CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Accordo
di collaborazione gratuita
approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 198 del 19 dicembre 2014
Il lavoro gratuito ha incontrato non poche difficoltà ad essere riconosciuto
nell'ordinamento giuridico italiano e ciò a causa dell'incapacità culturale di "sganciarlo" dal
modello generale di riferimento, ovvero quello del lavoro subordinato sancito dal
legislatore all'art. 2094 cod. civ. Quest'ultima disposizione, infatti, inquadra la retribuzione
quale specifica obbligazione del richiedente, proprio in corrispettivo della prestazione resa
dal collaboratore alle sue dipendenze.
Tale assunto trova poi avallo a livello costituzionale all'art. 36, con il quale viene
riconosciuto appunto al collaboratore il diritto di percepire in funzione dell'attività lavorativa
resa una retribuzione sufficiente e proporzionata allo sviluppo della sua persona e al
sostentamento della sua famiglia.
Nonostante queste premesse, la giurisprudenza ha nel tempo affermato come il
riconoscimento del lavoro gratuito non vada considerato in base alla sussumibilità o meno
nel tipo legale di cui all'art. 2094 cod. civ. ma diversamente vada considerato alla luce
della meritevolezza di tutela o meno della causa dello stesso contratto atipico di lavoro
gratuito (ex art. 1322, comma 2, cod. civ.).
Se da un lato, quindi, la giurisprudenza afferma la presunzione, in via generale, di
onerosità nel lavoro subordinato, dall'altro riconosce che la gratuità della prestazione
lavorativa non è mai desumibile dalla mera inerzia del collaboratore nel richiedere un
compenso per la prestazione resa, anche se prolungata nel tempo, dovendo semmai
essere desunta dalla volontà originaria delle parti, le quali devono aver predisposto il
contratto sulla base del principio della causa affectionis vel benevolentiae (così Cass. 20
febbraio 2006, n. 3602).
In tale quadro, dunque, assume rilievo precipuo l'esistenza o meno di cause
giustificatrici, sul piano giuridico - sociale, della prestazione gratuita, quali finalità ideali e
non lucrative delle prestazioni, ricollegabili, ad esempio, a principi di solidarietà familiare,
sociale, religiosa, assistenziale, filantropica, politica, culturale o ambientale, anche
costituzionalmente rilevanti.
Non vi è dubbio, inoltre, che anche il contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.)
rappresenti, al pari del contratto di lavoro subordinato, un contratto tipicamente oneroso e
di scambio, sicché la pattuizione d'opera a titolo gratuito, per quanto possa ritenersi
espressione del libero esercizio dell'autonomia privata delle parti, risulta, pure in tal caso,
un'ipotesi eccezionale e atipica.
Sussistono, quindi, due forme tipiche ed onerose che consentono al collaboratore di
prestare la propria opera, ovvero quella del lavoro subordinato e quella del lavoro
autonomo, mentre sussiste un contratto atipico che si caratterizza per la particolare causa
di solidarietà che ne giustifica la gratuità e che merita tutela da parte dell'ordinamento
proprio in funzione degli artt. 2, 3 e 118 Cost.
Diverso, invece, è il lavoro c.d. volontario, disciplinato dalla l. 11 agosto 1991, n.
266, e definito all'art. 2 come quell'attività "prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
In tal caso, l'attività del volontario si inserisce necessariamente in un'organizzazione
di volontariato, rimanendo così escluse dalla sua definizione quelle forme di volontariato
individuale, che potranno essere semmai ricomprese nel lavoro gratuito.
2
L'attività del volontario, inoltre, a differenza da quanto avviene per i rapporti
associativi disciplinati dal codice civile, è rivolta alla generalità della collettività e non si
limita ai soli membri dell'ente: tale circostanza, tuttavia, non fa perdere al volontariato il
suo carattere fondante, vale a dire l'infungibilità dell'attività prestata, in quanto personale e
comunque guidata da finalità solidaristiche, che sorreggono e qualificano l'attività stessa,
distinguendola così dal rapporto di lavoro subordinato.
A differenza del contratto di lavoro gratuito, quale contratto atipico, il volontariato è
un contratto tipico, in quanto normativamente previsto e pacificamente non qualificabile in
termini di lavoro subordinato: anzi, proprio la legge sul volontariato ci offre la
dimostrazione di come sia possibile "sganciare" proprio il lavoro gratuito dalla dicotomia
autonomia/subordinazione.
