CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
ARTICOLI di RIFERIMENTO
ART.8, C.1., Lett. B)
ART.8, C.1., Lett. A)
ESPORTAZIONI
INDIRETTE
ART.8, C.1., Lett. C)
CESSIONI AD
ESPORTATORI ABITUALI
ESPORTAZIONI DIRETTE e
TRIANGOLARI
ART.8, BIS
OPERAZIONI ASSIMILATE
ALLE ESPORTAZIONI
ART.38 QUATER
ART.71
ART.72
ALTRE OPERAZIONI
NON IMPONIBILI
SAN MARINO
e VATICANO
CESSIONI A VIAGGIATORI
EXTRAUE
OPERAZIONI CON L’ESTERO
Presupposti
SOGGETTIVO Deve trattarsi di scambi intervenuti tra soggetti membri UE e soggetti che originano da Paesi Extra UE.
Tali operazioni sono effettuate in regime di non imponibilità (non si applica Iva), che è una delle cause
di non applicazione dell’imposta pur in presenza del requisito della territorialità.
OGGETTIVO sono esportazioni le cessioni di beni, non necessariamente a titolo oneroso, con trasporto o spedizione
degli stessi fuori\dentro il territorio UE. Naturalmente devono trattarsi di cessioni di beni oppure
prestazioni di servizio.
Concorrono al volume d’affari, sono soggette a fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale.
TERRITORIALE Interessano le operazioni con lo Stato Italiano:
cessioni di beni immobili, è sufficiente che essi si trovino nel territorio dello Stato, essendo irrilevante
l’eventuale residenza estera del cedente
cessioni di beni mobili:
- nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
Stato all’inizio del trasporto o della spedizione;
- spediti da altro Stato comunitario, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore
o per suo conto;
- effettuate nei confronti dei passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario, cioè con luogo di
partenza e arrivo in due diversi Paesi UE, a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio
nel territorio dello Stato
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.8, 1.c., lett. A)
Si tratta di operazioni nelle quali il cedente effettua direttamente o tramite commissionario
(intermediario) la cessione nei confronti del cessionario extra UE, provvedendo alla
spedizione o al trasporto extra UE dei beni.
I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di
terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio
doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento
ESPORTAZIONI DIRETTE
(o TRIANGOLARI)
Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
Si considerano esportazioni ex art. 8 lett. a) DPR 633/1972 anche le esportazioni triangolari,
che si hanno quando il cedente italiano “primo cedente” effettua la cessione al cessionario
italiano “promotore” (questi a sua volta effettua la cessione al proprio cliente extra UE
“destinatario finale”), curando la spedizione o il trasporto extra UE dei beni per conto del
cessionario.
La condizione indispensabile per parlare di esportazione triangolare è che il trasporto o la
spedizione dei beni avvengano su incarico del cessionario, a cura o a nome del cedente.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.8, 1.c., lett. B)
le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio UE entro 90 giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non residente o per suo conto (ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli
personali fuori del territorio della Comunità economica europea).
L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio
postale su un esemplare della fattura.
ESPORTAZIONI INDIRETTE
(a cura del cessionario non
residente)
Si tratta di operazioni nelle quali il cessionario\acquirente provvede direttamente o tramite
terzi al ritiro della merce presso il cedente (oppure se la fa consegnare in luogo diverso) e
provvede al trasporto extra UE entro 90 giorni.
I beni devono essere esportati nello stato originario in cui si trovano, senza manipolazioni o
lavorazioni.
Dopo i 90 giorni senza che i beni siano usciti dalla UE, il cedente deve regolarizzare
l’operazione mediante versamento dell’IVA non addebitata in fattura, entro i successivi 30
giorni.
Dopo questi ulteriori 30 giorni, il cedente è soggetto a sanzione dal 50 al 100% dell’imposta
non versata
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.8, 1.c., lett. C)
Cessioni, anche tramite commissionari, di beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e
le prestazioni di servizi, rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od
operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
Si tratta di operazioni nelle quali il regime IVA è assimilato a quello delle esportazioni vere e
proprie, per evitare che gli esportatori siano costantemente in una posizione di IVA a credito,
dal momento che, svolgendo cessioni non imponibili, potrebbero recuperare l’IVA pagata sugli
acquisti nazionali solo con il rimborso.
CESSIONI AD
ESPORTATORI ABITUALI
(lettera di intento)
Per tale motivo l’operatore economico che riceve dal cliente esportatore abituale una
“dichiarazione d’intento” può emettere nei suoi confronti fattura non imponibile ex art.8
co.1, lett. c). Le condizioni sono:
- emissione e annotazione della dichiarazione di intento
- fattura al cliente ex art.8 co.1 lett.c) solo ove la ricezione sia stata precedente
all’effettuazione della cessione con indicazione della annotazione dichiarazione di intento;
-comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni ricevute entro il 16 del
mese successivo al ricevimento.
