L'autonomia Universitaria:
aspetti introduttivi
• art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>.
• Il sistema universitario italiano è stato
regolamentato da:
– " legge Casati" del 1859
– "riforma Gentile" del 1923
• Autonomia:
– normativa
– organizzativa
– finanziaria e contabile
– didattica e scientifica
• Autonomia normativa: capacità di darsi un
ordinamento mediante l'emanazione di
norme (che hanno la stessa efficacia delle
norme emanate dallo Stato).
– STATUTI: manifestazioni primarie di
autonomia
– REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie di
autonomia
• Autonomia organizzativa: indica
l'indipendenza di alcune figure soggettive
rispetto ad altre figure omogenee
(ministro)
• L. 168/1989 riconosce alle Università
autonomia
– didattica
– scientifica
– organizzativa
– finanzaria e contabile
– ed anche la facoltà di dotarsi di propri
ordinamenti autonomi (dotati di statuti e
regolamenti).
• art. 16 c. 4 legge 168/89: le Università
sono disciplinate <<...oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti,
esclusivamente da norme legislative che vi
operino espresso riferimento, nel rispetto
dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33
della Costituzione e specificati dalla
legge...>>.
• STATUTO: detta criteri organizzativi che
assicurino l'individuazione delle responsabilità e
l'efficienza dei servizi. Inoltre deve disciplinare
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
• Limiti posti dalla 168/89 al contenuto delle
norme statutarie:
– il Rettore deve essere elettivo,
– il S.A. deve rappresentare le facoltà
– il CDA deve garantire la rappresentanza delle
diverse componenti,
– osservanza delle norme sullo stato giuridico del
personale docente, ricercatore e non docente.
• REGOLAMENTI:
– Regolamento generale d'Ateneo
– Regolamento di amministrazione, contabilità
e finanza,
– Regolamenti interni d'ateneo e delle singole
strutture
• Il Regolamento generale d'Ateneo ha
come presupposto lo statuto. Infatti esso
contiene le norme che servono ad attuare i
dispositivi presenti nello statuto. La sua
approvazione è di competenza del CDA
• Il Regolamento di a.c.f. : disciplina i criteri della
gestione, le procedure amministrative e
finanziarie e le connesse responsabilità.
Disciplina le procedure contrattuali, le forme per
il controllo interno della gestione dell'ateneo e
dei singoli centri di spesa.
• Il principio ispiratore del regolamento deve
essere quello di <<assicurare la rapidità ed
efficienza nell'erogazione della spesa e il
rispetto dell'equilibrio finanziariodel bilancio>>.
• Regolamenti interni: anche questi hanno
come presupposto lo statuto, in quanto ne
integrano e ne sviluppano la normativa.
Esempi: regolamento didattico d'ateneo;
regolamento sul personale tecnico e
amm.vo; regolamento sulle strutture
didattiche e di ricerca; ecc...
• Autonomia finanziaria e gestionale:
• Art. 5 legge 537/1993:
– Interviene sulle modalità di finanziamento
delle università.
– Razionalizza le misure d'intervento. Prevede
nel bilanciodi previsione del Ministero solo 3
capitoli di finanziamento.
– Istituisce il FFO (Fondo di Finanziamento
Ordinario)
• DPR. 382/80
– Disciplina l'organizzazione della struttura universitaria.
– Prevede la istituzione dei dipartimenti ed attribuisce ad essi (come pure
agli atenei) autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
– Prevede la definizione di uno schema-tipo regolamentare attraverso il
quale realizzare tale processo di autonomia.
• DPR 371/82
– Definisce lo schema tipo in base al quale le università adottano il
proprio regolamento amministrativo-finanziario e contabile.
– per quanto riguarda il bilancio il DPR ne definisce lo schema.
• L. 168/89
– Istituisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle università.
– Prevede, ai fini del controllo della spesa pubblica la riclassificazione dei
conti consuntivi in base ad una redazione omogenea.
• L. 537/93
• DPR 509/1999, Riforma universitaria (3+2)
• La legge 537/93 ha previsto l'istituzione di
soli 3 capitoli di bilancio:
– Fondo per il finanziamento ordinario delle
università (FFO)
– Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche (FEU)
– Fondo per la programmazione dello sviluppo
del sistema universitario (FPS)
• Il FFO è comprensivo dei finanziamenti destinati
– alle attività istituzionali delle università (compreso il
personale),
– ordinaria manutenzione delle strutture
– ricerca scientifica.
• Il FEU: infrastrutture edilizie, grandi attrezzature
scientifiche, impianti sportivi.
• Il FPS: finanzia specifiche iniziative, attività e
progetti, ed anche nuove attività didattiche.
• Il sistema di finanziamento prima della 537/93:
– si fondava sul rispetto dei vincoli di destinazione dei
trasferimenti dello Stato
– le risorse erano destinate ai centri autonomi di spesa
• Il sistema di finanziamento dopo la 537/93
– è razionalizzato
– fondato su principi che favoriscono l'autonomia e la
competitività del sistema
– comporta un aumento dell'autonomia di spesa delle
università
Il sistema pubblico di finanziamento
prima della L. 537/1993
MINISTERO
Ricercatori
Dotazione ric.60%
Edilizia
Non docenti (in
parte)
Docenti
Ricerca 40%
Non docenti (in
parte)
FACOLTA’ E ALTRI
CENTRI DI
GESTIONE
ATENEI
Tasse e contributi
Altre entrate
Il sistema pubblico di finanziamento
dopo la L. 537/1993
MINISTERO
FACOLTA’ E ALTRI
CENTRI DI
GESTIONE
ATENEI
FFO
FEU
FPS
Altre spese di
funzionamento
Altre spese per l’edilizia
Ricerca sc. (ex 40%)
Tasse e contributi
Altre entrate
• Il FFO comprende:
– una quota base da ripartirsi tra le università in proporzione alla
spesa storica,
– una quota di riequilibrio da ripartirsi in base a criteri che tengano
conto dei risultati della gestione (costi di produzione per
studente, qualificazione della ricerca ecc...)
• il FFO a regime dovrebbe essere composto:
–
–
–
–
50% domanda di formazione;
20% risultati della ricerca;
20% risultati della formazione;
10% incentivi.
• Il FEU è suddiviso in relazione alle necessità di
riequilibrio edilizio,
• Il FPS è ripartito in conformità ai piani di sviluppo
nazionali.
L'autonomia didattica
• L. 341/90 Riforma degli ordinamenti
didattici universitari
– prevede la definizione e gli aggiornamenti
degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma
universitario, dei corsi di laurea e delle scuole
di specializzazione.
– Con lo scopo di dare omogeneità ai corsi di
studio. (Omogenea attribuzione del valore
legale dei titoli).
strumenti
Il Regolamento didattico di ateneo
il Regolamento delle strutture didattiche
– (sono adottati dal Senato Accedemico ed inviati al ministero per
l'approvazione)
• devono contenere:
–
–
–
–
–
–
–
–
l'articolazione dei corsi
i piani di studio con gli isegnamenti obbligatori,
le propedeuticità
i limiti alle possibilità di iscrizione ai fuori corso
i moduli didattici
le tipologie delle forme didattiche
le forme di tutorato,
ecc...
L'autonomia della ricerca
• L. 168/89 : le università perseguono le finalità
istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti
e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle
strutture scientifiche.
• Si introduce la valutazione della ricerca.
• Viene prevista dalla 537/93 il Nucleo di Valutazione
interno che ha il compito di verificare
– la corretta gestione delle risorse pubbliche
– la produttività della ricerca e della didattica,
– l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa
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