CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE ARTICOLI di RIFERIMENTO ART.8, C.1., Lett. B) ART.8, C.1., Lett. A) ESPORTAZIONI INDIRETTE ART.8, C.1., Lett. C) CESSIONI AD ESPORTATORI ABITUALI ESPORTAZIONI DIRETTE e TRIANGOLARI ART.8, BIS OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI ART.38 QUATER ART.71 ART.72 ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI SAN MARINO e VATICANO CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRAUE OPERAZIONI CON L’ESTERO Presupposti SOGGETTIVO Deve trattarsi di scambi intervenuti tra soggetti membri UE e soggetti che originano da Paesi Extra UE. Tali operazioni sono effettuate in regime di non imponibilità (non si applica Iva), che è una delle cause di non applicazione dell’imposta pur in presenza del requisito della territorialità. OGGETTIVO sono esportazioni le cessioni di beni, non necessariamente a titolo oneroso, con trasporto o spedizione degli stessi fuori\dentro il territorio UE. Naturalmente devono trattarsi di cessioni di beni oppure prestazioni di servizio. Concorrono al volume d’affari, sono soggette a fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale. TERRITORIALE Interessano le operazioni con lo Stato Italiano: cessioni di beni immobili, è sufficiente che essi si trovino nel territorio dello Stato, essendo irrilevante l’eventuale residenza estera del cedente cessioni di beni mobili: - nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello Stato all’inizio del trasporto o della spedizione; - spediti da altro Stato comunitario, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto; - effettuate nei confronti dei passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario, cioè con luogo di partenza e arrivo in due diversi Paesi UE, a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.8, 1.c., lett. A) Si tratta di operazioni nelle quali il cedente effettua direttamente o tramite commissionario (intermediario) la cessione nei confronti del cessionario extra UE, provvedendo alla spedizione o al trasporto extra UE dei beni. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento ESPORTAZIONI DIRETTE (o TRIANGOLARI) Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Si considerano esportazioni ex art. 8 lett. a) DPR 633/1972 anche le esportazioni triangolari, che si hanno quando il cedente italiano “primo cedente” effettua la cessione al cessionario italiano “promotore” (questi a sua volta effettua la cessione al proprio cliente extra UE “destinatario finale”), curando la spedizione o il trasporto extra UE dei beni per conto del cessionario. La condizione indispensabile per parlare di esportazione triangolare è che il trasporto o la spedizione dei beni avvengano su incarico del cessionario, a cura o a nome del cedente. OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.8, 1.c., lett. B) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio UE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto (ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea). L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura. ESPORTAZIONI INDIRETTE (a cura del cessionario non residente) Si tratta di operazioni nelle quali il cessionario\acquirente provvede direttamente o tramite terzi al ritiro della merce presso il cedente (oppure se la fa consegnare in luogo diverso) e provvede al trasporto extra UE entro 90 giorni. I beni devono essere esportati nello stato originario in cui si trovano, senza manipolazioni o lavorazioni. Dopo i 90 giorni senza che i beni siano usciti dalla UE, il cedente deve regolarizzare l’operazione mediante versamento dell’IVA non addebitata in fattura, entro i successivi 30 giorni. Dopo questi ulteriori 30 giorni, il cedente è soggetto a sanzione dal 50 al 100% dell’imposta non versata OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.8, 1.c., lett. C) Cessioni, anche tramite commissionari, di beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e le prestazioni di servizi, rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta Si tratta di operazioni nelle quali il regime IVA è assimilato a quello delle esportazioni vere e proprie, per evitare che gli esportatori siano costantemente in una posizione di IVA a credito, dal momento che, svolgendo cessioni non imponibili, potrebbero recuperare l’IVA pagata sugli acquisti nazionali solo con il rimborso. CESSIONI AD ESPORTATORI ABITUALI (lettera di intento) Per tale motivo l’operatore economico che riceve dal cliente esportatore abituale una “dichiarazione d’intento” può emettere nei suoi confronti fattura non imponibile ex art.8 co.1, lett. c). Le condizioni sono: - emissione e annotazione della dichiarazione di intento - fattura al cliente ex art.8 co.1 lett.c) solo ove la ricezione sia stata precedente all’effettuazione della cessione con indicazione della annotazione dichiarazione di intento; -comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni ricevute entro il 16 del mese successivo al ricevimento. Sanzioni - DLgs. 471/1997 artt. 7 e 11 -omessa comunicazione delle dichiarazioni d’intento; mancata emissione di fattura senza addebito d’imposta; omessa o inesatta comunicazione Plafond Le cessioni ex art.8 co.1 lett.c) non concorrono alla formazione del plafond né alla qualifica di esportatore abituale. OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.38,quater Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila (€ 154,94) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRAUE Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Condizioni di applicabilità -l’acquirente deve essere un soggetto privato residente o domiciliato in un Paese extra UE -il venditore italiano deve essere un dettagliante, o perlomeno un grossista con autorizzazione anche al commercio al dettaglio; -l’importo dell’acquisto deve essere superiore a 154,97 € (al lordo dell’IVA); -deve trattarsi di beni destinati all’uso personale o familiare, per natura, quantità e qualità; -i beni acquistati e fattura devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita dalla UE; -i beni devono uscire dal territorio doganale UE, trasportati nei bagagli personali, entro 3 mesi; -deve essere restituita al cedente la fattura munita di visto uscire dalla UE entro 4 mesi. OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.72 Con tale articolo si rendono applicabili le disposizioni relative alle agevolazioni IVA previste da trattati e accordi internazionali, per cui determinate prestazioni (cessioni di beni, servizi) si considerano equiparate a quelle ricomprese negli art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/1972. Cessioni di beni a un Consolato straniero in Italia Sono considerate N.I. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 300,00 effettuate alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che, in via di reciprocità, riconoscono analogo trattamento alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani. La condizione di reciprocità è comprovata dalla dichiarazione (Mod. 181 US) che deve essere conservata da parte del cedente italiano. Tale agevolazione è applicata anche agli acquisti effettuati dal personale in servizio presso le predette sedi diplomatiche e consolari. OPERAZIONI NON IMPONIBILI in genere L'operatore italiano emette una fattura N.I. ex art. 72 DPR 633/1972 solo se ha ricevuto: - la dichiarazione di reciprocità (mod. 181 U.S.) nel caso di operazioni effettuate alle rappresentanze di Paesi extra UE; - il modello approvato in sede UE nel caso di operazioni effettuate alle rappresentanze di Paesi UE. Il regime di non imponibilità IVA è applicabile anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ubicate presso altri Stati membri dell'UE o presso organismi internazionali ivi situati, nonché al relativo personale tecnico-amministrativo. Sono da considerare operazioni non imponibili anche le cessioni e prestazioni rese nei riguardi dei Comandi militari degli Stati membri; dei quartieri generali militari internazionali; degli insediamenti della Nato; a condizione che si tratti di attività necessarie all’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Non è richiesta la compilazione degli elenchi INTRA , in quanto soggetti assimilati ai privati . OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.71 Le operazioni da\con la Città del Vaticano sono assimilate alle operazioni non imponibili. Per dimostrare che è intervenuta l’operazione di cessione è sufficiente conservare l’esemplare della fattura che viene restituito con l’apposizione del timbro del Governatore Pontificio. Per le operazioni di acquisto è previsto che l’acquirente italiano debba emettere autofattura ex art.17, c.3., D.P.R. 633\72. In base all’accordo di Bruxelles del 17 dicembre 2009 la moneta ufficiale è l’euro. Lo Stato di Città del Vaticano non rientra negli elenchi black list. OPERAZIONI con CITTA’ DEL VATICANO OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.71 Le operazioni da\con la Città di San Marino sono assimilate alle