REGOLAMENTO INTERNO
DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA
Art. 1 – Disposizione generale
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio volontario di Vigilanza
ecologica istituito presso la Comunità Montana Alta Valtellina, ai sensi della Legge
regionale 28 febbraio 2005, n. 9.
2. Il Servizio è istituito allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di
rispetto e di interesse per la natura ed il territorio dell’Alta Valtellina, da attuarsi mediante
le seguenti attività:
a. Promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale, anche
mediante la realizzazione di attività didattiche presso le scuole;
b. Vigilare sull’ambiente e sulle sue componenti – con particolare attenzione alla
Riserva naturale del Paluaccio di Oga e dei siti della Rete Natura 2000 - con attività
di prevenzione e segnalazione, nonché di accertamento di fatti e comportamenti
sanzionati dalla vigente normativa in materia ambientale, quale individuata
dall’elenco di cui all’art. 1 del D.p.g.r. Lombardia n. 3832 del 21.04.2009 e da
eventuali aggiornamenti dello stesso;
c. Collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni
sull’ambiente ed in attività di monitoraggio ambientale;
d. Collaborare con le autorità competenti per operazioni di soccorso in caso di
emergenza o di disastri di carattere ecologico.
3. Il Servizio è prestato da volontari in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, in
forma personale e gratuita, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e
preventivamente autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporti di lavoro.
Art. 2 – Struttura organizzativa
1. La sede del Servizio è presso gli Uffici della Comunità Montana Alta Valtellina.
2. L’Ente può individuare eventuali sedi staccate secondarie, nonché, in accordo con i
Comuni o con l’Ente Parco Nazionale dello Stelvio, eventuali locali in proprietà o in uso
agli stessi ove effettuare le riunioni.
3. Il Responsabile del Servizio, cui sono attribuite le funzioni di legge e di cui al successivo
art. 8, è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Territorio Ambiente e Protezione civile
della Comunità Montana. Egli nomina un delegato tra i dipendenti dell’Ente stesso, con
funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Responsabile.
4. Il Responsabile del Servizio può nominare un Coordinatore interno del Servizio tra i
componenti delle Guardie Ecologiche Volontarie, cui sono attribuite le funzioni di supporto
di cui al successivo art. 9. In assenza di nomina del Coordinatore le sue funzioni sono
esercitate direttamente dal Responsabile del Servizio o suo delegato.
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Art. 3 – Modalità di accesso
1. Al servizio possono accedere i cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione
europea purché maggiorenni, che godono dei diritti civili e politici, in possesso di diploma
di scuola dell’obbligo, che non abbiano subito condanne penali divenute definitive e che
non abbiano procedimenti penali pendenti, nonché in possesso dei necessari requisiti
fisici, tecnici e morali che li rendono idonei al servizio.
2. Gli interessati devono inoltre frequentare obbligatoriamente un corso di formazione
conforme alle direttive regionali in materia e superare l’esame teorico-pratico davanti
all’apposita commissione regionale. Ottenuta l’idoneità regionale, gli aspiranti G.E.V.
devono presentare alla Comunità Montana la documentazione necessaria alla nomina
prefettizia a Guardia particolare giurata volontaria, ai sensi del Testo unico in materia di
P.S.. La Comunità Montana presenta quindi la relativa istanza al Prefetto. Ottenuta la
nomina i volontari devono accettarla per iscritto.
3. L’incarico di Guardia Ecologica Volontaria è assegnato con decreto del Presidente della
Comunità Montana Alta Valtellina. All’atto di assegnazione dell’incarico viene consegnata
alla Guardia ecologica una copia del presente regolamento, previa sottoscrizione di
apposita ricevuta in segno di piena accettazione ed impegno all’osservanza delle
disposizioni in esso contenute.
4. La Guardia ecologica è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato
giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi
dell’art. 231 del D. Lgs. n. 51/1998.
