi antidumping sul prodotto in esame nuoccia allo sviluppo del mercato FV in Europa e che quindi gli obiettivi del programma UE 2020, riguardo alle fonti rinnovabili di energia e alla riduzione delle emissioni di gas serra nel l’UE, non potranno essere raggiunti. (258) Intanto, gli obiettivi per il 2020 non dipendono esclusi vamente dell’energia solare. Altrettanto importanti sono altre energie ecologiche come: l’energia eolica, da biomas sa, idroelettrica ecc. Poiché gli obiettivi per il 2020 non attribuiscono all’energia solare una percentuale determi nata, un numero di impianti FV lievemente inferiore non farà aumentare il costo generale dell’Agenda 2020. Il prezzo dei pannelli solari è inoltre solo uno tra i tanti L 152/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fattori essenziali necessari allo sviluppo dell’industria FV in Europa. Fattori altrettanto importanti sono: un quadro giuridico e finanziario favorevole a livello europeo e na zionale, un migliore accesso al credito per progetti sulle energie rinnovabili e l’investimento in R&S. Riguardo agli investimenti nel settore solare, l’istituzione del dazio an tidumping migliorerà la situazione dell’industria del l’Unione e del settore FV in genere. Probabilmente esso contribuirà quindi anche a migliorare l’accesso al credito sia per l’industria dell’Unione che per gli investitori nel settore FV. Infine, si ricorda che lo scopo dei dazi non è quello di eliminare le importazioni cinesi, ma di ristabi lire condizioni di concorrenza eque. Se il prezzo del prodotto in esame cresce, i profitti evidentemente otte nuti nel mercato a valle permettono di supporre che l’aumento dei prezzi sarà in parte assorbito dagli opera tori del mercato a valle. Per questo, il prezzo dei moduli non dovrebbe aumentare in modo significativo per gli utenti finali/consumatori e la domanda di impianti solari potrebbe essere mantenuta entro i margini previsti. 5.6.2013 l’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare l’utile al lordo delle imposte che un’industria di questo tipo può ragionevolmente attendersi in condizioni nor mali di concorrenza, cioè senza importazioni in dum ping, vendendo il prodotto simile nella UE. Si ritiene perciò, in base alle informazioni contenute nella denun cia, che un margine di profitto del 10 % del fatturato si possa considerare un minimo adeguato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto attendersi se non ci fosse stato il dumping pregiudizievole. (265) Su questa base, è stato calcolato per l’industria del l’Unione un prezzo non pregiudizievole del prodotto si mile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato ag giungendo il suddetto margine di profitto del 10 % al costo di produzione durante il PI dei fabbricanti UE in seriti nel campione. (266) Il necessario aumento del prezzo è stato quindi stabilito (259) In base a quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure non dovrebbe avere, nell’insie me, effetti negativi di rilievo su altre politiche della UE. 8. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (260) Gli effetti complessivamente positivi per l’industria del l’Unione prevalgono su possibili effetti negativi su altri operatori del mercato FV, consumatori/altri utenti finali compresi. comparando il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collabo rato, fissato per calcolare la sottoquotazione del prezzo e debitamente aggiustato per tener conto dei costi di im portazione e dei dazi doganali, al prezzo medio ponde rato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai fabbricanti UE inseriti nel campione sul mercato della UE durante il PI. Le differenze evidenziate da tale compara zione sono state espresse in percentuale del valore medio ponderato cif all’importazione. 2. Misure provvisorie (261) Visto quanto precede, si conclude provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide che si oppon gano all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. (267) Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’articolo 7, para grafo 2, del regolamento di base, si ritiene che debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle im portazioni di moduli FV in silicio cristallino e delle rela tive componenti essenziali (celle e wafer) originari o pro venienti dalla RPC a un livello che corrisponda al più basso margine di dumping e di pregiudizio riscontrati, in conformità al principio del dazio inferiore. G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (262) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unio ne, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all’industria dell’Unione. (268) Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre imprese» è stato fissato al più alto livello di dazio da imporre a imprese rispettivamente del campione o che hanno col laborato all’inchiesta. Il dazio per «tutte le altre imprese» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all’in chiesta. 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (263) Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio ne cessario a eliminare il pregiudizio subito dai fabbricanti UE senza superare il margine di dumping rilevato. (264) All’atto del calcolo dell’importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, era chiaro che la misura doveva permettere all’industria del (269) Per le imprese, di cui all’allegato, che hanno collaborato ma non fanno parte del campione l’aliquota del dazio provvisorio è fissata a livello delle aliquote medie ponde rate delle imprese inserite nel campione. (270) Le aliquote proposte del dazio provvisorio sono le se guenti: IT 5.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152/39 Margine di dumping Margine di pregiudizio Aliquota del dazio Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd. Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd., 93,3 % 51,5 % 51,5 % Delsolar (Wujiang) Co., Ltd. 112,6 % 67,9 % 67,9 % Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd. 88,4 % 55,9 % 55,9 % JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. 