Reg. di Tribunale di Vicenza n. 1197 del 30 marzo 2009 - Poste Italiane S.p.a. - Sped. in Abb. PT - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1, NE/VI Veneto Bollettino della Federazione Italiana Medici Pediatri - Regione Veneto Anno VI - N. 2 - Settembre 2014 editoriale Franco Pisetta è il nuovo Segretario Regionale della FIMP Veneto di Renato Savastano Trentino di nascita (e di carattere) e padovano di adozione, è stato eletto lo scorso 10 Maggio (vedi verbale nella pagina a fianco) nel corso del Congresso Regionale del nostro sindacato. Di seconda generazione, ma non certo un neofita, è l’espressione del ricambio generazionale da tempo auspicato e succede nella carica apicale a Piero Chiamenti chiamato alla Presidenza Nazionale. Egli associa ad una pluriennale esperienza in campo statutario, di cui è indiscusso riferimento a livello nazionale, avendo partecipato in modo attivo a pressoché tutte le commissioni nazionali di revisione statutaria, una profonda conoscenza dei contenuti convenzionali, nazionali e decentrati dei quali ha curato la messa a punto portando un contributo di idee e di contenuti unanimamente apprezzato. Non lo attende un ruolo facile: primo per l’eredità lasciata da Chiamenti il cui impegno, la cui abilità come leader e la grande dedizione dimostrati per tutto il suo lungo mandato, saranno difficilmente pareggiabili e, secondo, perché la sua elezione cade proprio nel momento di profonda trasformazione del mondo delle cure primarie iniziato con la entrata in vigore della Legge Balduzzi (L. 189/12) e consolidata dal patto della salute che il Ministro Lorenzin ha elaborato assieme alle Regioni ed al Ministero dell’Economia (vedi pag. 4). Ma noi confidiamo che la tenacia e l’onestà intellettuale che Franco Pisetta ha sempre dimostrato, assieme all’aiuto di tutta la squadra che compone la nuova Segreteria e l’Esecutivo possano permettergli di essere all’altezza del compito che gli è stato affidato e da cui dipende e soprattutto dipenderà il destino professionale dei pediatri di famiglia del Veneto. Nuova sede per la Fimp regionale La Fimp del Veneto ha cambiato sede: il nuovo indirizzo è Piazza Insurrezione 8/B - 35010 Cadoneghe (Pd) 2 Il timone elezioni Il verbale delle elezioni In data 10 maggio 2014 alle ore 15.00 si è svolto a Padova presso la sede regionale della F.I.M.P. Veneto in via Medici n° 9, il Congresso Regionale elettivo per il rinnovo delle cariche statutarie 2014-2018. Il Congresso regionale costituito dai delegati rappresentanti di tutti gli iscritti delle singole province, ha votato, come da statuto: segretario e segreteria, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri ed ha espresso un nominativo per la carica di presidente. A seguito dell’esito delle votazioni e delle preferenze accordate, sono risultati eletti come Segretario il dott. Franco Pisetta e i dott.ri Giuseppe Giancola, Bruno Ruffato e Giovanni Franco Battaglini quali componenti la segreteria; il dott. Giorgio Accordini, la dott.ssa Angela Pasinato e il dott. Vittorio Pandolfini quali componenti del collegio dei revisori dei conti; il dott. Franco Pomiato, il dott. Roberto Girardi e la dott.ssa Renata Serragiotto quali componenti del collegio dei probiviri; presidente è stato eletto il dott. Renato Savastano. Il Congresso si è concluso alle ore 18.00 con la proclamazione degli eletti. Successivamente il Segretario regionale dott. Franco Pisetta ha convocato la nuova segreteria assegnando le relative deleghe ai componenti: dott. Giuseppe Giancola Vice Segretario regionale, dott. Bruno Ruffato Tesoriere , dott. Giovanni Franco Battaglini Vice Segretario Amministrativo. Il Vice Segretario Amministrativo Battaglini dott Giovanni Franco Segreteria Regionale Segretario Regionale Dott. Franco Pisetta Vice segretario Dott. Giuseppe Giancola Vice segretario amministrativo Dott. Giovanni Franco Battaglini Tesoriere Dott. Bruno Ruffato Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Giorgio Accordini Dott. Vittorio Pandolfini Dott.ssa Angela Pasinato Collegio dei Probiviri Dott. Franco Pomiato Dott. Roberto Girardi Dott.ssa Renata Serragiotto Presidente F.I.M.P. Veneto Il timone Dott. Renato Savastano 3 normative Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute Premessa 1. Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonchè forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici,delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonchè nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al si- 4 stema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonchè la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. 2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l’assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. 3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali. Omissis All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) è premessa la seguente: “0a) prevedere che le attività e le funzio- Il timone ni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;”; b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti : “b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonchè un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di li- Il timone bera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonchè forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali; b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguen- 5 segue - normative ti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;”; c) la lettera e) è abrogata; d) la lettera f) è abrogata; e) dopo la lettera f), è inserita la seguente: “f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale”; f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti: “h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti 6 dell’attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse;”; g) alla lettera i), le parole: “di tali medici” sono sostituite dalle seguenti: “dei medici convenzionati”; h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente: “m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonchè la partecipazione attiva all’applicazione delle proce- Il timone 5. Nell’ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l’attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell’azienda sanitaria e della medicina convenzionata. dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6. 