Sanzioni - DLgs. 471/1997 artt. 7 e 11 -omessa comunicazione delle dichiarazioni d’intento; mancata emissione di fattura senza
addebito d’imposta; omessa o inesatta comunicazione
Plafond
Le cessioni ex art.8 co.1 lett.c) non concorrono alla formazione del plafond né alla qualifica di
esportatore abituale.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.38,quater
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un
complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300
mila (€ 154,94) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali
fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza
pagamento dell'imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, e che
i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
CESSIONI A
VIAGGIATORI EXTRAUE
Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi
prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che
i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della
cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale
entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Condizioni di applicabilità
-l’acquirente deve essere un soggetto privato residente o domiciliato in un Paese extra UE
-il venditore italiano deve essere un dettagliante, o perlomeno un grossista con
autorizzazione anche al commercio al dettaglio;
-l’importo dell’acquisto deve essere superiore a 154,97 € (al lordo dell’IVA);
-deve trattarsi di beni destinati all’uso personale o familiare, per natura, quantità e qualità;
-i beni acquistati e fattura devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita dalla UE;
-i beni devono uscire dal territorio doganale UE, trasportati nei bagagli personali, entro 3 mesi;
-deve essere restituita al cedente la fattura munita di visto uscire dalla UE entro 4 mesi.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.72
Con tale articolo si rendono applicabili le disposizioni relative alle agevolazioni IVA previste da
trattati e accordi internazionali, per cui determinate prestazioni (cessioni di beni, servizi) si
considerano equiparate a quelle ricomprese negli art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/1972.
Cessioni di beni a un Consolato straniero in Italia
Sono considerate N.I. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a €
300,00 effettuate alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati
che, in via di reciprocità, riconoscono analogo trattamento alle sedi e ai rappresentanti
diplomatici e consolari italiani. La condizione di reciprocità è comprovata dalla dichiarazione
(Mod. 181 US) che deve essere conservata da parte del cedente italiano.
Tale agevolazione è applicata anche agli acquisti effettuati dal personale in servizio presso le
predette sedi diplomatiche e consolari.
OPERAZIONI NON
IMPONIBILI in genere
L'operatore italiano emette una fattura N.I. ex art. 72 DPR 633/1972 solo se ha ricevuto:
- la dichiarazione di reciprocità (mod. 181 U.S.) nel caso di operazioni effettuate alle
rappresentanze di Paesi extra UE;
- il modello approvato in sede UE nel caso di operazioni effettuate alle rappresentanze di
Paesi UE.
Il regime di non imponibilità IVA è applicabile anche alle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane ubicate presso altri Stati membri dell'UE o presso organismi internazionali
ivi situati, nonché al relativo personale tecnico-amministrativo.
Sono da considerare operazioni non imponibili anche le cessioni e prestazioni rese nei
riguardi dei Comandi militari degli Stati membri; dei quartieri generali militari
internazionali; degli insediamenti della Nato; a condizione che si tratti di attività necessarie
all’espletamento delle loro funzioni istituzionali.
Non è richiesta la compilazione degli elenchi INTRA , in quanto soggetti assimilati ai privati .
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.71
Le operazioni da\con la Città del Vaticano sono assimilate alle operazioni non imponibili.
Per dimostrare che è intervenuta l’operazione di cessione è sufficiente conservare
l’esemplare della fattura che viene restituito con l’apposizione del timbro del Governatore
Pontificio.
Per le operazioni di acquisto è previsto che l’acquirente italiano debba emettere autofattura
ex art.17, c.3., D.P.R. 633\72.
In base all’accordo di Bruxelles del 17 dicembre 2009 la moneta ufficiale è l’euro.
Lo Stato di Città del Vaticano non rientra negli elenchi black list.
OPERAZIONI con
CITTA’ DEL VATICANO
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.71
Le operazioni da\con la Città di San Marino sono assimilate alle operazioni non imponibili. La
RSM :
- non è uno stato membro UE
- non fa parte del territorio della Comunità Europea
- adotta l’euro come moneta di conio
- modello INTRA e modello BLACK LIST
i beni devono essere accompagnati da documento di trasporto o di consegna in 3 copie (4 se
il trasporto è tramite vettore), anche nell’ipotesi in cui viene applicata la fatturazione
immediata.
Una delle copie del d.d.t. deve tornare al cedente operatore italiano con il timbro a secco
dell’Ufficio Tributario di San Marino e la marca apposta dallo stesso, perforata con la data.
OPERAZIONI con
SAN MARINO (1)
Se l’operatore economico italiano non riceve, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, la
copia della fattura con la marca sammarinese deve comunicare tale situazione all’Ufficio
tributario di San Marino e al proprio Ufficio Iva..
L’operatore italiano è tenuto a:
● specificare - nella fattura - il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese;
● rilevare nel registro Iva delle fatture emesse la fattura di vendita;
● allegare e conservare unitamente al documento di accompagnamento dei beni viaggianti
l’esemplare della fattura ad esso restituito dall’acquirente;
● annotare il ricevimento dell’esemplare della fattura regolarizzato a San Marino in una nota
a margine della registrazione nel registro Iva delle fatture emesse;
● procedere alla presentazione del modello Intra 1, redatto solo per la parte fiscale, se
risultano effettuate anche cessioni verso altri Stati dell’Unione europea.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
ART.71
Le cessioni di beni da operatori di San Marino a soggetti italiani dotati di partita Iva possono
essere assoggettate ad Iva di San Marino, che può essere detratta dall’operatore italiano.
