ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
PERQUISIZIONE LOCALE DI INIZIATIVA P.G. ART 352 C.P. , comma 1, c.p.p.
Norme di
riferimento
art. 352, comma 1,
c.p.p.
artt. 247, 248, 250,
251, 285, 286, 292,
380, 382, 385, c.p.p.
artt. 80, 113 , 114 att.
Organo procedente
Documentazione
Garanzie di difesa
Utilizzabilità
Ufficiali
ed
Agenti di p.g.
Delle operazioni è
redatto verbale
integrale o riassuntivo
complesso.
Verbale riassuntivo
semplice se vi è
indisponibilità di
mezzi o ausiliari
tecnici oppure se
l’atto ha contenuto
semplice, è
trasmesso senza
ritardo e comunque
non oltre 48 ore dal
compimento, al p.m.
del luogo di
esecuzione per la
convalida
Il difensore ha facoltà
di assistere senza
diritto di essere
avvisato previamente.
Non è necessaria la
presenza. In caso di
mancanza di nomina,
la p.g. non ha alcun
obbligo di designare
d’ufficio il difensore
Piena sia fuori che
nel dibattimento
Le perquisizioni sono atti tipici di indagine e costituiscono un mezzo di ricerca della prova, possono essere
personali e locali.
La funzione delle perquisizioni consiste nella ricerca del corpo del reato, di cose o tracce pertinenti al reato
ovvero nella ricerca di una persona da sottoporre a restrizione.
Non essendo destinati a formare la prova ma ad assicurare al processo fonti di prova, i risultati delle
ispezioni e delle perquisizioni sono utilizzabili in dibattimento.
Sotto il profilo generale delle tutele dell'imputato (o dell'indagato), questi ha il diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia durante l'esecuzione dell'atto di ispezione o dell'atto di perquisizione ma non quello di
essere preavvisato trattandosi di atto a sorpresa.
A tali attività procede la Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che in esecuzione di un apposito decreto emesso
dal Pubblico Ministero competente.
Le ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa sono disciplinate dall’art. 352 del c.p.p.
che, al primo ed al secondo comma, prevede e disciplina due fattispecie ben distinte:
Nella prima ipotesi i presupposti della perquisizione personale o locale consistono nello stato di flagranza
di reato o evasione e nell’esistenza di un fondato motivo, non quindi di un mero sospetto, che sulla persona
da perquisire si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse,
oppure, che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o, ancora, che nel predetto luogo si trovi la
persona sottoposta alle indagini o l’evaso.
Nella seconda ipotesi è prevista la possibilità di procedere a perquisizione personale o locale altresì
quando occorre dare esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare oppure a un ordine che
dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto. In questo caso,
oltre ai presupposti previsti dalla precedente fattispecie, devono sussistere particolari motivi di urgenza che
non consentano l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, e che dovranno essere
specificamente indicati.
In entrambe le ipotesi, la norma attribuisce il potere di procedere alle perquisizione ai soli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, tuttavia, nei casi di particolare necessità e urgenza, queste possono essere compiute anche
dagli Agenti.
Le perquisizioni rientrano tra le ipotesi di atti limitativi della libertà personale e come tali dovrebbero sempre
fondarsi su provvedimenti motivati dell’Autorità Giudiziaria, che li dispone nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
Tuttavia, l’esigenza di contemperare il rispetto della libertà personale costituzionalmente garantita e le
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, fanno si che in casi eccezionali di necessità e di urgenza la Polizia
Giudiziaria possa adottare provvedimenti provvisori, come appunto le perquisizioni, che devono essere
trasmessi all’A.G. competente entro 48 ore dal compimento degli stessi, la quale, ove ne ricorrano i
presupposti, convalida l’atto.
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
Perquisizione locale
Prima di procedere alla perquisizione locale la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle
indagini e colui che ha la disponibilità anche momentanea del luogo, se persona diversa dall’indagato, che
può farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare agli atti del
procedimento ai sensi dell’art. 120 c.p.p.
L’indagato, in oltre, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia purché
prontamente reperibile (art.114 Disp. Att.).
Quanto alle modalità di esecuzione, le perquisizioni locali possono essere eseguite, di regola, nelle
abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse non prima delle ore sette e non dopo le ore venti, tuttavia, i
predetti limiti temporali possono essere derogati qualora il ritardo possa pregiudicare l’esito della
perquisizione stessa.
