UNIVERSITA’ DI CATANIA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
SEMINARIO FORMATIVO
PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI
ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Legislazione di riferimento sui
lavori pubblici
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Lavoro pubblico
• È costituito dalle attività materiali, tecniche
e strumentali realizzate da un Ente
pubblico.
• È definito dà un solo elemento soggettivo
in quanto rappresenta ogni lavoro eseguito
dallo Stato o da un altro Ente pubblico.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Opera pubblica
• Trae origine dal lavoro pubblico ed è
caratterizzata anche dalla destinazione
della stessa e dal carattere immobiliare di
ciò che si intende realizzare.
• L'opera diventa pubblica soltanto a
costruzione ultimata e dopo aver acquisito
l’oggettiva destinazione di bene demaniale
o di bene patrimoniale indispensabile.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
• Le opere pubbliche sono quindi destinate
al conseguimento di un pubblico interesse.
• Si connotano per essere fruibili da parte di
un numero potenzialmente indeterminato
di soggetti.
• A titolo d'esempio sono da considerare
opere pubbliche le strade, le stazioni
ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le
costruzioni militari (caserme) e quelle civili
(palazzi, scuole etc.).
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Quadro normativo sui lavori
pubblici in Sicilia
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
NORMATIVA NAZIONALE
• Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.
(in seguito indicato come Codice dei contratti)
• D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554
(Regolamento di attuazione della Legge 109
costituito da 232 articoli)
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Codice dei contratti
Il codice è già operativo a livello nazionale,
ma non è entrato in vigore nella sua
pienezza e la sua intera operatività si
completerà con l’emanazione del
regolamento di esecuzione, pertanto da
quel momento cesserà l’efficacia di tutta
una serie di norme regolamentari
contenute nel DPR 554 e che sono allo
stato attuale ancora vigenti.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Sicilia - Regione a Statuto Speciale
La Regione Siciliana anche in materia di lavori
pubblici ha competenza legislativa esclusiva,
che deriva dall'art. 14, lettera g) dello Statuto
della Regione Siciliana, approvato con Regio
Decreto Legge 15 maggio 1946 n. 455, ma che
trova, comunque, il suo limite nell'osservanza
delle leggi statali di riforma economico-sociale,
nei principi generali dell'ordinamento, nonché
nell'adempimento degli obblighi internazionali
contratti dallo Stato.
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• Fatta salva l'immediata operatività, nell'ambito della
Regione, della normativa europea disciplinante i rapporti
al di sopra della soglia comunitaria, nonché delle norme
statali sulla prevenzione della criminalità mafiosa e sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
l'adeguamento alla disciplina nazionale, in materia di
lavori pubblici, è riservata alle autonome scelte del
legislatore regionale.
• Quindi, le modifiche o le abrogazioni apportate dal
legislatore statale alla normativa nazionale recepita, non
hanno effetto sull'ordinamento della regione, se non a
seguito di un'ulteriore intervento del legislatore
regionale, ad eccezione di quelle norme concernenti
materie che sono riservate all'esclusiva competenza
dello Stato (ad esempio la materia dell'arbitrato o della
giurisdizione sulla quale la regione siciliana non ha
potestà legislativa).
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
• Al di fuori delle suddette ipotesi, dopo l'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 163, e sino all'emanazione della
normativa regionale di adeguamento, trova applicazione
in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori
pubblici, fermo restando l'obbligo della regione di
adeguarsi ai principi fondamentali del codice dei contratti
che costituiscono norme di grande riforma economicosociale.
• Per tale motivo in Sicilia continua ad applicarsi la L.R. 2
agosto 2002 n. 7 e ss. mm. ii., con la quale è stata
recepita staticamente con modifiche ed integrazioni la
legge nazionale n. 109/1994, nel testo vigente alla data
di approvazione della legge regionale, che entrata in
vigore il 9/9/2002.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Il comma 2 dell’art 1 della L.R. n. 7/2002 cita le ulteriori
norme che si applicano nel territorio della regione, ad
eccezione delle parti incompatibili con la disciplina
dettata dal legislatore siciliano
Trattasi, in particolare, del:
• D.P.R. n. 554 - Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di ll.pp.n 109/1994 e ss.mm.;
• D.M. n 145/2000 - Capitolato generale d'appalto;
• D.P.R. n. 34/2000 - Istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
• D.M. n. 294/2000 - concernente l’individuazione dei
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori
di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici;
• D.M. n 398/2000 - recante le norme di procedura del
giudizio arbitrale.
