Reg. di Tribunale di Vicenza n. 1197 del 30 marzo 2009 - Poste Italiane S.p.a. - Sped. in Abb. PT - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1, NE/VI
Veneto
Bollettino della Federazione Italiana Medici Pediatri - Regione Veneto
Anno VI - N. 2 - Settembre 2014
editoriale
Franco Pisetta è il nuovo
Segretario Regionale della
FIMP Veneto
di Renato Savastano
Trentino di nascita (e di carattere) e padovano di adozione, è stato eletto lo scorso
10 Maggio (vedi verbale nella pagina a fianco) nel corso del Congresso Regionale del
nostro sindacato.
Di seconda generazione, ma non certo un
neofita, è l’espressione del ricambio generazionale da tempo auspicato e succede nella
carica apicale a Piero Chiamenti chiamato
alla Presidenza Nazionale.
Egli associa ad una pluriennale esperienza
in campo statutario, di cui è indiscusso riferimento a livello nazionale, avendo partecipato in modo attivo a pressoché tutte le commissioni nazionali di revisione statutaria,
una profonda conoscenza dei contenuti convenzionali, nazionali e decentrati dei quali ha curato la messa a punto portando un contributo di idee e di contenuti unanimamente apprezzato.
Non lo attende un ruolo facile: primo per l’eredità lasciata da Chiamenti il cui impegno,
la cui abilità come leader e la grande dedizione dimostrati per tutto il suo lungo mandato,
saranno difficilmente pareggiabili e, secondo, perché la sua elezione cade proprio nel momento di profonda trasformazione del mondo delle cure primarie iniziato con la entrata in
vigore della Legge Balduzzi (L. 189/12) e consolidata dal patto della salute che il Ministro
Lorenzin ha elaborato assieme alle Regioni ed al Ministero dell’Economia (vedi pag. 4).
Ma noi confidiamo che la tenacia e l’onestà intellettuale che Franco Pisetta ha sempre
dimostrato, assieme all’aiuto di tutta la squadra che compone la nuova Segreteria e l’Esecutivo possano permettergli di essere all’altezza del compito che gli è stato affidato e da cui
dipende e soprattutto dipenderà il destino professionale dei pediatri di famiglia del Veneto.
Nuova sede per la Fimp regionale
La Fimp del Veneto ha cambiato sede:
il nuovo indirizzo è
Piazza Insurrezione 8/B - 35010 Cadoneghe (Pd)
2
Il timone
elezioni
Il verbale delle elezioni
In data 10 maggio 2014 alle
ore 15.00 si è svolto a Padova
presso la sede regionale della
F.I.M.P. Veneto in via Medici
n° 9, il Congresso Regionale
elettivo per il rinnovo delle cariche statutarie 2014-2018.
Il Congresso regionale costituito dai delegati rappresentanti di tutti gli iscritti delle singole
province, ha votato, come da
statuto: segretario e segreteria,
il collegio dei revisori dei conti,
il collegio dei probiviri ed ha
espresso un nominativo per la
carica di presidente.
A seguito dell’esito delle votazioni e delle preferenze accordate, sono risultati eletti come Segretario il dott. Franco Pisetta e i dott.ri Giuseppe Giancola,
Bruno Ruffato e Giovanni Franco Battaglini quali componenti la segreteria;
il dott. Giorgio Accordini, la dott.ssa Angela Pasinato e il dott. Vittorio Pandolfini quali componenti del collegio dei revisori dei conti; il dott. Franco Pomiato, il dott. Roberto Girardi e la dott.ssa Renata Serragiotto quali componenti del collegio dei probiviri; presidente è stato eletto il dott. Renato Savastano.
Il Congresso si è concluso alle ore 18.00 con la proclamazione degli eletti.
Successivamente il Segretario regionale dott. Franco Pisetta ha convocato la
nuova segreteria assegnando le relative deleghe ai componenti: dott. Giuseppe
Giancola Vice Segretario regionale, dott. Bruno Ruffato Tesoriere , dott. Giovanni Franco Battaglini Vice Segretario Amministrativo.
Il Vice Segretario Amministrativo
Battaglini dott Giovanni Franco
Segreteria Regionale
Segretario Regionale Dott. Franco Pisetta
Vice segretario Dott. Giuseppe Giancola
Vice segretario amministrativo Dott. Giovanni Franco Battaglini
Tesoriere Dott. Bruno Ruffato
Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giorgio Accordini
Dott. Vittorio Pandolfini
Dott.ssa Angela Pasinato
Collegio dei Probiviri
Dott. Franco Pomiato
Dott. Roberto Girardi
Dott.ssa Renata Serragiotto
Presidente F.I.M.P. Veneto Il timone
Dott. Renato Savastano
3
normative
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute
Premessa
1. Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il
sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine
di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono
forme organizzative monoprofessionali,
denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonchè forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di
cure primarie, che erogano, in coerenza
con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento
e l’integrazione dei medici,delle altre professionalità convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale, degli infermieri, delle
professionalità ostetrica, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.In particolare, le
regioni disciplinano le unità complesse di
cure primarie privilegiando la costituzione
di reti di poliambulatori territoriali dotati
di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonchè
nei giorni prefestivi e festivi con idonea
turnazione, che operano in coordinamento
e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di
idonei sistemi informatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto
organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al si-
4
stema della tessera sanitaria, secondo
quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonchè la partecipazione attiva
all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.
2. Le aggregazioni funzionali territoriali e
le unità complesse di cure primarie erogano
l’assistenza primaria attraverso personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime
strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, in posizione di comando
ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura
di appartenenza.