Se la perquisizione sia locale che personale è il primo atto compiuto con la presenza della persona
sottoposta alle indagini, la stessa deve essere invitata a eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi
dell’art. 161 c.p.p., e, conseguentemente, avvisata del diritto di nominare un difensore di fiducia, con
l’avvertimento che in mancanza sarà assistito da un difensore nominato d’ufficio.
Essendo la perquisizione un atto irripetibile soggetto a convalida, una copia del relativo verbale deve essere
trasmessa entro quarantotto ore al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il
quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla convalida dello stesso nelle successive quarantotto ore.
Il verbale deve essere redatto contestualmente al compimento della perquisizione, tuttavia, può essere
redatto immediatamente dopo solo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente,
che ne impediscono la documentazione contestuale.
Art. 352 Perquisizioni
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione
personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o
tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in
un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un
ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti
dall’art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì
procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’art. 251 quando il
ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico
ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
COSA FARE COME FARE
Competenza dell'atto:
9 Ufficiali di P.G. (art. 352 c.p.p.);
9 Agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.Lgs. 271/89).
Diritto di difesa:
9 Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.).
Condizioni:
9 Flagranza di reato;
9 casi di evasioni;
9 fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si trovino cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o disperse o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso;
9 esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persone
imputate o condannate per uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.;
9 esecuzione del fermo di indiziato di delitto (art. 352, comma 1 e 2, c.p.p.);
9 particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione
(art. 352 c.p.p.).
Divieti
9 Non possono eseguirsi perquisizioni nelle sedi: degli agenti diplomatici esteri, dei consolati stranieri, dei
membri stranieri dei tribunali arbitrali, dei Capi e Ministri di Stati che si trovano in Italia in visita ufficiale,
sulle navi da guerra estere, negli immobili concessi in piena proprietà alla Santa Sede senza il suo
consenso.
9 Per eseguire ricerche di persone o di cose pertinenti al reato nelle chiese e, in genere, negli altri edifici
destinati al culto basterà darne avviso all'autorità ecclesiastica (art. 5 legge 25.03.1985, n. 121, Nuovo
concordato tra Stato e Chiesa).
Adempimenti della P.G.:
9 Procedere solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 352 c.p.p.;
9 avvertire il titolare del luogo della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore o da persona
di fiducia purché prontamente reperibile e, quest'ultima sia idonea a testimoniare negli atti del
procedimento (art. 250 c.p.p.);
9 in assenza dell'interessato, rivolgere l'avviso ad un congiunto, coabitante o collaboratore ovvero al
portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 c.p.p.);
9 il titolare del luogo può essere invitato a consegnare la cosa ricercata; in caso positivo, può non darsi
luogo alla perquisizione (art. 248,comma 1, c.p.p.);
9 indicare alla presenza di chi è stato compiuto l'atto;
9 la perquisizione può essere eseguita in qualsiasi orario nei luoghi diversi dal domicilio (art. 251 c.p.p.);
9 se l'atto viene eseguito in un’abitazione al di fuori dei limiti temporali imposti dall'art. 251, ossia prima
delle ore sette e dopo le ore venti, è fatto obbligo alla p.g. di specificarne i motivi d'urgenza (art. 352,
comma 3, c.p.p.);
9 indicare il luogo esatto ove le cose vengono rinvenute e le modalità di occultazione, nonché le
immediate dichiarazioni rilasciate dal titolare del luogo;
9 indicare eventuali danni arrecati e i motivi che li hanno determinati;
9 procedere al sequestro delle cose rinvenute (art. 252 c.p.p.) effettuando una elencazione precisa e
dettagliata nel verbale.
Documentazione:
9 Verbale contestuale integrale attenendosi allo schema che segue;
9 il verbale deve essere firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni foglio (art: 137 c.p.p.);
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ATTI DI P.G.
9
9
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
consegnare copia del verbale al titolare del luogo perquisito;
redigere eventuali verbali di sequestro, arresto o fermo.
Termine di trasmissione:
9 Non oltre 48 ore allegando all'informativa (art. 352,comma 4, c.p.p.);
9 se si è proceduto all'arresto, rispettare i termini previsti dall'art. 386 (24 ore).
Organo destinatario:
9 P. M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente in relazione al
luogo ove l'atto è stato eseguito (art. 352, comma 4, c.p.p..);
Norme di riferimento:
9 Artt. 352, 356, 357, comma 2 lett. d), 357, comma 4, 366, 247, 249, 431 c.p.p.; artt. 79 e 113 D.Lgs.
271/89.
