DETRAZIONI FISCALI 2014
COME OTTENERE GLI INCENTIVI SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2
INTRODUZIONE
Le detrazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2014
La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha prorogato la detrazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con un’aliquota pari al 65%
per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per poi passare al 50% per le
spese effettuate nel corso del 2015.
Dal 1° gennaio 2016 il bonus per la riqualificazione energetica sarà sostituito con la detrazione
fiscale del 36%, prevista anche per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
Un recente sondaggio ho evidenziato come il 65% delle famiglie italiane non conosca o non
sia sufficientemente informato sul tema detrazioni fiscali per il miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici e ristrutturazioni. A ciò si aggiunge il fatto che l’Italia possiede
un patrimonio edile obsoleto e che richiede un alto consumo energetico, incapace quindi di
rispondere alle nuove esigenze abitative.
(Fonte: DBInformation)
Reynaers vuole agevolare la trasmissione delle informazioni ai suoi partner professionisti, allo
scopo di aiutarli nella diffusione di informazioni chiare e corrette verso gli utilizzatori finali.
In questa guida sono contenute tutte le informazioni per richiedere ed ottenere le detrazioni
fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2014 per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti
(finestre, porte finestre, vetrine, porte d’ingresso).
Reynaers raccomanda di attenersi sempre di eseguire tutti i lavori di riqualificazione energetica
attenendosi a quanto riportato all’interno delle guide ufficiali come quella dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) ed Enea (www.acs.enea.it).
3
GLI INCENTIVI FISCALI
Le motivazioni alla base degli incentivi
Le detrazioni fiscali (anche conosciute come Ecobonus) sono state introdotte con la Legge
n. 296/2006 con l’obiettivo di stimolare famiglie ed imprese a migliorare il fabbisogno ed il
conseguente consumo energetico di case ed edifici, riducendo le emissionid i CO2 come stabilito
dai trattati internazionali a cui l’Italia ha aderito (Protocollo di Kyoto, 1997) e dalle politiche
dell’UE.
Grazie alla Legge n. 90/2013 l’aliquota prevista per le detrazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica è stata innalzata dal 55 al 65%, mentre è stata confermata quella al
50% sui lavori di ristrutturazione.
Incentivo al risparmio energetico
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES che viene concessa quando si
eseguono determinati interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici esistenti,
tra cui rientra anche il miglioramento termico dell’edifciio conseguente alla sostituzione di
finestre comprensive di infissi.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
SISTEMI REYNAERS PER PORTE E FINESTRE
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Isolamento termico
EN ISO 10077-2 (Valore Uf)*
CS 77
CS 86-HI
CS 104
fino a 1.2 W/m²K
fino a 1.0 W/m²K
fino a 0.88 W/m²K
*a seconda della combinazione anta/telaio e dello spessore del vetro
E’ inoltre possibile usufruire degli incentivi fiscali quando le spese sono state eseguite per:
• la riduzione del fabbisogno energetico necessario per il riscaldamento
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
NON RINUNCIARE AI VANTAGGI GARANTITI DAI SISTEMI REYNAERS
4
Riduzione
del consumo
energetico
Elevato livello
di isolamento
termico
Rispetto per
l’ambiente
Sostenibilità
ambientale
Le detrazioni saranno ripartite in dieci rate annuali, ognuna di pari importo, riconosciute secondo
la seguente classificazione:
• 65% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al
- 31 dicembre 2014 (interventi sulle singole unità immobiliari)
- 30 giugno 2015 (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio)
• 50% sulle spese sostenute
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (interventi sulle singole unità immobiliari)
- dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o
su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio)
ATTENZIONE: è altrettanto importante ricordare che la detrazione è applicabile esclusivamente
per gli interventi eseguiti su immobili (o parti di essi) già esistenti, appartenenti a qualsiasi
categoria catastale, compresi quelli strumentali (adibiti ad attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione al catasto (richiesta
di accatastamento) oppure dal pagamento dell’IMU.
NON SONO QUINDI AGEVOLABILI LE SPESE EFFETTUATE IN CORSO
DI COSTRUZIONE!