3. Il personale convenzionato è costituito
dai medici di medicina generale, dai pediatri
di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
Omissis
All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) è premessa la seguente:
“0a) prevedere che le attività e le funzio-
Il timone
ni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità
finanziarie complessive del Servizio sanitario
nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica
a carico del bilancio regionale;”;
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti :
“b-bis) nell’ambito dell’organizzazione
distrettuale del servizio, garantire l’attività
assistenziale per l’intero arco della giornata
e per tutti i giorni della settimana, nonchè
un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di li-
Il timone
bera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni
funzionali territoriali, che condividono, in
forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonchè forme organizzative
multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento
e l’integrazione dei professionisti delle cure
primarie e del sociale a rilevanza sanitaria,
tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite
del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni
ed i criteri di selezione del referente o del
coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i
requisiti e le modalità con cui le regioni
provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla
base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui
alla lettera b-bis) e definiscono i conseguen-
5
segue - normative
ti livelli di spesa programmati, in coerenza
con gli obiettivi e i programmi di attività del
distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni
nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali,
all’accessibilità ed alla continuità delle cure,
demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;”;
c) la lettera e) è abrogata;
d) la lettera f) è abrogata;
e) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
“f-bis) prevedere la possibilità per le
aziende sanitarie di stipulare accordi per
l’erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti
da patologia cronica, secondo modalità e in
funzione di obiettivi definiti in ambito regionale”;
f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
“h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell’ambito degli accordi regionali, in modo
che l’accesso medesimo sia consentito ai
medici forniti dell’attestato o del diploma di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di
titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30
del medesimo decreto. Ai medici forniti
6
dell’attestato o del diploma è comunque
riservata una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti, con
l’attribuzione di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno
richiesto per il conseguimento dell’attestato
o del diploma;
h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli
accordi regionali;
h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni
di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo
di specializzazione inerente alla branca di
interesse;”;
g) alla lettera i), le parole: “di tali medici”
sono sostituite dalle seguenti: “dei medici
convenzionati”;
h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
“m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al
sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della
tessera sanitaria, secondo quanto stabilito
dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, nonchè la partecipazione attiva all’applicazione delle proce-
Il timone
5. Nell’ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalità,
criteri e procedure per valorizzare, ai fini
della formazione specifica in medicina generale, l’attività remunerata svolta dai medici
in formazione presso i servizi dell’azienda
sanitaria e della medicina convenzionata.
dell’economia e delle finanze, sentite la
Conferenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonchè le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per
l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore degli accordi
di cui al comma 6.
6. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto si procede, secondo la
normativa vigente, all’adeguamento degli
accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, con i pediatri di libera scelta e con
gli specialisti ambulatoriali ai contenuti
dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo,
con particolare riguardo ai principi di cui
alle lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h), h-bis) e h-ter) del citato
articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell’articolo 15, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, previo confronto
con le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente
dalle aziende sanitarie con ricollocazione del
medesimo personale presso altre aziende
sanitarie della regione situate anche al di
fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della
predetta riorganizzazione da parte delle
aziende sanitarie.Le aziende sanitarie non
possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di
ricollocazione del personale di cui al presente comma.
dure di trasmissione telematica delle ricette
mediche”.
7. Decorso il termine di cui al comma 6,
primo periodo, il Ministro della salute, con
decreto adottato di concerto con il Ministro
Il timone
omissis
7
certificazioni
Il pediatra e la certificazione
in pediatria:
istruzioni per la corretta compilazione
di G.Franco Battaglini
Definiamo un certificato: Il Certificato è una attestazione scritta con il quale il medico
dichiara, conformi a verità, i fatti di natura tecnico-professionale riscontrati nell’esercizio
della professione: pertanto il certificato è il risultato di una constatazione diretta che deve
essere del tutto pertinente a fatti o deduzioni di natura esclusivamente medica, direttamente constatati.
Si può definire il certificato come una forma di testimonianza qualificata in quanto il medico deve riferire con essa soltanto di argomentazioni e fatti di cui è autore o testimone. Il
medico è sempre tenuto all’obbligo della certificazione nelle modalità e caratteristiche
esposte in seguito.
Caratteristiche del certificato
Veridicità: Deve riferire di fatti veramente
occorsi o ricorrenti alla presenza del medico e contenere solo dati di certezza e
non lamentele sintomatologiche o circostanze riferite.
Chiarezza: Riferita non solo alla grafia ma
alla chiarezza del contenuto, è un atto di
comunicazione e di informativa deve essere perciò espresso in modo chiaro e
comprensibile, senza acronimi, abbreviazioni ecc..
Obbligatorio: Certificati che il cittadino
deve produrre per disposizioni di legge
(es. sport...)
Facoltativo: Rilasciato a richiesta del cittadino o del suo legale rappresentante (es.
assicurativo)
8
Nel Codice Deontologico la certificazione è citata all’art. 24:
ART. 24: ..il medico è tenuto a rilasciare al
cittadino le certificazioni relative al suo stato
di salute che attestino dati clinici constatati
e/o obiettivamente documentati.
Si sottolinea l’importanza che il certificato sia l’esito finale di una visita. A tal proposito è opportuno ricordare che il certificato rilasciato dal medico convenzionato
con la USL per la parte relativa al giudizio
diagnostico e prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze
scientifiche del sanitario, mentre riveste
qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal
Pubblico Ufficiale: (visita medica) nonché i
fatti avventuti alla sua presenza quali, in particolare, la presentazione del paziente.
I CERTIFICATI che si possono rilasciare
senza aver visitato il paziente sono solo
quelli ANAMNESTICI, sono atti che descrivono la storia clinica del paziente e non le
sue condizioni di salute (es certificato anamnestico per patentino del ciclomotore)
Attenzione nella descrizione della prestazione al rispetto della privacy del paziente (dati sensibili).
Il certificato va rilasciato al richiedente o
se soggetto minore al suo legale rappresentante.
