Condizioni generali
Assicurazione responsabilità civile verso terzi per privati
Indice
1. Definizioni
2. Qualità
3. Campo di applicazione dell'assicurazione
4. Entità della copertura
5. Esclusioni
6. Risarcimento del danno
Condizioni particolari
Art. 1 Definizioni
Nella polizza e nelle presenti condizioni si intende per:
a. Pagamento:
risarcimento di danni, costi o perdite.
b. Assicurati (famiglia/conviventi):
Se l'assicurazione è valida per una famiglia/conviventi, si
considerano assicurati in ambito familiare:
1. il sottoscrittore dell'assicurazione;
2. il coniuge convivente;
3. le persone che vivono con lui/lei in ambito familiare; come pure:
4. i figli fino a 27 anni non coniugati e residenti in Europa;
5. i nonni, i genitori, i suoceri, i parenti acquisiti e i
consanguinei che vivono con loro;
6. gli ospiti minorenni, nella misura in cui la responsabilità per
essi non è coperta da un'altra assicurazione
7. il personale domestico, nella misura in cui la responsabilità per
tale personale è connessa ad attività svolte a favore di un
assicurato;
c. Assicurati (single o che vive da solo):
Se l'assicurazione è valida per un single, si considerano assicurati
in ambito familiare:
1. il sottoscrittore della polizza;
2. gli ospiti minorenni, nella misura in cui responsabilità per essi
non è coperta da un'altra assicurazione:
3. il personale domestico, nella misura in cui la responsabilità per
tale personale è connessa ad attività svolte a favore di un
sottoscrittore.
d. Assicurati (famiglia/conviventi, sottoscrittore della polizza con
65 anni di età o più): Se l'assicurazione è valida per una
coppia/conviventi in cui il sottoscrittore ha 65 anni di età o più,
si considerano assicurati:
1. il sottoscrittore dell'assicurazione;
2. il coniuge convivente, il/i figli del coniuge adottati, come
pure:
3. gli ospiti minorenni, nella misura in cui la responsabilità per
essi non è coperta da un'altra assicurazione:
4. il personale domestico, nella misura in cui la responsabilità per
tale personale è connessa ad attività svolte a favore di un
sottoscrittore.
e. Figli:
i figli propri (anche adottati), come pure i figli in affido o i
figliastri.
Art.2 Qualità
a. È assicurata la responsabilità del sottoscrittore inteso come
privato cittadino. Non è coperta la responsabilità relativa
all'esercizio di una professione o alla gestione di un'azienda, di
un'attività artigianale pagata come pure l'attività di servizio
militare o civile.
b. Tali limitazioni della qualità non sono valide per:
1. il personale domestico di cui ai punti 1.b.8, 1.c.3 e 1.d.4;
2. i figli di cui ai punti 1.b.4 e 1.b.5 in caso di attività
effettuate nelle vacanze o nel tempo libero a favore di persone
diverse dall'assicurato, che siano o meno a pagamento. La
responsabilità dei figli in questo caso è assicurata solo nel caso
in cui non sia coperta da un'altra polizza assicurativa. Non sono
coperte le responsabilità dei datori di lavoro, di chi ne acquisisce
i diritti o dei superstiti
Art. 3 Campo di applicazione dell'assicurazione
L'assicurazione è valida in tutto il mondo ad eccezione degli Stati
Uniti e del Canada.
Art. 4 Entità della copertura
a. responsabilità/danni
1. È assicurata la responsabilità dei sottoscrittori della polizza
relativa alla qualità di cui all'articolo 2 per danni causati o
verificatisi nel corso della durata di validità dell'assicurazione,
per tutti gli assicurati insieme e a copertura degli importi per
singolo evento riportati nella polizza.
2. Laddove nelle presenti condizioni si parla di danni, si intendono
danni causati a persone e a cose.
3. Per danni alle persone si intende: danni che causano lesioni o
che ledono la salute delle persone, con o senza caso di morte,
compresi di danni che ne derivano.
