PREMESSA
Questi incontri hanno lo scopo di diffondere l’uso delle risorse concretamente
offerte dalle recenti innovazioni tecnologiche e giuridiche in materia di processo
civile telematico (PCT).
La situazione attuale della cancelleria rende opportuno incentivare l’accesso al
processo civile telematico in generale, il ricevimento delle comunicazioni tramite
PEC ed il deposito degli atti processuali in formato digitale in particolare.
Inoltre il pct offre tangibili possibilità di semplificazione dei nostri incombenti
quotidiani, permettendo una maggior efficienza nel lavoro, non solo nella
consultazione dei registri di cancelleria.
Ma solo con il contributo di ognuno di noi sarà possibile raggiungere l’ambito
traguardo di rendere più funzionale e umano il comune ambiente di lavoro.
0) Dotazione minima necessaria:
- una casella di Posta Elettronica Certificata PEC censita nell’Albo Avvocati e nel
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c.d. ReGIndE) (nel nostro caso è
l’indirizzo “[email protected]”);
- un personal computer,
fornito di collegamento ad internet,
sul quale siano preventivamente stati installati
un programma per navigare in internet, c.d. browser,
aggiornato e dotato di supporto SSL (Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, SeaMonkey, Safari,
ecc.),
eventualmente un programma di gestione della posta
elettronica
(Outlook,
outlook
express,
Mozilla
Thunderbird, Evolution, Apple Mail, ecc.) se non si
preferisce consultare la PEC sul sito del proprio gestore
(per
noi
avvocati
riminesi
è
Legal
Mai
https://postacertificata.ordineavvocatirimini.it/login
raggiungibile anche tramite link sul sito del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini,
un programma di creazione/lettura file .pdf, (Acrobat
Reader, CCP pdf creator, PRIMO PDF, PDF998, ecc.)
un software per la compressione-decompressione dei file
(in formato .zip, .rar, .arj)
e, per depositare gli atti,
il dispositivo di firma digitale collegato al lettore smart
card o porta usb,
un programma in grado di “imbustare” ed apporre la firma
digitale sull’atto da inviare (vedi sotto);
- un dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta usb) recante i due certificati
(il primo di autenticazione e il secondo di firma) conformi alla normativa vigente
(vedi CNS Carta Nazionale dei Servizi);
- uno scanner con relativo software di gestione;
- una stampante bianco/nero.
1) Ricevimento delle comunicazioni di cancelleria tramite PEC
Negli ultimi mesi sono avvenute importanti innovazioni riguardanti gli strumenti
processuali telematici in ambito civile.
Fra le più importanti, dopo la modifica delle regole tecniche operante dal 18.5.2011,
la cessazione dal 15.10.2011 del vecchio “polisweb” (c.d. maschera blu del portale
accessogiustizia.it) l’attivazione del PST (c.d. maschera verde del portale
accessogiustizia.it) e l’inizio dal 19.11.2011 della spedizione dei biglietti di
cancelleria tramite posta elettronica certificata (la c.d. PEC) con la correlativa
cessazione del servizio di comunicazioni telematiche tramite una apposita pagina del
servizio “polisweb”.
Si rammenta che da novembre 2011 a questo indirizzo vengono trasmesse le
comunicazioni di Cancelleria, se è stato attivato.
Conseguentemente, come peraltro già comunicato con avvisi a suo tempo più volte
reiterati, chi non avesse attivato il proprio indirizzo PEC non avrà più alcuna
comunicazione dall’Ufficio, né a mezzo fax né tramite ufficiale giudiziario,
dovendosi recare personalmente presso la stanza n. 1013 bis della cancelleria dove
verranno depositati tutti gli atti non comunicabili telematicamente.
Il suggerimento, ovvio, è quindi quello di attivare la casella di Posta Elettronica
Certificata fornita dal Consiglio (il cui indirizzo è stato formato aggiungendo al
nome e cognome il suffisso @ordineavvocatirimini.it grazie ad una convenzione a
suo tempo stipulata dal Consiglio dell’Ordine con Legalmail).
Dopo l’attivazione riceverete una conferma ufficiale da Legalmail che il vostro
indirizzo è stato inserito nel REGINDE.
Vi consigliamo di consultarla spesso, meglio se quotidianamente, per evitare di
dover subire scadenze di termini (ai fini della decorrenza, conta che la
comunicazione sia arrivata alla vostra casella PEC ed è irrilevante se la leggete o
meno, così come del resto accadeva anche con le raccomandate).
In prospettiva il Consiglio dell’Ordine continuerà a garantire a tutti gli iscritti una
casella di posta elettronica certificata (casella PEC su dominio
ordineavvocatirimini), sostenendone i costi per garantire l’univocità degli indirizzi
nel loro complesso e favorirne la diffusione e l’utilizzo, fermo restando che
l’attivazione ed il successivo uso competono esclusivamente al titolare (e comunque
ciascun iscritto può, a proprie cure e spese, munirsi di caselle PEC presso altro
fornitore di Sua preferenza in tal caso occorre assolutamente che il nuovo indirizzo
PEC venga comunicato all’Ordine, che provvederà ad inviarlo al Reginde ).