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Applicazione in Sicilia del DPR n. 554
• In Sicilia alcuni articoli del DPR 554/1999 - Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici (legge n. 109/1994) – non sono applicabili, in
quanto non compatibili con le attuali norme regionali,
mentre altri articoli dello stesso DPR possono trovare
applicazione con le necessarie precisazioni (vedasi in
proposito la circolare dell’Assessorato regionale LL.PP.
del 24 ottobre 2002, successivamente modificata con la
circolare 5 agosto 2003).
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Norme in atto vigenti in Sicilia
•
•
•
•
•
•
•
•
L.R. 7/2002
L.R. 7/2003
L.R. 16/2005
L. 109/94 nel testo vigente alla data del recepimento con
le modifiche ed integrazioni ad esso apportate dal
legislatore siciliano
D.P.R. 554/99 ove compatibile con le norme regionali
D.P.R. 34/2000
T.U. Espropriazioni 387/2001
D.Lvo 163/2006 solo relativamente alla fase di gara
d’appalto ed affidamento degli incarichi a professionisti
esterni alla stazione appaltante.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
I RUOLI PROFESSIONALI NELLA
PROGETTAZIONE
• Progettista
• Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)
• Coordinatore Sicurezza in fase progettuale
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LE FASI PROGETTUALI
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici
• Progettazione preliminare
• Progettazione definitiva
• Progettazione esecutiva
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Progettazione preliminare
Sono stabiliti i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati
dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento.
Esso è costituito dai seguenti elaborati (art.18 e 24 del Regolamento):
• Relazione illustrativa (contenente la specifica delle ragioni della scelta
della soluzione progettata in base alle valutazioni delle eventuali
soluzioni possibili e la sua fattibilità amministrativa e tecnica);
• Relazione tecnica;
• Schemi grafici (che debbono consentire di individuare le
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dell'opera);
• Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
• Calcolo sommario della spesa occorrente per la realizzazione
dell'opera;
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Progettazione definitiva
Tale fase progettuale deve individuare compiutamente i lavori da
realizzare e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso è costituito dai seguenti elaborati (art. 25 e 34 del Regolamento):
• Relazione descrittiva:
• Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica;
• Relazioni tecniche specialistiche;
• Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
• Elaborati grafici;
• Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative,
ovvero studio di fattibilità ambientale;
• Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
• Piano particellare di esproprio;
• Computo metrico estimativa;
• Quadro economica.
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Progettazione esecutiva
Tale fase progettuale deve essere conforme a quella
definitiva e deve essere tale che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo.
Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati
(art. 35 del Regolamento ):
• Relazioni dettagliate;
• Calcoli esecutivi di strutture ed impianti;
• Elaborati grafici in scale adeguate compresi i particolari
costruttivi;
• Capitolato Speciale d‘Appalto;
segue
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•
•
•
•
•
Schema di contratto;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità
di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera;
• Eventuali ulteriori studi di dettaglio o di verifica
delle ipotesi progettuali che si rendessero
necessari;
• Cronoprogramma, ove necessario;
• Piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti;
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(Art. 17 L. 109/94)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Dagli Uffici Tecnici delle stazioni appaltanti;
Dagli Uffici consortili di progettazione e Direzione Lavori costituiti
fra comuni, consorzi, unioni, Aziende unità sanitarie locali, Enti di
industrializzazione ed Enti di bonifica;
Organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni possono avvalersi
Da liberi professionisti singoli o associati;
Società di professionisti;
Società di Ingegneria;
Raggruppamenti temporanei (D, E, F);
Consorzi stabili di professionisti e di Società di ingegneria.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI
Le relative procedure sono disciplinate: (Art. 17
commi 9, 10, 11, 12 della legge 109/94)
a)
per importo pari o superiore a 200.000,00 Euro, IVA
esclusa : dalla direttiva 92/50/CEE del 18/06/92 e dal
D.Lgs. 17/03/95, n. 157 e s. m.;
b)
per importo compreso tra 100.000,00 e 200.000,00
Euro, IVA esclusa: da gara ad evidenza pubblica
disciplinata da apposito regolamento e successivo
bando tipo che deve emanare l'Assessore ai LL.PP.