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
Stampato
Intestazione dell’Ufficio o Reparto
OGGETTO: Verbale di perquisizione locale ex art. 352, comma 1, c.p.p. eseguita nei confronti di ( ) nato a
( ) il ( ) e residente in ( ) alla Via ( ) n. ( ) identificato mediante ( ) n ( ) rilasciata/o da ( ) in data ( ), stato civile
( ) di condizione ( ) recapito telefonico ( ).L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) negli Uffici ( ), noi sottoscritti Ufficiali di P.G., (Qualifica, cognome
e nome), tutti effettivi presso il Reparto di cui in intestazione, diamo atto che alle ore ( ) del ( ), collaborati
dagli Agenti di P.G. (Qualifica, cognome e nome), anch’essi effettivi presso l’ufficio scrivente, hanno
proceduto alla perquisizione nel seguente luogo (Indicare compiutamente il luogo, abitazione, magazzino,
ecc.).L’intervento è stato esperito perché:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) si era nella flagranza del reato di (Specificare la tipologia di reato) .b) dalle seguenti circostanze (Descrivere compiutamente fatti circostanze, cose, tracce o quant’altro che
possa motivare la perquisizione in quel determinato luogo) discendeva il fondato motivo che in quel luogo si
trovassero cose o tracce pertinenti al reato per cui si procede e che le stesse potessero modificarsi,
disperdersi o cancellarsi.I sottoscritti danno atto che, presentatisi a (Generalità della persona che ha nella disponibilità il luogo
specificando le eventuali relazioni con la persona nei cui confronti si procede), hanno esposto le ragioni
dell’intervento rendendo la persona predetta edotta della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o
da persona idonea ai sensi dell’Art. 120 c.p.p. purchè prontamente reperibile e senza che ciò possa
comportare ritardo nell’esecuzione dell’atto.A seguito di ciò la persona nella cui disponibilità sono i locali ha dichiarato:--------------------------------------------1) Intendo farmi assistere da ( ), che ha provveduto ad avvisare tramite utenza telefonica al numero ( ),
intervenuto alle ore ( ).2) Non intendo farmi assistere da alcuno.---------------------------------------------------------------------------------------Eseguite accurate ricerche in tutti gli ambienti senza arrecare danno alcuno agli oggetti, ai mobili, alle
suppellettili e ad ogni altra cosa, l’atto di P.G. dava esito negativo.-------------------------------------------------------Ovvero
Eseguite accurate ricerche in tutti gli ambienti senza arrecare danno alcuno agli oggetti, ai mobili, alle
suppellettili e ad ogni altra cosa, l’atto di P.G. dava esito positivo. Infatti, (Descrivere in quale ambiente e
con quale modalità la cosa è stata rinvenuta) che è stato/a posta in sequestro per essere messo/a a
disposizione della competente A.G., come da separato atto, poiché pertinente al reato per cui si procede.La perquisizione si è conclusa alle ore ( ) del ( ).Trattandosi di perquisizione locale eseguita nei confronti di persona sottoposta alle indagini ed essendo
questa presente si è provveduto ad invitarla a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni ex Art.161
c.p.p., avvertendola dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e del fatto
che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiararlo od eleggerlo, le notificazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore ancorchè d’ufficio.---------------------------------------------------La persona sottoposta alle indagini ha chiesto che ogni comunicazione le fosse notificata presso ( ) ed ha
nominato suo difensore di fiducia l’Avv. ( ) del foro di ( ) con studio in ( ) alla Via ( ) n. ( ).Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa rilettura e conferma viene sottoscritto in
triplice copia di cui una consegnata a ( ), una trasmessa entro 48 ore alla Procura della Repubblica di ( ) per
la convalida ed una agli atti dell’Ufficio scrivente.L’INDAGATO
IL DIFENSORE
GLI UFFICIALI DI P.G.
N.B.: Qualora procedano solo Agenti di P.G. specificare i motivi di particolare necessità ed urgenza (Art.113
Att.);
Se si tratta di perquisizione domiciliare e la stessa non è effettuata nel rispetto dei limiti temporali dell’Art.251
c.p.p. si dovranno specificare i motivi (Es. dispersione delle tracce o cancellazione delle stesse).
