STEFANO TONELATO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
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Analisi delle problematiche connesse alla verifica del superamento
del tasso soglia nei rapporti di c/c bancario
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Stefano Tonelato – Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Indice della relazione
1
Oggetto della presente relazione ____________________________________ 3
2
Analisi delle problematiche connesse alla verifica del tasso soglia __________ 3
2.1
il primo metodo di rilevazione valido sino al secondo trimestre 2009; ______ 13
2.1.1
Interessi __________________________________________________ 13
2.1.2
Numeri ___________________________________________________ 15
2.1.3
Oneri ____________________________________________________ 18
2.1.4
Accordato _________________________________________________ 20
2.1.5
Commissioni di massimo scoperto _____________________________ 21
2.1.6
Metodologia di controllo dell’eventuale superamento della soglia di
usura secondo le istruzioni in vigore sino al secondo trimestre del
2009. ____________________________________________________ 25
2.2
il secondo metodo di rilevazione valido a partire dal terzo trimestre del
2009; _________________________________________________________ 28
2.3
Le indennità di sconfinamento _____________________________________ 32
2.4
Modifica del tasso soglia __________________________________________ 34
2.5
Norme transitorie________________________________________________ 35
,
-
.
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1
Oggetto della presente relazione
In considerazione delle complesse problematiche connesse alla verifica del
possibile superamento del tasso soglia nei rapporti di c/c bancario e, soprattutto, alle
diverse e talvolta non omogenee analisi affrontate e soluzioni proposte da parte sia di
taluna giurisprudenza, sia di alcuni consulenti tecnici, ho voluto predisporre questa breve
relazione con la quale mi sono proposto lo scopo di offrire al lettore, anche sulla base
dell’esperienza maturata in diverse consulenze tecniche affrontate, di esporre una
panoramica concreta e completa delle normative esistenti cui tale analisi deve riferirsi e
delle conseguenti interpretazioni possibili.
Allo scopo poi di meglio chiarire la concreta applicazione di quanto andrò a
precisare, ho predisposto anche la elaborazione di un caso pratico (all. 8) sulla base di
dati desunti da uno specifico c/c esaminato, del quale ovviamente non posso riferire la
origine.
Si tratta comunque di dati riferiti ad uno specifico c/c esaminato.
2
Analisi
delle
problematiche
connesse
alla
verifica del tasso soglia
Le fonti normative di questa complessa materia dagli indirizzi ricevuti dalla direttiva
87/102/cee, con i successivi progetti di modifica, e sono state di fatto recepiti in Italia
dalla Legge 7 marzo 96, n. 108 (Pubblicata nella G.U. 8 marzo 96, n. 58).
Di conseguenza, allo stato, l’unica norma che in Italia si e’ occupata della definizione e
dei limiti dell’Usura e’ la predetta legge 108/1996, con le sue successive applicazioni e
precisazioni attuate dalla Banca d’Italia, su specifica delega ed incarico di vigilanza
ricevuto in tale ambito.
In via preliminare, dunque, e’ necessario introdurre nella presente relazione una
spiegazione completa ed approfondita di quelli che sono i complessi meccanismi ed i
complessi ragionamenti che devono essere effettuati per il ricalcalo dei tassi applicati nei
c/c bancari da confrontare con i tassi soglia e le diverse modalità di confronto delle CMS
applicate con le CMS medie di periodo.
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Per iniziare, e’ necessario effettuare una doverosa premessa di carattere giuridico, allo
scopo di chiarire i non facili aspetti tecnici che sottostanno al calcolo del tasso applicato
dalla banca (cosiddetto TEG) nei contratti di conto corrente bancari, da confrontare con i
tassi soglia pubblicati trimestre per trimestre ai sensi della legge 108/96.
A tale scopo e’ stato istituito anche uno specifico sito della Banca d’Italia facilmente
consultabile on-line
1
Il punto di partenza per determinare la possibilità che il rapporto possa avere avuto
natura usuraria, e’ dato dal contenuto dell’art. 644 del cp, così come riformulato dall’art. 1
della legge 108 del 7 marzo 1996, che definisce il concetto di usura:
“art. 644 Usura –(così definito dall’art. 1 della Legge 108/96)
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri,
per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì
usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero
all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o
proprietà immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o
artigianale;
se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre
anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo
ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo.”
1
Si veda il sito http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi al quale si accede nel modo seguente:
1) digitare sul campo ricerca di Google la parola “UIC”;
2) selezionare il primo link che compare relativo alla Banca d’Italia ed “Antiriciclaggio”;
3) digitare nell’apposito rigo di ricerca del sito della Banca d’Italia la parola “tassi effettivi medi”
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E’ evidente che, per stabilire la natura usuraria dei rapporti non si può che
partire da questa norma che precisa: “La legge stabilisce il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari”
Questa dunque sembrerebbe essere l’unica definizione in termini quantitativi
dei limiti oltre i quali i rapporti possono assumere la natura di usurari.
Ebbene, a tale riguardo, il secondo articolo della stessa legge ha anche
definitivamente introdotto i limiti oltre i quali un determinato rapporto può essere
definito usurario.
L’art. 2 della legge 10 del 7 marzo 1996 così stabilisce:
1.
2.
3.
4.
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della
stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente
con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle
proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente
la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Risulta evidente che, l’ultimo comma dell’art. 2 della legge 108/96 ha
precisato quali sono i limiti oltre i quali gli interessi sono sempre usurari.
Seguendo letteralmente il disposto normativo, l’individuazione degli
interessi usurari sembrerebbe essere di immediata comprensione e di facile
determinazione.
In realtà così non e’.
La legge 108/96, infatti, stabilisce che la natura usuraria delle diverse
categorie di rapporti bancari deve essere determinata con riferimento al Tasso
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Effettivo Globale (T.E.G) Medio rilevato da parte dello stesso sistema bancario
trimestralmente.
Il limite massimo per determinare la soglia dell’usura (cosiddetto “tasso
soglia”) e’ proprio questo tasso medio aumentato del 50 % (ultimo comma art. 2).
Ebbene, in considerazione del fatto che il cd. “tasso soglia” e’ individuato
dalla stessa legge sulla base delle rilevazioni trimestrali, e’ necessario andare a
vedere nel dettaglio come sono composte e come sono predisposte le rilevazioni
trimestrali da parte del sistema bancario, poiche’ divengono la base per il calcolo
del tasso medio per singola categoria di operazioni e, di conseguenza, del “tasso
soglia”.
Sul medesimo sito della Banca d’Italia (posto che l’Ufficio Italiano dei Cambi
e’ stato soppresso con effetto dal 1.1.2008) sono consultabili in apposita sezione
(sezione antiriciclaggio al quale si accede anche dal link “usura” sopra spiegato)
2
tutti i tassi medi pubblicati trimestralmente ai sensi della legge 108/96 per le
rilevazioni effettuate ed in vigore dal 2.4.1997 in avanti e sino ad oggi e per le
diverse categorie di rapporti specificamente individuate.
Per completezza, si deve precisare che, dal 1 gennaio 2008, l’Ufficio Italiano
dei Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia,
che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare (D.lgs.
21/11/2007 n. 231).
Nello stesso sito dell’UIC era precisato che: “L’attività di prevenzione e
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà
svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione Finanziaria
istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno
svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni
saranno disponibili nelle sezioni del sito che trattano le rispettive materie. Per il
tempo necessario alla completa integrazione dei due siti, al fine di garantire
2
E’ possibile accedere al sito delle pubblicazioni trimestrali dei tassi effettivi medi anche visitando il sito che si trova
digitando la parola “UIC” sul motore di ricerca di Google
(http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anti&lingua=it )
e da li accedere all’apposito link denominato “antiriciclaggio”. Su tale sito, si trovano le pubblicazioni di tutti i
“tassi effettivi medi” pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 108/96.
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all'utenza una graduale transizione verso il nuovo assetto, le principali funzionalità
del sito UIC sono accessibili da una specifica sezione del sito Banca d’Italia.”
Sempre sul sito della Banca d’Italia, sono pubblicate le istruzioni per la
rilevazione dei tassi globali medi trimestrali cui tutto il sistema bancario deve
necessariamente uniformarsi.