Per consultare la PEC non occorre la firma digitale e neppure un programma
particolare di posta, basta collegarsi via internet al portale legalmail di accesso alla
Posta Elettronica Certificata di ogni iscritto all’indirizzo
https://postacertificata.ordineavvocatirimini.it
Se vi è più comodo, potete aggiungere l’account PEC all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria, qualora utilizziate mozilla thunderbird, outlook express o altro
programma di posta, ma in tal caso è consigliabile configurarlo in modo che non
cancelli il messaggio, ma lo conservi sul server fino all’esaurimento dello spazio
disponibile nella casella di posta elettronica!
Consigliamo l’attivazione del servizio fornito da Legalmail per l’archiviazione,
denominato “Archivio di sicurezza”
Attenzione dobbiamo segnalarvi che, fino al rilascio di una nuova versione da noi
pretesa nei confronti di Lextel, per utilizzare QUADRA (portale dei servizi PCT di
Lextel, con cui l’Ordine è convenzionato), occorre configurare la propria utenza
PEC sul portale perdendo la possibilità di utilizzarla in autonomia con altri client
di posta elettronica o direttamente sul sito di Legalmail o su smartphone, ecc.
La PEC assume inoltre grande importanza se si valuta che già oggi sia prevista la
possibilità di effettuare le notifiche tra Avvocati con questo mezzo (Art. 4 L.
53/1994), come pure a soggetti terzi aventi indirizzo PEC pubblicato su pubblici
elenchi (Art. 3, comma 3bis, L. 53/1994) (e vi è già l’obbligo di legge per le aziende
e partite iva di munirsene), oppure più semplicemente potremo tenere
corrispondenza che finora inviavamo per raccomandata o raccomandata a.r. con
questa modalità.
Ma occorrerà approfondire queste tematiche nel corso di futuri incontri.
Per ora ci limiteremo a vedere come si apre, come si legge un messaggio PEC, come
se ne estrapolano gli allegati.
All’apertura della PEC, il messaggio si presenterà come nella figura sottostante.
Per aprire l’allegato oggetto della comunicazione dovremo effettuare un doppio click
sull’allegato cerchiato in rosso:
dopo di che ci troveremo all’interno della comunicazione della cancelleria,
contenente nel testo tutti i riferimenti del fascicolo (n.r.g., giudice, ecc.) e, ancora,
tra gli allegati, un file denominato attoACQ.pdf.zip, su cui dovremo cliccare
nuovamente due volte per aprirlo (trattasi di archivio compresso):
infine, all’interno dell’archivio compresso, troveremo il provvedimento del giudice,
in formato pdf, denominato (sempre e comunque) in maniera generica:
“attoACQ.pdf”.
Cliccando due volte su questo file, si aprire il PDF contenente
provvedimento che ci riguarda!
il testo del
2) Consultazione del nuovo PST : il Portale Servizi Telematici del
Ministero della Giustizia
Ora passiamo alla consultazione.
Sinora è stata la modalità più diffusa di utilizzo, in particolare tramite il punto di accesso
fornito da Lextel, per consultare lo stato dei nostri fascicoli processuali.
Di recente è stato attivato un punto d’accesso funzionale e completo a cura del Ministero
della Giustizia all’indirizzo
http://pst.giustizia.it/PST/
Per fruire del servizio di consultazione basta disporre del certificato di firma digitale (la
chiavetta usb o la tessera di cui dovreste essere già in possesso).
Tutti i Colleghi sono invitati ad iniziare il suo utilizzo, in quanto in un prossimo futuro non
sarà rinnovata la convenzione con Lextel grazie alla quale oggi ognuno di noi può accedere
al punto di accesso fornito da essa.
Come si fa ? Dunque, prima accendete il computer, vi collegate ad internet ed inserite il
dispositivo di firma digitale nel lettore o nella porta usb. Poi andate sul sito del PST.
Qui potete vedere, in alto al centro, la parola “login”. Oppure la vedete di fianco a “servizi
riservati”. Dopo aver fatto clic col mouse, di solito compare una scritta d’avvertimento,
dovuta al fatto che il certificato del sito è ministeriale e non ritenuto affidabile.
Clickare sullo scudo rosso “Continuare con il sito Web (scelta non consigliata)
Dovete pertanto cliccare (se usate mozilla firefox) su “sono consapevole dei rischi”
(o equivalente) e poi su “aggiungi eccezione” ed ancora su “conferma eccezione di
sicurezza”; finalmente compare una finestra con la scritta “accedi con smartcard” su
cui dovete cliccare per far comparire la finestra dove scrivere la password. Cliccate
su “ok” e finalmente siete entrati.
