REGIONE
VENETO
COMUNE DI
PROVINCIA DI BELLUNO
Comelico Superiore
Variante nr. 2/2014 al P.R.G.
Variante parziale di adeguamento alle
Varianti n.2 e n.3 del P.A.T.C.O.T.
2014
L.R. 11/04 art.48 c. 1ter
IL PROGETTISTA
DOCUMENTO PRELIMINARE
dott.urb. Mauro De Conz
Pianificazione ®
IL SINDACO
Te r r i t o r i a l e
Pl an
n i ng
e Ambientale
Urbanistica
Staunovo Polacco Marco
DOCUMENTO PRELIMINARE INDICE 1. Sintesi degli interventi di variante pag. 3 pag. 4 3. Quadro socio‐economico e rilievo degli interventi previsti pag. 6 4. Inquadramento normativo e pianificatorio 2. Descrizione della variante e suoi obiettivi specifici pag. 11 5. Condivisione territoriale alla programmazione pag. 25 6. Validità e motivazioni dell’intervento di variante pag. 27 ALLEGATI Norme Tecniche della Variante Cartografie della variante (tavv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 1 2 1. Sintesi degli interventi di variante La variante 2/2014 al P.R.G. del Comune di Comelico Superiore è relativa al recepimento nella pianificazione comunale delle disposizioni sovraordinate delle varianti n.2 e n.3 del Piano d’Area Comelico Ost‐Tirol (P.A.T.C.O.T.), in particolare per quanto riguarda il demanio sciabile e le relative infrastrutture nell’ambito territoriale Monte Croce – Colesei ‐ Campotrondo del territorio comunale. La variante in oggetto va considerata un primo stralcio di tale recepimento, essendo strettamente circoscritta all’area interessata dai nuovi interventi di progetto sul demanio sciabile attuabili a seguito di specifici e dedicati finanziamenti pubblici. Per ragioni di tempo ed opportunità l’adeguamento alle var. 2 e 3 del P.A.T.C.O.T. per la parte residua del territorio comunale è rimandata ad una successiva variante da attivare in tempi brevi. Gli elaborati di variante saranno costituiti, in linea di massima da: ‐ relazione illustrativa; ‐ norme di attuazione; ‐ tav.1: inquadramento cartografico scala 1:10.000; ‐ tav.2 : estratto P.A.T.C.O.T. var. 1 e var. 3 scala 1:20.000; ‐ tav. 3 : estratto Piano Regionale Neve scala 1:20.000; ‐ tav. 4 : estratto P.R.G. vigente scala 1:5.000; ‐ tav.5 : vincoli e fragilità – P.R.G. e P.A.I. vigenti scala 1:5.000; ‐ tav.6 : proposta di variante al P.R.G. scala 1:5.000; ‐ tav.7 : proposta di variante al P.R.G. vigente – base catastale scala 1:5.000; ‐ tav.8 : valutazioni paesaggistiche; ‐ elaborati della Valutazione Ambientale Strategica; ‐ relazione Vinca. La variante interviene, secondo quanto ammesso e previsto dalla normativa del Piano d’Area, definendo, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità idrogeologica, degli interventi nell’ambito degli Sport sulla neve secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia individuando le necessarie modifiche da apportare all’ambito indicato dal P.A.T.C.O.T. per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale. Oltre al recepimento delle disposizioni sovraordinate la variante integra inoltre una serie di prescrizioni normative di specifica tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli interventi ammessi. La variante viene redatta secondo quanto previsto dall’art. 48 c.1ter della l.r. 11/2004 e costituisce, all’interno del suo perimetro di intervento, anche adeguamento alle disposizioni del Piano Regionale Neve. Gli elaborati preliminari della variante rappresentano parte integrante del presente Documento Preliminare. 3 2. Descrizione della variante e suoi obiettivi specifici La variante recepisce l’adeguamento del demanio sciabile e relativa impiantistica previsto dalla variante n.3 al P.A.T.C.O.T. nella zona Monte Croce – Colesei – Campotrondo; tale adeguamento consentirà la realizzazione degli interventi progettuali che rappresentano un primo stralcio funzionale di un complessivo studio di fattibilità finalizzato al collegamento del demanio sciabile “Croda Rossa – Mont’Elmo” (Sesto Pusteria ‐ BZ) con quello dell’“Alta Val Comelico” (Comelico Superiore ‐ BL) attraverso il passo di Monte Croce di Comelico, consentendo in tal modo un fondamentale arricchimento dell’offerta turistica dei due comprensori con conseguimento di un reciproco vantaggio. Lo studio di fattibilità preliminare ha prefigurato l’insieme delle misure necessarie, con riferimento all’impiantistica, al demanio sciabile (discesa, fondo, slittino), all’accessibilità veicolare ed al sistema dei parcheggi per automezzi e camper, all’innevamento programmato, agli interventi di valorizzazione e tutela naturalistica quali il parco fluviale sul Padola, la valorizzazione naturalistica dei prati di Campotrondo ecc. La variante in oggetto consente l’attivazione di uno stralcio immediatamente operativo di questo intervento ed in particolare di: ‐ realizzazione della nuova cabinovia “Valgrande – Colesei” di circa 2.600 ml di lunghezza, infrastruttura che rappresenta il cuore del progetto e che consente, con un dislivello di 679 m a partire da 1.200 m.slm di Campotrondo, l’accesso alla Cima dei Colesei; ‐ realizzazione della nuova pista “Cima dei Colesei I” che dall’arrivo della cabinovia a cima Colesei consente di raggiungere in 1.239 metri di tracciato a quota 1.800 m.slm gli impianti esistenti sul Passo Monte Croce di Comelico in territorio di Sesto, collegando così i due demani sciabili; ‐ adeguamento dell’esistente pista di ritorno di circa 4 Km di lunghezza che, a partire dalla “Colesei I” e dagli impianti “Kreuzbergpass I” e “Kreuzbergpass Ibis”, consente il ritorno alla stazione di valle della cabinovia in località Campotrondo; ‐ una minima area di parcheggio in località Campotrondo a servizio della stazione di partenza della cabinovia per mezzi di servizio e movimentazione e carico/scarico; i parcheggi destinati all’utenza sono infatti previsti ai due terminal di Padola e Monte Croce al fine di eliminare il traffico motorizzato da parte dell’utenza ‐ realizzazione delle stazioni di arrivo e di partenza (con annesso deposito tecnico) del nuovo impianto. Gli interventi descritti non sono attualmente conformi alle previsioni del P.R.G. vigente, essendo stati solo prefigurati nella pianificazione sovraordinata del Piano d’Area in sede di relativa variante n.3; per la loro compiuta realizzabilità è quindi necessario che – secondo la normativa vigente – le disposizioni del Piano d’Area vengano puntualmente recepite dallo strumento urbanistico comunale attraverso un’apposita variante di adeguamento, quale quella in oggetto. Oltre alla variante n.3 va tuttavia recepita anche la variante n.1 del P.A.T.C.O.T. poiché il vigente P.R.G. risulta aggiornato solo alla variante n.1. Mentre la variante 3 è essenzialmente cartografica (l’integrazione normativa si limita al richiamo al rispetto della normativa Vinca), per la variante n.2 accade l’opposto; il suo recepimento infatti non riguarda aspetti cartografici ma piuttosto una serie di integrazioni normative dei vari articoli del P.A.T.C.O.T. Con l’approvazione della presente variante il territorio da essa perimetrato sarà pertanto completamente adeguato al Piano d’Area 4 Dal punto di vista della possibilità ‐ attraverso l’attivazione degli interventi consentiti dalla variante 2/2014 ‐ del raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo socio‐economico, si possono sintetizzare fra di essi: In tale quadro generale, il progetto proposto si propone una serie di obiettivi più specifici, quali: ‐ l’integrazione del sistema dell’infrastrutturazione turistica invernale attraverso la realizzazione del collegamento fra gli esistenti impianti di Padola (attualmente assai ridotti sia in termini di capacità di carico che di demanio invernale a disposizione) con quelli contermini presenti nel Comune di Sesto, che rappresentano un elemento del carosello sciistico delle Dolomiti di Sesto “Monte Elmo – Croda Rossa” interessante i centri di Sesto, San Candido e Versciaco; ‐ la realizzazione di nuove piste ad incrementare e valorizzare l’offerta complessiva dell’intero nuovo comprensorio interprovinciale; ‐ l’attrazione di nuova utenza da parte bolzanina e la possibilità di attrazione di nuova utenza provinciale e regionale per l’accesso al nuovo comprensorio, anche a favore dei comuni bolzanini, per rispondere all’esigenza dell’attuale domanda turistica invernale di ampliare i caroselli sciabili ed ammodernarne le infrastrutture; ‐ la possibilità di valorizzare l’offerta su tutto l’arco dell’anno superando l’attuale bi‐stagionalità; ‐ la possibilità di creare una reciproca ed indotta promozione delle altre attrattive turistiche presenti od in via di potenziamento quale quella, fondamentale, delle contigue Terme di Valgrande; ‐ la possibilità di ristrutturare e potenziare l’attuale offerta turistica alberghiera, gravemente carente in termini numerici e di tassi di utilizzazione rispetto a quella dell’Hochpustertal; ‐ l’inversione di tendenza del progressivo calo delle presenze turistiche a Padola, interrotto solo in presenza di un collegamento sperimentale di skibus con il comprensorio dell’Hochpustertal, fatto che conferma la bontà complessiva del nuovo intervento previsto; ‐ un incremento dei posti di lavoro locali sia negli impianti che nelle strutture alberghiere e commerciali, al fine di ridurre la disoccupazione (7,2% a Comelico Superiore rispetto al 4,7% di Sesto); ‐ un incremento del reddito medio pro‐capite. Comelico Superiore, oltre che registrare attualmente un reddito medio pro‐capite inferiore di oltre il 20% rispetto a Sesto, risulta collocato anche solo al 55° posto fra i 69 comuni bellunesi; ‐ un ulteriore incremento nelle relazioni sociali ed imprenditoriali fra i due territori di confine, testimoniato dalla gestione condivisa e congiunta delle nuove iniziative ‐ la chiusura estiva al traffico motorizzato privato della viabilità minore esistente e prevista in adeguamento per consentire unicamente accessi di tipo pedonale/ciclabile e di servizio riducendo l’inquinamento da mezzi motorizzati della piana di Campotrondo; ‐ la riduzione del traffico motorizzato invernale attraverso il passo di Monte Croce di Comelico per l’accesso agli impianti dell’Hochpustertal (sia da parte dello skibus navetta che dei mezzi privati), sostituto dall’impianto; ‐ la possibilità di accesso estivo e infrastagionale ai sentieri di alta quota dell’anello comelicano e dell’Hochpustertal mediante l’impianto che porta in quota, mettendo agevolmente a disposizione anche delle classi di età più giovani ed anziane patrimonio estremamente rilevante e poco conosciuto in un contesto di massima sostenibilità ambientale. Relativamente all’ambito interessato dalla variante e dalle relative previsioni si osserva che gran parte delle aree coinvolte è di proprietà regoliera; a questo proposito le Regole hanno già ufficialmente documentato il loro consenso. Le altre aree private interessate dal demanio sciabile non saranno oggetto di esproprio ma di apposizione di servitù coattiva di pista ed impianto secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale vigente 5 3. Quadro socio‐economico e rilievo degli interventi previsti La variante consente la realizzazione dii un progetto di rilevante impegno economico (circa 16 milioni di €) che, localizzato sul versante bellunese, consente il completamento delle infrastrutture e dell’offerta turistica dei Comuni di Sesto Pusteria da un lato e di Comelico Superiore dall’altro, costituendo un passo fondamentale per una completa integrazione del demanio sciistico dei due comprensori di “Croda Rossa – Mont’Elmo” e dell’ “Alta Val Comelico”. L’attuale dotazione delle due aree sciabili è attualmente fortemente sbilanciata a favore di quella pusterese, con un offerta impiantistica per estensione e qualità assai più rilevante rispetto a quella bellunese, e tale sproporzione si proietta poi su tutto il sistema sia economico (attività, commerciali e terziarie) e, inevitabilmente, sul sistema sociale e particolarmente sulla sua struttura demografica. L’evoluzione del mercato della domanda turistica degli ultimi anni ha segnalato la necessità, in particolare per il turismo invernale, di poter disporre di un’offerta che possa essere coordinata e funzionale su ambiti di gravitazione più ampi di quello della singola stazione, premiando aree con presenza di ampi circuiti e caroselli che consentano di ridurre al minimo la ripercorrenza delle stesse piste. Questa necessità fa sì che l’intervento proposto rappresenti concretamente un vantaggio per entrambi i versanti del passo di Monte Croce di Comelico, con prospettive certamente più rilevanti per Comelico Superiore che parte da una situazione nettamente più svantaggiata. Il progetto proposto si caratterizza inoltre per essere un collegamento “fisico” fra i due territori confinanti, contribuendo quindi non solo ad un necessario riequilibrio di carattere economico fra di essi, ma costituisce anche un elemento di integrazione e coesione di persone, di economia, socialità, cultura, operatività quotidiana. L’attuazione degli interventi sul demanio sciabile previsti dalla variante 2/2012 non rappresenta un‘iniziativa estemporanea, ma un importante frutto operativo di un percorso iniziato da parecchi anni che ha visto protagoniste le Amministrazioni locali del Comelico, dell’Hochpustertal e dell’Ost Tirol che, attraverso il coinvolgimento anche dei rispettivi soggetti amministrativi sovraordinati (nel nostro caso la Regione Veneto e la Provincia di Belluno), sono riuscite a proporre una coordinata progettualità d’area vasta interprovinciale e transfrontaliera. Per quanto concerne la Regione Veneto il coinvolgimento si è concretizzato prioritariamente attraverso una specifica pianificazione di livello regionale (Il Piano d’Area Transfrontaliero Comelico – Ost Tirol) della quale la condivisione del sistema turistico integrato transregionale e transfrontaliero rappresenta uno degli elementi maggiormente qualificanti. L’impatto degli interventi consentiti dalla variante 2/2012 si estende al di là del Comune di Comelico Superiore comprenden‐
do anche i comuni della Val Comelico sulla direttrice sud e quelli dell’Alta Pusteria verso nord. Dinamiche e impatti economico e sociali vanno pertanto verificati non a livello 6 strettamente comunale ma comprensoriale, ed in particolare fra l’intero comprensorio del Comelico e quello dell’Alta Pusteria /Hochpustertal. Si tratta, in ambedue i casi, di 5 Comuni: Comelico Superiore, S.Nicolò di Comelico, S.Stefano di Cadore, Danta e S.Pietro di Cadore sulla fascia bellunese e Sesto, Braies, Dobbiaco, San Candido e Villabassa nella contigua fascia bolzanina. Sul versante della Provincia autonoma di Bolzano si tratta di Comuni che presentano delle economie ormai fortemente evolute verso il settore turistico, con una significativa rilevanza del settore primario sia in termini produttivi ma, soprat‐
tutto, di manutenzione ambientale funzionale al turismo stesso. Completamente diverso l’assetto produttivo dei comuni del Comelico dove la prevalenza è nel settore manifatturiero (intenden‐
do artigianato e piccola impresa) e nell’edilizia, realtà che nasconde significativi fenomeni di precariato e sottoccup‐
pazione; il turismo appare ancora marginale mentre l’agricoltura “tiene” con fatica e con l’impegno importante di pochi operatori attivi e strutturati. Il raffronto diretto fra i due comuni confinanti di Comelico Superiore e Sesto illustra con evidenza, ed impietosa‐
mente, la diversità della struttura economica citata. Tali diversità sono maggiormente percepi‐
bili in quanto i due comuni confinanti sono assai simili sia per dimensione territoriale che per popolazione residente, tanto che la loro densità abitativa (24 ab/km2) è pressoché equivalente. 7 Ciò accade con altrettanta evidenza, ed anche in questo caso rimarcando il forte svantaggio del comune bellunese, se il raffronto viene fatto valutando la situazione demografica. A fronte di un continuo calo di popolazione (‐3,4% nell’ultimo decennio per Comelico Superiore), si assiste invece per Sesto ad un incremento (+2,5%) ma, al di là dei numeri assoluti, ciò che partico‐
larmente preoccupa è la struttura della popola‐
zione, che a Comelico Superiore evidenzia età media ed indici di vecchiaia troppo elevati e tali da rischiare la compromissione della possibilità di ricambio demografico. Tale situazione dei due comuni di confine è in realtà condivisa anche da ciascuno dei comuni dei due opposti comprensori rispetto a ciascuno degli altri, evidenziando come la linea di confine rappresenti realmente uno spartiacque fra due sistemi socio‐economici e demografici profonda‐
mente diversi che necessitano di importanti iniziative perequative e di coesione territoriale e sociale. La necessità di sviluppo del settore turistico nel comprensorio comeliano rappresenta oggi un bisogno di estrema rilevanza e costituisce una chance fondamentale, forse l’unica, per invertire la negatività dell’attuale trend socio‐economico. La forbice in termini di dotazione turistica (infrastrutturazione, posti‐letto, arrivi/presenze) fra i due comprensori è infatti estremamente ampia, e non fa che confermare le distanze già verificate in termini di struttura economica, demografica e reddituale. Le presenze negli esercizi alberghieri nell’area del Comelico assommano per il 2011 a circa 7.000 x 1.000 abitanti residenti contro le 118.000 dell’Hochpustertal (pari quindi al solo 5,8%), dato confermato dallo scarto fra i due rispettivi Comuni leader (proprio Comelico Superiore e Sesto) dove le presenze turistiche di Comelico Superiore rappresentano solo il 6% di quelle del confinante Sesto. Questa evidente disparità strutturale fra le due economie turistiche, lungi dal ridursi, va progressivamente dilatandosi, come confermano i dati relativi alle presenze negli esercizi alberghieri nel medio periodo 2003/2011 illustrate nei grafici successivi. Ancora una volta la dinamica dell’area comeliana si dimostra negativa con una perdita nel periodo di circa il 25% delle presenze, a fronte invece di un aumento medio dell’Hochpustertal del 13,4%, con trend sostanzialmente rispettato in tutti i comuni delle due aree (con l’unica eccezione di Dobbiaco). 8 In questo contesto complessivo va valutata più in particolare – seppur in sintesi – la situazione attuale degli impianti di Padola: si può osservare che ormai da anni la società Alta Val Comelico s.r.l. apre il comprensorio sci‐
istico prima di Natale e chiude dopo Carnevale, circa a fine febbraio con una stagione sciistica di soli 75 giorni circa. Il comprensorio sciistico si caratterizza quindi per essere estremamente concentrato sul momento di massima pressione turistica di alta stagione, con la conseguente chiusura nei rimanenti 290 giorni dell’anno. L’attuale offerta del com‐
prensorio di Padola, servito da un impianto seggioviario quadriposto ad aggan‐
ciamento automatico, ca. 11 km di piste e ca. 300 posti letto, è troppo ridotta per consentire una gestione efficiente e redditizia delle infrastrutture, data la scarsa attrazione turistica per periodi che non siano quello citato, con tassi di utilizzazione lorda delle strutture alberghiere valutato intorno al 20% del loro potenziale. Da qui la vitale necessità di allargare la propria offerta, e la possibilità, attivando il collegamento con l’Hochpustertal, di aprire un nuovo futuro a tutta l’area. Come ultimo indica‐
tore che può efficace‐
mente sintetizzare la necessità di riequili‐
brio socio‐economico delle due aree trans‐
regionali può essere assunto il valore del reddito medio. Il riferimento è al red‐
dito pro‐capite desun‐
to dalle dichiarazioni Irpef del 2011 raffron‐
tato nel grafico a fianco fra le entità terriotriali più rilevanti ai nostri fini con riferimento (fatto 100) al reddito medio nazionale. 9 Ne risulta chiaramente il divario fra le due realtà confinanti (Comelico e Pusteria), ma ancor più fra i due comuni confinanti (Comelico Superiore e Sesto). Reddito medio pro‐capite (Irpef 2011) In quest’ultimo caso lo scarto percentuale è particolarmente rilevante, tanto da raggiungere un Ambito territoriale
reddito medio
+31% a favore di Sesto (€ 14.481,00) rispetto a San Nicolò di Comelico
€ 12.845,00
Comelico (€ 11.015,00), che scende ad un +26% nel Santo Stefano di Cadore
€ 12.555,00
Sappada
€ 11.689,00 confronto fra i due comprensori. Danta di Cadore
€ 11.549,00 In sintesi si può affermare che il rilevante divario San Pietro di Cadore
€ 11.160,00 socio‐economico misurato dal reddito pro‐capite fra Comelico Superiore
€ 11.015,00 le due realtà comunali confinanti può essere Comunità Comelico
€ 11.714,52 sintetizzato dal fatto che a Comelico tale reddito è San Candido
€ 16.777,00 addirittura inferiore del 10% alla media nazionale, Dobbiaco
€ 14.960,00 mentre a Sesto è superiore di oltre 20 punti rispetto Sesto
€ 14.481,00
a tale media. Monguelfo‐Tesido
Braies
Villabassa
Pusteria
€ 13.639,00
€ 13.408,00
€ 13.306,00
€ 14.790,93
Provincia di Bolzano
€ 15.569,00
€ 13.678,00
€ 13.376,00
€ 12.159,00
Provincia di Belluno
Veneto
Italia
10 4. Inquadramento normativo e pianificatorio Le finalità e gli interventi previsti e consentiti dalla variante risultano coerenti con gli obiettivi delle più recenti politiche dell’Unione Europea in termini di turismo nelle zone montane come risulta dal seguente schema: Obiettivi U.E. Politiche turistiche per la Montagna la riduzione della stagionalità della domanda il reindirizzamento dell’impatto del trasporto turistico il miglioramento della qualità dell’impiego nel settore turistico il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità Possibilità di conseguimento da parte del progetto attraverso l’allargamento dei circuiti turistici, l’integrazioni di offerte tipologiche diverse (culturali, ricreative, sportive, naturalistiche) eliminazione/riduzione del traffico veicolare per il passo e sostituzione con bus navetta a basso inquinamento integrazione con circuiti societari più efficienti, con maggiori garanzie occupazionale e professionalità incremento del reddito medio e comunale con possibilità di mantenimento e potenziamento dei servizi sociali e commerciali essenziali, oggi in fase di grave compromissione miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse la riduzione nell’uso delle risorse e nella produzione di rifiuti; il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio interventi già pre‐valutati in termini di compatibilità naturale e culturale; con le risorse naturali e culturali esistenti in sede di pianificazione sovraordinata Dal punto di vista pianificatorio l’area in esame è disciplinata da una serie di strumenti pianificatori sovraordinati, tutti disciplinati dalla l.r. 11/2004, rappresentati da: ‐ P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento); ‐ Piano d’Area Comelico Ost‐Tirol (P.A.T.C.O.T.); ‐ Piano Regionale Neve ‐ P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); ‐ P.A.T.I. “Alto Comelico; ‐ P.R.G. Comune di Sesto e Piano Neve Provincia di Bolzano. 11 4.1.