In particolare, su tale sito sono pubblicate le seguenti istruzioni per la
rilevazione dei tassi medi:
3
1)
Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura
per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB compresi nel campione
oggetto della rilevazione
(valide fino al 31 Marzo 2006, da utilizzare fino alla rilevazione del primo trimestre 2006 comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 febbraio
2003, n. 40)
2)
Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura
per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB compresi nel campione
oggetto della rilevazione
(valide a partire dal 1° Aprile 2006, da utilizzare per la rilevazione a partire dal secondo
trimestre 2006 - comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
4 maggio 2006, n.102)
3)
Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio in vigore dal III trimestre del
2009 (valide a partire dal 1° gennaio 2010, da utilizzare per la rilevazione a partire dal
terzo trimestre 2009 - comunicato UIC del 12 agosto 2009)
Le ultime istruzioni pubblicate, entrate in vigore per i rapporti successivi al giugno
2009, non interessano il caso di specie in considerazione del fatto che gli estratti conto
esaminati si riferiscono a periodo antecedente alla loro pubblicazione.
Nel caso di specie, pertanto, occorre partire dalle istruzioni dettate dalla Banca
d’Italia, con il Comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18
febbraio 2003, n. 40 nel quale sono state precisate le “istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”4 valide sino al 31.3.2006,
successivamente recepite ed integrate anche dal comunicato del UIC, pubblicato nella
5
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2006, n.102 ed in vigore dal 1.4.2006 al
30.6.2009.
3
Nella sezione “Normativa”
Sul punto si deve segnalare anche il contenuto della lettera della banca D’Italia in tema di commissione di massimo
scoperto del 2/12/2005, prot. 1166966.
5
Si veda sul punto anche il sito dell’UIC al link:
http://www.uic.it/UICFEWebroot/DocServlet?id=new/it/norm/uic/circ-usura-istruzioni-new.xml
4
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Come già detto, tali istruzioni sono facilmente leggibili anche semplicemente
collegandosi al sito sopra indicato della Banca d’Italia.
Sul medesimo sito, vi e’ poi il collegamento al Decreto 18 settembre 2007,
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2007, n. 226 che stabilisce la “Classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari” così
individuate all’art. 1:
Articolo 1
Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni:
1. aperture di credito in conto corrente,
2. finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio
commerciale,
3. crediti personali,
4. crediti finalizzati all'acquisto rateale,
5. credito revolving e con utilizzo di carte di credito,
6. operazioni di factoring, operazioni di leasing,
7. mutui,
8. prestiti contro cessione del quinto dello stipendio,
9. altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Tale comunicato, al quale tutte le banche devono adeguarsi, contiene, tra
l’altro, l’individuazione delle specifiche categorie nelle quali i vari rapporti devono
essere individuati e che sono state poi definite nelle predette istruzioni per la
rilevazione dei tassi medi, nel modo seguente:
In particolare sono classificate nella categoria 1:
Cat. 1. Apertura di credito in c/c
Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali
l’intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato
periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità,
fermo restando il divieto, per gli intermediari iscritti nell’elenco ex art. 106, di effettuare raccolta di
risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo
finanziato.
Va segnalato come una nuova operazione l’eventuale incremento della somma che l’intermediario
tiene a disposizione del cliente, effettuato in un momento successivo rispetto a quello della stipula
del contratto originario.
E’ richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.
Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie
prestate da banche o altri intermediari vigilati.
Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri
intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale.
Sono invece classificate nella categoria 2:
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Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e
documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di
cessione del credito ex art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.
Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto
corrente ordinario.
Di conseguenza, posto che per ognuna delle diverse categorie di credito bancario
sopra individuate, e’ prevista la rilevazione di uno specifico tasso medio, e di riflesso, di
un corrispondente tasso soglia, e’ evidente che debbano essere suddivisi gli estratti conto
da esaminare sulla base delle singole linee di affidamento (categoria 1 e 2) posto che
ogni categoria ha un proprio tasso medio di riferimento.
Nel caso in cui vi sia un cosiddetto c/unico, ovvero un unico c/c che contenga al
suo interno diversi affidamenti appartenenti sia alla categoria 1) che alla categoria 2), e’
necessario ottenere dalla banca il conteggio preciso dei numeri, degli interessi, degli
oneri che sono stati imputati per ciascuna specifica linea di fido.
Piu’ in particolare i tassi medi della categoria 2 sono tendenzialmente piu’
contenuti rispetto ai tassi medi della categoria 1), in considerazione del fatto che gli
affidamenti autoliquidanti risultano essere, per natura, piu’ garantiti e quindi meno
rischiosi degli affidamenti per cassa.
Si vedrà anche, in seguito, che le stesse istruzioni precisano che: “La commissione
di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente,
espressa in termini percentuali.”
Al fine di meglio comprendere quale deve essere il “periodo di rilevazione” che le
banche devono rispettare, e’ riportato di seguito il contenuto dei primi quattro punti
delle istruzioni sopra richiamate:
Sezione I - Istruzioni per la segnalazione
A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE
A1. Oggetto
La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle
categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella
scheda di cui all’ allegato 1 .
A2. Ambito soggettivo della rilevazione
Sono tenuti a trasmettere le segnalazioni richieste gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.106 del
T.U. compresi nel campione oggetto della rilevazione.
Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono iscritte nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 T.U. inviano le segnalazioni relative all’intero trimestre alla Banca d’Italia.
Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono cancellate
dall’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. non sono tenute ad inviare le segnalazioni all’Ufficio Italiano dei
Cambi fino alla eventuale comunicazione di inclusione nel campione.
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Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, la segnalazione va prodotta dal soggetto
incorporante, se compreso nel campione, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all’intermediario
incorporato.
Lo schema di segnalazione, riportato nell' allegato 2 , è unico; pertanto, a prescindere dall’operatività
tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni
effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro
La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:
a) 1° gennaio - 31 marzo;
b) 1° aprile - 30 giugno;
c) 1° luglio - 30 settembre;
d) 1° ottobre - 31 dicembre.
I dati devono pervenire all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di
riferimento.
A4. Modalità di inoltro
I dati dovranno essere inviati all'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio R.I.A.S., su CD-ROM o su floppy disk,
secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.
L'UIC mette a disposizione degli intermediari compresi nel campione - a titolo gratuito - un prodotto
software per l'acquisizione guidata dei dati e per la predisposizione della segnalazione.
Si precisa che il software contenuto nel supporto che si trasmette per la segnalazione rispecchia la
classificazione delle operazioni riepilogata al successivo punto B. Tale prodotto dovrà essere utilizzato
per tutte le successive segnalazioni.
Eventuali modifiche verranno gestite dall'UIC che provvederà ad inviare tempestivamente le versioni
aggiornate.
Non vi puo’ essere quindi alcun dubbio sul fatto che i dati che il sistema bancario
deve trasmettere alla Banca d’Italia trimestralmente sono dati riferiti proprio al trimestre
della rilevazione.
Andando ora ad esaminare le modalità i criteri e le modalità di rilevazione del tasso
effettivo medio richieste dalla banca d’Italia occorre precisare che le istruzioni che la
Banca d’Italia ha imposto alle banche per la rilevazione del tasso effettivo medio sono
variate a far data dal III trimestre del 2009 e si sono adeguate al disposto dell’art. 2 bis
della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che precisa quanto segue:
Art. 2-bis. (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se
il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a
favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della
somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il
servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore
per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e
sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà
di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate,
che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3
della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7
marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente
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alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la
rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle
nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla
medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Di conseguenza, la ormai nota sentenza di Cassazione n. 262 del 19.2.2010, non ha
fatto altro che ripercorrere i passaggi qui precisati e recepire l’entrata in vigore della
sopra citato art. 2 bis della L. 2/2009.
La Banca d’Italia ha recepito questa modifica normativa ed ha provveduto a
modificare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi medi, pubblicando dapprima,
in data 2 maggio del 2009 (all. 2) la bozza delle nuove istruzioni dando un termine agli
interessati per la formulazione di eventuali osservazioni e, in un secondo momento, ha
pubblicato le istruzioni definitive tutt’ora in vigore e pubblicate sull’apposito sito, datate
agosto 2009 (all. 3) e che sono entrate in vigore a partire dalle rilevazioni richieste per il
3° trimestre del 2009 per la generazione del tasso effettivo medio del trimestre
successivo ovvero dal 1° gennaio del 2010.
Di conseguenza, a seguito di quanto sopra precisato, si sono venuti a generare due
diversi criteri e metodi di rilevazione dei tassi medi:
1) il primo metodo di rilevazione valido sino al secondo trimestre 2009;
2) il secondo metodo di rilevazione valido a partire dal terzo trimestre 2009.
Il secondo metodo di rilevazione valido a patire dal terzo trimestre del 2009 e’
stato generato proprio dalla necessità di inserire anche le commissioni di massimo
scoperto, che prima non erano rilevate nel tasso effettivo medio, tra gli oneri connessi
alla erogazione del credito.