Nell’ipotesi di cessioni senza applicazione dell’Iva di San Marino l’operatore italiano deve:
_ procedere ad autofatturarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 633\72;
_ segnalare all’Ufficio Iva competente gli estremi della registrazione dell’autofattura sui
registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse;
Mentre le cessioni da San Marino nei riguardi di soggetti italiani privi di partita Iva sono, di
regola, imponibili a San Marino.
OPERAZIONI con
SAN MARINO (2)
Prestazioni di servizi da / verso RSM
Dal 1° gennaio 2010 per le prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori RSM
si possono effettuare le seguenti distinzioni:
servizi generici ex art.7 – ter DPR 633/1972, per cui sono:
- territorialmente rilevanti in Italia i servizi ricevuti da soggetti passivi in Italia che dovranno
autofatturarsi l’acquisto ex art.17, co.2 DPR 633/1972;
- fuori campo IVA i servizi ricevuti da privati italiani;
- fuori campo IVA i servizi resi a soggetti passivi RSM;
- territorialmente rilevanti in Italia i servizi resi a privati RSM (imponibili ordinari);
servizi in deroga (rispetto alla regola generale di territorialità) assoluta ex artt. 7- quater e 7 –
quinquies DPR 633/1972;
servizi in deroga (rispetto alla regola generale di territorialità) relativa ex artt. 7- sexies e 7 –
septies DPR 633/1972,
PLAFOND
ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997
Al fine di evitare che I soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l’estero non imponibili (ESPORTATORI ABITUALI)
presentino rilevanti crediti iva (a fronte di acquisti nazionali con imposta pagata) è concessa la possibilità di acquistare beni
e servizi senza l’applicazione dell’imposta, nei limiti del cosiddetto plafond.
Lo «status di esportatore abituale» sussiste se le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate:
● superano il 10% del volume d’affari dell’anno solare o dei dodici mesi precedenti;
● sono annotate nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti, anche relativamente a fatture di acconto o a fatture emesse
in via anticipata.
L’importo delle operazioni di esportazione annotate nel periodo di riferimento (anno solare o 12 mesi precedenti)
costituisce il plafond nel cui limite l’esportatore ha la possibilità di:
effettuare acquisti;
porre in essere importazioni;
senza applicazione dell’Iva
Tipo di plafond
FISSO (o solare)
MOBILE (o mensile)
(non vale per periodi di attività
inferiori)
Periodo di riferimento
Operazioni registrate nell’anno solare precedente a quello di utilizzo del plafond
Operazioni registrate nei 12 mesi precedenti
All’inizio di ogni mese va verificato il limite del 10% con riferimento al volume
d’affari mobile dei 12 mesi precedenti.
Va altresì verificato l’utilizzo del plafond mensile e quanto ne resta a disposizione
Il calcolo del plafond viene eseguito e verificato in sede di dichiarazione Iva annuale quadro VC
PLAFOND
ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997
Elenco delle operazioni che concorrono al plafond (per l’esportatore abituale)
Esportazioni dirette a cura del cedente
art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. 633\72
Esportazioni dirette a cura del cessionario estero
art. 8, c. 1, lett. b), D.P.R. 633\72
Esportazioni triangolari
art. 8, c. 1, lett. a), D.P.R. 633\72
Cessioni verso San Marino e Città del Vaticano
art. 71, D.P.R. 633\72
Cessioni a ambasciate, rappresentanze diplomatiche, ecc.
art. 72, D.P.R. 633\72
Operazioni assimilate alle esportazioni
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Cessioni intracomunitarie dirette e triangolazioni comunitarie
Cessioni intra o esportazioni di beni prelevati da depositi Iva
art. 8-bis, c. 1, D.P.R. 633\72
art. 9, c. 1, D.P.R. 633\72
art. 41, D.L. 331/1993
art. 50-bis, c. 4, let. f) e g) D.L.331/1993
Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
art. 51, c. 3, D.L. 331/1993
Triangolazioni nazionali non soggette Iva
art. 58, c. 1, D.L. 331/1993
Margini non imponibili nel regime dei beni usati
art. 36 e segg., D.L. 41/1995
PLAFOND
ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997
l'impresa Beta, nel corso dell'anno 2012:
ha effettuato cessioni all'estero per un ammontare pari a 328.000 euro;
ha un volume d'affari di 680.000 euro.
All'inizio dell'anno 2013 l'impresa, per prima cosa, verifica se può considerarsi un esportatore abituale.
Il calcolo da effettuare è dato dal rapporto tra le cessioni effettuate all'estero nell'anno solare precedente e il
volume d'affari relativo all'anno solare precedente.
Quindi:
328.000/680.000 = 0,48.