Regionale;
segue
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
c)
per importo inferiore a € 100.000, IVA esclusa: a
mezzo gara informale nel rispetto della trasparenza,
proporzionalità, non discriminazione e parità di
trattamento, secondo il criterio del prezzo più basso
(non vigendo più l’obbligo dei minimi tariffari) o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
d)
per importo inferiore a € 20.000,00, IVA esclusa, ove
il regolamento interno della Stazione Appaltante lo
prevedano: da rapporto fiduciario secondo i criteri di
trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e
parità di trattamento introdotti nella Regione Siciliana
con L.R. 16/2005.
I compensi relativi all'attività tecnico-amministrativa
non possono essere subordinati all'ottenimento del
finanziamento dell'opera
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI
Gli studi e progetti redatti dai soggetti A, B, C (Pubblici
dipendenti) devono essere redatti da tecnici abilitati
all’esercizio della professione.
I Tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti degli ordinamenti
professionali, se in servizio presso l’Amministrazione o
altra Amministrazione da almeno cinque anni.
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PROFESSIONALE DI INGEGNERE
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI
Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di:
 persone (Capi II, III e IV Titolo V libro quinto Codice Civile);
 nella forma di società cooperativa (Capo I Titolo VI libro
quinto Codice Civile), che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma
associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
casse di previdenza.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Sono le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del
Titolo V del libro quinto del Codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la cassa
di previdenza di ciascun professionista firmatario del
progetto
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
PROFESSIONALE
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella
convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato
direttamente, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, (art.
2359 c.c.) controllante o collegato all'affidatario di incarichi
di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
PUBBLICITÀ INCARICHI
PROFESSIONALI
La stazione appaltante che ha conferito l'incarico
fiduciario deve darne adeguata pubblicità con
comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi
professionali competenti per territorio entro trenta
giorni dal conferimento medesimo attraverso il
rappresentante legale dell'ente.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
• La designazione di un responsabile del procedimento per
ciascuna delle fasi di progettazione, affidamento e
direzione dei lavori testimonia il chiaro intento del
legislatore di voler individuare un soggetto ben preciso a
cui demandare la cura dell’opera pubblica.
• Ne consegue l’univoca individuazione della responsabilità
legata a un complesso di attività che vanno dalla
programmazione dell’opera al controllo finale della sua
corretta esecuzione.
• Il legislatore, introducendo nell’ordinamento tale figura, ha
voluto ripartire le funzioni tra amministratori e dirigenti,
con l’attribuzione a questi ultimi di effettivi poteri
gestionali e di adeguate risorse.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
• Infatti, le sterminate funzioni attribuite al RUP prevedono
essenzialmente compiti di programmazione,
coordinamento e controllo, mentre risultano
abbastanza limitate le attività operative vere e proprie, le
quali, evidentemente, sono svolte dagli altri soggetti.
• Al Responsabile Unico viene quindi attribuito il ruolo di
interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli
interessi della Pubblica Amministrazione, e quindi della
comunità che questa rappresenta, e a vigilare sul più
esaustivo ed efficace soddisfacimento e tutela degli
stessi.
• Nell’esercizio di tale ruolo il Responsabile Unico del
Procedimento diviene, in tutte le attività finalizzate alla
realizzazione di un’opera pubblica, il punto di
riferimento per ogni altro soggetto coinvolto in tali attività
e per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al
collaudo.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERE
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(art. 7 Legge 109/94)
• I soggetti di cui all'art. 2. comma 2. lettera a), nominano,
ai sensi della legge 7 agosto 1990. n. 241. e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione. dell’affidamento e dell'esecuzione.
• Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia
de! lavori per i quali il responsabile del procedimento può
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale svolgimento
delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del
processo
attuativo
necessari
per
l'attività
di
coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione dei
lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996. n.
494. e successive modificazioni.
• Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dell’Ente presenti carenze accertate o
non consenta il reperimento delle adeguate competenze
professionali
in
relazione
alle
caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, i compiti di supporto all'attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto lgs
17 marzo 1995. n. 157
- a professionisti singoli o associati
- alle società aventi le necessarie competenze specifiche
di
carattere
tecnico,
economico-finanziario.