P.T.R.C.. Alla tav. di maggior dettaglio, la tav. 09 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, l’ambito è ricompreso fra le aree nucleo con la presenza sul fondovalle di “prati stabili”, senza particolari ulteriori elementi di pianificazione, in particolare per l’area dei prati di Monte Croce che viene evidenziata come sottratta a specifiche norme di tutela rurale ed ecologica. P.T.R.C. ‐ tv. 09 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” Neanche le tavole di maggior dettaglio previste alla variante 1 al P.T.R.C., di valenza ed interesse paesaggistico, prevedono per l’area in esame, disposizioni particolari o puntuali non già richiamate dalle N.T. del Piano d’Area. Nelle rimanenti tavole del P.T.R.C. alla maggiore scala si possono rilevare le seguenti singolarità: 12 Alla tav. 02 “Biodiversità” l’intero ambito comelicese viene indicato come “ambito vocato all’agricoltura di montagna” nel quale favorire tale tipo di attività; è segnalata la presenza di aree naturali protette di Natura 2000 con aree destinate a prato, pascolo, bosco e presenza di fenomeni carsici. P.T.R.C. – estratto tav. 02 “biodiversita” Nella tav. 03 “energie, risorse ed ambiente” il Comune viene contrassegnato nella classe inferiore per quanto concerne la stima delle emissioni a livello comunale; si segnala la presenza di un ambito di tutela dell’area termale (Valgrande e Cadore centrale) e, per quanto concerne le reti energetiche, viene segnalata l’opportunità di razionalizzazione delle reti esistenti. P.T.R.C. – estratto tav. 03 “energie, risorse ed ambiente” In tema di mobilità la tav. 04 evidenzia le “potenzialità connettive” relativamente ai collegamenti con l’Austria, pur lasciando indeterminate caratteristiche e tracciato di tale collegamento. P.T.R.C. – estratto tav. 04 “mobilità” 13 Nella cartografia relativa allo sviluppo turistico‐ricettivo viene segnalata la presenza di un polo di turismo termale (Valgrande) nel quale tutelare la presenza di acque per uso termale, e la partecipazione dell’area in esame ad un più vasto ambito nel quale esistono produzioni caratteristiche tali da poter attivare un parco agroalimentare. P.T.R.C. – estratto tav. 05 “sviluppo economico turistico, ricettivo e rurale” Relativamente al tema della crescita sociale e culturale il P.T.R.C. segnala l’ambito comelicese come area di confine regionale e transnazionale da valorizzare. P.T.R.C. – estratto tav. 06 “crescita sociale e culturale” 4.2.
Piano d’Area Comelico Ost‐Tirol (P.A.T.C.O.T.). La disciplina dell’area in esame da parte del Piano d’Area Comelico Ost‐Tirol deriva da un combinato disposto del Piano originale, nonché delle relative varianti n.1, n.2 e n.3. Il P.d.A. originario comprendeva solo la parte orientale del Comune di Comelico Superiore, mentre la parte occidentale (partendo da Monte Croce – e quindi tutto l’ambito della variante 2/2014 – e fino a ricomprendere larga parte del comune di Danta) ne è stata ricompresa nel 2003 in occasione della variante n.1. A tale variante il P.R.G. di Comelico Superiore è stato adeguato nel corso del 2010, tanto che essa è attualmente pienamente operante nella pianificazione comunale. Nel corso degli anni 2007 e 2010 sono state approvate due ulteriori varianti: ‐ la n.2 che interessa il comune di Comelico Superiore solo per alcune integrazioni normative; ‐ la n.3 che interessa il comune di Comelico Superiore solo per la modifica cartografica del demanio sciabile dell’ambito Padola – Monte Croce con relativo richiamo alle necessarie procedure Vinca. Il P.d.A. prevede una specifica disciplina cartografica e normativa relativamente al sistema ambientale e di alta montagna, alla fragilità, al sistema dell’eco‐turismo di alta montagna, ed ai quadri di restauro e valorizzazione dei borghi montani, aspetti già recepiti nel P.R.G. vigente fatte salvo le integrazioni di cui alle varianti n.2 e 3 oggetto della presente variante n. 2/2014. 14 P.A.T.C.O.T. – estratto tav. 6b2 var. 3 “Sistema dell’Ecoturismo di Alta Montagna” 4.3.
Piano Regionale Neve. Il Piano Regionale Neve disciplina le aree in esame inserendole nell’ambito “A‐05 Padola”. Sul totale del demanio sciabile delle piste esistenti (mq 104.853) si prevede la possibilità di un incremento di superficie per interventi finalizzati alla sicurezza pari a mq 20.971, oltre ad ulteriori mq 10.485 per altri interventi di adeguamento. Per lo sviluppo e l’ampliamento del demanio sciabile è prevista la disponibilità di ulteriori mq 726.361. Il piano rende atto che il sistema che si sviluppa a Padola rappresenta un valido esempio di razionale fruizione di area sciabile mediante l’utilizzo dell’impianto principale a servizio della pressoché 15 totalità delle piste. Per tale sistema, dalle interessanti caratteristiche, è previsto un consistente ampliamento in direzione del Passo Monte Croce Comelico funzionale alla realizzazione di un comprensorio interregionale. Piano Regionale Neve – Estratto dalla Scheda Tecnica del Demanio A‐05.1 Padola 4.4.
P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 16 Il P.T.C.P., approvato nel 2010, è strutturato su una normativa tecnica (e relativi allegati) e su 7 cartografie di progetto delle quali le prime 6 intervengono a vario titolo relativamente all’area in esame. La tav C.1 dei “Vincoli e della Pianificazione Territoriale” evidenzia i principali vincoli di pianificazione sovraordinata (Natura 2000, P.d.A., aree boscate ed oltre i 1.600 m., aree destinate alla realizzazione di Parchi e Riserve. Non sono previsti altri ed ulteriori vincoli rispetto a quelli vigenti e già conosciuti. P.T.C.P. – estratto tav. C1 “Vincoli e Pianificazione Territoriale” La tav. 2 del P.T.C.P. evidenzia alla grande scala )1:50.000) le fragilità ambientali connesse alle aree di frana, i conoidi, le aree esondabili e di ristagno, i corsi d’acqua in erosione. Si tratta di un primo materiale di indagine che è stato tuttavia successivamente approfondito ad una maggiore scala sia dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del Piave) che dal P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) e che pertanto segnala situazioni meglio identificate nei citati strumenti di pianificazione. P.T.C.P. – estratto tav. C2 “Fragilità” 17 Anche la tav. 3 del P.T.C.P. “Sistema Ambientale” non riporta indicazioni puntuali, particolari od aggiuntive, rilevando solo la presenza di ambiti SIC e ZPS relativi a Natura 2000, peraltro già individuati alla tav.1. P.T.C.P. – estratto tav. C3 “Sistema Ambientale” La tav. 4 “Sistema Infrastrutturale” evidenzia gli ambiti agricoli a prato, prato‐pascolo, bosco, le aree rupestri e d’alta quota individuando unicamente il percorso ciclabile previsto da Valgrande – Campotrondo a Monte Croce. Non sono previste ulteriori e specifiche previsioni di progetto. P.T.C.P. – estratto tav. C4 “Sistema Infrastrutturale” 18 La tav. 5 del “Paesaggio” individua, anch’essa alla grande scala, gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare ( d’alta quota e dei versanti vallivi) nonché l’ambito di pregio paesaggistico del bosco da valorizzare nonché la presenza del manufatto difensivo della Grande Guerra della casermetta di Monte Croce (già individuato e disciplinato dal P.d.A.). P.T.C.P. – estratto tav. C5 “Sistema del Paesaggio” La tav. 6 “Azioni Strategiche” sottolinea quale azione strategica di carattere turistico la valorizzazione delle Terme di Valgrande, nonché l’appartenenza del comune di Comelico Superiore all’ambito del Cadore/Comelico sul quale avviare un progetto “quadro” coordinato “in ragione della complessità delle interrelazioni tra le tematiche urbanistiche nei territori interessati”. P.T.C.P. – estratto tav. C6 “Azioni Strategiche” 19 4.5. P.A.T.I. “Alto Comelico”. Il P.A.T.I. “Alto Comelico” è stato recentemente adottato ed è ora in fase di controdeduzione e pertanto compatibile con la presente variante ai sensi dell’art. 40 1 ter della l.r. 11/2004. La tav. 1 del P.A.T.I. riporta in particolare le aree che comportano vincoli a seguito di rischio frana/valanga, di presenza di zone SIC/ZPS relative a Natura 2000, le aree di proprietà regoliera“, le sorgenti, le fasce di rispetto, i perimetri di pianificazione superiore. P.A.T.I. ‐ estratto tav. 1 “Vincoli” 20 La tav. 2 “Invarianti” evidenzia in particolare i prati alti‐pascoli ed i prati di fondovalle ripresi dal P.A.T.C.O.T. e già disciplinati dal P.R.G. vigente, oltre alle sorgenti esistenti nell’ambito, i boschi – anche a copertura insufficiente – e le aree a rocce e ghiaioni. P.A.T.I. ‐ estratto tav. 2 “Invarianti” P.A.T.I. – estratto tav. 3 “Fragilità” 21 P.A.T.I. – estratto tav. 4 “Trasformabilità” Le tavole 2 e 3 del P.A.T.I. mettono in risalto rispettivamente: ‐ la tav. 2 i vincoli di carattere idro‐geologico e sismico con l’evidenziazione e la caratterizzazione dei terreni a tale scopo individuati come idonei, idonei a condizione o non idonei con la puntuale segnalazione di aree di frana, valanga, percorsi torrentizi. La tavola riprende e recepisce le indicazioni del P.A.I.; ‐ la tav. 4 segnala in particolare – con riferimento alla variante 2/2014 – l’ambito del demanio sciabile previsto dal Piano Regionale Neve nonché il tracciato del previsto impianto di risalita Campotrondo‐
Colesei. Viene ripresa inoltre la ricca rete sentieristica esistente e di progetto, nonché le azioni puntuali previste dal P.A.T.C.O.T. 22 4.6.
