LA RETRIBUZIONE Albini-Crespi-Di Seri 1. Le “nozioni” di retribuzione Albini-Crespi-Di Seri La nozione etimologica • Evidenzia l’atto del restituire, del rendere indietro e identifica l’essenza del sinallagma contrattuale, come scambio fra prestazioni corrispettive (la messa a disposizione delle energie lavorative da un lato, il pagamento di un corrispettivo dall’altro ). Albini-Crespi-Di Seri La nozione costituzionale • Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. (cost. art.36) Albini-Crespi-Di Seri La nozione legale • E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. (art. 2094 c.c.) Albini-Crespi-Di Seri La nozione fiscale • Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e considerato dipendente secondo le norme sulla legislazione del lavoro. (art. 46 Dpr 917/1986 come modificato dall’art. 1, d.dlg. 314/1997) (rinvio) Albini-Crespi-Di Seri La nozione previdenziale • Costituiscono redditi da lavoro dipendente, ai fini contributivi, quelli di cui all’articolo 46, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi … maturati nel periodo di riferimento. (Art. 12 legge 153/1969, armonizzato) Albini-Crespi-Di Seri La nozione “didattica” • “retribuzione è ogni prestazione a carico del datore di lavoro in funzione della causa del contratto, tenuto conto anche della soggezione personale del lavoratore” – Cassazione 4 aprile 1984, n. 2183. Albini-Crespi-Di Seri Un compendio fra ... • Il nesso “causale” con il contratto di lavoro e, quindi, la dipendenza con il rapporto di lavoro … e … • il profilo del “corrispettivo attenuato” che si giustifica non solo per il sinallagma ma anche per la stessa natura del contratto “di lavoro dipendente”. Albini-Crespi-Di Seri La nozione “sociale” • Alla prestazione resa non farebbe riscontro un semplice diritto di credito del lavoratore, bensì un diritto assoluto della personalità, o, come altri hanno sostenuto, un diritto sociale fondamentale. Albini-Crespi-Di Seri La nozione “essenziale” • La retribuzione non solo come elemento distintivo della natura del contratto, ma come elemento essenziale, necessario. • Sono ammissibili rapporti di lavoro a titolo gratuito ? Albini-Crespi-Di Seri 2. Il paradosso della gratuità Albini-Crespi-Di Seri E’ possibile il lavoro gratuito ? • Se il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga verso una retribuzione è giuridicamente possibile un contratto di lavoro gratuito ? Il lavoro gratuito o il volontariato come si possono inquadrare ? Albini-Crespi-Di Seri Un elemento di riflessione • La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. • Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. (art.2126 c.c.). Albini-Crespi-Di Seri Le quattro tesi della dottrina • L’onerosità è un elemento tipico del contratto che, tuttavia, può essere rimosso dalle parti (1); • Il lavoro gratuito è deducibile entro lo schema della donazione (2); • Il lavoro gratuito può considerarsi un comodato (3); • E’ un contratto atipico (art.1322 c.c.) (4). Albini-Crespi-Di Seri La giurisprudenza • Non ha fornito una risposta precisa ed univoca. • “in via normale ogni attività umana si presume effettuata a titolo oneroso, salva la facoltà della prova contraria che incombe su chi afferma la gratuità”. • La prevalente affermazione di onerosità si accompagna, sovente, alla negazione del contratto (Cass. 11.6.1985, n.3513). Albini-Crespi-Di Seri La legge sul volontariato • L’attività di volontariato è quella “prestata in modo personale spontaneo gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Art. 2, comma 1, legge 11.8.1991, n.266. Albini-Crespi-Di Seri Contra ... • Le prestazioni svolte all’interno delle comunità familiari e/o religiose si presumono effettuate a titolo gratuito salva la prova dell’onerosità che incombe su chi l’afferma. • Causa affectionis vel benevolentiae. Albini-Crespi-Di Seri 3.Le caratteristiche della retribuzione Albini-Crespi-Di Seri 1) La causalità • “La retribuzione e’ l’oggetto dell’obbligazione fondamentale del datore di lavoro e, quindi, del diritto fondamentale del prestatore di lavoro” (Santoro Passerelli). • Espliciti riferimenti negli artt. 2094 e 2099 del c.c., 2120, 2^ comma c.c., art. 12 legge 153/1969 Albini-Crespi-Di Seri 2) L’onerosità • “L’onerosità è un presupposto della retribuzione” . (Felice Mortillaro) • Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, fuori dai vincoli particolari (famiglia o religione) si presume effettuata a titolo oneroso, salvo prova contraria. (Cass. 16.6.1989, n.2915). Albini-Crespi-Di Seri 3) La corrispettività • Si sostanzia nel sinallagma contrattuale. • Corrispettività attenuata peculiarità del contratto di lavoro. • Corrispettività assoluta e relativa (anche collegata al principio costituzionale di sufficienza). • In questo profilo si pone il tema della natura delle prestazioni dovute pur in assenza di prestazione (rinvio). Albini-Crespi-Di Seri 4) La sufficienza • Il principio dell’art. 36 della Costituzione supera il concetto di equivalenza. • Sostanzia un diritto del prestatore ad un’equa retribuzione, tale da garantire l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. • Un minimo vitale ma anche un tenore di vita socialmente adeguato. Albini-Crespi-Di Seri 5) La proporzionalità • Deve considerare i criteri obiettivi della quantità (orario di lavoro) e qualità (mansioni) del lavoro prestato. • Appare confliggente con il principio della “sufficienza”. • Ambiguo per l’eguaglianza retributiva (rinvio al tema della parità). • Apre alle determinazioni giudiziali ed alla estensione dell’efficacia del contratto. Albini-Crespi-Di Seri 6) La determinatezza • Determinatezza o determinabilità della retribuzione ad opera dei contratti collettivi (art.2099, 1 comma) o in assenza di questi o di accordo individuale, dal giudice (art.2099, 2 comma). • Considerato un semplice indice presuntivo dell’obbligatorietà. Albini-Crespi-Di Seri 7) L’obbligatorietà • E’ il riferimento alla prestazione resa. • E’ un requisito indefettibile ma non sufficiente. Indispensabile per determinare la natura retributiva di un determinato emolumento. • Distingue la retribuzione dalle liberalità e dalle erogazioni discrezionali. Albini-Crespi-Di Seri 4. La retribuzione “proporzionata e sufficiente”. Albini-Crespi-Di Seri Il nostro ordinamento • Non dispone, per legge, un salario minimo che garantisca tutti i lavoratori delle diverse categorie professionali; • Non dispone di uno strumento, il contratto collettivo, avente efficacia “erga omnes”. Albini-Crespi-Di Seri Si poggia sull’art. 36 cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Albini-Crespi-Di Seri Interpretazione creativa • Il giudice, ai fini di stabilire la conformità della retribuzione percepita al parametro contenuto nell’articolo 36 della costituzione, fa riferimento alle retribuzioni fissate, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, dai contratti collettivi di categoria vigenti, indipendentemente dall’inscrizione sindacale delle parti. Albini-Crespi-Di Seri Va precisato, però, che • Il giudice non è obbligato a riferirsi al minimo contrattuale, in quanto necessariamente corrispondente alla retribuzione giusta, ma può fondare il suo convincimento su cognizioni di comune esperienza e reputare i livelli contrattuali inadeguati per difetto o per eccesso. Albini-Crespi-Di Seri In sintesi. • Questa esegesi dell’art.36 non viene considerata lesiva dell’art. 39 cost. • Gli stessi effetti potrebbero cogliersi invocando gli artt. 1419, 2 comma e 1339 c.c. • La forza espansiva dell’articolo 36 è comunque, subordinata all’azione in giudizio del lavoratore. Albini-Crespi-Di Seri Quale retribuzione ? • La retribuzione deve essere considerata non nei suoi singoli elementi ma nel suo complesso (Cass. 21 gennaio 1994, n.581). • A questi fini, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, si deve considerare la paga base comprensiva della tredicesima mensilità, con esclusione degli altri istituti contrattuali. Albini-Crespi-Di Seri Due eccezioni • I contratti provinciali di riallianeamento retributivo che, nell’intento di fare emergere il lavoro nero, consentono di erogare, entro precisi limiti, trattamenti economici inferiori a quelli definiti dai ccnl.legge 23.12.1998, n.448). • I patti territoriali per lo sviluppo di determinate aree consentono trattamenti differenziati (legge 23.12.1996, n.662) Albini-Crespi-Di Seri 5. Le forme di retribuzione. Albini-Crespi-Di Seri L’articolo 2099 c.c. – a tempo, quindi, con riferimento alla durata della prestazione lavorativa e a prescindere dal rendimento; – a cottimo, commisurandola o alle quantità prodotte (cottimo a misura o a pezzo) oppure alla quantità di tempo impiegata per unità di prodotto (cottimo a tempo). – in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, – con provvigioni o con prestazioni in natura Albini-Crespi-Di Seri 5.1. La retribuzione a tempo Albini-Crespi-Di Seri Il principio • La determinazione della retribuzione viene effettuata, a prescindere dall’effettivo rendimento del lavoratore, sulla base della presunta quantità di lavoro ottenibile in una determinata unità di tempo. Albini-Crespi-Di Seri Salari e stipendi • L’unità di misura è una frazione di tempo variabile (mese per gli impiegati e dirigenti, il giorno o l’ora per gli operai). • La determinazione è la risultante di una moltiplica fra l’unità di misura ed il numero dei periodi lavorati. Albini-Crespi-Di Seri L’alea per l’inattività • Progressivamente superata la distinzione fra salario (retribuzione oraria) e stipendio (mensile) che aveva una precisa traduzione anche sul piano della ripartizione del rischio per inattività, per alcuni istituti, ancora oggi visibile (malattia, gravidanza, infortunio). Albini-Crespi-Di Seri La mensilizzazione • la mensilizzazione contabile consiste semplicemente nel mero