4. Per danni alle cose si intende: danni conseguenti a
danneggiamenti e/o distruzione e/o perdita di cose di altri
appartenenti a persone diverse dagli assicurati, compresi i danni
che ne derivano.
b. responsabilità reciproca
1. La responsabilità reciproca degli assicurati è assicurata solo
per i danni degli assicurati interessati alle persone e nella misura
in cui tali assicurati, in occasione di un evento, non hanno alcuna
responsabilità per conto di altri.
2. Non verrà riconosciuto alcun risarcimento se la parte richiedente
è una persona fisica danneggiata non direttamente coinvolta
nell'evento o i suoi superstiti.
3. È assicurata anche la responsabilità di un assicurato nei
confronti del personale domestico per danni conseguenza di incidenti
sul lavoro e per danni alle cose.
c. spese e interessi legali
Oltre all'importo assicurato, viene riconosciuto un risarcimento
per:
1. i costi delle procedure sostenuti su richiesta dell'assicurato
per la stipula di accordi e per l'assistenza legale necessaria;
2. gli interessi legali sulla parte dell'importo coperta dalla
presente assicurazione.
d. garanzia
1. Se un organo amministrativo, per uno dei danni coperti dalla
presente assicurazione, richiede la costituzione di un deposito
cauzionale a garanzia della parte lesa, l'assicuratore accorderà
tale garanzia al massimo per il 10% dell'importo assicurato.
2. Gli assicurati devono autorizzare l'assicuratore a disporre della
garanzia non appena questa viene resa disponibile e devono
collaborare in ogni modo alla riscossione del rimborso.
e. beni immobili
Per quel che riguarda i beni immobili, viene assicurata la
responsabilità del sottoscrittore o di uno degli assicurati
conviventi se proprietario:
1. dell'edificio abitato da lui/lei con gli edifici ammessi, anche
se una parte viene affittata;
2. di un appartamento che lui/lei non abita più, ma ancora di sua
proprietà, o che riceve in proprietà ma che ancora non abita, il
tutto per un periodo massimo di 12 mesi dopo che l'appartamento è
stato lasciato o ricevuto;
3. di un secondo appartamento, un appartamento per le vacanze, una
roulotte fissa o una casetta in un complesso di orti familiari, a
condizione che non ciò non serva esclusivamente per essere affittato
a terzi. Per quel che riguarda i beni immobili, è assicurata inoltre
la responsabilità del sottoscrittore per danni causati da:
4. incendi, spegnimento di incendi ed esplosione nell'appartamento
affittato per le vacanze e del mobilio presente nello stesso. Per
danni al mobilio viene fissata una franchigia di € 500,00 per ogni
sinistro;
5. incendi, spegnimento di incendi ed esplosione nell'appartamento
affittato e abitato dall'assicurato, non minore ospitato, ad
eccezione del mobilio presente e comunque fino a un massimo di €
125.000,00;
6. da un'antenna, anche per danni causati all'edificio affittato o
abitato.
7. La presente assicurazione esclude altri casi di responsabilità
per danni a beni immobili, tra cui la responsabilità per danni a
beni immobili in costruzione o in gestione.
8. L'eccezione di cui al punto 5.b non si applica a quanto definito
ai punti dal 4.e.4 al 4.e.6 compreso.
f. danni a cose appartenenti a persone che fanno visita agli
assicurati
1. Senza pregiudizio di quanto disposto nelle presenti condizioni,
viene riconosciuto un risarcimento di € 1.000,00 per persona e per
sinistro per danni causati a cose che le persone in visita al
sottoscrittore hanno con sé durante tale visita e dovuti a eventi
improvvisi e violenti
provenienti dall'esterno, se il sottoscrittore non ne è
responsabile.
2. Per visitatori si intendono esclusivamente le persone, diverse
dagli assicurati, che con l'assenso di un assicurato, nell'ambito
delle qualità qui assicurate, si trovano nei locali,
nell'appartamento o nell'edificio abitato, compresi i cortili,
dell'assicurato.
3. Non vengono considerati visitatori coloro che si trovano nei
citati luoghi per svolgervi attività lavorativa, gli affittuari o i
sub-affittuari di stanze, appartamenti o edifici di un assicurato.