La conferma di ciò deriva proprio dal testo letterale del già richiamato art. dell’art. 2
bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (all. 1) nelle specifica frasi:
-
“ …… dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ……”
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e
-
“resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”
Di conseguenza, anche dalla lettura di questa norma si comprende chiaramente
che sino alla data di entrata in vigore di tale norma vale il primo metodo di rilevazione e
di verifica dell’eventuale superamento del TEG che non contiene le CMS. Di conseguenza,
questa stessa norma chiarisce anche il significato e l’interpretazione da dare al contenuto
della recente sentenza della Cassazione del 19.2.2010 n. 262 in tema di CMS. (all. 6)
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2.1
il primo metodo di rilevazione valido sino al secondo trimestre 2009;
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi in vigore sino al secondo trimestre del
2009 precisano al punto C3 la metodologia di calcolo del TEG per i finanziamenti di cui
alle categorie 1, 2, 4 e 5.
Di seguito riporto il contenuto di tali istruzioni:
C3. Metodologie di calcolo del TEG
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In
particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)
La formula per il calcolo del TEG è la seguente:
INTERESSI x 36.500
TEG
=
ONERI x 100
+
NUMERI DEBITORI
ACCORDATO
dove:
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle
derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento
accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5,
nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intende il totale
delle competenze calcolate;
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti
nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso (6);
qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori
andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel
trimestre;
per la definizione di accordato si rimanda a quanto già indicato al punto B4.
-
Ciò premesso, andiamo ora ad analizzare piu’ nel dettaglio il contenuto
della formula sopra indicata con l’ausilio delle singole istruzioni precisate.
2.1.1
Interessi
Non vi puo’ essere dubbio sul fatto che con la parola “interessi” le istruzioni intendano
precisare “competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle
derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al
finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato.”
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Di
conseguenza
al
numeratore
di
tale
rapporto
vanno
indicati
gli
interessi
complessivamente addebitati nel trimestre di riferimento e nel singolo rapporto da
verificare.
Non vanno invece indicate, per espressa previsione normativa (che si vedrà nei punti
successivi) le Commissioni di massimo scoperto che non sono contenute nel calcolo dei
tassi effettivi globali medi, ma sono rilevate a parte.
La maggiore difficoltà di ricalcalo del valore da inserire al numeratore puo’ sorgere
qualora vi sia da esaminare un conto unico, ovvero qualora vi sia un unico c/c che
contenga al suo interno sia un rapporto di c/c ordinario, con un fido di cassa, sia un fido
“autoliquidante” per anticipo crediti sotto varia tipologia (anticipo fatture, anticipo riba al
sbf, anticipo titoli, ecc…).
In questo caso e’ necessario individuare e distinguere gli interessi addebitati su tale c/c in
relazione al fido di cassa concesso dalla banca (compreso nella categoria 1), rispetto agli
interessi addebitati in relazione al fido autoliquidante (compreso nella categoria 2).
Si dovranno poi effettuare due distinte elaborazioni e verifiche in relazione ai diversi
valori che contengono le due diverse linee di affidamento e che sono individuate in due
distinte categorie (1 e 2).
Qualora invece le due diverse linee di fido siano distinte, ovvero siano tenute su due c/c
separati allora diviene piu’ semplice effettuare le due distinte elaborazioni.
Generalmente, poi, gli interessi addebitati sul c/anticipi corrispondente alla categoria 2
(che funziona come conto di evidenza degli anticipi complessivamente erogati dalla
banca), vengono girati ed addebitati sul c/ordinario della categoria 1 sul quale vengono
invece disposti i pagamenti.
Di conseguenza, una volta esaminato il possibile superamento degli interessi e delle
competenza addebitate sul conto di evidenza della categoria 2, gli interessi dello stesso,
vengono poi addebitati sul conto corrente ordinario e considerati come un comune
addebito (con data valuta) e non possono essere nuovamente sommati agli interessi che
scaturiscono dal c/c ordinario (della categoria 1), anche per effetto di tali addebiti.
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Considerare nuovamente tali interessi anche sul calcolo del superamento del conto
corrente relativo alla categoria 1 sarebbe senz’altro una duplicazione dell’addebito e,
come tale, non rilevata nel tasso medio.
2.1.2
Numeri
Un discorso a parte va effettuato anche per i numeri da inserire al denominatore di tale
rapporto.
“I numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti
nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso (7);
qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori
andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale"”
7 - I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi per la ricezione degli effetti
dall’eventuale corrispondente che cura l’incasso; nel caso in cui l’operazione di sconto sia stata effettuata
da una società finanziaria la quale si avvalga del sistema bancario per l’incasso, vanno considerati i giorni
valuta eventualmente applicati
In merito al valore da indicare a tale denominatore, si e’ molto detto e scritto.
Come si e’ già anticipato, non vi e’ dubbio sul fatto che le rilevazioni che le banche
devono effettuare e trasmettere alla Banca d’Italia si riferiscono a valori e dati del solo
trimestre di riferimento.
Di conseguenza non vi puo’ essere dubbio sul fatto che i numeri che le banche
trasmettono trimestralmente alla Banca di Italia da inserire al denominatore di tale
rapporto non possono che essere proprio quegli stessi numeri che sono stati utilizzati per
determinare gli “interessi” da porre al numeratore.
E’ proprio questo rapporto, infatti, che consente di individuare i tassi medi effettivi
globali applicati dall’intero sistema bancario per ciascuna categoria di operazione.
Quanto ai numeri che le banche rilevano, sulla base di tali istruzioni, per ciascun
trimestre, e’ necessario precisare che gli stessi sono ricavati dalla moltiplicazione dei soli
saldi negativi per valuta (perche’ gli interessi posti al numeratore sono calcolati con data
di valuta e non con data contabile) di ciascun giorno (a partire dal saldo iniziale al primo
giorno del trimestre di riferimento) per i giorni in cui un determinato saldo passivo
rimane immutato.
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Di conseguenza, essendo cosi’ effettuate le singole rilevazioni trimestrali, va da se che nei
saldi per valuta negativi all’inizio di ciascun trimestre (utilizzati come base di partenza per
il calcolo dei numeri del trimestre) sono comprese anche tutte le competenze addebitate
nel medesimo rapporto nei trimestri precedenti e per data di valuta che vengono quindi
imputati a capitale da tutto il sistema bancario.
Di conseguenza il prodotto tra i "capitali" ed i "giorni" non puo’ essere altro che il
prodotto tra:
-
capitali: saldo giornaliero per valuta di ciascun rapporto a partire dall’inizio del
trimestre di riferimento per tutto il trimestre stesso e contenente il saldo all’inizio del
trimestre stesso (ovvero il saldo comprensivo anche dell’addebito delle competenze
dei trimestri precedenti);
-
giorni: giorni per i quali ciascun saldo negativo di valuta rimane esposto a debito del
correntista nel trimestre di riferimento.
Vi sono stati, e vi sono tutt’ora, alcuni autori e alcuni consulenti che vorrebbero sostenere
che, a fronte della rilevazione disciplinata in questo modo dalle istruzioni della banca
d’Italia, bisognerebbe contrapporre un diverso confronto per il tasso soglia, inserendo al
denominatore i saldi giornalieri ricostruiti per data contabile, depurati di tutte le
competenze addebitate nei trimestri precedenti, e moltiplicarli poi per i giorni
dell’esposizione del solo trimestre generando così una evidente e grossolana
disomogeneità dei valori da confrontare con i tassi medi determinati in maniera diversa.
Si pensi ad esempio quale potrebbe essere il risultato di un confronto fatto in questo
modo tra un tasso medio rilevato nel trimestre di riferimento su saldi e numeri negativi
del trimestre e un tasso medio ricavato invece rapportando gli interessi del trimestre di
riferimento a dei numeri totalmente modificati e ricavati togliendo ai saldi iniziali di
ciascun trimestre gli addebiti delle competenze dei trimestri precedenti.
Si puo’ così facilmente ipotizzare, ad esempio, quale potrebbe essere il rapporto che si
potrebbe generare tra interessi del trimestre e numeri del trimestre, al netto degli
addebiti delle valute e degli interessi precedenti, dall’esame di un rapporto bancario
durato piu’ di 10 o 20 anni !!!
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Proseguendo su tale ragionamento si arriverebbe alla conseguenza estrema di elaborare
un confronto tra un tasso medio rilevato su saldi passivi del solo trimestre di riferimento
della rilevazione ed un tasso applicato, dato dal rapporto tra gli interessi passivi del
trimestre di riferimento ed i numeri così modificati che, nel giro di pochi anni, possono
(per l’effetto di avere tolto le competenze addebitate) divenire addirittura positivi !!!!
Si può ben capire quali possano essere gli effetti di una simile rilevazione che non va ad
evidenziare eventuali comportamenti bancari devianti rispetto ad una media prestabilita,
ma va a generare un rapporto tra unità di misura diverse.
