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STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
1° REPARTO - ORDINAMENTO E PERSONALE
SMA-ORD-011
“NORMATIVA GENERALE SULL’ORARIO
DI SERVIZIO E SUL LAVORO
STRAORDINARIO”
EDIZIONE 2015
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SMA ORD 011
III
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SMA ORD 011
ELENCO DI DISTRIBUZIONE
Per competenza (*):
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA
COMANDO LOGISTICO DELL’A.M.
COMANDO DELLE SCUOLE A.M. / 3ª R.A.
DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’A.M.
COMANDO 1ª REGIONE AEREA
ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO
ISTITUTO SUPERIORE SICUREZZA VOLO
UFFICIO GENERALE DI CONTROLLO INTERNO
UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE
UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE
ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE
UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA
ANTINFORTUNISTICA
UFFICIO DELL’ISPETTORE PER L’AVIAZIONE DELLA MARINA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI
UFFICIO DEL CAPO DEL CORSO DEL GENIO AERONAUTICO
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO
UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE SUPERIORE AVANZAMENTO
SEGRETERIA PERMANENTE COMMISSIONE ORDINARIA AVANZAMENTO
COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI
UFFICIO DI SUPPORTO COMMISSIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI
COMANDO AERONAUTICA MILITARE
SEDE
SEDE
BARI
SEDE
MILANO
SEDE
ROMA
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
ROMA
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
ROMA
Per conoscenza:
MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO
SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
STATO MAGGIORE DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.
STATO MAGGIORE ESERCITO
STATO MAGGIORE MARINA
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEL CARABINIERI
UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE
COCER A.M.
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
SEDE
Diramazione interna:
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI S.M.A.
SEGRETERIA PARTICOLARE CAPO DI S.M.A.
UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE
UFFICIO GENERALE DI CONSULENZA E AFFARI GIURIDICI DELL’A.M.
STATO MAGGIORE AERONAUTICA
- UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI S.M.A.
- SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOCAPO DI S.M.A.
- 1° REPARTO
- 3° REPARTO (*)
- 4° REPARTO
- 6° REPARTO
- REPARTO GENERALE SICUREZZA (*)
- UFFICIO GENERALE SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
(*): Per riproduzione e per successiva diramazione ai Comandi/Enti/Reparti/Uffici dipendenti.
V
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SMA ORD 011
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI
VII
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SMA ORD 011
INDICE
Pag.
ATTO DI APPROVAZIONE
ELENCO DI DISTRIBUZIONE
ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI
INTRODUZIONE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
III
V
VII
XIII
XV
CAPITOLO 1 - ORARIO
1. Generalità
2. Orario di lavoro e orario di servizio
3. Ore eccedenti o carenti rispetto alle normali attività
4. Forme di retribuzione
a. Compenso in denaro
b. Recupero compensativo
5. Pausa Pasto
1
1
9
13
13
21
27
CAPITOLO 2 – PARTICOLARI POSIZIONI D’IMPIEGO
1. Attività fuori sede
2. Turnazioni
3. Personale impiegato in incarichi particolari
4. Personale impiegato presso gli Enti NATO in Italia
5. Servizi presidiari e di Reparto armati e non
6. Reperibilità
7. Casi di esclusione
33
37
43
43
45
49
51
CAPITOLO 3 – ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
1. Rilevazione oggettiva delle presenze
2. Disposizioni finanziarie
55
59
ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO “A”
63
ALLEGATO “B”
65-69
ALLEGATO “C”
71
ALLEGATO “D”
73-81
ALLEGATO “E”
83-87
ALLEGATO “F”
89-91
ALLEGATO “G”
93
ALLEGATO “H”
95
ALLEGATO “I”
97
ALLEGATO “J”
99-101
ALLEGATO “K”
103-105
IX
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SMA ORD 011
ALLEGATO “L”
pag.
107-137
ALLEGATO “M”
139
ALLEGATO “N”
141
ALLEGATO “O”
143-145
ALLEGATO “P”
147
ALLEGATO “Q”
149
ALLEGATO “R”
151
ALLEGATO “S”
153
ALLEGATO “T”
155
ALLEGATO “U”
157-163
ALLEGATO “V”
165
ALLEGATO “W”
167
ALLEGATO “X”
169-175
XI
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SMA ORD 011
INTRODUZIONE
Le disposizioni contenute nella presente direttiva costituiscono il riferimento univoco cui deve
essere conformato l’orario di servizio del personale militare e l’istituto del lavoro straordinario dei
quali, per effetto dei provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, è stato modificato il quadro
giuridico di riferimento e, di conseguenza, le modalità applicative.
Le disposizioni che seguono hanno carattere prescrittivo. Gli esempi citati non esauriscono le
casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A., tuttavia,
costituiscono un ausilio necessario per l’applicazione pratica in casi particolari e consentire la
necessaria uniformità di applicazione in A.M..
La direttiva costituisce, al tempo stesso, strumento e limite con cui il Comandante, nell’ambito della
discrezionalità consentita dalle disposizioni in vigore e della propria responsabilità, gestisce le
risorse umane per il conseguimento degli obiettivi della Forza Armata.
A tal fine risulta indispensabile che, da parte dei Comandanti, venga curata la massima diffusione
della presente direttiva fino ai minimi livelli organizzativi allo scopo di:
-
permetterne la massima conoscenza al personale;
-
assicurare uniforme trattamento;
-
evitare interpretazioni difformi.
XIII
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SMA ORD 011
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-
Legge 8 agosto 1990, n. 231;
-
Circolare 249137/02/07382 del 23/8/1990 di Segredifesa;
-
Decreto del Ministro della Difesa 25 settembre 1990;
-
Decreto del Ministro della Difesa 4 dicembre 1990;
-
Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 10 dicembre 1990, n. 192436, come
modificato dal Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro 24 dicembre 1999, n. 198182 e
dal D.I. 17 marzo 2005;
-
Circolare 295451/02/14793 del 25/2/1992 di Segredifesa;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
-
Legge 5 novembre 2004, n. 263;
-
Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre
2005, n. 273;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
-
Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
-
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185.
XV
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SMA ORD 011
CAPITOLO PRIMO
ORARIO
1. GENERALITA’
Ferma restando la totale disponibilità al servizio che caratterizza il rapporto di impiego del
personale militare, gli istituti dell'orario di servizio, del compenso per lavoro straordinario e del
recupero compensativo sono disciplinati dall’articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231
(Allegato "A"), dai relativi Decreti di applicazione (Allegati "B", "C" e "D") e dai
provvedimenti di “concertazione” (Allegati da "E" a “K”). Detti istituti articolano le attività
giornaliere in prestazioni ordinarie programmate e in lavoro straordinario, con il quale é
assicurato il conseguimento dei fini istituzionali cui non si possa far fronte durante il normale
orario delle attività giornaliere.
A livello interforze la normativa di riferimento è la Direttiva del S.G.D./D.N.A. sull’orario di
lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare (3ª edizione 2002/20031 Allegato “L”), che lascia agli Stati Maggiori di Forza Armata la possibilità di emanare proprie
direttive integrative nel quadro delle particolari esigenze degli Enti dipendenti.
In questo quadro la presente Direttiva si pone come normativa di F.A. per la disciplina di tutte
le attività connesse all’orario di servizio e al lavoro straordinario del personale militare in
servizio permanente.
2. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO
a. L’orario di lavoro settimanale è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale è
tenuto a prestare nell’arco di una settimana. Tale monte ore è fissato, per il personale in
servizio permanente fino al grado di Tenente Colonnello in 36 ore settimanali2. Tale
disposizione si applica anche ai Colonnelli e agli Ufficiali Generali per effetto dell’art. 2 della
1
2
Aggiornata alla variante n° 6 prot. M_D GSGDNA/0507392 del 8 febbraio 2011.
Art. 11 del D.P.R. 163/2002.
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SMA ORD 011
legge 5 novembre 2004, n. 263. Tutte le prestazioni di lavoro eccedenti questo limite,
ricadono sotto la disciplina dell’istituto dello straordinario.
b. L’orario di servizio coincide con l’orario delle attività giornaliere ed è l’arco temporale
durante il quale si svolgono le attività istituzionali (operative, addestrative, logistiche) presso
gli Enti/Reparti della F.A.. Sulla base di quanto sancito dall’attuale quadro normativo di
riferimento3, l’orario di servizio del personale militare AM:
-
è ripartito nell'arco di 5 giorni (dal lunedì al venerdì), ferma restando la possibilità di
organizzarlo su 6 giorni (dal lunedì al sabato), quando reso opportuno dalla specifica
organizzazione della F.A. e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica,
previste da altri culti religiosi4;
- è fissato5 dalle 08.00 alle 16.30 dal lunedì al giovedì con un intervallo per la
consumazione del pasto pari a 30 minuti; dalle 08.00 alle 12.00 il venerdì (in tale giorno è
previsto il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990). Dalle
12.00 alle 16.30 del venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 del sabato può essere assicurata una
presenza ridotta quale “nucleo di risposta” per eventuali impreviste esigenze;
- comprende periodi di lavoro effettivamente svolti, escludendo dal computo delle ore i
tempi riservati alla consumazione dei pasti;
- è definito dettagliatamente dai Capi di S.M. di F.A. e dal Segretario Generale/DNA,
sentito il CO.CE.R., in
relazione
alle specifiche esigenze operative, addestrative,
ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la
disponibilità delle mense, tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile
eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.
c. L’articolazione dell’orario del personale militare deve sempre garantire il regolare
funzionamento degli Enti/Reparti della Forza Armata per l’intera durata delle attività
giornaliere.
d. Nelle unità operative, addestrative o logistiche gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto
salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati, in
relazione a particolari esigenze di servizio, anche su diverse fasce orarie comprese nell'arco
diurno, che va dalle 06.00 alle 22.00 (es.: orari giornalieri differenti per i singoli equipaggi
di volo), secondo le procedure indicate ai successivi punti f. e g..
3
4
5
Art. 10, comma 4, del D.P.R. 394/95.
D.M. Difesa 25 settembre 1990.
Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. 394/95, dal D.P.R. 255/99, dal D.P.R. 163/2002, dal D.P.R.
52/2009 e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori d’impiego.
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SMA ORD 011
e. Le eventuali proposte relative a varianti rispetto all'orario di base di F.A., opportunamente
motivate, devono essere rappresentate per via gerarchica allo Stato Maggiore A.M. per le
successive determinazioni del Signor Capo di S.M.A., sentito il Co.Ce.R.. Tali proposte
qualora coinvolgano Enti insistenti sul medesimo sedime aeroportuale, ma dipendenti da
diversi Alti Comandi, dovranno essere preventivamente coordinate tra questi, al fine di
adottare, per quanto possibile, un orario unico di sedime6. La proposta dovrà essere
successivamente rappresentata allo Stato Maggiore A.M. dall’Alto Comando da cui dipende
l’Ente che fornisce supporto logistico agli altri organismi coubicati, corredata dalle
valutazioni inerenti la sostenibilità organizzativa e finanziaria di tale supporto.
f. Modifiche temporanee all’orario dell’Ente, purché occasionali e rese indispensabili da
particolari e momentanee esigenze di natura operativa, addestrativa, ambientale, locale,
possono essere apportate dai Comandanti di Corpo. Di tali modifiche, comunque, deve
essere data tempestiva comunicazione all'Autorità sovraordinata.
g. In applicazione dell’art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, il Comandante dell’Ente, previa
autorizzazione della rispettiva Autorità sovraordinata7, può articolare con criteri di
flessibilità l’orario settimanale di lavoro disciplinato ai precedenti sottoparagrafi a. e c.,
prevedendo fasce temporali entro le quali anticipare o posticipare l’inizio ed il termine delle
prestazioni lavorative giornaliere che però possono variare l’orario di base soltanto fino ad
un massimo di 1 ora.
h. Sia gli organi della Rappresentanza Militare che i diretti interessati possono avanzare
richieste volte ad articolare, entro il limite massimo di un’ora, l’orario di lavoro con criteri di
flessibilità. Tali proposte, che devono essere compatibili con le esigenze di servizio, sono
sottoposte all’approvazione del Comandante di Corpo ai fini di una valutazione di carattere
operativo/funzionale.
i. Al fine di ottemperare all'assolvimento dell’orario settimanale, devono essere prese in
considerazione in ordine di priorità le ore di attività feriale diurna, feriale notturna/festiva
diurna ed infine quella festiva notturna8.
j. In relazione ad esigenze operative/addestrative/logistiche i Comandanti di Corpo possono
accogliere, con le opportune limitazioni a casi eccezionali e per comprovati motivi,
6
7
8
Atteso che non possono essere duplicati i servizi connessi con il trasporto del personale.
In questo senso ogni Alto Comandante e Comandante di R.A. autorizza per sé e per gli Enti/Comandi/Reparti gerarchicamente
dipendenti. A livello centrale il Sottocapo di S.M. autorizza per l'area S.M.A.; i Capi degli organismi di vertice non dipendenti dal
Sottocapo di SMA per i rispettivi Enti.
Conseguentemente andranno compensate con il compenso per lavoro straordinario (di cui al successivo paragrafo 4
sottoparagrafo a.) prioritariamente le ore festive notturne, in subordine quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle
feriali diurne. Di contro l’eventuale recupero compensativo (di cui al successivo paragrafo 4 sottoparagrafo b.) interesserà
prioritariamente le ore feriali diurne, poi quelle feriali notturne/festive diurne ed infine quelle festive notturne.