Art. 4 – Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie
1. Le G.E.V. oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
Pubblica sicurezza, devono:
 Assicurare almeno 14 (quattordici) ore di servizio mensile, in base alle proprie
attitudini personali, dando comunicazione al Coordinatore del Servizio della
disponibilità di giornate e orari;
 Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio
firmato dal Responsabile o da suo delegato, fatti salvi interventi di urgenza disposti
anche verbalmente dal Responsabile stesso;
 Operare con diligenza, prudenza e perizia, osservando gli obblighi derivanti dalla
qualifica di pubblico ufficiale, dando comunque sempre precedenza all’aspetto di
prevenzione e di educazione e con atteggiamento collaborativo verso il
Responsabile, il Coordinatore e le altre G.E.V.;
 Compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, facendoli
pervenire all’Ufficio entro 48 ore dallo svolgimento del servizio, nonché i riassunti
mensili, facendoli pervenire entro il giorno 15 del mese successivo;
 Qualificarsi esibendo il tesserino personale e portando il distintivo;
 Evitare nel modo più assoluto la detenzione di armi durante il servizio;
 Osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione del vestiario,
dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni o
smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al Responsabile del servizio
o al Coordinatore e, ove il caso lo richieda, denunciati;
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

Partecipare alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni
periodiche;
Rispettare il codice deontologico di cui al successivo art. 5.
Art. 5 – Codice deontologico delle Guardie Ecologiche Volontarie
1. La Guardia ecologica volontaria deve:
a. Osservare strettamente il segreto d’ufficio e mantenere un comportamento
irreprensibile in pubblico, evitando discussioni sul servizio con estranei;
b. Durante il servizio indossare correttamente il vestiario ed il distintivo assegnati,
escludendone l’uso al di fuori del servizio;
c. Segnalare per iscritto al Responsabile del servizio ogni notizia o fondato sospetto
che sia stato commesso un reato;
d. Svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità,
trasparenza, decoro e cortesia;
e. Collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del gruppo
prendendo parte regolarmente alle riunioni;
f. Agire senza fini di lucro diretto o indiretto e non accettare regali o favori;
g. Avere cura della propria persona e dell’aspetto esteriore quando si è in servizio, al
fine di evitare giudizi negativi sull’Amministrazione che si rappresenta;
h. Anche nell’ambito delle attività di accertamento rispettare sempre la proprietà
privata e la privata dimora, salvo espresso e spontaneo consenso dell’avente diritto;
i. Non procedere a perquisizioni su persone, zaini, borse, bagagliai di auto o simili, a
meno che non vi sia l’espresso e spontaneo consenso della persona interessata;
j. In nessun caso è ammesso qualificarsi come Guardia ecologica volontaria per
scopi privati.
Art. 6 – Attività delle Guardie Ecologiche
1. L’attività delle Guardie ecologiche viene svolta previa compilazione di ordine di servizio
firmato dal Responsabile del Servizio o da suo delegato.
2. L’ attività di vigilanza e controllo del territorio viene svolta di norma da pattuglie di
almeno n. 2 persone.
3. Le attività di promozione, informazione, educazione ambientale, ricerca ecc possono
essere svolte anche da singole Guardie ecologiche.
4. Al termine di ciascun servizio le G.E.V. sono tenute a compilare un rapporto di servizio
sull’apposito modello. Nel caso di attività diversa dalla vigilanza il rapporto può essere
sostituito da una relazione finale dell’attività, redatta a cura del gruppo che l’ha
organizzata.
5. I rapporti di servizio, i verbali e i beni eventualmente sequestrati durante il servizio
dovranno essere fatti pervenire, a cura delle G.E.V. coinvolte, al Coordinatore o al
Responsabile del Servizio o a suo delegato, entro 48 ore dall’effettuazione del servizio
stesso.
6. Per gli scopi di servizio le G.E.V., tramite il Coordinatore, possono utilizzare la Casa
della Riserva Naturale del Paluaccio di Oga, compatibilmente con altre previsioni di utilizzo
della Comunità Montana.
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Art. 7 – Riunioni e corsi
1. Di norma le Guardie ecologiche si riuniscono periodicamente in orari di ufficio presso la
sede, con convocazione a cura del Coordinatore, anche per gruppi di interesse, al fine di
definire operativamente le attività.