Il timone
Certificati inseriti nei lea convenzionali: gratuiti per l’utenza
Certificato di riammissione
a scuola dopo malattia
Il certificato del pediatra deve attestare l’idoneità alla frequenza (non la patologia per
non incorrere nella violazione della normativa
della privacy) qualora l’assenza sia superiore a
5 giorni (art. 42 DPR 1517/67) ciò significa che
se il bambino rientra al 6 giorno non necessita
di certificazione, mentre è necessario dal 7
giorno. Riguardo ai giorni festivi si conteggiano
se sono a cavallo del periodo di malattia, non
se sono all’inizio o alla fine (es. inizio malattia il
martedì, il lunedì successivo per il rientro non
necessita di certificazione). Di fronte al riscontro di una eventuale malattia infettiva per la
quale sia previsto per legge un periodo contumaciale, la riammissione non potrà essere anteriore a questo. Nel caso di rientro nella
struttura scolastica in seguito ad allontanamento da parte del personale della stessa, il genitore contatterà il curante per le eventuali cure
del caso; se l’assenza da scuola supererà i 5
giorni rientriamo nel caso sopraesposto, se
l’assenza sarà inferiore il genitore dichiarerà di
esseresi attenuto alle indicazioni ricevute dal
pediatra curante (Il pediatra può annotare nel
libretto sanitario individuale le indicazioni ed
eventuale prognosi) che fungeranno da attestazione per il genitore.
Lazio sez. II n° 754 del 17 aprile 1990; Cassazione N° 1293 del 6 febbraio 1988 Trib. Di
Ravenna) Questo diritto riconosciuto alla lavoratrice madre è condizionata da una causa (malattia del figlio) di cui deve essere possibile il
controllo da parte del medico fiscale come per
gli altri lavoratori.
Attestazione di accompagnamento
del figlio
Se un genitore richiede una attestazione di
aver accompagnato il figlio ad una visita presso
lo studio pediatrico può essere rilasciata anche
dal personale di studio su carta intestata del
medico, non è un certificato ma una semplice
attestazione.
Certificato di attività sportiva
in ambito scolastico
In cui sia specificato se si tratta di attività
parascolastiche svolte in orario extracurricolare, o se si tratta di partecipazione ai “giochi
sportivi studenteschi”
Certificato di assenza del genitore
dal lavoro per malattia del figlio
Il Pediatra certifica la malattia acuta riscontrata al bambino,la malattia acuta è la sola che
legittima la sospensione della presenza lavorativa da parte del dipendente (Consiglio di Stato
sez.II n° 1537/77 TAR Piemonte sez II
21/1/1991 n° 8). Il periodo di malattia certificato deve intendersi comprensivo non solo della
fase patologica in atto, ma anche della convalescenza fino alla completa guarigione (TAR
Il timone
9
segue - certificazioni
Certificati non inseriti nei lea convenzionali
Questi certificati non essendo previsti in
ACN o da altri Accordi Regionali o Aziendali
sono da effettuarsi in regime libero –professionale con pagamento da parte dell’utente. Da
ricordare che a seguito del decreto Bersani
sulle liberalizzazioni è stata abolita la tariffa
minima, ma vige il principio della libera determinazione; il medico non ha perciò una tariffa
minima da chiedere ma può seguire le indicazioni di categoria tenendo presente che sono
appunto indicazioni e non imposizioni.
Per le certificazioni non inserite nei lea
convenzionali distinguiamo i certificati esenti Iva da quelli maggiorati dell’aliquota Iva
(attualmente al 22%).
In linea generale sono esenti IVA tutte le
certificazioni inserite nei LEA convenzionali e
quelle che assumono come carattere qualificante la tutela della salute del destinatario o
della collettività. Nelle certificazioni in cui la
finalità della prestazione è di natura peritale,
medico-legale o accertativa, la finalità cioè è di
ottenere un beneficio economico o sociale al
richiedente sono soggette alla maggiorazione
dell’ IVA.
Certificazioni esenti IVA:
• Certificati di idoneità sportiva non agonistica non in ambito scolastico
• Certificati esonero dalla educazione fisica
• Certificato invio minore in colonie o comunità
• Certificato di avvenuta vaccinazione
• Certificato per esigenze dietetiche (1)
• Certificato per assunzione farmaci in orario
scolastico (2)
•
•
•
•
Certificato anamnestico per patentino
Certificato ammissione all’asilo nido (3)
Certificato attività ludico motoria
Denuncia di minore in stato di abbandono
Al di fuori dei casi su esposti il medico può
determinare l’attivazione del sistema di esenzione IVA discrezionalmente con assunzione di
responsabilità e con una attestazione inequivoca della principale finalità di tutela della salute.
(Circolare MEF del 28 gennaio 2005)
Certificazioni soggette ad IVA
• Certificazione per assegno di invalidità o
pensione di invalidità ordinaria
• Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa
• Certificazioni peritali per infortuni
• Certificazioni per riconoscimento di invalidità civile
• Certificato di idoneità al lavoro di minori
(anche se in realtà dovrebbe essere il medico del lavoro a rilasciare questo tipo di
certificati)
• Certificati di malattia per il recupero di corsi o lezioni di attività sportiva
• Altri certificati uso privato
Il Pediatra nel corso della sua attività può
imbattersi in richieste di certificati che potremmo definire non congrue:
- Richiesta di certificazione per assenza
da scuola: dovuta a ferie, settimane bianche ecc... Non deve essere rilasciata alcuna
certificazione , ma i genitori attesteranno
(1) e (2) Le certificazioni richiamate non sono in regime convenzionale ma si consiglia di rilasciarle gratuitamente.
(3)Il pediatra certifica nel momento stesso della visita (e solo in quel contesto) l’assenza di patologia che controindica l’ammissione in
comunità; per quanto esplicitato in premessa non ha alcun valore e pertanto è da ritenersi superfluo e non necessario. Si ritiene
invece utile che vengano segnalate dal pediatra quelle situazioni che possano inficiare la salute per il singolo o per la collettività. Il
certificato se comunque richiesto è a carico del richiedente.