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all’adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h), h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell’articolo 15, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi. 8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma. dure di trasmissione telematica delle ricette mediche”. 7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro Il timone omissis 7 certificazioni Il pediatra e la certificazione in pediatria: istruzioni per la corretta compilazione di G.Franco Battaglini Definiamo un certificato: Il Certificato è una attestazione scritta con il quale il medico dichiara, conformi a verità, i fatti di natura tecnico-professionale riscontrati nell’esercizio della professione: pertanto il certificato è il risultato di una constatazione diretta che deve essere del tutto pertinente a fatti o deduzioni di natura esclusivamente medica, direttamente constatati. Si può definire il certificato come una forma di testimonianza qualificata in quanto il medico deve riferire con essa soltanto di argomentazioni e fatti di cui è autore o testimone. Il medico è sempre tenuto all’obbligo della certificazione nelle modalità e caratteristiche esposte in seguito. Caratteristiche del certificato Veridicità: Deve riferire di fatti veramente occorsi o ricorrenti alla presenza del medico e contenere solo dati di certezza e non lamentele sintomatologiche o circostanze riferite. Chiarezza: Riferita non solo alla grafia ma alla chiarezza del contenuto, è un atto di comunicazione e di informativa deve essere perciò espresso in modo chiaro e comprensibile, senza acronimi, abbreviazioni ecc.. Obbligatorio: Certificati che il cittadino deve produrre per disposizioni di legge (es. sport...) Facoltativo: Rilasciato a richiesta del cittadino o del suo legale rappresentante (es. assicurativo) 8 Nel Codice Deontologico la certificazione è citata all’art. 24: ART. 24: ..il medico è tenuto a rilasciare al cittadino le certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici constatati e/o obiettivamente documentati. Si sottolinea l’importanza che il certificato sia l’esito finale di una visita. A tal proposito è opportuno ricordare che il certificato rilasciato dal medico convenzionato con la USL per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze scientifiche del sanitario, mentre riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale: (visita medica) nonché i fatti avventuti alla sua presenza quali, in particolare, la presentazione del paziente. I CERTIFICATI che si possono rilasciare senza aver visitato il paziente sono solo quelli ANAMNESTICI, sono atti che descrivono la storia clinica del paziente e non le sue condizioni di salute (es certificato anamnestico per patentino del ciclomotore) Attenzione nella descrizione della prestazione al rispetto della privacy del paziente (dati sensibili). Il certificato va rilasciato al richiedente o se soggetto minore al suo legale rappresentante. Il timone Certificati inseriti nei lea convenzionali: gratuiti per l’utenza Certificato di riammissione a scuola dopo malattia Il certificato del pediatra deve attestare l’idoneità alla frequenza (non la patologia per non incorrere nella violazione della normativa della privacy) qualora l’assenza sia superiore a 5 giorni (art. 42 DPR 1517/67) ciò significa che se il bambino rientra al 6 giorno non necessita di certificazione, mentre è necessario dal 7 giorno. Riguardo ai giorni festivi si conteggiano se sono a cavallo del periodo di malattia, non se sono all’inizio o alla fine (es. inizio malattia il martedì, il lunedì successivo per il rientro non necessita di certificazione). Di fronte al riscontro di una eventuale malattia infettiva per la quale sia previsto per legge un periodo contumaciale, la riammissione non potrà essere anteriore a questo. Nel caso di rientro nella struttura scolastica in seguito ad allontanamento da parte del personale della stessa, il genitore contatterà il curante per le eventuali cure del caso; se l’assenza da scuola supererà i 5 giorni rientriamo nel caso sopraesposto, se l’assenza sarà inferiore il genitore dichiarerà di esseresi attenuto alle indicazioni ricevute dal pediatra curante (Il pediatra può annotare nel libretto sanitario individuale le indicazioni ed eventuale prognosi) che fungeranno da attestazione per il genitore. Lazio sez. II n° 754 del 17 aprile 1990; Cassazione N° 1293 del 6 febbraio 1988 Trib. Di Ravenna) Questo diritto riconosciuto alla lavoratrice madre è condizionata da una causa (malattia del figlio) di cui deve essere possibile il controllo da parte del medico fiscale come per gli altri lavoratori. Attestazione di accompagnamento del figlio Se un genitore richiede una attestazione di