2. Il Responsabile del servizio organizza almeno 4 volte all’anno degli incontri generali al
fine di informare ed aggiornare i volontari, discutere di programmazione della attività e di
problematiche di organizzazione del servizio ed altre eventuali necessità.
3. Il Responsabile del Servizio, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei
valori e della legislazione ambientale, favorisce la partecipazione delle Guardie ecologiche
volontarie a corsi di aggiornamento, stages ed altre iniziative in materia ambientale.
Art. 8 – Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del servizio di cui al precedente art. 2 provvede:
a. A verificare e vigilare sul buon andamento del servizio, adottando o proponendo gli
eventuali provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 14;
b. A convocare almeno 4 volte all’anno le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti
gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative
che interessano l’attività da svolgere nel territorio di competenza;
c. A proporre annualmente alla Giunta esecutiva i programmi di lavoro, sentite le
Guardie ecologiche;
d. A predisporre, con il supporto del Coordinatore, gli ordini di servizio, indicando le
zone in cui deve essere espletato, le modalità e la durata e contemperando la
disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
e. A curare la distribuzione delle dotazioni personali vigilando sul corretto uso e sulla
manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
f. A ricevere i rapporti di servizio, le segnalazioni e i verbali redatti dalla Guardie
ecologiche e seguirne l’iter successivo;
g. A comunicare alla competente struttura regionale la denuncia di eventi dannosi ai
sensi della L. n. 266/1991;
h. A richiedere entro le previste scadenze il rinnovo della nomina a guardia giurata e
dei tesserini personali;
i. A predisporre il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la
fine del mese di marzo dell’anno successivo, unitamente alla relazione sull’attività
svolta nonché al programma annuale delle attività;
j. A proporre alla Giunta esecutiva l’attivazione di eventuali collaborazioni con altri
Enti, ed in particolare con il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, nei settori
di competenza, previa intesa con gli stessi;
k. A ogni altra funzione ad esso riferita in base alla L.r. n. 9/2005.
2. Il Responsabile del servizio è anche responsabile dei procedimenti relativi al Servizio
G.E.V.
Art. 9 – Coordinatore interno del Servizio
1. Il Coordinatore interno del servizio di cui al precedente art. 2 svolge i seguenti compiti di
supporto al Responsabile del Servizio:
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a. Collabora nella predisposizione del programma annuale degli interventi e nella
rendicontazione delle attività;
b. Cura lo svolgimento delle attività secondo il programma annuale, i turni di servizio,
la predisposizione della modulistica e l’organizzazione delle riunioni operative;
c. Cura il coordinamento con la Polizia locale e con il personale del Parco dello Stelvio
e di altri enti interessati da collaborazioni con le GEV;
d. Organizza e predispone i servizi delle Guardie mediante un piano mensile delle
disponibilità e sottoponendo gli ordini di servizio alla firma del Responsabile;
e. Riceve per conto del Responsabile i rapporti di servizio ed i verbali relativi a
trasgressioni, supportandolo nell’inoltro alle competenti autorità;
f. Cura le dotazioni del Servizio, il relativo inventario e la tenuta degli atti in sede.
Art. 10 – Dotazioni del Servizio G.E.V.
1. Sono in dotazione al Servizio:
 Almeno n. 1 automezzo;
 Attrezzature e materiali vari necessari per le attività ed i servizi espletati.
2. Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in apposito registro presso
l’Ufficio. Nell’uso le GEV ne saranno personalmente responsabili. Ogni impiego di
materiale e attrezzature fuori sede deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio,
da suo delegato o dal Coordinatore.
Art. 11 – Dotazioni delle Guardie
1. Ad ogni Guardia ecologica volontaria viene assegnata la seguente dotazione
individuale:
 il tesserino personale di riconoscimento con fotografia, rilasciato dalla Regione
Lombardia;
 il distintivo di Servizio volontario di vigilanza ecologica predisposto dalla Regione
Lombardia ed approvato dal Prefetto;
 Il vestiario conforme alle disposizioni regionali. Si precisa che lo stesso ha il solo
scopo di identificare e caratterizzare il ruolo di G.E.V. e che non assume le
caratteristiche di divisa o di uniforme ai sensi di legge.