Massimario
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
Cass. pen. Sez. III, 24 giugno 2009, n. 27194
La mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero che non conosca la lingua
italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sulla decorrenza iniziale del termine per
l'impugnazione della eventuale successiva misura cautelare, dovendo l'imputato rendersi conto, a tali fini,
dell'atto compiuto e dei conseguenti diritti di difesa. (Rigetta, Trib. Palermo, 24 marzo 2009)
Cass. pen. Sez. II Sent., 10-10-2007, n. 40833
I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera
della polizia giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle
cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brindisi, 19 Aprile
2007)
Cass. pen. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 15959
Qualora gli ufficiali e gli agenti, nella specie della Guardia di finanza, accedano nei locali di una impresa ai
fini di investigazioni concernenti la materia fiscale e tributaria, gli stessi possono compiere, di propria
iniziativa, atti di perquisizione e di sequestro, ai sensi degli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., in ordine a reati di
natura non fiscale o finanziaria soltanto ove, nell'ambito degli accertamenti programmati, trovino elementi dai
quali emerga la flagranza di un reato diverso, atteso che le disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 della legge 7
gennaio 1929 n. 4, (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) non legittimano
accessi finalizzati a scopi diversi, quali il controllo in materia di tutela del diritto d'autore, non potendosi
attribuire natura di legge finanziaria alla legge n. 633 del 1941. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26
settembre 2005)
Cass. pen. Sez. I, 9 marzo 2005, n. 10683
La disciplina dettata dall'art. 352 cod. proc. pen. in materia di perquisizioni d'iniziativa da parte della polizia
giudiziaria non trova applicazione con riguardo alle perquisizioni effettuate per motivi di sicurezza, ai sensi
dell'art. 34 dell'ordinamento penitenziario, nelle celle occupate da detenuti in istituti carcerari, avendo queste
carattere amministrativo e prescrivendo il citato art. 34 soltanto che la loro effettuazione avvenga nel rispetto
della personalità dei detenuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che
correttamente fosse stata esclusa la necessità della convalida, da parte dell'autorità giudiziaria, della
perquisizione che aveva portato al rinvenimento ed al sequestro di un coltello nella cella occupata da un
detenuto).
Cass. pen. Sez. IV, 19 settembre 2002, n. 38014
L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è
previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le
perquisizioni operate dalla Polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di
assistervi "senza diritto di essere preventivamente avvisato".
Cass. pen. Sez. V Sent., 7 luglio 1999, n. 10478
L'inosservanza dell'art 114 disp.att.cod.proc.pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato
che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di indagine (accertamenti
urgenti, rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, sequestro del corpo del reato, perquisizioni personali e
locali, nella flagranza del reato o in caso di evasione) non determina nullità di ordine generale ed assoluta
per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale che,
essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari - ed essendosi, dunque, verificata necessariamente
prima del dibattimento - deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado.
Cass. pen. Sez. VI, 9 giugno 1999, n. 2091
Quando gli agenti di polizia giudiziaria vengono a trovarsi in una situazione dagli inequivoci e oggettivi
connotati di gravità ed urgenza, quale appunto può essere quella in cui taluno venga sorpreso nella
flagranza di reato, legittimamente spiegano il loro pronto e diretto intervento per gli accertamenti necessari,
anche attraverso perquisizioni e sequestri, e non hanno alcun obbligo di illustrare, nel verbale redatto ex art.
357 c.p.p., l'eccezionalità del loro intervento ex art. 113 disp. att. c.p.p., essendo tale eccezionalità
evidenziata concretamente dalla stessa situazione operativa.
Cass. pen. Sez. VI Sent., 12 marzo 1996, n. 07045
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del
dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi tuttavia costituiscono
elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione,
prevista dall'art. 355 cod. proc. pen. attiene non alla efficacia probatoria, ma alla verifica della legalità del
provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in
massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce
elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono
trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo
spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale
mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti).
Cass. pen. Sez. I, 30 ottobre 1995, n. 5430
Qualora in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro
di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni
questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la
autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che legittima "ex se", ai sensi
del comma 2 dell'art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della
perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad
avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto conseguenziale come il sequestro, obbligatorio
nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del
reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.
Cass. pen. Sez. III, 11 ottobre 1995, n. 3420
Ai sensi dell'art. 113 disp.att. c.p.p., gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 c.p.p. (perquisizioni e
sequestri) possono essere legittimamente eseguiti dai vigili urbani in quanto l'urgenza che caratterizza la
ratio della norma ricorre allorchè si tratta di impedire possibili "modifiche" realizzabili in tempi anche brevi
come nel caso di costruzioni non in regola con gli atti autorizzativi della p.a..