Questa la schermata iniziale:
Cliccate su “Effettua Login”
Vi comparirà la seguente ulteriore schermata:
Cliccate su smartcard. Vi comparirà la finestra per la scelta del certificato (se la
smartcard (o business key) è inserita correttamente:
Selezionate il certificato e cliccate. Vi apparirà il campo di inserimento del PIN:
Inserite il vostro PIN
Entrerete nel portale destinato agli utenti abilitati alla consultazione dei registri
riservati
La prima volta dovete selezionare i tribunali di interesse e salvare la lista.
Le volte successive, basta aprire il menù a tendina, scegliere l’ufficio, poi a fianco il
registro (civile, lavoro, esecuzioni mobiliari o immobiliari, concorsuali) ed ancora a
fianco il ruolo (avvocato) e cliccare su “consulta”.
Vi apparirà, infine, il fascicolo d’ufficio, organizzato con le solite tre schede, cui
siamo già abituati, ma con una diversa veste grafica
3) Passiamo ora al deposito degli atti
Per provvedere al deposito di ricorsi per ingiunzione od atti processuali presso le
Cancellerie in via telematica, da quando è stato abbandonato definitivamente dal
Ministero (con Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44) il sistema di
trasmissione degli atti tramite i Punti di Accesso autorizzati (i famosi PDA),
passando al sistema di invio tramite PEC, è necessario un apposito programma (il
c.d. Redattore Atti ), in aggiunta al dispositivo di firma digitale e all’indirizzo PEC.
In realtà il nome più corretto sarebbe “imbustatore” perché di fatto si limita a creare
la c.d. “busta telematica”, secondo i parametri tecnici indicati dal D.G.S.I.A., dentro
la quale dovremo mettere l’atto e gli eventuali documenti da depositare, busta che
verrà poi inviata all’Ufficio Giudiziario, tramite un messaggio PEC, che, generato sempre in automatico - dallo stesso programma, partirà dal vostro indirizzo PEC,
come mittente, e verrà spedito all’indirizzo PEC dell’Ufficio Giudiziario di
destinazione.
Ciascun ufficio giudiziario italiano è dotato di un proprio esclusivo ed univoco
indirizzo PEC per la ricezione delle buste telematiche.
Per il Tribunale di Rimini, ad esempio, gli atti, correttamente imbustati ed allegati ad
un vostro messaggio PEC, potrebbero essere inviati direttamente all’indirizzo:
[email protected]
Tuttavia, la creazione della busta da allegare al messaggio PEC, è di difficilissima
realizzazione, per chi non abbia competenze informatiche specifiche.
Di qui la necessità di avvalersi di un software che generi la busta e spedisca l’intero
messaggio per conto nostro, andando in automatico a reperire gli indirizzi dei vari
Uffici giudiziari direttamente presso il sito del Ministero della Giustizia.
Siccome l’adozione di tale modalità di deposito ridurrebbe certamente le perdite di
tempo davanti alla Cancelleria e permetterebbe di raggiungere un maggior grado
d’efficienza nell’utilizzo delle (poche) risorse disponibili, è divenuto necessario
coinvolgere attivamente ogni avvocato del Foro, pur nella consapevolezza che
nessun miglioramento sarà possibile se non sarà condiviso e supportato
dall’insostituibile impegno collaborativo di tutte le parti coinvolte, siano essi
Magistrati, Personale di Cancelleria ed Avvocati.
A quanto consta, l’unico programma “imbustatore” gratuito era quello fornito dal
ministero della Giustizia (sul sito www.accessogiustizia.it), purtroppo in versione
sperimentale mai aggiornata.
Bisogna precisare che sinora disponevamo di un Redattore Atti integrato nel sito
della Lextel, ma occorreva configurare la PEC su detto sito ed aprire un conto
prepagato, sul quale venivano addebitati i costi del deposito, anche se la recente
offerta lascia intravedere futuri sviluppi.
Al fine di permettere a ciascuno di utilizzare le nuove tecnologie con maggior
consapevolezza, siccome sul mercato esistono numerosi prodotti, più o meno
complessi, e il Consiglio non ha ritenuto di poter reperire in esclusiva un unico
fornitore rispondente alle esigenze professionali e personali di ognuno, è stata
sollecitata la formulazione di una proposta scontata rispetto al prezzo di listino da
parte di vari operatori.
Tali produttori sono: LexTeam (con il prodotto Easy PCT), Giuffré (con il
prodotto Consolle), Lextel (con il prodotto “Quadra”) e Il momento legislativo
s.r.l. (con il prodotto Modulo PCT)
Abbiamo chiesto ad ognuno di questi produttori di organizzare a partire da settembre
una serie di incontri in occasione dei quali potranno spiegare compiutamente il
funzionamento dei loro Redattori Atti, la loro proposta economica, gli ulteriori
servizi che possono fornire a noi Avvocati. Inoltre abbiamo chiesto agli stessi di
predisporre dei video tutorial della durata di trenta minuti c.a. con i quali
spiegheranno il funzionamento dei loro Redattori Atti. Appena possibile saranno
messi a Vostra disposizione attraverso il sito internet dell’Ordine.
