Speciale Pubblicato il 10/06/2015
Divieto all'acquisto abituale
di polizze di pegno
di Ragno Dott. Nunzio
Costituisce reato acquistare in modo abituale le polizze di pegno anche se
effettuato da commercianti in possesso di licenza per il commercio dei
preziosi
Il prestito di denaro garantito da beni mobili di valore e certificato con l’emissione di polizze di pegno (Titolo al
portatore), rappresentaun’attività finanziaria riservata a determinati soggetti, mentre, l’acquisto e lo smobilizzo
delle polizze stesse da parte di soggetti terzi rispetto agli originari contraenti, svolto in modo abituale, costituisce
una violazione penale ai sensi degli art. 31, L. 745/1938, punita dall’art. 705 del C.P. anche se realizzata, secondo le
predette Questure, da un commerciante in possesso della licenza rilasciata dalla questura per il commercio dei
preziosi.
I chiarimenti delle Questure di Bari e Roma
all'Associazione Nazionale Tutela il Comparto Oro
A fronte di Istanza di chiarimenti presentata da ANTICO (Associazione Nazionale “Tutela il Comparto
Oro”) alle Questure di Bari e Roma sulla possibilità di acquisto di Polizze di Pegno con successivo riscatto dei beni
preziosi dati a garanzia, le suddette questure, richiamando nelle premessel’art. 31 della legge 745/1938 e il comma 3
dell’art. 117 del TULPS, sanciscono il divieto dell’acquisto in modo abituale delle polizze e tale divieto non può
essere oggetto di deroga a favore dei soggetti autorizzati al commercio di oggetti preziosi.
La polizza di pegno è un titolo finanziario al portatore rilasciato da intermediari finanziari di cui all’art. 106 del
T.U.B. e rappresentante un prestito garantito da pegno (beni mobili preziosi di valore quali gioielli e diamanti). Le norme
che prevedono e regolamentano l’esercizio dell’attività di prestito su pegno sono contenute nella Legge n° 745 del 1938,
nel R.D. 25 maggio 1939 n. 1279 e al Capo IV del TULPS “DELLE AGENZIE PUBBLICHE” che, all’art. 115 prevede il
rilascio di licenza per l’esercizio dell’agenzia di credito su pegno.
La legge 745/1938, in maggior parte, è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 385/1993 - Testo Unico
Bancario – che colloca l’esercizio del credito su pegno, originariamente esercitato dai Monti di pietà (Istituti senza fini di
lucro), nell’ambito di applicazione dell’art. 106 (Albo intermediari finanziari – non bancari) del T.U.B.. Al comma 8 dell’art.
112 il TUB riporta che le agenzie di cui all’art. 115 del TULPS sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 106 e Banca
d’Italia può dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni
previste dal Titolo V del TUB.
Dal 1993, pertanto, per esercitare l’attività di credito su pegno è necessario iscriversi all’Albo tenuto presso
Banca d’Italia e avere i requisiti di forma giuridica (S.p.a., S.r.l.., S.a.p.a., e Coop.); Capitale sociale versato pari a
5 volte il minimo previsto per una S.p.a. (€ 50.000) e oggetto sociale esclusivamente finanziario, nonché requisiti
di professionalità e di onorabilità.
Della Legge 745/1938, quasi tutta abrogata dal T.U.B., rimane l’art. 31 che vieta l’acquisto in modo abituale di
polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio. I contravventori sono
puniti con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 705 del Codice Penale il quale punisce il “Commercio non
autorizzato di cose preziose”, ovvero chiunque, senza licenza dell’autorità fabbrica o pone in commercio cose preziose è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.549,00. Oltre al predetto articolo della L.
745/1938 anche il comma 3 dell’art. 117 del TULPS vieta l’acquisto abituale delle polizze di pegno senza apposita
autorizzazione di cui al precedente art. 115.
Il prestito di denaro garantito da beni mobili di valore e certificato con l’emissione di polizze di pegno (Titolo al
portatore), rappresenta un’attività finanziaria riservata a determinati soggetti, mentre, l’acquisto e lo smobilizzo
delle polizze stesse da parte di soggetti terzi rispetto agli originari contraenti, svolto in modo abituale,costituisce una
violazione penale ai sensi degli art. 31, L. 745/1938, punita dall’art. 705 del C.P. anche se realizzata, secondo le
predette Questure, da un commerciante in possesso della licenza rilasciata dalla questura per il commercio dei
preziosi.
Chiaramente, dunque, il riferimento è ai commercianti di gioielli usati (“compro oro” e gioiellieri) interessati all’acquisto
dei gioielli impegnati da soggetti non più in grado di riscattarli, attraverso il riscatto delle polizze per spuntare un prezzo
inferiore rispetto a quello chiesto dal Monte dei pegni all’asta pubblica.
L’aspetto che resta incerto è il limite entro la quale gli acquisti di polizze possano ritenersi non abituali e oltre il
quale diventano sistematici, continui e professionali in violazione degli artt. 31 della L. 745/1938 e 117 del TULPS. In
assenza di elementi specifici si ritiene di dover far riferimento alle norme e principi generali.
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