10
Il timone
autocertificando che l’assenza non era dovuta a malattia.
- Certificazione per diete: non suffragate
da dati clinici e/o laboratoristici di esclusione di alimenti verso i quali il bambino non
presenta sintomi riferibili ad una specifica
patologia allergica o dismetabolica. Sarà il
genitore ad autocertificare l’eventuale non
gradimento di alcuni cibi.
- Certificazione per esonero dalla mensa
scolastica: è il genitore che deve decidere
se il figlio deve frequentare o meno la mensa
scolastica. Nei casi in cui si sceglie l’orario
continuato si fa presente che non esiste legislazione che obblighi il bambino alla frequenza della mensa. Sarà il genitore che segnalerà
agli organi competenti la volontà di avvalersi
o meno del servizio di mensa scolastica.
- Certificato per riduzione dell’orario di
lavoro per madre che allatta: deve esse-
Il timone
re la lavoratrice e non il pediatra a chiedere
un permesso in base alla normativa vigente
(legge 8 marzo 2000 n° 53)
- Certificato per uscita anticipata dall’Istituto: Non prevista
Pillole fiscali conclusive:
• Per i certificati esenti IVA si ricorda di apporre il titolo di esenzione: esenti IVA ai
sensi dell’art. 10 n°18 DPR 633/1972.
• Per fatture superiori a e 77,47 va apposta
Marca da Bollo
• Si ricorda che dal 1 gennaio 2013 per le
fatturazioni bisogna apporre numero progressivo che la identifichi in modo univoco
(es 1-2-3 anche per gli anni addivenire ; oppure 1 (2013) , 2 (2013) ……. 1 (2014) , 2
(2014) ecc….
11
segue - certificazioni
Certificazione sportiva non agonistica
di Bruno Ruffato 12
La certificazione sportiva non agonistica
ha avuto nell’ultimo anno diverse modifiche
normative, a volte tra di loro contradditorie
che stanno creando confusione ai pediatri
nel momento in cui devono certificare. Nel
2013 abbiamo pubblicato delle “linee Guida
della FIMP Veneto “ ( vedi sotto ) con l’intento di semplificare ed agevolare il pediatra nelle sue scelte. Ora dopo un anno di
continui confronti con i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, abbiamo cercato di
condividere delle nuove linee guida che
possono modificare sostanzialmente la modalità di certificazione in ambito scolastico.
La medologia di lavoro scelta ha invertito il rapporto ed il confronto con le Istituzioni Scolastiche: non più un confronto dal
vertice alla periferia ma dalla periferia al
centro. Abbiamo infatti condiviso queste
linee guida con i responsabili provinciali degli Uffici Scolastici Provinciali che le invieranno a tutti gli insegnanti di educazione
fisica dei vari Istituti scolastici e sono scaricabili dal sito www.fimp.veneto.it nella sezione Documenti Legislazione Regionale o
nella Home Page, nello Skroll nella sezione
News FIMP VENETO: file Certificazione
sportiva non agonistica linee guida FIMP
2014.
In pratica abbiamo cercato di creare una
rete periferica tra i rappresentanti dei pediatri (segretari provinciali) e i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche (responsabili provinciali di Ed. Fisica) che si confronteranno sulle problematiche che potrebbero insorgere a livello di singolo Istituto.
Le novità :
1) nella definizione di attività parascolastica
abbiamo inserito delle attività a livello
provinciale che la Scuola ha necessità,
per problemi organizzativi, di svolgere
in orario curricolare che però dovranno essere preventivamente concordate
tra FIMP e Istituto scolastico provinciale.
2) I certificati per qualsiasi attività sportiva
agonistica in possesso degli alunni saranno validi per qualsiasi attività sportiva
scolastica;
3) Altrettanto devono essere considerati
validi per le attività sportive scolastiche
anche i certificati per attività sportiva
non agonistica eventualmente già in possesso degli alunni. Per questi alunni non
sarà quindi necessaria l’ulteriore nostra
certificazione;
4) Le indagini per il rilascio della certificazione sportiva in ambito scolastico (es
ECG, spirometria ecc..) che sono considerate LEA saranno prescritte in ricetta
rossa con esenzione I01 (I come Imola)
a differenza della richiesta di indagini
(ECG ecc..) per la certificazione sportiva
non agonistica (al di fuori dell’ambito
scolastico) che sono a carico del paziente e che sarà pertanto redatta su ricetta
bianca.
Il timone
Il certificato nelle attività fisicosportive in ambito non agonistico:
linee guida della F.I.M.P.
ad uso del Pediatra Convenzionato
di G.Franco Battaglini
Il Codice Deontologico al Titolo III art. 22
in merito alla certificazione stabilisce che:
“il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute”, inoltre al Titolo VI all’art. 74 e 75 stabilisce che: “la valutazione della idoneità
alla pratica degli sport deve essere
ispirata ad esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto…”; “Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere
o proseguire la preparazione atletica e
la prestazione agonistica…”.
In ambito pediatrico inoltre non si deve
mai sottovalutare il ruolo formativo che la
pratica sportiva ha nei confronti dei bambini e degli adolescenti, evidenziandone il
ruolo sociale ed il rapporto tra questa e il
concetto di salute.
Negli ultimi anni la pratica dell’ attività
sportiva è uscita dai ristretti confini dello
sport agonistico, trasformandosi in un fenomeno di massa in parte legato sicuramente
alla ricerca degli innegabili benefici funzionali che ne conseguono.