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui fanno riferimento le spese indicate,
per capire quale aliquota va applicata bisogna tener conto:
• della data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e
gli enti non commerciali (ad esempio, se un intervento è iniziato a marzo 2013 e il pagamento
è stato effettuato in tre momenti a marzo, maggio e luglio 2013, per i primi due sarà applicata
l’aliquota del 55%, mentre per l’ultimo quella del 65%).
• della data dell’ultima prestazione (indipendentemente dalla data deipagamenti) per le
imprese individuali, le società e gli enti commerciali.
Importi massimi di detrazione per tipologia d’intervento
Tipo di intervento
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Sull’involucro (pareti, finestre comprensive di infissi)
Installazione di pannelli solari
Sostituzione impianti climatizzazione invernale
Detrazione max
100.000 Euro
60.000 Euro
60.000 Euro
30.000 Euro
Il limite massimo di importo detraibile va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento. Se
sono stati realizzati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione è dato dalla somma
degli importi di ciascun intervento
Ad esempio:
• sostituzione infissi = detrazione max pari a 60.000 Euro +
• sostituzione impianto climatizzazione invernale = detrazione max pari a 30.000 Euro
DETRAZIONE MAX = 90.000 Euro
Chi può usufruire delle detrazioni?
Tutti i soggetti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento possono
usufruire delle agevolazioni fiscali:
•
le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), tra cui
- tutti i titolari di diritto reale sull’immobile
- i condomini (per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni)
- coloro i quali beneficiano di immobili in comodato
Sono ammessi alla fruizione delle agevolazioni anche i familiari conviventi con il possessore
o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento e che sostengono le spese per la
realizzazione dei lavori. Ciò non è applicabile quando i lavori sono effettuati su immobili
strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società
di capitali), solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della
loro attività imprenditoriale
• le associazioni tra professionisti
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
La detrazione è applicabile anche nel caso in cui il contribuente finanzi le spese degli interventi
attraverso un contratto di leasing; in questo caso la detrazione spetta allo stesso contribuente e
viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing. I canoni di leasing non assumeranno
quindi nessun rilievo ai fini della detrazione.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
5
Gli Ecobonus e le altre agevolazioni fiscali
La detrazione del 65% (o 55% o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste
per gli stessi interventi da altre leggi nazionali, come ad esempio la detrazione per il recupero
del patrimonio edilizio.
Infatti, se gli interventi eseguiti dànno diritto sia alle agevolazioni previste per il risparmio
energetico, sia a quelle previste per le ristrutturazioni, si potrà usufruire soltanto dell’una o
dell’altra.
6
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare la detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica con eventuali altri incentivi erogati dalla Comunità Europea, dalle
Regioni o dagli enti locali (il contribuente dovrà scegliere di quale agevolazione vuole godere).
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
Interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro degli edifici
Riqualificazione energetica
Per questo tipo di intervento l’importo massimo detraibile è pari a 100.000 Euro, realizzabile
ad esempio mediante l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
(riscaldamento) per il quale è prevista una detrazione massima di 30.000 Euro + la sostituzione
degli infissi, che prevede un limite massimo di detrazione pari a 60.000 Euro.
Tra gli interventi di riqualificazione energetica rientrano tutti quei lavori che consentono di
migliorare le prestazioni energetiche riferite al riscaldamento di case ed edifici in modo non
superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo
2008 - Allegato A (vedi pag. 7).
L’indice di risparmio necessario per usufruire della detrazione deve essere calcolato facendo
riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole unità
immobiliari che lo compongono.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
DECRETO 11 marzo 2008.
Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica
ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Il Ministro dello Sviluppo Economico
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
Visto l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in
particolare:
-
il commalimite
20, il quale
tra l’altro, che
disposizioniprimaria
di cui all’articolo
1, commi
da 344
Valori
didispone,
fabbisogno
dileenergia
annua
per
la
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano,
nella misura e alle condizioni
ivi previste, anche alleinvernale
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
climatizzazione
-
il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l’attuazione di quanto disposto al comma 20
sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
1. Valori
applicabili
fino al 31 dicembre
invernale
ai fini dell’applicazione
del comma2009
344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i
valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1
sono definiti
con decreto
del Ministro
dello sviluppo
entro ilesclusi
28 febbraio
2008;
a) Edifici
residenziali
della classe
E1(classificazione
art.economico
3, DPR 412/93),
collegi,
conventi,
case di pena e caserme
Visto
decreto
deldell’indice
Ministrodi prestazione
dell’economia
e delle
di concerto
il Ministro
Tabella il
1. Valori
limite
energetica
per la finanze
climatizzazione
invernale,con
espresso
in kWh/m2dello
anno
sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
Zona
climatica
ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria
2007,
e successive modificazioni;
Rapporto di
A
B
C
D
E
F
forma
Visto il decreto fino
legislativo
19
agosto
2005,
n.
192,
e
successive
modificazioni,
recante
attuazione
a
a
a
a
a
a
a
a
a
oltre
dell’edificio
della
direttiva 2002/91/CE
relativa900
al rendimento
energetico
nell'edilizia;
600
601
901
1400
1401
2100
2101
3000 3000
S/V
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, i valori
8,5 di energia
8,5
12,8
12,8
34
34
46,8
46,8 di
limite<0,2
di fabbisogno
primaria
annuo21,3
per la 21,3
climatizzazione
invernale
e i valori
trasmittanza
delle
>0,9 termica
36 debbano
36 essere
48 definiti
48 con68riferimento
68 ai valori
88 minimi
88 obbligatori
116
116
medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni;
Ritenuto
chealtri
gliedifici
incentivi di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 debbano
b)
Tutti gli
essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia
Tabella
2. Valori
dell’indice
di prestazione
energetica
la climatizzazione
invernale
espresso
in kWh/m3 anno
primaria
annuolimite
per la
climatizzazione
invernale
e iper
valori
di trasmittanza
termica
adeguatamente
più
stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Zona climatica
Rapporto di
A
B
C
D
E
F
forma
a
a
a
a
a
a
a
a
oltre 1
dell’edificio fino a
600
601
900 901
1400
1401
2100
2101
3000 3000
S/V
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
<0,2
2,0
2,0
3,6
3,6
6
6
9,6
9,6
12,7
12,7
>0,9
8,2
8,2
12,8
12,8
17,3
17,3
22,5
22,5
31
31
I parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio lavori.
7
Interventi sugli involucri degli edifici
Per questo tipo di interventi il valore massimo della detrazione è pari a 60.000 Euro e all’interno
di questa categoria sono inclusi tutti i lavori eseguiti su edifici esistenti, parti di essi o unità
immobiliari esistenti e possono riguardare:
• strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti)
• strutture opache verticali (pareti)
• finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o vani non
riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica (valore U espresso in W/m2K)
definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 (vedi pag. 7).
8
In questa categoria di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione
che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o
verso locali non riscaldati e che vengano rispettati i valori di trasmittanza termica richiesti (vedi
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 di seguito riportata).
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
Con risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’intervento
di sostituzione dei portoni d’ingresso è riconducibile al regime agevolativo nella ipotesi in cui
il serramento presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”, quando,
cioè, si tratti di porta finestra.
Da ultimo, il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha di fatto equiparato le porte alle finestre e
alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica.
In particolare, l’art. 4, comma 4, lett. c), del citato D.P.R. 59/2009 dispone che “Per tutte le
categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria
E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo
della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche
se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le
compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al
decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192)…”.
Tabella 4.a Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure
trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K
Zona climatica
Dall’1 gennaio 2009 U (W/m2K)
A
B
C
D
E
F
5,0
3,6
3,0
2,8
2,5
2,2
Tabella 4.b Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri
espressa in W/m2K
Zona climatica
Dall’1 gennaio 2009 U (W/m2K)
A
B
C
D
E
F
5,0
3,0
2,3
2,1
1,9
1,6
Pertanto, i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall’articolo 1,
comma 345 della legge n. 296 del 2006, rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari
delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio,
verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica
richiesti per la sostituzione delle finestre.