P.R.G. Comune di Sesto e Piano Neve Provincia di Bolzano. Il progetto proposto risulta coerente con i programmi di sviluppo delle politiche regionali e della provincia autonoma interessata (Bolzano), sotto i seguenti profili: Comune di Sesto – Estratto della pianificazione vigente -
Provincia di Bolzano “Piano di Settore Impianti di Risalita e Piste da Sci” 2010: il Piano evidenzia come la pianificazione di settore degli ultimi 15 anni abbia teso a ridurre le iniziali previsioni di dimensionamento degli impianti, tanto che anche per l’Hochpustertal gli impianti esistenti/di progetto sono passati da 35/38 a 32/37. Tale politica risponde ad esigenze di razionalizzazione delle strutture esistenti che privilegino l’aumento della potenzialità degli impianti esistenti rispetto alla realizzazione di nuovi impianti; si passa infatti da una previsione media di 1.098 persone/ora per impianto del 1995 a 1.353 p/h del piano del 2010; 23 -
se si valuta in dettaglio il piano non in numero di impianti ma in termini effettivi di p/h si riscontra come nell’ambito di pianificazione 16 (Hochpustertal) si prevede un forte investimento, evidenziato dalla previsione di progetto finale di una portata complessiva di 49.500 p/h rispetto agli attuali 30.227; - per quanto concerne il carico effettivo di sciatori sulle piste si ritiene che lo sviluppo del comprensorio Hochpustertal sarà assai interessante, tanto che rispetto alle 35 persone/ora/ettaro attuali si prevede uno sviluppo a 178 rispetto alla prevista media provinciale di 150, passando fra tutti i 16 comprensori provinciali in termini di utilizzo effettivo dall’attuale 7° posto al 4°. Questi dati riassuntivi evidenziano come le previsioni e gli investimenti, nonché le aspettative di incremento del carico turistico, nel comprensorio dell’Hochpustertal, siano fortemente positivi, con una politica sia di potenziamento degli impianti esistenti che di realizzazione di nuovi efficienti impianti di collegamento in particolare da Sesto verso Versciaco e da Sesto verso Comelico Superiore. Quanto sopra ha un diretto riscontro nella pianificazione territoriale dell’ambito contermine del comune di Sesto, sul cui demanio sciabile e relativa impiantistica si innesta il demanio sciabile e l’impiantistica di progetto prevista dalla variante 2/2014 come riscontrabile dall’estratto della tavola di pianificazione vigente del comune di Sesto. Gli interventi della presente variante sono quindi non solo coerenti ma anche essenziali all’attuazione delle politiche della Provincia di Bolzano per l’intero comprensorio transregionale. La variante si pone pertanto con assoluta coerenza rispetto agli indirizzi di sviluppo ed alle previsioni dell’ambito territoriale di riferimento. 24 5. Condivisione territoriale alla programmazione Il progetto di adeguamento, infrastrutturazione e collegamento del demanio sciabile comelicese con l’Hochpustertal viene condiviso ormai nella programmazione locale e sovralocale da numerosi attori privati e pubblici fra i quali si possono enumerare: - i Comuni contermini di San Nicolò di Comelico, S.Stefano di Cadore, Auronzo di Cadore e la Comunità Montana Comelico Sappada, nonché di Sesto Pusteria (BZ). Il loro interesse è evidentemente quello di uno sviluppo turistico del comprensorio complessivamente inteso. Tutti i flussi turistici di provenienza provinciale, regionale ed extraregionale provengono da sud attraverso la s.s. 51 “di Alemagna” e la s.s. 52 “Carnica” che attraversano i rispettivi abitati con ricadute positive dirette sulle loro strutture commerciali e turistiche (in primis appartamenti in affitto). Oltre a ciò va rilevato che l’industria turistica offre delle possibilità occupazionali dirette nei comuni di maggiore attrattività, tanto che sono stimata in circa 300 i posti di lavoro (fra stagionali e fissi) occupati nei Comuni di Sesto e Dobbiaco da parte di residenti del Comelico. Accrescere e qualificare l’offerta turistica rappresenta pertanto fin da subito il rafforzamento di questi posti di lavoro, ed in prospettiva il loro incremento anche in localizzazioni più prossime ai luoghi di residenza; - la Regola di Candide, ente comunione famigliare del territorio di Comelico Superiore; - la Regola di Casamazzagno, ente comunione famigliare del territorio di Comelico Superiore con proprietà interessate dall’intervento; - la Regola di Dosoledo, ente comunione famigliare del territorio di Comelico Superiore con proprietà interessate dall’intervento; - la Regola di Padola, ente comunione famigliare del territorio di Comelico Superiore con proprietà interessate dall’intervento; - la “ Nuova Alta Val Comelico srl”, concessionario degli impianti e piste di Padola e cofinanziatore del progetto; - i Comuni dell’Hochpustertal, che già dal 2010 hanno siglato un accordo con il Comune di Comelico Superiore riconoscendo la necessità di creazione di partenariati forti che possano supportare le iniziative turistiche di un’area fortemente integrata e le nuove infrastrutture necessarie, la cui positiva ricaduta si estende oltre lo stretto confine del comune nel quale vengono realizzate; - le associazioni sindacali di commercianti, albergatori ed industriali (Confindustria Belluno Dolomiti, Confcommercio Belluno Dolomiti, Federalberghi Belluno Dolomiti, a sostegno delle aziende operanti nell’area che condividono l’iniziativa quale motore del futuro sviluppo di tutta l’area. - Infine, il progetto proposto rientra nelle iniziative e nei progetti strategici di alcuni “partenariati” che gestiscono programmi di sviluppo a livello locale, anche a carattere transfrontaliero: - il Gal (Gruppo di Azione Locale) “Alto Bellunese”, gruppo pubblico/privato nato a seguito dell’iniziativa UE “Leader”, che annovera fra i suoi soci la Magnifica Comunità di Cadore, le Comunità Montane Agordina, Centro Cadore, Comelico e Sappada, Cadore‐Longaronese‐Zoldo, Valle del Boite, la provincia di Belluno, la Confagricoltura, l’Unione Artigiani e Piccola Industria, l’Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato, l’Associazione Commercio Turismo e Servizi, l’Associazione Industriali, e la Coldiretti. Il G.A.L. ha finanziato in base all’azione 13 sub‐azione B del suo Piano di Sviluppo Locale, lo studio “Ampliamento dell’area sciabile di Padola nel Comune di Comelico Superiore” che ha trattato in particolare una metodologia di valutazione e tutela delle particolarità e vulnerabilità ambientali dell’area che poi sarebbe stata interessata dall’individuazione dei nuovi impianti e tracciati del demanio sciabile di Padola; - l’Intesa Programmatica d’Area delle “Dolomiti Venete” istituita sulla base della l.r. 35/2001 che annovera tra i suoi sottoscrittori la Regione Veneto, la Provincia di Belluno, i 43 Comuni dell’Agordino, Longaronese, Cadore e Comelico con le loro 5 Comunità Montane, nonché l’Associazione Commercio, Turismo e Servizi, la CGIL, la CISL, la UIL, l’Associazione fra gli Industriali, l’Unione provinciale degli agricoltori, la Federazione provinciale coltivatori diretti, l’Unione provinciale cooperative, l’Associazione Provinciale 25 -
Piccola Industria Artigianato, la CNA, l’Unione artigiani e piccola industria, l’ENAIP, la Lega Cooperative, l’ARFACO (Regole del Comelico: Padola, Candide, Casamazzagno, Casada, Costalissoio, Santo Stefano, Campolongo, Costa, Valle, Presenaio, San Nicolò, Costalta), Unicredit Banca Spa, la Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. a r.l., il Consorzio Turistico Comelico‐Sappada. La fusione delle IPA dell’Agordino‐Cadore‐Comelico nel 2009 ha recepito gli interventi per asse e misura previsti dalle singole IPA costituenti fra i quali il progetto approvato dall’IPA Comelico. Tale progetto, definito “strategico” a valere sull’Asse 2, Misura 2.3 “Competitività economica e sviluppo turistico” e proposto dalla C.M. Comelico e dal Centro Studi Transfrontaliero del Comelico/Sappada è relativo a “Progetto strategico: integrazione della ski area di Padola con quella di Sesto Pusteria”; l’ ”Interreg RAT Dolomiti Live”, costituito dalla Provincia di Belluno, dal Forum Regionale Val Pusteria, dall’ RMO Regionsmanagement Osttirol, che attraverso i propri organi tecnico‐scientifici, e nello specifico La Fondazione Centro Studi Transfrontaliero, ha prodotto uno studio che individua e promuove la validità degli interventi di cui al presente progetto nello studio “Interventi Strutturali ed Infrastrutturali per lo Sviluppo del Turismo nell’Area Transfrontaliera del Comelico‐Sappada”. 26 6. Validità e motivazioni dell’intervento di variante Da quanto rilevato ai precedenti paragrafi si evince che l’intervento di variante risponde ad una programmazione sovraordinata di livello transregionale e transfrontaliero (fondata su obiettivi condivisi di sviluppo economico, sicurezza ed ambiente) che presenta evidenti e condivise motivazioni di interesse pubblico. In particolare, con riferimento alla fattispecie in oggetto, si segnalano come motivi imperanti di rilevante interesse pubblico promossi da organismi pubblici e valutati positivamente dalla Commissione Europea in merito all’art 6 par 4 del trattato UE, anche a seguito degli interventi della Corte di Giustizia Europea: a) il perseguimento di legittime finalità di politica economica e sociale tese alla riduzione del gap di sviluppo e di reddito fra ambiti contigui ; b) Il lungo termine delle ricadute positive degli interventi previsti. Tali motivazioni sono illustrate in dettaglio di seguito. In ogni caso l’esame e la descrizione vengono condotte avendo anche a riferimento a quanto previsto nella “Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE” 1: “L’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma si applica quando la realizzazione del piano o progetto può incidere su un sito in cui si trovano habitat e/o specie prioritari. A tale proposito sarebbe ragionevole considerare che un piano o progetto che a) non incide in alcuna maniera su un habitat o una specie prioritari o b) incide su un habitat o su una specie che non sono stati presi in considerazione nella selezione di un sito («presenza non significativa» nel formulario standard) non dovrebbe de facto giustificare che un sito sia soggetto a questo secondo comma. L’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, può essere interpretato come di applicazione a tutti i siti dove si trovano habitat e/o specie prioritari se questi habitat e specie sono colpiti.” 6.1 Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Il territorio in esame è stato da sempre ricompreso dall’unione europea fra le “aree svantaggiate” e su tale designazione si sono susseguite negli ultimi 20 anni plurime azioni di sostegno a valere sulle diverse modalità di finanziamento comunitario. Lo scopo fondamentale di tali iniziative comunitarie è stato quello di ridurre il gap con i territori contermini (gap misurabile sui semplici parametri del reddito medio e della dinamica demografica), al fine di evitare la desertificazione (secondo il lessico comunitario) conseguente allo spopolamento delle zone agro‐forestali montane, con conseguente abbandono della cura dei territori, riduzione della biodiversità, degrado idro‐