Cass. pen. Sez. V, 22 settembre 1995, n. 2051
Alla luce dell'attuale regime normativo, non è più contestabile l'esistenza di uno stretto rapporto funzionale
tra l'atto di ricerca della prova (perquisizione) e l'atto di materiale apprensione della medesima (sequestro).
Infatti, l'art. 191 c.p.p. pone l'inutilizzabilità a protezione del procedimento di "acquisizione" della prova e
giustifica in via generale l'applicazione della medesima sanzione, in virtù di un'equiparazione ormai
definitivamente sancita tra il profilo funzionale della prova e quello genetico. Pertanto, in virtù di uno stretto
nesso strumentale che - malgrado l'autonomia dei controlli (artt. 352 e 355 c.p.p.) - lega la perquisizione al
sequestro, l'illegittimità dell'una non può non estendersi al secondo, determinando l'inutilizzabilità probatoria
delle cose sequestrate. (Nella specie, la Cassazione in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha
annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza di rigetto di un'istanza di riesame, proposta ai sensi degli artt.
324 e 355 c.p.p., nonchè il precedente decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla p.g.).
Cass. pen. Sez. V, 22 settembre 1995, n. 2051
Ove la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa ad una perquisizione locale, eseguendo un "accesso"
in forza di norme tributarie specifiche (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35), per un servizio di investigazione e di
controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia non finanziaria (nella specie, in materia di
contraffazione di marchi: artt. 474 e 517 c.p.), la perquisizione è illegittima e, come tale, non è convalidabile
dal p.m..
Cass. pen. Sez. VI, 8 giugno 1995
I divieti e le limitazioni stabiliti dall'art. 103 c.p.p. per gli atti ivi menzionati debbono ritenersi operanti con
riguardo non ai soli soggetti che esercitano attività defensionale nel procedimento nell'ambito del quale si
collocano gli atti predetti, ma a tutti coloro che, debitamente iscritti negli albi professionali, abbiano assunto
difese in qualsivoglia altro procedimento. I divieti e le limitazioni anzidetti, peraltro, non incidono sul potere
della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei casi previsti dall'art. 352 c.p.p., nè impediscono in
assoluto l'effettuazione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di soggetti che abbiano qualità di
difensori, giacchè le intercettazioni vietate sono da ritenere soltanto quelle che attengono alla funzione
esercitata, nello stesso procedimento o in altri, dai suindicati soggetti.
Cass. pen. Sez. VI Sent., 22 maggio 1995, n. 02001
L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è
previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le
perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di
assistervi "senza diritto di essere preventivamente avvisato".
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
Cass. pen. Sez. II, 12 aprile 1995, n. 2120
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria autonomamente in sede di perquisizione il
provvedimento di convalida del pubblico ministero mira non solo al controllo dell'operato della polizia
giudiziaria ma anche al mantenimento della misura. Ne deriva che in sede di riesame del decreto di
convalida la cognizione del Tribunale è limitata alla verifica della necessità delle cose sequestrate per
l'accertamento dei fatti e non può estendersi al vaglio di legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria.
Cass. pen. Sez. I, 26 gennaio 1994, n. 501
L'assenza del difensore in caso di perquisizione e sequestro non determina nullità, giacchè quella prevista
dall'art. 179 comma 1 c.p.p. si riferisce ai casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, mentre per gli
atti sopra menzionati tale presenza è facoltativa.
Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 1993, n. 2785
L'omissione dell'avvertimento all'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un difensore nel corso della
perquisizione e del sequestro operati dalla polizia giudiziaria integra una nullità sanabile, per mancata
deduzione nei termini di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p.
Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 1993, n. 2785
Qualora la polizia giudiziaria ometta di avvertire l'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un
difensore nel corso della perquisizione e del sequestro, a tale omissione non può rimediarsi mediante il
relativo avvertimento, operato nel momento successivo dell'arresto.