4. Non vengono considerate cose nel senso della presente
disposizione:
autoveicoli e biciclette.
g. danni a custode di animali dell'assicurato. Sono assicurati i
danni alle persone o i danni alle cose causati da animali domestici
di proprietà di un assicurato a persone diverse dall'assicurato, a
cui è stato temporaneamente affidato l'animale per essere custodito,
se l'attività non viene esercitata a livello professionale.
Art. 5 Esclusioni
a. dolo
Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità
dell'assicurato per danni causati o derivanti da:
1. azioni od omissioni illecite contro persone o cose commesse con
dolo;
2. azioni od omissioni illecite contro persone o cose commesse con
dolo da parte di una o più persone appartenenti a un gruppo cui
anche l'assicurato fa parte, anche nel caso in cui l'assicurato non
abbia agito di persona;
3. Il carattere doloso delle azioni o delle omissioni illecite di
cui ai punti 5.a.1 e/o 5.a.2 non viene annullato se l'assicurato,
nel caso in cui faccia parte di un gruppo, una o più persone
appartenenti al gruppo si trovino sotto l'influenza di alcool o di
altre sostanze che li rendano incapaci di controllare la loro
volontà;
b. comportamenti sessuali
Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità
dell'assicurato per danni causati da o derivanti da:
1. comportamenti sessuali o a sfondo sessuale di qualsiasi natura;
2. comportamenti sessuali o a sfondo sessuale di qualsiasi natura di
una o più persone appartenenti a un gruppo di persone di cui fa
parte anche l'assicurato, anche nel caso in cui quest'ultimo non si
comporti in questo modo;
c. controllo
1. Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di
responsabilità per danni:
a: a cose in possesso dell'assicurato o di una persona che agisce a
suo nome:
in virtù di un contratto di affitto, di vendita a rate, di locazione
o di pegno, come pure di usufrutto (compreso il diritto di utilizzo
e di abitazione) o in virtù dell'esercizio di una professione o
della gestione di un'azienda, di un'attività artigianale diversa del
favore personale, come pure l'esecuzione del servizio miliare o
civile;
b. a cose che l'assicurato detiene illecitamente;
c. a veicoli a motore, roulotte (fisse), carrelli tenda, natanti a
motore o a vela, comprese le tavole a vela e gli aeroplani, che
l'assicurato o qualcun altro detiene a suo nome;
d. causati da perdita, furto o scomparsa di denaro, documenti
negoziabili, carte di transazione finanziaria, bancaria o postale,
come pure carte di credito che l'assicurato o qualcun altro detiene
a suo nome.
2. Altri casi di responsabilità per danni a cose che l'assicurato ha
con sé, diverse da quelli previsti ai punti dal 5.c.1. al 5.c.1.d
sono assicurati per un importo di € 12.500,00 per sinistro, con una
franchigia di € 50,00 per sinistro.
3. Rimane valida la copertura della responsabilità per danni causati
dal fuoco all'appartamento o all'appartamento per le vacanze (4.e.4
e 4.e.5) in affitto, per danni causati da un'antenna su un edificio
in affitto (4.e.6) e per danni causati come passeggero (5.d.1, 5.e.3
e 5 f.2).
d. autoveicoli
Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità
per danni causati con o da un autoveicolo di proprietà
dell'assicurato o che lo stesso utilizza o gestisce. Questa
esclusione vale anche per la responsabilità:
1. di un assicurato come passeggero di un veicolo a motore: rimane
comunque valido quanto previsto al punto 4.b e 5.c.
2. degli assicurati di cui ai punti dall'1.b.1 all'1.b.3 compreso,
come pure per i danni di cui ai punti 1.d.1 e 1.d.2 causati da
personale domestico con un veicolo a motore del quale nessuno degli
altri assicurati se non il personale domestico è proprietario;
3. di un assicurato per danni causati da macchine falciatrici a
motore, da giochi per bambini e oggetti simili, a condizione che non
superino la velocità di 10 km/h, come pure da modellini di auto
telecomandate;
4. di un assicurato per danni causati durante l'utilizzo fraudolento
di un veicolo a motore, nel caso il cui l'utilizzatore sia minore di
18 anni; per utilizzo fraudolento si intende l'uso illecito di un
veicolo a motore, senza lo scopo di voler entrare in possesso di
tale veicolo.