geologico ecc. Il progetto in esame è una delle risposte – probabilmente la più importante – che il territorio ha proposto all’UE per raggiungere tali obiettivi, risposta condivisa dal momento che sulla stessa si sono attivate iniziative ed attività con specifici finanziamenti comunitari e nel rispetto delle regole di tutela ambientale succedutesi negli anni da parte della stessa UE (Natura 2000, Vas, ecc.). Il più rilevante ed imperativo motivo di interesse pubblico per attuare l’adeguamento e collegamento del demanio sciabile di Padola con quello pusterese discende pertanto dalla fondamentale necessità di accrescere il livello di reddito delle popolazioni coinvolte e ridurre il progressivo degrado demografico, risultando evidente che i due aspetti sono fortemente interrelati in una matrice causa/effetto nella quale il reddito medio appare comunque il moltiplicatore più rilevante. Si può pertanto riassumere l’indispensabilità dell’attivazione del piano/progetto in esame: ‐
sia ‐ ed in primis ‐ per la sua riconosciuta idoneità rispetto al quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società, delineate dalla programmazione comunitaria, nazionale, regionale e locale (vedasi 1
“LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 ‐ Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE” ‐ Comunità europee, 2000 pag. 48 par. 5.5.1 27 paragrafo 6.3) in funzione delle riconosciute situazioni di debolezza dell’area in oggetto (vedasi paragrafo 6.2); ‐
sia per quanto riguarda il quadro di azioni e politiche volte a tutelare la vita dei cittadini sotto l’aspetto ambientale. Il rafforzamento dell’economia turistica (sia in termini di infrastrutture sciabili ‐ quali quelle previste dal piano/progetto ‐ che di fruizione turistica compatibile del territorio, che conseguentemente di offerta ricettiva e commerciale) e conseguentemente del reddito a disposizione consente una più efficace e mirata tutela e mantenimento delle specificità ambientali e naturalistiche dell’area (in primis attraverso lo sfalcio ed il mantenimento dei prati/pascoli, la manutenzione del bosco, la regimazione delle acque minori e la cura dell’assetto idraulico ed idro‐
geologico del territorio). A tali interventi si aggiungono i benefici indotti direttamente sui siti Natura 2000 in base alla riduzione del traffico turistico motorizzato (inquinamento atmosferico, acustico) sostituito in quota parte rilevante dal trasporto funiviario alimentato con fonti energetiche rinnovabili locali (vedasi paragrafo 6.4) L’interesse pubblico sotteso all’intervento è da ritenersi: ‐
rilevante in quanto si tratta di un intervento di natura pubblica il cui beneficio diretto ed indotto (sia in termini di popolazione che di territorio coinvolto) ricade prioritariamente sulla comunità locale (comune di Comelico Superiore) ma potrà produrre un ritorno positivo riferibile all’intero comprensorio. Tutta la programmazione locale, regionale, nazionale e comunitaria che ha consentito negli anni il progressivo sviluppo del progetto è basata sull’interesse pubblico, e su di essa si sono basati direttamente od indirettamente tutti gli enti e gli organismi pubblici che hanno indotto od approvato negli anni gli atti relativi; ‐
a lungo termine in quanto gli investimenti infrastrutturali previsti presentano un piano di gestione/ammortamento di 30 anni, commisurato agli anni di concessione degli impianti secondo quanto previsto dal punto 3 “Vita tecnica degli impianti” delle norme regolamentari di cui al D.M. Trasporti 2/1/1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”. Tale termine è senz’altro idoneo a consentire un adeguata concretizzazione dei benefici pubblici previsti. 2.2 L’identificazione comunitaria dell’ “area svantaggiata”. Le motivazioni per l’inserimento di un territorio come “area svantaggiata” (per l’ammissibilità ai fondi di sostegno comunitari) o “area depressa” (per l’ammissibilità ai fondi di sostegno nazionali) hanno fatto riferimento rispettivamente al Regolamento 1260/1999/CE e relativa Decisione 2000/530/CE ed al D.L. n. 32/1995. I relativi parametri fondamentali si basavano, trattandosi come nel presente caso di “aree rurali in declino”, fondamentalmente sullo squilibrio del prodotto interno lordo oltre che su altri parametri utilizzati in sede nazionale/regionale fra i quali spiccavano gli indicatori dei trend demografici. Come evidenziato al precedente paragrafo 3 tali indicatori mantengono tuttora il territorio di Comelico in una posizione fortemente squilibrata, in particolare con riferimento al contermine territorio dell’area pusterese e del comune di Sesto, sia in termini di struttura e dinamiche demografiche che in termini di struttura economica e conseguente reddito medio. Gli indicatori più evidenti e sintetici di quanto rilevato sono rappresentati dal confronto fra i seguenti dati demografici ed economici di Comelico S. rispetto a Sesto: ‐
dal 1951 ad oggi calo di popolazione del 43% a Comelico rispetto a crescita del +32% a Sesto con trend invariati anche sul periodo più recente. Attualmente i tassi di natalità e mortalità a Comelico S. sono del 7,6‰ e 14,0 ‰ contro il 9,9‰ e 6,8‰ a Sesto con il conseguente saldo annuale pesantemente negativo per il primo e positivo per il secondo. Ne deriva sinteticamente un immagine di decrescita e progressivo invecchiamento per Comelico S. rispetto alla crescita ed alla stabilità demografica strutturale di Sesto;
reddito pro‐capite annuo di € 11.015 a Comelico S. rispetto ai € 14.481 di Sesto ed alla media ‐
nazionale di € 12.159; Comelico risulta quindi al di sotto della media nazionale del 10% e di oltre il 28 30% rispetto a Sesto. Lo squilibrio strutturale riconosciuto dall’UE permane e rimane particolarmente grave.
Essendo la politica comunitaria tesa soprattutto alla riduzione degli squilibri interni – e verificata la persistenza, ed anzi l’aggravamento, di tali squilibri nell’area in esame – si ritiene che l’intervento del piano in esame, che si inserisce in un processo avviato da oltre 20 anni sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sia finalizzato a conseguire precisi ed identificati obiettivi di alto livello di interesse pubblico identificabili in: ‐ aumento del reddito medio e conseguente inversione delle dinamiche demografiche con arresto dello spopolamento in atto. Contemporaneo aumento dell’occupazione con riduzione del tasso di disoccupazione, riduzione od eliminazione della migrazione delle classi di età fertili, riduzione del tasso di disoccupazione; ‐ conseguente mantenimento del presidio montano e della tutela del territorio sia in rapporto alle pesanti criticità di ordine idro‐geologico che al mantenimento della biodiversità presente nelle aree SIC/ZPS (con particolare riferimento all’attività degli istituti regolieri). In sostanza maggiore possibilità di perseguimento degli obiettivi generali di tutela ambientale; ‐ accresciuta possibilità di autosostegno da parte delle popolazioni e degli enti territoriali con progressiva possibilità di riduzione del sostegno comunitario/nazionale. 2.3 Gli atti del sostegno comunitario, nazionale e regionale al piano/progetto. Per “progetto” si intende l’obiettivo finale del collegamento degli impianti sciistici di Padola con quelli del comprensorio bolzanino della Pusteria; tale obiettivo è stato perseguito con una serie progressiva e coordinata di interventi di programmazione, pianificazione progettazione – ed ovviamente realizzazione – dispiegatasi lungo l’ultimo ventennio. In questo paragrafo si vuole rendere conto di tale iter dal punto di vista della programmazione sovraordinata, a partire dal livello europeo e al suo recepimento (o comunque dalla conformità rispetto ad esso) della programmazione sovraordinata di livello transregionale e transfrontaliero (fondata su obiettivi condivisi di sviluppo economico, sicurezza ed ambiente) e regionale, che condividono evidenti motivazioni di interesse pubblico. Il territorio in esame è sempre stato interessato dagli interventi della politica regionale europea finalizzata alla coesione economica delle varie regioni dell’Unione ed in particolare alla riduzione del divario tra le aree più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. I primi interventi sull’avvio di una politica di rafforzamento e coesione del demanio sciabile di Comelico Superiore fanno riferimento alla programmazione comunitaria 1994/1999, in particolare agli interventi di cui all’Ob.5b del Docup regionale ‘94/’99. L’Ob. 5b era finalizzato alla promozione dello sviluppo ed all’adeguamento strutturale delle zone rurali sulla base della riforma della programmazione comunitaria ‘94/’99 che, all’art. 11 bis del Regolamento (CEE) 2081/93, identificava tali aree come caratterizzate da un basso livello di crescita del reddito, dall’incidenza significativa del settore agricolo, da un rilevante processo di declino demografico e conseguente abbandono del territorio. Nell’ambito di tali strumenti di sostegno comunitario sono stati finanziati gli interventi di adeguamento delle piste e dei sistemi di innevamento del nucleo originario Padola – Col d’la Tenda. Contestualmente, nell’ambito della pianificazione transfrontaliera del Piano d’Area Comelico – Ost‐Tirol, con la variante 1 del 2003 venivano recepiti gli interventi di rafforzamento del demanio sciabile e di collegamento con gli esistenti impianti pusteresi. La variante interviene all’interno dell’area di tutela paesaggistica del P.T.R.C. “Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico” e ne sostituisce le disposizioni del P.T.R.C., precisando l’immediata fattibilità degli interventi relativi al demanio sciabile finanziati dal sostegno comunitario di Agenda 2000 da realizzare in conformità ai “criteri di tutela e valorizzazione ambientale indicati dal Piano d’Area.”. Con riferimento a tali previsioni pianificatorie va sottolineato che esse erano conformi alla programmazione comunitaria ed alla pianificazione sovraordinata dal momento: ‐ che gli obiettivi del piano trasfrontaliero sono la salvaguardia storico ‐ naturalistica del territorio montano, l’individuazione di iniziative per uno sviluppo sostenibile e duraturo, la definizione di progetti e di azioni di Comune interesse; 29 ‐