Cass. pen. Sez. Unite, 12 novembre 1993, n. 25
L'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 c.p.p. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire
negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria
nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la
perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal p.m. ed eseguita dalla polizia giudiziaria senza
l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103 commi 3 e 4 c.p.p., anche se con riferimento ad un procedimento
diverso da quello in cui era svolta l'attività difensiva. (La Cassazione ha altresì evidenziato che poichè le
garanzie previste per le ispezioni e le perquisizioni dai commi 3 e 4 dell'art. 103 c.p.p. si riferiscono ai soli atti
disposti dall'autorità giudiziaria, resta fermo il potere della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei
casi di cui all'art. 352 stesso codice).
Cass. pen. Sez. VI, 23 ottobre 1992, n. 11908
In tema di ispezione e perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'avvertimento del diritto
all'assistenza del difensore (art. 114 disp.att. c.p.p.) deve essere dato senza necessità di pronuncia o
attestazione di alcuna formula sacramentale, purchè esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. (Nella
specie è stata ritenuta formula idonea a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 114 disp.att. l'aver la polizia
giudiziaria domandato all'indagato "se voleva l'avvocato").
Cass. pen. Sez. IV, 12 aprile 1992
Gli accertamenti urgenti indicati dall'art. 354 c. p. p., per essere ritualmente acquisiti al fascicolo di ufficio a
norma dell'art. 431 stesso codice, non debbono essere preceduti, a pena di nullità, dall'avviso al difensore;
tanto si desume dalla stessa lettera dell'art. 356, che, nel fare riferimento all'art. 354 (oltre che al precedente
art. 352) prevede espressamente che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti
urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza che abbia però il diritto di essere previamente avvisato
dal loro compimento (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema corte ha ritenuto che la nullità ex
art. 178 lett. c), dedotta dal ricorrente non era ravvisabile e che pertanto gli accertamenti eseguiti dalla p. g.
sui luoghi e sulle cose ove avvenne il sinistro bene furono acquisiti al fascicolo di ufficio a norma della lett.
b), dell'art. 431 in quanto atti non ripetibili).
Ass. App. L'Aquila, 29 gennaio 1992
Non sussiste nullità di perquisizione per mancata assistenza del difensore qualora questi si sia allontanato
prima del completamento delle operazioni per dichiarati impegni professionali.
Cass. pen. Sez. VI, 24 gennaio 1992
La perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato necessita di autonoma convalida da
parte del p. m., ai sensi dell'art. 352, 4° comma, c. p. p. quando si conclude con un verbale delle operazioni
compiute, contenente gli accertamenti, le eventuali tracce raccolte ed i rilievi eseguiti; allorquando, invece, la
perquisizione si traduce in sequestro di beni al fine di sottrarli alla libera disponibilità dell'indagato, la
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ATTI DI P.G.
PERQUISIZIONE
Art. 352 C.P.P.
convalida del sequestro si estende alla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria nella flagranza di
reato.
Cass. pen. Sez. II, 10 dicembre 1990
Il sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria a seguito di perquisizione illegittimamente compiuta
e della quale manca la convalida è pure illegittimo e non può essere convalidato.
Cass. pen. Sez. V, 12 luglio 1990, n. 3717
È legittima la perquisizione, ai sensi dell'art. 352, n. 1, c. p. p., ed è altrettanto legittimo il sequestro del corpo
del reato e delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all'art. 354, n. 2, stesso codice, ricorrendo
gli elementi costitutivi della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti - nella specie della guardia di finanza abbia rilevato la condotta illecita nell'attualità (art. 382, n. 1, c. p. p.) della sua consumazione - materiale
apposizione di marchio contraffatto ad opera di un dipendente dell'imputato - e in costanza della detenzione
- per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di prodotti industriali con i marchi contraffatti - che
altro non è che una forma di reato permanente (art. 382, n. 2, stesso codice).
Cass. pen. Sez. V, 12 luglio 1990, n. 3717
Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale
relativo agli atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell'accesso nei locali delle
imprese private in materia tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all'arma della guardia di
finanza effettuarono l'accesso nei locali dell'impresa in vista di investigazioni concernenti la materia tributaria
e che gli stessi, di fronte all'evidenziarsi del reato di detenzione per il commercio di prodotti industriali con
segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad assicurare le tracce dell'illecito scoperto,
assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali.
Trib. Roma, 21 dicembre 1989
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 352 e 355 c. p. p., in relazione
agli art. 13 e 14 cost., nella parte in cui non prevedono l'inefficacia e la revoca ex lege delle perquisizioni e
dei sequestri compiuti dalla polizia giudiziaria e non convalidati dal p. m.
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