Gli infissi comprendono anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di
calore (scuri, persiane...) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti
incorporati nel telaio).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi
nelle singole unità immobiliari non è più necessario presentare l’attestato di certificazione
energetica.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
9
Quali spese si possono detrarre?
Tipologia intervento
Riqualificazione energetica
Spese detraibili
•
•
•
Riduzione trasmittanza termica
•
•
10
•
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
spese professionali
spese relative alla fornitura e alla posa in opera dei materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione
spese relative alla realizzazione delle opere murarie
tutti gli interventi che comportano una riduzione del
valore di trasmittanza termica U degli elementi opachi
costituenti l’involucro edilizio
tutti gli interventi che comportano una riduzione
del valore di trasmittanza termica U delle finestre
comprensive di infissi, attraverso:
- il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di
una nuova finestra comprensiva di infisso
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei
componenti vetrati esistenti, tramite integrazioni e
sostituzioni
interventi impiantistici relativi alla climatizzazione
invernale e/o alla produzione di acqua calda
I documenti necessari all’ottenimento della detrazione fiscale
Da trasmettere in via telematica ad ENEA (www.acs.enea.it) entro
90 giorni dalla fine dei lavori:
• scheda informativa - allegato E o F del Decreto - contenente
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese
- i dati dell’edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori
- la tipologia e il costo dell’intervento realizzato
- il risparmio energetico conseguito
• attestato di certificazione (qualificazione) energetica* allegato A del Decreto - che contiene i dati relativi all’efficienza
energetica dell’edificio dopo l’esecuzione degli interventi.
*dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per
la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari. Inoltre, dal
15.08.2009, esso non è più necessario anche per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale.
Da trasmettere in via telematica alla AGENZIA DELLE ENTRATE
(www.agenziaentrate.gov.it) entro 90 giorni dal termine del periodo
d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio:
DOCUMENTI
• apposita comunicazione solo nel caso di interventi i cui
lavori proseguano oltre il periodo d’imposta, con lo scopo di
comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti
a quello in cui i lavori sono terminati
Da CONSERVARE:
• certificato di asservazione** redatto da un tecnico abilitato, che
consente di dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti
tecnici richiesti. Nel caso di interventi di sostituzione delle
finestre e infissi, l’asservazione può essere sostituita da una
certificazione del produttore
• ricevuta di trasmissione dei documenti via internet
• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi
• ricevuta del bonifico bancario o postale con cui sono stati
efttuati i pagamenti (per i contribuenti non titolari di reddito
d’impresa)
CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA:
PAGAMENTI
• bonifico bancario o postale
ALTRI CONTRIBUENTI:
• qualsiasi forma di pagamento
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
11
** Che cosa deve contenere l’asservazione
TIPO DI INTERVENTO
Riqualificazione energetica di
edifici esistenti
INFORMAZIONI CONTENUTE NELL’ASSERVAZIONE
Deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non sia superiore ai valori definiti
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11
marzo 2008
Interventi sull’involucro di
edifici esistenti
Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze
originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i
valori delle trasmittanze degli stessi componenti a seguito
dell’intervento; tali valori devono in ogni caso essere inferiori
o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello
sviluppo economico 11 marzo 2008.
12
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi,
l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione
dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
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Reynaers Aluminium è un Gruppo multinazionale leader in Europa specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni
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di Ricerca, Sviluppo e Test sono condotte all’interno del centro Reynaers Institute, il più grande laboratorio privato d’innovazione
e test del settore, situato nel quartier generale dell’azienda a Duffel (Belgio). Reynaers fornisce inoltre un servizio costante di
assistenza tecnica per serramentisti, architetti e contractor.
La presente guida è stata realizzata attingendo alle informazioni riportate nella “Guida alle detrazioni fiscali pe ril risparmio
energetico” realizzata dall’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
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