Poiché tale rapporto è superiore a 0,10 l'impresa Beta può considerarsi un esportatore abituale.
Il plafond disponibile nel corso dell'anno 2013 è pari a 328.000 euro
questo significa che, nel corso dell'anno 2013, l'impresa Beta può effettuare acquisti in sospensione
d'imposta fino ad un importo massimo di 328.000 euro.
PLAFOND
ART.8 | L’art. 2, c. 2, L. 28/1997
Ora ipotizziamo la seguente situazione nel corso dell'anno 2013:
Mese
Inizio
anno
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Acquisti effettuati
in sospensione d'imposta
Plafond disponibile
328.000
25.000
40.300
18.300
15.300
19.000
63.000
36.000
24.000
23.000
13.000
22.000
27.500
328.000 - 25.000 = 303.000
303.000 - 40.300 = 262.700
262.700 - 18.300 = 244.400
244.400 - 15.300 = 229.100
229.100 - 19.000 = 210.100
210.100 - 63.000 = 147.100
147.100 - 36.000 = 111.100
111.100 - 24.000 = 87.100
87.100 - 23.000 = 64.100
64.100 - 13.000 = 51.100
51.100 - 22.000 = 29.100
29.100 - 27.500 = 1.600
l plafond non utilizzato per effettuare acquisti in sospensione d'imposta viene perso
DICHIARAZIONE DI INTENTO
ART.8 | decreto-legge n. 16/2012 L. 26 aprile 2012 n. 44
DICHIARAZIONE DI INTENTO
ART.8 | decreto-legge n. 16/2012 L. 26 aprile 2012 n. 44
L’Esportatore Abituale prima di fare ogni operazione, e quindi anche prima di utilizzare il plafond, DEVE
CONSEGNARE\SPEDIRE a ciascun fornitore interessato e dogana la cosiddetta DICHIARAZIONE DI INTENTO (intento … di
acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto).
Esiste un REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO, sia per chi le emette sia per chi le riceve.
Ogni dichiarazione di intento va numerata progressivamente per anno e annotata nell’apposito registro ovvero nel registro
delle fatture emesse\corrispettivi se non esistente.
Chi riceve la dichiarazione deve:
- numerare progressivamente la dichiarazione di intento ricevuta;
- annotarla entro 15 gg dal ricevimento in apposito registro cartaceo;
- inviare telematicamente la comunicazione alla ADE contenente tutti i dati entro e non oltre il giorno 16 del mese
successivo a quello di ricevimento (in qualunque modo effettuato) da parte del soggetto fornitore\prestatore.
Nella fattura che il prestatore\fornitore emetterà al momento di cessione\prestazione dovrà necessariamente contenere
(per esempio all’interno dello spazio dedicato alla descrizione di fattura) una dicitura del tipo “fattura emessa ai sensi
dell’art.8, c.1., lett.c, del D.P.R. 633\72 non imponibile di Iva – giusta Dichiarazione di Intento da Voi
emessa il giorno 24.01.2013 al numero progressivo assegnato 2513 e da Noi registrata il giorno 10.02.2013
annotata al numero progressivo 01\2013”.
BOLLA DOGANALE
ART.8 | decreto-legge n. 16/2012 L. 26 aprile 2012 n. 44
L’IVA è una imposta comunitaria.
L’IVA è dovuta in dogana all’atto dell’introduzione materiale dei beni nel territorio italiano (c.d. “immissione in consumo”)
da colui che presenta la “dichiarazione doganale” o dal soggetto per conto del quale viene eseguita l’importazione.
L’IVA è corrisposta per ogni singola operazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale (DPR n. 43/1973,
Testo Unico delle Leggi Doganali).
Il pagamento dell’IVA deve essere eseguito dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del
passaggio della linea doganale. Le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo
delle merci (per esempio il Vettore) di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario, posto che tali
disposizioni considerano come proprietario delle merci colui che le presenta in dogana o le detiene al momento dell’entrata
nel territorio doganale UE o dell’uscita dal territorio stesso.
I valori imponibili ai fini del dazio doganale ed ai fini IVA non coincidono, ma sono correlati tra loro nel modo seguente:
+
+
=
+
+
+
=
valore normale merce franco partenza (FOB)
spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera UE
base imponibile per il dazio doganale
dazio doganale e altri diritti
spese fino alla frontiera italiana
spese di inoltro al luogo interno di destinazione
base imponibile IVA
BOLLA DOGANALE
ESEMPIO
IM
A
DOGANA DI PADOVA
CORSO STATI UNITI 11
ITALIA S.R.L.
VIA INDUSTRIA 2 – VENEZIA (ITA)
Pinco Pallo, presidente ITALIA S.R.L.