99,0 % 58,7 % 58,7 % Jinzhou Jinzhou Jinzhou Jinzhou Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd. Rixin Silicon Materials Co., Ltd. Youhua Silicon Materials Co., Ltd. Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd. Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd. 48,1 % 38,3 % 38,3 % Wuxi Suntech Power Co., Ltd. Luoyang Suntech Power Co. Ltd. Suntech Power Co., Ltd. Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd. Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd. Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd. 71,5 % 48,6 % 48,6 % Yingli Energy (China) Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. 96,2 % 37,3 % 37,3 % Altre imprese che hanno collaborato (allegato) 88,5 % 47,6 % 47,6 % Tutte le altre imprese 112,6 % 67,9 % 67,9 % Impresa (271) Le misure antidumping di cui sopra sono istituite prov visoriamente sotto forma di dazi ad valorem. (272) Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo indi viduale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle im prese interessate constatata durante l’inchiesta. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati dalle imprese, ossia dalle specifiche persone giuridiche sopra menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra im presa la cui ragione sociale non sia espressamente men zionata nel dispositivo del presente regolamento, com prese le persone giuridiche collegate a quelle espressa mente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese». (273) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote in dividuali del dazio antidumping (per esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all’istituzione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (1), complete delle pertinenti informazioni, come le modifi che dell’attività dell’impresa - legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all’esportazione - associate a un mutamento, ad esempio, di ragione sociale o di entità produttiva/di vendita. Il regolamento potrà even tualmente essere modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali. (274) Per garantire una corretta applicazione del dazio anti dumping, l’aliquota del dazio per «tutte le altre imprese» deve essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’UE durante il PI. (275) Come indicato nella sezione 5 dell’avviso di apertura, la Commissione è in procinto di stabilire se tutte le impor tazioni dalla RPC del prodotto in esame possono essere considerate originarie della RPC. Ciò è particolarmente importante nel caso dei moduli che possono incorporare (1) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio. L 152/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea componenti e parti provenienti da paesi diversi. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, il paese esportatore di un prodotto in dumping può essere un paese intermedio. Si noti inoltre che la denuncia si riferisce a importazioni provenienti dalla RPC, senza specificarne l’origine. Infine, le inchieste anti dumping e antisovvenzione condotte dagli USA riguardo allo stesso prodotto importato dalla RPC hanno eviden ziato la complessità delle operazioni di produzione e di assemblaggio che possono conferire o no l’origine (1). Alla luce di queste considerazioni e ferma restando la conclusione che sarà raggiunta in proposito nella fase definitiva, si ritiene opportuno che le misure provvisorie coprano il prodotto oggetto dell’inchiesta originario o proveniente dalla RPC, a meno che il prodotto sia un prodotto in transito ai sensi dell’articolo V del GATT. (276) Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto con il regolamento (UE) n. 182/2013 la regi strazione delle importazioni del prodotto in esame origi nario e proveniente dalla RPC. Ciò è avvenuto in previ sione della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping e compensative di cui all’articolo 10, para grafo 4, del regolamento di base e all’articolo 16, para grafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le impor tazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (regolamento antisov venzioni di base) (2). (277) Riguardo all’inchiesta antidumping in corso e date le conclusioni di cui sopra, deve cessare la registrazione delle importazioni ai fini dell’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. (278) Riguardo alla parallela inchiesta antisovvenzione, avviata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10 del regola mento di base antisovvenzioni, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 8 novem bre 2012 (3), deve continuare la registrazione delle im portazioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del rego lamento antisovvenzioni di base. (279) In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. 5.6.2013 durante il PI, i fabbricanti UE non possono fornire nel l’immediato le quantità necessarie se, in seguito alle mi sure, diminuiscono i livelli d’importazione. Introdurre il dazio antidumping gradualmente, permetterà, sul breve periodo, all’industria dell’Unione di aumentare l’approvvi gionamento. Se inoltre l’industria dell’Unione avrà tempo sufficiente a incrementare la propria produzione, la di sponibilità del prodotto in esame resterà a livelli ragio nevoli, tali da soddisfare la domanda. Si ritiene pertanto opportuno introdurre il dazio in due fasi. I. DISPOSIZIONI FINALI (281) Ai fini di una gestione corretta, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nei termini specificati nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni relative all’imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e pos sono essere riesaminate al fine di adottare eventuali dazi definitivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle impor tazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle e wafer del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovol taici in silicio cristallino (lo spessore delle celle e dei wafer non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), originari o provenienti dalla Repubblica popo lare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell’arti colo V del GATT. (280) Date le circostanze eccezionali del presente procedimen to, in particolare il fatto di riguardare un prodotto rivolto a un mercato che richiede approvvigionamenti stabili nel breve periodo, si ritiene appropriato introdurre le misure antidumping provvisorie in modo graduale. In particola re, poiché l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio dovuto a pratiche commerciali sleali del paese in esame (1) Cfr. Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Antidumping Duty Investigation of Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled into Modules, from the People’s Republic of China, 9 ottobre 2012, in http://ia.ita.doc.gov/frn/summary/prc/ 2012-25580-1.pdf. (2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. (3) GU C 340 dell’8.11.2012, pag. 13. I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame: — caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie; — prodotti fotovoltaici a film sottile; 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono inte grati in modo permanente in apparecchi elettrici non desti nati a produrre elettricità i quali consumano l’elettricità ge nerata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate. 2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrispo sto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle imprese sottoelencate è la seguente: i) dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento fino al 5 agosto 2013: Impresa Aliquota del dazio Tutte le imprese L 152/41 Impresa Aliquota del dazio Codice addizio nale TA RIC 37,3 % B797 Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd. Yingli Energy (China) Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Imprese elencate nell’allegato 47,6 % Tutte le altre imprese 67,9 % B999 11,8 % 3. L’ammissione alla libera circolazione nell’Unione del pro dotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. ii) successivamente alla data del 6 agosto 2013: Impresa Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd. Aliquota del dazio Codice addizio nale TA RIC 51,5 % B791 Trina Solar (Changzhou) Science and Techno logy Co., Ltd. Delsolar (Wujiang) Co., Ltd. 67,9 % B792 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. 55,9 % B793 58,7 % B794 LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd. JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. 4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate sugli elementi specifici dei principali fatti e conside razioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre formulare osservazioni scritte e chiedere alla Commissione un’audizione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono formulare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd. Articolo 3 Il regolamento (UE) n. 182/2013 è così modificato: Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd. 38,3 % B795 Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd. 1) vengono inseriti una nuova rubrica G e un nuovo conside rando 22: Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd. Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd. «G. CESSAZIONE DELLA REGISTRAZIONE A FINI DI DI FESA CONTRO IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUM PING Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd. Wuxi Suntech Power Co., Ltd. Luoyang Suntech Power Co. Ltd. Suntech Power Co., Ltd. (22) 48,6 % B796 A partire dal 6 giugno 2013, viene istituito un dazio antidumping provvisorio a fini di difesa contro im portazioni oggetto di dumping. Pertanto, a fini di difesa contro importazioni oggetto di dumping, non è più necessario registrare le importazioni.»; Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd. Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd. 2) nell’articolo 1, paragrafo 1, i termini «dell’articolo 14, para grafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e» sono sop pressi. L 152/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 5.6.2013 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152/43 ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione: Ragione sociale dell’impresa Codice addizionale TARIC AIDE Solar Energy Technology Co., Ltd B798 Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd B799 Anhui Chaoqun Power Co., Ltd B800 Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd B801 Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd B802 Arhui Titan PV Co., Ltd B803 BP SunOasis (Prime) Co., Ltd B804 Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. B805 CSI Cells Co., Ltd Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Changzhou NESL Solartech Co., Ltd B806 Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd B807 Chinaland Solar Energy Co., Ltd B808 China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd B809 CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd B810 ChuangZhou EGing Photovoltaic Technology Co., Ltd B811 Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd B812 CNPV Dongying Solar Power Co., Ltd B813 CSG PVtech Co., Ltd B814 DCWATT POWER Co., Ltd B815 Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd B816 EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd B817 ERA Solar Co., Ltd B818 ET Solar Industry Limited B819 Dotec Electric Co., Ltd GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd B820 Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd B821 Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd B822 L 152/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ragione sociale dell’impresa 5.6.2013 Codice addizionale TARIC GS PV Holdings Group B823 Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co., Ltd B824 Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd B825 Hanwha SolarOne Co., Ltd B826 Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd B827 Hengji PV-Tech Energy Co., Ltd B828 Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd B829 Jetion Solar (China) Co., Ltd B830 Jiangsu Green Power PV Co., Ltd B831 Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd B832 Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd B833 Jiangsu Runda PV Co., Ltd B834 Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd B835 Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd B836 Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd B837 Jiangsu Sinski PV Co., Ltd B838 Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd B839 Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd B840 Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd B841 Jiangyin Hareon Power Co., Ltd B842 Schott Solar Hareon Co., Ltd Hareon Solar Technology Co., Ltd Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd B843 Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co., Ltd B844 Jinko Solar Co., Ltd B845 Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd Juli New Energy Co., Ltd B846 Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd B847 King-PV Technology Co., Ltd B848 Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan) B849 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ragione sociale dell’impresa Konca Solar Cell Co., Ltd L 152/45 Codice addizionale TARIC B850 Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd Lightway Green New Energy Co., Ltd B851 Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co., Ltd Motech (Suzhou) Renewable Energy Co., Ltd B852 Nanjing Dago New Energy Co., Ltd B853 Nice Sun PV Co., Ltd B854 Levo Solar Technology Co., Ltd Ningbo Best Solar Energy Technology Co., Ltd B855 Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd B856 Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd B857 Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd B858 Ningbo Osda Solar Co., Ltd B859 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd B860 Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd B861 Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd B862 Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd B863 Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd B864 Perlight Solar Co., Ltd B865 Phono Solar Technology Co., Ltd B866 Qingdao Jiao Yang Lamping Co., Ltd B867 Risen Energy Co., Ltd B868 Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co., Ltd B869 Shanghai Alex Solar Energy Science & Technology Co., Ltd B870 Shanghai Alex New Energy Co., Ltd Shanghai BYD Co., Ltd B871 Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd B872 Shanghai Weixue Solar Energy Co., Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd B873 Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd Shanghai Shanghong Energy Technology Co., Ltd B874 Shanghai Solar Energy Science & Technology Co., Ltd B875 Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd L 152/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ragione sociale dell’impresa Shanghai ST-Solar Co., Ltd 5.6.2013 Codice addizionale TARIC B876 Jiangsu ST-Solar Co., Ltd Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd B877 Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd B878 Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd B879 Shenzhen Topray Solar Co., Ltd B880 Sopray Energy Co., Ltd B881 Sun Earth Solar Power Co., Ltd B882 Ningbo Sun Earth Solar Power Co., Ltd Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd B883 TDG Holding Co., Ltd B884 Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd B885 Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd B886 Winsun New Energy Co., Ltd B887 Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd B888 Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd B889 Wuxi Saijing Solar Co., Ltd B890 Wuxi Shangpin Solar Energy Science & Technology Co., Ltd B891 Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd B892 Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd B893 Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd B894 Xiamen Sona Energy Co., Ltd B895 Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd B896 Xìan LONGi Silicon Materials Corporation B897 Wuxi LONGi Years Solar Co., Ltd B898 Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd B899 Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd B900 Yunnan Tianda Photovoltaic Co., Ltd B901 Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd B902 Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd B903 5.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ragione sociale dell’impresa L 152/47 Codice addizionale TARIC Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd B904 Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd B905 Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd B906 Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co., Ltd Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd B907 Zhejiang Koly Energy Co., Ltd B908 Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co., Ltd B909 Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd B910 Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd B911 Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co., Ltd B912 Zhejiang SOCO Technology Co., Ltd B913 Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company B914 Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology co., Ltd Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd B915 Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd B916 Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd B917 Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd B918 Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co., Ltd B919 Zhejiang Yuanzhong Solar Co., Ltd B920 Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co., Ltd B921 RENESOLA JIANGSU LTD Zhongli Talesun Solar Co., Ltd B922 Znshine PV-Tech Co., Ltd B923 Zytech Engineering Technology Co., Ltd B924