aver accompagnato il figlio ad una visita presso lo studio pediatrico può essere rilasciata anche dal personale di studio su carta intestata del medico, non è un certificato ma una semplice attestazione. Certificato di attività sportiva in ambito scolastico In cui sia specificato se si tratta di attività parascolastiche svolte in orario extracurricolare, o se si tratta di partecipazione ai “giochi sportivi studenteschi” Certificato di assenza del genitore dal lavoro per malattia del figlio Il Pediatra certifica la malattia acuta riscontrata al bambino,la malattia acuta è la sola che legittima la sospensione della presenza lavorativa da parte del dipendente (Consiglio di Stato sez.II n° 1537/77 TAR Piemonte sez II 21/1/1991 n° 8). Il periodo di malattia certificato deve intendersi comprensivo non solo della fase patologica in atto, ma anche della convalescenza fino alla completa guarigione (TAR Il timone 9 segue - certificazioni Certificati non inseriti nei lea convenzionali Questi certificati non essendo previsti in ACN o da altri Accordi Regionali o Aziendali sono da effettuarsi in regime libero –professionale con pagamento da parte dell’utente. Da ricordare che a seguito del decreto Bersani sulle liberalizzazioni è stata abolita la tariffa minima, ma vige il principio della libera determinazione; il medico non ha perciò una tariffa minima da chiedere ma può seguire le indicazioni di categoria tenendo presente che sono appunto indicazioni e non imposizioni. Per le certificazioni non inserite nei lea convenzionali distinguiamo i certificati esenti Iva da quelli maggiorati dell’aliquota Iva (attualmente al 22%). In linea generale sono esenti IVA tutte le certificazioni inserite nei LEA convenzionali e quelle che assumono come carattere qualificante la tutela della salute del destinatario o della collettività. Nelle certificazioni in cui la finalità della prestazione è di natura peritale, medico-legale o accertativa, la finalità cioè è di ottenere un beneficio economico o sociale al richiedente sono soggette alla maggiorazione dell’ IVA. Certificazioni esenti IVA: • Certificati di idoneità sportiva non agonistica non in ambito scolastico • Certificati esonero dalla educazione fisica • Certificato invio minore in colonie o comunità • Certificato di avvenuta vaccinazione • Certificato per esigenze dietetiche (1) • Certificato per assunzione farmaci in orario scolastico (2) • • • • Certificato anamnestico per patentino Certificato ammissione all’asilo nido (3) Certificato attività ludico motoria Denuncia di minore in stato di abbandono Al di fuori dei casi su esposti il medico può determinare l’attivazione del sistema di esenzione IVA discrezionalmente con assunzione di responsabilità e con una attestazione inequivoca della principale finalità di tutela della salute. (Circolare MEF del 28 gennaio 2005) Certificazioni soggette ad IVA • Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria • Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa • Certificazioni peritali per infortuni • Certificazioni per riconoscimento di invalidità civile • Certificato di idoneità al lavoro di minori (anche se in realtà dovrebbe essere il medico del lavoro a rilasciare questo tipo di certificati) • Certificati di malattia per il recupero di corsi o lezioni di attività sportiva • Altri certificati uso privato Il Pediatra nel corso della sua attività può imbattersi in richieste di certificati che potremmo definire non congrue: - Richiesta di certificazione per assenza da scuola: dovuta a ferie, settimane bianche ecc... Non deve essere rilasciata alcuna certificazione , ma i genitori attesteranno (1) e (2) Le certificazioni richiamate non sono in regime convenzionale ma si consiglia di rilasciarle gratuitamente. (3)Il pediatra certifica nel momento stesso della visita (e solo in quel contesto) l’assenza di patologia che controindica l’ammissione in comunità; per quanto esplicitato in premessa non ha alcun valore e pertanto è da ritenersi superfluo e non necessario. Si ritiene invece utile che vengano segnalate dal pediatra quelle situazioni che possano inficiare la salute per il singolo o per la collettività. Il certificato se comunque richiesto è a carico del richiedente. 10 Il timone autocertificando che l’assenza non era dovuta a malattia. - Certificazione per diete: non suffragate da dati clinici e/o laboratoristici di esclusione di alimenti verso i quali il bambino non presenta sintomi riferibili ad una specifica patologia allergica o dismetabolica. Sarà il genitore ad autocertificare l’eventuale non gradimento di alcuni cibi. - Certificazione per esonero dalla mensa scolastica: è il genitore che deve decidere se il figlio deve frequentare o meno la mensa scolastica. Nei casi in cui si sceglie l’orario continuato si fa presente che non esiste legislazione che obblighi il bambino alla frequenza della mensa. Sarà il genitore che segnalerà agli organi competenti la volontà di avvalersi o meno del servizio di mensa scolastica. - Certificato per riduzione dell’orario di lavoro per madre che allatta: deve esse- Il timone re la lavoratrice e non il pediatra a chiedere un permesso in base alla normativa vigente (legge 8 marzo 2000 n° 53) - Certificato per uscita anticipata dall’Istituto: Non prevista Pillole fiscali conclusive: • Per i certificati esenti IVA si ricorda di apporre il titolo di esenzione: esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n°18 DPR 633/1972. • Per fatture superiori a e 77,47 va apposta Marca da Bollo • Si ricorda che dal 1 gennaio 2013 per le fatturazioni bisogna apporre numero progressivo che la identifichi in modo univoco (es 1-2-3 anche per gli anni addivenire ; oppure 1 (2013) , 2 (2013) ……. 