pagamento mensile di lavoratori retribuiti ad ora, mentre la mensilizzazione reale impone il pagamento di un corrispettivo identico tutti i mesi a prescindere dal numero delle giornate lavorate. Albini-Crespi-Di Seri Il divisore • I contratti collettivi, di norma, indicano il divisore utilizzabile per determinare le quote unitarie (giornaliere od orarie). Questi divisori sono normalmente 26 e 173. • La giurisprudenza, invece, in assenza di una specifica indicazione indica il divisore mensile in 30, coprendo la retribuzione mensile l’esigenza di tutti i giorni. Albini-Crespi-Di Seri 5.2. Il cottimo Albini-Crespi-Di Seri Due doverose premesse • In materia di cottimo trova applicazione, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, il principio dell’art. 36 della Costituzione (Cass.18.9.1995, n.9868). • La disciplina del cottimo è nella disciplina codicistica ma, soprattutto, nei contratti collettivi. Albini-Crespi-Di Seri Cottimo puro e cottimo misto • Cottimo puro e’ quasi un’astrazione che si riscontra, tuttavia, obbligatoriamente nel lavoro a domicilio. • Il secondo combina la retribuzione fissa (minimo di paga base calcolato a tempo talvolta integrato con una percentuale di cottimo) e la maggiorazione (utile) di cottimo. Albini-Crespi-Di Seri Cottimo individuale e collettivo • Collegato al rendimento del singolo o di un gruppo di lavoratori. • Il cottimo collettivo può essere subordinato o autonomo. Nel primo caso ciascun cottimista partecipante al gruppo ha un “suo” cottimo, nel secondo il rapporto è mediato da un capocottimista. Albini-Crespi-Di Seri Il subcottimo • E’ vietato all’imprenditore affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. – Articolo 2127 codice civile - Art. 1, legge n.1369/1960 concernente il divieto di appalto e sub appalto di mere prestazioni di manodopera. Albini-Crespi-Di Seri Obbligatorietà del cottimo • Il lavoro a domicilio (cottimo pieno) art. 8 legge n.877/1973 • Articolo 2100 c.c. – deve essere retribuito a cottimo il lavoratore che, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo (catena). – Oppure, quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione (tempista). Albini-Crespi-Di Seri La contrattazione collettiva • La determinazione dei rami di produzione e dei casi di obbligatorietà del cottimo è demandata alla contrattazione collettiva. • L’intervento della giurisprudenza sull’articolo 2100 del codice civile è sempre stata piuttosto modesto. Albini-Crespi-Di Seri I concottimisti • Lavoratori che pur non essendo retribuiti a cottimo , partecipano (generalmente in misura ridotta ed in proporzione al loro contributo) al beneficio del cottimo essendo vincolati al ritmo dei cottimisti. Albini-Crespi-Di Seri La violazione • L’obbligatorietà della retribuzione a cottimo importa, per il caso di violazione, non la nullità dell’intero contratto ma, più modestamente, della sola clausola viziata. • Oltre al caso di cottimo collettivo autonomo vietato si segnala anche il divieto del cottimo per l’apprendista (art. 2131 c.c.) Albini-Crespi-Di Seri Cottimo e straordinario • Cass. 2 luglio 1992, n.8100. – “L’istituto del cottimo non è altro che un tipico e normale rapporto di lavoro che si differenzia da quello a tempo esclusivamente in relazione alle modalità di calcolo della retribuzione, per cui la straordinarietà della prestazione ed il diritto alla relativa maggiorazione retributiva sono configurabili soltanto se e in quanto l’attività sia stata prestata, come nel contratto a tempo, fuori dal normale orario di lavoro”. Albini-Crespi-Di Seri Cottimo e rendimento ridotto • E’ diritto del datore di lavoro pretendere il rispetto del rendimento base di cottimo, specie nelle forme miste. • La riduzione (imputabile) sotto il minimo di cottimo costituisce inesatto adempimento e, salvo patto contrario, legittima la riduzione proporzionale di ciascuna voce retributiva e, in recidiva, il licenziamento. Albini-Crespi-Di Seri Cottimo e sciopero di rendimento • Sulla configurabilità dello sciopero la giurisprudenza si è divisa: – è inadempimento (Trib Milano, 30.8.1975), anche sanzionabile (Cass. 16.6.1987, n.5340); – è legittima attività di autotutela, con conseguente antisindacalità delle sanzioni disciplinari irrogate. Albini-Crespi-Di Seri Le tariffe di cottimo • Le organizzazioni sindacali di categoria possono stabilire che le tariffe di cottimo divengano definitive solo dopo un periodo di esperimento (art.2101 c.c.). • Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro (taglio dei tempi). Albini-Crespi-Di Seri Il guadagno di cottimo • Viene determinata la paga base che rimane garantita al livello minimo di rendimento. • Si determina la curva di cottimo rapportando il guadagno o utile di cottimo alle quantità o ai tempi di esecuzione. • L’obbligo informativo prevede il cd. riepilogo e la bolla di cottimo. Albini-Crespi-Di Seri 5.3. Le forme partecipative ed incentivanti