FOB SINGAPORE
EUR 10.000,00
IT-069102 GENOVA
76169990 70
COLLI\PARCELS: N. 04
PESO\WEIGHT: KG 50,40
PORTO\FREIGHT: EX WORKS
NOLO EXTRA CEE 500,00 EUR
10.500,00
A00 10.500
405 11.445
2%
22%
210,00
2.517,90
BOLLA DOGANALE
REGISTRAZIONI CONTABILI
I valori sono i seguenti:
valore della merce 10.000,00;
valore statistico merce 10.500,00;
Dazi doganali al 2% euro 210,00;
Iva extra UE euro 2.517,90;
servizi per nolo euro 500,00;
Registrazione della bolla
@
DARE
DOGANA
MERCE C\ACQUISTI
DAZI DOGANALI
SERVIZI PER NOLO
Iva EXTRA UE
AVERE
13.227,90
note
AVERE
note
10.000,00
210,00
500,00
2.517,90
Giroconto fornitore fittizio “Dogana”
@
DARE
13.227,90
DOGANA
MERCI C\ACQUISTI
SPESE DA RIMBORSARE
10.000,00
3.227,90
Registrazione fattura spedizioniere per diritti anticipati
@
DARE
FORN\SPEDIZIONIERE
SPESE RIMBORSARE
IMP. BOLLO
3.227,90
2,00
AVERE
3.229,90
note
BOLLA DOGANALE
REGISTRAZIONI CONTABILI
Registrazione fattura spedizioniere per operazione alla Dogana
@
DARE
FORN\SPEDIZIONIERE
SPESE TRASPORTO
OPER. DOGANALI
DIRITTI DOGANALI
SPESE POSTALI
Iva SU ACQUISTI
IMP. BOLLO
AVERE
746,95
500,00
100,00
16,14
12,50
116,31
2,00
note
Servizi N.I. art.9 D.P.R. 633\72
Pari al 0,5% di 3.227,90
22% dei servizi imponibili
Registrazione fattura acquisto fornitore Estero
@
DARE
FORN\SINGAPORE
MERCE C\ACQUISTI
AVERE
10.000,00
note
10.000,00
Pagamenti
@
FORN\SPEDIZIONIERE
FORN\SPEDIZIONIERE
FORN\SINGAPORE
DARE
746,95
3.229,90
10.000,00
AVERE
note
Servizi alla frontiera
Spese anticipate
Fornitura merci extra UE
BOLLA DOGANALE
PAGAMENTI E VALUTA
Se l’importo è in valuta estera esso deve essere convertito in Euro, nel modo seguente:
- conversione al cambio del giorno con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ;
- oppure conversione al cambio del giorno di emissione della fattura (se il giorno di effettuazione dell'operazione non si
conosce ovvero se la fattura è emessa prima del momento di emissione per le cessioni di beni)
- Se non è altrimenti possibile, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più vicino.
Art.91 Direttiva 2006/112/CE, la conversione in Euro sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE
Quando la data fattura/operazione e la data pagamento non coincidono, si possono generano utili o perdite su cambi che
vanno rilevati contabilmente; così, nel caso del nostro esempio, se avessimo avuto valore 10.000,00 $ (ipotesi in DOLLARI
USA), avremmo potuto avere due situazioni opposte:
PERDITE SU CAMBI, se:
alla data di fatturazione (10/03/2013) il cambio fosse stato 1 EUR = 1,20 USD
alla data di pagamento (10/09/2013) della spesa il cambio fosse stato 1 EUR = 1,30 USD
@
DARE
AVERE
note
Debiti v\Fornitori
7.692,31
Ovvero 10.000,00/1,30 = 7.692,31
Banca
8.333,34 Ovvero 10.000,00/1,20 = 8.333,34
Perdita su cambi
641,03
UTILE SU CAMBI, se:
alla data di fatturazione (10/03/2013) il cambio fosse stato 1 EUR = 1,30 USD
alla data di pagamento (10/09/2013) della spesa il cambio fosse stato 1 EUR = 1,40 USD
@
DARE
AVERE
note
Debiti v\Fornitori
7.692,31
Ovvero 10.000,00/1,30 = 7.692,31
Banca
7.142,86
Ovvero 10.000,00/1,40 = 7.142,86
Utile su cambi
549,45
BLACK LIST
OBBLIGHI e PRESUPPOSTI
Per le operazioni poste in essere a decorrere dal 1 luglio 2010 (art.1 D.L. 40\2010) è fatto obbligo per tutti i contribuenti
nazionali soggetti passivi di Iva comunicare telematicamente alla Agenzia delle Entrate le operazioni (cessioni e prestazioni)
scambiate con gli operatori economici aventi sede – residenza – domicilio in uno dei Paesi a Fiscalità privilegiata.
Se:
Opera con
Cessione di beni
OPERATORE ITALIANO
Acquisto di beni
OPERATORE DI SINGAPORE
Prestazione di servizi
Acquisizione di servizi
Allora:
obbligo di fatturazione per
l’esportazione
obblighi doganali
obbligo comunicazione Black list
BLACK LIST
CHI
COSA
OBBLIGHI e PRESUPPOSTI
SI
Imprese, arti e professioni
Contribuenti minimi (art.27, c.3. , DL 98\2011)
Enti non commerciali se attività commerciale o agricola
Chi ha stabile organizzazione, Rappresentanza fiscale o Identificazione diretta
NO
Privati, altri contribuenti minimi, contribuenti in regimi fiscali agevolati
SI
Cessioni e prestazioni da e verso …
Importazioni ed esportazioni
Di importo superiore ad euro 500 (per transazione ???)