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SMA ORD 011
eventuali richieste di modifiche all’orario giornaliero per il singolo dipendente, purché
articolati su 36 h. settimanali; tali modifiche individuali potranno essere autorizzate a
carattere temporaneo ed eventualmente rinnovabili su richiesta.
k. L’Ente che fornisce supporto logistico avrà cura di regolamentare l’eventuale impiego degli
automezzi militari adibiti al trasporto del personale, al fine di assicurare il rispetto dell'orario
di servizio.
l. Non rientra nel computo dell'orario di servizio, al fine della rilevazione dell’inizio e del
termine dell'attività lavorativa giornaliera, il tempo impiegato per il trasporto dalla zona
logistica a quella operativa e viceversa, del personale turnista o non, in servizio presso le
predette zone, ancorché i siti medesimi facciano parte di un unico comprensorio operativo.
m. Il calcolo dell'attività lavorativa va riportato in minuti nelle rilevazioni giornaliere/mensili e
non va effettuato alcun arrotondamento, per difetto o per eccesso, in sede di liquidazione
della spesa.
n. Le presenze devono coincidere con l'orario giornaliero, stabilito per il Reparto/Ente di
appartenenza, che il dipendente è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 740 del Testo Unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
o. Al fine di standardizzare le procedure di rilevazione e di calcolo in ambito Forza Armata
devono essere utilizzati i supporti informatici CRONO e PERSEO distribuiti dal Comando
Logistico, in armonia con le rispettive Direttiva di F.A. emanate in materia.
p. La rilevazione effettuata con il sistema CRONO prima dell’orario di inizio delle attività
giornaliere non potrà essere computata quale prestazione lavorativa, fatte salve le prestazioni
rese dal personale specificamente autorizzato dal Comandante ad anticipare, per motivi di
servizio, l’inizio dell’orario giornaliero.
q. Nello specchio riepilogativo mensile dell'attività lavorativa prodotto automaticamente dal
sistema PERSEO (fac-simile in Allegato “M”) devono essere precisati per ciascun
dipendente l'attività lavorativa del mese (ore di inizio e fine dell'attività lavorativa, lavoro
straordinario effettuato, riposi compensativi, ecc.) ed il tipo di servizio da cui essa è
scaturita, in modo che nella dichiarazione sottostante allo specchio, l'interessato possa
attestare la veridicità dei dati in esso riportati.
r. In tale contesto il Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato,
firma il documento verificando la corrispondenza dell’attività prestata rispetto a quella
autorizzata, accertandosi della concordanza dell'interessato sull'attività lavorativa dal
medesimo espletata e riepilogata nello specchio.
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SMA ORD 011
Lo stesso si prefigge l'obiettivo di registrare l'attività di lavoro ordinaria e straordinaria
autorizzata e non la mera presenza del personale che sia motivata da ragioni diverse
dall'espletamento di attività lavorativa. Quest'ultima fattispecie, infatti, non può avere in
alcun modo riflessi amministrativi in questo campo. Perciò non dovrà essere sottoposta a
registrazione nel predetto documento.
s. All’atto della predisposizione dello specchio riepilogativo dell’attività lavorativa, per il
personale non autorizzato ad anticipare/posticipare l’inizio dell’attività lavorativa, gli orari
di ingresso/uscita saranno automaticamente ricondotti all’orario base di avvio delle attività
giornaliere.
3. ORE ECCEDENTI O CARENTI RISPETTO ALLA NORMALE ATTIVITA’
a. Nel rispetto dell’obbligo di soddisfare l’intera prestazione giornaliera e settimanale, il
personale:
- può usufruire del recupero compensativo, durante lo stesso mese, della maggiore
prestazione lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario previsto in condizioni
normali (36 ore settimanali);
- deve “rendere”, entro il mese successivo secondo le disposizioni del Comandante di
Corpo, le ore lavorate in meno a seguito di permessi brevi9, concessi per motivi privati, o
per ritardi sull’orario di inizio delle attività, anche se imputabili a mezzi di trasporto
militari eventualmente utilizzati.
b. Ritardi o assenze dal servizio, anche se dovuti ad eccezionali cause di forza maggiore e per
questo giustificati, presuppongono, per motivare l’assenza, l’utilizzo di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento (licenza o permesso) previa valutazione del Comandante di Corpo,
fatti salvi eventuali provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità.
c. Il provvedimento sanitario di inidoneità psico-fisica deve intendersi riferito all’intera
giornata anche se attribuito dopo aver prestato in tutto o in parte la prestazione lavorativa10.
9
10
I permessi brevi concessi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato “E”) sono da recuperare entro il mese successivo
secondo le disposizioni del Comandante di Corpo. In caso di mancato recupero, danno luogo alla decurtazione proporzionale
della retribuzione. Essi, peraltro, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero
e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
Al personale sottoposto a riposo medico dopo aver prestato parte della prestazione lavorativa non possono essere applicate
decurtazioni di orario.
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SMA ORD 011
d. Analogamente, il provvedimento sanitario attribuito durante i giorni di “smontante”
conseguenti all’attività svolta nelle condizioni previste al successivo capitolo 2 paragrafi 2 e
4 (personale turnista, servizi armati e non, presidiari, di caserma e di guardia), a similitudine
di quanto avviene per il personale c.d. aeroportuale che subisce un analogo provvedimento il
sabato o la domenica, non prevede il recupero della giornata di riposo11.
e. Ai fini del recupero delle suddette carenze non può darsi luogo a decurtazione della licenza.
f. I recuperi delle carenze devono essere:
- disposti dal Comandante di Corpo;
- effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, pertanto, le giornate festive e, ove l’orario
settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle
preferenze del personale interessato;
- individuati da apposite annotazioni sullo specchio riepilogativo mensile dell’attività
lavorativa (vds. paragrafo 2 sottoparagrafo q. del presente capitolo).
g. La necessità di effettuare prestazione di ore eccedenti rispetto all'orario normale, nonché gli
eventuali recuperi orari, devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le
funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio. La disposizione può consistere in un Ordine
del Giorno, Ordine di Volo o qualsiasi altra forma di autorizzazione scritta od orale
proveniente anche in forma indiretta dalla stessa Autorità. La disposizione verbale deve
essere perfezionata in forma scritta (fac-simile in Allegato “N”). Le sopravvenute esigenze
improvvise ed improcrastinabili si intendono autorizzate mediante la sottoscrizione da parte
dell’autorità competente del foglio firma giornaliero12 e successivamente dello specchio
riepilogativo mensile dell’attività lavorativa svolta.
h. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione
del lavoro ed è consentito solo per soddisfare le esigenze tese al conseguimento dei fini
istituzionali della Forza Armata, cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività
giornaliere e dovrà essere ispirato ai principi della inderogabilità, eccezionalità,
imprevedibilità e particolarità dell’esigenza.
i. In quest'ottica il lavoro straordinario deve essere utilizzato come valido strumento
organizzativo per una migliore produttività dei servizi.
11
12
Diversamente la licenza ordinaria durante la quale viene attribuito un provvedimento sanitario, può essere recuperata solo se lo
stesso provvedimento è pari o superiore ai tre giorni (D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394).
Secondo quanto previsto dalla Direttiva SMA-ORD-042.
- 11 Originale
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SMA ORD 011
j. Dovranno essere individuate soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile
riduzione del ricorso al lavoro straordinario, anche mediante opportuni interventi
organizzativi. In particolare occorre evidenziare come:
- dovranno essere privilegiate le attività che consentano di acquisire capacità di gestione
diretta di attività/servizi in precedenza esternalizzati;
- dovranno essere ottimizzate le risorse umane nell’ambito del normale orario di servizio;
- le prestazioni lavorative caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e
continuativo connesse con esercitazioni o operazioni di particolare intensità, rientranti
nella disciplina della Direttiva SMA-ORD-032 (c.d. “finestra operativa”) potranno essere
remunerate, come previsto dalla normativa vigente, con il Compenso Forfettario
d’Impiego, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario;
- le ore di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate mediante la
verifica in concreto, da parte del Dirigente o del Responsabile della struttura, della
sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a questo istituto. In merito si
ribadisce la necessità di scrutinare le diverse problematiche discernendo quelle
indifferibili, urgenti e non riconducibili nell’ambito del normale orario di servizio.
k. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono ricompensate mediante due distinte ed
alternative forme di remunerazione: il compenso per lavoro straordinario oppure il recupero
compensativo.
4. FORME DI REMUNERAZIONE
La prioritaria forma di remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale è il
compenso per lavoro straordinario13. Le eventuali ore che non possono essere retribuite,
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di remunerazione in
natura della prestazione.
4.a Compenso in denaro
a. Qualora sia stata resa una prestazione straordinaria, esistano le disponibilità finanziarie
e non sia stato superato il monte-ore annuo retribuibile di cui al successivi
sottoparagrafi h. ed i., le ore eccedenti sono poste in pagamento, nel rispetto dei suddetti
13
Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato “K”).
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limiti, dal mese successivo a quello dell’effettuazione, compatibilmente con la
predisposizione della documentazione amministrativo-contabile (elenco delle ore di
straordinario poste in pagamento come da fac-simile prodotto dal sistema PERSEO in
Allegato “O”).
b. Per il personale destinatario del trattamento economico del Dirigente la misura oraria
del compenso straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
- stipendio iniziale mensile lordo;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno
precedente;
- rateo di 13ª mensilità delle due precedenti voci.
c. Per il personale militare il cui trattamento è regolato dal provvedimento di
concertazione, le misure orarie del compenso sono state fissate dall’art. 6 del D.P.R.
185/2010.
d. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario sono riportate in allegato
“P”.
e. Ai fini dell’attribuzione dei compensi si precisa che:
- l’importo feriale diurno compensa le prestazioni rese tutti i giorni feriali, compreso il
sabato, dalle 06.00 alle 22.00;
- l’importo festivo diurno e feriale notturno compensa rispettivamente le ore prestate
dalle 06.00 alle 22.00 dei giorni festivi e dalle 22.00 alle 06.00 dei giorni feriali,
compreso il sabato;
- l’importo festivo notturno compensa le prestazioni rese dalle 22.00 alle 06.00 di tutti
i giorni festivi.
Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l’I.R.Pe.F. secondo
le modalità determinate dalle disposizioni emanate da PERSOMIL.
f. Il compenso per lavoro straordinario non compete14 ai volontari di truppa non in
servizio permanente, indipendentemente dai mesi di servizio ed ai militari in servizio di
leva.
14
Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. “Strade Sicure”).
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SMA ORD 011
g. In caso di trasferimento del personale, l’Ente/Reparto cedente dovrà assicurare il
pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale trasferito, salvo diversi
accordi che dovranno intercorrere tra l’Ente/Reparto cedente e quello ricevente.
h. Il tetto massimo di retribuzione del lavoro straordinario15 è fissato in16:
- 300 ore per il personale dei gradi non dirigenziali, direttivi e non direttivi, nonché per
il personale dei gradi dirigenziali non titolari di posizione organicamente prevista;
- 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente
prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione.
i. In caso di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei
singoli gradi o posti funzione superiori al 30% e sempre che non siano possibili recuperi
compensativi, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo/Capo
Ufficio17, possono autorizzare il superamento dei monte-ore previsti al precedente punto
h. (Autorizzazione in Allegato “Q”), fino ad un massimo del:
- 70% per il personale riferito alle 300 ore (totale 510 ore);
- 20% per il personale riferito alle 450 ore (totale 540 ore).
j. I predetti limiti di 510 e 540 ore non possono essere superati per nessun motivo, a meno
che ciò non venga stabilito con apposito provvedimento normativo18.
k. Il monte-ore annuale è fissato con riferimento all’anno solare, tuttavia lo stesso monteore può essere esaurito anche in un arco temporale inferiore all’anno, purché non venga
comunque superato il tetto massimo.
l. È possibile che, nel corso dell’anno, intervengano delle variazioni (di stato o d’impiego)
che modifichino il monte-ore di cui il personale è destinatario. In tal caso, a far data dal
provvedimento di modifica, occorre rideterminare il monte-ore, con le relative
maggiorazioni, secondo le procedure indicate in Allegato “R”.
m. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma,
emolumenti per prestazioni straordinarie, non è consentito cumulare i predetti
emolumenti con il compenso per lavoro straordinario (es.: personale A.M.
temporaneamente impiegato presso altra Amministrazione cui sono corrisposti
autonomi compensi per lavoro straordinario, oppure che percepisce gettoni di presenza a
qualsiasi titolo corrisposti: in tale ultima ipotesi, il divieto di cumulo vige entro il limite
dei 12 giorni mensili, di cui all’art. 3, comma 1 d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5).
15
16
17
18
Salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (es. “Decreto di proroga delle missioni internazionali”).
D.I. 10 dicembre 1990 n. 192436, così come modificato dal D.I. 17 marzo 2005 (Allegato “D”).
Tale autorità deve rivestire almeno il grado di Colonnello o grado corrispondente (D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192).
es. “Decreto di proroga delle missioni internazionali”.
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n. Il compenso per lavoro straordinario per personale in posizione di comando è posto a
carico delle amministrazioni utilizzatrici19 (Allegato “S”).
o. Al personale militare promosso al grado superiore o che raggiunge una posizione
economica superiore, la nuova misura del compenso per lavoro straordinario spetta dal
momento della decorrenza degli effetti amministrativi del provvedimento di nomina o
promozione.
19
Art. 27 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che estende anche alle FF.AA. quanto già previsto per il personale in comando delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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4.b Recupero compensativo
a. Le ore non retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, possono essere oggetto di recupero compensativo che
costituisce la remunerazione in natura della prestazione.
b. Le predette ore, da compensare con il recupero, sono assoggettate alla normativa della
licenza ordinaria e sono con essa cumulabili2021.
c. Diversamente dai permessi brevi22, i recuperi compensativi possono essere concessi
anche per frazioni di giornate lavorative (anche di durata superiore alla durata
dell’orario lavorativo giornaliero) o giornate lavorative intere, nel limite del monte-ore
“a credito” del dipendente.
d. Il giorno libero dal servizio di cui al precedente punto c., corrisponde a 8 ore di
recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa
durata dell’orario di servizio (ad esempio 4 ore il venerdì).
e. I permessi brevi, viceversa, sono concessi in caso di indisponibilità di ore in attivo da
recuperare; non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario
di lavoro giornaliero; non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
f. Le ore eccedenti devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della
richiesta del personale, da formularsi nelle forme previste per la concessione delle
licenze, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio23. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore
non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, a
condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per
esigenze di servizio. Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che tali termini siano
rispettati.
g. Il corretto e puntuale esercizio dell’azione di comando deve consentire la gestione
oculata sia dell’impiego del personale oltre il normale orario di lavoro che dei recuperi
compensativi, atteso che le novità introdotte dal D.P.R. 52/2009 in materia di obbligo di
pagamento dei recuperi compensativi non fruiti di cui al precedente punto f., potrebbero
20
21
22
23
Art. 10, comma 7, del D.P.R. 394/1995.
E’ possibile abbinare il recupero compensativo con la licenza ordinaria laddove ciò non comprometta le esigenze di servizio. In
tale contesto è opportuno evitare eccessivi frazionamenti della licenza di lunga durata soprattutto laddove la stessa prevede la
fruizione in località diversa dall’abituale dimora (in particolar modo all’estero).