Albini-Crespi-Di Seri “In tutto o in parte” • La previsione dell’articolo 2099 del codice civile lascia intendere la possibilità di determinare l’intero ammontare della retribuzione con partecipazioni agli utili, ai prodotti, ma dottrina e giurisprudenza, invocando il 36 della costituzione, ne hanno ridimensionato la portata. Albini-Crespi-Di Seri La partecipazione ai prodotti • Si tratta di una forma di retribuzione a carattere incentivante poco diffusa e limitata a particolari settori quali la pesca e l’agricoltura. • Per il principio di sufficienza (art.36 cost) si accompagna a retribuzioni minime garantite. Albini-Crespi-Di Seri La partecipazione agli utili netti • Nonostante il codice civile dedichi ben due norme (2099 e 2102) l’istituto ha avuto poca fortuna per ragioni, anche ideologiche (azionariato operaio il conflitto fra azionista e dipendente). Oggi si aprono fronti di riflessione per favorire modelli collaborativi nell’impresa, anche sulla scorta di esperienze straniere. Albini-Crespi-Di Seri Un primo distinguo • L’associazione in partecipazione con prestazione lavorativa da parte dell’associato si distingue dal contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa: – comprende il rischio di impresa per l’associato che acquista il diritto alla rendicontazione – prevede un potere generico d’impartire direttive e istruzioni al cointeressato. Albini-Crespi-Di Seri Un secondo ... • Si tratta di una partecipazione impropria che si distingue dalla partecipazione del socio d’opera. Questi infatti, concorre alla gestione aziendale con diritto agli utili e soggezione alle perdite. • Il rischio relativo sulla redditività del dipendente non è tale da intaccare il principio di sufficienza. Albini-Crespi-Di Seri Casi e questioni • Chi determina la partecipazione ? – la contrattazione collettiva o individuale ed in assenza il giudice. • Quali utili? – di gestione , non le sopravvenienze attive. – quelli da ripartire e non da accantonare (art.2433 c.c.). Albini-Crespi-Di Seri Le provvigioni • Tipica forma di retribuzione ad incentivo è la provvigione, normalmente correlata ad una percentuale del valore degli affari conclusi o condotti a buon fine. • Senza alcun pregiudizio del principio di sufficienza (art.36 cost), normalmente viene abbinata ad una retribuzione minima fissa. Albini-Crespi-Di Seri “Il personale tavoleggiante” • Secondo alcuni autori sarebbero considerabili provvigioni ( e non partecipazioni agli utili) le percentuali di servizio spettanti al personale di di servizio di bar, alberghi, ristoranti etc. • In questo caso i corrispettivi devono essere calcolati sugli incassi al netto dell’IVA (Cass. 13.5.1987, n.4409) Albini-Crespi-Di Seri 5.4. Le retribuzioni in denaro ed in natura. Albini-Crespi-Di Seri Aurum huic olet • La retribuzione viene normalmente corrisposta in denaro. Come tutti i debiti di moneta o pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale ed in base al suo valore nominale (art.1277 c.c.) • …. rinvio ... Albini-Crespi-Di Seri La retribuzione in natura • La retribuzione in natura assume carattere meramente eccezionale e residuale. • Non è agevole individuare la natura retributiva del bene e, conseguentemente, la sua esatta valorizzazione. • I profili contributivi e fiscali dei fringe benefits. Albini-Crespi-Di Seri Alcune esemplificazioni • Vitto e alloggio, la somministrazione gratuita od agevolata di servizi vari (gas, luce, acqua), l’autovettura, la cessione gratuita di prodotti aziendali, anche non commercializzabili, finanziamenti vari, mutui agevolati, sussidi e borse di studio, colonie climatiche ed asili nido, polizze assicurative, vita ed infortuni, previdenza complementare e polizze malattia. Albini-Crespi-Di Seri 6. Emolumenti non retributivi. Albini-Crespi-Di Seri Non è tutto oro ... • Vi sono emolumenti che, pur se corrisposti in occasione del rapporto di lavoro, non assumono natura retributiva, difettando degli elementi essenziali e distintitivi di questo istituto. Albini-Crespi-Di Seri Le liberalità • In occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze, in casi eccezionali il datore di lavoro può corrispondere delle somme a puro titolo di liberalità. – E se il datore di lavoro trasforma una liberalità occasionale in una dazione di denaro frequente e ripetitiva ? Albini-Crespi-Di Seri Le indennità • Le indennità sono somme di denaro che perseguono il fine di ripristinare una situazione patrimoniale. – rimborsi a piè di lista, – indennità per lavori disagiati, – indennità previdenziali ed assistenziali. Albini-Crespi-Di Seri 7. La struttura della retribuzione Albini-Crespi-Di Seri Una giungla ... • Difficile orientarsi nella struttura della retribuzione fra elementi necessari ed accessori, fra istituti di derivazione legale e contrattuale, fra elementi retributivi frammentati che hanno polverizzato la retribuzione in mille voci. Albini-Crespi-Di Seri