Occorre infine anche qui evidenziare che, nel caso di conto unico che contenga due
diverse linee di fido che sono riconducibili alle categorie 1) e 2) e’ necessario individuare
e tenere distinti i numeri che sono generati da ogni singolo affidamento.
Alcuni consulenti hanno effettuato il confronto con i tassi effettivi globali medi pubblicati
della categoria 1) andando a ricostruire i numeri debitori andando a togliere dall’inizio
del rapporto, tutti gli addebiti che provengono dal calcolo delle competenze generate sui
c/c della categoria 2) e che vengono poi addebitati e pagati sui c/c della categoria 1).
E’ evidente che operando in questo modo si verrebbero a generare dei tassi di confronto
non omogenei e non confrontabili con i tassi medi pubblicati trimestralmente che non
rilevano e non possono rilevare questo fenomeno. Inoltre andare a ricostruire i numeri
applicando questo criterio si andrebbe ad assoggettare a verifica indirettamente e per
una seconda volta le competenze addebitate sul c/c della categoria 2) e già sottoposte a
verifica.
La riprova della non omogeneità di tale ipotesi di ricalcalo [che prevede il ricalcalo dei
numeri togliendo gli addebiti provenienti dal c/c di categoria 2)] si ottiene considerando
che in un qualsiasi rapporto di c/c di lunga durata, le differenze che si verrebbero a
generare sarebbero sicuramente significative ed andrebbero a generare un sicuro
superamento della soglia di usura in tutti i rapporti di c/c datati nel tempo.
Di conseguenza i numeri da considerare al denominatore di questo rapporto, sono
proprio i numeri che risultano indicati negli scalari dei singoli trimestri.
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Tale conferma e’ stata data anche dalla nuova formulazione delle istruzioni emanate
nell’agosto del 2009.
2.1.3
Oneri
Gli oneri da considerare e da includere nel calcolo del TEG sono precisati al
punto C4 delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi valide ed in vigore
sino al 30.6.2009:
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente");
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale").
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per
tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il
rimborso totale o parziale del credito.
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di
obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate
nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore
non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente
sostenuto dall’intermediario:
•
•
il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali,
spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del
corrispondente che cura la riscossione);
le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese
relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate
all’entrata del rapporto in contezioso);
•
gli oneri applicati al cliente in relazione a rapporti connessi a quello di finanziamento (ad es. nel caso di
apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e
pagamento);
c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing,
compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un
obbligo.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili ad una categoria di
operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro-quota qualora
per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione
pro-quota andrà riferita anche al fido accordato.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente
eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
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Con riferimento a quanto sopra riportato occorre poi richiamare quanto precisato dall’art.
644 c.p. in relazione alle spese da considerare tra gli “oneri” sopra indicati che devono
essere comunque “collegate alla erogazione del credito”.
Di conseguenza, non possono essere considerate, tra gli oneri di cui sopra, tutte quelle
spese che vi sarebbero comunque anche su rapporto attivo.
Ad esempio, le spese relative alle scritture, alle comunicazioni di trasparenza, all’invio
dell’e/c devono essere escluse dal calcolo del TEG in quanto sono spese che non sono
“collegate al finanziamento”, ma vi sono anche sui rapporti attivi.
Sarebbero invece da includere nel TEG le spese fisse di chiusura (legate al fatto che la
chiusura viene fatta trimestralmente, anziché annualmente), le spese fisse di chiusura Int.
Deb, i diritti di segreteria e le commissioni passaggio a debito c/non affidamento in
quanto risulterebbero effettivamente collegate al finanziamento concesso.
Tale aspetto si desume anche dal passaggio riportato nelle istruzioni per la rilevazione dei
tassi medi, che specificano espressamente quanto segue:
“Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto
diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;”
Questa stessa affermazione, se da un lato sembrerebbe includere negli oneri le spese di
chiusura, dall’altro, però esclude esplicitamente le spese di tenuta conto.
Solo per completezza, vorrei precisare che vi sono alcuni consulenti che vorrebbero
sostenere la possibilità di inserire al numeratore di tale rapporto (da confrontare quindi
con l’accordato) anche la commissione di massimo scoperto che, come già precisato, non
e’ invece contenuta nello stesso e che e’ rilevata a parte per espressa previsione
normativa con un tasso medio rapportato alla massima esposizione del periodo e non
all’accordato. Ma provvederò in seguito a spiegare meglio il meccanismo di calcolo della
Commissione di Massimo Scoperto nell’ambito del calcolo del tasso soglia.
Occorre infine anche qui evidenziare che, nel caso di conto unico che contenga due
diverse linee di fido che sono riconducibili alle categorie 1) e 2) e’ necessario dividere
anche gli oneri che sono generati da ogni singolo affidamento.
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2.1.4
Accordato
La definizione del fido accordato da assumere al denominatore e’ richiamata al punto B4
della nota comunicazione Banca d’Italia:
B4. Classi di importo
Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo
variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda nell’ allegato 1 .
Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base
dell’ammontare del finanziamento accordato.
Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall’intermediario
segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente
utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato
operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione del medesimo a una
proposta dell’intermediario.
Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento
(ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti). (4)
Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l’ammontare del
finanziamento accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione
l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il
saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo
definitivo (5) deve essere considerato l’importo erogato).
Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all’importo
del finanziamento al lordo del cd. ‘maxicanone’ e/o di eventuali anticipi.
Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull’utilizzo di carte di credito, qualora un
singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio ‘carte aziendali’), la classe d’importo
va individuata facendo riferimento all’ammontare complessivo del fido accordato.
Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe di importo rimane determinata in base
all’ammontare del finanziamento accordato.
In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse
modalità un’unica linea di finanziamento, la classe d’importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è
data dal totale del finanziamento accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità
di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.
Tale definizione, non mi pare necessiti di ulteriori commenti.
E’ evidente che, per completare correttamente questo calcolo, e’ necessario acquisire
dalla banca la copia degli affidamenti concessi alla correntista sui singoli rapporti
oggetto di causa. Sotto questo profilo, dunque, e’ necessario che in ogni causa sia
consentito al CTU nominato di acquisire ed esaminare la documentazione attestante la
sussistenza e la quantificazione di tali affidamenti.
E’ chiaro che un qualsiasi calcolo effettuato su basi diverse, non puo’ essere corretto o
comunque comparabile con i tassi soglia pubblicati trimestralmente.
Nel caso in cui in una causa civile non sia prodotta la documentazione inerente
l’affidamento non risulta possibile calcolare il rapporto sull’accordato effettivo. Di
conseguenza, salvo che le parti o il G.I. non consentano la acquisizione di tali nuovi
documenti, la verifica non mi pare possa essere correttamente compiuta dal CTU posto
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che la stessa poi potrebbe avere dei riflessi penali, per i quali, però non operano le
medesime preclusioni documentali previste dal c.p.c. nel corso di causa.
2.1.5
Commissioni di massimo scoperto
Con riferimento al trattamento della Commissione di Massimo Scoperto, il punto C.5
dello stesso comunicato precisa quanto segue:
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente,
espressa in termini percentuali.
Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario
dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto
del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre
un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi
nel periodo di riferimento.
Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione
rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita
all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.
Tali istruzioni dunque, che sono recepite anche in ogni singolo Decreto del
Ministero del Tesoro pubblicato trimestralmente relativo ai “tassi medi” evidenziano
chiaramente che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
E’ ciò e’ comprovato anche dal fatto che ogni singola pubblicazione trimestrale precisa: “I
tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle
operazioni rilevate, si ragguaglia a ….. punti percentuali”
Il tasso medio delle CMS, applicato dal sistema bancario, ha una propria autonoma
rilevazione trimestrale specifica che esula dal calcolo del TEG e pertanto non può essere
confrontata con il TEG medio aumentato del 50 % (cd. tasso soglia) che non la contiene.
Ne’, di conseguenza, puo’ essere sommata agli “interessi” o agli “oneri” sopra
descritti.
Al riguardo e’ sufficiente richiamare il contenuto del punto C.5 e la specifica
comunicazione della Banca d’Italia del 2.12.2005 prot. 1166966 (all. 5) che e’ stata
predisposta proprio per chiarire quale debba essere il trattamento di tale commissione.
Non ha quindi alcun senso ipotizzare un calcolo del TEG, da confrontare con il
tasso soglia, che contenga anche la CMS (che invece non la contiene).
Tra l’altro, occorre tenere presente che la % di CMS rapportata alla massima
esposizione del periodo darebbe una % rapportata al trimestre di riferimento, mentre la
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formula che determina il TEG sopra precisata individua una percentuale calcolata su base
annua.