Se da un lato c’è stato il riconoscimento del ruolo dell’attività fisica nella tutela,
mantenimento e promozione di uno stato
di “buona salute” dall’altro abbiamo assistito ad una deresponsabilizzazione da parte delle società sportive, Istituzioni e della
Scuola che hanno demandato al medico
qualsiasi responsabilità in ordine alle più
svariate attività sportive, sottostimando il
valore medico-legale della certificazione e
trasformandolo in un valore prettamente
assicurativo con l’equazione: certificazione
uguale a tutela della salute che ha causato
Il timone
un aumento esponenziale delle richieste di
certificazione per qualsiasi attività fisica.
In Italia dal punto di vista giuridico, l’attività sportiva viene distinta in agonistica e
non agonistica. In una circolare esplicativa
(n° 7 del 31 gennaio 1993) il Ministero della
Sanità ha precisato che deve intendersi attività sportiva agonistica “quella forma di
attività sportiva praticata sistematicamente
e/o continuativamente e soprattutto in forme
organizzate dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica
Istruzione per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo
livello. L’aspetto competitivo, infatti, che può
essere presente in tutte le attività sportive, da
solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva” ne consegue che la qualificazione agonistica dell’attività è stata demandata alle Federazioni
sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. La maggior parte delle diverse Federazioni ha adottato un criterio anagrafico,
per cui oltre una certa età vengono considerati agonisti tutti i praticanti tesserati.
Nell’ambito della attività sportiva si è
inoltre cercato con norme nazionali e/o regionali di definire quell’attività motoria “di
base” praticabile da tutti senza ricorrere
alla certificazione medica.
In base alla normativa vigente definiamo
come Attività Sportiva non Agonistica
le attività sportive praticate da:
a) gli alunni che svolgono attività fisicosportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono competizioni tra
13
certificazioni
atleti finalizzate alla partecipazione a
gare e campionati organizzate dal
CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti
agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a
quella nazionale.
Definiamo come Attività Amatoriale,
Ludico-Motoria, Ginnico-Formativa:
- l’attività caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall’età dei soggetti, con finalità ludico-ricreative, ginnico formative,
14
riabilitative e/o rieducative,
in questo contesto rientra l’attività
ludico-motoria, praticata da soggetti
non tesserati alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva,
non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi
compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, in forma autonoma, al di
fuori di rapporti con organizzazioni o
soggetti terzi;
- chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e
Il timone
non ripetitivo; i praticanti di alcune
attività con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in
volo), biliardo, golf, pesca sportiva di
superficie, caccia sportiva, sport di tiro,
ginnastica presciistica, ginnastica per
anziani, corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline quali il
nuoto, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività
prevalentemente ricreative, quali ballo,
giochi da tavolo e attività assimilabili.
L’attività fisico-sportiva
in ambito scolastico
Appartengono alla definizione di attività
sportiva non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività fisicosportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
c) coloro che partecipano ai giochi sporti-
Il timone
vi studenteschi nelle fasi precedenti a
quella nazionale.
Un’ulteriore circoscrizione della definizione di attività sportive non agonistiche
che si svolgono in ambito scolastico si ha
dalla lettura di alcune circolari del Ministero
della Pubblica Istruzione e dall’allegato H
dell’ACN per la pediatria del 15 dicembre
2005 e s.m.i.
Nella scuola attualmente, l’educazione
sportiva è indirizzata alla massima partecipazione della popolazione scolastica soprattutto attraverso le fasi di Istituto anche con il
coinvolgimento dei soggetti portatori di handicap, privilegiando il confronto tra le classi
con affermazione quindi del valore educativo
dello sport inteso anche come confronto (e
quindi anche come competizione) che in
quanto divenuto attività didattica, viene esteso a tutti gli alunni facendo rientrare le fasi di
Istituto nelle normali attività didattiche (circ.
MPI 24/07/98 n° 2548/A1).
L’attività motoria svolta nelle scuole materne ed elementari non può essere ricon-
15
segue - certificazioni
dotta ad attività sportiva non agonistica
poiché nella scuola elementare i giochi
sportivi sono limitati alla fase di istituto e
hanno carattere educativo, formativo, ludico, polivalente, motivante che sfociano in
attività di gioco sport (quindi pratica presportiva). (Allegato H ACN pediatria 15
dicembre 2005 e s.m.i.; Circolare Ufficio
Scolastico Provinciale di Treviso prot.
10026/C32/10 del 12 novembre 2001; Circolare C.O.N.I. dell’ 01/08/1997).
Nella circolare Ministeriale P.I.
28/08/2001 si ribadisce che nell’attività sportiva scolastica per le scuole elementari che
partecipano ad attività di gioco-sport “possono essere previste giornate dedicate a livello
locale e manifestazioni dimostrative a livello
provinciale (nelle quali non si ravvedono le caratteristiche dell’attività sportiva)”.
16
Sono definite attività parascolastiche
quelle attività fisico-sportive svolte in orario
extracurricolare, con partecipazione attiva e
responsabile dell’insegnante, finalizzate alla
partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
Sono escluse dalla definizione di attività
parascolastiche le attività ginnicomotorie con
finalità ludico-ricreative, ginnico-formative,
riabilitative o rieducative anche se svolte in
orario extracurricolare (es. corsi di nuoto,
attività propedeutiche alla partecipazione successiva ai giochi sportivi studenteschi ecc..)
Potranno rientrare nella definizione di
attività parascolastiche alcune manifestazioni di particolare interesse e significato educativo-sportivo aventi carattere provinciale,
preventivamente concordate con i rappresentanti FIMP.
Il timone
Il rilascio della certificazione
Il rilascio della certificazione per attività
fisico sportiva è compito del pediatra di
famiglia che la rilascerà gratuitamente in
regime convenzionale (art. 44 comma 2
lettera H dell’ACN 15 dicembre 2005 e
s.m.i.) oppure su proprio ricettario personale in regime di libera professione (Codice Deontologico Titolo III art. 22) a seconda delle situazioni che sostanzialmente si
riconducono a due fattispecie in base alla
normativa vigente:
1. Certificazione per attività sportiva
non agonistica gratuita (solo in ambito
scolastico)
- Agli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici
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nell’ambito delle attività parascolastiche;
- a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali, precedenti a quelle nazionali
(successive alle selezioni di Istituto, intercomprensoriali).
Il pediatra di libera scelta rilascerà il
certificato secondo il modulo (Allegato
F), o secondo un modulo da lui predisposto contenente le stesse informazioni.
Ai fini del rilascio del certificato oltre
alla visita medica con rilevazione della
P.A. si suggerisce l’ acquisizione di un
E.C.G. basale, anche non contestuale,
presente nella documentazione clinica del
paziente; sarà a discrezione del pediatra,
in base alla storia clinica ed all’anamnesi,
effettuare ulteriori accertamenti.
Il timone
segue - certificazioni
Con Decreto n° 112 del 5/08/2014 della
Regione Veneto, la richiesta di accertamenti per il rilascio del certificato di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico sarà prescritta in “ricetta rossa” con esenzione I01 (I come Imola).
I certificati rilasciati per l’attività
sportiva agonistica anche se specifici per
una sola disciplina si intendono validi come certificati per tutte le discipline
della attività sportiva non agonistica in
ambito scolastico. Al riguardo, si precisa
che fin dalla emanazione del D.M.
18/02/1982 la certificazione della attività
sportiva agonistica ha sempre surrogato la
certificazione della attività non agonistica
(circolare regionale 14 aprile 2011, protocollo 182187 class. E 000.10.02).
Allo stesso modo è da ritenersi valido
, ai fini scolastici, il certificato per l’attività sportiva non agonistica, in possesso
dell’alunno e in corso di validità, regolarmente rilasciato dal proprio pediatra.
La richiesta della certificazione dovrà
essere presentata tramite (Modello G)
con congruo anticipo e, nel caso di alunni
che abbiano ottenuto la stessa certifica-
18
zione l’anno prima, solo a scadenza del
certificato precedente. Per ovvi motivi di
tutela sanitaria dell’alunno, infatti, il medico deve poter effettuare, in caso di necessità, eventuali accertamenti specialistici integrativi ritenuti opportuni per valutare lo stato di salute dell’assistito. Per
tutte le altre attività fisico-sportive svolte
dagli alunni nel quadro delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari,
l’alunno si intende fisicamente idoneo in
assenza di documentate segnalazioni da
parte dell’esercente la patria potestà di
situazioni di esonero o di limitazione,
2. Certificazione per attività sportiva
non agonistica in regime libero professionale
Questa certificazione viene rilasciata a
coloro che svolgono attività organizzate dal
Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni, che non siano considerati agonisti.
Il pediatra certificherà come da modulo
(Allegato C) . Ai fini del rilascio del certifi-
Il timone
cato oltre alla visita medica con rilevazione
della P.A. si suggerisce l’acquisizione di un
E.C.G. basale, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del pediatra, in
base alla storia clinica ed all’anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti.
Per quanto riguarda le richiesta di ECG ,
in assenza di dubbi clinici che comporterebbero comunque delle indagini, la richiesta dovrà essere rilasciata in ricetta bianca a carico
del paziente.
Nelle due situazioni evidenziate si raccomanda al medico certificatore in caso di
sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche conclamate di avvalersi
della consulenza del medico specialista in
medicina dello sport e/o dello specialista
di branca.
Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013
all’art. 4 ha introdotto una ulteriore fattispecie di certificazione per le manifestazioni non agonistiche o ludico motorie caratterizzate da particolare ed elevato impegno
cardiovascolare.
Certificato per attività di particolare
ed elevato impegno cardiovascolare
patrocinate da Federazioni sportive,
Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (D.M. 24 aprile 2013
s.m.i.)
Per la partecipazione di non tesserati
alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato
impegno cardiovascolare, patrocinate dai
suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km,
19
granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di
fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della
pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca
e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il
certificato è rilasciato dai medici (MMG,
PlS, Medici dello Sport) su apposito modello predefinito (allegato D) .
Non necessitano di certificazione:
Coloro che effettuano attività ludico motoria o amatoriale indipendentemente dal
contesto in cui viene esercitata.
Qualora le Società sportive, Enti federati al CONI ecc… richiedano ugualmente
(soprattutto per motivi assicurativi) un
certificato per cosiddetta attività ludico
motoria o amatoriale questo dovrà essere
rilasciato dal medico in regime libero professionale secondo il modello (Allegato E)
Riferimenti legislativi principali,
oltre a quelli citati nel testo:
- Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013 pubblicato
nella GU n° 169 del 20 luglio 2013
- Legge 9 Agosto 2013 n° 98 pubblicata nella GU
20 agosto n° 194 supplemento ordinario n° 63
- Circolare Regione Veneto 17 dicembre 1993 n°
54325/2011
- Circolare Regione Veneto 17 marzo 1994 n°
9102/20112
- Circolare Regione Veneto 13 novembre 1997 n°
7828/20254
- Circolare Regione Veneto 13 gennaio 1999 n°
252/20254
- Decreto Giunta Regionale n° 112 del 5 agosto
2014
Il timone
segue - certificazioni
Allegato C
Certificato di idoneità alla pratica di attività
sportiva di tipo non agonistico
Sig. ra/Sig.......................................................................................................
Natalo a il .......................................................................................................
residente a .....................................................................................................
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito
in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.