Prossimamente saranno aggiornate anche le prassi inerenti alle modalità di deposito
in base alle recenti modifiche regolamentari, ad esempio il limite della busta è stato
aumentato da 10 a 30 MB e, se lo scanner è bene impostato (non a colori con 600
dpi ma semplicemente in bianco e nero o in scala di grigio con 150/200 dpi), si tratta
di un limite più che adeguato, anche considerando che l’operazione di firma di per sé
aumenta la dimensione della busta.
A brevissimo (si parla già della fine dell’estate) sarà possibile, anche per il nostro
Foro, disporre delle ulteriori funzionalità già messe ufficialmente a disposizione dal
Ministero della Giustizia con comunicazione tecnica del D.G.S.I.A. del 26 giugno
u.s., nell’ambito dell’”ampliamento delle tipologie di atti depositabili
telematicamente dagli avvocati per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti”:
o citazione generica
o citazione in appello
o citazione in materia di sfratto morosità finità locazione
o citazione materia societaria
o citazione in riassunzione e riassunzione in appello
o atto di opposizione a decreto ingiuntivo
o iscrizione a ruolo di ricorso generico
o iscrizione a ruolo ricorso in appello
o iscrizione a ruolo per un provvedimento cautelare ante causam
o iscrizione a ruolo di un ricorso per divorzio giudiziale o congiunto
o iscrizione a ruolo di un ricorso per separazione giudiziale o consensuale
o iscrizione a ruolo di un ricorso per sequestro giudiziario
o iscrizione a ruolo di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
o completamento gestione richiesta di esecutorietà decreti ingiuntivi
o notifiche via SMS
ESTRATTO
DALLE SCHEDE INFORMATIVE REPERIBILI SUL SITO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicazioni telematiche
Strumenti e prerequisiti per la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica
Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica sono eseguite secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative
specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.
Il professionista che intende ricevere comunicazioni o notificazioni via PEC deve:
essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE;
essere dotato di certificato di autenticazione (smart card o chiavetta USB) per accedere all’area di download del Portale dei
Servizi Telematici.
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
In accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal
Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati
esterni, ovverossia:
appartenenti ad un ente pubblico
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia
ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica
che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).
Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad
esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.
L’inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel
provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate.
Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici
Gli enti pubblici e gli ordini professionali possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti
all’ordine/ente secondo le modalità descritte nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte
di ordini professionali ed enti pubblici.
Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di ‘difensore’ è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall’ordine
professionale o dall’ente di appartenenza.
Il contenuto del ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o
sull’area riservata di questo Portale.
Consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (acronimo ReGIndE), è consultabile all’interno dell’area riservata di questo Portale –
sezione Servizi - dove viene messa a disposizione la funzione di ricerca alfabetica per cognome del soggetto iscritto nel registro
(indicando almeno 2 iniziali); si può opzionalmente aggiungere ai parametri di ricerca anche l’ente di appartenenza scelto tra quelli
censiti attraverso un apposito menù a tendina.
La ricerca permette di visualizzare, per ciascun soggetto, le seguenti informazioni:
Nome Cognome
Codice fiscale
Ente di appartenenza
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
Domicilio legale
Ricezione delle comunicazioni inviate dall’ufficio giudiziario
Le comunicazioni per via telematica inviate dall’ufficio giudiziario al soggetto abilitato esterno sono eseguite secondo le regole
tecniche di cui al DM 44/2011 e le richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011; detto
provvedimento individua anche i soggetti abilitati esterni.
In accordo con tali regole, la comunicazione eseguita con strumento telematico viene inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) che il soggetto abilitato esterno ha provveduto a registrare nel Registro degli Indirizzi Elettronici.
Il destinatario riceverà, all’indirizzo registrato, un messaggio di PEC contenente il testo della comunicazione, l’eventuale atto
oggetto di comunicazione e due file contenenti i dati strutturati (formato XML) contenuti nella comunicazione stessa.
Per la lettura dei file strutturati, in formato XML, è necessario utilizzare un apposito editor non essendo sufficiente il browser di
navigazione.
In caso di presenza di dati sensibili, la comunicazione viene effettuata per estratto: attraverso la PEC viene comunicato l’avviso di
disponibilità della comunicazione che sarà scaricabile integralmente da una apposita area riservata del Portale dei Servizi Telematici
previa autenticazione del soggetto tramite certificato (smart card o chiavetta USB) e utilizzando l’URL indicato nel messaggio di
PEC di avviso.