La prestazione del volontario, infine, può essere qualificata come modalità di
adempimento del contratto associativo che intercorre tra gli aderenti all'organizzazione,
nella quale l'opera personale dei soci costituisce l'oggetto stesso del conferimento all'ente
al fine di conseguire i propri scopi istituzionali (es. sociali, civili, culturali, ecc ... ).
Altre tipologie di lavoro gratuito, in conclusione, possono essere riscontrate nella l. 7
dicembre 2000, n. 383, la quale all'art. 2, comma 1, prevede per le associazioni
riconosciute o non riconosciute di promozione sociale la possibilità di svolgere attività
sociali a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro, attraverso l'attività prestata
dagli stessi associati in forma volontaria, libera e gratuita (art. 18, l.n. 383/2000); così
anche per quanto riguarda i soci volontari nelle cooperative sociali (art. 2, comma 1, l.n.
381/1991), i quali anch'essi prestano la propria attività gratuitamente, ma ai quali tuttavia
va garantita dall’associazione la necessaria copertura assicurativa per gli infortuni sul
lavoro e per le malattie professionali, obbligo che non sussiste, invece, per il lavoro
gratuito, dove ogni rischio inerente la prestazione svolta rimane in capo allo stesso
collaboratore.
3
ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA
Con la seguente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge:
TRA
- La
……………………..
…………………………
con
in
sede
in………………………………………………1
persona
del
legale
C.F./P.I.
rappresentante
Sig.
……………………………………… nato a …………….. il………….. PEC……………………..;
E
- Il Sig……………………nato a ………….. il …………………….e residente in …………………….,
Via ………………………, C.F. ……………………………….…
PEC……………………..;
;
PREMESSO:
-
Che l’Associazione ……………………………..….. (denominato di seguito “Associazione”) è
un Ente non profit che svolge attività nel settore……………………… con le seguenti finalità
statutarie
………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………2;
-
Che il Sig. ……………… (di seguito Collaboratore e associato all’Associazione) intende offrire
la sua collaborazione gratuita condividendo le finalità sociali perseguite dall’Associazione
stessa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.
Quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2.
Il Collaboratore accetta di prestare volontariamente, spontaneamente e gratuitamente
la
propria opera a favore dell’Associazione, occupandosi, in particolare di:
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………3;
1
Indicare la sede sociale/associativa.
ad esempio Associazione sportiva, Associazione di volontariato, ente di promozione sociale
3
Descrivere le attività svolte dal collaboratore, che devono essere funzionali o comunque connesse alla
realizzazione dello scopo sociale, non potendosi diversamente ritenere vigente la presunzione relativa di
gratuità della prestazione lavorativa.
2
4
3.
la prestazione indicata al punto 2 verrà resa personalmente4 dal Collaboratore per fini
esclusivamente:
………………………………….(affettivi/solidaristici/religiosi/filantropici/politici)5
e
comunque
senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta6;
4.
l’attività di collaborazione si svolgerà presso i locali siti in ……………………………………….
/presso ……………………. e secondo le modalità determinate dalle parti in via paritaria7;
5.
la
prestazione
promessa
dal
Collaboratore
sarà
eseguita
a
partire
dal
…………………………….. sino al ……………………….;
6.
il Collaboratore non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività resa, come pure non avrà
diritto a contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali 8, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della propria prestazione9;
7.
ciascuna delle parti del presente contratto potrà liberamente recedere dal rapporto di
collaborazione, anche senza giustificazione, con un adeguato preavviso10, mediante
comunicazione scritta con ricevimento dimostrabile;
8.
l’ Associazione avrà quale obbligo quello di inserire il Collaboratore all’interno dei locali o degli
4
Tale elemento si configura come essenziale nel lavoro volontario ai sensi dell'art. 2, l.n. 266/1991.