NO
Operazioni esenti (banche, assicurazioni …)
Operazioni di importo inferiore euro 500 (per transazione ???)
COME
SANZIONI
Presentazione di una comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica entro
l’ultimo giorno del mese\trimestre successivo al periodo di riferimento direttamente
(mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati.
Ravvedute
Senza
ravvedimento
Omessa comunicazione
Euro 64,00
Irregolare o incompleta comunicazione
Euro 64,00
Da euro 516 fino ad euro 4.132
CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA
REGIMI DOGANALI
Il nuovo Regolamento (CE)450/2008 ad oggi disciplina invece solo i regimi doganali, che seguendo una logica di
armonizzazione e semplificazione sono diventati i seguenti:
1) immissione in libera pratica;
2) esportazione;
3) regimi speciali, che a loro volta suddividiamo in:
(a) transito (interno ed esterno);
(b) deposito (custodia temporanea, deposito, zona franca);
(c) uso particolare (ammissione temporanea, uso finale);
(d) perfezionamento (attivo e passivo)
CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA
IMMISSIONE
IN LIBERA PRATICA
REGIMI DOGANALI
Praticamente simile alla IMPORTAZIONE DEFINITIVA
implica la riscossione dei dazi all’importazione e degli altri oneri, se previsti, e
l’applicazione delle misure di politica commerciale concernenti restrizioni e/o
divieti;
mediante tale adempimento la merce non comunitaria acquisisce lo status di
merce comunitaria;
invece l’importazione definitiva si ha con l’immissione in consumo, quando cioè
viene assolta l’IVA sui beni importati; tale adempimento può essere a sua volta
differito nel tempo se i prodotti sono destinati a proseguire verso altri Paesi UE,
oppure a un deposito IVA
ESPORTAZIONE
E’ un regime che permette alle merci nazionali o nazionalizzate o comunitarie di
uscire dal territorio doganale della UE, sono tutte le cessioni e spedizioni di merci
a clienti extracomunitari (dal momento che per le operazioni tra soggetti passivi
d’imposta residenti negli Stati membri vige la disciplina IVA intracomunitaria e i
correlati obblighi INTRASTAT).
L’importazione e l’esportazione sono regimi definitivi, nel senso che la posizione
delle merci viene definita, sia relativamente alle misure di politica commerciale
che relativamente alle misure daziarie.
CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA
REGIMI DOGANALI
TRANSITO
E’ un regime sospensivo dei dazi doganali e dell’IVA, e si applica a merci che,
essendo destinate ad un dato Paese, ne devono necessariamente attraversare
altri.
DEPOSITO
E’ un regime economico sospensivo che consente, dietro autorizzazione, di
detenere merce non comunitaria all’interno della UE, senza il pagamento dei dazi
e dell’IVA, anche in deroga alle misure di politica commerciale. Le merci devono
essere custodite in luoghi sottoposti a vigilanza dell’autorità doganale, e scontano
dazi ed IVA una volta che vengono estratte dal deposito
AMMISSIONE
TEMPORANEA
Consente di utilizzare merci estere nel territorio doganale UE in esonero parziale o
totale dai dazi e altre misure di politica commerciale, con l’impegno a riesportare le
merci “tal quali”, le merci sono quindi ammesse per il loro uso, e NON per la loro
trasformazione
PERFEZIONAMENTO
Anche detto Temporanea Importazione (ATTIVO) o Temporanea Esportazione
(PASSIVO), consente di sottoporre a lavorazione sul\fuori territorio doganale
comunitario, al fine del perfezionamento (trasformazione, riparazione,
assemblaggio)
CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA
CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
Sistema Armonizzato (SA) concerne la codifica - adottata dai Paesi più industrializzati (OCSE) - formata da sei cifre, in cui le
prime due individuano il capitolo, la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo, la quinta e la sesta la posizione
statistica nell'ambito della voce doganale. La Tariffa è un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili ed è
costituita da 99 capitoli, di cui 97 utilizzati e due a disposizione della comunità.
Dalla codifica del Sistema Armonizzato a sei cifre è derivata la codifica della nomenclatura combinata (NC) della CE,
aggiungendo altre due cifre. Pertanto, la codifica a otto cifre è il codice statistico utilizzato per l'esportazione e per gli
scambi intracomunitari (compilazione dei modelli INTRA).
Aggiungendo altre due cifre, si ha il codice TARIC (Tariffa integrata comunitaria) usato per le importazioni. Tale codifica
individua anche la tipologia daziaria applicata e può essere integrata con ulteriori codici, per esempio il codice ADD a
quattro cifre nel caso di dazi antidumping.