che il Piano d’Area transfrontaliero definisce precisi obiettivi di convergenza e cooperazione transfrontaliera contenuti nel “documento indirizzi di convergenza per la cooperazione transfrontaliera” dello stesso; ‐ che il piano, approvato con Del. C.R. 33/2003, è stato dotato di apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997. Il riferimento ad Agenda 2000 nella normativa del Piano d’Area è conseguente all’avvio della nuova politica comunitaria 2000/2006 a partire dall’accordo quadro di Agenda 2000 che ridefinisce la regolamentazione degli aiuti strutturali. Con il nuovo Regolamento (CE 1260/1999) e la soppressione del precedente Ob. 5b il territorio di Comelico Superiore entra come area eligibile dell’Obiettivo 2, teso a favorire la riconversione economica e sociale delle zone rurali in difficoltà strutturale. Su tale base, le iniziative finalizzate all’obiettivo fondamentale di connessione dei demani sciabili vengono portate avanti con più misure previste nell’articolazione del Docup 2000/2006, sia quindi all’interno delle azioni dell’Ob.2 sia attraverso azioni previste nel Interreg III, con fondi FESR o regionali e FAS compatibili con la politica di Agenda 2000. In particolare: ‐ per quanto riguarda l’Ob. 2 si è trattato di interventi di potenziamento degli impianti di innevamento a valere sulla Misura 3.2 “Diversificazione dell'offerta turistica e prolungamento della stagionalità” e sulla Misura 4.1 “Infrastrutture ambientali”; ‐ per quanto riguarda l’Interreg IIIA Italia‐Austria con il progetto dell’itinerario Padola‐Valgrande (e fino al Passa M.Croce di Comelico in parallelo all’area sciabile) e con il progetto integrato e transfrontaliero “Langlauf Dolomiti‐live” dello sci da fondo/escursionistico (per incrementare le presenze turistiche e favorire la conoscenza del complesso integrato Comelico‐Sappada / Alta Pusteria / Ost Tirol); ‐ con il Programma regionale Leader II a finanziamento FESR il GAL “Alto Bellunese”, in conformità al proprio P.A.L. (azione 13 sub‐azione B) ha finanziato lo studio “Ampliamento dell’area sciabile di Padola in comune di Comelico Superiore”; ‐ per quanto riguarda i fondi regionali e FAS con l’attivazione nel 2000 del Patto Territoriale del comprensorio Comelico‐Sappada nel quale (sulla base della l.r. 13/99) sono stati finanziati gli interventi relativi alla progettazione dell’ ”area fluviale e stadio per il fondo” ed all’ampliamento della pista “Tre Picchi”. Successivamente il Patto Territoriale si è evoluto nell’I.P.A. Comelico e Sappada attraverso la quale (in base al proprio documento programmatico 2005/2007) la Regione ha finanziato nel 2007 l’intervento di “Ampliamento e ammodernamento dell’area sciabile in Padola di Comelico Superiore. Pista da sci denominata Campo”. Negli anni successivi a seguito della nuova programmazione comunitaria (2007/2013) ed all’avvio della programmazione decentrata sono intervenuti ulteriori interventi di pianificazione e programmazione sempre finalizzati al conseguimento dell’obiettivo finale del collegamento fra i due comprensori sciistici. In particolare: ‐ con la l.r. 34/04 è stata riconosciuta la Fondazione "Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada" (della quale fa parte la Regione Veneto stessa) a riconoscimento e sostegno della specificità strategica dell’area del Comelico e Sappada come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami etnici e religiosi con l'Alta Pusteria e l'Austria. La Fondazione ha realizzato nel 2007 lo studio “Interventi strutturali ed infrastrutturali per lo sviluppo del turismo nell’area transfrontaliera del Comelico‐Sappada” che prevede il progetto “Ski area di Padola integrata con Sesto Pusteria” con interventi per circa 24 mln di € da attivare con specifiche progettualità a valere sui fondi disponibili nella programmazione regionale e nazionale; ‐ nel 2008 è stato approvato il “Documento programmatico d’Area” dell’I.P.A. “Comelico e Sappada” che, in conformità alla nuova programmazione comunitaria e regionale (P.O.R. 2007/2013), prevede uno specifico progetto strategico “Integrazione della ski area di Padola con quella di Sesto Pusteria” che recepisce lo studio di cui al precedente punto. Tale progetto – identificato come “strategico” ‐ viene confermato e ripreso nel Documento Programmatico 2013‐2013 dell’I.P.A. “Dolomiti Venete” nella quale è confluita nel frattempo l’I.P.A. “Comelico e Sappada”; ‐ con D.G.R. 926/2011 è stata approvata la variante n.3 al Piano d’Area (sottoposta alla competente Commissione regionale VAS) che ha meglio identificato e precisato gli interventi infrastrutturali e la 30 ‐
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normativa relativa al collegamento dei demani sciabili Padola/Sesto prevista dalla precedente variante n.1; con D.G.R. n.3375/2009 e 217/2013 è stato prima adottato e successivamente approvato il “Piano regionale neve” con conforme parere VAS che, relativamente al demanio sciabile di Padola, evidenzia che “per questa superficie sciabile dalle interessanti caratteristiche è previsto un consistente ampliamento in direzione del Passo Monte Croce Comelico funzionale alla realizzazione di un possibile comprensorio interregionale.”; con D.G.R. n.1136/2010 è stato approvato il P.T.C.P. della Provincia di Belluno che prevede nuove possibilità di intervento in termini di demanio sciabile ed impianti di risalita in conformità al Piano regionale neve; con D.C.C. n.6/2014 è stato adottato il P.A.T.I. “Alto Comelico” che riprende nella pianificazione comunale i contenuti del Piano d’Area, del Piano Neve e del P.T.C.P.; con il programma Interreg‐Rat Dolomiti Live Italia ‐ Austria: 2007 – 2013 è finanziato “Dolomiti Ski Safari”, progetto che riguarda promozione e marketing dello sci alpino nell’area transfrontaliera; con il programma Interreg‐Rat Dolomiti Live Italia ‐ Austria: 2007 – 2013 è finanziato “Dolomiti Nordic Ski progetto che riguarda promozione e marketing dello sci da fondo nell’area transfrontaliera. 2.4 Aspetti di rilevanza ambientale. Il collegamento viario fra Pusteria e Comelico è rappresentato dalla s.s. 52 “Carnica”, con attraversamento del confine regionale in corrispondenza al km. 110 al passo di Monte Croce di Comelico. Dai dati T.G.M. Anas nel punto più prossimo al passo in corrispondenza di Sesto (km. 120) risulta che il traffico sia valutato al 2012 in 4.916 passaggi medi giornalieri, per l’88% in orario diurno con una presenza di mezzi pesanti del 5%. Da Padola al passo di M.Croce Comelico la s.s. 52 attraversa di fatto i SIC IT3230006 “Val Visdende ‐ Monte Peralba – Quaternà”, IT3230078 “Gruppo del Popera ‐ Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico” e la ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” e quindi costeggia l’intero ambito del piano in esame. La proposta di piano di fatto diventerà in stagione invernale il nuovo collegamento sciistico di accesso per gli utenti del comprensorio dell’Alta Pusteria “Croda Rossa/Monte Elmo”; già attualmente il primo impianto pusterese (Signaue) viene utilizzato da almeno 15.000 utenti/stagione provenienti dalla Provincia di Belluno tramite accesso automobilistico lungo i 13 km del passo di M.Croce Comelico. In futuro tale numero è destinato ad accrescersi a seguito degli interventi di ampliamento ed ammodernamento (recenti ed in fase di attuazione) dell’offerta sciabile pusterese. Se tale flusso fosse sostituito dal nuovo accesso funiviario previsto dal progetto (alimentato, come visto ed in base al progetto 2007 del “C.S.T. Comelico e Sappada” dall’energia rinnovabile della nuova centralina idroelettrica comunale in costruzione sul Padola) si può stimare una riduzione di Co2 emessa nell’area SIC/ZPS nella sola stagione invernale di oltre 60 t/anno alla quale si accompagna l’eliminazione del relativo inquinamento acustico (il traffico di una viabilità statale, e l’incidenza sulla relativa area buffer di 300 m, rappresenta un elevato fattore di pressione antropica sui siti interessati) 2 . Il contenimento delle emissioni inquinanti e dell’inquinamento acustico rappresentano delle ricadute positive sui siti della rete Natura 2000 interessati. Con riferimento a queste aree tutelate, la proposta di piano non interviene direttamente su habitat o specie prioritari e sono previste le necessarie misure mitigative e compensative al fine di contrastare l’impatto delle previsioni di piano sui restanti habitat e specie di interesse comunitario (si veda l'allegata V.Inc.A). Inoltre, rispetto alle previsioni del P.d.A. approvato (variante 3), l’ambito sciabile proposto con la Variante 2/2014 del PRG di Comelico Superiore coinvolge una superficie complessivamente inferiore di habitat di interesse comunitario, ma soprattutto non interessa direttamente gli ambienti di torbiera (habitat 7140 e 7230) che sono particolarmente sensibili e, in considerazione della rarità che li caratterizza, sono meritevoli di particolare tutela. La Variante 2/2014 del PRG di Comelico Superiore, peraltro, prevede una larghezza delle piste di 35‐40 m e quindi l’area che sarà effettivamente oggetto di trasformazione – da definire puntualmente all’interno 2
Regione Veneto – Giunta regionale “Strumenti ed Indicatori per la salvaguardia della Biodiversità” A.A.V.V. VE 2005 p.30. 31 dell’ambito sciabile in sede esecutiva ‐ risulta di molto inferiore rispetto alla superficie urbanisticamente destinata alla realizzazione della pista da sci individuata dal Piano. 32 REGIONE
VENETO
COMUNE DI
PROVINCIA DI BELLUNO
Comelico Superiore
Variante nr. 2/2014 al P.R.G.
PROPOSTA PRELIMINARE
Variante parziale di adeguamento alle
Varianti n.2 e n.3 del P.A.T.C.O.T.