Concessi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 394/1995 (Allegato “E”).
Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 52/2009 (allegato “K”).
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portare ad una sensibile riduzione delle risorse destinate a compensare il lavoro
straordinario.
h. La fruizione dei recuperi compensativi deve rispettare l'ordine cronologico delle
eccedenze, esaurendo prioritariamente quelle feriali diurne, successivamente quelle
feriali notturne/festive diurne e, da ultimo, quelle festive notturne, nonché tenere conto,
ove possibile, delle preferenze del personale interessato. Le ore di recupero
compensativo sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa
cumulabili e combinabili, sicché, ad esempio, le eccedenze lavorative non remunerate
potranno essere tramutate in giorni liberi del servizio24.
In ogni caso devono prioritariamente essere fruite le ore di recupero derivanti dai riposi
per servizi armati e non di cui al successivo capitolo II paragrafo 4.
i. Naturalmente non costituiscono carenza lavorativa e non devono quindi essere oggetto
di recupero compensativo ogni tipo di licenza, l'assenza motivata per malattia, il riposo
medico e quello minimo previsto per gli equipaggi impiegati in servizio di volo.
j. Per questi ultimi, qualora l'orario normale delle attività giornaliere settimanali non sia
stato completato, non costituisce carenza lavorativa, e non deve quindi essere oggetto di
recupero, il riposo minimo previsto, che precede il servizio di volo, ai fini
dell'assolvimento della missione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza del volo.
k. Il personale impiegato in giornata festiva ha diritto, oltre al recupero o compenso in
denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell’intera giornata festiva,
indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non
o comune attività lavorativa).
l. Il personale impiegato in giornata non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro
articolato su cinque giornate) ha diritto al recupero o compenso in denaro per le ore di
lavoro rese e, solo se impiegato per servizi armati e non oppure in attività remunerate
con il compenso forfettario di impiego, al recupero dell’intera giornata non lavorativa.
m. Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle
predette giornate; di contro non compete al restante personale.
24
Sarà pertanto possibile fruire di quattro giorni di licenza ordinaria dal lunedì al giovedì seguiti dal recupero compensativo nel
giorno di venerdì, che dovrà assorbire un numero di ore non remunerate pari a quelle previste per coprire tale giornata lavorativa
(normalmente quattro ore). Ciò ovviamente fatte salve le esigenze di servizio e con esclusione delle licenze da trascorrere
all’estero.
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SMA ORD 011
n. Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni
d’impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio,
configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell’attività svolta.
o. Fermo restando quanto sopra, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze
di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di euro
8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero25.
p. Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d’impiego) in casi
particolari debitamente documentati e non per attività programmate. È cumulabile con
gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il
compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).
q. Per festività si intendono le domeniche e le altre festività stabilite per legge compresa la
festività del Santo Patrono della località ove ha sede l'Ente, ovvero dove viene svolta
l’attività di servizio26 anche temporaneamente (aggregazione/missione). E’ considerato
altresì giorno festivo qualora sia ufficialmente riconosciuto come tale dalle Autorità
Civili (non costituiscono invece festività a tal fine l'anniversario della costituzione
dell'Aeronautica e la ricorrenza della Santa Patrona dell’A.M.).
r. Per il personale cessato dal servizio, gli eventuali recuperi compensativi non fruiti non
danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi27. Da tale
disposizione è escluso il personale cessato in conseguenza di eventi anomali e non
prevedibili (decesso, non idoneità permanente e assoluta), ovvero non imputabili alla
volontà del personale e/o all’Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro,
maternità).
25
26
27
Art. 14, comma 9, D.P.R. 52/2009.
In tale contesto sarebbe opportuno, da parte dei Comandanti ad ogni livello, un’opportuna valutazione, per quanto possibile,
dell’invio di personale in località dove è previsto la festività del Santo Patrono; come, analogamente, dell’invio in missione di
personale nella giornata di festività del Santo Patrono, atteso che tale mancato riposo non sarebbe altrimenti recuperabile.
Art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
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5. PAUSA PASTO
a. Ai sensi di quanto previsto delle disposizioni emanate da Segredifesa (Allegato “L”)28, il
trattamento alimentare gratuito è subordinato all’effettivo prolungamento dell’attività
lavorativa per un’ora dopo le 14 per il pranzo e un’ora dopo le 19 per la cena, al netto
dell’intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione del pasto. Conseguentemente
l’attività lavorativa deve protrarsi:
- per il vitto meridiano continuativamente dalle ore 14 alle ore 15.30;
- per il vitto serale continuativamente dalle ore 19 alle ore 20.30.
b. Al personale che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo o cena secondo le
condizioni di cui al precedente para a., spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a
prescindere dalla durata minima della prestazione lavorativa.
c. Per quanto attiene alle modalità di computo della pausa pasto, si precisa che il D.M. 25
settembre 1990 prevede un’interruzione obbligatoria di 30 minuti per la consumazione del
vitto meridiano solo nei giorni in cui l’orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30 (dal lunedì al
giovedì), fatto salvo quanto specificato al successivo Cap. II, paragrafo 2, sottoparagrafo c..
Conseguentemente, il tempo destinato alla fruizione del pasto meridiano, a prescindere dalla
effettiva consumazione, non deve essere computato come orario lavorativo (e quindi non
concorre ai fini del computo delle 36 ore settimanali).
d. Nella giornata di venerdì, non essendo prevista alcuna interruzione obbligatoria (in quanto
l’orario lavorativo ha termine alle ore 12.00), in caso di lavoro straordinario, i 30 minuti
vanno defalcati dalla prestazione lavorativa solo se il personale ha fruito effettivamente della
pausa. Analogo criterio deve essere utilizzato per il computo della pausa in caso di
prestazioni lavorative rese in condizioni d’impiego affini (attività lavorativa straordinaria
effettuata nelle ore serali o nelle giornate di sabato e di domenica).
e. Allorché il personale, pur non acquisendone il diritto, fruisca del pasto a pagamento, la
conseguente pausa deve essere decurtata dall’orario di servizio.
f. I Comandanti, ad ogni livello, avranno cura di valutare con estrema attenzione le
autorizzazioni concesse al personale che intende terminare l’attività lavorativa
immediatamente prima dell’acquisizione del diritto al pasto29.
28
29
A norma delle Circolari di Segredifesa n. 249137/02/07382 del 23/08/1990 en. 295451/02/14793 del 25/02/1992.
Tale situazione, infatti, comporta la decurtazione dell’orario al netto dei 30’ di pausa non goduta. Ad esempio l’interruzione
dell’attività lavorativa alle ore 15.29, non avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta la decurtazione dall’orario
giornaliero di soli 31’. Viceversa l’interruzione alle ore 15.30, avendo maturato il diritto al pasto ed alla pausa, comporta la
decurtazione dall’orario di 1 ora.
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SMA ORD 011
g. All’interno dell’orario di servizio, le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta
dell’interessato, fatte salve le esigenze di servizio, possono essere destinate ad attività
diverse. In tale circostanza decade il diritto al trattamento alimentare gratuito ed il
richiedente deve sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria al fine di escludere
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi durante la pausa
pranzo.
h. Tra le diverse attività alle quali può essere destinata – a richiesta dell’interessato – la pausa
mensa, in ogni caso, non può essere compresa alcuna attività di servizio30, inclusa l’attività
finalizzata all’efficienza operativa di cui alla direttiva SMA-ORD-034.
i. Il Comandante di Corpo deve valutare che le attività diverse, da svolgere nell’intervallo
(obbligatorio) normalmente destinato alla consumazione del pasto, siano compatibili con le
prioritarie esigenze di servizio nonché con quelle del recupero delle energie psico-fisiche cui
è preordinata la necessità della pausa.
j. La facoltà di poter destinare ad altre attività la pausa destinata alla consumazione del pasto
dovrà, di massima, essere soggetta a programmazione in modo da consentire
all’Amministrazione le necessarie variazioni amministrative relative agli assegni mensa
ecc…, nonché esplicitare il presupposto della mancata consumazione del pasto all’interno di
strutture dell’A.D. o convenzionate.
k. Le eventuali attività diverse disciplinate ai precedenti sottoparagrafi da g. a j., devono essere
svolte in concomitanza con l’arco orario normalmente destinato alla consumazione del pasto
e non possono essere fruite in una fascia oraria diversa, né al fine di anticipare il termine
dell’attività lavorativa giornaliera.
l. I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell’ipotesi di non
partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la
durata dello stesso, fatto salvo l’espletamento del turno giornaliero. L’eventuale fruizione di
permessi orari durante la pausa pasto, infatti, comporta la decurtazione dall’orario lavorativo
soltanto limitatamente al periodo eccedente i trenta minuti riferiti alla pausa pasto non
goduta31. In tale fattispecie decade il diritto al trattamento alimentare gratuito, a prescindere
dal protrarsi dell’orario di servizio al rientro dal permesso.
30
31
Ciò in quanto il D.M. 25 settembre 1990 precisa che l’orario normale delle attività giornaliere comprende solo i periodi di lavoro
e le attività effettivamente svolti, con esclusione, pertanto, del tempo riservato alla consumazione del vitto meridiano nei giorni in
cui l’orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30, a prescindere dalla effettiva consumazione del pasto.
Ad esempio, in caso di mancata fruizione della pausa pasto e destinazione della stessa ad attività diverse mediante un permesso
orario dalle ore 14.00 alle ore 14.30, tale interruzione non comporta una decurtazione ulteriore. In caso di permesso orario dalle
ore 13.00 alle ore 14.30, invece, viene decurtata un’ora dall’orario lavorativo risultando, l’intervallo fruito, superiore rispetto alla
pausa pasto.
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m. Il personale che fruisce dei predetti permessi orari dovrà effettuare la rilevazione automatica
del termine e della ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva SMA-ORD-042.
n. Al fine di fornire un quadro univoco di riferimento in allegato “T” è stata predisposta una
scheda con alcuni esempi tipici.
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CAPITOLO SECONDO
PARTICOLARI POSIZIONI D’IMPIEGO
1.
ATTIVITA’ FUORI SEDE
a. L'attività comandata fuori sede, per effetto stesso del relativo ordine, è svolta in sostituzione
dell'adempimento della normale attività lavorativa giornaliera.
b. Le prestazioni di lavoro straordinario rese durante le attività fuori sede danno diritto al
compenso in denaro ovvero al recupero compensativo secondo le stesse modalità e misure
previste per le attività svolte nell’ordinaria sede di servizio.
c. Qualora l’attività svolta fuori sede, comprensiva dei viaggi di andata e ritorno, sia di durata
inferiore all'orario dell’Ente/Comando/Reparto, il personale interessato deve rientrare in
sede per completare la propria attività giornaliera.
d. Il personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è
esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
e. Le ore di viaggio accumulate al di fuori dell’orario giornaliero sono utili solo e
limitatamente al completamento dello stesso (che si intende completato anche ai fini
dell’orario di lavoro settimanale), senza che le stesse incidano sull’attività delle giornate
successive32. Le eventuali ulteriori ore eccedenti non sono utili ai fini del recupero
compensativo, né potranno essere valutate quale lavoro straordinario.
f. Le ore di viaggio effettuate in eccedenza all’orario giornaliero, non utili ai fini del
completamento dello stesso, vanno retribuite con la maggiorazione dell’indennità di
missione pari a 6 € ogni ora di viaggio33.
g. Le eventuali ore di viaggio eccedenti l’orario ordinario giornaliero sono utili ai fini del
recupero compensativo ovvero potranno essere valutate quale lavoro straordinario solo per il
32
33
Ad esempio: il dipendente che di lunedì si reca in servizio isolato della durata di 10 ore di cui 4 di viaggio, è esentato dalla
prestazione di ulteriori ore di lavoro ma non ha diritto al compenso per lavoro straordinario, né al recupero compensativo, per la
parte eccedente le normali 8 ore previste. Analogamente in caso di missione dalle ore 06:30 alle 16:00 (con viaggio di andata
dalle 06:30 alle 08:00) effettuata in giornata con orario 08:00-16:30, al rientro dalla missione (ore 16:00) il personale è esonerato
dal completamento del turno giornaliero di servizio potendo utilizzare parte del tempo impiegato per il viaggio (30 minuti) per
colmare la carenza; il residuo del tempo impiegato nel viaggio di andata (pari a 60 minuti) non costituisce lavoro straordinario,
ma viene retribuito con il compenso previsto dall’Art. 7, comma 5°, del DPR 63/2002 (6,00 € l’ora). Tale periodo (citati 60
minuti) non può essere utilizzato per colmare una carenza oraria di un’ora nell’ambito della stessa settimana.
Art. 6, comma 3, D.P.R. 255/99 come modificato dall’art. 7, comma 5, D.P.R. 163/2002.
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personale che durante il medesimo svolga attività lavorativa vera e propria (equipaggi di
volo, autisti, corrieri abilitati, scorta armata, ecc.).
h. In merito all’attività espletata dal personale autista, si dispone che l’applicazione delle
disposizioni vigenti che impongono un limite temporale massimo di ore alla guida ovvero
l’alternanza di personale alla guida dell’automezzo, sono ininfluenti ai fini del conteggio
dell’attività lavorativa. Ciò equivale a dire che, nel caso in cui la durata del viaggio imponga
l’alternanza di due autisti, l’attività lavorativa eccedente il normale orario di servizio deve
essere calcolata in favore di entrambe le predette unità di personale computando tutta la
durata del viaggio, a prescindere dai tempi di effettiva conduzione del mezzo da parte di
ciascun autista.
i. Al fine del calcolo delle eccedenze lavorative devono essere conteggiate solo le ore di lavoro
effettivamente prestato, escludendo, pertanto, i tempi di pernottamento (compresi i tempi di
pernottamento in cuccetta durante i viaggi), di permanenza libera fuori sede (anche nei
giorni festivi), di viaggio per il/dal luogo di missione, eccezion fatta per il personale nelle
condizione di cui al precedente punto g..
j. L'eccedenza delle ore effettivamente prestate durante l’attività lavorativa svolta fuori sede
deve risultare dalla rilevazione automatica delle presenze disciplinata dalla direttiva SMAORD-042. Ove nel luogo di svolgimento dell’attività non siano presenti sistemi di
rilevazione automatica delle presenze (missioni presso ditte, enti non di F.A. ecc.)
l’eccedenza oraria dovrà risultare da apposita certificazione dell'interessato, da compilarsi
secondo il modello di cui in Allegato “N” della sopra citata direttiva.
k. La partecipazione ad attività di rappresentanza, a cerimonie, a conferenze, ecc.,
eventualmente anche in orario diverso da quello dell'Ente, costituiscono attività di servizio
sempreché il personale militare venga all'uopo comandato.
l. Qualora il servizio svolto in missione si protragga oltre le 24.00 per almeno tre ore, il
dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore alle 12 ore34.
m. L’impiego di personale in forza ad altro Ente/Reparto deve essere, di massima, contenuto
nell’arco dell’orario di lavoro settimanale (36 ore). Qualora esigenze di servizio richiedano
l’effettuazione di prestazioni straordinarie, queste devono essere ordinate dal Comandante
che impiega il personale previa informazione all’Ente/Reparto di provenienza. La
certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell’Ente/Reparto che impiega il
personale; il pagamento del compenso è effettuato dall’Ente/Reparto di provenienza del
34
Art. 14, comma 5, DPR 52 del 16 aprile 2009.