1 (2014) , 2 (2014) ecc…. 11 segue - certificazioni Certificazione sportiva non agonistica di Bruno Ruffato 12 La certificazione sportiva non agonistica ha avuto nell’ultimo anno diverse modifiche normative, a volte tra di loro contradditorie che stanno creando confusione ai pediatri nel momento in cui devono certificare. Nel 2013 abbiamo pubblicato delle “linee Guida della FIMP Veneto “ ( vedi sotto ) con l’intento di semplificare ed agevolare il pediatra nelle sue scelte. Ora dopo un anno di continui confronti con i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, abbiamo cercato di condividere delle nuove linee guida che possono modificare sostanzialmente la modalità di certificazione in ambito scolastico. La medologia di lavoro scelta ha invertito il rapporto ed il confronto con le Istituzioni Scolastiche: non più un confronto dal vertice alla periferia ma dalla periferia al centro. Abbiamo infatti condiviso queste linee guida con i responsabili provinciali degli Uffici Scolastici Provinciali che le invieranno a tutti gli insegnanti di educazione fisica dei vari Istituti scolastici e sono scaricabili dal sito www.fimp.veneto.it nella sezione Documenti Legislazione Regionale o nella Home Page, nello Skroll nella sezione News FIMP VENETO: file Certificazione sportiva non agonistica linee guida FIMP 2014. In pratica abbiamo cercato di creare una rete periferica tra i rappresentanti dei pediatri (segretari provinciali) e i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche (responsabili provinciali di Ed. Fisica) che si confronteranno sulle problematiche che potrebbero insorgere a livello di singolo Istituto. Le novità : 1) nella definizione di attività parascolastica abbiamo inserito delle attività a livello provinciale che la Scuola ha necessità, per problemi organizzativi, di svolgere in orario curricolare che però dovranno essere preventivamente concordate tra FIMP e Istituto scolastico provinciale. 2) I certificati per qualsiasi attività sportiva agonistica in possesso degli alunni saranno validi per qualsiasi attività sportiva scolastica; 3) Altrettanto devono essere considerati validi per le attività sportive scolastiche anche i certificati per attività sportiva non agonistica eventualmente già in possesso degli alunni. Per questi alunni non sarà quindi necessaria l’ulteriore nostra certificazione; 4) Le indagini per il rilascio della certificazione sportiva in ambito scolastico (es ECG, spirometria ecc..) che sono considerate LEA saranno prescritte in ricetta rossa con esenzione I01 (I come Imola) a differenza della richiesta di indagini (ECG ecc..) per la certificazione sportiva non agonistica (al di fuori dell’ambito scolastico) che sono a carico del paziente e che sarà pertanto redatta su ricetta bianca. Il timone Il certificato nelle attività fisicosportive in ambito non agonistico: linee guida della F.I.M.P. ad uso del Pediatra Convenzionato di G.Franco Battaglini Il Codice Deontologico al Titolo III art. 22 in merito alla certificazione stabilisce che: “il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute”, inoltre al Titolo VI all’art. 74 e 75 stabilisce che: “la valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata ad esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto…”; “Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica…”. In ambito pediatrico inoltre non si deve mai sottovalutare il ruolo formativo che la pratica sportiva ha nei confronti dei bambini e degli adolescenti, evidenziandone il ruolo sociale ed il rapporto tra questa e il concetto di salute. Negli ultimi anni la pratica dell’ attività sportiva è uscita dai ristretti confini dello sport agonistico, trasformandosi in un fenomeno di massa in parte legato sicuramente alla ricerca degli innegabili benefici funzionali che ne conseguono. Se da un lato c’è stato il riconoscimento del ruolo dell’attività fisica nella tutela, mantenimento e promozione di uno stato di “buona salute” dall’altro abbiamo assistito ad una deresponsabilizzazione da parte delle società sportive, Istituzioni e della Scuola che hanno demandato al medico qualsiasi responsabilità in ordine alle più svariate attività sportive, sottostimando il valore medico-legale della certificazione e trasformandolo in un valore prettamente assicurativo con l’equazione: certificazione uguale a tutela della salute che ha causato Il timone un aumento esponenziale delle richieste di certificazione per qualsiasi attività fisica. In Italia dal punto di vista giuridico, l’attività sportiva viene distinta in agonistica e non agonistica. In una circolare esplicativa (n° 7 del 31 gennaio 1993) il Ministero della Sanità ha precisato che deve intendersi attività sportiva agonistica “quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva” ne consegue che la qualificazione agonistica dell’attività è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. La maggior parte delle diverse Federazioni ha adottato un criterio anagrafico, per cui oltre una certa età vengono considerati agonisti tutti i praticanti tesserati. Nell’ambito della attività sportiva si è inoltre cercato con norme nazionali e/o regionali di definire quell’attività motoria “di base” praticabile da tutti senza ricorrere alla certificazione medica. In base alla normativa vigente definiamo come Attività Sportiva non Agonistica le attività sportive praticate da: a) gli alunni che svolgono