Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione
ASPP

Corso di Formazione
 Modulo A
 Modulo B Ateco 8
Docente: Architetto Patrizia Brignolo
1
IL SISTEMA PUBBLICO
DELLA PREVENZIONE
2
Vigilanza e controllo
 GLI ORGANI DI
CONTROLLO IN
MATERIA DI PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
3
DPR 520 del 19 marzo 1955




Con il DPR 520/55 è operata una notevole riorganizzazione del
Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale contestuale
all’approvazione di una nuova disciplina giuridica in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro:
DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”
DPR 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni”
L’art. 7 del DPR 520/55 stabilisce che l’Ispettorato del lavoro deve
esercitare controllo in materia di previdenza sociale ed assicurativa,
applicazione della contrattazione di lavoro e, in generale, vigilanza sul
rispetto di tutte le leggi sul lavoro ovunque sia presente almeno un
lavoratore subordinato; principio ribadito nella Legge 628/61 allorchè
afferma che l’ispettore ha “il compito di vigilare sull’esecuzione di tutte
le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale … ovunque è
prestato un lavoro salariato o stipendiato”.
4
DPR 520 del 19 marzo 1955
L’art. 8 comma 2 attribuisce all’ispettore il
potere di accesso stabilendo che “gli ispettori
del lavoro, nei limiti del servizio cui essi sono
destinati…….. sono ufficiali di polizia giudiziaria”
(U.P.G.); peraltro, essi “hanno facoltà di visitare
in ogni parte, a qualunque ora del giorno e
anche della notte, i laboratori, gli opifici, i
cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti
alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i
refettori annessi agli stabilimenti…”.
5
DPR 520 del 19 marzo 1955
L’art. 11 comma 1 afferma che “le
inosservanze
delle
disposizioni
legittimamente impartite dall’organo di
vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni
sono punite con sanzione amministrativa …
quando per tali inosservanze non siano
previste sanzioni diverse da altre leggi”; il
comma 2 recita “si applica la pena dell’arresto
… o dell’ammenda … se l’inosservanza
riguarda disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro”.
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LEGGE 833/1978
La legge 23.12.1978 n. 833 ha istituito il Servizio
Sanitario Nazionale ed ha effettuato una profonda
e radicale riforma dell’assistenza sanitaria in
Italia, con importanti interventi in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro; con tale riforma sanitaria, la
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro è stata demandata all’attività di
prevenzione di un apposito servizio facente capo
all’ASL (che, con il D.Lgs. 502/1992, sarà chiamato
“Servizio PREvenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro”, spesso citato come “S.Pre.S.A.L”).
7
LEGGE 833/1978
L’art. 21 della Legge 833/1978 afferma infatti che
“all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con
decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di
salute dei lavoratori” e che “le unità sanitarie
locali organizzano propri servizi di igiene
ambientale e di medicina del lavoro.” Si dice
inoltre che è il prefetto a stabilire quali addetti al
Servizio Sanitario assumano la qualifica di
U.P.G. e che a tale personale ispettivo sono
estesi i poteri di accesso di cui al DPR
520/1955.
8
LEGGE 833/1978
I dipartimenti di prevenzione delle ASL si
occupano di sicurezza ed igiene in ambiente
di lavoro
La Direzione Provinciale del lavoro – Servizi
ispettivi (ex Ispettorato del lavoro) affronta la
materia del lavoro dal punto di vista della
contrattazione, lotta al sommerso, previdenza
ed assicurazione ecc.
9
D.Lgs. 502/1992
Il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 ha riordinato la disciplina in materia
sanitaria istituendo peraltro, presso ogni unità sanitaria locale
(peraltro trasformate in azienda, da cui la sigla “ASL”) i seguenti
servizi di vigilanza:
 Igiene e sanità pubblica (S.I.S.P.)
 Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.)
 Igiene degli alimenti e nutrizione (S.I.A.N.)
 Veterinario (S.VET.)
Nella pratica di cantiere e di fabbrica o azienda, il
personale di vigilanza con cui ci si confronta
più frequentemente è sicuramente quello
facente capo agli S.Pre.S.A.L.
10
D.Lgs. 758/1994
Nella sostanza, il potere di prescrizione si configura
come il potere sanzionatorio esercitato dall’organo di
vigilanza nei confronti di colui che violi la legge in
materia di sicurezza ed igiene.
All’art. 20 comma 1, tale decreto afferma che:
“Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di
vigilanza … impartisce al contravventore un'apposita prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario.
Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la
particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento.
In nessun caso esso può superare i sei mesi”
11
D.Lgs. 758/1994
Il comma 2 impone invece all’organo di
vigilanza la comunicazione della notizia di
reato al PM; tale comunicazione dà luogo
all’apertura di un procedimento penale con
iscrizione della stessa nel registro delle
notizie di reato; all’atto stesso dell’iscrizione
del contravventore all’interno del registro, il
procedimento penale è sospeso fino al
momento del ricevimento, da parte del PM, di
una delle comunicazioni di adempimento o
inadempimento.
12
D.Lgs. 758/1994
In caso di accertamento di una
contravvenzione, l’ispettore ha dunque
l’obbligo di impartire al contravventore
un’apposita
prescrizione
fissando
contestualmente un termine per la
regolarizzazione; la prescrizione può imporre
specifiche misure atte alla cessazione o
eliminazione del pericolo per la sicurezza
(cioè una disposizione).
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Soggetti che effettuano la
vigilanza (Art. 13, comma1 D.Lgs 81/08 agg.)