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personale (attesa la necessità di inserire l’emolumento nelle variazioni stipendiali mensili),
mentre la relativa spesa è a carico dell’Ente/Reparto nel cui interesse la prestazione viene
svolta.
2.
TURNAZIONI
a. Il cosiddetto lavoro a turni consiste in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche
a squadre, in base al quale i lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il
quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un
periodo determinato di giorni o di settimane.
b. In relazione a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 25/9/1990, incarichi che prevedono un
lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana devono, di norma, essere
ricoperti da 5 persone. Ciò comporta di massima un sistema di turni non superiori alle 12 ore
consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale
continuativo non inferiore alle 36 ore. Il suddetto sistema comporta un’attività di servizio
mediamente pari a 33 ore e 36 minuti settimanali ed è considerato autocompensante dei
recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi
notturni/festivi.
c. Al personale impiegato in una turnazione autocompensante, il tempo destinato alla fruizione
del pasto, nel caso in cui il diritto venga acquisito per le condizioni dettate dal precedente
Cap. I paragrafo 5, deve essere computato come orario lavorativo.
d. Al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante
nell’ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal
Comandante di Corpo un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.35
e. Previa autorizzazione dell’Alto Comandante, da rinnovare annualmente, possono essere
istituiti turni di servizio che prevedono l’impiego della medesima persona per più di 12 ore
consecutive, ma che comunque non superino le 24 ore d’impiego, qualora ciò sia connesso
35
Per giorno di riposo settimanale o giorno libero dal servizio deve intendersi ogni giorno che, nella sua interezza, risulta estraneo
dal turno (ovvero 2°, 3° e 4° giorno) e non il giorno coincidente con la fine del turno. Tale giorno, infatti, non può essere definito
quale giorno libero o di riposo in analogia a quanto previsto per l’attribuzione dell’indennità per servizi “superfestivi” che viene
corrisposta sia al personale che inizia che a quello che termina il servizio nella giornata “superfestiva”. L’attribuzione
dell’indennità anche al personale che termina il turno dimostra che il giorno immediatamente successivo al turno non può essere
definito quale giorno libero o di riposo.
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SMA ORD 011
con esigenze operative e purché la tipologia del servizio non pregiudichi, per logorio ed
affaticamento, le prestazioni professionali del personale impiegato.
f. Per le finalità di cui sopra, deve essere posta in essere ogni misura utile a ridurre il turno
continuativo di 24 ore (cioè quello che vede impiegata la medesima persona per 24 ore
consecutive) all'essenziale ovvero quando questa modalità di svolgimento del servizio risulti
imprescindibile. E’ indubbio, infatti, che turni organizzati in periodi di 8 ore o 12 ore
presentino vantaggi sotto il profilo funzionale sia in termini di efficienza (il personale
impiegato per un periodo di tempo continuativo meno prolungato è più concentrato e
reattivo) sia in termini continuità del servizio (il personale è presente sul posto di lavoro con
una maggiore frequenza e può seguire le attività in maniera più proficua).
g. Le misure volte ad aumentare l’alternanza del personale turnista (ogni 8 ore o 12 ore)
devono obbligatoriamente essere intraprese a favore di tutte quelle attività/categorie di
personale36 cui tale frequente rotazione consenta di garantire maggiori margini di sicurezza
(rischi connessi con l’affaticamento).
h. In ogni caso le autorizzazioni che prevedono l’impiego di personale turnista per più di 12
ore consecutive ed entro le 24, di cui al precedente punto e., rilasciate dall’Alto
Comandante, devono essere comunicate al Sig. Capo di SMA.
i. E’ necessario standardizzare i servizi analoghi fra diversi AA.CC./Enti in quanto
l’omogeneità delle strutture è fondamentale per la funzionalità dei servizi.
j. Occorre perseguire soluzioni per ottimizzare l’impiego del personale per consentire di
assicurare la continuità dei servizi e il mantenimento dell’attuale output operativo. In questo
contesto occorre valutare la possibilità di recuperare risorse umane eliminando
l’organizzazione per turni nei casi in cui il servizio può essere assicurato con differenti
modalità (ad esempio attraverso l’istituto della reperibilità).
k. Il sistema autocompensante è applicabile al personale inserito in pianta stabile nel turno,
ovvero incluso nella turnazione per un arco temporale di almeno 20 giorni (4 turni). La
singola sostituzione di un turnista comporta, per il sostituto, l’applicazione dell’orario di
servizio a 36 ore settimanali.
l. Il potenziale impiego del personale “turnista” nei giorni liberi dal servizio successivi a
quello destinato al recupero psico-fisico, deve essere limitato a fattispecie riconducibili a
motivi di sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio e per il tempo strettamente
necessario a ristabilire la normale regolarità del turno.
36
Opportunamente disciplinate nell’ambito di dedicate direttive di settore da parte dell’USAM/ISV.
- 39 Originale
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SMA ORD 011
Per il personale impiegato in turnazione, se ulteriormente impiegato in attività diversa dal
turno, o nel caso in cui il turno, per causa di forza maggiore, venga effettuato con un numero
di operatori inferiore a 5, le ore in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 33,36 ore,
devono essere gestite secondo le modalità indicate al precedente capitolo I, paragrafo 3.
m. Analogamente, le ore carenti rispetto l’orario autocompensante (es., turni organizzati con più
di 5 operatori) dovranno essere “rese” entro il mese successivo secondo le disposizioni del
Comandante di Corpo.
n. Con cadenza mensile, per il mese successivo deve essere definita la tipologia di turnazione
da adottare ed il personale impiegato, sulla base della quale sarà successivamente calcolata
l’eventuale eccedenza oraria del personale turnista.
o. Il giorno successivo al turno deve essere identificato quale recupero psico-fisico, pertanto
risulta irrinunciabile ed indifferibile.
p. L’impiego in attività riconducibile alla c.d. “finestra operativa” e pertanto remunerabile con
il Compenso Forfetario d’Impiego, deve essere disposto previa uscita dal turno37.
q. I periodi di licenza devono essere concessi previa uscita dal turno38 ponendo quale base di
calcolo dei giorni di assenza l’orario settimanale su 5 giorni. Il turno si intende terminato
alla fine del periodo di riposo. In allegato “U” sono riportati alcuni esempi riguardanti
l’impiego del personale turnista.
r. Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo (HJ,
HJ + 30, HJ + HN, ecc.), diverse dal turno senza soluzione di continuità autocompensante,
devono essere organizzate secondo le modalità stabilite al precedente cap. I, para 2,
sottoparagrafo a..
37
38
Per uscita dal turno deve intendersi non solo l’inserimento della singola unità di personale nell’ambito delle attività remunerate
con il CFI, bensì anche l’inserimento dell’intera attività lavorativa normalmente organizzata su turni nell’ambito del CFI (ad
esempio durante l’intero svolgimento di una esercitazione/operazione connessa al volo, le attività della torre di controllo
potrebbero essere gestite con il CFI anziché con le turnazioni autocompensanti).
Alla fine dello stesso.
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SMA ORD 011
3.
PERSONALE IMPIEGATO IN INCARICHI PARTICOLARI
a. Qualora per esigenze organizzative della F.A. sia necessario effettuare prestazioni lavorative
particolari, caratterizzate da attività non continuative effettuate in orari spesso non
coincidenti con il normale orario di servizio di cui al capitolo 1, paragrafo 2.c (ad esempio
per il personale militare impiegato nell’ambito del servizio mensa), risulta possibile
articolare l’orario in maniera difforme da quello del resto dell’Ente/Reparto, con
frazionamenti orari intervallati anche da più pause lavorative39. La remunerazione della
prestazione straordinaria (intesa sia come recupero compensativo sia come compenso in
denaro), fatto salvo il diritto ad una giornata festiva nell’arco settimanale, compete solo per i
periodi eccedenti le 36 ore settimanali.
b. La remunerazione della prestazione straordinaria (intesa sia come recupero compensativo sia
come compenso in denaro) non è cumulabile con il pagamento di compensi/gettoni di
presenza corrisposti al personale componente di Commissioni. Al riguardo si precisa che i
due istituti sono cumulabili solo nel caso in cui, nella stessa giornata, oltre all’attività resa in
seno alle Commissioni, il personale venga impiegato, per attività d’ufficio, oltre il normale
orario di servizio. In tale fattispecie, oltre alla corresponsione del gettone di presenza, il
personale in questione ha diritto allo straordinario (in termini di compenso o di recupero) per
la prestazione lavorativa resa per esigenze d’ufficio al di fuori dell’orario di servizio40.
4.
PERSONALE IMPIEGATO PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA
a. L'articolazione delle attività giornaliere di cui al precedente capitolo I non si applica agli
Enti militari all'estero ed agli Enti NATO in Italia41 per i quali valgono le relative
disposizioni di settore.
b. Lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le
maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all’orario di servizio dell’Ente.
c. Il previsto orario di lavoro settimanale di 36 ore, costituendo base stipendiale, deve essere
comunque assicurato anche mediante recupero delle eventuali ore carenti.
39
40
41
Ad esempio: per il servizio mensa l’orario può essere articolato dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 21.00 per 6 giorni a
settimana assicurando, così, la giornata di riposo settimanale.
Ad esempio: 6 ore di attività in Commissione, seguite da 4 ore di attività d’Ufficio, in una giornata che prevede 8 ore lavorative,
danno titolo al gettone di presenza più 2 ore di straordinario. Qualora, invece, il personale sia impiegato per le prime 6 ore
lavorative in attività d’ufficio e per le successive 4 ore in Commissione avrebbe diritto esclusivamente al gettone di presenza.
In materia di lavoro straordinario, per questi Enti valgono le disposizioni emanate da Segredifesa in allegato “L”.
- 43 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Le ulteriori ore, per completare l’orario settimanale di 40 ore (previste dallo STANAG
6005), devono essere retribuite con compenso straordinario, quando effettivamente rese e
non siano state utilizzate per compensare eventuali carenze per prestazioni settimanali
ridotte rispetto all’orario di cui al precedente punto b..
d. Le eventuali ulteriori eccedenze rispetto all’orario settimanale di 40 ore, tenuto
prioritariamente conto della perequazione di cui sopra, devono essere retribuite con il
compenso per lavoro straordinario nei limiti delle disponibilità finanziarie, sempreché non
siano state recuperate, a richiesta dell’interessato, nel corso del mese di effettuazione.
5.
SERVIZI PRESIDIARI E DI REPARTO ARMATI E NON
a. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 del D.P.R. 163/2002, modificato dall’art.
13, comma 1 del D.P.R. 52/2009, per “servizi”, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia, nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle
normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono
specifiche professionalità del personale, cui, pertanto, tutti possono concorrere a turno.
b. I predetti servizi si distinguono nelle seguenti categorie:
- territoriali (presidiari): comprendono tutti quelli intesi a soddisfare le esigenze di carattere
territoriale
riconducibili,
ad
esempio,
alle
guardie
ai
depositi
isolati,
alle
42
cerimonie/manifestazioni (picchetti, rappresentanze, ecc.) ;
- di reparto (di caserma): hanno lo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività
generali dell’Ente ed il governo del personale nell’arco delle 24 ore, in modo particolare
al di fuori dell’orario di servizio. In tale categoria si identificano il servizio di Ufficiale di
Ispezione, il servizio di Ufficiale di Giornata, di Sottufficiale di Giornata e di Graduato e
Aviere di Giornata43;
- servizi armati (di guardia)/per la protezione delle forze: sono attivati per salvaguardare
l’integrità degli uomini, dei mezzi e delle infrastrutture nell’ambito degli Enti/Reparti
garantendo il massimo grado di integrità dei punti nevralgici e la sopravvivenza operativa
delle forze44;
- diversi, intendendosi comprese tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali
attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l’espletamento non richiedono
specifiche professionalità del personale, cui, pertanto, tutti possono concorrere a turno.
42
43
44
Direttiva SMD-G-106.
Direttiva OD1.
Direttiva OD1.
- 45 Originale
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SMA ORD 011
c. Tutti i servizi comunque effettuati, armati e non, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi
presidiari (SMD-G-106), di reparto e armati/per la protezione delle forze (OD1), sono
articolati in modo da cominciare di massima in coincidenza con l’orario d’inizio delle
attività giornaliere dell'Ente presso il quale sono disposti.
d. Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del
recupero compensativo (non monetizzabile) nella misura pari al tempo di effettivo impegno
lavorativo prestato (rapporto 1 a 1), oltre al recupero della festività o della giornata non
lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. In questo senso il recupero della festività
o della giornata non lavorativa45 compete solo a chi inizia il servizio in tali giornate.
e. In nessun caso i servizi di cui sopra potranno essere remunerati con il compenso per lavoro
straordinario.
f. Atteso quanto specificato ai precedenti sottoparagrafi, i servizi armati e non (presidiari, di
caserma e di guardia), di cui al presente paragrafo non possono essere organizzati in base a
turnazioni autocompensanti da 5 unità di personale. Per tali attività, infatti, la normativa
vigente prevede specificamente il recupero compensativo non monetizzabile nella misura
pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato in rapporto 1 a 1, escludendo la
possibilità di remunerare l’attività con il compenso per lavoro straordinario.
g. I giorni di recupero conseguenti ai servizi di cui al precedente sottoparagrafo a., sono da
effettuarsi di norma nelle giornate lavorative successive al servizio, ivi compreso il sabato se
l'orario dell'Ente/Reparto è articolato in sei giorni, al fine di garantire al personale il
necessario recupero psico-fisico.
h. L’impiego del personale in servizi volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di
unità aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990,
n. 231, danno diritto a recuperi compensativi di durata pari all'eccedenza lavorativa secondo
la regola comune di cui al Capitolo 1, paragrafo 3, punto l. Rientra in tale fattispecie il
personale comandato a prestare servizio presso posti comando (SOR, BOC, ecc.), nonché
quello in stato di massima prontezza operativa richiesta dal sistema d'arma che ne comporti
necessariamente la presenza in sede, al fine di consentire l'immediato inizio delle attività di
competenza al momento dell'allertamento (le altre fattispecie di prontezza in 30 minuti, 2
ore, ecc., rientrano nella reperibilità di cui al successivo paragrafo 6).
