I confidi
Uno strumento di intervento pubblico per la
concessione del credito
A cura di
Francesca R. Bartoli e Viola Guadagnini
Indice
1. Crisi economica e conseguenze finanziarie
2. Confidi: caratteristiche e funzioni
3. Ruolo dello Stato e modalità di intervento
4. Confidi a livello regionale, italiano ed europeo
5. Riferimenti normativi
6. Nuove prospettive
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Crisi economica e conseguenze finanziarie
America, Fine anni ’90: diminuzione dei controlli sui mercati finanziari.
America, 2007: le banche hanno concesso finora mutui e prestiti soprattutto a famiglie con scarse
garanzie di rimborso.
Insolvenza rate dei mutui e inizio crisi economica (settembre 2008 fallimento Lehman Brothers).
La Crisi arriva anche in Europa
Le banche centrali impongono condizioni più rigide: aumentano i tassi o richieste più garanzie
(«credit crunch» o stretta creditizia).
Emanato Basilea III che:
- definisce nuovi standard internazionali per l'adeguatezza patrimoniale delle banche e nuovi vincoli
di liquidità
- restringe sempre di più l’accesso al credito.
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Situazione in Italia
Basilea (pensato su un modello industriale di medie dimensioni) ha penalizzato paesi come l’Italia, il
cui comparto industriale è basato su PMI (al 2012, 99.9% del totale). Per aiutare ad alleviare il credit
crunch per le PMI svolgono un ruolo importante:
- «Pmi supporting factor»: sconto per l’accesso al credito per le PMI accolto dall’Europarlamento
- Confidi
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Confidi: cosa sono?
I consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) rappresentano una realtà di valore assoluto per il
sistema economico nazionale ed europeo sostenendo le piccole e medie imprese al fine di facilitarne
l’accesso al credito, rendendolo meno oneroso e più agevole.
Tale obiettivo è raggiunto attraverso l’erogazione di servizi quali:
- Concessioni di garanzie (contro garantite dallo Stato)
- Valutazione del merito del credito
- Affiancamento negli adempimenti burocratici relativi al processo di assegnazione del credito
- Consulenza
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Confidi: caratteristiche
Uno dei problemi per l’accesso al credito per le PMI è data da:
L’ASIMMETRIA INFORMATIVA
Solo chi utilizza il finanziamento conosce realmente le esigenze e le finalità con i relativi rischi.
L’ausilio dei confidi, relativamente ai rischi connessi all’asimmetria informativa, si colloca in una
posizione di sostegno concreto:
- accollandosi parte del rischio di credito
- diminuendo l’asimmetria informativa svolgendo un’ulteriore istruttoria seguendo dei protocolli
interni.
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Confidi e il ruolo delle AP
Oltre al Fondo Centrale di Garanzia, sono numerosi gli enti e le istituzioni locali che intervengono a
supporto del sistema dei confidi con contribuzioni in conto capitale, controgaranzie, contributi a
fondo perduto, contributi in conto interesse, o altre forme di supporto finanziario.
Tra gli enti e le istituzioni attive in tal senso ci sono le Regioni, che hanno attivato, dal 2003 al 2010,
87 misure a supporto dei confidi (732 milioni di euro).
La legge di stabilità del 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha stanziato 950 milioni di euro.
Come si ripartiscono i fondi?
Legge di stabilità
Stanzia l’ammontare complessivo
Piano organizzativo Nazionale (PON)
Ripartisce i fondi alle diverse regioni
Piano organizzativo Regionale (POR)
Si occupa di suddividere i fondi ai confidi regionali
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Modalità di intervento delle AP
Esistono due diverse tipologie di intervento:
1. Interventi pubblici con leva sul patrimonio dei confidi
a.
Contributi pubblici del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) che eroga controgaranzie a favore
dei confidi che beneficiano di un coefficiente di ponderazione pari allo 0%, dal momento che
FCG ha a sua volta lo Stato come garante di ultima istanza.
b.
L’amministrazione pubblica mette a disposizione dei confidi beneficiari il patrimonio  i confidi
erogano nuove garanzie  erogazione di nuova finanza per le PMI da parte degli istituti di
credito.
2. Interventi pubblici con impatto sul conto economico dei confidi
Utile positivo
Incrementato il patrimonio di vigilanza
I confidi erogano nuove garanzie generando così credito bancario per le PMI.
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I confidi regionali
Negli ultimi anni il mercato dei confidi ha registrato un significativo processo di concentrazione,
nonostante il notevole grado di frammentazione del Mezzogiorno ha fatto sì che alcune differenze
territoriali non si siano attenuate.
I confidi del Sud presentano, in media, una dimensione decisamente più contenuta rispetto a quella
dei consorzi in altre aree geografiche. Ciò giustifica il basso volume di garanzie concesse dai singoli
confidi.