Anche sotto tale profilo, dunque, non sarebbe proprio possibile sommare e
raffrontare due unità di misura diverse (un TEG su base annua ed una % CMS su base
trimestrale).
Questo e’ il motivo per cui la citata circolare della Banca d’Italia del 2.12.2005 prot.
1166966 precisa che il confronto va effettuato non tanto sulla % della CMS con la %
media, maggiorata del 50 %, ma sulla CMS applicata (espressa in valore e non in
percentuale) con la CMS soglia (calcolata applicando la percentuale media, maggiorata
del 50 % alla massima esposizione del periodo).
La stessa circolare chiarisce meglio quale debba essere la metodologia di calcolo
da adottare per la verifica dell’eventuale individuazione di un rapporto usuraio.
Di fatto, nonostante tali indicazioni, il problema dell’inserimento o meno delle CMS
all’interno del TEG ha generato una notevole discussione in dottrina ed in giurisprudenza
al punto che si e’ arrivati addirittura all’art. 2 bis della L. 2/2009, giudicato, come riferito
anche dalla sentenza di Cassazione del 2010, norma di interpretazione autentica della L.
108/96.
Va precisato, però, che proprio dall’attenta lettura di questa norma si comprende
che la stessa ha decorrenza ex nunc e non ex tunc.
Difatti il secondo comma dell’art. 2 bis della L. 2/2009 precisa che “dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del
codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”
E ancora, a maggiore precisazione, e’ stato stabilito che:
“Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni
transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale,
oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la
rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto
delle nuove disposizioni.
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Ebbene, il contenuto di tale norma appare chiaramente precisato e non necessita di
chiarimenti o di diverse interpretazioni. E’ sufficiente solo leggerla.
Ad ulteriore conforto di tale norma, richiamo di seguito anche il contenuto delle
norme transitorie pubblicate sempre sulle istruzioni dettate dalla Banca D’Italia ed
entrate in vigore a partire dal terzo trimestre del 2009 a pagina 15.
D) Norme transitorie
D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)
Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle
Istruzioni della Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74
del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica
del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle
segnalazioni alla Banca d’Italia):
a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come
previsto dalla legge 2 del 2009;
b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non
affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la
liquidazione trimestrale dei conti affidati;
c)
gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente
(anche per il tramite dell’intermediario).
Di conseguenza, dalla lettura comparata tra la sentenza di Cassazione del
12028/2010, delle parti sopra sottolineate dell’art. 2 bis della L. 2/2009 ed infine dalle
disposizioni transitorie delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi sopra riportate, si
comprende chiaramente che, sia il legislatore, sia la banca d’Italia ed infine la Cassazione
hanno ben compreso il fatto che, sino a quel momento, la rilevazione trimestrale delle
CMS non era compresa nel tasso medio.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, non pare proprio possibile precisare che
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l’art. 2 bis della L. 2/2009 abbia effetto ex tunc proprio perche’ prevede espressamente il
contrario.
Credo quindi, che questi argomenti, anzi queste norme di legge, dovrebbero
bastare a convincere il CTU del fatto che, sino alla entrata in vigore delle nuove istruzioni
della banca d’Italia dell’Agosto 2009 (che sono state disposte proprio in adeguamento
all’art. 2 bis della L. 2/2009) la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata
tenendo conto dei criteri dettati delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi in vigore
prima di quelle pubblicate nell’agosto del 2009 e che hanno valore sino al 31.12.1999.
Le stesse istruzioni peraltro, nella nota comunicazione di Banca D’Italia del
2.12.2005 prot. n. 1166966, hanno precisato che anche le CMS concorrono al possibile
superamento del tasso soglia, ma lo fanno in maniera diversa e non con il criterio
indicato dal CTU.
Di fatto, la nota comunicazione di Banca d’Italia del 2.12.2005 precisa che, in
considerazione del fatto che le CMS non rientrano nel TEG ma sono rilevate a parte, la
verifica del superamento anche delle stesse va effettuata con il calcolo del “margine” e
non con il rapporto delle stesse sugli oneri.
Bisogna poi tenere conto del fatto che il “margine” indicato in tale circolare va
espresso in termini quantitativi e non percentuali.
Di fatto, bisogna pensare che anche la citata sentenza di Cassazione del febbraio
2010 e’ stata emessa dopo circa un anno dall’entrata in vigore della L. 2/2009 e, di
conseguenza, non poteva certo contraddirla. Ma utilizzarla appunto a supporto della
propria decisione (come peraltro dichiarato dalla stessa Corte).
Di conseguenza, anche da questo, si comprende che la decisione della Corte non
intendesse certo superare la disposizione dell’art. 2 bis della L. 2/2009 ma semplicemente
utilizzare tale norma a supporto della propria decisione.
E’ evidente che occorre tenere conto, come del resto la stessa legge prevede, della
diversa metodologia di rilevazione dei tassi medi effettuati dalla banca d’Italia prima e
dopo il 1.1.2010:
- calcolo del margine sino al 1.1.2010;
- inserimento della CMS negli oneri a partire dal 1.1.2010.
In estrema sintesi, si deve ritenere che le CMS non debbano essere escluse dal
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calcolo del TEG, ma che debbano essere considerate seguendo le indicazioni date alle
banche, ed ai propri ispettori, dalla Banca d’Italia in data 2.12.2005 con la nota
comunicazione.
Il confronto che il CTU intende fare, infatti e’ viziato da una insanabile
disomogeneità dei valori che verrebbero confrontati.
Sotto questo profilo, quindi, il margine indicato dalla Banca d’Italia l’unico modo
per rendere omogenei e confrontabili questi valori ed al tempo stesso considerando
anche l’effetto delle CMS nella verifica del superamento della soglia trimestrale.
Di seguito, si andrà a spiegare meglio il funzionamento di questo “margine”.
2.1.6
Metodologia di controllo dell’eventuale superamento della soglia
di usura secondo le istruzioni in vigore sino al secondo trimestre del
2009.
Nel procedimento sotto riportato si e’ cercato di riassumere la corretta metodologia di
rilevazione del TEG e delle CMS ed il metodo da utilizzare per il confronto che risulta
essere piu’ corretto e completo ed in linea con le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia in
merito alle rilevazioni trimestrali in vigore sino al secondo trimestre del 2009.
Non vi e’ dubbio, in ogni caso che, anche nel calcolo del superamento del tasso
soglia effettuato seguendo le istruzioni in vigore fino al secondo trimestre del 2009
debbano essere comprese e sommate anche le CMS, ma occorre tenere presente che il
T.E.G. calcolato secondo la formula sotto indicata al punto 1) determina una % su base
annua.
Sommare quindi il Teg così determinato (su base annua) con la CMS (calcolata su
base trimestrale) non risulta possibile proprio perche’ si andrebbero a sommare due unità
di misura diverse tra loro.
La predetta circolare della Banca d’Italia spiega allora che la % della CMS ricalcolata
non va sommata al Teg del periodo, ne’ e’ contenuta nello stesso Teg, in quanto e’
rilevata a parte.
Di conseguenza la corretta misurazione dell’eventuale superamento del tasso
soglia va effettuata seguendo lo schema di seguito esposto e riportato nella apposita
comunicazione prot. n. 1166966 del 2.12.2005 (all. 5) che precisa quanto segue:
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1) innanzitutto e’ necessario effettuare il ricalcalo di quanto previsto al primo punto
sotto individuato, che rappresenta la verifica dell’eventuale superamento del TEG
applicato rispetto al tasso soglia. (sotto individuato con “passaggio a”)
2) Una volta accertato che non vi sia superamento del TEG rispetto al tasso medio
(individuato in base alla categoria del rapporto specifico) maggiorato del 50 %
(tasso soglia) e’ necessario verificare che non ci sia un superamento anche nella
applicazione della CMS.
3) Per fare ciò si determina il tasso della CMS applicato sul singolo rapporto (CMS /
max esposizione) e lo si confronta con la CMS media applicata da tutto il sistema
bancario nel trimestre di riferimento, maggiorata del 50 % (soglia prevista dall’art.
2, comma 4 della L. 108/96). (sotto individuato come “passaggio b”)
4) Se si rileva un superamento della CMS applicata rispetto alla soglia, allora e’
necessario elaborare il confronto tra la CMS (in valore e non in percentuale)
applicata (che indicherò con 3)) e quella soglia (ottenuta moltiplicando la massima
esposizione del trimestre per la CMS soglia) (che indicherò con 4)).
5) Si ottiene cosi’ l’eventuale superamento (espresso in valore e non in percentuale)
della CMS di quel trimestre rispetto alla soglia e lo si va a confrontare con la
differenza che si va a calcolare (sempre in valore) tra l’interesse soglia del trimestre
(rapportandolo ai numeri dello stesso trimestre) e l’interesse applicato.