45
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo.
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i. I recuperi compensativi di cui ai precedenti sottoparagrafi d. ed h., non sono tra loro
cumulabili, ove i servizi siano espletati contemporaneamente (es.: personale impegnato in
posto comando e che contemporaneamente espleti servizio d'ispezione o di giornata).
j. Al personale impiegato in servizi armati e non al quale non sia possibile concedere i recuperi
compensativi previsti, prima del trasferimento ad altro Ente ovvero per imprescindibili
esigenze funzionali, può essere corrisposto il Compenso Forfettario di Guardia in luogo dei
medesimi recuperi. Non possono essere assoggettati a compenso il riposo psico-fisiologico,
quello della giornata non lavorativa e quello della festività46.
6.
REPERIBILITA'
a. L'istituto della reperibilità va inteso come condizione del soggetto ad essere prontamente
rintracciato al di fuori dell’attività di servizio, per rendersi disponibile ad un impiego
contraddistinto dalla tempestività. Esso va perciò distinto dalla "disponibilità al servizio"47
propria dello "status" di militare, nonché dall'obbligo generico di essere rintracciabili (es.:
durante la licenza) per i quali non è prevista la corresponsione di alcun compenso
accessorio.
b. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per
esigenze di almeno 12 ore consecutive. In tal senso al personale medesimo compete il
relativo compenso per 1/12 del periodo trascorso in tale posizione48, tenendo conto delle
maggiorazioni per straordinario feriale, notturno/festivo diurno, festivo notturno.
c. La reperibilità comporta per il personale l'obbligo di comunicare la propria ubicazione e di
rientrare in servizio su chiamata, se necessario, entro i tempi specificamente indicati dal
Comando competente per il servizio da assolvere, e comunque entro un massimo di 2 ore49.
d. Il personale non può essere comandato di reperibilità per più di 6 giornate feriali e 2 festive
nel mese50.
e. Tale compenso, tramutato in ore e minuti, senza alcun arrotondamento, concorre al
raggiungimento dei limiti massimi individuali di cui al precedente capitolo I paragrafo 4a.
46
47
48
49
50
In questo senso i recuperi previsti dal para 6. per servizi di 24 ore (con orario di base settimanale articolato su 5 giorni lavorativi)
possono essere trasformati in compenso forfettario di guardia secondo i seguenti limiti di corresponsione:
- dal lunedì al giovedì: 1 giornata di recupero e 1 giornata di compenso;
- il venerdì: 1 giornata + 4 ore di recupero e 1 giornata di compenso;
- il sabato e la domenica e altre festività: 2 giornate di recupero e 3 giornate di compenso.
Art. 10, comma 1 della Legge 231/1990 (Allegato “A”)
Art. 6 del D.M. 25 settembre 1990 (Allegato “B”).
Direttiva S.G.D./D.N.A. “Orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare” edizione 2002/2003 paragrafo
4 comma b. (Allegato “L”).
Art. 11 D.P.R. 163/2002 (Allegato “H”).
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SMA ORD 011
f. Il compenso spettante per la reperibilità non remunera una prestazione di lavoro
effettivamente resa, bensì la disponibilità del personale a prestarla nei modi e nei termini
stabiliti, con le inevitabili limitazioni alla libertà individuale. Conseguentemente qualunque
prestazione di lavoro straordinario resa durante la reperibilità deve essere remunerata
(compenso o recupero), in base alla sua durata.
g. Qualunque prestazione resa durante il periodo di reperibilità, pertanto, non interrompe il
computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità; pertanto il compenso
spettante per la reperibilità si cumula con l’eccedenza oraria riferita alla reale prestazione
resa.
h. La reperibilità è disposta con la stessa procedura prevista al capitolo I, paragrafo 3,
sottoparagrafo g. per le prestazioni di ore eccedenti la normale attività.
i. Atteso che non risulta possibile fissare tempi di reperibilità diversi da quelli previsti dalla
normativa vigente, deve essere scrupolosamente e puntualmente osservato quanto previsto
dal presente paragrafo.
7.
CASI DI ESCLUSIONE
Le disposizioni relative agli istituti dell’orario di servizio e del compenso per lavoro
straordinario non trovano applicazione nei confronti del personale:
a. impegnato in esercitazioni od in operazioni militari sul territorio nazionale assoggettate al
compenso forfetario d’impiego istituito dall’art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 16351;
b. inviato in missione isolata all’estero ai sensi dell’art. 1807 del C.O.M. ovvero del R.D. 3
gennaio 1926, n. 941, (atteso che il relativo trattamento economico di missione è
onnicomprensivo - cfr. Direttiva S.G.D./D.N.A.)52;
c. in servizio all'estero e retribuito ai sensi dell’art. 180853
(trattamento economico del
personale destinato presso Delegazioni o Rappresentanze Diplomatiche, Enti, Comandi od
Organismi Internazionali), dell’art. 180954 del Codice dell’Ordinamento Militare
(trattamento economico del personale destinato presso gli Uffici degli Addetti Militari);
51
52
53
54
Attività che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore determinate dal Capo di S.M.A. e caratterizzate da
particolari condizioni d’impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro (non più di 12 ore) con l’obbligo di
rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.
Art. 39-viciessemel. Comma 39, del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Allegato “V”).
Ex legge 8 luglio 1961, n. 642.
Ex legge 27 dicembre 1973, n. 838.
- 51 Originale
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SMA ORD 011
d. impiegato nell’ambito di missioni internazionali regolate da specifici provvedimenti
normativi (cd. contingenti militari)55;
e. impiegato presso Enti o Organismi internazionali o presso Stati Esteri ai sensi della Legge
27 luglio 1962, n. 1114.
55
A quest’ultimo personale competono, all’atto del rientro in territorio nazionale, i riposi settimanali non fruiti nella misura pari
alla differenza tra il beneficio spettante (una giornata per ogni settimana d’impiego) ed i recuperi/riposi attribuiti ai sensi della
normativa di settore (di norma 2,5 giorni per ogni mese d’impiego). Tale beneficio non è monetizzabile ed è fruibile in giornate
libere cumulabili con le licenze ad eccezione delle eventuali frazioni di giorno da usufruire come recupero orario.
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SMA ORD 011
CAPITOLO TERZO
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
1.
RILEVAZIONE OGGETTIVA DELLE PRESENZE
a. La presenza del personale deve essere rilevata oggettivamente sul posto di lavoro con
sistemi elettronici e/o meccanici, che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario
di ingresso e di uscita dalle infrastrutture56. L’obbligo vale per tutto il personale, senza
distinzione di grado, atteso che le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare
compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze57. A seguito di specifico parere del Consiglio di Stato58 questa
norma deve ritenersi estesa a tutto il personale, compreso quello militare.
b. Per le esigenze dell’Aeronautica Militare, è stato approvato dal Signor Capo di S.M.A. il
sistema “Crono”, nell’ambito di un giusto bilanciamento tra economicità, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa59.
c. Tale sistema è stato realizzato dalla 3ª Divisione del Comando Logistico A.M. attraverso
l’utilizzo di un apposito software, di personal computer integrati con lettori di smart-card,
della rete intranet “Aeronet” nonché della Carta Multiservizi Difesa.
d. La presenza del personale deve essere rilevata oggettivamente all’ingresso dell’infrastruttura
attraverso il sistema “Crono” memorizzando l'orario di inizio e di termine della prestazione
lavorativa attraverso:
- i rilevatori automatici posti all’ingresso delle infrastrutture all’interno del sedime;
- i rilevatori integrati ai personal computer posti all’ingresso delle infrastrutture all’interno
del sedime;
- i rilevatori integrati ai personal computer del singolo Reparto/Ufficio di servizio.
e. L’obbligo vale per tutto il personale militare, dotato di C.M.D. ed in servizio presso gli Enti
ed i Comandi dell’Aeronautica Militare, incluse le articolazioni minori, senza distinzione di
grado.
56
57
58
59
Art. 7 del D.M. 25 settembre 1990.
Art. 3, co. 83, della L. 244/2007 (Allegato “W”).
Parere 2555/2010 (Allegato “X”).
Direttiva SMA ORD 042 edizione 2009.
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SMA ORD 011
f. La rilevazione oggettiva della presenza è comprovata a tutti gli effetti dallo statino
giornaliero delle presenze elaborato dal sistema “Crono” (Allegato “O” alla Direttiva SMAORD-042). Tale statino contiene l’elenco nominativo dei dipendenti (grado, cognome e
nome) nonché il rispettivo orario di inizio e termine della prestazione lavorativa, ogni
eventuale interruzione di essa, dovuta a permessi orari/riposi compensativi, nonché ogni
altra annotazione utile a rendere conto dei movimenti del personale (licenze, permessi, riposi
compensativi giornalieri, missioni, servizi interni di Reparto, ecc.).
g. Il documento, così come lo stesso sistema CRONO, ha la precisa funzione di consentire al
Comandante di Corpo/Capo Ufficio a livello centrale, o suo delegato, di conoscere la
posizione giornaliera del personale ed ancor più di autorizzare, con la propria sottoscrizione,
giorno per giorno, il lavoro straordinario da effettuare e gli eventuali riposi compensativi,
ferma restando la deroga stabilita al successivo sottoparagrafo i. per il personale dirigente.
h. Il personale Dirigente, anche se non titolare di posizione organica prevista, ed il personale
non Dirigente, provvisto del grado di Maggiore e Tenente Colonnello, che assolva alle
funzioni di Comandante di Corpo, autocertificano la propria attività lavorativa.
i. In caso di temporanea indisponibilità, la rilevazione oggettiva delle presenze va effettuata
mediante adozione di registri della cui esattezza, nella compilazione e nell'aggiornamento, è
responsabile l'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio
(Paragrafo 8 e Allegato “N” alla Direttiva SMA-ORD-042).
j. Per gli aspetti riguardanti la rilevazione oggettiva delle presenze non trattati nel presente
paragrafo, devono essere rispettate le indicazioni riportate nella direttiva SMA ORD 042.
k. L’eventuale utilizzo per causa di forza maggiore di registri alternativi alla rilevazione
elettronica (precedente punto i) impone la necessità che i singoli fogli che compongono i
suddetti registri siano progressivamente numerati, timbrati con il bollo tondo d’ufficio e
paraffati dall’Autorità responsabile o da persona da questi delegata.
l. Le disposizioni relative alla rilevazione automatica delle prestazioni lavorative non trovano
applicazione nei confronti del personale inviato in missione nazionale presso:
-
Enti\Comandi militari ove non siano installate apparecchiature per la rilevazione
oggettiva delle presenze ovvero i sistemi adottati non siano compatibili con il sistema
“Crono”;
-
strutture civili o località ove non siano presenti Enti/Comandi dell’Amministrazione
Difesa.
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SMA ORD 011
2.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
a. La disponibilità dei fondi per la corresponsione dello straordinario è limitata e stabilita per
legge in via definitiva. Ciascun Comandante dovrà pertanto gestire con particolare
oculatezza i fondi assegnati.
b. Lo SMA 1° Reparto è responsabile dell’impiego operativo dei fondi sul capitolo 4462 la cui
finalità è quella di monetizzare il lavoro straordinario del personale militare.
c. La ripartizione dei fondi è effettuata a favore delle aree di F.A. (Area di Vertice e Alti
Comandi) sulla base delle disponibilità accordate dal Signor Capo di S.M.A. nell’ambito
delle annuali attività di Programmazione Finanziaria.
d. A cura degli Alti Comandi/Comandi Intermedi deve provvedersi alle assegnazioni
esclusivamente a favore dei Comandi, Enti, Reparti dipendenti, tenendo conto della propria
programmazione e delle esigenze da essi prospettate.
e. Le proposte di programmazione devono essere formulate in funzione di una serie di criteri
complementari tra loro quali:
- le consistenze organiche (FEO) in rapporto alle Tabelle Ordinative Organiche (TOO);
- il monte ore che discende in via generale dalla tipologia dell'Ente/Comando/Reparto ed in
particolare dalla specifica attività svolta dal personale;
- la valenza operativa/addestrativa/logistica dell'Ente/Reparto nel contesto della F.A.;
- le specifiche situazioni correlate a contingenti esigenze di impiego;
- il compenso orario stabilito per ciascun grado, tenuto conto che prevedibilmente non a
tutto il personale sarà richiesto di effettuare le ore di straordinario fino al limite dei
rispettivi tetti massimi.
f. E’ cura dei singoli Comandanti disporre per l'attribuzione del compenso per lavoro
straordinario al personale dipendente in relazione all'attività effettivamente svolta, fermo
restando il vincolo di non superare il tetto massimo individuale e l'assegnazione globale
ricevuta.
g. Qualora si dovessero evidenziare marcati squilibri nei carichi di lavoro del personale o
palesi difformità nel ricorso a lavoro straordinario nell'ambito dello stesso Ente - o fra Enti
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SMA ORD 011
diversi - è necessario stabilire condizioni di impiego più equilibrate, mediante la revisione
delle tabelle organiche.
h. Questa deve essere proposta a cura dei Comandanti dei singoli Enti/Comandi/Reparti per il
bilanciamento di situazioni interne, e dei Comandanti degli Alti Comandi per le
compensazioni fra gli Enti/Reparti appartenenti territorialmente all'area di propria
giurisdizione.
i. Ulteriori affinamenti potranno essere realizzati dallo S.M.A. per la perequazione all'interno
degli Alti Comandi o degli Enti dipendenti.
j. Allo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse, dovranno essere adottate misure tese a
monitorare costantemente l’andamento delle esigenze al fine di operare manovre di
spostamento di risorse tra Enti dipendenti da ciascun AA.CC. in funzione:
- dei compiti assegnati a ciascun Ente per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti e dei
correlati Piani di Azione;
- delle diverse priorità da soddisfare nel corso dell’anno;
- del processo di riordino della F.A.. In tale contesto il finanziamento a favore degli Enti
per i quali è previsto un piano di chiusura, deve essere ridotto al minimo e comunque
strettamente correlato alle attività direttamente connesse al processo di chiusura;
- dell’eventuale sovrannumero organico al quale dovrà essere relazionata l’assegnazione.