L'ordinamento giuridico (e in particolare l'art. 2094 cod. civ.) impone una presunzione generale di onerosità
dell'attività lavorativa, ad eccezione dei casi in cui la stessa è resa esclusivamente per scopi di solidarietà e
senza alcuna forma di remunerazione diretta o indiretta (così Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833). Rientrano
in quest'ultima ipotesi quelle prestazioni che si riferiscono, ad esempio, all'assistenza di un familiare
convivente (così Cass. 15 marzo 2006, n. 5632), alla militanza politica verso un partito o un sindacato (così
Cass. 3 luglio 2012, n. 11089), al sostegno verso una determinata congregazione religiosa (così Cass. 2
dicembre 2002, n. 17096), nonché alle attività di volontariato presso enti no profit (così l. 11 agosto 1991,
n. 266) o verso enti di promozione sociale (così l. 7 dicembre 2000, n. 383).
6
Per forme indirette di remunerazione sono da intendersi quelle prestazioni rese per evitare un esborso di
tipo economico (così Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602) o quelle prestazioni cc.dd. "in natura", come ad
esempio, il vitto e l’alloggio riconosciuti per l’attività lavorativa (così Cass. 11 settembre 2003, n. 13380).
7
Ciò che qualifica la gratuità della prestazione, non è l'assenza o meno di subordinazione, ma la presenza o
meno di uno scopo solidaristico che giustifichi quest'ultima. Ciò significa, in altri termini, che, sia in caso di
lavoro subordinato, sia in caso di lavoro autonomo, sarà pur sempre possibile qualificare un rapporto di
lavoro come atipico e gratuito (e ciò sul presupposto dell’art. 1322, c. 2, cod. civ.). In tal caso, il principio
costituzionale tale per cui il collaboratore ha diritto alla retribuzione (art. 36 cost.) cede il passo al
pregnante principio solidaristico contenuto agli artt. 2 e 3 cost. Anche il collaboratore gratuito, d'altronde,
all'interno dell'assetto organizzativo del Richiedente e per svolgere la propria prestazione, dovrà rispettare
alcuni vincoli di orario o ricevere direttive, rendendo così più sfumati i confini tra subordinazione e
autonomia.
8
Per quanto riguarda il collaboratore volontario presso organizzazioni no profit, sussiste in capo a
quest'ultime l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento delle attività di collaborazione, nonché da responsabilità civile per i danni cagionati a terzi
nell'adempimento della prestazione sociale (così art. 4, l. 266/1991). L'obbligo assicurativo poc'anzi
accennato riguarda esclusivamente i soggetti aderenti che prestano attività di volontariato, senza
ricomprendere coloro che invece sostengono solo economicamente l'organizzazione.
9
Non rientrano in tale definizione i rimborsi cc.dd. "a forfait" ovvero omnicomprensivi e non documentati.
10
Le parti possono determinare un preavviso adeguato in funzione della specificità del rapporto.
5
5
spazi ove deve essere svolta la prestazione, fornendo allo stesso ogni strumentazione utile
allo scopo e garantendo altresì la sicurezza sul luogo di lavoro e ogni altra forma di protezione
richiesta ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche11;
9.
il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera di collaborazione con diligenza, buona
fede e correttezza, prendendo atto dell’importanza dell’impegno assunto, seppur gratuito;
10. tutte le controversie derivanti dal presente accordo o in relazione allo stesso, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un
preliminare tentativo di mediazione innanzi Servizio di Mediazione della Camera di Commercio
di Ancona, iscritto al n. 284 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero
della Giustizia. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le
medesime controversie in arbitrato irrituale, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale
”Leone Levi” della Camera di Commercio di Ancona, che le parti espressamente dichiarano di
conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà
con determinazione contrattuale.
11. per ogni altra circostanza, non espressamente ricompresa nella presente scrittura privata, si
intendono qui richiamate e trascritte le norme del codice civile in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collaboratore
_________________________
Il Richiedente
_____________________________
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le
seguenti clausole: 10 (tentativo di mediazione e arbitrato irritale secondo equità).
Il Collaboratore
_________________________
Il Richiedente
_____________________________
11
Gli obblighi formativi, di valutazione dei rischi e di vigilanza sanitaria sussistono in capo al responsabile
dell'attività imprenditoriale anche nel caso di soggetti che prestano la propria attività lavorativa
gratuitamente e senza scopo di lucro (così art. 2, c. 1, lett. "a", d.lgs. n. 81/2008). Il contratto può omettere
questa clausola qualora le prestazioni debbano essere eseguite in luoghi estranei alla piena disponibilità
dell’associazione.
6
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Accordo di collaborazione gratuita