In claris, non fit ... • Retribuzione normale minima. – paga base, – indennità di contingenza – aumenti periodici di anzianità, Albini-Crespi-Di Seri • Retribuzione globale. – paga base, – indennità di contingenza – aumenti periodici di anzianità, – maggiorazioni contrattuali e integrazioni Retribuzione base • “E’ il compenso per le prestazioni lavorative effettuate in un certo periodo di tempo, dovuto per unità di misura della prestazione e corrisposto alla stregua degli indici tabellari fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse categorie e qualifiche” (Perone). Albini-Crespi-Di Seri La contingenza • Parte variabile del salario indicizzata al costo della vita e calcolata per mezzo della scala mobile. Introdotto nel 1945, il meccanismo ha subito numerose modifiche ed è stato terreno per importanti lotte sindacali fino ai primi anni 90. Con l’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 il meccanismo è stato abbandonato. Albini-Crespi-Di Seri Scatti di anzianità • Gli aumenti periodici di anzianità o scatti sono istituti introdotti dalla contrattazione collettiva per premiare la fidelizzazione del dipendente collegando alla sua permanenza in forza, normalmente su base biennale, una rivalutazione dei minimi contrattuali. Albini-Crespi-Di Seri Le integrazioni • Superminimi individuali o collettivi, premi individuali di operosità, gratifiche, terzo elemento, elemento distinto della retribuzione, premi di produzione, mensilità supplementari, indennità varie etc… Albini-Crespi-Di Seri Superminimi • Elementi accessori della retribuzione, individuali o collettivi,generalmente per aumenti di merito o ad personam che sommati ai minimi tabellari e agli scatti di anzianità formano la cosiddetta paga base di fatto. Albini-Crespi-Di Seri Retribuzione indiretta • Retribuzione diretta (corrispettivo) e ... – retribuzione differita cioè corrisposta in momenti diversi da quelli della prestazione (mensilità aggiuntive, indennità di anzianità o tfr, retribuzione per ferie), – retribuzione previdenziale cioè corrisposta anche in assenza di prestazione per motivi attinenti la persona o le attività sindacali (art.2110 e 2111 c.c.) Albini-Crespi-Di Seri 8. Retribuzione irriducibile Albini-Crespi-Di Seri Il principio • L’articolo 2103 c.c. ,nella sua parte iniziale, fissa il principio della irriducibilità della retribuzione sancendolo con specifico riferimento alla mobilità orizzontale nelle mansioni … “senza alcuna riduzione della retribuzione”. Albini-Crespi-Di Seri Sul principio due tesi: – è vietata ogni operazione diminutiva, – alcune riduzioni sono lecite: in relazione alla definitività ed alla natura del mutamento di mansioni oppure, in ragione delle caratteristiche degli elementi retributivi che se intrinseci alla prestazione sono irriducibili, diversamente dal caso in cui fossero legati a condizioni di tempo e di luogo (estrinseci). Albini-Crespi-Di Seri Alcuni esempi • Per la Cassazione sono irriducibili : le indennità per operatori addetti a macchine, le maggiorazioni per il notturno, le indennità di sottosuolo. • Viceversa sarebbero riducibili: le indennità di cassa, le indennità di turno e lavorazioni nocive. • Il cumulo è in ogni caso escluso. Albini-Crespi-Di Seri Un’ultima osservazione • Non è comunque precluso alle parti , fermo restando il rispetto della retribuzione minima, di pattuire una diminuzione della retribuzione nel corso del rapporto, così come deve considerarsi lecito, pattuire all’inizio del rapporto la diminuzione della retribuzione in presenza di particolari circostanze (Cass. 5.7.1997, n.6083) Albini-Crespi-Di Seri 9. Retribuzione assorbibile Albini-Crespi-Di Seri L’assorbimento dei superminimi • Si pone frequentemente il tema in occasione di aumenti retributivi o di passaggio a mansioni superiori. La giurisprudenza dominante, richiamandosi al 2077, 2 comma, c.c., ha sancito l’assorbibilità salvo espressa e contraria pattuizione o salvo il caso in cui rivesta natura di compenso speciale per meriti o mansioni o per intuitus personae. Albini-Crespi-Di Seri 10. Parità di retribuzione Albini-Crespi-Di Seri Esiste un principio di parità ? • A prescindere dal divieto di trattamenti economici discriminatori, ed escludendo il tema dell’uguaglianza costituzionalmente garantito per le donne lavoratrici ed i minori, ci si interroga sulla liceità di concedere, a parità di mansioni, trattamenti economici differenziati. Albini-Crespi-Di Seri Ad impossibilia ... • Dopo una “singolare” pronunzia della Corte Costituzionale 9.3.1989 n.103, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato l’inesistenza di un principio di parità di trattamento nel nostro ordinamento, sia con riferimento alla normativa nazionale che con riferimento a quella comunitaria. Albini-Crespi-Di Seri 11. Retribuzione omnicomprensiva Albini-Crespi-Di Seri • L’omnicomprensività esprime un concetto già di per sé lessicalmente