6
6) Se la differenza numerica dei risultati ottenuti dalla formula 2) – 1) e’ positiva, allora
occorre ulteriormente verificare se tale differenza e’ in grado di contenere ed
assorbire l’eventuale superamento della CMS soglia.
7) Nel caso in cui 3) sia > 4) allora e’ necessario verificare se 3) – 4) sia maggiore o
minore di 2) – 1) ovvero se il possibile superamento sia riassorbito con la differenza
positiva tra il Teg ed il tasso soglia.
Si cerchera’ di chiarire meglio questi non semplici passaggi logici che sono però
fondamentali per comprendere la logica dell’eventuale superamento della soglia di usura.
I passaggi necessari per verificare quanto sopra descritto sono i seguenti:
6
la nota n. 5 della già richiamata circolare della Banca d’Italia del 30.12.2005 chiarisce che tale
“margine” e’ calcolato, pre ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe
potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: Interessi = [Tasso soglia – (oneri x 100 /
accordato) x numeri debitori / 36.000] quelli effettivamente richiesti.
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Passaggio a) – calcolo TEG
1)
TEG
2)
Interessi x
36.500
=
Oneri x 100
Confronto con
+
Numeri debitori
Accordato
Tasso medio
CMS
trimestrale
maggiorato
del 50 %
L’ipotesi del superamento del tasso soglia si ha solo se 1) > 2).
Passaggio b) – calcolo CMS
3)
4)
CMS applicata
CMS
Confronto con
=
Max esposizione del
trimestre
Tasso medio
CMS
trimestrale
maggiorato
del 50 %
L’ipotesi del superamento del tasso soglia si ha se 3) > 4).
Nel caso pero’ in cui 3) sia > di 4) allora, per poter dire che in quel trimestre vi e’
stato un superamento del tasso soglia complessivo, occorre che
la differenza tra 4) – 3) sia < di 2) – 1).
ovvero che la differenza positiva tra 2) ed 1) sia superiore all’eventuale superamento della
soglia CMS rilevato tra 3) e 4).
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2.2
il secondo metodo di rilevazione valido a partire dal terzo trimestre
del 2009;
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi in vigore a partire dal terzo trimestre del
2009 precisano al punto C3 la metodologia di calcolo del TEG per i finanziamenti di cui
alle categorie 1, 2, 5 e -9. (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e
documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving)
Come già detto, questa rilevante modifica alle metodologie di rilevazione dei tassi medi
apportata dalla Banca d’Italia e’ stata introdotta proprio a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 2 bis della legge n. 2/2009.
Di seguito riporto il contenuto di tali istruzioni:
C3. calcolo del TEG
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni
individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:
Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti
e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).
La formula per il calcolo del TEG è la seguente:
INTERESSI x 36.500
TEG
=
ONERI su base annua x 100
+
NUMERI DEBITORI
ACCORDATO
dove:
-
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi
incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di
sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5,
nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi
si intendono il totale delle competenze calcolate;
-
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti
correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”.
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi
esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso (10); qualora la
determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri
debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di
quello “facciale”;
-
gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici
mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano
connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi
rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es.
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variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito
preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle
condizioni contrattuali applicate;
-
per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4
Il punto B4, sopra richiamato così precisa:
B4. Classi di importo
Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi
di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.
Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di
importo sulla base dell’ammontare del fido accordato.
Per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto
riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).
Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di
riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti 6).
Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8) e 10) la classe di
importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti
contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante
lordo meno gli interessi).
Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di
finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido
accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione
l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito
di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno
negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di
sconto di effetti deve essere considerato l’importo erogato 8). In caso di presentazione di
effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in
base all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti
nell’arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e
per differenti scadenze.
Oltre alla variazioni e precisazioni date con le istruzioni sopra riportate, la variazione di
maggior rilievo delle nuove istruzioni pubblicate dalla Banca d’Italia sono identificate
proprio dal punto C4 delle stesse che definisce il trattamento degli oneri e delle spese da
considerare nel calcolo del TEG.
C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG
Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e
delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e
sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto
della normativa in materia di trasparenza.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di
“istruttoria cedente”);
2)
le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione
contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con
l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
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3)
le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se
sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il
servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4)
il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via
diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli
intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi
corrisposti dal cliente;
5)
le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o
parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per
furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del
contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del
finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il
tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (11);
6)
le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il
contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7)
gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel
caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti
correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo
scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8)
ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di
finanziamento.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di
operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro
quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità
di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.
Sono esclusi:
a)
le imposte e tasse (12);
b)
le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese
relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
c)
i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e
di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di
effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a
meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d)
gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di
inadempimento di un obbligo;
e)
con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori
di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove
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consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di
chiusura della pratica.
Come si puo’ vedere, proprio in questo punto delle istruzioni risiede la maggiore
diversità tra la metodologia di controllo dell’eventuale superamento della soglia secondo le
istruzioni in vigore sino al secondo trimestre del 2009 rispetto alle istruzioni in vigore a
partire da tale data.
Si puo’ notare, infatti, che a partire dalle rilevazioni del terzo trimestre del 2009 le
CMS non vengono piu’ rilevate a parte e vengono esplicitamente inserite nel calcolo del
TEG.
Le istruzioni, inoltre, precisano che tutti gli oneri devono essere “annualizzati” al fine
di ottenere un tasso di confronto su base annua raffrontando quindi valori tra loro valori
omogenei e che possono quindi essere sommati con il primo rapporto (interessi / numeri)
che esprime infatti un tasso su base annua.
Le istruzioni precisano anche che:
-
con riferimento numeri del trimestre le istruzioni precisano meglio quanto era
sfuggito nelle precedenti istruzioni di rilevazione valide sino al secondo trimestre
del 2009: nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti
dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Con questa importante precisazione, la
Banca d’Italia ha definitivamente precisato che al denominatore del primo rapporto
non vanno inseriti i numeri ricalcolati per valuta o, peggio, per data contabile, ma
vanno inseriti proprio gli stessi numeri indicati nei conti scalari del trimestre
prodotti al cliente. La stessa precisazione conferma anche che si devono utilizzare i
numeri del trimestre in esame, e che, di conseguenza, il prodotto “capitali” x
“giorni” indicato nelle precedenti istruzioni valide sino al secondo trimestre del
2009 utilizza i capitali generati all’inizio di ciascun trimestre, con i movimenti
successivi e, di conseguenza, contiene anche tutte le capitalizzazioni delle
competenze addebitate e capitalizzate nei trimestri precedenti.
-
Le rilevazioni devono contenere dati trimestrali e ciò e’ chiarito da quanto
riportato al punto C.2): “per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat.
9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e
sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving), tutti i rapporti di
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finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso
del trimestre).”
-
Le nuove istruzioni chiariscono in maniera molto esplicita che gli oneri da porre al
numeratore del secondo rapporto “sono calcolati includendo tutte le spese
sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che
queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.” e
vanno quindi considerati su base annua. Del resto, se non fosse così, si andrebbero
a sommare due unità di misura diverse.
-
Da ciò si desume anche il motivo per cui, fintanto che la CMS era rilevata a parte,
non era possibile rapportare due tassi con questa formula, ma e’ stato necessario
istituire il cosiddetto “regime del margine” indicato nella già citata comunicazione
della banca d’Italia prot. 1166966 del 2.12.2005 (all. 5) che pone in relazione non
tanto due tassi, ma due numeri generati dalla formula sotto riportata.
Percentuale espressa su base
annua
Percentuale espressa su base annua
INTERESSI x 36.500
TEG
ONERI su base annua x 100
=
+
NUMERI DEBITORI
2.3
ACCORDATO
Le indennità di sconfinamento
Proprio per la sua particolarità si e’ ritenuto di effettuare un particolare approfondimento per
le indennità di sconfinamento, ovvero quelle indennità addebitate al correntista in presenza
di utilizzo eccedente il fido o addirittura in assenza di fido.
Per far capire quale sia la complicazione di questo tema, di seguito vado a richiamare alcuni
passaggi delle istruzioni per la rilevazioni dei tassi medi dell'agosto 2009 che hanno
precisato:
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi
precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi
di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle
condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dellaccordato, erogazione
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di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno
essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.
- sono inclusi neglio oneri:
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso
di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti
affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove
applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti
- Norme transitorie - D1. Periodo transitorio (1 luglio 31 dicembre 2009)
Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari ai sensi dellarticolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli
intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dellUIC
pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite
di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle segnalazioni alla
Banca d’Italia):
a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2
del 2009;
b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a
concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti
affidati;
Da quanto sopra, quindi, si rileva che le indennità di sconfinamento sono senz'altro da
includere nel calcolo del TEG a partire dal 1.1.2010.