2014
L.R. 11/04 art.48 c. 1ter
IL PROGETTISTA
Norme Tecniche
dott.urb. Mauro De Conz
Pianificazione ®
IL SINDACO
Te r r i t o r i a l e
Pl an
n i ng
e Ambientale
Urbanistica
Staunovo Polacco Marco
1 Variante al P.R.G. di adeguamento alle var. n. 2 e 3 del P.A.T.C.O.T. ed al Piano Regionale Neve Vengono di seguito riportati: a) gli articoli della variante n.2 al P.A.T.C.O.T. di interesse per la presente variante di adeguamento con evidenziato il testo di conseguente recepimento; b) gli articoli della variante n.3 al P.A.T.C.O.T. di interesse per la presente variante di adeguamento con evidenziato il testo di conseguente recepimento; c) il testo dell’art. 53 delle N.d.A. vigenti del P.R.G. di Comelico Superiore che non viene modificato; d) il testo degli articoli vigenti delle N.d.A. del P.R.G. di Comelico Superiore come risultanti a seguito dell’approvazione della variante n.1 al P.A.T.C.O.T. . Tali articoli vengono modificati ed integrati con apposita grafia dalla presente variante e si considerano operanti, così come modificati, nell’ambito del perimetro della variante n.2/2014 al P.R.G.; e) con successiva variante l’articolato di cui al precedente punto sarà esteso al rimanente territorio comunale. 2 P.A.T.C.O.T. – Variante n.2 Articoli di interesse per la variante di adeguamento e testo di recepimento 3 P.A.T.C.O.T. ‐ N.d.A var. 2 1 in adeguamento 2 Art. 5 ‐ Ambiti forestali … Prescrizioni e Vincoli Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E’ consentita l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verifichino infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti. In particolare è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti forestali, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori e l’esclusione di ambiti ad elevato valore naturalistico e paesaggistico. Per quanto riguarda la viabilità forestale sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l’impermeabilizzazione di suoli, per quei tratti di strada dove, a causa dell’andamento plano ‐ altimetrico non è possibile mantenere efficiente l’infrastruttura con la sola manutenzione ordinaria. Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. La realizzazione di nuove strade silvo ‐ pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani di riassetto forestali, nei Piani di riordino forestali (L.R. 25/97) o nel “Piano della viabilità silvo ‐ pastorale” (L.R.14/92 e L.R. 19/93) se in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana Comelico e Sappada provvede alla stesura di detto Piano. Si devono privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d’arte, prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore naturalistico. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo‐pastorale, è consentito, solo se previsto da specifico progetto esecutivo, anche l’utilizzo anche di massi e di materiale inerte arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdite in modo da non costituire un danno all’ambiente. … Lariceto Va previsto il rilascio all’evoluzione naturale. Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti. Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame affermato. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio 1
Il testo sottolineato rappresenta l’integrazione introdotta dall’articolato della variante n.2 del P.A.T.C.O.T. per quanto concerne il Comune di Comelico Superiore. 2 I seguenti articoli della variante 2 al P.A.T.C.O.T. non risultano interessare il territorio del Comune di Comelico Superiore: ‐ artt. 2, 43 : non richiedono richiami normativi né cartografici; ‐ art. 3, 19, 21, 22, 27, 27ter, 29, 31: le integrazioni non interessano il Comune di Comelico Superiore; ‐ art. 17: non sono presenti alla tav. 5b2 cave in attività o dismesse oggetto dell’articolo. 4 della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame si auspica la realizzazione di interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione. … Neoformazioni Per le neoformazioni artificiali o naturali costituite da abete rosso e poste ai margini dei prati di valle o dei pascoli vanno previste delle azioni di incentivazione finalizzate alla loro estirpazione ed al ripristino del paesaggio storico nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 25/97. … Art. 6 ‐ Ambiti prativi Sono indicati nelle tavole 3b1e 3b2 e comprendono i prati alti‐pascoli, i prati di fondovalle e gli ambienti umidi. A Prati alti ‐ Pascoli … Direttive I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e individuano le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi e consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate con le modalità previste dalla L.R. 25/97, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalciatura o nell’utilizzo pascolivo. … B Prati di fondovalle … Prescrizioni e Vincoli Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati: ‐ il pascolo; ‐ il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento; delle stalle sulle superfici a prato, nel rispetto ‐ l'erpicatura e lo spargimento del letame della normativa vigente in materia; ‐ lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea; ‐ la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza; ‐ la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo e di fienagione, quali baite (barchi, schùpfn), strutture per l’essicazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi, fossi di sgrondo e di bonifica. ‐ il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatasi naturalmente o piantata artificialmente dopo l’anno 1953. Fa fede in questo caso la classificazione al N.C.T.. Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi. E’ vietata l’edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area. Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area. … Art. 8 ‐ Areali … Prescrizioni e Vincoli 5 … E’ consentito il traffico motorizzato ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14 e della L.R.22.06.1993 n.19. Nei tratti stradali di fondo valle deve essere collocata idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali. Art. 11 ‐ Zone geologicamente instabili e monumenti geologici … Prescrizioni e Vincoli Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica. E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti. E’ consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche autorizzate e/o consuetudini consolidate previo atto autorizzativi dell’ente competente. Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico‐didattica e scientifica. … Art. 20 ‐ Viabilità meccanica controllata e sentieristica … Prescrizioni e Vincoli Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro‐silvo‐pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all’ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente. Art. 24 ‐ Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve Nelle tavole 6b1 e 6b2 “Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” è indicato l’ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve. Direttive I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità idrogeologica, degli interventi nell’ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all’ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale. Prescrizioni e Vincoli ‐ Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l’innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti DI Sopravilla – Pian Casale – Bosco Campo finanziate con fondi dei programmi ed azioni previste dall’Agenda 2000. 6 ‐ Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all’intero ambito, ai sensi dell’art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990. ‐ Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall’art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994. ‐ L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti. ‐ Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite. ‐ Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa. ‐ Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale. ‐ E’ vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. ‐ E’ consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso. ‐ E’ consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo. ‐ E’ consentita l’utilizzazione del circuito anche per lo sleddog e per l’escursionismo con le ciaspe purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. ‐ E’ ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell’ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi. Art. 25 ‐ Rifugio, bivacco, ricovero … Prescrizioni e Vincoli … Tutti i rifugi entro 5 (cinque) anni dall’adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali al presente piano d’Area, devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione. Art. 42 ‐ Adeguamento del P.T.R.C. I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l’automatico adeguamento, ai sensi dell’articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni. Il piano di area comprende ridefinendole: a) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, denominata “Val Visdende”, individuata dal P.T.R.C. b) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico, individuata dal P.T.R.C. c) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio, individuata nel P.T.R.C. 7 Per l’area di cui alla lettera a) del presente articolo, dall’approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela per la Val Visdende, quadro 45 del P.T.R.C.. Per l’area di cui alla lettera b) del presente articolo, dall’approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all’art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela per le Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico, quadro 29 del P.T.R.C. … 8 P.A.T.C.O.T. – Variante n.3 Articoli di interesse per la variante di adeguamento e testo di recepimento 9 P.A.T.C.O.T. ‐ N.d.A var. 3 – Art.24 3 in adeguamento Art. 24 ‐ Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve Nelle tavole 6b1 e 6b2 “Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” è indicato l’ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve. Direttive I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità idrogeologica, degli interventi nell’ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all’ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale. Prescrizioni e Vincoli ‐ Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l’innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti. ‐ Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all’intero ambito, ai sensi dell’art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990; ‐ Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall’art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994; ‐ L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti; ‐ Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite; ‐ Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa; ‐ Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale; ‐ E’ vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. ‐ E’ consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso. ‐ E’ consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo. ‐ E’ consentita l’utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l’escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. 3
Il testo sottolineato rappresenta l’integrazione introdotta dalla variante n. 3 del P.A.T.C.O.T. al previgente art.24. 10 ‐
‐
E’ ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell’ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi. Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale. 11 P.R.G. vigente – art. 53 N.d.A. Richiamo testo vigente 12 P.R.G. vigente ‐ N.d.A. – Art. 53 Art. 53 ‐ ZONE DESTINATE A SERVIZI E SPAZI PUBBLICI … omissis … Zone per impianti sportivi e per la pratica dello sci In tali zone sono ammesse soltanto le costruzioni indispensabili per le esigenze tecniche connesse alla specifica destinazione. Particolari accorgimenti andranno usati per i movimenti di terra, in rapporto alla morfologia preesistente del terreno. Il P.R.G. propone a titolo indicativo i tracciati degli impianti di risalita e le piste del demanio sciabile alpino o per la pratica del fondo dovendo, tali infrastrutture, risultare definite nell’ambito del progetto di piano attuativo e/o progetto esecutivo; le piste di fondo potranno subire gli adattamenti e le modeste variazioni di tracciato che si rendessero periodicamente necessari in rapporto alla morfologia e vegetazioni esistenti ed alle condizioni di innevamento. 13 Variante n.2/2014 al P.R.G. N.d.A. in variante 14 Testo di variante alle N.d.A. in adeguamento alle varianti n.2 e n.3 al P.A.T.C.O.T. Il testo base è rappresentato dalle vigenti N.d.A. del P.R.G. adeguato alla variante 1 al PATCOT. Il testo di variante in soppressione è rappresentato in carattere barrato (in soppressione) Il testo di variante in integrazione è rappresentato in carattere grassetto corsivo (in integrazione) Art. 5 – AMBITI FORESTALI … omissis … Prescrizioni e Vincoli 5. Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E’ consentita e l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verifichino infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. … omissis … 10. La realizzazione di nuove strade silvo‐pastorali può sempre essere autorizzata nel rispetto della normativa vigente. 11. Si devono favorire quei tracciati che comportano modeste opere d’arte, prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore naturalistico. Si dovrà escludere, salvo che per i casi previsti al comma 8) , il fondo in conglomerato bituminoso, privilegiando l’utilizzo di materiale arido, con canalette di drenaggio realizzate con tronchi di legno. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo‐pastorale, è consentito, solo se previsto da specifico progetto esecutivo, anche l’utilizzo anche di massi e di materiale inerte arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdite in modo da non costituire un danno all’ambiente. … omissis … 16. Lariceto Va previsto il rilascio all’evoluzione naturale. Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti. Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame si auspica la realizzazione di interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione. … omissis … 19. Neoformazioni Per le neoformazioni artificiali o naturali costituite da abete rosso e poste ai margini dei prati di valle o dei pascoli vanno previste delle azioni di incentivazione finalizzate alla loro estirpazione ed al ripristino del paesaggio storico nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 25/97. 20. E’ ammesso l’utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all’art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34 e s.m.i. 15 Art. 6 – AMBITI PRATIVI … omissis … A Prati alti – Pascoli Direttive 3. Il Comune e la Comunità Montana possono sempre provvedere alla tabulazione dei siti e individuano le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi e consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate con le modalità previste dalla L.R. 25/97, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalciatura o nell’utilizzo pascolivo. 4. Per i pascoli prativi indicati nelle tavole della serie 6 del presente piano, il Comune, d’intesa con gli enti proprietari, provvede interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali ambienti montani. … omissis … B Prati di Fondovalle Prescrizioni e vincoli 15. Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati: ‐ il pascolo; ‐ il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento; ‐ l'erpicatura e lo spargimento del concime delle malghe sulle superfici a pascolo e a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia; ‐ lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea; ‐ la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza; ‐ la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo e di fienagione, quali baite, barchi, strutture per l’essicazione di fieno e cereali, recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi, fossi di sgrondo e di bonifica. ‐ il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatasi naturalmente o piantata artificialmente dopo l’anno 1953. Fa fede in questo caso la classificazione al N.C.T.. 16. Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi. 17. E’ vietata l’edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dalle presenti norme di attuazione e dalle schede di rilevamento del patrimonio immobiliare. … omissis … Art. 8 – AREALI … omissis … Prescrizioni e Vincoli 4. Negli areali sono vietate le seguenti attività ed azioni: ‐ la raccolta di funghi e suffrutici in assenza di regolamentazione; ‐ l'introduzione di cani privi di guinzaglio nei periodi di riproduzione delle specie faunistiche presenti; ‐ il traffico motorizzato turistico o per l'attività venatoria su tutti i percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrarecce, ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 1 4 e s.m.i.: ‐ l'utilizzo dell'elicottero per scopi turistici, in tutti gli altri casi è in ogni caso vietato l'attraversamento e il sorvolo a bassa quota; nonché l'atterraggio nelle arene di canto, nei 16 siti di nidificazione o nelle aree di svernamento degli animali fatta eccezione per le operazioni di soccorso e antincendio; ‐ il completo prosciugamento dei corpi idrici; ‐ l'attività di pesca nella zona di ripopolamento della trota fario; ‐ le recinzioni che possono impedire il passaggio degli ungulati. E’ consentito il traffico motorizzato ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14 e della L.R.22.06.1993 n.19, inoltre nei tratti stradali di fondovalle deve essere collocata idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali. Art. 11 – ZONE GEOLOGICAMENTE INSTABILI E MONUMENTI GEOLOGICI … omissis … Prescrizioni e Vincoli 4. Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica. 5. E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti. E’ consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche autorizzate e/o consuetudini consolidate previo atto autorizzativi dell’ente competente. 6. Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico‐didattica e scientifica. 7. l tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 1 8 dicembre 1986, n. 52 e s.m.i., e devono essere segnalati mediante tabulazione in sito. 8. Nelle zone geologicamente instabili non sono consentiti l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni e l'apertura di nuovi sentieri. 9. Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma della legislazione in vigore. Art. 20 – VIABILITA’ MECCANICA CONTROLLATA Direttive 1. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni Regoliere, predispone un apposito progetto, finalizzato al controllo del transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota. 2. Nei percorsi a viabilità meccanica controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in equilibrio i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre). 3. Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro‐silvo‐pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all’ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente. 17 Art. 24 ‐ AMBITI PER LO SCI DA FONDO E PER GLI SPORTS SULLA NEVE 1. Nelle tavole della serie 7 e 8 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" è indicato l'ambito per lo sci alpino, per lo sci nordico e per gli sport sulla neve. Il P.R.G. recepisce inoltre le vigenti disposizioni di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle N.T. del Piano Regionale Neve come di seguito riportate. Prescrizioni e Vincoli 2. E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso. 3. E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo. 4. E' consentita l'utilizzazione dei circuiti anche per lo sleddog, per l'escursionismo con le ciaspe, purché ben differenziati dai percorsi utilizzati per lo sci nordico e purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. 5. Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e per la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti di Sopravilla‐Pian Casale‐Bosco Campo finanziati con fondi dei programmi ed azioni previste dall'Agenda 2000; sono altresì consentiti tutti gli interventi di ammodernamento e la sicurezza degli impianti e delle piste per lo sci nordico, compresa l'installazione di impianti per l'illuminamento notturno, la individuazione di tracciati migliorativi, la realizzazione di passerelle e quanto altro necessario alla perfetta funzionalità degli impianti. In corrispondenza delle stazioni dei nuovi impianti di risalita è consentita la realizzazione di nuovi volumi ad uso ristoro per l’utenza degli impianti. 6. Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito dell'intervento, in funzione di quanto previsto dalla l.r. 10/1999. ai sensi dell'art. 29 bis legge regionale n. 33 come modificato dalla legge regionale n. 28 del 23 aprile 1990. 7. Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 1 5 della legge regionale n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 34 del29 luglio 1994 e s.m.i. 8. E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali di ingegneria forestale e tipici dei luoghi. 9. L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti; 10. Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite; 11. Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa; 12. Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale; 7. Prescrizioni operative: a) nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e l’asportazione della minor quantità di terreno vegetale; 18 b) l’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite; c) nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa; d) nell’individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti; e) al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un’esposizione solare atta a limitare il “consumo” di neve; f) si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale. 8. Utilizzo e tutela della risorsa idrica: a) nella realizzazione di bacini finalizzati all’approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore; b) compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell’acqua e incentivano l’utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue; c) i sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità, rispondere in quanto tecnicamente possibile ad esigenze “comprensoriali” coordinate con gli Enti locali di riferimento ed essere puntualmente localizzate possibilmente nell’ambito del demanio sciabile del Piano Regionale Neve. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche. 9. Rischio valanghivo: a) gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell’Autorità competente sul rischio valanghivo; b) qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi. 10. Tutela del paesaggio: a) gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico per la successiva verifica e valutazione da parte dall’Autorità competente e per la definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio; b) negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell’ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l’introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi “moduli” di sistemazione di ridotta estensione. 11. Gli interventi da adottare in aree SIC‐ZPS o in ambiti di pregio ambientale attuati ai sensi del Piano Neve vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione 19 in materia di valutazione di incidenza ambientale con i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. n. 3173/2006 e s.m.i. ed all’art. 19 delle vigenti N.T. del Piano Regionale Neve. 12. Il tracciamento nelle tavole di P.R.G. degli assi degli impianti di risalita esistenti e di progetto è indicativo, potendo essere traslato in sede esecutiva, per esigenze tecniche o di adattamento alla conformazione del terreno, entro un massimo di ml. 15,00 per il tracciato degli impianti ed entro un massimo di ml. 30,00 per i terminali. 13. E’ vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. Art. 24 bis ‐ AMBITO PER LO SCI DA FONDO E PER GLI SPORTS SULLA NEVE DI COLESEI – MONTE CROCE – CAMPOTRONDO (nuovo articolo) 1. Limitatamente all’ambito per lo sci da fondo e gli sport sulla neve di Colesei – Monte Croce‐
Campotrondo di cui alla variante al P.R.G. n. 2/2014, oltre a quelle del precedente art. 24, valgono le seguenti prescrizioni: a) l’ambito dei prati di Monte Croce ed il tracciato della pista Monte Croce – Campotrondo sono considerati zona di interesse archeologico (D.L. 42/2004, art.142, lett. m). Gli interventi comportanti movimenti terra in tale ambito saranno condotti con il concerto della competente Soprintendenza al fine della tutela e valorizzazione di eventuali siti archeologici ed aree limitrofe; non sono subordinati a tali adempimenti gli scavi che non superino la profondità di 50 cm. Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, nelle altre aree di cui al presente articolo è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e dall’art. 28 del D.L 42/2004 e s.m.i.; b) in considerazione della presenza nell’area di intervento di specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico (galliformi), gli interventi di trasformazione negli ambiti di Cima Colesei e Pian della Biscia, dove è segnalata la presenza delle specie, dovranno svolgersi solo dopo la fine del periodo riproduttivo e di allevamento della prole ossia dopo la fine di giugno; c) la realizzazione delle opere proposte non può comportare la trasformazione diretta di degli ambienti naturali corrispondenti ad habitat di interesse comunitario riconducibili ad aree umide e palustri quali Torbiere acide di sfagni (cod. 71) e Paludi basse calcaree (cod. 72); d) lungo il tracciato delle pista per lo sci alpino deve essere assicurato il mantenimento del naturale deflusso delle acque mediante il mantenimento della continuità idrica del reticolo superficiale e degli impluvi esistenti eventualmente interferiti. In fase di progettazione dovranno essere individuate le soluzioni adeguate che potranno comprendere, a seconda dei casi e delle situazioni locali, la realizzazione di strutture a cielo aperto o di strutture interrate (cunette in pietrame, attraversamenti in tubazioni, ecc); e) lungo i margini della pista per lo sci alpino il taglio degli alberi dovrà essere effettuato prediligendo linee sinuose ed evitando tagli rettilinei che conferirebbero un aspetto di eccessiva artificialità; f) la progettazione delle opere proposte dovrà prevedere una successione di fasi coordinate che consenta di limitare l'area complessivamente interessata dall’attività realizzativa e di procedere contestualmente alla ricomposizione delle aree; 20 g) il materiale scavato, ed in particolare lo strato superficiale di terreno vegetale, deve essere accantonato nel corso delle prime fasi operative e sarà utilizzato per la ricomposizione ambientale delle aree interessate dalle opere proposte, secondo i principi dell’ingegneria naturalistica; h) è fatto divieto di utilizzare specie alloctone nella fase di realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale delle superfici oggetto di trasformazione. Con particolare riferimento alle superfici prative, il rinverdimento delle aree avverrà secondo tecniche consolidate di rivegetazione in ambiente alpino che prevedono l’impiego di specie native; i) in fase realizzativa, nei cantieri predisposti per la costruzione delle opere, ove le caratteristiche territoriali ed orografiche lo consentano, devono essere posti in atto opportuni accorgimenti per: ‐ limitare la produzione di polveri ed evitarne la dispersione verso l’ambiente circostante; ‐ ridurre la rumorosità prodotta dalle operazioni di movimentazione del terreno nonché dal trasporto del materiale estratto; ‐ evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli minerali e sostanze tossiche ed attuare misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze nell’ambiente; ‐ evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti ed alle emissioni dei fumi in atmosfera; ‐ evitare l'eliminazione diretta, nell’area di cantiere e nella viabilità di immissione sulla rete stradale pubblica, di individui della fauna terrestre a causa della collisione/schiacciamento con i mezzi di trasporto; j) devono essere svolte opportune attività di informazione e formazione del personale operante in cantiere per evitare il verificarsi di comportamenti impattanti; k) l‘area sottesa al tracciato definitivo degli impianti di risalita per un larghezza di 10 ml per banda rispetto all’asse dell’impianto stesso deve comunque intendersi come area di demanio sciabile anche qualora non cartografata; l) l’area di demanio sciabile che interessa parte dell’area a campeggio del vigente P.R.G. va intesa quale area di rispetto dell’impianto di risalita di progetto al fine della tutela della sicurezza ai sensi della vigente normativa; la perimetrazione e gli indici dell’area a campeggio rimangono pertanto invariati. Art.25 – RIFUGIO, BIVACCO, RICOVERO … viene aggiunto un ulteriore comma 14 alle “Prescrizioni e Vincoli” secondo il seguente testo: 14. Tutti i rifugi entro 5 (cinque) anni dall’adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali al presente piano d’Area, devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione. Art. 62 – ADEGUAMENTO DEL P.T.R.C. 1. I contenuti del Piano di Area, e conseguentemente della presente Variante di Adeguamento, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l’automatico adeguamento, ai sensi dell’articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni. 21 2. Il piano di area, e conseguentemente la presente Variante di Adeguamento, comprende ridefinendola: a) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico, individuata dal P.T.R.C. 3. Per l’area di cui alla lettera a) del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela per la Val Visdende le Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico quadro 29 del P.T.R.C.. 4. Il presente piano integra e modifica il perimetro dell’area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, e ne modifica la denominazione in “Comelico”. Art. 63 – ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 1. Ai sensi dell’art. 43, comma secondo e terzo, del Piano d’Area approvato con Dcr 80 del 17/09/2002 e Dcr 33 del 29/07/03 l’Amministrazione Comunale provvede, con la presente variante, ad adeguare lo strumento urbanistico comunale alle previsioni del Piano d’Area. a) con la variante al P.R.G. adottata con Del. C.C. n.6 del 15.02.2008, confermata e controdedotta con Del. C.C. n.30 del 19/11/2010, integrata con il previsto parere della Provincia di Belluno, ad adeguare il P.R.G. alla variante n.1 al P.A.T.C.O.T.; b) con la variante n.2/2014 al P.R.G. ad adeguare il relativo ambito alle varianti n.2 e n.3 al P.A.T.C.O.T. ; le cartografie della variante integrano e sostituiscono totalmente le cartografie della variante di cui al precedente punto a). … omissis … 22 
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