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SMA ORD 011
ALLEGATO “A”
Legge 8 agosto 1990, n. 231
“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.”
… omissis …
Art. 10
Orario delle attività giornaliere
1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l’orario delle
attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 1,
nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in
trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore
settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le
articolazioni dell’orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio;
con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di
previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni
non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione d’anno di lire 228 miliardi e 2
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener
conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in
navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente
svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale
militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all’articolo 3 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del
personale militare.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione
d’anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi
e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per l’anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l’anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme
utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di
inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
… omissis …
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SMA ORD 011
ALLEGATO "B"
Decreto del Ministro della Difesa in data 25 settembre 1990
Art. 1
Orario delle attività
1. L'orario normale delle attività giornaliere del personale militare delle Forze Armate è fissato in
36 ore settimanali più ulteriori 2 ore di straordinario obbligatorio da ripartire nell'arco di 6 giorni
(dal lunedì al sabato), fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni, quando
reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata, e di consentire il
rispetto di festività diverse dalla domenica, previste da altri culti religiosi.
2. Esso comprende i periodi di lavoro e di attività effettivamente svolti e, pertanto, esclude i tempi
riservati alla consumazione dei pasti.
Art. 2
Orario di base
1. L'orario normale delle attività giornaliere è stabilito in relazione alle specifiche esigenze
operative, addestrative, ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali
connesse con la disponibilità delle mense e tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale
civile eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.
2. L'articolazione di base è stabilita come segue:
- dal lunedì al venerdì: 0800 - 1630, prevedendo un intervallo per la consumazione del pasto pari
a 30 minuti ed un pomeriggio libero (1400 - 1630) programmato;
- sabato: 0800 - 1400, ma con personale ridotto allo stretto indispensabile ed all'uopo comandato
che ha diritto a tre recuperi pomeridiani di 2 ore o ad una giornata intera qualora ad essi si
cumuli anche il pomeriggio di cui al precedente alinea.
3. Nelle unità operative, addestrative, logistiche e negli Arsenali/Stabilimenti di lavoro, gli orari di
inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo,
possono essere articolati in relazione a particolari esigenze d'impiego. Il sabato, quando
impegnato, sarà di massima dedicato ad attività sportive, culturali ed organizzative.
4. Fermi restando i vincoli fissati dall'art. 1, la definizione dettagliata dell'orario normale in
relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi 1. e 3. dovrà essere stabilita dal Capo di SM
della Difesa, dai Capi di SM di Forza Armata e dal Segretario Generale/DNA, sentito il COCER.
Art. 3
Turnazioni
Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana
dovranno essere di norma ricoperti da 5 persone. Sarà adottato di massima un sistema di turni
equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete
Il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale
per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi.
Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono
essere analogamente organizzate.
- 65 Originale
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SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "B"
Art. 4
Ore eccedenti le normali attività
1. Le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti le 38 previste dovranno essere compensate
prioritariamente con il recupero in giornate lavorative. Nell'impossibilità, si provvede con la
corresponsione della indennità di straordinario, secondo le norme vigenti.
2. Qualora vengano maturati più periodi di riposo non goduti e non altrimenti retribuiti, questi sono
tramutati in giorni liberi dal servizio e possono essere cumulati con le licenze previste dalla
normativa vigente.
3. La prestazione di ore eccedenti o carenti l'orario normale nonchè gli eventuali recuperi orari
devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di
Corpo/Capo Ufficio.
Il recupero delle eccedenze delle ore di attività prestate in più o in meno deve essere effettuato di
massima con perequazioni trimestrali.
4. In occasione di cambi di incarico/destinazione, l'Ente cedente dovrà di massima assicurare che
non esistano pendenze in materia di recuperi. Annotazione in tal senso dovrà essere trascritta
nella documentazione che l'Ente cedente invia a quello ricevente.
Art. 5
Attività fuori sede
Durante le attività fuori sede (quelle di imbarco incluse), se le ore effettivamente prestate eccedono
le 38, le stesse devono essere compensate secondo le modalità indicate nel presente Decreto,
considerato che la mera permanenza fuori sede è già compensata da altre indennità previste da
apposita normativa.
Art. 6
Servizi nelle installazioni militari. Reperibilità
1. Tutti i servizi comunque effettuati, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi presidiari ed
all'interno delle installazioni militari, devono essere compensati con il recupero in giornate
lavorative, fatto salvo il recupero delle festività, nella seguente misura:
- servizi continuativi di durata pari a 24 ore (esempio U. o Mar. di picchetto e SU d'ispezione o
assimilabili, quali: U. d'ispezione per M.M. e A.M., U. e SU. di servizio al Comando): una
giornata lavorativa, più un compenso pari a 2 ore;
- servizi continuativi di durata inferiore alle 24 ore (esempio: U. e SU. di Guardia della M.M.):
trattamento come previsto all'alinea precedente, commisurato al periodo di servizio
effettivamente prestato;
- servizi non continuativi inferiori alle 24 ore, espletati presso i reparti (esempio: U. di servizio,
SU. di giornata o assimilabili, quali: U. d'ispezione per E.I., U. di vigilanza in città, SU.
Comandante della ronda, U. o SU. Comandante o Vice Comandante del picchetto armato):
recupero compensativo pari a 1,5 ore;
- servizi continuativi di durata superiore alle 24 ore (esempio: U. e SU. Comandante o Vice
Comandante di guardia presidiaria presso depositi militari): una giornata lavorativa più un
compenso pari ad 1 ora per ogni giorno di servizio espletato.
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SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "B"
I servizi di cui al secondo alinea danno diritto a recuperi compensativi di durata pari
all'eccedenza lavorativa quando sono volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di unità
terrestri, navali ed aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990 n. 231 (esempio: navi e sommergibili in navigazione, posti comando, cellule
elementari, sistemi d'arma, equipaggi in stato di pronto intervento).
2. I recuperi compensativi di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili, ove espletati
contemporaneamente.
3. Nel caso in cui al personale vanga fatto obbligo, al termine dell'attività lavorativa, di mantenere
la reperibilità per almeno 12 ore, il compenso sarà pari ad un dodicesimo.
Art. 7
Rilevazione oggettiva delle presenze
1. La presenza del personale sul posto di lavoro va rilevata oggettivamente con sistemi elettronici
e/o meccanici che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario d'ingresso e d'uscita
dalle infrastrutture.
2. In assenza o nell'attesa dell'installazione di apparecchiature che consentano tale memorizzazione,
la rilevazione oggettiva delle presenze va effettuata mediante adozione di registri della cui
esattezza, nella compilazione e nell'aggiornamento, è responsabile l'Autorità che esercita le
funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.
Roma, lì 25 SET. 1990
FIRMATO
IL MINISTRO
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SMA ORD 011
ALLEGATO "C"
Decreto del Ministro della Difesa in data 4 dicembre 1990
L'articolo 4 del D.M. 25 settembre 1990 è integrato con il seguente comma 5:
"5.Per le prestazioni straordinarie ordinate e rese, in qualsiasi condizione di impiego, in eccedenza
ai tetti massimi, nonché alle eventuali maggiorazioni che saranno stabilite dal Decreto
Interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, si procede alla
compensazione mediante recuperi orari ai sensi dei precedenti commi 2 e 3."
Roma, lì 4 DIC. 1990
FIRMATO
IL MINISTRO
71
Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "D"
Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 in data 10 dicembre 1990
Art. 1
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del
lavoro ed è consentito solo per le esigenze tese al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze
Armate cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività giornaliere, con particolare
riferimento ai servizi di cui all'art. 3 e all'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 1990
concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere.
2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di
lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi
stanziati in bilancio, da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei
prevedibili impegni, il cui ammontare complessivo individuale non potrà eccedere l'importo
annuo corrispondente a:
a) 110 ore per il personale fino al grado di Tenente Colonnello e per il personale dei gradi
dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
b) 300 ore per il personale delle unità navali di superficie in navigazione e per quello impegnato
in attività operative/addestrative che abbiano carattere di continuità o che comunque
impediscano recuperi orari;
c) 450 ore per il personale dei sommergibili in navigazione e per il personale dei gradi
dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista.
3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o
posti funzione superiori al 30 per cento e sempre che non siano possibili recuperi compensativi
nell'arco di un mese, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo
Ufficio possono richiedere il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fino ad un
massimo del:
- 100% per il personale di cui alla lettera a);
- 70% per il personale di cui alla lettera b);
- 20% per il personale di cui alla lettera c) (sommergibilisti);
- 10% per il personale di cui alla lettera c) (dirigenti).
I predetti incrementi dovranno essere autorizzati dagli Stati Maggiori/Ufficio del Segretario
Generale/Alti Comandi Periferici/Direzioni Generali/Uffici Centrali competenti con
provvedimento nominativo motivato, riferito ad un arco di validità di un mese.
4. Nel rispetto dei suindicati limiti, per l'ultimo quadrimestre del 1990 il monte-ore complessivo ed
il relativo stanziamento sono fissati per ciascuna Forza Armata come segue:
Forza Armata
Monte ore di prestazioni
Spesa consentita
di lavoro straordinario
E.I.
1.875.773
29.000.000.000
M.M.
1.228.353
18.000.000.000
A.M.
1.947.566
29.000.000.000.
Per gli anni 1991 e 1992 la spesa consentita viene di conseguenza stabilita nelle seguenti misure:
Forza Armata
Monte ore di prestazioni
Spesa consentita
di lavoro straordinario
E.I.
5.627.318
87.000.000.000
M.M.
3.685.059
54.000.000.000
A.M.
5.842.697
87.000.000.000,
- 73 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "D"
5.
6.
7.
8.
mentre il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzare è ridotto
rispetto all'anno precedente in relazione all'incremento delle misure orarie dei compensi per
lavoro straordinario.
I fondi di cui sopra sono ripartiti tra gli Enti Programmatori secondo criteri di uniformità
interforze, indicati dal Capo di SMD con apposito provvedimento che terrà conto, nel rispetto dei
principi di cui al comma 1, delle consistenze del personale nei diversi gradi e nelle diverse
condizioni d'impiego ipotizzate dai tetti massimi, nonché della necessità di fissare carichi di
lavoro strettamente commisurati alle esigenze e di utilizzare appieno le potenzialità e le
professionalità del personale militare.
In considerazione dei vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio di cui al comma 4
precedente, i compensi per lavoro straordinario saranno corrisposti dal 1 settembre 1990. La
relativa misura oraria è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata
convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
- stipendio iniziale mensile lordo;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 6 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario
diurno, al trenta per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello
prestato in orario notturno festivo.
I mandati di pagamento per lavoro straordinario, ferma restando la perequazione trimestrale di
cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990, concernente la
disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere, devono essere corredati di
attestazioni giustificative rilasciate, su proposta del Capo Servizio, dal Comandante di
Corpo/Capo Ufficio, il quale, sotto la propria responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che
le ore attestate sono riferite a prestazioni straordinarie effettivamente comandate e svolte.
Art. 2
Norme di divieto e di cumulabilità
1. Al personale militare in servizio all'estero e retribuito ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642 e
della legge 27 dicembre 1973, n. 838, non si applica quanto previsto all'articolo 1.
2. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, emolumenti
per prestazioni per lavoro straordinario, è fatto divieto di cumulare i predetti emolumenti con
quelli previsti all'articolo 1.
3. Per la durata di efficacia del presente Decreto sono sospese le esercitazioni di prontezza
operativa di cui all'art. 8, 2° comma, della legge 23 marzo 1983, n.78.
Art. 3
Clausola di revisione
Il presente decreto, alla luce delle esperienze maturate dopo un periodo di sperimentazione di un
anno dalla data di entrata in vigore, potrà essere modificato entro il 1991, sentito il COCER, che
esprimerà il proprio parere sulla base dei dati all'uopo tempestivamente forniti
dall'Amministrazione.
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SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "D"
Art. 4
Clausola finanziaria
Alle spese derivanti dal presente Decreto, valutate per l'anno 1990 in lire 76 miliardi e per gli anni
1991 e 1992 in lire 228 miliardi annui, si farà fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo n.
1385 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, lì 10 DIC. 1990
FIRMATO:
- MINISTRO DEL TESORO
- MINISTRO DELLA DIFESA
- DIRETTORE DI RAGIONERIA CENTRALE
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SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "D"
Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 198192 in data 24 dicembre 1999
Articolo 1
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990 è sostituito dal
seguente:
"3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o
posti funzione superiore al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di comandante
di corpo o capo ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni
ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese,
il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fin ad un massimo del:
- 100% per il personale di cui alla lettera a);
- 70% per il personale di cui alla lettera b);
- 20% per il personale di cui alla lettera c) (sommergibilisti);
- 20% per il personale di cui alla lettera c) (dirigenti)”.
Articolo 2
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le disponibilità
finanziarie esistenti nelle Unità Previsionali di Base "Funzionamento" (capitoli relativi ai
compensi per lavoro straordinario codice economico 2.8.4.) dei rispettivi Centri di responsabilità
individuati nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario
1999 e successivi.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma 24 dicembre 1999
Firmato:
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL MINISTRO DELLA DIFESA
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "D"
Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro in data 17 marzo 2005
Art. 1
1. L’articolo 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, indicato in premessa, è modificato
come segue:
a. il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore
di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti
dei fondi stanziati in bilancio da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione
trimestrale dei possibili impegni, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere
l’importo annuo corrispondente a:
a) 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei
gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
b) 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente
prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione”;
b. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli
gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di
comandante di corpo o capo ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o
grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle
assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo riferito ad un arco di validità di un
mese, il superamento dei monteore di cui al precedente comma 2, fino ad un massimo
del:
- 70 % per il personale di cui alla lettera a);
- 20 % per il personale di cui alla lettera b).
… omissis …
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "E"
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
“Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).”