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura professionale.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice su proposta del
responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Art. 7/bis Legge 109/94, comma 1
Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo
sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria (pari a
6.242.9529 euro) il parere sui progetti in linea
tecnica è espresso dal responsabile del
procedimento.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
II Responsabile del procedimento per
la realizzazione di lavori pubblici
Art. 7 D.Lgs 554/99
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di
ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del
procedimento,
nominato
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima
della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14,
comma 1, della Legge.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
•
•
a)
b)
c)
d)
e)
Il responsabile del procedimento provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti
condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione
programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente
cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati
e informazioni :
nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di
appalti e concessioni;
sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso
di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da
realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un
funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di
servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile
del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei
limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni
non possono coincidere nel caso di interventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. 554/99, e
di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
In caso di particolare necessità nei comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti
di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)
le competenze del responsabile del procedimento
sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o
della struttura corrispondente. Ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze
sono attribuite al responsabile del servizio al quale
attiene il lavoro da realizzare.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 1
della Legge devono in ogni caso garantire lo
svolgimento dei compiti previsti per il responsabile
del procedimento dalle norme della Legge e del
regolamento che li riguardano.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Funzioni e compiti del RUP
Art. 8 D.P.R. 554/99
Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini
preliminari idonee a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle
procedure di variante urbanistica;
c) redige il documento preliminare alla progettazione;
d) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi
che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i
diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e
degli elaborati richiesti;
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
e)
f)
g)
h)
coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, vérificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel documento preliminare alla
progettazione e nel progetto preliminare, nonchè alla redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento;
convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso;
propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di
trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità,
promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi
atti;
richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per
l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
i)
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per 1'esecuzione dei lavori;
l)
effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti
del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del
documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire, la piena disponibilità degli immobili;
m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1.
l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e
la sua articolazione per lotti;
2.
la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
1'intero lavoro;
3.
l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile
e fruibile dell'intero intervento;
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
n)
o)
p)
q)
r)
svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di
svolgimento dei lavori;
trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratte;
assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le
varianti in corso d'opera;
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
s)
t)
u)
v)
w)
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni del direttore dei
lavori;
accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del
D.P.R. 554/99;
propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti;
propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori.
gli altri compiti sono afferenti alla fase di Direzione Lavori.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Il responsabile del procedimento svolge i propri
compiti con il supporto dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del
procedimento propone all'amministrazione l’affidamento
delle attività di supporto secondo le procedure e con le
modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti
affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
Art. 18 comma 2-quater L. 109/94: E’ vietato l’affidamento
di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti
a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che
non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è
escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18
della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione
aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento,
fermo restando le responsabilità disciplinari previste
dall’ordinamento di appartenenza.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
ASSICURAZIONE PROGETTISTA
(art. 30 comma 5 Legge 109/94)
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva
devono
essere
muniti,
a
far
data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d) della L. 109/94 resesi necessarie in corso di
esecuzione.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al
10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 1 milione di Euro. per lavori di importo inferiore a 5
milioni di Euro, IVA esclusa, e per un massimale non
inferiore alla percentuale determinata per interpolazione
lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila
Euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di Euro,
IVA esclusa.
• La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale.
• La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di
progettista o progettisti incaricati della progettazione
esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
ASSICURAZIONE PROGETTISTA
(art. 105 comma 1-2-3-4 D.P.R. 554/99)
Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come
forma di copertura assicurativa, la polizza di cui
all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza
copre la responsabilità professionale del progettista
esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni
nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Si intende per maggior costo la differenza fra i
costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a
causa dell'errore o omissione progettuale ed i
costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto
affrontare per l'esecuzione di un progetto esente
da errori ed omissioni.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
 Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri
di nuova progettazione, nella misura massima del costo
iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le
procedure di cui alla Legge ed al regolamento, la nuova
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista
originariamente incaricato.
 L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del
progettista senza costi e oneri per la stazione
appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel
contratto.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati.
• La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha
termine alla data di emissione del certificato del
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
I RUOLI PROFESSIONALI
NELL’ESECUZIONE
• RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(R.U.P.)
• UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI
• COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
UFFICIO DIREZIONE LAVORI
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 109/94: artt 17 e 27
• Regolamento DPR 554/99: artt. 123-124-125-126-127
• Capitolato d’appalto DM ll.pp. 145/00: artt. 4-5-6-35
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Art. 123 Regolamento (D.P.R. 554/99)
Le stazioni appaltanti istituiscono
l’Ufficio Direzione Lavori prima della
gara
• Per acquisire attestazione sullo stato dei luoghi e
fattibilità opera prima di avviare procedura scelta
contraente (art. 71 Regolamento)
• Per impedire composizione che potrebbe essere
influenzata dal soggetto aggiudicatario appalto
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Art. 123 Regolamento (D.P.R. 554/99)
COMPOSIZIONE UFFICIO
DIREZIONE LAVORI
• DIRETTORE LAVORI (obbligatorio)
DIRETTORE OPERATIVO
• ASSISTENTI (eventuali)
ISPETTORE DI CANTIERE
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI
•
•
•
•
•
•
•
Gli articoli 124 e successivi del Regolamento attribuiscono al
Direttore dei lavori tutti i compiti definiti per legge e richiamano
alcuni compiti specifici, che si possono così sintetizzare:
Verifiche ed interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori a regola
d'arte e in conformità al progetto e al contratto;
coordinamento e supervisione dell'attività dell'Ufficio di direzione
dei lavori;
rapporti con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto;
accettazione dei materiali e relativi controlli qualitativi e quantitativi;
verifica periodica del rispetto da parte dell'appaltatore della
normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il
relativo contenuto a lavori ultimati;
svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, qualora provvisto dei relativi requisiti.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
COMPITI DIRETTORI OPERATIVI
I direttori operativi collaborano direttamente col Direttore dei Lavori
nel verificare che le singole lavorazioni (ad esempio impianti
termoidraulici od elettrici) siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali.
L'art. 125 del Regolamento consente di affidare loro i seguenti compiti:
a)
b)
c)
d)
verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative
alla denuncia dei calcoli delle strutture;
programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al
direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni
contrattuali, proponendo i necessari interventi;
assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
e)individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo;
g)esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e
messa in esercizio degli impianti;
h)controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei
direttori di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
COMPITI ISPETTORI DI CANTIERE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
L'articolo 126 del Regolamento consente di affidare agli ispettori
di cantiere i seguenti compiti:
la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
il controllo sulle attività dei subappaltatori;
il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
l'assistenza alle prove di laboratorio;
l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti;
la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori,
Gli ispettori in genere dovrebbero essere in possesso di un
diploma tecnico o comunque di una certa professionalità tecnica.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
DIRETTORE DEI LAVORI
• LA LEGGE PREVEDE LA FIGURA DEL DIRETTORE LAVORI: SI
TRATTA DI UN (1) SOLO NOMINATIVO.
• PRIORITAMENTE L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI E’
AFFIDATA AL PROGETTISTA.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
soggetti ai quali può essere affidato
l’incarico di Direttore Lavori
•
•
•
•
•
•
•
Ufficio tecnico Stazione appaltante.
Uffici consortili istituiti tra Enti pubblici.
Uffici o organismi altre Amministrazioni.
Liberi professionisti singoli o associati.
Società di professionisti.
Società di ingegneria.
Raggruppamenti temporanei di liberi professionisti, Società di
professionisti e di ingegneri.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
NELLA REGIONE SICILIANA
COMPETE AL CAPO
DELL’AMMINISTRAZIONE LA
NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI
• ORGANO ESECUTIVO E’ IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA
• PER LA REGIONE: PRESIDENTE O ASSESSORI REGIONALI
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Il Direttore Lavori può essere il RUP,
tranne che nei seguenti casi:
• OPERE PER IMPORTI SUPERIORI A 500.000,00 EURO;
• OPERE E IMPIANTI DI SPECIALE COMPLESSITA’ O DI
PARTICOLARE RILEVANZA SOTTO IL PROFILO TECNOLOGICO
(art. 2, comma i, lettera h del Regolamento).
• PROGETTI INTEGRATI (art. 2, comma i, lettera i del
Regolamento).