operazioni non imponibili. La RSM : - non è uno stato membro UE - non fa parte del territorio della Comunità Europea - adotta l’euro come moneta di conio - modello INTRA e modello BLACK LIST i beni devono essere accompagnati da documento di trasporto o di consegna in 3 copie (4 se il trasporto è tramite vettore), anche nell’ipotesi in cui viene applicata la fatturazione immediata. Una delle copie del d.d.t. deve tornare al cedente operatore italiano con il timbro a secco dell’Ufficio Tributario di San Marino e la marca apposta dallo stesso, perforata con la data. OPERAZIONI con SAN MARINO (1) Se l’operatore economico italiano non riceve, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, la copia della fattura con la marca sammarinese deve comunicare tale situazione all’Ufficio tributario di San Marino e al proprio Ufficio Iva.. L’operatore italiano è tenuto a: ● specificare - nella fattura - il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese; ● rilevare nel registro Iva delle fatture emesse la fattura di vendita; ● allegare e conservare unitamente al documento di accompagnamento dei beni viaggianti l’esemplare della fattura ad esso restituito dall’acquirente; ● annotare il ricevimento dell’esemplare della fattura regolarizzato a San Marino in una nota a margine della registrazione nel registro Iva delle fatture emesse; ● procedere alla presentazione del modello Intra 1, redatto solo per la parte fiscale, se risultano effettuate anche cessioni verso altri Stati dell’Unione europea. OPERAZIONI CON L’ESTERO ART.71 Le cessioni di beni da operatori di San Marino a soggetti italiani dotati di partita Iva possono essere assoggettate ad Iva di San Marino, che può essere detratta dall’operatore italiano. Nell’ipotesi di cessioni senza applicazione dell’Iva di San Marino l’operatore italiano deve: _ procedere ad autofatturarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 633\72; _ segnalare all’Ufficio Iva competente gli estremi della registrazione dell’autofattura sui registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse; Mentre le cessioni da San Marino nei riguardi di soggetti italiani privi di partita Iva sono, di regola, imponibili a San Marino. OPERAZIONI con SAN MARINO (2) Prestazioni di servizi da / verso RSM Dal 1° gennaio 2010 per le prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori RSM si possono effettuare le seguenti distinzioni: servizi generici ex art.7 – ter DPR 633/1972, per cui sono: - territorialmente rilevanti in Italia i servizi ricevuti da soggetti passivi in Italia che dovranno autofatturarsi l’acquisto ex art.17, co.2 DPR 633/1972; - fuori campo IVA i servizi ricevuti da privati italiani; - fuori campo IVA i servizi resi a soggetti passivi RSM; - territorialmente rilevanti in Italia i servizi resi a privati RSM (imponibili ordinari); servizi in deroga (rispetto alla regola generale di territorialità) assoluta ex artt. 7- quater e 7 – quinquies DPR 633/1972; servizi in deroga (rispetto alla regola generale di territorialità) relativa ex artt. 7- sexies e 7 – septies DPR 633/1972, PLAFOND ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997 Al fine di evitare che I soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l’estero non imponibili (ESPORTATORI ABITUALI) presentino rilevanti crediti iva (a fronte di acquisti nazionali con imposta pagata) è concessa la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, nei limiti del cosiddetto plafond. Lo «status di esportatore abituale» sussiste se le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate: ● superano il 10% del volume d’affari dell’anno solare o dei dodici mesi precedenti; ● sono annotate nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti, anche relativamente a fatture di acconto o a fatture emesse in via anticipata. L’importo delle operazioni di esportazione annotate nel periodo di riferimento (anno solare o 12 mesi precedenti) costituisce il plafond nel cui limite l’esportatore ha la possibilità di: effettuare acquisti; porre in essere importazioni; senza applicazione dell’Iva Tipo di plafond FISSO (o solare) MOBILE (o mensile) (non vale per periodi di attività inferiori) Periodo di riferimento Operazioni registrate nell’anno solare precedente a quello di utilizzo del plafond Operazioni registrate nei 12 mesi precedenti All’inizio di ogni mese va verificato il limite del 10% con riferimento al volume d’affari mobile dei 12 mesi precedenti. Va altresì verificato l’utilizzo del plafond mensile e quanto ne resta a disposizione Il calcolo del plafond viene eseguito e verificato in sede di dichiarazione Iva annuale quadro VC PLAFOND ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997 Elenco delle operazioni che concorrono al plafond (per l’esportatore abituale) Esportazioni dirette a cura del cedente art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. 