Solo a partire dal trimestre che va dall'ottobre al dicembre 2010, la Banca d'Italia (alla pagina
6) ha pubblicato una risposta alla domanda:
Le spese per passaggio a debito di conti non affidati vanno annualizzate?
A tale domanda, la Banca d'Italia ha fornito la seguente risposta:
"Nel caso in cui lo scoperto si verifichi nel trimestre di segnalazione, vanno considerati nel
TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza annualizzazione.
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Nel caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel
trimestre di rilevazione la componente oneri del TEG va’ determinata moltiplicando gli oneri
addebitati al cliente nel corso del trimestre di rilevazione per la durata effettiva dello
sconfinamento continuativo (fino ad un massimo di dodici mesi precedenti) e rapportando il
prodotto allo scoperto massimo del trimestre di riferimento.
Ad esempio, se nel trimestre di segnalazione si e’ registrato uno scoperto che ha avuto inizio
nel trimestre precedente e che sia durato in totale quattro mesi, la segnalazione dovra’
considerare gli interessi e gli oneri sostenuti nel trimestre di rilevazione, moltiplicandoli per
quattro se si tratta di oneri mensili o per 120 se giornalieri e rapportandoli al saldo massimo
di segno negativo registrato nel trimestre di rilevazione.
Al fine di evitare interruzioni di scoperti continuativi dovuti solo all’effetto delle valute, lo
scoperto si considera interrotto soltanto nel caso in cui risultino a credito per il cliente sia il
saldo per valuta, sia quello contabile.
La presente indicazione si applica a partire dalla rilevazione relativa al trimestre ottobre
dicembre 2010."
Da quanto sopra, quindi, si rileva che solo a partire dal 1.10.2010 la Banca d'Italia ha fornito
un chiarimento al significato del termine eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi
precisato
nelle
istruzioni
per
la
rilevazione
dei
tassi
medi
dell'agosto
2009.
In sintesi, con tale precisazione e' stato chiarito che le indennità di sconfinamento non vanno
annualizzate, ma vanno rapportate al periodo di effettivo sconfinamento (che quindi ben
potrebbe essere inferiore all'anno).
2.4
Modifica del tasso soglia
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato
aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non
può essere superiore a otto punti percentuali (si veda anche il Comunicato del Dipartimento
del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011,
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che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia
aumentando il TEGM del 50 per cento.
Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.
2.5
Norme transitorie
Si deve infine richiamare il contenuto delle norme transitorie pubblicate sempre sulle
medesime istruzioni entrate in vigore a partire dal terzo trimestre del 2009.
D) Norme transitorie
D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)
Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della
Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo
2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del
limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle
segnalazioni alla Banca d’Italia):
d) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla
legge 2 del 2009;
e) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati,
fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione
trimestrale dei conti affidati;
f) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente
(anche per il tramite dell’intermediario).
Questo punto delle istruzioni risulta essere molto importante perche’ precisa, non
solo quali debbano essere le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi medi, ma anche
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i i criteri le metodologie di calcolo da utilizzare per la verifica del rispetto del limite oltre
il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, 108, così come indicati “nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate
rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.”
Di conseguenza, la già richiamate sentenza della Cassazione del 19.2.2010 (all. 6),
che ha sollevato non poche perplessità interpretative, deve essere posta necessariamente
in confronto sia con l’art. 2 bis della L. n. 2/2009, sia con il contenuto di queste “norme
transitorie” pubblicate dalla Banca d’Italia che dettano esplicitamente le metodologie di
verifica dell’eventuale superamento della soglia di usura.
^°^°^
Alla luce di quanto sopra precisato, e’ evidente che il conteggio per il calcolo del
TEG da confrontare con il tasso soglia stabilito con apposito Decreto Ministeriale
pubblicato trimestre per trimestre deve necessariamente essere predisposto sulla base
delle disposizioni dettate dalla Banca D’Italia e comunque nel rispetto dell’art. 644 c.p.
(art. 1 L. 108/96) e dei limiti posti dal relativo art. 2 della L. 108/96.
Di conseguenza, le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi trimestrali, sopra
riportate, sono state istituite proprio in esecuzione dell’art. 2 della già citata Legge
108/96 allo scopo di definire i limiti oltre i quali un rapporto può essere definito usurario.
Si comprende da tali istruzioni che il tasso soglia non va effettuato prendendo
come riferimento il solo tasso di interesse applicato dalla banca ma deve essere
effettuato con il calcolo del T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) relativo al periodo
considerato.
La determinazione del TEG applicato deve essere effettuata nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 644 c.p., come sopra riportato, con i limiti previsti proprio dal successivo
art. 2 della medesima legge che ha riformato l’art. 644 CP.
Pertanto, il calcolo del TEG, deve essere effettuato in maniera scientifica, seguendo
le specifiche istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione dei tassi medi, e non in
maniera del tutto originale.
Queste dunque sono le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano
Cambi (in attuazione della specifica delega ricevuta dalla legge 108/1996) alle banche
affinché queste ultime, sulla base delle istruzioni fornite, provvedano a trasmettere le
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segnalazioni dei tassi medi applicati per ogni trimestre e per ogni tipologia di rapporto in
essere.
Sulla base delle segnalazioni ricevute dal sistema bancario la Banca d’Italia elabora
i dati disponibili e determina il tasso medio trimestrale che diviene poi la base di calcolo
del tasso soglia.
E’ evidente, a questo punto che, per accertare se vi sia o meno il superamento del
tasso soglia e’ necessario applicare al procedimento di valutazione gli stessi criteri
richiesti dalle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi trimestrali che poi
divengono tassi medi.
La normativa di cui alla legge n.108/96 mira a colpire la “devianza” dei tassi
applicati dal finanziatore, sulle diverse forme tecniche di finanziamento (meglio definite
“categorie di operazioni”), rispetto alla media del mercato, rilevata trimestralmente.
Affinché possa emergere questa devianza, è necessario che vi sia omogeneità
logica e tecnica tra le rilevazioni trimestrali comunicate alla Banca d’Italia da tutte le
banche del sistema (compresa la banca convenuta) e il calcolo del T.E.G. a livello di
singola banca per l’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia.
Diversamente si correrebbe il rischio di confrontare dei dati tra loro non
omogenei e quindi non confrontabili.
In sintesi, gli autori che ritengono di utilizzare metodi alternativi di confronto,
basano la loro convinzione sul fatto che la metodologia di rilevazione dei tassi medi
descritta nelle sopra descritte istruzioni di Bankitalia, non contenga il costo implicito
dell’anatocismo di ogni rapporto e l’incidenza delle valute.
In effetti, le rilevazioni trimestrali disposte dalle normative in essere, non
contengono tali aspetti (anatocismo e valute) proprio perche’ si limitano a rilevare i tassi
medi di ogni singolo trimestre applicati dal sistema bancario e si basano, nei modi sopra
visti, su un unico criterio di rilevazione che deve essere ben chiaro ed omogeneo su tutti i
rapporti bancari in essere.
Ecco perche’ tale rilevazione trimestrale non può tenere conto del fattore “tempo”
(o meglio della durata del rapporto) e, di conseguenza, dell’effetto anatocistico e
dell’effetto delle valute sui singoli rapporti.
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Le istruzioni per la rilevazione del tasso medio, proprio perche’ rilevano dati
trimestrali, non possono contenere tali oneri (anatocismo e valute) e sono state così
disposte per ottenere dei criteri omogenei ed uniformi di rilevazione cui tutte le banche
sono obbligate ad uniformarsi.
Le rilevazioni dei tassi medi pubblicate trimestralmente, sono divise per “categorie
di operazioni” e, per “classi di importo”.
Non vi e’ però
alcuna rilevazione dei tassi medi suddivisa per “durata del
rapporto”.
Non vi sono dunque, e non vi possono essere, all’interno di ciascun trimestre,
rilevazione di tassi medi diversi a seconda della durata del rapporto e quindi della
maggiore o minore incidenza che l’effetto “anatocistico” o delle “valute” puo’ avere avuto
sui singoli rapporti.
Di conseguenza, non essendo rilevato tale aspetto, non puo’ nemmeno essere
confrontato con i tassi effettivi globali medi, cosi’ rilevati aumentati del 50 %, in quanto i
tassi medi così pubblicati, rappresentano quindi la media del comportamento dell’intero
sistema bancario.
Un comportamento deviante rispetto a tale media puo’ essere quello che va ad
applicare dei tassi o degli oneri piu’ elevati di oltre la metà rispetto alla media rilevata ma
confrontati con criteri omogenei ed uniformi rispetto alla stessa.