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I confidi in Italia
In Italia, i confidi iscritti nell'elenco sono al 31 gennaio 2013 n. 579 di cui circa 400 effettivamente
operativi. Essi sono solitamente espressione di associazioni di categoria. Ogni confidi fa riferimento
a federazioni di consorzi di garanzia direttamente dipendenti dalle associazioni di categoria; tali
federazioni sono 7, alle quali si affiancano altre minori considerate come voce residuale:
• Fincredit (API)
• Fedart (Associazioni artigiane)
• Federascomfidi (Confcommercio)
• Federconfidi (Confindustria)
• Federfidi (Confesercenti)
• Legacoop
• SGFA-Coldiretti
• Altre minori.
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I confidi in Europa
Nei paesi europei i confidi nascono a fronte di un omogeneo disegno di natura pubblica realizzato per
accompagnare le PMI all’accesso al credito.
Sistema tedesco
- Livello delle garanzie rilasciate dai confidi rispetto al Pil pari al 0.25% (più basso d’Europa)
- 24 enti di garanzia (Burgschaftbank) divisi territorialmente
- Alto livello di integrazione con autorità pubblica (sistema top – down) sistema solido e libero da
attriti
Sistema francese
- Caratteri molto più eterogenei rispetto a quello tedesco
- Mercato differenziato e molto frammentato (alta competizione)
- Lo Stato ha un controllo diretto sui Confidi
Sistema spagnolo
- Commistione tra il sistema tedesco e quello francese. Sistema dinamico e consolidato.
- Apparato giuridico solido e delineato in grado di autoregolamentarsi al variare di alcune condizione
esogene
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Riferimenti normativi
Legge 24 novembre 2003 n.326: la normativa mira a razionalizzare e rendere omogenea la
disciplina relativa ai confidi e definisce gli ambiti operativi degli stessi stabilendo anche gli
ambiti dimensionali
Basilea 2: insieme alla legge 326/2003 ha imposto ai confidi di scegliere se continuare a
svolgere l’attività tradizionale oppure diventare intermediari finanziari vigilati.
Basilea 3: l’obiettivo è stabilizzare il settore bancario e il sistema economico globale. In
particolare è previsto l’innalzamento del requisito patrimoniale nei confronti di esposizioni verso
altre imprese finanziarie. Quest’ultima previsione penalizzerebbe soprattutto i Confidi andando
a restringere la loro potenziale quota di mercato.
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Il D.Lgs. n. 141/2010, attuativo della direttiva n. 48/2008 in tema di credito al consumo, ha riformato
la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti
a regimi di controllo differenziati:
Confidi "minori"
I confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB […] possono svolgere esclusivamente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi[…]
Il D.Lgs. n. 141/2010 ha modificato la disciplina dei confidi (articolo 112 del TUB) e ha introdotto
una nuova forma di vigilanza sui confidi “minori”. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un
elenco tenuto da un Organismo[…] ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei
fidi e i servizi a essa connessi[…].
Confidi "maggiori" vigilati
I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, erano tenuti,
ai sensi dell'art. 15 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, ad iscriversi nell'elenco speciale (previgente
articolo 107 del TUB).
Il D.Lgs. n. 141/2010 (riforma del Titolo V del TUB) ha sostituito il precedente sistema, caratterizzato
da un doppio elenco, con l’obbligo di iscrizione in un albo unico per gli intermediari finanziari
autorizzati (nuovo articolo 106 del TUB). Tali soggetti sono sottoposti all’attività di vigilanza della
Banca d’Italia (art. 108).
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Considerazioni finali
I confidi saranno sempre più in grado di generare esternalità positive incoraggiando
le banche ad entrare nel mercato delle piccole e medie imprese.
A breve verrà introdotta una nuova norma da Banca d’Italia che semplificherà le
procedure con l’obiettivo di rendere meno complessa le gestione dei confidi.
Il testo (regolamento 106 art.4) sancisce che:
1. “I confidi […] che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150
milioni di euro sono tenuti a chiedere l’autorizzazione alle Banca d’Italia per
l’iscrizione all’albo.”
2. “[…] I confidi già precedentemente iscritti all’albo e che abbiano un volume di
attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, possono presentare istanza
di autorizzazione per l’iscrizione all’albo […]”.
Sia apre dunque per i confidi un nuovo capitolo nei rapporti con le banche e, di
conseguenza, una nuova pagina nella storia delle PMI, le quali dovranno individuare
nel confidi un interlocutore privilegiato per essere agevolate nell’accesso ai
finanziamenti.
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Siti internet
www.confidiperleimprese.it
www.eurofidi.biz
www.confindustria.it
www.lnx.svimez.info
www.bancaditalia.it
www.camera.it
www.ilsole24ore.it
www.lavoce.info
www.dt.tesoro.it
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