633\72 Esportazioni dirette a cura del cessionario estero art. 8, c. 1, lett. b), D.P.R. 633\72 Esportazioni triangolari art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. 633\72 Cessioni verso San Marino e Città del Vaticano art. 71, D.P.R. 633\72 Cessioni a ambasciate, rappresentanze diplomatiche, ecc. art. 72, D.P.R. 633\72 Operazioni assimilate alle esportazioni Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali Cessioni intracomunitarie dirette e triangolazioni comunitarie Cessioni intra o esportazioni di beni prelevati da depositi Iva art. 8-bis, c. 1, D.P.R. 633\72 art. 9, c. 1, D.P.R. 633\72 art. 41, D.L. 331/1993 art. 50-bis, c. 4, let. f) e g) D.L.331/1993 Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli art. 51, c. 3, D.L. 331/1993 Triangolazioni nazionali non soggette Iva art. 58, c. 1, D.L. 331/1993 Margini non imponibili nel regime dei beni usati art. 36 e segg., D.L. 41/1995 PLAFOND ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997 l'impresa Beta, nel corso dell'anno 2012: ha effettuato cessioni all'estero per un ammontare pari a 328.000 euro; ha un volume d'affari di 680.000 euro. All'inizio dell'anno 2013 l'impresa, per prima cosa, verifica se può considerarsi un esportatore abituale. Il calcolo da effettuare è dato dal rapporto tra le cessioni effettuate all'estero nell'anno solare precedente e il volume d'affari relativo all'anno solare precedente. Quindi: 328.000/680.000 = 0,48. Poiché tale rapporto è superiore a 0,10 l'impresa Beta può considerarsi un esportatore abituale. Il plafond disponibile nel corso dell'anno 2013 è pari a 328.000 euro questo significa che, nel corso dell'anno 2013, l'impresa Beta può effettuare acquisti in sospensione d'imposta fino ad un importo massimo di 328.000 euro. PLAFOND ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997 Ora ipotizziamo la seguente situazione nel corso dell'anno 2013: Mese Inizio anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Acquisti effettuati in sospensione d'imposta Plafond disponibile 328.000 25.000 40.300 18.300 15.300 19.000 63.000 36.000 24.000 23.000 13.000 22.000 27.500 328.000 - 25.000 = 303.000 303.000 - 40.300 = 262.700 262.700 - 18.300 = 244.400 244.400 - 15.300 = 229.100 229.100 - 19.000 = 210.100 210.100 - 63.000 = 147.100 147.100 - 36.000 = 111.100 111.100 - 24.000 = 87.100 87.100 - 23.000 = 64.100 64.100 - 13.000 = 51.100 51.100 - 22.000 = 29.100 29.100 - 27.500 = 1.600 l plafond non utilizzato per effettuare acquisti in sospensione d'imposta viene perso DICHIARAZIONE DI INTENTO ART.8 | decreto-legge n. 16/2012 L. 26 aprile 2012 n. 44 DICHIARAZIONE DI INTENTO ART.8 | decreto-legge n. 16/2012 L. 26 aprile 2012 n. 44 L’Esportatore Abituale prima di fare ogni operazione, e quindi anche prima di utilizzare il plafond, DEVE CONSEGNARE\SPEDIRE a ciascun fornitore interessato e dogana la cosiddetta DICHIARAZIONE DI INTENTO (intento … di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto). Esiste un REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO, sia per chi le emette sia per chi le riceve. Ogni dichiarazione di intento va numerata progressivamente per anno e annotata nell’apposito registro ovvero nel registro delle fatture emesse\corrispettivi se non esistente. Chi riceve la dichiarazione deve: - numerare progressivamente la dichiarazione di intento ricevuta; - annotarla entro 15 gg dal ricevimento in apposito registro cartaceo; - inviare telematicamente la comunicazione alla ADE contenente tutti i dati entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento (in qualunque modo effettuato) da parte del soggetto fornitore\prestatore. Nella fattura che il prestatore\fornitore emetterà al momento di cessione\prestazione dovrà necessariamente contenere (per esempio all’interno dello spazio dedicato alla descrizione di fattura) una dicitura del tipo “fattura emessa ai sensi dell’art.8, c.1., lett.c, del D.P.R. 633\72 non imponibile di Iva – giusta Dichiarazione di Intento da Voi emessa il giorno 24.01.2013 al numero progressivo assegnato 2513 e da Noi registrata il giorno 10.02.2013 annotata al