equivoco, potendo digradare nell’omniretribuitività e nell’omnirlevanza” Dell’Oglio. Albini-Crespi-Di Seri La questione • “se certe prestazioni del datore, qualificate a vario titolo come gratifiche liberali o prestazioni assistenziali, debbano essere ricomprese nell’area della contrattualità e quindi dovute appunto a titolo retributivo e non modificabili nell’an e nel quantum e, inoltre, per calcolare istituti indiretti e quelle maggiorazioni che hanno la retribuzione come base di computo”. Albini-Crespi-Di Seri La giurisprudenza • Ritiene che la computabilità di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti, deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che l’omnicomprensività non opera neppure come criterio sussidiario e, pertanto, occorre verificarne l’esplicita previsione contrattuale. (Cass.25.10.93, n.10586) Albini-Crespi-Di Seri Pertanto... • Non esiste nel nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività della retribuzione, sancito invece, dal legislatore per alcuni emolumenti (tfr) di guisa che la determinazione della retribuzione parametro andrà effettuata con esclusivo riferimento ai contratti. Albini-Crespi-Di Seri 12. L’adempimento dell’obbligo Albini-Crespi-Di Seri Il pagamento... • La corresponsione della retribuzione costituisce oggetto di un obbligo di dare disciplinato dalle norme generali del codice civile (artt.1176 e 1218). • La prestazione è fungibile può quindi essere adempiuta dal datore, da un suo rappresentante ma anche da un terzo (art.1180 c.c.). • La retribuzione va corrisposta al lavoratore, anche se minore, purché capace in quanto abilitato anche alla riscossione ex art.2 c.c. Albini-Crespi-Di Seri A proposito del “terzo”... • Quando per accordo fra le parti o anche in via di fatto la retribuzione sia stata corrisposta, in tutto o in parte, per un periodo più o meno lungo, da un soggetto estraneo al rapporto, la stessa si configura comunque, come corrispettivo delle prestazioni rese in favore del datore di lavoro nei confronti del quale continua a sussistere il relativo obbligo retributivo anche ai fini degli istituti diretti, indiretti o differiti (Cass.7.3.1996, n.1793). Albini-Crespi-Di Seri A proposito del minore ... • In via generale l’età minima per l’ammissione al lavoro, pena la nullità del contratto, è fissata a 15 anni (capacità giuridica speciale). • Tale età abilita all’esercizio dei diritti e delle azioni connesse al rapporto di lavoro. A salvaguardia del minore, l’art. 2126 c.c. fa salvo in ogni caso il diritto alla retribuzione per il lavoro prestato. • Il pagamento effettuato a favore di un lavoratore che non ha raggiunto l’età professionale libera il datore di lavoro solo nei limiti in cui il pagamento è andato a vantaggio dell’incapace. Albini-Crespi-Di Seri Il luogo ed il tempo • Secondo l’art. 2099, 1 comma, c.c. le modalità e i termini di pagamento sono quelli “in uso nel luogo in cui viene eseguito”. • Anche il luogo viene individuato, dal contratto o dagli usi o dalla natura della prestazione, nel luogo in cui si svolge l’attività. In caso contrario per l’art.1182 c.c. l’obbligo va adempiuto al domicilio del creditore. Albini-Crespi-Di Seri A questo proposito... • La convenzione sul luogo dell’adempimento può formarsi anche tacitamente , mediante il continuo sistema del pagamento accettato dal lavoratore, con il conseguente prevalere degli usi individuali su tutte le altre regole poste dall’articolo 1182 c.c. • Il datore di lavoro che abbia sempre pagato con accredito sul c.c. bancario, non può validamente mettere in mora il creditore- lavoratore, offrendo l’adempimento dell’obbligazione retributiva al proprio domicilio (Pret. Monza 25.7.1995). Albini-Crespi-Di Seri Va notato che ... • Una recente giurisprudenza di legittimità eleva il pagamento nel luogo in cui è posta l’azienda presso la quale lavorano i dipendenti al rango di “uso praticato in tutto il territorio nazionale”. • Da ciò si desume che la mora del datore di lavoro è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato sul luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze (Cass. 4.10.1995, n. 10408). Albini-Crespi-Di Seri Il termine di pagamento • Viene stabilita dai contratti o dagli usi . E’ in genere mensile, annuale per gli elementi differiti. • Il diritto sorge dopo l’adempimento. La postnumerazione si giustifica per il riferimento alla determinazione quantitativa e qualitativa del lavoro (Cost.36). • E’ un uso consolidato ma può essere legittimamente derogato con accordo fra le parti (Cass. 23.6.1989, n. 3028). Albini-Crespi-Di Seri Le modalità di pagamento • In contanti o anche attraverso strumenti sostitutivi (assegni bancari o circolari, bonifici, accrediti in c.c.)? • Si viola il 1277 c.c. (i debiti pecuniari si estinguono in moneta) oltre che il 1197 c.c. (prestazione in luogo dell’adempimento) ed il 1182 c.c.