A seguito dell’invio di un messaggio PEC di comunicazione, l’ufficio giudiziario mittente riceverà:
- ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC): la data e l’ora della RdAC definiscono il momento in cui la comunicazione si intende
perfezionata e, quindi, il contenuto portato a conoscenza del destinatario. La RdAC è conservata nel fascicolo informatico.
- avviso di Mancata Consegna: corrisponde alla impossibilità di consegnare il messaggio di PEC nella casella di posta del
destinatario.
Nel caso in cui l’invio abbia esito “mancata consegna” si applica quanto disposto dal DM 44/2011 art 16.
Consultazioni
Il Processo Telematico, così come regolamentato dal D.M. 44/2011 e dalle richiamate specifiche tecniche di cui al decreto del 18
luglio 2011, mette a disposizione servizi per la consultazione delle informazioni relative ai procedimenti civili presso un ufficio
giudiziario.
La consultazione, che riguarda sia i dati che descrivono l’iter del procedimento (dati dei registri di cancelleria) sia il contenuto
documentale del fascicolo processuale, è soggetta ai vincoli di accesso definiti dalla normativa vigente.
Sono definite, pertanto, delle stringenti regole di visibilità delle informazioni in funzione del ruolo che l’utente svolge nell’ambito
dello specifico procedimento. A tale scopo è richiesta l’identificazione c.d. “forte”, tramite token crittografico (smart card ,
chiavetta USB o altro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio.
Nell’area pubblica è disponibile una particolare modalità di consultazione, definita anonima, che permette di conoscere i soli dati di
gestione dell’iter processuale (informazioni contenute nei registri di cancelleria) mostrando, però, in formato oscurato (caratteri ‘*’)
le informazioni che potrebbero far risalire all’identità dei soggetti coinvolti a vario titolo.
Ai soggetti abilitati è destinato anche un servizio di consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Consultazione pubblica dei registri
Nella sezione Servizi è disponibile per il cittadino il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei
registri di cancelleria.
L’accesso al servizio è pubblico, senza necessità di autenticazione. Le informazioni sono restituite e visualizzate in forma anonima.
In particolare, sono sottoposti ad oscuramento:
i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori;
i dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche
attraverso l’interrogazione di altre banche dati.
Per poter eseguire la consultazione è necessario individuare l’ufficio giudiziario -attraverso una scelta guidata per area geograficae, quindi, indicare la tipologia di procedimento (registro) a cui si è interessati:
Contenzioso Civile
Diritto del Lavoro
Volontaria Giurisdizione
Procedure Concorsuali
Esecuzioni Mobiliari
Esecuzioni Immobiliari
Procedimenti civili presso l’ufficio del Giudice di Pace
Il sistema propone un insieme di parametri di ricerca del procedimento in funzione del tipo di registro selezionato.
La descrizione dei parametri in base ai quale eseguire la ricerca, insieme alla lista delle informazioni restituite, è contenuta
nell’allegato alla presente scheda pratica “Criteri di ricerca e informazioni consultabili”.
Le ricerche nell’ambito delle procedure Concorsuali si riferiscono unicamente ai Fallimenti e all’Amministrazione Straordinaria
delle grandi imprese insolventi (riferimento alle leggi c.d. Marzano e Prodi-bis). In tal caso il nome del creditore (già dichiarato
fallito o insolvente) non sarà soggetto ad oscuramento.
Dalla sezione Servizi sarà, inoltre, possibile accedere al Portale dei Fallimenti che fornisce servizi specifici e interattivi ai soggetti
interessati alle procedure di fallimento.
Strumenti e prerequisiti per la consultazione dei registri e del fascicolo informatico
Il dominio giustizia rende disponibile il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di
cancelleria, oltreché l’accesso ai documenti in formato elettronico contenuti nel fascicolo informatico.
L’accesso è consentito ai professionisti (avvocati e ausiliari del giudice), ai privati, alle imprese e agli enti; il sistema permette la
consultazione in accordo a diversi livelli di visibilità.
I prerequisiti sono:
essere in possesso di token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro), che sono rilasciati da una
Certification Authority (CA), accreditata da DigitPA (si veda l’elenco a questo link) oppure una Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
rilasciata da una Pubblica Amministrazione (es. Carta Regionale dei Servizi);
inoltre, per i professionisti (avvocati e ausiliari del giudice)
essere registrati nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
L’accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione informatica su di un punto di accesso autorizzato o sul portale
dei servizi telematici (vedi Specifiche Tecniche, art. 24, comma 7).
Accesso tramite portale dei servizi telematici
Per accedere alle funzioni di consultazione tramite questo Portale (sezione Servizi), occorre effettuare il login utilizzando il pulsante
“Accedi”; verrà richiesta l’autenticazione tramite token crittografico.
Il Ministero non fornisce alcun servizio di assistenza o formazione sui servizi resi disponibili sul portale dei servizi telematici.