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco…

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di
vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all’articolo 7

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici
che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun
titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di
consulenza.
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Disposizione (art. 10 DPR
520/55):
E’ l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non
contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad
altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di
questi aspetti. Nel caso della disposizione, pertanto, la
violazione si concretizza con la sua inosservanza
dopo che siano trascorsi i tempi concessi
dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La
disposizione resta attualmente in vigore con sanzione
prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.
La disposizione è un atto amministrativo e soltanto la
sua inosservanza nei modi e tempi stabiliti dall’Ispettore
(o tecnico ASL) si configura come reato penale di cui il
PM dovrà necessariamente essere informato per avviare
un procedimento penale.
15
Prescrizione (artt. 19-25 DLvo
758/94):
Trova applicazione nei casi di violazione punibile con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda (non applicabile per sanzioni amministrative).
La attuazione è riservata agli organi di vigilanza, individuati dalla legge, nello
svolgimento delle funzioni di P.G. (Polizia Giudiziaria), ed è disciplinata da
precise modalità applicative:
• obbligatorietà di dare comunicazione della violazione constatata al P.M.;
• concessione di un termine per la regolarizzazione della violazione stessa (di
norma: 6 mesi);
• verifica dell'adempimento (entro 60 giorni dalla scadenza dei termini concessi)
ed irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa;
• comunicazione al P.M. dell'avvenuto adempimento ed estinzione del reato
contravvenzionale.
• adempimento anomalo: qualora la prescrizione venga effettuata con modalità
differenti rispetto a quelle determinate dall’Organo di Vigilanza, questa si
intende non adempiuta e quindi chi ha commesso la contravvenzione non può
essere ammesso al pagamento in via amministrativa, ma il PM deciderà se
applicare l’art. 162 bis del codice penale con pagamento tramite oblazione
16
Chi sono i destinatari della
“prescrizione”?
La prescrizione può riconoscere quale destinatario,
oltre al datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il
lavoratore, il medico competente ecc.; nel lasso di
tempo, concesso dall'organo di vigilanza per
l'adempimento, il procedimento penale rimane
sospeso fino alla archiviazione od alla eventuale
prosecuzione degli atti, in caso di inosservanza del
contravventore alle prescrizioni ricevute.
La prescrizione, nelle violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro,
è obbligatoria, pertanto l'A.G. che riceva direttamente notizia di una
violazione rientrante in tale ambito deve darne comunicazione
all'organo di vigilanza, competente per territorio, per la attuazione di
detta procedura
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ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO
DELLA CONTRAVVENZIONE
PRESCRIZIONE
Indicazione delle misure da attuare
e dei tempi massimi di adempimento
Invio al contravventore
Invio della notizia di reato al
PM e contestuale sospensione
del procedimento penale
Scadenza
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ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO
DELLA CONTRAVVENZIONE
Scadenza
adempimento
inadempimento
Comunicazione al PM
per continuazione
dell’azione penale
Ammissione al pagamento
della sanzione amministrativa
Pagamento della sanzione
Comunicazione al PM
per estinzione del reato
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ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA
CONTRAVVENZIONE
(PROCEDURA COMPLETA)

PRESCRIZIONE
Nel dettaglio, al momento dell’accertamento della contravvenzione l’Organo
di vigilanza emette una prescrizione fissando contestualmente un termine per
la regolarizzazione.