(luogo) ? • L’orientamento consolidato valida gli strumenti alternativi assegni bancari e circolari e accredito o bonifico. Albini-Crespi-Di Seri Si deve osservare però ... • A proposito degli assegni spesso la giurisprudenza richiede che il titolo possa essere agevolmente cambiato, in giornata, senza necessità di attivare un conto corrente (Trib. Milano 24.4.1992). • Più controversa la questione degli accrediti sostenibile anche richiamando la giurisprudenza che riconosce la “mora credendi” ,ex art.1206, con il rifiuto del dipendente di accettare il pagamento in accredito . Albini-Crespi-Di Seri 13. La documentazione Albini-Crespi-Di Seri Sul prospetto paga • Per l’art.1 della legge n.4 del 1953 il datore di lavoro è obbligato a consegnare, con esclusione dei dirigenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto paga. • Timbro, firma e quietanza. • L’omessa o ritardata consegna, nonché la mancata o inesatta registrazione sono soggette a sanzione amministrativa. • Il prospetto paga è una scrittura privata avente funzione ricognitiva che fa fede fino a querela di falso ? Contrasti giurisprudenziali. Albini-Crespi-Di Seri Si deve osservare che ... • I prospetti (prospetti, buste, strisce) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi indicati (Cass. 21.1.89 n.364). • In caso di contestazione non provano l’effettiva corresponsione. E’ solo una presunzione “iuris tantum” (corrispondenza fra indicato e percepito). • L’onere di dimostrare la non corrispondenza ricade sul lavoratore solo nel caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e della quietanza. In caso contrario spetta al datore di lavoro (Cass. 4.2.1994, n.1150). Albini-Crespi-Di Seri E ancora che ... • L’adempimento degli obblighi di consegna del prospetto paga, di registrazione sui libri paga e di versamento delle ritenute, non comporta una presunzione legale di corresponsione della retribuzione (cass. 4.2.94, n.1150) ma può solo concorrere con altri elementi a fondare una presunzione semplice (Cass. 20.8.1991, n.8950). • Analogamente la mancata esposizione nel prospetto di un elemento retributivo non equivale a provarne la non corresponsione ed al datore di lavoro è consentito provarne con altri mezzi la corresponsione (Cass. 6.3.1986, n.1484). Albini-Crespi-Di Seri Allora la prova del pagamento ? • La mancata sottoscrizione o la mancata consegna del prospetto inducono la giurisprudenza di legittimità a ritenere che il datore di lavoro debba provare il pagamento in altro modo. • Inoltre, la sola sottoscrizione del prospetto paga, non accompagnata da altre dichiarazioni liberatorie, non equivale alla quietanza, ex art.1199 c.c. Albini-Crespi-Di Seri Allora la quietanza ... • Prova l’avvenuta ricezione, da parte del lavoratore, del prospetto ma non ha neppure valore di confessione stragiudiziale del fatto estintivo (Pret. Trento 18.1.1991). • Contra (Pret. Torino 6.4.1993) secondo cui la sottoscrizione prova il pagamento della retribuzione indicata. La prova del contrario dovrebbe essere resa con altre circostanze. Albini-Crespi-Di Seri La direttiva 91/533 ... • Il d.lgs n.152/1997 impone al datore di lavoro di fornire (per iscritto) al lavoratore, entro trenta giorni dall’assunzione, varie informazioni, fra cui anche quelle relative alla retribuzione, ai suoi elementi costitutivi, al periodo di pagamento o , in caso di lavoro all’estero, alla valuta. • L’informazione relativa alla retribuzione può essere anche attraverso il richiamo al contratto collettivo. • Sono previste sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro che ometta o renda informazioni lacunose o inesatte. Albini-Crespi-Di Seri Il reclamo ... • Alcuni contratti collettivi prevedono termini e modalità per proporre reclamo contro l’irregolare pagamento della retribuzione. In alcuni casi a pena di decadenza. • Sulla loro efficacia esiste un vasto panorama di opinioni in dottrina ed in giurisprudenza. • Si ha decadenza a condizione che siano adeguatamente garantiti gli interessi del lavoratore (Cass. 3.7.1978 n.3305, Cass. 4.3.1983, n.1612, Cass. 22.10.1981, n.5558, Cass. 4.2.1994, n.1150). Albini-Crespi-Di Seri 14. Le garanzie della retribuzione. Albini-Crespi-Di Seri La tutela giudiziale ... • Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal datore di lavoro per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. (art. 429, comma 3, c.p.c.) Albini-Crespi-Di Seri Il maggior danno • L’articolo 150 att. impone espressamente al giudice, per il calcolo di cui all’articolo 429 u.c., di applicare l’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria. (In mancanza prezzi al consumo delle famiglie). • Dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nel ritenere che la finalità “reintegratoria e perequativa” non provochi un mutamento della natura retributiva del credito (Cass. 29.11.1993, n.11808). Albini-Crespi-Di Seri Il tema del cumulo ... • L’interpretazione maturata nel tempo si era