attività fisicosportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono competizioni tra 13 certificazioni atleti finalizzate alla partecipazione a gare e campionati organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Definiamo come Attività Amatoriale, Ludico-Motoria, Ginnico-Formativa: - l’attività caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall’età dei soggetti, con finalità ludico-ricreative, ginnico formative, 14 riabilitative e/o rieducative, in questo contesto rientra l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, in forma autonoma, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi; - chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e Il timone non ripetitivo; i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica presciistica, ginnastica per anziani, corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline quali il nuoto, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. L’attività fisico-sportiva in ambito scolastico Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica: a) gli alunni che svolgono attività fisicosportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; c) coloro che partecipano ai giochi sporti- Il timone vi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Un’ulteriore circoscrizione della definizione di attività sportive non agonistiche che si svolgono in ambito scolastico si ha dalla lettura di alcune circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e dall’allegato H dell’ACN per la pediatria del 15 dicembre 2005 e s.m.i. Nella scuola attualmente, l’educazione sportiva è indirizzata alla massima partecipazione della popolazione scolastica soprattutto attraverso le fasi di Istituto anche con il coinvolgimento dei soggetti portatori di handicap, privilegiando il confronto tra le classi con affermazione quindi del valore educativo dello sport inteso anche come confronto (e quindi anche come competizione) che in quanto divenuto attività didattica, viene esteso a tutti gli alunni facendo rientrare le fasi di Istituto nelle normali attività didattiche (circ. MPI 24/07/98 n° 2548/A1). L’attività motoria svolta nelle scuole materne ed elementari non può essere ricon- 15 segue - certificazioni dotta ad attività sportiva non agonistica poiché nella scuola elementare i giochi sportivi sono limitati alla fase di istituto e hanno carattere educativo, formativo, ludico, polivalente, motivante che sfociano in attività di gioco sport (quindi pratica presportiva). (Allegato H ACN pediatria 15 dicembre 2005 e s.m.i.; Circolare Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso prot. 10026/C32/10 del 12 novembre 2001; Circolare C.O.N.I. dell’ 01/08/1997). Nella circolare Ministeriale P.I. 28/08/2001 si ribadisce che nell’attività sportiva scolastica per le scuole elementari che partecipano ad attività di gioco-sport “possono essere previste giornate dedicate a livello locale e manifestazioni dimostrative a livello provinciale (nelle quali non si ravvedono le caratteristiche dell’attività sportiva)”. 16 Sono definite attività parascolastiche quelle attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti. Sono escluse dalla definizione di attività parascolastiche le attività ginnicomotorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative anche se svolte in orario extracurricolare (es. corsi di nuoto, attività propedeutiche alla partecipazione successiva ai giochi sportivi studenteschi ecc..) Potranno rientrare nella definizione di attività parascolastiche alcune manifestazioni di particolare interesse e significato educativo-sportivo aventi carattere provinciale, preventivamente concordate con i rappresentanti FIMP. Il timone Il rilascio della certificazione Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.) oppure su proprio ricettario personale in regime di libera professione (Codice Deontologico Titolo III art. 22) a seconda delle situazioni che sostanzialmente si riconducono a due fattispecie in base alla normativa vigente: 1. Certificazione per attività sportiva non agonistica gratuita (solo in ambito scolastico) - Agli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici 17 nell’ambito delle attività parascolastiche; - a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali, precedenti a quelle nazionali (successive alle selezioni di Istituto, intercomprensoriali). Il pediatra di libera scelta rilascerà il certificato secondo il modulo (Allegato F), o secondo un modulo da lui predisposto contenente le stesse informazioni. Ai fini del rilascio del certificato oltre alla visita medica con rilevazione della P.A. si suggerisce l’ acquisizione di un E.C.G. basale, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del pediatra, in base alla storia clinica ed all’anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti. Il timone segue - certificazioni Con Decreto n° 112 del 5/08/2014 della Regione Veneto, la richiesta di accertamenti per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico sarà prescritta in “ricetta rossa” con esenzione I01 (I come Imola). I certificati rilasciati per l’attività sportiva agonistica anche se specifici per una sola disciplina si intendono validi come certificati per tutte le discipline della attività sportiva non agonistica in ambito scolastico. Al riguardo, si precisa che fin dalla emanazione del D.M. 18/02/1982 la certificazione della attività sportiva agonistica ha sempre surrogato la certificazione della attività non agonistica (circolare regionale 14 aprile 2011, protocollo 182187 class. E 000.10.02). Allo