Riassumendo con un esempio relativo alla merce “accessori in alluminio” per tendaggi, potremmo avere la seguente
classificazione:
tipo
classificazione
TARIC Tariffa integrata comunitaria
NC nomenclatura combinata
SA Sistema armonizzato
Codici
Funzione
Descrizione
76
16
99
90
70
Capitolo
Voce doganale
Posizione
statistica
--altri
Esportazione o
intra
-- altri fatti a
mano
Importazione
dazi
-- elementi di
giunzione
Altri lavori di alluminio
CODICE DOGANALE e NOMENCLATURA
ESEMPIO DI FATTURA EXTRAUE e NOMENCLATURA
DICHIARAZIONE IVA
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Le premesse sono :
vendite ordinarie al 22%
euro 200.000,00
acquisti intra 22%
euro 7.500,00
esportazioni per
euro 546,20
importazioni
euro 11.445,00
acquisti ordinari 22%
euro 48.000,00
acquisti L. INTENTO
euro 1.500,00
VENDITE
MAR
vol affari
Iva a debito
200.546,20
44.000,00
imponibile
imposta
11.000,00
50.000,00
GIU
50.000,00
11.000,00
SET
50.000,00
DIC
50.000,00
11.000,00
11.000,00
22% Italia
imponibile
imposta
200.000,00
44.000,00
imponibile
imposta
N.I. art.8 a/b Esportazioni
imponibile
50.000,00
11.000,00
50.000,00
11.000,00
50.000,00
11.000,00
50.000,00
11.000,00
546,20
imponibile
546,20
DICHIARAZIONE IVA
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
ACQUISTI
MAR
totale acquisti
68.445,00
imponibile
Iva a credito
14.727,90
imposta
22% Italia
22% INTRACEE
imponibile
imposta
imponibile
imposta
GIU
SET
DIC
17.500,00
11.000,00
12.000,00
26.445,00
3.850,00
2.420,00
2.640,00
5.817,90
48.000,00
10.560,00
imponibile
imposta
10.000,00
2.200,00
imponibile
imposta
7.500,00
1.650,00
11.000,00
2.420,00
imponibile
imposta
-
-
11.445,00
2.517,90
imponibile
imposta
11.445,00
2.517,90
-
N.I. art.8 c L. INTENTO interni
15.000,00
3.300,00
7.500,00
1.650,00
22% IMPORTAZIONI
12.000,00
2.640,00
-
-
imponibile
1.500,00
imponibile
1.500,00
DICHIARAZIONE IVA
QUADRO VE
Sez.2
VE 20
VE 21
VE 22
VE 23
Sez.3
VE 24
VE 25
VE 26
Sez.4
VE 30
VE 31
VE 32
VE 33
VE 34
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME
D'AFFARI
4%
10%
20%
22%
TOTALI (somma da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)
variazioni
TOTALE VE 24+/- VE25
operazioni n.i. a seguito dichiarazione intento
altre operazioni non imponibili
operazioni esenti art.10
2
4
6
Sez.5
VE 35
VE 36
VE 37
VE 38
VE 39
VE 40
imposta
44.000
44.000
44.000
operazioni che concorrono alla formazione
del plafond
operazioni con applicazione reverse charge
imponibile
200.000
200.000
operazioni verso terremotati
op.ni con imposta esigibile anni successivi
1
op.ni anni precedenti - imposta esigibile nel 2011
cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni
prestazioni a committenti UE - art.7ter
VOLUME D'AFFARI
546
546
200.546
1
2
3
4
1
-
3
5
7
-
2
DICHIARAZIONE IVA
QUADRO VF
Sez.2
VF 12
VF 13
VF 14
VF 15
VF 16
VF 17
VF 18
VF 19
VF 20
VF 21
VF 22
VF 23
VF 24
VF 25
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
22%
acquisti/import senza pag.to imposta ma plafond
altri acquisti non imponibili e non soggetti
acquisti esenti art.10
soggetti minimi L.244/2007
acquisti effettuati dai terremotati
acquisti/import detrazione ridotta (art.19 bis1)
acquisti per i quali non è ammessa la detrazione
registrati nel 2011 - Iva differita anni successivi 1
(meno) acquisti anni prec.ti - Iva nel 2011
TOTALE ACQUISTI e IMPORTAZIONI
Variazioni
TOTALE ACQUISTI e IMPORTAZIONI
acquisti Intracomunitari
1
Importazioni
3
acquisti S.Marino - con / senza pagamento Iva
5
imponibile
66.945
1.500
68.445
imposta
14.728
-
2
14.728
14.728
1.650
2.518
-
7.500
11.445
2
4
6
ripartizione totale acquisti (rigo VF22)
VF 26
Sez.3
Sez.3 - A
VF 30
VF 31
VF 32
VF 33
VF 34
VF 35
VF 36
VF 37
1) beni ammortizzabili
2) beni strumentali non amm.li
3) beni destinati alla rivendita
4) altri acquisti e importazioni
68.445
metodo utilizzato per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione
acquisti operazioni occasionali
nel 2011 effettuate solo operazioni esenti