2. Alla consegna della dotazione viene redatto apposito verbale. Durante il servizio le
Guardie dovranno sempre avere il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo.
3. E’ fatto divieto di utilizzare le dotazioni al di fuori dell’espletamento del servizio.
4. Alla cessazione della nomina a Guardia Ecologica Volontaria l’interessato è tenuto alla
riconsegna del tesserino, del distintivo, del vestiario e di quant’altro assegnato.
Art. 12 – Uso degli automezzi in dotazione al Servizio
1. L’uso degli automezzi in dotazione è consentito esclusivamente per motivi di servizio,
disposti con ordine di servizio. Salvo specifica autorizzazione del Responsabile di Servizio,
da rilasciare solo per motivi eccezionali, è vietato trasportare persone estranee sui
suddetti automezzi.
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2. Ad ogni utilizzo di un automezzo in dotazione dovrà essere compilato apposito foglio di
viaggio, nel quale dovranno essere indicati i dati relativi al l’utilizzo ed eventuali
segnalazioni di necessità manutentive o quant’altro possa interessare l’efficienza del
mezzo. I fogli di viaggio verranno mensilmente consegnati al Responsabile di Servizio da
parte del Coordinatore.
3. Al termine del servizio l’automezzo dovrà essere ricoverato presso il garage
convenzionato, fatte salve specifiche esigenze di servizio preventivamente autorizzate dal
Responsabile del Servizio.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria verrà effettuata su disposizione del
Responsabile di Servizio presso le ditte convenzionate con la Comunità Montana. Il
rifornimento di carburante verrà effettuato presso i distributori convenzionati con la
Comunità Montana.
Art. 13 – Spese di viaggio, trasferte e varie
1. Per esigenze di servizio le Guardie Ecologiche possono essere autorizzate dal
Responsabile di Servizio all’uso dell’automezzo privato, non usufruendo di alcun rimborso.
In tal caso la Comunità Montana è comunque sollevata da ogni responsabilità per
qualsiasi danno conseguente.
2. Il Responsabile di Servizio può altresì autorizzare servizi il cui espletamento comporti
spese vive, che verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione e
previa valutazione di congruità ed effettiva necessità effettuata dal Responsabile stesso.
Art. 14 – Provvedimenti disciplinari
1. Compete al Responsabile di servizio l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari
che si rendessero necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie
ecologiche volontarie dalla vigente normativa di riferimento e dal presente regolamento:
 Richiamo verbale: ammonimento in caso di lievi mancanze non abituali, o omissioni
di lieve entità causate da negligenza;
 Censura scritta: in caso di reiterazione di richiami verbali, negligenze in servizio,
comportamento scorretto, inosservanza del codice deontologico, utilizzo delle
dotazioni al di fuori del servizio, mancato rispetto di norme per le quali si ha
competenza di controllo. La censura è formulata mediante lettera del Responsabile
che viene inserita nel fascicolo matricolare.
 Sospensione temporanea dal servizio : consiste nell’allontanamento dal servizio per
un periodo massimo di mesi sei e comporta il ritiro temporaneo della tessera di
riconoscimento e del distintivo, con comunicazione alla Prefettura e decadenza
automatica degli incarichi in atto. La sospensione è disposta dal Presidente della
Comunità Montana su proposta del Responsabile del servizio in caso di violazione
di particolare gravità delle disposizioni di legge o di regolamento, reiterazione di
comportamenti che abbiano già dato luogo a censura scritta, inosservanza dei
doveri d’ufficio, abuso di autorità, comportamenti vessatori verso i colleghi, gravi
irregolarità nel servizio, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, abuso di
sostanze alcoliche, espressione durante il servizio di opinioni lesive della dignità
delle istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione
esercitata;
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

Sospensione cautelativa dal servizio: viene disposta dal Presidente della Comunità
Montana su proposta del Responsabile del servizio, nel caso in cui la Guardia
ecologica sia sottoposta a procedimento penale che preveda una pena superiore a
tre anni, sino alla definizione del procedimento. Comporta il ritiro temporaneo della
tessera di riconoscimento, del distintivo e del vestiario;
Revoca della nomina a Guardia Ecologica si ha nei casi di: condanna penale
definitiva per reati non colposi, perdita dei requisiti previsti nel decreto prefettizio di
nomina o qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui al precedente art. 3,
mancanze di particolare gravità, detenzione di armi durante il servizio, condotta
riprovevole o reiterazione di infrazioni per le quali è prevista la sospensione
temporanea. La revoca è disposta dal Presidente su proposta del Responsabile del
servizio e comporta il ritiro definitivo di tutte le dotazioni.