Consegna dei lavori
(art. 129 del regolamento)
Approvazione del contratto o aggiudicazione definitiva (nel caso di ragioni di urgenza)
Il Responsabile del procedimento autorizza
il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori
La consegna deve risultare
da verbale redatto in
contraddittorio con
l’Appaltatore. Da tale
verbale decorre
il termine utile per il
compimento dei lavori
Il
Il Direttore
Direttore dei
dei lavori
lavori
comunica
all’Appaltatore
comunica all’Appaltatore
ilil giorno
giorno e
e ilil luogo
luogo
dove avviene
dove avviene
la
la consegna
consegna dei
dei lavori
lavori
Possibile ritardo nella consegna
Per causa
dell’Appaltatore
Per causa
dell’Amministrazione
(stazione appaltante)
L’Appaltatore può chiedere
di recedere dal contratto
La Stazione appaltante può
Accogliere
l’istanza di recesso
e rimborsare i
danni
La consegna avviene
non oltre 45 giorni
dalla data di
perfezionamento del
contratto
Non accogliere l’istanza
e procedere alla consegna
tardiva, nel qual caso
l’appaltante ha diritto
ad un compenso per
gli oneri aggiuntivi
dipendenti dal ritardo
Il Direttore dei lavori stabilisce
un altro termine per la
consegna, inutilmente
trascorso il quale la Stazione
appaltante può risolvere
il contratto ed incamerare la
cauzione
Non può esercitarsi da parte della
Stazione appaltante la facoltà di
rigetto della domanda di recesso
se il ritardo nella consegna dei
lavori superi la metà del
termine utile contrattuale
Differenze riscontrate all’atto della consegna
(art. 131 del regolamento)
Il direttore dei lavori per
poter effettuare la consegna
deve accertare la
corrispondenza tra le
condizioni locali ed il progetto
esecutivo
La corrispondenza
è verificata
Il Direttore dei
Lavori procede alla
consegna
La corrispondenza non è
verificata
Il Direttore dei lavori:
• Indica le cause e l’importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo:
• Ne riferisce immediatamente al responsabile
del Procedimento;
• Propone i provvedimenti da adottare
Ripresa dei lavori
(art. 133 del regolamento)
Cessazione delle cause
di sospensione
Il Direttore dei lavori
comunica all’Appaltatore
il giorno e il luogo
dove avviene
Ripresa dei lavori di cui viene redatto verbale
la consegna dei lavori
Firmato dal Direttore dei lavori ed inviato al
Responsabile del procedimento
Quando la
sospensione, o le
sospensioni se più di
una, durino per un
periodo di tempo
superiore ad un
quarto della durata
contrattuale, o
comunque quando
superino i sei mesi
L’Appaltatore può
richiedere lo
scioglimento del contratto
senza indennità
Quando la
sospensione
supera il quarto del
tempo contrattuale
Il Responsabile
del procedimento
dà avviso All’Autorità per la
vigilanza sui lavori
pubblici (mod. R133/09/01)
Mancata ripresa dei lavori,
L’Impresa, può diffidare
per iscritto il Responsabile
del procedimento a
dare le necessarie
disposizioni al
Direttore dei lavori
La diffida è condizione
necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto
della ripresa dei lavori,
qualora l’appaltatore
Intenda far valere
l’illegittima maggiore
durata della sospensione
Se la Stazione appaltante si oppone allo
Scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione
Dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
Sospensione oltre i termini suddetti
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
variazione apportate durante i lavori
• L’appaltatore ha l'obbligo di realizzare l’opera appaltata
conformemente al progetto, allegato al contratto
d'appalto, e non può apportare di sua iniziativa alcuna
variazione a quanto progettato, anche se le variazioni
non comportano un maggiore onere per
l’Amministrazione ed addirittura apportano vantaggi
all'opera stessa.
• All'appaltatore, che di sua iniziativa ha apportato delle
migliorie all'opera, non vengono riconosciuti i maggiori
o diversi lavori effettuati ed il corrispettivo viene
determinato come se i lavori fossero stati eseguiti
secondo le modalità, qualità e quantità stabilite in
contratto e nel caso l'amministrazione non volesse
accettare le variazioni indebitamente introdotte può
ordinare la loro demolizione ed il completo ripristino a
cure e spese dello stesso appaltatore.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Viceversa viene riconosciuto all‘Amministrazione il
diritto di apportare variazioni alI’opera, purché esse
siano contenute entro determinati limiti.
• La procedura con la quale I'ente appaltate attua questo
suo potere di modica dell’opera in fase di realizzazione
si esplica attraverso lo strumento della perizia che può
essere di variante o di variante e suppletiva.
• La perizia di variante si ha quando, pur modificando
quantitativamente e/o qualitativamente alcune categorie
di lavori ed eventualmente introducendone anche
nuove lavorazioni, inizialmente non previste in
contratto, stipulando quindi un verbale di
concordamento dei nuovi prezzi, non varia l’importo
contrattuale.