… omissis …
Art. 10
Orario di lavoro
1. La durata dell’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all’art. 1, comma 1, è
tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal
31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990,
n. 231.
4. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio. L’orario normale delle attività giornaliere è ripartito
nell’arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l’arco settimanale in 5 giorni quando reso
opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l’eventuale recupero della festività qualora
effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore
di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con
inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al
recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per
esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal
servizio.
7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all’art. 4 del decreto del
Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un
immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa
cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall’Autorità che esercita le funzioni di Comandante di
Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di
servizio.
Art. 11
Festività
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo
Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se
ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 , e 8 marzo 1989, n. 101 .
Art. 12
Licenza ordinaria
1. Il personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza
ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi
per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte
per dodici mensilità.
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "E"
2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di
servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è
rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni
di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di
formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al
personale in servizio all’estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all’estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano
l’impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell’Organismo accettate
dall’Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi
ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28,
32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell’anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo
semestre dell’anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale,
il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno
successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi è autorizzato il periodo di
godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento
nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e
debitamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito
di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche
nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già
maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della
licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste
dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "E"
Art. 15
Permessi brevi
1. Previa valutazione del superiore gerarchico, può essere concesso al personale che ne faccia
richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi
a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore
gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
- 87 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "F"
Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.”
… omissis …
Art. 4
Indennità operative ed altre indennità
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell’articolo
8 ed il comma 9 dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli
articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall’articolo 4,
commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo
ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più
favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
ed all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette
maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l’anno sono
cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio
al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante
personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata
rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.
4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che
transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella
condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto,
conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un
compenso nella misura di lire 63.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell’indennità
supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del
180% dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto .
… omissis …
Art. 6
Trattamento di missione
…
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio,
l’indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale
stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile
- 89 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "F"
con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere
contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
…
… omissis …
Art. 10
Orario di lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all’orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo 1, comma 1, è
tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un’ora fino alla
definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede
delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto
o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi,
la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo
venga con esse compensato.
3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore,
non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie,
stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.
4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del
recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre
al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette
giornate.
5. Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano state retribuire devono essere recuperate
mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono
state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze
di servizio.
6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di
norma in fasce temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni
lavorative giornaliere.
Art. 11
Licenza ordinaria
1. 1. La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395
del 1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la
licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il
personale in servizio all’estero di cui all’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno
per indifferibili esigenze di servizio.
4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
… omissis …
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "G"
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139
“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio
economico 2000-2001.”
… omissis …
Art. 7
Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita
un’indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.00060 per ogni turno.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto è
attribuito per ciascuna festività, in luogo dell’indennità di cui comma 1, un compenso nella misura
lorda di lire 63.000 61.
… omissis …
60
61
Il D.P.R 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (art. 6, comma 1) che “A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale
che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00”.
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (art. 15, comma 1) che “A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale
chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di
Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all’articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze
armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00”.
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "H"
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163
“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.”
… omissis …
Art. 11
Orario di lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del
recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della
festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro
straordinario nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti
dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l’orario di
lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo
compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate,
tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario di lavoro
settimanale.
5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l’impiego in missioni internazionali sono
fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio
spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è
monetizzabile.
6. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per esigenze
di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un
massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da
fruire entro le quattro settimane successive.
8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero62.
… omissis …
62
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (art. 14, comma 9) la modifica dell’art. 11, comma 8 in “Fermo restando
il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è
rideterminata in euro 8,00”.
- 95 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "I"
Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.302
“Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico
2004-2005”
… omissis …
Art. 6
Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo,
l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00.
… omissis …
- 97 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "J"
Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”.
… omissis …
Art. 13
Terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo
le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini
del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al
presente articolo sono a tutti
gli
effetti
equiparati
al
servizio
prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per
il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione
dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 14.
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle
Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli
interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno
sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di
età del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla
sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo
anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano
dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "J"
… omissis …
Art. 16.
Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di
secondo grado, nonché agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore
per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative
immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il
personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.
… omissis …
- 101 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "K"
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52
“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del Decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.”
… omissis …
Art. 13.
Compenso forfetario di guardia e d'impiego
1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
è sostituito dal seguente: «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma
e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni
derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità
da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
… omissis …
Art. 14
Orario di lavoro
1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del
recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della
festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro
straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere
recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine
che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla
quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario di lavoro
settimanale.
5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno
tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.
6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l’impiego in missioni internazionali sono
fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio
- 103 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "K"
spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è
monetizzabile.
7. Per ragioni di servizio l’Amministrazione può ricorrere all’istituto della reperibilità per esigenze
di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un
massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno
libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da
fruire entro le quattro settimane successive.
9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante
ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,
n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in
euro 8,00.
… omissis …
- 105 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "L"
- 107 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 109 Originale
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Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 111 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 113 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 115 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO “L”
"L"
- 117 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO “L”
"L"
- 119 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO “L”
- 121 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 123 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 125 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 127 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
Segue
- 129 Originale
retro bianco
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SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 131 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 133 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 135 Originale
retro bianco
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SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "L"
- 137 Originale
retro bianco
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SMA ORD 011
ALLEGATO "M"
- 139 Originale
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SMA ORD 011
ALLEGATO "N"
ENTE
Reparto/Gruppo/Articolazione
Ufficio
OGGETTO:
Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario.
Si rappresenta alla S.V. la necessità di autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario, per il
giorno __________, da parte dei sottonotati dipendenti, nella misura oraria e per le motivazioni a
fianco di ciascuno indicate.
Grado/qualifica
Cognome e Nome
Ten. Col.
Ten. Col.
Maggiore
Capitano
M.llo 1^ Cl.
Serg. Magg.
1° Av. Ca. Sc.
Dalle
ore
Alle
ore
16:30
07:30
16:30
07:00
16:30
07:30
16:30
07:00
20:30
08:00
18:30
08:00
19:00
08:00
17:30
08:00
07:00
08:00
07:00
16:30
08:00
17:30
Motivo
Data, ___________
VISTO: Autorizzo le prestazioni di lavoro straordinario sopra indicate.
IL CAPO SERVIZIO/UFFICIO
(Col. _____________________)
- 141 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO “O”
- 143 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
SEGUE ALLEGATO “O”
- 145 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "P"
Importo orario lavoro straordinario spettante al personale militare dal 1/1/2010
(aggiornato con adeguamento previsto dal D.P.C.M. 30/4/2010 per il personale dirigente)
(per il personale non direttivo misure fissate dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185)
Grado
Misura Straordinario
Misura Straordinario
Misura Straordinario
Maggiorazione 15%
Maggiorazione 30%
Maggiorazione 50%
LORDA
a
RUOLO
UFF.LI
(INPS e F.do credito)
l
i
(h*115%)
DIRIGENTI
NETTA
retrib.
LORDA
NETTA
(INPS e F.do credito)
n
m
contrib.
(h*130%)
retrib.
LORDA
NETTA
(INPS e F.do credito)
p
o
contrib.
(h*150%)
retrib.
contrib.
Gen. S.A.
40,20
36,38
36,52
45,44
41,13
41,28
52,43
47,45
47,64
Gen. D.A.
33,93
30,71
30,83
38,36
34,72
34,85
44,26
40,06
40,21
Gen. B.A.
29,84
27,00
27,11
33,73
30,53
30,64
38,92
35,22
35,36
Col. + 2 anni
24,19
21,89
21,98
27,35
24,75
24,85
31,56
28,56
28,67
Col. - 2 anni
22,82
20,66
20,74
25,80
23,35
23,44
29,77
26,94
27,05
T.Col./Magg.
15,52
14,05
14,10
17,54
15,87
15,94
20,24
18,32
18,39
Cap.
14,95
13,53
13,58
16,89
15,29
15,34
19,49
17,64
17,71
Ten.
14,38
13,01
13,06
16,25
14,71
14,76
18,76
16,98
17,04
S.Ten.
13,78
12,47
12,52
15,58
14,10
14,15
17,98
16,27
16,33
1° M.llo Lgt.
14,38
13,01
13,06
16,25
14,71
14,76
18,76
16,98
17,04
1° M.llo + 8 aa
14,01
12,68
12,73
15,84
14,34
14,39
18,28
16,54
16,61
1° M.llo
13,76
12,45
12,50
15,55
14,07
14,13
17,95
16,24
16,31
M.llo 1^ Cl.
13,24
11,98
12,03
14,97
13,55
13,60
17,27
15,63
15,69
RUOLO M.LLI
RUOLO
SERGENTI
M.llo 2^ Cl.
12,83
11,61
11,66
14,50
13,12
13,17
16,73
15,14
15,20
M.llo 3^ Cl.
12,49
11,30
11,35
14,12
12,78
12,83
16,29
14,74
14,80
S.M. Capo + 8 aa
12,67
11,47
11,51
14,33
12,97
13,02
16,52
14,95
15,01
S.M. Capo
12,44
11,26
11,30
14,06
12,72
12,77
16,23
14,69
14,74
Serg. Magg.
12,02
10,88
10,92
13,59
12,30
12,35
15,69
14,20
14,25
Sergente
11,61
10,51
10,55
13,12
11,87
11,92
15,15
13,71
13,76
1° Av. Capo Scelto + 8 aa grado
11,74
10,62
10,67
13,28
12,02
12,06
15,32
13,86
13,92
1° Aviere Capo Scelto
11,54
10,44
10,48
13,04
11,80
11,85
15,05
13,62
13,67
RUOLO
1° Aviere Capo
TRUPPA S.P.
11,17
10,11
10,15
12,63
11,43
11,47
14,57
13,19
13,24
1° Aviere Scelto
10,81
9,78
9,82
12,22
11,06
11,10
14,10
12,76
12,81
Aviere Capo
10,48
9,48
9,52
11,84
10,72
10,76
13,66
12,36
12,41
- 147 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "Q"
- 149 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO “R”
Rideterminazione del monte-ore annuo retribuibile in caso di variazioni di stato o di impiego
Casistica
Assunzioneinservizioe
congedamentooppure
Rientrodaservizio
all’esteroodaservizio
pressoaltreAmministr.ni.
Promozione
al
grado
dirigenziale con posizione
organicamenteprevista.
Procedura
Il monteͲore spettanteè quelloannuo previsto, considerato che
lostessopuòesserefruitoancheinunarcotemporaleinferiore
all’anno.
IntalcasoilmonteͲoreèquellodelnuovoincarico(540ore).
Bisogna procedere alla rideterminazione del monteͲore annuo
spettante, rapportando le ore di compenso percepite nel
precedenteincaricoalmonteͲorespettanteperilnuovoincarico.
AifinidellarideterminazionedelmonteͲorepuòessereutilizzata
laseguenteformula:
ORE PAGATE
x 100 = % DI RIDUZIONE
MONTE ORE RETRIBUIBILE
La percentuale di riduzione così ottenuta dovrà essere utilizzata
per abbattere il monteͲore spettante nel nuovo incarico, in
funzionediquantogiàutilizzato.
Pertantosiavrà:
Destinazione di personale
Dirigente ad incarichi non ORE RETRIBUIBILI=NUOVO MONTE ORE RETRIBUIBILI Ͳ (NUOVO
dirigenziali63.
MONTEORERETRIBUIBILIx%DIRIDUZIONE)
AdesempioadunColonnello,ComandantediStormo,chevaad
assumereunincaricoprevistoperUfficionondirigenzialecon240
ore retribuite nella precedente sede/incarico, potranno essere
remunerate:
Percentualediriduzione=240/540x100=44%
da cui deriva che il Numero massimo di ore retribuibili è pari a:
510Ͳ(510x44%)=510–224=286ore.
Da quanto sopra deriva che all’Ufficiale potranno essere
corrisposteancora286oredicompensoperlavorostraordinario.
InnessuncasoilmonteͲorepotràesseresuperioreaquellodel
precedenteincarico.
63
In ogni caso laddove il personale avesse già raggiunto il monte-ore spettante per il precedente incarico non sarà
necessario procedere alla rideterminazione, non essendoci comunque la possibilità di corresponsione di ulteriori ore
di compenso in danaro.
- 151 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "S"
Legge 4 novembre 2010, n. 183
“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi
all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”
… omissis …
Art. 27
Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono
a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
…
… omissis …
- 153 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "T"
Trattamento alimentare gratuito e decurtazione dei 30 minuti previsti per la pausa pasto
Regola generale:
Il diritto al pasto e la conseguente pausa obbligatoria si acquisisce, al netto dell’intervallo di 30 minuti:
-
per attività meridiana continuativa minima nella fascia oraria tra le 14.00 e le 15.30;
-
per attività serale continuativa minima nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.30.
Acquisito il diritto al trattamento alimentare gratuito, l’intervallo di 30 minuti riservato alla consumazione
del pasto, a prescindere dall’effettiva consumazione, non deve essere computato come orario di lavoro.
Pertanto ciascuna delle predette attività continuative dovrà essere computata, ai fini dell’orario lavorativo,
nella misura di un’ora. Soltanto nella giornata del venerdì, in caso di attività lavorativa straordinaria fino alle
15.30, i 30 minuti vanno defalcati dalla prestazione lavorativa solo se il personale ha effettivamente fruito
della pausa.
Esempio
Tipologia di attività
Durata
attività
Diritto al
pasto
Decurtazione dei 30
minuti
Esempio 1
Dalle 08.00 alle 15.00
7 ore
NO
NO (*)
Esempio 2
Dalle 08.00 alle 13.00
Dalle 14.00 alle 15.00
6 ore
NO
NO (*)
Esempio 3
Dalle 08.00 alle 15.30
7 ore
SI
Dalle 08.00 alle 13.00
Dalle 14.00 alle 15.30
6 ore
SI
Esempio 5
Dalle 08.00 alle 14.00
6 ore
NO
NO (*)
Esempio 6
Dalle 08.00 alle 14.30
6 ore e 30
minuti
NO
NO (*)
Esempio 7
Dalle 08.00 alle 14.00
Dalle 15.00 alle 16.30
7 ore e 30
minuti
NO
NO (*)
Esempio 8
Dalle 08.00 alle 15.00
7 ore
NO
NO (*)
Dalle 08.00 alle 15.30
7 ore e 30
(senza pausa
pasto); 7 ore
(con pausa
pasto)
SI
SI (solo se
effettivamente
goduto della pausa)
Esempio 4
Giornate lavorative
comprese tra il
lunedì ed il giovedì
Giornata del venerdì
Esempio 9
SI (a prescindere
dall’effettiva
consumazione)
SI (a prescindere
dall’effettiva
consumazione)
(*) Allorché il personale, pur non acquisendone il diritto, fruisca del pasto a pagamento, la conseguente
pausa deve essere decurtata dall’orario di servizio.