Accesso tramite software specifico
È inoltre possibile eseguire la consultazione utilizzando un software esterno appositamente sviluppato (in generale nell’ambito di
sistemi gestionali specifici). Anche in questo caso l’autenticazione dell’utente sarà eseguita dal Portale e richiederà il possesso del
token crittografico.
Visibilità nella consultazione delle informazioni e ruoli dell'utente
La consultazione dello stato del procedimento, dei dati contenuti nei registri di cancelleria e dei documenti in formato elettronico
che costituiscono il fascicolo informatico è strettamente legata al ruolo che il soggetto svolge nell’ambito del procedimento
(avvocato, consulente, delegato, parte, ecc).
I profili di accesso, inoltre, sono definiti sulla base del ruolo con il quale il soggetto è registrato nel Registro Generale degli indirizzi
Elettronici (RegIndE).
I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono i seguenti:
Contenzioso Civile
Diritto del Lavoro
Esecuzioni Mobiliari
Esecuzioni Immobiliari
Procedure Concorsuali
Procedimenti civili presso l’ufficio del Giudice di Pace
Nelle tabelle seguenti sono schematizzati i criteri di accesso alle informazioni.
Si comunica che al momento non sono disponibili le consultazioni con il ruolo Parte.
Deposito atti giudiziari
Il deposito per via telematica di atti inerenti un procedimento giudiziario avviene nel rispetto della normativa regolamentare
concernente l’uso di strumenti telematici e tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo
penale di cui al D.M. n° 44 del 21 febbraio 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e
nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”).
Le schede pratiche di seguito disponibili permettono di individuare i prerequisiti necessari per poter eseguire il deposito e
descrivono le caratteristiche e i flussi inerenti l’invio formale di un atto da parte di un soggetto abilitato esterno o interno verso la
cancelleria.
Il deposito per via telematica di atti giudiziari è possibile, allo stato dell’arte, solo nell’ambito dei procedimenti civili di cognizione,
lavoro, esecuzioni civili individuali e concorsuali.
Strumenti e prerequisiti per il deposito di Atti telematici da parte di avvocati e ausiliari del giudice
In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento
del 18 luglio 2011, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’atto e i suoi allegati vengono inviati utilizzando un messaggio di PEC [Deposito atto generico] indirizzata all’ufficio giudiziario
(consultabile dal catalogo [link al catalogo servizi]).
Il professionista deve pertanto:
essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta
elettronica certificata per le comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC)
essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB);
disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel
provvedimento del 18 luglio 2011; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato, avendo da tempo
questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. il Ministero non fornisce software per questa funzione.
Deposito generico di un atto
Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche
tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011; detto provvedimento individua anche i soggetti esterni abilitati al deposito.
L’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale) e gli eventuali allegati (nei formati ammessi)
devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica da inviare, come allegato ad un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi
telematici.
Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito.
Le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni
tipologia di atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica. Sono presenti sul mercato diversi
software che permettono la creazione di tale struttura dati.
Il deposito è accettato solo se il soggetto mittente del messaggio di PEC risulta registrato nel Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici.
Le tipologie di atto depositabili telematicamente sono riportate nei documenti elenco atti depositabili cognizione e elenco atti
depositabili esecuzioni e fallimenti] a condizione che l’ufficio giudiziario interessato sia stato autorizzato [link al servizio catalogo
Telematico] alla trasmissione telematica di quel tipo di atto, ai sensi dell’art 35 comma 1 del D.M. 44/2011.
A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia:
- ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini
processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo.
- Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla
casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di
deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle
funzionalità del PdA
esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del
messaggio e della busta telematica
- esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da
parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario
Deposito iscrizione a ruolo
Nel caso di deposito telematico di una Iscrizione a Ruolo, la busta telematica sarà formata come nel caso di deposito generico ma
una particolare menzione deve essere fatta per gli allegati.
Sarà necessario inserire tra gli allegati del deposito, oltre ad altri documenti di pertinenza del procedimento:
- copia per immagine di procura alle liti, ove prevista
- relata di notifica, nel caso di citazione
- ricevuta pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria, nei casi in cui previsto
Relata di notifica
Al deposito telematico viene allegata la copia per immagine (scansione) delle relazioni di notificazione restituite in formato
cartaceo dall’ufficio NEP. L’iscrizione a ruolo si intende eseguita ‘con velina’ con l’obbligo da parte del depositante di presentare,
alla prima udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione in formato originale cartaceo. Il
cancelliere provvederà alla verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale notificato e atto depositato telematicamente e
all’esito ne dichiarerà la conformità tramite “asseverazione dell’atto di citazione”
Ricevuta di pagamento
Si distinguono le seguenti situazioni.