5. La copertura descritta nei paragrafi dal 5.d.1 al 5.d.3 non vale
se la responsabilità è coperta da un'altra assicurazione.
6. Rimane non coperta la responsabilità in caso di furto o di
sottrazione dell'autoveicolo per
danni all'autoveicolo stesso.
7. In caso di utilizzo fraudolento del veicolo senza atti di
violenza, tale copertura non vale se per l'autoveicolo è in vigore
un'assicurazione responsabilità civile.
e. natanti
Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità
per danni causati con o da un natante per la cui guida sia richiesta
la patente nautica.
Tale esclusione non vale neppure per la responsabilità di un
assicurato che sia passeggero di un natante. Si applica comunque
quanto indicato ai punti 4.b e 5.c.
La copertura descritta al punto 5.e non vale se la responsabilità è
coperta da un'altra assicurazione.
f. aeroplani
Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità
per danni causati con o da un aeroplano, un modellino di aeroplano,
un deltaplano, un drone, un parapendio, un aereo guidato da cavo, un
dirigibile, un modellino di razzo, un pallone con diametro di più di
1 metro quando è completamente gonfio. Questa esclusione non vale
neppure per la responsabilità:
1. per danni causati con o da modellini di veicoli con peso massimo
di 20 kg;
2. di un assicurato come passeggero di un aeroplano; rimane tuttavia
valido quanto previsto ai punti 4.b e 5.c. La copertura descritta ai
punti 5.f.1 e 5.f.2 non vale se la responsabilità
è coperta
da un'altra assicurazione.
g. sommosse e reazioni nucleari
Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità
per danni, diretti o indiretti con:
1. sommosse, tra i quali si intende conflitto armato, guerra civile,
rivolte, disordini interni, insurrezione e tumulti; Le sei forme di
sommossa citate, come pure le rispettive definizioni, sono parte del
testo depositato dall'Associazione degli Assicuratori nei Paesi
Bassi in data: 2 novembre 1981 presso la cancelleria del Tribunale
dell'Aia;
2. reazione nucleare che comprende qualsiasi reazione con
fuoriuscita di energia.
i. armi
1. Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di
responsabilità per danni causati in relazione al possesso e/o
all'utilizzo di armi come stabilito dalla Legge sulle Armi e le
Munizioni e nei successivi regolamenti, per le quali l'assicurato
non disponga di regolare autorizzazione.
2. La responsabilità per danni causati in relazione al possesso e/o
all'uso di armi da fuoco durante la caccia è coperta esclusivamente
nella misura in cui viene espressamente assicurata.
Art.6 Liquidazione dei sinistri
a. L'assicuratore ha il diritto di risarcire subito le persone
danneggiate e di concludere accordi con tali persone. Se il
risarcimento dei danni è pagabile a rate e se il valore di tali
rate, compresi eventuali altri risarcimenti, è superiore all'importo
assicurato, la durata o l'entità di tale risarcimento viene
ricalcolata in proporzione.
Condizioni particolari
Le seguenti condizioni particolari valgono solo se sono riportate
sulla polizza.
1. Per ogni danno viene fissata una franchigia di € 90,00 per
singolo evento. Se oltre alla franchigia di cui sopra se ne applica
un'altra, vale quella maggiore.
2. Per ogni danno causato dai figli, come indicato all'articolo
1.b.4 e 1.b.5 delle Condizioni Generali si applica una franchigia di
€ 160,00 per singolo evento. Se oltre alla franchigia di cui sopra
se ne applica un'altra, vale quella maggiore.
3. La franchigia non vale per danni causati da armi da fuoco durante
la caccia, se tale rischio è già assicurato.
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Condizioni generali Assicurazione responsabilità