Tale termine:
Non può eccedere il periodo tecnicamente necessario per adempiere alla
prescrizione
È prorogabile a richiesta motivata del contravventore ma non può in ogni
caso superare i sei mesi
È ulteriormente prorogabile per una sola volta e comunque per un tempo non
superiore ad ulteriori sei mesi quando specifiche circostanze, non imputabili
al contravventore, determinino un ritardo nella regolarizzazione
La prescrizione può imporre, come già riferito, specifiche misure atte
a far cessare il pericolo (cioè può contenere al suo interno una
“disposizione”)
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ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA
CONTRAVVENZIONE
(PROCEDURA COMPLETA)

COMUNICAZIONE AL PM
L’organo di vigilanza ha l’obbligo di riferire al
Pubblico Ministero la notizia di reato inerente la
contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.; tale
comunicazione dà luogo all’apertura di un
procedimento penale con iscrizione della
contravvenzione nel registro delle notizie di reato. Ai
sensi dell’art. 335 del C.P.P. il procedimento penale è
sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di
reato nell’apposito registro sino al momento in cui il
PM riceve comunicazione di adempimento o
inadempimento.
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ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA
CONTRAVVENZIONE
(PROCEDURA COMPLETA)
 RIVISITA
Decorso il termine fissato nella prescrizione,
entro e non oltre sessanta giorni l’Organo di
vigilanza verifica se la violazione è stata
eliminata secondo le procedure impartite e
nel termine temporale stabilito dando luogo
alla cosiddetta “rivisita”.
In tale sede si possono determinare tre
situazioni:
22

1) ADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE
Se la prescrizione è stata ottemperata nei modi e
nelle tempistiche indicati dall’organo di vigilanza, il
contravventore è ammesso al pagamento in sede
amministrativa di una somma pari ad ¼ del massimo
stabilito per tale contravvenzione entro 30 giorni dalla
data della rivisita; entro 120 giorni dalla scadenza
fissata nella prescrizione l’Organo di vigilanza
comunica al PM l’adempimento alla prescrizione ed il
pagamento, nel frattempo avvenuto, della somma
citata. Il PM chiede l’archiviazione del procedimento
ed reato è estinto
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 2)
INADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE
Se la prescrizione non è stata adempiuta,
l’Organo di vigilanza ne dà comunicazione al
PM entro 90 giorni dalla scadenza fissata nella
prescrizione; il procedimento penale, a suo
tempo sospeso, riprende il suo corso secondo
le regole del C.P.P.
24

3) ADEMPIMENTO “ANOMALO” ALLA
PRESCRIZIONE
Se la prescrizione è stata adempiuta ma in tempi o
secondo modalità differenti rispetto a quelle
determinate dall’Organo di vigilanza, essa si intende
non adempiuta e dunque il ontravventore non può
essere ammesso al pagamento in via amministrativa
della somma di cui sopra; inoltre del fatto è informato il
PM.
Tale adempimento anomalo è valutato ai fini
dell’eventuale applicazione dell’art. 162 bis del c.p.
25
Le Omologazioni e le verifiche
periodiche (art. 71 Dlgs 81/08)


… il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone
prassi o da linee guida, provvede affinchè
le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l ’installazione
e prima de lla messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,al fine di
assicurarne l ’installazione corretta e il buon funzionamento
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
26
Le Omologazioni e le verifiche
periodiche (art. 71 Dlgs 81/08)
Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l
’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l ’effettivo
stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel
medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall ’ISPESL (Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), che vi provvede nel termine
di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati,
con le modalità di cui al comma 13.
27
Informazione, assistenza e
consulenza (Art. 9, D.Lgs 81/08 agg.)
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro), l’INAIL
(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l’IPSEMA
(Istituto di previdenza per il settore marittimo) sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie
attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate
dalla normativa vigente,svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà, le seguenti attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente
di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di
intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei
sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
28
Informazione, assistenza e
consulenza (Art. 9, D.Lgs 81/08 agg.)
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese,
anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia
all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità
prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e
con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi
degli articoli 6 e 11. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello
Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di
cui all’articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro
nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le
istituzioni interessate;
29
Informazione, assistenza e
consulenza (Art. 9, D.Lgs 81/08 agg.)
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 6;
i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dall’articolo 8.
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Articolo 10 - Informazione e assistenza in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano,tramite le AA.SS.LL.del SSN,il Ministero dell ’interno tra
mite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,l
’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore
estrattivo, l’Istituto nazionale per l ’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato
svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione,
assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori
di lavoro.
31
GLI ORGANISMI PARITETICI

DEFINIZIONE
Organismi paritetici:




Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli
adempimenti in materia;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento
32
Grazie per l’attenzione
33
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Seconda lezione