Pagamento eseguito in modalità telematica
Al deposito deve essere allegata la Ricevuta Telematica (RT), attestante l’avvenuto pagamento, come file di dati firmato
digitalmente dal soggetto Prestatore di Servizio di Pagamento. Qualora non fosse possibile, la RT può essere inserita anche come
allegato generico in formato PDF. Nel caso di pagamento eseguito con più operazioni, si allegano tutte le Ricevute Telematiche
relative al versamento della somma per contributo unificato e diritti di cancelleria.
E’ possibile pagare telematicamente con una unica operazione, e quindi ottenendo un’unica Ricevuta Telematica, contributo
unificato e diritti di cancelleria.
Pagamento eseguito in maniera tradizionale
Al deposito viene allegata la copia per immagine (scansione) della ricevuta di pagamento in formato cartaceo. L’originale della
ricevuta sarà consegnato successivamente alla cancelleria.
Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese (in corso di attivazione a Rimini luglio 2012)
Pagamenti telematici
E' possibile eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato così come previsto
dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 235/2010 art 5) e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di
pagamento e da questi firmato digitalmente. Il documento informatico ha valore 'liberatorio' per il soggetto a nome del quale è stato
eseguito il pagamento.
Le schede presentate nella sottostante sezione forniscono indicazioni pratiche, elencano i prerequisiti necessari e informano circa le
modalità operative per poter eseguire i versamenti in modalità telematica.
Pagamento telematico del contributo unificato, dei diritti e delle spese
Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e
le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.
Permette al soggetto abilitato esterno di pagare on-line le spese di giustizia ed i diritti.
Il pagamento telematico può essere eseguito:
attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.
utilizzando l’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi di questo Portale, previa autenticazione tramite smart card o
chiavetta. Il soggetto deve essere preventivamente registrato nel Registro Generale degli Indirizzi Telematici.
Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:
Poste Italiane – utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto
corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline)
Circuito bancario (al momento solo Unicredit Credit Management Bank) – utilizzando bonifico bancario verso apposito conto
corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato. Tale modalità di pagamento può essere utilizzata solo se l’utente è titolare di
un conto corrente presso una filiale Unicredit Credit Management Bank e previa autorizzazione di manleva nei confronti
dell’istituto di credito.
Le informazioni necessarie per poter procedere al pagamento telematico sono:
ufficio giudiziario
causale del pagamento: contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia. Il contributo unificato e i diritti di cancelleria
necessari per l’iscrizione a ruolo possono essere versati con una unica operazione
importo da versare
nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, le coordinate bancarie del conto corrente di addebito della cifra versata (IBAN)
indicazione del soggetto pagatore (colui che esegue materialmente in versamento - titolare dello strumento di pagamento)
indicazione del soggetto versante (soggetto debitore nei confronti della pubblica amministrazione).
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella
forma di documento informatico firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di
servizio di pagamento), e contenente, tra le altre informazioni:
identificativo univoco di pagamento – permette di individuare un pagamento, nei confronti del Ministero della Giustizia, in
maniera univoca e certa
esito del pagamento. Nel caso in cui con una unica operazione sia stato eseguito il versamento per contributo unificato e diritti di
cancelleria, sarà dettagliato anche l’esito di ogni singolo pagamento
causale di ogni singolo versamento
istituto attestante l’avvenuto pagamento.
La RT così ottenuta può essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità
tradizionale.
Nel primo caso:
la RT può essere inserita, come allegato, nella busta telematica relativa al deposito di iscrizione a ruolo.
la RT può essere associata ad una richiesta di copia al fine di renderne possibile il rilascio.
Nel caso di utilizzo ‘tradizionale’, la ricevuta telematica deve essere stampata e consegnata all’ufficio giudiziario come attestazione
dell’avvenuto versamento. Il pagamento è individuato in modalità univoca dal codice identificativo del pagamento riportato nella
ricevuta.
Versamenti multipli
Nel caso in cui il pagamento di diritti, contributi o spese sia eseguito attraverso più versamenti è necessario inoltrare all’ufficio
giudiziario (o attraverso un flusso telematico o in maniera tradizionale) tutte le ricevute telematiche riferite al pagamento.
Esempio: nel caso di contributo unificato pari a 500.00 euro, se il pagamento telematico è stato eseguito attraverso due differenti
versamenti di rispettivamente 200 e 300 euro è necessario:
nel caso di flusso telematico, allegare al deposito entrambe le RT (quella relativa a 200 euro e quella relativa a 300 euro);
nel caso di utilizzo tradizionale, stampare e consegnare all’ufficio giudiziario entrambe le ricevute telematiche.