2. La sospensione temporanea e cautelativa e la revoca sono applicate con
provvedimento motivato del Presidente della Comunità Montana, su proposta del
Responsabile del servizio, previa contestazione all’interessato entro 30 giorni dalla
conoscenza del fatto, con la previsione di un termine non inferiore a quindici giorni per far
pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito.
3. Nel caso in cui siano valutate in senso favorevole le controdeduzioni dell’interessato si
procede all’archiviazione. In caso contrario, o comunque trascorsi 20 giorni dalla
contestazione senza riscontro da parte dell’interessato, il Responsabile del servizio inoltra
al Presidente la proposta di provvedimento.
4. Le sanzioni disciplinari, ad esclusione del richiamo verbale, sono iscritte nel fascicolo
personale della Guardia ecologica volontaria.
5. Le sospensioni e la revoca sono immediatamente comunicate al Prefetto competente
ed alla Regione.
Art. 15 - Dimissioni volontarie e congedo
1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia ecologica volontaria l’interessato
deve darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio. La comunicazione delle
dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere resa in modo
esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.
2. La Guardia ecologica volontaria non più idonea al servizio per mancanza dei requisiti
fisici è congedata dal servizio. Essa perde la qualifica di guardia giurata e di pubblico
ufficiale ma può svolgere servizio onorario di cui al successivo art. 16, qualora abbia
raggiunto i 10 anni di servizio continuativo, e partecipare ad attività educative o
manifestazioni in rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie.
3. All’atto della dimissione o del congedo l’interessato riconsegna il vestiario, la tessera di
riconoscimento, il distintivo ed ogni altro materiale avuto in consegna o in uso.
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Art. 16 – Guardie ecologiche onorarie
1. Le guardie ecologiche che abbiano effettuato il servizio con continuità per la durata di
almeno 10 anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere per iscritto
all’Ente l’iscrizione nell’elenco delle Guardie ecologiche onorarie.
2. Le Guardie ecologiche onorarie offrono la propria collaborazione in attività di
informazione e di raccolta dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio
ambientale. Esse inoltre possono partecipare alle riunioni e, su richiesta del Responsabile
di servizio, ad attività di rappresentanza.
3. Il Responsabile del servizio assicura il coordinato svolgimento delle attività delle
Guardie ecologiche volontarie e delle Guardie ecologiche onorarie.
Art. 17 – Copertura assicurativa
1. La Regione garantisce alle Guardie ecologiche la copertura contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso
terzi e per l’uso dei mezzi di servizio.
2. Ciascuna Guardia ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla
Regione e, accettando l’incarico, rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni
nei confronti della Comunità montana Alta Valtellina.
3. La Guardia ecologica, all’atto dell’entrata in servizio, esenta la Comunità Montana da
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che essa dovesse arrecare per dolo o
negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
4. La Guardia ecologica disponibile all’uso di mezzi propri solleva l’ente da qualsiasi
responsabilità derivante dall’uso dei mezzi stessi.
Art. 18 – Disposizioni finali
1. Le funzioni svolte dalle Guardie ecologiche non danno titolo ad alcuna forma di
retribuzione e, per quanto attiene all’attività disciplinata dal presente regolamento, la
qualifica di Guardia ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun
titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la
Comunità Montana Alta Valtellina.
2. In relazione a quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle
disposizioni di legge statali e regionali vigenti.
3. Copia del presente regolamento viene consegnata a ciascuna Guardia ecologica
volontaria, che sottoscriverà apposita ricevuta in segno di piena accettazione ed impegno
all’osservanza delle disposizioni in esso contenute.
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Regolamento interno del servizio di vigilianza ecologica