20
Il timone
Il timone
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segue - certificazioni
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Il timone
Il timone
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segue - certificazioni
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Il timone
Ministero della Salute:
Linee guida sulla certificazione
sportiva non agonistica
Il Decreto licenziato
dal Ministero della
Salute dovrà acquisire il parere della
Corte dei Conti ed
essere pubblicato in
Gazzetta Ufficiale
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO l’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i
certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici
specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva
italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell’esame clinico e degli
accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;
VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica”;
VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo
di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati
medici per l’attività sportiva non agonistica;
CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del
17 giugno 2014;
TENUTO CONTO dell’aumentato rischio cardiovascolare legato all’età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;
SENTITO il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il
Ministero della salute;
RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori
circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;
DECRETA
Articolo 1
Ambito della disciplina
l. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’articolo 42-bis del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All. 1).
2. È confermato il modello del certificato di cui all’allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (All. 2) .
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il timone
25
segue - certificazioni
All. 1. Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per
l’attività sportiva non agonistica
DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
1.Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito
delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
MEDICI CERTIFICATORI
1.1 certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina
dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano.
PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO
1.Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico
annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.
ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI
1.Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella
vita;
c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che
hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro
che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio
cardiovascolare.
2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può
avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri
accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.
Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
3.Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite,
nonché dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
4.Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di
conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda
sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
26
Il timone
All. 2 Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di
tipo non agonistico
Sig. ra/Sig....................................................................................................
Nata/o a il ...................................................................................................
residente a .................................................................................................
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività
sportiva non agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.
Il timone
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segue - certificazioni
Cosa ne pensano i medici di Medicina generale
Certificati sport, Scotti (Fimmg):
ora si rischia la certificazione difensiva
da Doctor 33
9 settembre 2014
28
Prima il certificato, poi l’Ecg e poi il referto magari dello specialista, con un impatto da
non sottovalutare per le tasche degli assistiti. È questa, secondo il vicesegretario di Fimmg
Silvestro Scotti, una delle ricadute delle linee guida del ministero della Salute sul rilascio dei
certificati sportivi per l’attività non agonistica. In teoria il certificato è obbligatorio, al di là
dello sport professionistico, solo per l’attività sportiva non agonistica, ovvero quelle
organizzate dal Coni. Eppure le richieste continuano, per quella che Scotti definisce
«certificazione difensiva». I gestori, cioè, pensano di tutelarsi rispetto alle coperture
assicurative e i medici di famiglia sono “tenuti” a fare il certificato «pur non potendo
certificare la compatibilità del paziente con attività fisiche libere o comunque stabilite
dall’istruttore, di cui» spiega il vicesegretario Fimmg «non possiamo conoscere il carico
reale». A questo stato di cose, già piuttosto confuso, si aggiunge la richiesta dei cardiologi
che per voce del presidente della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Francesco
Fedele sottolineano come debba essere «il cardiologo o il medico dello sport a certificare,
altrimenti si rischia una diagnosi imperfetta o “inutile”».
Una refertazione che, secondo Scotti, è di troppo «a meno che non vengano rilevate
anomalie. L’unico caso nel quale è richiesto un parere dello specialista. Altrimenti» continua
«si tratta di un costo ulteriore, perché oltre alla refertazione è inclusa una visita specialistica,
per interpretare l’esame che non è una peculiarità dello specialista. Oltretutto non esiste
una casistica così significativa di soggetti che hanno avuto episodi critici da richiedere il
parere dello specialista». Scotti, in conclusione, solleva un ulteriore paradosso che emerge
«mentre si dovrebbe incoraggiare la popolazione a uno stile di vita più sano e si dovrebbe
favorire la diffusione della pratica sportiva, si passa il messaggio che l’attività sportiva è un
ambito medico sanitario. Una medicalizzazione eccessiva che» conclude Scotti «è
inopportuna».
Il timone
Pagamenti Pos
e interessi di categoria
di Franco Pisetta
Il timone
Dal 30 giugno scorso è obbligatorio anche per i pediatri dotarsi di strumenti per
accettare pagamenti superiori ai 30 euro anche tramite carte di credito o bancomat. Da
qualche collega è giunta la domanda se il Sindacato a livello regionale o nazionale abbia
assunto qualche iniziativa per facilitare la messa a norma di questo adempimento.
Innanzitutto ricordo che nel nostro ACN esiste un solo riferimento preciso di pagamento
diretto dell’assistito al PLS: si tratta della visita occasionale (art. 56 ACN) con tariffa
omnicomprensiva di 25 euro in caso di visita ambulatoriale e di 35 euro in caso di visita
domiciliare. Esiste una seconda possibilità di pagamento diretto in ambito convenzionale
e riguarda la certificazione per attività sportiva non agonistica (con esclusione per le
attività parascolastiche e per i giochi della gioventù) per la quale la cifra suggerita dalla
FIMP regionale è di 30 euro.
Ricordo invece, per contro, che il non dovuto pagamento per prestazioni previste
in convenzione comporta la cessazione dal rapporto convenzionale (art. 19 punto 2
comma a ACN). A norma di convenzione, pertanto, non sono previsti pagamenti con
cifre per le quali possa essere richiesta la possibilità di pagare con carte di credito o
bancomat, dando per scontato che, sensatamente, non possa essere richiesta questa
modalità nel caso di visita occasionale a domicilio.
Ogni altro pagamento rientra nella attività libero professionale pura e come tale
assolutamente autonoma, che ogni PLS ha facoltà di praticare se non in contrasto con le
norme convenzionali. La FIMP, come recita l’art 2 del nostro Statuto, è “l’organizzazione
sindacale nazionale e l’associazione professionale dei Medici Pediatri di Famiglia
convenzionati con il SSN” e proprio avvalorando il ruolo convenzionale dei propri iscritti
esplica la sua funzione. L’obiettivo del Sindacato non può che essere quello di rendere
l’attività convenzionale più completa possibile, seppur sostenibile, a fronte di un congruo
riconoscimento economico. In particolare operare affinché lo standard assistenziale di
tutti i PLS sia formalmente omogeneo, secondo percorsi organizzativi/clinici condivisi e
monitorati, in modo tale da rendere improbabili risposte differenti a problematiche simili
fra i diversi PLS e quindi rendere superflua la richiesta di visita privata ad altro PLS diverso
dal curante. In questa
prospettiva la FIMP si dovrà
impegnare in percorsi di
formazione, verifica e
monitoraggio affinché lo
standard assistenziale sia più
conforme possibile. Una
qualità omogenea rende più
forte la categoria, anche
contrattualmente. Una
categoria forte avvantaggia
ogni singolo componente.