Esiti del pagamento
La ricevuta telematica riporta le seguenti informazioni inerenti l’esito dei versamenti eseguiti (un versamento può essere composto
da più pagamenti):
esito versamento assume i valori:
0, tutti i pagamenti si sono conclusi con esito positivo
1, tutti i pagamenti si sono conclusi con esito negativo
2, il versamento è stato eseguito parzialmente ovvero alcuni pagamenti hanno avuto esito negativo.
per ogni pagamento concluso con esito positivo, vengono riportati:
importo del versato
descrizione esito del pagamento
data del pagamento
causale del pagamento
PORTALE SERVIZI TELEMATICI
http://pst.giustizia.it/PST/
COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA NELLA PEC
Si insiste sulla importanza per ogni Collega di attivare e quindi di consultare quotidianamente la propria Posta Elettronica
Certificata.
DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI – REDATTORE ATTI TELEMATICI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI PER LA GIUSTIZIA CIVILE E
PROCESSO TELEMATICO PCT COGNIZIONE - ELENCO ATTI DEPOSITABILI AGGIORNATO AL 20 OTTOBRE 2010
PCT COGNIZIONE
ELENCO ATTI DEPOSITABILI
L’elenco che segue si riferisce agli atti dell’ambito cognizione che è possibile depositare telematicamente presso le sedi dove è
consentito ai sensi del decreto ex art. 62 D.M. 17/7/2008 (i decreti per le singole sedi sono pubblicati sul sito, alla pagina Uffici
Giudiziari).
PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE
Ricorso per decreto ingiuntivo
Produzione documenti richiesti
ATTI ISTRUTTORI
Comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.
Comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.
Comparsa conclusionale e memoria di replica ex artt. 190 e 281 quinquies
Memorie ex art. 183 c.p.c.
Memorie conclusionali ex art. 12 D.Lgs. 5/2003
Memorie autorizzate dal Giudice nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 127 c.p.c.
Correzione di errore materiale (art. 288 c.p.c.)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI PER LA GIUSTIZIA CIVILE E
PROCESSO TELEMATICO PCT ESECUZIONI E FALLIMENTI - ELENCO ATTI DEPOSITABILI AGGIORNATO AL 26
OTTOBRE 2010
PCT ESECUZIONI E FALLIMENTI
ELENCO ATTI DEPOSITABILI
L’elenco che segue si riferisce agli atti dell’ambito esecuzioni civili individuali e concorsuali che è possibile depositare
telematicamente presso gli Uffici Giudiziari nei quali sia stato attivato il servizio telematico di deposito atti ai sensi del decreto ex
art. 62 D.M. 17/7/2008 (i decreti per le singole sedi sono pubblicati sul sito, alla pagina Uffici Giudiziari).
ESECUZIONI CIVILI
Introduttivi
o Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo
Atti di parte
o Atto di intervento/Istanza correzione errore materiale sullìatto di intervento
o Istanza di distribuzione
o Istanza ex art 41 TUB
o Rinuncia all'esecuzione
o Rinuncia al mandato
o Atto costituzione avvocato/sostituzione del procuratore costituito
o Sostituzione creditore per successione nel credito
o Rinuncia nei confronti di uno o più debitori
o Nota di precisazione/variazione del credito
o Istanza di vendita esecuzioni mobiliari e immobiliari
o Istanza di assegnazione
o Deposito relazione notarile ex art 569 e dettaglio relazione notarile
o Atto non codificato
Atti del Professionista
o Relazione del CTU
o integrazione relazione CTU
o Progetto di distribuzione del CTU “perito contabile”
o Relazione notarile ex art 569 e dettaglio relazione notarile
o Istanza di proroga del CTU “perito immobiliare”
o Deposito perizia del CTU “perito immobiliare”
o Atto non codificato
Atti del Delegato
o Relazione periodica
o Avviso di vendita art 570 cpc
o Verbale di aggiudicazione
o Deposito del Prezzo
o Istanza di revoca/decadenza aggiudicatario
o Minuta decreto di trasferimento
o Proposta progetto di distribuzione
o Progetto di distribuzione
o Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)
o Atto non codificato
Atti del Custode
o Rendiconto Custode
o Istanza generica custode
o Istanza liquidazione custode
o Atto non codificato
PROCEDURE CONCORSUALI
Introduttivi
o Istanza di fallimento
Atti di Parte
o Atto di costituzione avvocato
o Atto di sostituzione procuratore costituito
o Atto di deposito mandato per creditore insinuato
o Deposito Memorie
o Domanda di ammissione al passivo
o Rinuncia al credito oggetto di insinuazione
o Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex art. 103 l.f.
o Rinuncia al credito oggetto di rivendicazione
o Atto non codificato
Atti del Professionista
o Deposito relazione CTU
o Deposito integrazione CTU
o Deposito perizia del CTU “perito immobiliare”
o Relazione notarile ex art 569
o Atto non codificato
Atti del Curatore
o Elenco insinuazioni e progetto stato passivo
o Rendiconto del curatore
o Piano di riparto
o Verbale di inventario (beni inventariati e beni esclusi)
o Relazione iniziale ex art. 33 l. fall.
o Relazione periodica ex art. 33 l. fall.
o Istanza di vendita e programma di liquidazione
o Atto non codificato
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