numero progressivo 01\2013”. BOLLA DOGANALE ART.8 | decreto-legge n. 16/2012 L. 26 aprile 2012 n. 44 L’IVA è una imposta comunitaria. L’IVA è dovuta in dogana all’atto dell’introduzione materiale dei beni nel territorio italiano (c.d. “immissione in consumo”) da colui che presenta la “dichiarazione doganale” o dal soggetto per conto del quale viene eseguita l’importazione. L’IVA è corrisposta per ogni singola operazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale (DPR n. 43/1973, Testo Unico delle Leggi Doganali). Il pagamento dell’IVA deve essere eseguito dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci (per esempio il Vettore) di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario, posto che tali disposizioni considerano come proprietario delle merci colui che le presenta in dogana o le detiene al momento dell’entrata nel territorio doganale UE o dell’uscita dal territorio stesso. I valori imponibili ai fini del dazio doganale ed ai fini IVA non coincidono, ma sono correlati tra loro nel modo seguente: + + = + + + = valore normale merce franco partenza (FOB) spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera UE base imponibile per il dazio doganale dazio doganale e altri diritti spese fino alla frontiera italiana spese di inoltro al luogo interno di destinazione base imponibile IVA BOLLA DOGANALE ESEMPIO IM A DOGANA DI PADOVA CORSO STATI UNITI 11 ITALIA S.R.L. VIA INDUSTRIA 2 – VENEZIA (ITA) Pinco Pallo, presidente ITALIA S.R.L. FOB SINGAPORE EUR 10.000,00 IT-069102 GENOVA 76169990 70 COLLI\PARCELS: N. 04 PESO\WEIGHT: KG 50,40 PORTO\FREIGHT: EX WORKS NOLO EXTRA CEE 500,00 EUR 10.500,00 A00 10.500 405 11.445 2% 22% 210,00 2.517,90 BOLLA DOGANALE REGISTRAZIONI CONTABILI I valori sono i seguenti: valore della merce 10.000,00; valore statistico merce 10.500,00; Dazi doganali al 2% euro 210,00; Iva extra UE euro 2.517,90; servizi per nolo euro 500,00; Registrazione della bolla @ DARE DOGANA MERCE C\ACQUISTI DAZI DOGANALI SERVIZI PER NOLO Iva EXTRA UE AVERE 13.227,90 note AVERE note 10.000,00 210,00 500,00 2.517,90 Giroconto fornitore fittizio “Dogana” @ DARE 13.227,90 DOGANA MERCI C\ACQUISTI SPESE DA RIMBORSARE 10.000,00 3.227,90 Registrazione fattura spedizioniere per diritti anticipati @ DARE FORN\SPEDIZIONIERE SPESE RIMBORSARE IMP. BOLLO 3.227,90 2,00 AVERE 3.229,90 note BOLLA DOGANALE REGISTRAZIONI CONTABILI Registrazione fattura spedizioniere per operazione alla Dogana @ DARE FORN\SPEDIZIONIERE SPESE TRASPORTO OPER. DOGANALI DIRITTI DOGANALI SPESE POSTALI Iva SU ACQUISTI IMP. BOLLO AVERE 746,95 500,00 100,00 16,14 12,50 116,31 2,00 note Servizi N.I. art.9 D.P.R. 633\72 Pari al 0,5% di 3.227,90 22% dei servizi imponibili Registrazione fattura acquisto fornitore Estero @ DARE FORN\SINGAPORE MERCE C\ACQUISTI AVERE 10.000,00 note 10.000,00 Pagamenti @ FORN\SPEDIZIONIERE FORN\SPEDIZIONIERE FORN\SINGAPORE DARE 746,95 3.229,90 10.000,00 AVERE note Servizi alla frontiera Spese anticipate Fornitura merci extra UE BOLLA DOGANALE PAGAMENTI E VALUTA Se l’importo è in valuta estera esso deve essere convertito in Euro, nel modo seguente: - conversione al cambio del giorno con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ; - oppure conversione al cambio del giorno di emissione della fattura (se il giorno di effettuazione dell'operazione non si conosce ovvero se la fattura è emessa prima del momento di emissione per le cessioni di beni) - Se non è altrimenti possibile, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più vicino. Art.91 Direttiva 2006/112/CE, la conversione in Euro sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE Quando la data fattura/operazione e la data pagamento non coincidono, si possono generano utili o perdite su cambi che vanno rilevati contabilmente; così, nel caso del nostro esempio, se avessimo avuto valore 10.000,00 $ (ipotesi in DOLLARI USA), avremmo potuto avere due situazioni opposte: PERDITE SU CAMBI, se: alla data di fatturazione (10/03/2013) il cambio fosse stato 1 EUR = 1,20 USD alla data di pagamento (10/09/2013) della spesa il cambio fosse stato 1 EUR = 1,30 USD @ DARE AVERE note Debiti v\Fornitori 7.692,31 Ovvero 10.000,00/1,30 = 7.692,31 Banca 8.333,34 Ovvero 10.000,00/1,20 = 8.333,34 Perdita su cambi 641,03 UTILE SU CAMBI, se: alla data di fatturazione (10/03/2013) il cambio fosse stato 1 EUR = 1,30 USD alla data di pagamento (10/09/2013) della spesa il cambio fosse stato 1 EUR = 1,40 USD @ DARE AVERE note Debiti v\Fornitori 7.692,31 Ovvero 