stesso modo è da ritenersi valido , ai fini scolastici, il certificato per l’attività sportiva non agonistica, in possesso dell’alunno e in corso di validità, regolarmente rilasciato dal proprio pediatra. La richiesta della certificazione dovrà essere presentata tramite (Modello G) con congruo anticipo e, nel caso di alunni che abbiano ottenuto la stessa certifica- 18 zione l’anno prima, solo a scadenza del certificato precedente. Per ovvi motivi di tutela sanitaria dell’alunno, infatti, il medico deve poter effettuare, in caso di necessità, eventuali accertamenti specialistici integrativi ritenuti opportuni per valutare lo stato di salute dell’assistito. Per tutte le altre attività fisico-sportive svolte dagli alunni nel quadro delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, l’alunno si intende fisicamente idoneo in assenza di documentate segnalazioni da parte dell’esercente la patria potestà di situazioni di esonero o di limitazione, 2. Certificazione per attività sportiva non agonistica in regime libero professionale Questa certificazione viene rilasciata a coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati agonisti. Il pediatra certificherà come da modulo (Allegato C) . Ai fini del rilascio del certifi- Il timone cato oltre alla visita medica con rilevazione della P.A. si suggerisce l’acquisizione di un E.C.G. basale, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del pediatra, in base alla storia clinica ed all’anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda le richiesta di ECG , in assenza di dubbi clinici che comporterebbero comunque delle indagini, la richiesta dovrà essere rilasciata in ricetta bianca a carico del paziente. Nelle due situazioni evidenziate si raccomanda al medico certificatore in caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche conclamate di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e/o dello specialista di branca. Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 all’art. 4 ha introdotto una ulteriore fattispecie di certificazione per le manifestazioni non agonistiche o ludico motorie caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare. Certificato per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (D.M. 24 aprile 2013 s.m.i.) Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, 19 granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici (MMG, PlS, Medici dello Sport) su apposito modello predefinito (allegato D) . Non necessitano di certificazione: Coloro che effettuano attività ludico motoria o amatoriale indipendentemente dal contesto in cui viene esercitata. Qualora le Società sportive, Enti federati al CONI ecc… richiedano ugualmente (soprattutto per motivi assicurativi) un certificato per cosiddetta attività ludico motoria o amatoriale questo dovrà essere rilasciato dal medico in regime libero professionale secondo il modello (Allegato E) Riferimenti legislativi principali, oltre a quelli citati nel testo: - Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013 pubblicato nella GU n° 169 del 20 luglio 2013 - Legge 9 Agosto 2013 n° 98 pubblicata nella GU 20 agosto n° 194 supplemento ordinario n° 63 - Circolare Regione Veneto 17 dicembre 1993 n° 54325/2011 - Circolare Regione Veneto 17 marzo 1994 n° 9102/20112 - Circolare Regione Veneto 13 novembre 1997 n° 7828/20254 - Circolare Regione Veneto 13 gennaio 1999 n° 252/20254 - Decreto Giunta Regionale n° 112 del 5 agosto 2014 Il timone segue - certificazioni Allegato C Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico Sig. ra/Sig....................................................................................................... Natalo a il ....................................................................................................... residente a ..................................................................................................... Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore. 20 Il timone Il timone 21 segue - certificazioni 22 Il timone Il timone 23 segue - certificazioni 24 Il timone Ministero della Salute: Linee guida sulla certificazione sportiva non agonistica Il Decreto licenziato dal Ministero della Salute dovrà acquisire il parere della Corte dei Conti ed essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale IL MINISTRO DELLA SALUTE VISTO l’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica; CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014; TENUTO CONTO dell’aumentato rischio cardiovascolare legato all’età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; SENTITO il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute; RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico; DECRETA Articolo 1 Ambito della disciplina l. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’articolo 42-bis del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All. 1). 2. È confermato il modello del certificato di cui all’allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (All. 2) . Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il timone 25 segue - certificazioni All. 1. Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 1.Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. MEDICI CERTIFICATORI 1.1 certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO 1.Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. 2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI 1.Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue: a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3.Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato. 4.Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. 26 Il timone All. 2 Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico Sig. ra/Sig.................................................................................................... Nata/o a il ................................................................................................... residente a ................................................................................................. Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore. Il timone 27 segue - certificazioni Cosa ne pensano i medici di Medicina generale Certificati sport, Scotti (Fimmg): ora si rischia la certificazione difensiva da Doctor 33 9 settembre 2014 28 Prima il certificato, poi l’Ecg e poi il referto magari dello specialista, con un impatto da non sottovalutare per le tasche degli assistiti. È questa, secondo il vicesegretario di Fimmg Silvestro Scotti, una delle ricadute delle linee guida del ministero della Salute sul rilascio dei certificati sportivi per l’attività non agonistica. In teoria il certificato è obbligatorio, al di là dello sport professionistico, solo per l’attività sportiva non agonistica, ovvero quelle organizzate dal Coni. Eppure le richieste continuano, per quella che Scotti definisce «certificazione difensiva». I gestori, cioè, pensano di tutelarsi rispetto alle coperture assicurative e i medici di famiglia sono “tenuti” a fare il certificato «pur non potendo certificare la compatibilità del paziente con attività fisiche libere o comunque stabilite dall’istruttore, di cui» spiega il vicesegretario Fimmg «non possiamo conoscere il carico reale». A questo stato di cose, già piuttosto confuso, si aggiunge la richiesta dei cardiologi che per voce del presidente della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Francesco Fedele sottolineano come debba essere «il cardiologo o il medico dello sport a certificare, altrimenti si rischia una diagnosi imperfetta o “inutile”». Una refertazione che, secondo Scotti, è di troppo «a meno che non vengano rilevate anomalie. L’unico caso nel quale è richiesto un parere dello specialista. Altrimenti» continua «si tratta di un costo ulteriore, perché oltre alla refertazione è inclusa una visita specialistica, per interpretare l’esame che non è una peculiarità dello specialista. Oltretutto non esiste una casistica così significativa di soggetti che hanno avuto episodi critici da richiedere il parere dello specialista». Scotti, in conclusione, solleva un ulteriore paradosso che emerge «mentre si dovrebbe incoraggiare la popolazione a uno stile di vita più sano e si dovrebbe favorire la diffusione della pratica sportiva, si passa il messaggio che l’attività sportiva è un ambito medico sanitario. Una medicalizzazione eccessiva che» conclude Scotti «è inopportuna». Il timone Pagamenti Pos e interessi di categoria di Franco Pisetta Il timone Dal 30 giugno scorso è obbligatorio anche per i pediatri dotarsi di strumenti per accettare pagamenti superiori ai 30 euro anche tramite carte di credito o bancomat. Da qualche collega è giunta la domanda se il Sindacato a livello regionale o nazionale abbia assunto qualche iniziativa per facilitare la messa a norma di questo adempimento. Innanzitutto ricordo che nel nostro ACN esiste un solo riferimento preciso di pagamento diretto dell’assistito al PLS: si tratta della visita occasionale (art. 56 ACN) con tariffa omnicomprensiva di 25 euro in caso di visita ambulatoriale e di 35 euro in caso di visita domiciliare. Esiste una seconda possibilità di pagamento diretto in ambito convenzionale e riguarda la certificazione per attività sportiva non agonistica (con esclusione per le attività parascolastiche e per i giochi della gioventù) per la quale la cifra suggerita dalla FIMP regionale è di 30 euro. Ricordo invece, per contro, che il non dovuto pagamento per prestazioni previste in convenzione comporta la cessazione dal rapporto convenzionale (art. 19 punto 2 comma a ACN). A norma di convenzione, pertanto, non sono previsti pagamenti con cifre per le quali possa essere richiesta la possibilità di pagare con carte di credito o bancomat, dando per scontato che, sensatamente, non possa essere richiesta questa modalità nel caso di visita occasionale a domicilio. Ogni altro pagamento rientra nella attività libero professionale pura e come tale assolutamente autonoma, che ogni PLS ha facoltà di praticare se non in contrasto con le norme convenzionali. La FIMP, come recita l’art 2 del nostro Statuto, è “l’organizzazione sindacale nazionale e l’associazione professionale dei Medici Pediatri di Famiglia convenzionati con il SSN” e proprio avvalorando il ruolo convenzionale dei propri iscritti esplica la sua funzione. L’obiettivo del Sindacato non può che essere quello di rendere l’attività convenzionale più completa possibile, seppur sostenibile, a fronte di un congruo riconoscimento economico. In particolare operare affinché lo standard assistenziale di tutti i PLS sia formalmente omogeneo, secondo percorsi organizzativi/clinici condivisi e monitorati, in modo tale da rendere improbabili risposte differenti a problematiche simili fra i diversi PLS e quindi rendere superflua la richiesta di visita privata ad altro PLS diverso dal curante. In questa prospettiva la FIMP si dovrà impegnare in percorsi di formazione, verifica e monitoraggio affinché lo standard assistenziale sia più conforme possibile. Una qualità omogenea rende più forte la categoria, anche contrattualmente. Una categoria forte avvantaggia ogni singolo componente. 