• La perizia di variante e suppletiva invece si ha quando
le predette modificazioni comportano anche la
variazione dell'importo contrattuale.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Art. 25 Legge 109/94
• Art. 134 Regolamento DPR 554/99
• Art. 10 Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/00
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Ammissibilità delle VARIANTI in corso
d'opera
Art. 25, comma 1 Legge 109/94
a)
b)
Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari.
Per cause impreviste o imprevedibili.
Per l’intervenuta possibilità di uso materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione e che possono fornire
significativi miglioramenti qualità dell’Opera.
b-bis) Per la presenza di eventi inerenti la natura e la
specificità dei beni oggetto d’intervento verificati in
corso d’opera.
Per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase
progettuale.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
c) Art. 1664 c.c. e cioè:
- Se per circostanze imprevedibili si sono verificati
aumenti o diminuzioni nel costo di materiali e mano
d’opera superiore al decimo dell’importo complessivo
dei lavori (su richiesta appaltatore e committente) la
revisione solo per differenza eccedente il decimo
- Se in corso d’opera si manifestano difficoltà
esecutive per cause:
- Geologiche
- Idriche
che rendano più onerosa la prestazione.
d) Per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’Opera o la sua ultimazione.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Art. 25, comma 2 Legge 109/94
• I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili
per i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti in
conseguenza di errori od omissioni della progettazione
di cui al comma 1 lett. d)
Art. 25, comma 1 Legge 109/94
• Il Responsabile del Procedimento nel verificarsi delle
condizioni di cui al comma 1 lettera d) deve dare
immediata comunicazione all’Osservatorio ed al
progettista.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Art. 25, comma 1 Legge 109/94
REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
• Il RUP deve sentire il Progettista ed il Direttore dei Lavori
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
NON SONO VARIANTI
Art. 25, comma 3 Legge 109/94, 1° capoverso
• Disposizioni della D.LL. per modifiche atte a risolvere
aspetti di dettaglio nel limite del
- 10% importo contratto lavori di recupero, restauro,
manutenzione
- 5% importo contratto per gli altri lavori
Non necessitano di perizia
L’importo di contratto deve mantenersi invariato
Le percentuali di variazioni del 5% e 10% sono riferite
alle categorie di lavoro (gruppi omogenei di lavorazione
ai sensi art. 10 D.M. 145/00)
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
PERIZIA DI VARIANTE
Art. 25, comma 3, 2° capoverso
• Varianti nel limite del 5% o 10% (per lavori di restauro,
recupero, manutenzione) per miglioramento funzionalità
opera senza modifiche sostanziali e copertura della
spesa nel finanziamento originario.
Art. 25, comma 4
• Nel caso di variante per errori progettuali di importo
superiore al quinto si deve procedere alla risoluzione
del contratto e indizione nuova gara.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
PERIZIE DI VARIANTE
• Le perizie di variante di cui ai commi a), b) prima
ipotesi, b-bis) e c) non prevedono alcun limite di spesa
• Le perizie di variante di cui al comma b) seconda
ipotesi debbono essere contenute entro il quadro
economico di progetto ed in tale ipotesi necessita
sempre l’accordo con l’appaltatore.
• Le perizie di variante di cui al comma d) debbono
essere contenute entro il quinto dell’importo originario
del contratto.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
COLLAUDO STATICO
• in presenza di opere strutturali che sono stato oggetto,
in fase di progettazione esecutiva, di visto da parte del
Genio Civile si procede al collaudo statico.
• Esso viene redatto da Professionista, con almeno dieci
anni di iscrizione all’Albo Professionale, incaricato
dall’Amministrazione e tale documento è obbligatorio al
fine del rilascio da parte dell’Ufficio del Genio civile del
Certificato di conformità.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO
• Le operazioni di collaudo in corso d’opera e finale
hanno, rispettivamente, lo scopo di verificare e
certificare, durante l’esecuzione dei lavori ed alla fine di
essi, se le opere sono eseguite a regola d’arte e
secondo le prescrizioni stabilite e contrattualmente
pattuite.