10.000,00/1,30 = 7.692,31 Banca 7.142,86 Ovvero 10.000,00/1,40 = 7.142,86 Utile su cambi 549,45 BLACK LIST OBBLIGHI e PRESUPPOSTI Per le operazioni poste in essere a decorrere dal 1 luglio 2010 (art.1 D.L. 40\2010) è fatto obbligo per tutti i contribuenti nazionali soggetti passivi di Iva comunicare telematicamente alla Agenzia delle Entrate le operazioni (cessioni e prestazioni) scambiate con gli operatori economici aventi sede – residenza – domicilio in uno dei Paesi a Fiscalità privilegiata. Se: Opera con Cessione di beni OPERATORE ITALIANO Acquisto di beni OPERATORE DI SINGAPORE Prestazione di servizi Acquisizione di servizi Allora: obbligo di fatturazione per l’esportazione obblighi doganali obbligo comunicazione Black list BLACK LIST CHI COSA OBBLIGHI e PRESUPPOSTI SI Imprese, arti e professioni Contribuenti minimi (art.27, c.3. , DL 98\2011) Enti non commerciali se attività commerciale o agricola Chi ha stabile organizzazione, Rappresentanza fiscale o Identificazione diretta NO Privati, altri contribuenti minimi, contribuenti in regimi fiscali agevolati SI Cessioni e prestazioni da e verso … Importazioni ed esportazioni Di importo superiore ad euro 500 (per transazione ???) NO Operazioni esenti (banche, assicurazioni …) Operazioni di importo inferiore euro 500 (per transazione ???) COME SANZIONI Presentazione di una comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese\trimestre successivo al periodo di riferimento direttamente (mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati. Ravvedute Senza ravvedimento Omessa comunicazione Euro 64,00 Irregolare o incompleta comunicazione Euro 64,00 Da euro 516 fino ad euro 4.132 CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA REGIMI DOGANALI Il nuovo Regolamento (CE)450/2008 ad oggi disciplina invece solo i regimi doganali, che seguendo una logica di armonizzazione e semplificazione sono diventati i seguenti: 1) immissione in libera pratica; 2) esportazione; 3) regimi speciali, che a loro volta suddividiamo in: (a) transito (interno ed esterno); (b) deposito (custodia temporanea, deposito, zona franca); (c) uso particolare (ammissione temporanea, uso finale); (d) perfezionamento (attivo e passivo) CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA REGIMI DOGANALI Praticamente simile alla IMPORTAZIONE DEFINITIVA implica la riscossione dei dazi all’importazione e degli altri oneri, se previsti, e l’applicazione delle misure di politica commerciale concernenti restrizioni e/o divieti; mediante tale adempimento la merce non comunitaria acquisisce lo status di merce comunitaria; invece l’importazione definitiva si ha con l’immissione in consumo, quando cioè viene assolta l’IVA sui beni importati; tale adempimento può essere a sua volta differito nel tempo se i prodotti sono destinati a proseguire verso altri Paesi UE, oppure a un deposito IVA ESPORTAZIONE E’ un regime che permette alle merci nazionali o nazionalizzate o comunitarie di uscire dal territorio doganale della UE, sono tutte le cessioni e spedizioni di merci a clienti extracomunitari (dal momento che per le operazioni tra soggetti passivi d’imposta residenti negli Stati membri vige la disciplina IVA intracomunitaria e i correlati obblighi INTRASTAT). L’importazione e l’esportazione sono regimi definitivi, nel senso che la posizione delle merci viene definita, sia relativamente alle misure di politica commerciale che relativamente alle misure daziarie. CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA REGIMI DOGANALI TRANSITO E’ un regime sospensivo dei dazi doganali e dell’IVA, e si applica a merci che, essendo destinate ad un dato Paese, ne devono necessariamente attraversare altri. DEPOSITO E’ un regime economico sospensivo che consente, dietro autorizzazione, di detenere merce non comunitaria all’interno della UE, senza il pagamento dei dazi e dell’IVA, anche in deroga alle misure di politica commerciale. Le merci devono essere custodite in luoghi sottoposti a vigilanza dell’autorità doganale, e scontano dazi ed IVA una volta che vengono estratte dal deposito AMMISSIONE TEMPORANEA Consente di utilizzare merci estere nel territorio doganale UE in esonero parziale o totale dai dazi e altre misure di politica commerciale, con l’impegno a riesportare le merci “tal quali”, le merci sono quindi ammesse per il loro uso, e NON per la loro trasformazione PERFEZIONAMENTO Anche detto Temporanea Importazione (ATTIVO) o Temporanea Esportazione (PASSIVO), consente di sottoporre