29 fimp nazionale Primo soccorso pediatrico Fimp e Miur lanciano l’«help community» Di fronte a un’emergenza il non sapere genera errori, è necessario essere informati e formati, imparando a fare la cosa giusta quando a rischio è una vita. E’ su questo presupposto che si fonda il Programma “Help community per crescere sicuri” su prevenzione ed educazione alla salute della popolazione non sanitaria, promosso dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp), al fine di estendere la cultura della prevenzione e la conoscenza dei principali interventi di primo soccorso a tutti coloro che quotidianamente entrano in contatto con i bambini. Tra le causa di morte e di disabilità in età pediatrica, il soffocamento da inalazione corpo estraneo (cibo, oggetti ecc.) costituisce ad esempio un evento frequente: secondo i dati dell’ISTAT il 27% delle morti classificate come “accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni, avviene per questo motivo. Nelle fasce di 30 età successive la percentuale diminuisce progressivamente, ma rimane non trascurabile come dimostrano i casi puntualmente riferiti dalle cronache. Qualora si verifichi un’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo è quindi fondamentale una corretta informazione/ formazione su cosa fare e su cosa non fare nell’immediatezza, per risolvere con poche gesti il problema e per evitare complicanze potenzialmente fatali. Anche la messa in atto di manovre improprie e non corrette, come mettere le dita in bocca al bambino nel tentativo di togliere il corpo estraneo o posizionarlo a testa in giù, può infatti causare danni irreparabili. Un’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, qualora non prontamente e adeguatamente trattata nei primissimi minuti dall’evento, potrebbe evolvere in arresto respiratorio con conseguente successivo arresto cardiaco. Il danno ipossico cerebrale, Il timone causato dall’arresto cardio circolatorio, diviene irreversibile dopo 4 minuti. In questi casi è quindi necessario un intervento precoce e appropriato, soprattutto in considerazione del fatto che un mezzo di soccorso con a bordo personale specializzato, allorché tempestivamente allertato, necessita mediamente di almeno 8 minuti, per giungere sul luogo (questo intervallo di tempo è peraltro fortemente condizionato sia dalla disponibilità del mezzo che dalla distanza che lo stesso dovrà percorrere). Il Progetto, condiviso recentemente dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, soggetti con i quali Fimp ha firmato il Protocollo d’intesa di durata triennale “A scuola si cresce sicuri”, è stato suggellato da un incontro al quale hanno partecipato i ministri dell’Istruzione e dell’Ambiente, i sottosegretari all’Istruzione e all’Università, il Presidente della Fimp, Giampietro Chiamenti. Per quest’ anno il Programma garantirà la formazione in materia di prevenzione e primo soccorso di 1800 tra docenti e personale ATA. Si tratta di 60 corsi in tutte le regioni d’Italia. “Help community per crescere sicuri”, proposto dalla Fimp nel Protocollo d’intesa per l’anno scolastico in corso, contiene la seguente offerta formativa: corso certificato DPPS - disostruzione prevenzione e primo soccorso - della durata di 8 ore che consta di una parte teorica interattiva sui principali concetti di prevenzione incidenti e primo soccorso domiciliare ed una seconda parte pratica, Il timone su manichini, con descrizione della manovra di disostruzione per il lattante e per il bambino, con verifica finale e rilascio di attestato. Durante il corso a ciascun insegnante e/o personale ATA verrà fornita la possibilità di continuare/riprendere nella scuola di appartenenza, l’ informazione/ formazione in materia (in particolar modo per i docenti che non sono riusciti a partecipare), attraverso l’eventuale accesso a un percorso Fad (Formazione a distanza). Una ulteriore possibilità è rappresentata dalla disponibilità di una APP scaricabile sul proprio smartphone, costruita ad hoc sul corso effettuato, per sapere come intervenire nell’immediato. La Fimp ha infatti messo a punto il primo corso Fad (Formazione a distanza) manovre di disostruzione pediatriche certificato, che permette di superare le problematiche di tempo, di spazio e di numero. Organizzare corsi ad hoc, fondamentali soprattutto per la parte pratica, riduce infatti la velocità di diffusione dell’informazione; il percorso Fad permette invece sia di moltiplicare il messaggio, che di fare re-training, al fine di mantenere ed aggiornare le competenze già acquisite. Fimp punta quindi anche sul supporto tecnologico, quale mezzo didattico/ formativo, in grado di contribuire a colmare l’ampia disinformazione in materia di manovre salvavita e disostruzione da corpo estraneo, la cui conoscenza costituisce l’unica azione preventiva sia verso situazioni potenzialmente fatali che con esiti invalidanti. 31 Anno VI - N. 2 - Sett. 2014 Il Timone è un periodico informativo, bollettino della Federazione Italiana Medici Pediatri della Regione Veneto Direttore Responsabile: Dr. Renato Savastano - Vice Direttore Responsabile: Sandro Mazzarol Amministrazione e Redazione: Centro Studi e Ricerche CESPER, Via Medici 9, Padova Editrice: Editrice Veneta S.a.s. di Mazzarol Davide & C., Via Ozanam 8, 36100 VICENZA - Tel. 0444 567526 Pubblicità: Editrice Veneta S.a.s. di Mazzarol D. & C., Via Ozanam 8 - Tel 0444 567526 - Vicenza. Reg. del Trib. di Vicenza n. 1197 del 30 marzo 2009 - Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1. NE/VI - Una copia e 0,20