• Nelle attività di collaudo sono inoltre comprese le
verifiche tecniche, previste dalle leggi di settore, degli
atti contabili e dei documenti giustificativi in rapporto
alle risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità e
qualità dei materiali e delle provviste, nonché relative al
tempestivo e diligente espletamento delle procedure
espropriative poste a carico dell’appaltatore.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il
Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in cui è
obbligatorio il collaudo in corso d’opera ed i requisiti
che debbono possedere i soggetti destinatari del
conferimento dell’incarico di collaudatore.
• Come nel caso dell’affidamento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori anche per i collaudi
è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento la
competenza ad accertare e certificare le eventuali
carenze nel proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, cui è subordinata la possibilità di
affidare detti incarichi a professionisti esterni.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
• Già all’origine dell’attività di collaudo il RUP rende nota
all’organo di collaudo la propria valutazione sulla
fondatezza delle domande dell’appaltatore, per le quali
non sia intervenuto accordo bonario, trasmettendo allo
stesso, insieme a tutta la documentazione necessaria
per l’espletamento dell’incarico, la propria relazione
riservata sul conto finale redatto dal Direttore Lavori.
• Il RUP continua, anche in questa ultima fase. ad
esercitare un ruolo di indirizzo e controllo nell’interesse
della Stazione Appaltante.
• Egli riceve tutti i verbali di visita dei collaudi in corso
d’opera con i quali viene informato sull’andamento dei
lavori, sul rispetto dei termini contrattuali, che gli
consentono di esercitare il suo ruolo di controllo e di
intervenire con ordini di servizio nei confronti
dell’appaltatore per il tramite del Direttore dei Lavori.
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
CERTIFICATO DI COLLAUDO
• L’organo di collaudo formula nel relativo certificato le
proprie valutazioni in ordine al raffronto dei dati di fatto
risultanti dai verbali di visita con i dati di progetto, delle
varianti approvate e dei documenti contabili e formula,
altresì, le proprie considerazioni sul modo con cui
l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
• In tale documento il collaudatore espone le proprie
conclusioni in forma particolareggiata circa la
collaudabilità delle opere, le condizioni o le restrizioni
che consentono il collaudo, i provvedimenti da adottare
nel caso di non collaudabilità, le modifiche da
introdurre nel conto finale ed il credito liquido
dell’appaltatore.
• Apporta le opportune rettifiche al conto finale, ove rilevi
discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto,
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
DIFETTI E MANCANZE
NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA
RISCONTRATE IN SEDE DI
COLLAUDO
• Il collaudatore può rilevare difetti e mancanze
nell’esecuzione dell’opera, in tale ipotesi si hanno le tre
seguenti situazioni:
segue
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
1.i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono
riparabili in breve tempo, nel qual caso prescrive le
lavorazioni ed il termine per eseguirle; il relativo
certificato viene rilasciato dopo l’ acquisizione di
apposita dichiarazione del D.L., confermata dal RUP,
dalla quale risulti l’avvenuta esecuzione a regola d’arte
delle lavorazioni prescritte, salva la facoltà dell’organo
di collaudo di eseguire direttamente la verifica;
2. i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è
strumentale, nel qual caso l’organo di collaudo
determina, nel certificato, la somma che deve detrarsi
dal credito dell’appaltatore;
3.i difetti e le mancanze sono tali da rendere l’opera
assolutamente inaccettabile, allora il collaudatore non
emette il certificato e ne informa la Stazione Appaltante
trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni
con le relative proposte dei provvedimenti.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
Lavorazioni meritevoli di collaudo
Può, inoltre, presentarsi il caso in cui, in fase di
collaudo, vengano riscontrate lavorazioni meritevoli di
collaudo, ma non preventivamente autorizzate e per le
quali sia stato, conseguentemente, sospesa l’emissione
del certificato di collaudo, sulla base delle proposte
formulate dallo stesso organo di collaudo, il
Responsabile Unico del Procedimento trasmette le
stesse alla Stazione Appaltante, formulando nel merito
il proprio parere.
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
• La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il
Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in cui è
possibile emettere, in sostituzione del certificato di
collaudo, il certificato di regolare esecuzione.
• Tra gli altri adempimenti, che chiamano in causa il
Responsabile Unico del Procedimento nella fase di
collaudo, si evidenzia, infine, quello relativo alla
conferma del certificato di regolare esecuzione in
sostituzione del certificato di collaudo, quando ciò sia
consentito dalla legge
FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI INGEGNERI
FINE
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