stabilizzata nel ritenere operante il cumulo di interessi e rivalutazione a favore del lavoratore che, per effetto del provvedimento del giudice, ricevesse la retribuzione in ritardo. (Cass. S.U. 6.2.1984, n.875). • Dopo molti dibattiti questa tutela era stata estesa anche ai crediti previdenziali ed assistenziali (Cost. 12.4.1991, n.156 e 27.4.1993, n.196). Albini-Crespi-Di Seri Le due teorie … valore o valuta ? • La tesi massimalista: credito di valore. – La tutela del credito non richiede costituzione in mora, né dolo o colpa e la rivalutazione d’ufficio non necessita di prova ma opera in base ad una presunzione assoluta. Gli interessi sono liquidati sull’importo del capitale già rivalutato (Cass. 24.7.1999, n.8063). • L’opposta tesi: credito di valuta. – La rivalutazione è un risarcimento del danno della stessa natura del credito. In questa logica vi è autonomia dei crediti al punto che gli interessi legali si computano sul credito originario e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate (Cass. 26.1.1995, n.907). Albini-Crespi-Di Seri L’intervento del legislatore... • Con l’art.16, comma 6, legge 30.12.1991, n.412 si è fatto un passo indietro per i crediti previdenziali disponendo che l’importo dovuto a titolo di interessi venisse portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del danno subito. • Con l’art. 22, comma 36, legge 23.12.1994, n.724 si è esteso il divieto di cumulo anche ai crediti di lavoro (pubblici e privati) ed assistenziali Albini-Crespi-Di Seri La sintesi ... • Tutti i crediti ( di lavoro, previdenziali ed assistenziali) sono soggetti al divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi ma solo a condizione che non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994. • Quindi, interessi da calcolarsi, ai sensi dell’art.1224 c.c. sulla somma nominale e la rivalutazione eventualmente spettante solo a titolo di “maggior danno”. Albini-Crespi-Di Seri Il colpo di scena ... • La Corte Costituzionale con sentenza 2.11.2000, n.459 ha dichiarato illegittima la disposizione di legge limitatamente alla parola “ai privati”. • Il che determina due differenti situazioni: – per i crediti previdenziali ed assistenziali e quelli retributivi da enti ed istituti pubblici opera il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria; – per i crediti retributivi da datori di lavoro privati il cumulo è ammesso . Quindi, si ripropone il problema del calcolo ... Albini-Crespi-Di Seri Le sezioni unite ... • Cass. S.U. 29 gennaio 2001, n.38 l’ultima parola ? • Il cumulo va attuato nel seguente modo: – si determina la rivalutazione monetaria per ciascun anno di riferimento del credito ( al lordo delle ritenute fiscali e contributive) quindi, si procede al cumulo dell’importo di volta in volta risultante con gli interessi legali, nel saggio di volta in volta in vigore. Albini-Crespi-Di Seri Operativamente poi ... • Quanto al regime fiscale va osservato che la rivalutazione monetaria, in quanto parte integrante dell’originario credito, è soggetta ad imposte. • Gli interessi, in quanto relativi ad un’obbligazione autonoma, anche se accessoria, non sono soggetti, invece, ad imposte. • Ne l’una, né l’altra sono imponibili contributivi. Albini-Crespi-Di Seri Più di un dubbio ... • Per quale ragione dovrebbe giustificarsi una disparità di trattamento fra pubblico e privato ? Perché solo il datore privato resterebbe notevolmente esposto? Perché solo per questi dovrebbe valere l’effetto deterrenza? Perché la fragilità delle ragioni di equilibrio finanziario non viene rilevata dalla Corte Costituzione? Perché il credito previdenziale dovrebbe considerarsi di minor pregio ? Albini-Crespi-Di Seri Estensione del 429 c.p.c. ... • La rivalutazione ex art. 429 c.p.c. riguarda qualunque rapporto di lavoro, anche non subordinato, purché possibile oggetto di una controversia ex art. 409 c.p.c.. Quindi, anche la parasubordinazione (Cass. 11.4.1996, n.3298). • E’ stata ritenuta infondata,invece, la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 429, u.c.,c.p.c. nella parte in cui non estende la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro autonomo, ancorché si siano sostanziati con prestazioni continuative di carattere personale. (Cost.10.5.1978, n.65). Albini-Crespi-Di Seri Nozione di credito di lavoro ... • La Giurisprudenza interpreta la nozione in senso estensivo comprendendovi qualunque spettanza che si in rapporto di diretta causalità con il contratto di lavoro (Cass. 5.4.1991, n.3561). • Ad esempio: al risarcimento danni ex art.18 sdl, all’indennità prevista dall’art.19 c.c.n.l. dirigenti d’industria, per la cessazione della sospensione contrattuale del dipendente sottoposto a procedimento penale, per i risarcimenti per recesso ante tempus senza giusta causa nel contratto a termine, per il risarcimento del danno da illecito contrattuale nel rapporto di lavoro etc. Albini-Crespi-Di Seri