I criteri alternativi utilizzati da alcuni autori o da alcuni consulenti di parte,
generano delle grandezze diverse e delle unità di misura diverse che non sono
confrontabili con i tassi soglia istituiti sulla base della Legge 108/96 e, soprattutto, non
sono basati sulle istruzioni esplicitamente dettate dalle norme in vigore in Italia e dalle
istruzione della Banca d’Italia cui tutto il sistema bancario e’ tenuto ad adeguarsi.
Seguendo quindi impostazioni diverse e metodologie diverse di confronto rispetto
a quelle previste dalle predette istruzioni non si va ad accertare un comportamento che
puo’ essere deviante, rispetto alla media dei rapporti bancari, ma si va a determinare altri
parametri che non possono quindi esser posti a confronto con l’andamento medio del
mercato che e’ determinato nei modi sopra visti.
La riprova di quanto sopra precisato e’ data dal fatto che, volendo seguire e
condividere per un attimo i criteri di calcolo adottati da alcuni consulenti per l’analisi del
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superamento del tasso soglia si andrebbero ad ottenere dei tassi applicati che sarebbero,
nella pressoche’ totalità dei rapporti bancari da esaminare (soprattutto sui rapporti
bancari di lunga durata nel tempo) sempre di gran lunga superiori rispetto ai tassi soglia
pubblicati trimestralmente per le varie categorie di operazioni.
Si dovrebbe quindi concludere con un paradosso che non pare sia accoglibile:
-
da una parte il sistema bancario dovrebbe comunicare trimestralmente alla Banca
d’Italia i tassi medi applicati seguendo istruzioni ben precise ed utilizzate a base per
la rilevazione dei tassi medi;
-
dall’altra lo stesso sistema bancario, che ha operato negli stessi trimestri seguendo
ed applicando proprio gli stessi tassi medi effettivi globali comunicati, sarebbe poi
oggetto di verifica sui medesimi tassi applicati sulla base di criteri diversi che
andrebbero a rilevare, nella pressoche’ totalità dei casi, un superamento della soglia
di usura;
-
In questo modo si andrebbero a generare due diverse unità di valutazione: da una
parte un tasso medio rilevato e comunicato alla banca d’Italia sempre entro la soglia
d’usura e, dall’altra, un tasso effettivo applicato sempre al di sopra della soglia di
usura (determinata maggiorando il predetto tasso medio rilevato del 50 %)
-
Operando in questo modo si andrebbe a generare una ulteriore difficoltà tecnica e
logica: non sarebbe dunque piu’ possibile rilevare una effettiva devianza rispetto al
comportamento medio del mercato bancario che, nella generalità dei casi,
utilizzando i criteri di confronto non omogenei di alcuni autori, andrebbe a rilevare
un comportamento pressoche’ uniforme con una operatività calcolata (con i diversi
metodi sopra visti) sempre al di sopra dei limiti posti dall’usura ed in misura sempre
maggiore rispetto alla durata dei singoli rapporti.
-
Di conseguenza, si dovrebbe rilevare anche una operatività media del sistema
bancario superiore alla soglia dell’usura. Ma se questo fosse vero, allora non vi si
potrebbe
rilevare
alcuna
devianza
effettiva
del
sistema
bancario
rispetto
all’andamento del mercato.
^°^°^°^
Una volta effettuate le verifiche espresse nelle istruzioni sopra riportate, sara’
necessario poi individuare l’aspetto quantitativo dell’eventuale superamento, ovvero
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andare a valutare (se vi e’ stato superamento) per quale somma vi e’ stato e se la stessa
somma sia significativa, sia nell’ambito del singolo trimestre, sia nell’ambito dell’intero
rapporto.
Inoltre occorrerà andare a quantificare le differenze (in termini quantitativi e non
%) tra gli interessi applicati e le CMS applicate e le relative soglie ed andare a verificare
se, nell’intero rapporto vi sia stato o meno un complessivo superamento della soglia
ovvero se la somma delle differenze rilevate sia inferiore o superiore rispetto alle relative
soglie.
Nell’analisi di un rapporto bancario, si puo’ verificare, ad esempio, il caso in cui vi
possa essere un temporaneo superamento della soglia trimestrale o del Teg o delle CMS
applicate per importi contenuti.
Quando ciò avviene, e’ necessario innanzi tutto andare a quantificare l’esatto
ammontare in termini quantitativi e non % di tale superamento ed andare poi a vedere se
tale superamento temporaneo, risulta poi riassorbito dalle differenze positive in termini
% e quantitativi dei trimestri nei quali non vi e’ stato invece alcun superamento.
Di conseguenza, andando a sommare le differenze rilevate (in termini quantitativi
tra le competenze soglia e le competenze applicate) per ogni trimestre si puo’ facilmente
accertare che la sommatoria delle differenze rilevate in ciascun trimestre da’, nella quasi
totalità dei casi, un valore inferiore rispetto alla sommatoria dei valori soglia trimestrali.
Cio’ significa che un eventuale possibile superamento temporaneo, risulta poi
riassorbito e rettificato nei trimestri successivi.
Talvolta, infatti, e’ possibile rilevare un temporaneo superamento della soglia
trimestrale di alcuni rapporti, ma, nell’ambito dell’intero rapporto, nella generalità dei
casi esaminati, le competenze applicate dalla banca sono rimaste sempre contenute al di
sotto della soglia per l’usura.
E’ cio’ puo’ accadere per la particolare fattispecie di alcuni rapporti rispetto alla
“media” rilevata e comunicata dal sistema bancario alla Banca d’Italia sulla base della
quale sono stati poi definiti i tassi medi.
Vi sono infatti alcuni rapporti bancari che, per la loro particolarità, dovuta, ad
esempio, al fatto che risultano costantemente “scoperti” rispetto ai fidi concessi, ovvero
che si riferiscono ad imprese con rating molto basso e quindi con elevata rischiosità per
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la banca, possono generare degli oneri imprevisti ed imprevedibili uniti ad elevati tassi
passivi.
In questi casi, i tassi elevati che derivano, ad esempio da un indice di rating molto
basso unito ai continui scoperti posti in essere da alcuni correntisti e tollerati dalla banca
determinano un rapporto anomalo che puo’ generare, per alcuni trimestri uno
sconfinamento, rispetto alla soglia prevista per il particolare andamento del rapporto che
esula dalla media rilevata.
Si pone quindi, in questo caso il problema, eventualmente civilistico, di ricalcolare
gli interessi al tasso legale ovvero di eliminare le competenze addebitate nei trimestri nei
quali vi e’ stato rilevato un temporaneo superamento della soglia, ai sensi dell’art. 1815
c.c..
La valutazione dell’aspetto penale, però, a parere dello scrivente, va valutata
nell’ambito dell’intero rapporto e non solo di un singolo trimestre.
Nella generalità dei casi esaminati dallo scrivente, infatti, e’ capitato talvolta di
esaminare dei rapporti bancari che possono avere avuto un superamento temporaneo in
uno o piu’ trimestri del TEG o della CMS, che però e’ stato abbondantemente riassorbito
dai minori oneri applicati nei trimestri successivi o, in alcuni casi, dagli storni di addebiti
effettuati dalla stessa banca nei trimestri successivi. In altri casi, la banca ha addirittura
accreditato al correntista delle competenze che aveva addebitato nei trimestri precedenti.
Sul punto, mi pare di poter affermare che, dal punto di vista penale, la valutazione di un
rapporto usuraio non possa che essere compiuta nell’ambito dell’intero rapporto e non
solo di un singolo trimestre. Il superamento di un singolo trimestre potrà tuttalpiu’ essere
valutato dal punto di vista civilistico al fine di annullare per tale trimestre gli addebiti
effettuati dalla banca, come previsto dall’art. 1815 c.c., secondo comma.
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^°^°^
Mi auguro con ciò di essere riuscito a spiegare in maniera comprensibile le complesse
tematiche da affrontare per la verifica del supermento dei tassi soglia
Con osservanza
Verona, lì 9.1.2011
-
Dott. Stefano Tonelato –
Allegati:
1) dell’art. 2 bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) bozza delle nuove istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi medi pubblicate 2 maggio
del 2009;
3) bozza delle nuove istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi medi pubblicate
4)
5)
6)
7)
8)
sull’apposito sito, datate agosto 2009
istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi medi datate febbraio 2006;
comunicazione della Banca d’Italia del 2.12.2005 prot. 1166966;
sentenza della Cassazione del 19.2.2010 n. 262 in tema di CMS;
risposte ai quesiti forniti dalla Banca d’Italia e pubblicati sul sito;
bozza di foglio di verifica del superamento prima e dopo il 2010.
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