a lavorazione sul\fuori territorio doganale comunitario, al fine del perfezionamento (trasformazione, riparazione, assemblaggio) CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI Sistema Armonizzato (SA) concerne la codifica - adottata dai Paesi più industrializzati (OCSE) - formata da sei cifre, in cui le prime due individuano il capitolo, la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo, la quinta e la sesta la posizione statistica nell'ambito della voce doganale. La Tariffa è un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili ed è costituita da 99 capitoli, di cui 97 utilizzati e due a disposizione della comunità. Dalla codifica del Sistema Armonizzato a sei cifre è derivata la codifica della nomenclatura combinata (NC) della CE, aggiungendo altre due cifre. Pertanto, la codifica a otto cifre è il codice statistico utilizzato per l'esportazione e per gli scambi intracomunitari (compilazione dei modelli INTRA). Aggiungendo altre due cifre, si ha il codice TARIC (Tariffa integrata comunitaria) usato per le importazioni. Tale codifica individua anche la tipologia daziaria applicata e può essere integrata con ulteriori codici, per esempio il codice ADD a quattro cifre nel caso di dazi antidumping. Riassumendo con un esempio relativo alla merce “accessori in alluminio” per tendaggi, potremmo avere la seguente classificazione: tipo classificazione TARIC Tariffa integrata comunitaria NC nomenclatura combinata SA Sistema armonizzato Codici Funzione Descrizione 76 16 99 90 70 Capitolo Voce doganale Posizione statistica --altri Esportazione o intra -- altri fatti a mano Importazione dazi -- elementi di giunzione Altri lavori di alluminio CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA ESEMPIO DI FATTURA EXTRAUE e NOMENCLATURA DICHIARAZIONE IVA ESEMPIO DI COMPILAZIONE Le premesse sono : vendite ordinarie al 22% euro 200.000,00 acquisti intra 22% euro 7.500,00 esportazioni per euro 546,20 importazioni euro 11.445,00 acquisti ordinari 22% euro 48.000,00 acquisti L. INTENTO euro 1.500,00 VENDITE MAR vol affari Iva a debito 200.546,20 44.000,00 imponibile imposta 11.000,00 50.000,00 GIU 50.000,00 11.000,00 SET 50.000,00 DIC 50.000,00 11.000,00 11.000,00 22% Italia imponibile imposta 200.000,00 44.000,00 imponibile imposta N.I. art.8 a/b Esportazioni imponibile 50.000,00 11.000,00 50.000,00 11.000,00 50.000,00 11.000,00 50.000,00 11.000,00 546,20 imponibile 546,20 DICHIARAZIONE IVA ESEMPIO DI COMPILAZIONE ACQUISTI MAR totale acquisti 68.445,00 imponibile Iva a credito 14.727,90 imposta 22% Italia 22% INTRACEE imponibile imposta imponibile imposta GIU SET DIC 17.500,00 11.000,00 12.000,00 26.445,00 3.850,00 2.420,00 2.640,00 5.817,90 48.000,00 10.560,00 imponibile imposta 10.000,00 2.200,00 imponibile imposta 7.500,00 1.650,00 11.000,00 2.420,00 imponibile imposta - - 11.445,00 2.517,90 imponibile imposta 11.445,00 2.517,90 - N.I. art.8 c L. INTENTO interni 15.000,00 3.300,00 7.500,00 1.650,00 22% IMPORTAZIONI 12.000,00 2.640,00 - - imponibile 1.500,00 imponibile 1.500,00 DICHIARAZIONE IVA QUADRO VE Sez.2 VE 20 VE 21 VE 22 VE 23 Sez.3 VE 24 VE 25 VE 26 Sez.4 VE 30 VE 31 VE 32 VE 33 VE 34 ESEMPIO DI COMPILAZIONE OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI 4% 10% 20% 22% TOTALI (somma da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23) variazioni TOTALE VE 24+/- VE25 operazioni n.i. a seguito dichiarazione intento altre operazioni non imponibili operazioni esenti art.10 2 4 6 Sez.5 VE 35 VE 36 VE 37 VE 38 VE 39 VE 40 imposta 44.000 44.000 44.000 operazioni che concorrono alla formazione del plafond operazioni con applicazione reverse charge imponibile 200.000 200.000 operazioni verso terremotati op.ni con imposta esigibile anni successivi 1 op.ni anni precedenti - imposta esigibile nel 2011 cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni prestazioni a committenti UE - art.7ter VOLUME D'AFFARI 546 546 200.546 1 2 3 4 1 - 3 5 7 - 2 DICHIARAZIONE IVA QUADRO VF Sez.2 VF 12 VF 13 VF 14 VF 15 VF 16 VF 17 VF 18 VF 19 VF 20 VF 21 VF 22 VF 23 VF 24 VF 25 ESEMPIO DI COMPILAZIONE OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 22% acquisti/import senza pag.to imposta ma plafond altri acquisti non imponibili e non soggetti acquisti esenti art.10 soggetti minimi L.244/2007 acquisti effettuati dai terremotati acquisti/import detrazione ridotta (art.19 bis1) acquisti per i quali non è ammessa la detrazione registrati nel 2011 - Iva differita anni successivi 1 (meno) acquisti