Dal lunedì al giovedì il diritto al pasto equivale a scalare automaticamente i 30’ a prescindere dall’effettiva
consumazione.
- 155 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
ALLEGATO "U"
Impiegodipersonaleturnistaautocompensante
IVsettimana
IIIsettimana
IIsettimana
Isettimana
giornoora
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
TurnodelM.lloROSSI
TurnodelM.lloVERDI
TurnodelM.lloNERI
TurnodelM.lloBIANCHI
TurnodelM.lloTURCHETTI
- 157 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "U"
Impiegodipersonaleturnistaautocompensante
Feriedelturnistamontanteilfinesettimanaesuasostituzione
IVsettimana
IIIsettimana
IIsettimana
Isettimana
giornoora
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
TurnodelM.lloROSSI(1)
TurnodelM.lloVERDI
TurnodelM.lloNERI
TurnodelM.lloBIANCHI
TurnodelM.lloTURCHETTI
TurnodelM.lloGIALLINI(sostitutodelM.lloROSSIperunsoloturno)(2)
(1)IlM.lloROSSI,chehaesauritoglieffettidelturnodellaIsettimanailsabatomattinaalle08.00enonrientrainturno
(perlicenzaneigiorniferialisuccessivi,malattiaosoloperchépermotiviprivatinonpuòcopriretaleturno)saràpostoin
"aeroportuale".Intalcasoilsabatoeladomenicasonoconsideratigiorniliberidalservizio.Dallunedìsuccessivofinoal
turnoseguente(chenellafattispecieiniziailgiorvedìdellasecondasettimana)ilM.lloROSSIsaràconsiderato
"aeroportuale"conapplicazionedell'orariodiservizioa36oresettimanali.Intalecontestopotràusufruiredi
licenza/permessoovverogarantirelaprestazionelavorativaprevistaperl'Ente.
(2)AlM.lloGIALLINI,chesostituisceilM.lloROSSIperunsoloturno,saràapplicatol'orariodiservizioa36oresettimanali
enonl'autocompensante.PotràessereapplicatoilsistemaautocompensantesoloselostessoM.lloGIALLINIsostituiràil
M.lloROSSIperun'assenzapiùlunga(checoprealmeno3turni)ovverosostituiscaunaltroturnista.
- 159 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "U"
Impiegodipersonaleturnistaautocompensante
Feriedelturnistamontanteinfrasettimanaleesuasostituzione
IVsettimana
IIIsettimana
IIsettimana
Isettimana
giornoora
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
TurnodelM.lloROSSI
TurnodelM.lloVERDI
TurnodelM.lloNERI
TurnodelM.lloBIANCHI(1)
TurnodelM.lloTURCHETTI
TurnodelM.lloGIALLINI(sostitutodelM.lloBIANCHIperunsoloturno)(2)
(1)IlM.lloBIANCHIchehaesauritoglieffettidelturnoilmartedìdellaIIsettimanaalle08.00enonrientrainturno(per
licenza/malattia)saràpostoin"aeroportuale".IntalcasofinoalturnoincuilostessoM.lloBIANCHIpotràrientrareil
sabatoeladomenicasonoconsideratigiorniliberidalservizio;glialtrigiorniferialisaràconsiderato"aeroportuale"con
applicazionedell'orariodiservizioa36oresettimanali.Intalecontestopotràusufruiredilicenza/permessoovvero
garantirelaprestazionelavorativaprevistaperl'Ente.Qualoral'assenzasiadovutaamalattia,primadelrientrointurno
dovràessereottenutalaprevistaidoneità.
(2)AlM.lloGIALLINI,chesostituisceilM.lloBIANCHIperunsoloturno,saràapplicatol'orariodiservizioa36ore
settimanalienonl'autocompensante.PotràessereapplicatoilsistemaautocompensantesoloselostessoM.lloGIALLINI
sostituiràilM.lloBIANCHIperun'assenzapiùlunga(checoprealmeno3turni)ovverosostituiscaunaltroturnista.
- 161 Originale
retro bianco
Allegato al foglio M_D ARM001 0068865 24-07-2015 del 24-07-2015
SMA ORD 011
Segue ALLEGATO "U"
Impiegodipersonaleturnistaautocompensante
Feriedilungaduratadelturnista
IVsettimana
IIIsettimana
IIsettimana
Isettimana
giornoora
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
TurnodelM.lloROSSI(1)
TurnodelM.lloVERDI
TurnodelM.lloNERI
TurnodelM.lloBIANCHI
TurnodelM.lloTURCHETTI
TurnodelM.lloGIALLINI(sostitutodelM.lloROSSIpertreturni)(2)
(1)IlM.lloROSSI,chehaesauritoglieffettidelturnodellaIsettimanailsabatomattinaalle08.00enonrientrainturno
perlicenza,saràpostoin"aeroportuale".Analogaprocedurasaràapplicataincasodimalattia.
(2)AlM.lloGIALLINI,chesostituisceilM.lloROSSIperquattroturni,saràconsideratoturnistaatuttiglieffetticon
applicazionedell'orarioautocompensantea33,36oresettimanali.
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ALLEGATO "V"
Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273
“Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.”
(convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n.51)
… omissis …
Art. 39-vicies semel
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
…
39. L’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3
della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre
1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura
accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di
reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro
straordinario.
…
… omissis …
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ALLEGATO "W"
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008).”
… omissis …
Art. 3
…
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non
previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze
…
… omissis …
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SMA ORD 011
ALLEGATO "X"
Numero 0255/2010 e data 04/06/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 maggio 2010
NUMERO AFFARE 04751/2009
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008 ). Quesito.
LA SEZIONE
VISTA la relazione trasmessa con nota n. 15712(1) del 20 novembre 2009, con la quale il Ministero
dell’interno – Gabinetto del Ministro – ha chiesto il parere sul quesito in oggetto;
VISTO il parere interlocutorio del 2 dicembre 2009;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello;
PREMESSO:
Riferisce il Ministero dell’interno che è sua intenzione predisporre una direttiva che attui le disposizioni
contenute nell'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), secondo cui
le pubbliche amministrazioni possono erogare compensi per lavoro straordinario soltanto previa attivazione
dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Occorre, infatti, disciplinare l'applicazione del sistema di rilevazione automatica a tutto il personale,
compreso quello dirigenziale, appartenente alle varie componenti dell’Amministrazione (forze di polizia,
vigili del fuoco ed amministrazione civile dell'interno), in servizio presso gli uffici centrali del Ministero
dotati di "tornelli", al fine di assicurare il puntuale accertamento delle presenze, non soltanto per la verifica
dell'orario di servizio, ma anche per preminenti intuibili esigenze di sicurezza.
Il Ministero ravvisa la principale difficoltà in sede di regolamentazione nella circostanza che
nell'Amministrazione dell'interno sono compresenti tre distinte categorie di personale (appartenenti
rispettivamente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco), ciascuna delle quali si caratterizza per una propria particolare disciplina dello stato
giuridico ed economico, nonostante di regola svolgano funzioni comunque complementari, nonché collegate
anche fisicamente in posti di lavoro contigui e nei medesimi uffici.
Di tale difficoltà si sono rese interpreti le varie Autorità che si sono finora pronunciate in merito, esprimendo
talora opinioni ed interpretazioni del tutto contrastanti.
In particolare, l'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, (rectius: del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) nella nota del 30 aprile 2008 n.183/08/UL/P rivolta
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al Ministero della difesa, ha ritenuto che la disposizione concernente la rilevazione automatica delle
presenze, in relazione all'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario (comma 83 del citato art. 3 della
legge 244/2007), debba riferirsi soltanto al personale civile e non anche a quello delle Forze armate e di
Polizia, anche se addette ai medesimi uffici.
Lo stesso Dipartimento ha anche ammesso, nella stessa nota, che il personale civile che svolge particolari
funzioni, possa essere escluso dall'applicazione del citato comma 83, pur ribadendo, in una successiva nota
del 16 ottobre 2008 n. 46538, che comunque rientra nelle competenze di ciascuna Amministrazione la
potestà di adottare i provvedimenti attuativi della normativa in questione, in relazione all'esigenza di
assicurare il controllo effettivo del rispetto dell'orario di servizio.
Dal canto suo, anche il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato,
con nota del 6 maggio 2008 n. 56121, ha condiviso l'esclusione dell'applicazione della normativa in
questione al personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco, in considerazione della particolarità del
servizio svolto.
Di contro, più recentemente, con nota del 23 giugno 2009, il Dipartimento della funzione pubblica, in esito
ad un quesito formulato al riguardo, ha affermato che non sussiste uno specifico orientamento volto a inserire
una norma che preveda l'esenzione per il personale appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia dall'utilizzo
dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, ai fini dell'erogazione del compenso per lavoro
straordinario.
La contraddittorietà dei pareri e degli avvisi finora intervenuti – secondo il Ministero dell’interno - rende
indispensabile il parere del Consiglio di Stato, per dirimere il complesso nodo di soluzioni normative e
pratiche finora proposte, anche per prevenire le prevedibili contrapposizioni tra sigle sindacali di diversi
comparti e rispondere alle preoccupazioni della dirigenza cui dipendono impiegati dal diverso stato
giuridico, nonché abusi o quanto meno disparitarie applicazioni nel medesimo contesto lavorativo.
Tanto premesso, si chiede il parere sulle seguenti questioni:
- se tutto il personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’interno, appartenente
alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia escluso o
meno dalla rilevazione automatica delle presenze, ai fini dell'attribuzione del compenso per lavoro
straordinario;
- se, in considerazione dei compiti di supporto svolti dal personale civile del Ministero per gli uffici di
Pubblica Sicurezza (art. 40 della legge 121 del 1981), anche tali dipendenti in servizio presso gli uffici
centrali dell’Amministrazione possano ritenersi esclusi dalla rilevazione automatica delle presenze, in
relazione alla situazione di particolare impiego strettamente connesso con l'attività svolta dalle forze di
polizia, ferma restando, comunque, per tutto il personale, l'esigenza del controllo effettivo sul rispetto
dell'orario da parte dei dirigenti responsabili.
CONSIDERATO:
1. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 83, ha previsto che “Le
pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione
dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.
La questione interpretativa posta a questo Consiglio – come sopra detto – concerne, dunque, in primo luogo,
se tale disposizione si riferisca al personale, in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione
dell’interno, che appartenga alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
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2. Il dubbio ermeneutico potrebbe avere un qualche fondamento agli esiti di una lettura sistematica della
disposizione.
In questa prospettiva potrebbe assumere rilevanza il successivo comma 84 del medesimo articolo 3 che
dispone espressamente l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 81 e 82 ai Corpi di polizia ad
ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non anche del
comma 83 che, come detto, contiene la norma che qui viene in rilievo.
Seguendo tale filo argomentativo, fondato anche su un criterio logico-formale (ubi lex voluit etc.), la
circostanza dunque che il legislatore, con il comma 84, non abbia ritenuto di richiamare anche il comma 83 –
che, come detto, subordina normativamente l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario
all’attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze – denoterebbe la non assoggettabilità del
personale richiamato alla relativa previsione.
3. Tale ordine di considerazioni non può essere condiviso.
Occorre, al riguardo, rammentare che la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 83, della legge
finanziaria del 2008 – sopra citata – non ha un carattere realmente innovativo.
Infatti già la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 aveva
disposto che “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo,
gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure
idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro
straordinario….”.
In tal modo, dunque, da tempo si è affermato il principio secondo cui non è ammissibile che il compenso per
lavoro straordinario possa essere erogato in mancanza di un controllo oggettivo sulle prestazioni rese.
E ciò con una norma che si rivolge espressamente alla generalità delle pubbliche amministrazioni, come si
desume dall’ambito soggettivo estremamente lato della locuzione utilizzata (“le amministrazioni
pubbliche”).
E ancor prima, già con circolare del Ministro della funzione pubblica 30 novembre 1990, n. 58089, avente ad
oggetto il controllo automatizzato dell'orario di lavoro, si disponeva che “Le amministrazioni ancora
sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati
all'acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991.”.
In sostanza, ciascuna pubblica amministrazione, da tempo, ha l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione
automatici di presenze che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva l’orario di lavoro dei
dipendenti.
La ratio della norma è evidente: da un lato, razionalizzare le risorse finanziarie, con attribuzione del
trattamento accessorio solo allorché il lavoro sia effettivamente prestato, e, dall’altro, attuare una maggior
trasparenza nel rapporto fra la pubblica amministrazione, il dipendente e tutti i cittadini.
E’ stato al riguardo considerato che le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono sempre
trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza,
con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative; ciò a pena di
responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6654/2005).
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Segue ALLEGATO "X"
Con la conseguenza che, in via ordinaria, deve ritenersi che non sussistano esenzioni al meccanismo generale
previsto dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del
dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e altre forze di Polizia o Corpo nazionale
dei vigili del fuoco).
E ciò, quindi, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione con la nota del 30 aprile 2008, sopra citata.
4. A fortiori, la disposizione di cui all’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008 deve ritenersi
applicabile anche al personale civile del Ministero per gli uffici di pubblica sicurezza (art. 40 della legge
n.121 del 1981).
In tali casi, difatti, non esistono neppure quei dubbi interpretativi – da ritenere comunque superati alla luce di
quanto sopra detto – derivanti dalla formulazione del comma 84 del medesimo articolo 3 della legge
finanziaria 2008.
5. Tali conclusioni, naturalmente, non possono essere portate fino alle estreme conseguenze di talché debba
richiedersi la rilevazione automatica anche qualora la modalità del servizio espletato escluda ex se la
possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici.
Rientrerà evidentemente nella valutazione dell’Amministrazione l’individuazione dei casi specifici in cui tali
evenienze potranno verificarsi.
In tali ipotesi, in ogni caso - come ritiene il Ministero dell’economia e delle finanze nella nota del 19 aprile
2010 - il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario
del personale.
P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere.
L'ESTENSORE
Mario Luigi Torsello
IL PRESIDENTE
Pasquale de Lise
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
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