29
fimp nazionale
Primo soccorso pediatrico
Fimp e Miur lanciano
l’«help community»
Di fronte a un’emergenza il non sapere
genera errori, è necessario essere
informati e formati, imparando a fare la
cosa giusta quando a rischio è una vita. E’
su questo presupposto che si fonda il
Programma “Help community per
crescere sicuri” su prevenzione ed
educazione alla salute della popolazione
non sanitaria, promosso dalla Federazione
italiana medici pediatri (Fimp), al fine di
estendere la cultura della prevenzione e
la conoscenza dei principali interventi di
primo soccorso a tutti coloro che
quotidianamente entrano in contatto con
i bambini.
Tra le causa di morte e di disabilità in
età pediatrica, il soffocamento da
inalazione corpo estraneo (cibo, oggetti
ecc.) costituisce ad esempio un evento
frequente: secondo i dati dell’ISTAT il
27% delle morti classificate come
“accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni,
avviene per questo motivo. Nelle fasce di
30
età successive la percentuale diminuisce
progressivamente, ma rimane non
trascurabile come dimostrano i casi
puntualmente riferiti dalle cronache.
Qualora si verifichi un’ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo è quindi
fondamentale una corretta informazione/
formazione su cosa fare e su cosa non fare
nell’immediatezza, per risolvere con
poche gesti il problema e per evitare
complicanze potenzialmente fatali.
Anche la messa in atto di manovre
improprie e non corrette, come mettere
le dita in bocca al bambino nel tentativo di
togliere il corpo estraneo o posizionarlo a
testa in giù, può infatti causare danni
irreparabili. Un’ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo, qualora non
prontamente e adeguatamente trattata
nei primissimi minuti dall’evento,
potrebbe evolvere in arresto respiratorio
con conseguente successivo arresto
cardiaco. Il danno ipossico cerebrale,
Il timone
causato dall’arresto cardio circolatorio,
diviene irreversibile dopo 4 minuti. In
questi casi è quindi necessario un
intervento precoce e appropriato,
soprattutto in considerazione del fatto
che un mezzo di soccorso con a bordo
personale specializzato, allorché
tempestivamente allertato, necessita
mediamente di almeno 8 minuti, per
giungere sul luogo (questo intervallo di
tempo è peraltro fortemente condizionato
sia dalla disponibilità del mezzo che dalla
distanza che lo stesso dovrà percorrere). Il Progetto, condiviso recentemente
dal ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Miur) e
dall’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, soggetti con i quali Fimp ha
firmato il Protocollo d’intesa di durata
triennale “A scuola si cresce sicuri”, è
stato suggellato da un incontro al quale
hanno partecipato i ministri dell’Istruzione
e dell’Ambiente, i sottosegretari
all’Istruzione e all’Università, il Presidente
della Fimp, Giampietro Chiamenti. Per quest’ anno il Programma garantirà
la formazione in materia di prevenzione e
primo soccorso di 1800 tra docenti e
personale ATA.
Si tratta di 60 corsi in tutte le regioni
d’Italia. “Help community per crescere
sicuri”, proposto dalla Fimp nel Protocollo
d’intesa per l’anno scolastico in corso,
contiene la seguente offerta formativa:
corso certificato DPPS - disostruzione
prevenzione e primo soccorso - della
durata di 8 ore che consta di una parte
teorica interattiva sui principali concetti di
prevenzione incidenti e primo soccorso
domiciliare ed una seconda parte pratica,
Il timone
su manichini, con descrizione della
manovra di disostruzione per il lattante e
per il bambino, con verifica finale e rilascio
di attestato. Durante il corso a ciascun insegnante
e/o personale ATA verrà fornita la
possibilità di continuare/riprendere nella
scuola di appartenenza, l’ informazione/
formazione in materia (in particolar modo
per i docenti che non sono riusciti a
partecipare), attraverso l’eventuale
accesso a un percorso Fad (Formazione a
distanza). Una ulteriore possibilità è
rappresentata dalla disponibilità di una
APP scaricabile sul proprio smartphone,
costruita ad hoc sul corso effettuato, per
sapere come intervenire nell’immediato.
La Fimp ha infatti messo a punto il
primo corso Fad (Formazione a distanza)
manovre di disostruzione pediatriche
certificato, che permette di superare le
problematiche di tempo, di spazio e di
numero. Organizzare corsi ad hoc,
fondamentali soprattutto per la parte
pratica, riduce infatti la velocità di
diffusione dell’informazione; il percorso
Fad permette invece sia di moltiplicare il
messaggio, che di fare re-training, al fine
di mantenere ed aggiornare le
competenze già acquisite.
Fimp punta quindi anche sul supporto
tecnologico, quale mezzo didattico/
formativo, in grado di contribuire a
colmare l’ampia disinformazione in
materia di manovre salvavita e
disostruzione da corpo estraneo, la cui
conoscenza costituisce l’unica azione
preventiva sia verso situazioni
potenzialmente fatali che con esiti
invalidanti.
31
Anno VI - N. 2 - Sett. 2014
Il Timone è un periodico informativo, bollettino della Federazione Italiana Medici Pediatri della Regione Veneto
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N. 2 – Settembre 2014