anni prec.ti - Iva nel 2011 TOTALE ACQUISTI e IMPORTAZIONI Variazioni TOTALE ACQUISTI e IMPORTAZIONI acquisti Intracomunitari 1 Importazioni 3 acquisti S.Marino - con / senza pagamento Iva 5 imponibile 66.945 1.500 68.445 imposta 14.728 - 2 14.728 14.728 1.650 2.518 - 7.500 11.445 2 4 6 ripartizione totale acquisti (rigo VF22) VF 26 Sez.3 Sez.3 - A VF 30 VF 31 VF 32 VF 33 VF 34 VF 35 VF 36 VF 37 1) beni ammortizzabili 2) beni strumentali non amm.li 3) beni destinati alla rivendita 4) altri acquisti e importazioni 68.445 metodo utilizzato per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione acquisti operazioni occasionali nel 2011 effettuate solo operazioni esenti nel 2011 ha avuto effetto l'art.36 bis beni amm.li e passaggi interni esenti percentuale di detrazione - CALCOLO DEL PRORATA Iva non assolta su acquisti/import di cui al rigo VF 13 Iva detraibile acquisti di oro art.19, c.5 bis IVA AMMESSA IN DETRAZIONE 1 2 3 4 - 4 8 14.728 100,00% DICHIARAZIONE IVA QUADRO VH gen feb mar| 1 apr trim mag giu | 2 lug trim ago set | 3 ott trim nov dic | 4 trim ESEMPIO DI COMPILAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA dovuta IVA credito VH 1 VH 2 VH 3 VH 4 VH 5 VH 6 VH 7 VH 8 VH 9 VH 10 VH 11 VH 12 da QUADRI VH 13 0,00 0,00 12.650,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 45.650 - 0,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 2.420,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 5.817,90 14.728 - riporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acconto dovuto tipo e calcolo CREDITO 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 - DEBITO 0,00 0,00 -8.800,00 0,00 0,00 -8.580,00 0,00 0,00 -8.360,00 0,00 0,00 -5.182,10 30.922 da versare 0 0 -8.800 0 0 -8.580 0 0 -8.360 0 0 -5.182 versato 8.888 8.666 8.444 25.997 0 quadra 0 0 880 0 0 858 0 0 836 0 0 -5.182 25.997 0 DICHIARAZIONE IVA QUADRO VL sez.1 sez.2 sez.3 VL 1 VL 2 VL 3 VL 4 VL 8 VL 9 VL 10 VL 20 VL 21 VL 22 VL 23 VL 24 VL 25 VL 26 VL 27 VL 28 VL 29 VL 30 VL 31 VL 32 VL 33 VL 34 VL 35 VL 36 VL 37 VL 38 VL 39 ESEMPIO DI COMPILAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE Iva a debito Iva detraibile IMPOSTA DOVUTA IMPOSTA A CREDITO credito annuale 2010 trasferito credito compensato in F24 eccedenza non trasferibile rimborsi infrannuali crediti trasferiti CREDITO primi 3 trim compensato INTERESSI TRIMESTRALI versamenti auto UE trasferimenti da controllante ECCEDENZA CREDITO ANNO PRECEDENTE credito richiesto a rimborso ma diniego ufficio crediti imposta utilizzati nelle liquid.ni periodiche AMMONTARE DEI VERSAMENTI ammontare debiti traferiti versamenti integrativi di imposta IVA A DEBITO ovvero IVA A CREDITO credito imposta in annuale crediti da soc di gestione risparmio interessi in sede ANNUALE credito ceduto da soc risparmio TOTALE IVA DOVUTA TOTALE IVA A CREDITO DEBITI 45.650 CREDITI 14.728 30.922 0 - 257 - 25.997 5.182 0 52 5.234 0 DICHIARAZIONE IVA QUADRO VF Sez.1 VJ 1 VJ 2 VJ 3 VJ 4 VJ 5 VJ 6 VJ 7 VJ 8 VJ 9 VJ 10 VJ 11 VJ 12 VJ 13 VJ 14 VJ 15 VJ 16 VJ 17 OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE acquisto beni da Vaticano e S.Marino art.71, c.2 incluso oro estrazione di beni da depositi Iva art.50 bis, c.6., DL.331/93 acquisto beni/servizi soggetti non residenti art.17, c.2 operazioni art.74, c.1., lett. e) provvigioni da Agenzie Viaggio a loro intermediari (art.74 ter) acquisto interno beni art.74, c.7 e 8 acquisto interno oro ind.le e argento (art.17, c.5.) acquisto oro da investimento imponibile per opzione acquisti intra di beni importazione di beni art.74 c.7 e 8 senza Iva in dogana import oro/argento senza pagamento Iva in dogana acquisto di tartufi servizi da subappaltatori art.17, c.6, lett. e) acquisto fabbricati strumentali art.10, n.8ter, lett. b) e d) acquisto telefoni cellulari art.17, c.6., lett.b) acquisto microprocessori art.17, c.6., lett.c) TOTALE IMPOSTA (somma imposta righi precedenti) ESEMPIO DI COMPILAZIONE imponibile imposta - 7.500 - 1.650 - 1.650 DICHIARAZIONE IVA ESEMPIO DI COMPILAZIONE QUADRO VC PLAFOND interno/intra gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 VC 5 VC 6 VC 7 VC 8 VC 9 VC VC 10 VC 11 12 TOT VC 13 VC 14 PLAFOND UTILIZZATO import 1.500,00 - 1.500 - ANNO IMPOSTA 2011 vol affari intra/export 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 546,20 546 200.000 plafond disponibile alla data di inizio anno solare 1 Gennaio 2011 plafond disponibile per l'anno solare successivo ANNO IMPOSTA 2010 vol affari intra/export - 546