nel 2011 ha avuto effetto l'art.36 bis
beni amm.li e passaggi interni esenti
percentuale di detrazione - CALCOLO DEL PRORATA
Iva non assolta su acquisti/import di cui al rigo VF 13
Iva detraibile acquisti di oro art.19, c.5 bis
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
1
2
3
4
-
4
8
14.728
100,00%
DICHIARAZIONE IVA
QUADRO VH
gen
feb
mar| 1
apr
trim
mag
giu | 2
lug
trim
ago
set | 3
ott
trim
nov
dic | 4
trim
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE
IVA dovuta
IVA credito
VH 1
VH 2
VH 3
VH 4
VH 5
VH 6
VH 7
VH 8
VH 9
VH 10
VH 11
VH 12
da QUADRI
VH 13
0,00
0,00
12.650,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
45.650
-
0,00
0,00
3.850,00
0,00
0,00
2.420,00
0,00
0,00
2.640,00
0,00
0,00
5.817,90
14.728
-
riporto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acconto dovuto tipo
e calcolo
CREDITO
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
-
DEBITO
0,00
0,00
-8.800,00
0,00
0,00
-8.580,00
0,00
0,00
-8.360,00
0,00
0,00
-5.182,10
30.922
da versare
0
0
-8.800
0
0
-8.580
0
0
-8.360
0
0
-5.182
versato
8.888
8.666
8.444
25.997
0
quadra
0
0
880
0
0
858
0
0
836
0
0
-5.182
25.997
0
DICHIARAZIONE IVA
QUADRO VL
sez.1
sez.2
sez.3
VL 1
VL 2
VL 3
VL 4
VL 8
VL 9
VL 10
VL 20
VL 21
VL 22
VL 23
VL 24
VL 25
VL 26
VL 27
VL 28
VL 29
VL 30
VL 31
VL 32
VL 33
VL 34
VL 35
VL 36
VL 37
VL 38
VL 39
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Iva a debito
Iva detraibile
IMPOSTA DOVUTA
IMPOSTA A CREDITO
credito annuale 2010 trasferito
credito compensato in F24
eccedenza non trasferibile
rimborsi infrannuali
crediti trasferiti
CREDITO primi 3 trim compensato
INTERESSI TRIMESTRALI
versamenti auto UE
trasferimenti da controllante
ECCEDENZA CREDITO ANNO PRECEDENTE
credito richiesto a rimborso ma diniego ufficio
crediti imposta utilizzati nelle liquid.ni periodiche
AMMONTARE DEI VERSAMENTI
ammontare debiti traferiti
versamenti integrativi di imposta
IVA A DEBITO
ovvero
IVA A CREDITO
credito imposta in annuale
crediti da soc di gestione risparmio
interessi in sede ANNUALE
credito ceduto da soc risparmio
TOTALE IVA DOVUTA
TOTALE IVA A CREDITO
DEBITI
45.650
CREDITI
14.728
30.922
0
-
257
-
25.997
5.182
0
52
5.234
0
DICHIARAZIONE IVA
QUADRO VF
Sez.1
VJ 1
VJ 2
VJ 3
VJ 4
VJ 5
VJ 6
VJ 7
VJ 8
VJ 9
VJ 10
VJ 11
VJ 12
VJ 13
VJ 14
VJ 15
VJ 16
VJ 17
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
acquisto beni da Vaticano e S.Marino art.71, c.2 incluso oro
estrazione di beni da depositi Iva art.50 bis, c.6., DL.331/93
acquisto beni/servizi soggetti non residenti art.17, c.2
operazioni art.74, c.1., lett. e)
provvigioni da Agenzie Viaggio a loro intermediari (art.74 ter)
acquisto interno beni art.74, c.7 e 8
acquisto interno oro ind.le e argento (art.17, c.5.)
acquisto oro da investimento imponibile per opzione
acquisti intra di beni
importazione di beni art.74 c.7 e 8 senza Iva in dogana
import oro/argento senza pagamento Iva in dogana
acquisto di tartufi
servizi da subappaltatori art.17, c.6, lett. e)
acquisto fabbricati strumentali art.10, n.8ter, lett. b) e d)
acquisto telefoni cellulari art.17, c.6., lett.b)
acquisto microprocessori art.17, c.6., lett.c)
TOTALE IMPOSTA (somma imposta righi precedenti)
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
imponibile
imposta
-
7.500
-
1.650
-
1.650
DICHIARAZIONE IVA
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
QUADRO VC PLAFOND
interno/intra
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
VC 1
VC 2
VC 3
VC 4
VC 5
VC 6
VC 7
VC 8
VC 9
VC
VC
10
VC
11
12
TOT VC
13
VC 14
PLAFOND UTILIZZATO
import
1.500,00
-
1.500
-
ANNO IMPOSTA 2011
vol affari
intra/export
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
546,20
546
200.000
plafond disponibile alla data di inizio anno
solare 1 Gennaio 2011
plafond disponibile per l'anno solare
successivo
ANNO IMPOSTA 2010
vol affari
intra/export
-
546
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ART.8, C.1., Lett. B - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli