REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE
AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE
Approvato con delibere di C.C. n. 128 del 03.07.2001 e n. 153 del 10.09.2001
Modificato con delibera di C.C. n. 37 del 29.03.2004
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
GENERALITÀ
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Capo II
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Sezione I - Definizioni
Art. 2 - Definizioni
Sezione II - Esercizio dell'attività
Art. 3
" 4
" 5
" 6
" 7
" 8
-
Forme di esercizio dell'attività
Condizioni per l'esercizio dell'attività
Commercio itinerante
Orari
Requisiti di accesso all'attività
Recesso dall'attività
Sezione III - Delle autorizzazioni
Art.
"
"
"
9
10
11
12
-
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività
Istanza per il rilascio dell'autorizzazione
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Concessione del posteggio
Sezione IV - Commissione comunale
Art. 13 - Commissione comunale
Sezione V - Iniziative commerciali
Art. 14 - Tipologie di iniziative commerciali
" 15 - Istituzione iniziative commerciali
Sezione VI - Modalità operative
Art. 16
" 17
" 18
" 19
" 20
" 21
" 22
-
Occupazione dei posteggi
Attrezzature di vendita
Uso del posteggio
Verifica della presenza
Posteggi temporaneamente liberi
Decadenza del posteggio
Atti vietati
TITOLO II
AREE COMMERCIALI
Capo I
MERCATI
Art.
"
"
"
"
"
"
"
23 24 25 26 27 28 29 30
Mercati giornalieri, settimanali
Assegnazione posteggi
Spostamento dei posteggi
Integrazione posteggi
Scambio di posteggi
Trasmissione della concessione di posteggio
Mercati straordinari
- Posteggi riservati ai produttori agricoli ed allo svolgimento dell’attività con il
sistema del “ battitore”
Capo II
FIERE
Art. 31 - Istituzione
"
32 - Partecipazione
"
33 - Assegnazione dei posteggi
Capo III
POSTEGGI ISOLATI
Art. 34 - Posteggi isolati
Capo IV
ITINERANTI
Art. 35 - Commercio itinerante
TITOLO III
ONERI
Art. 36 - Oneri per l'esercizio dell'attività
" 37 - Mancato pagamento degli oneri
" 38 - Frequentatori occasionali
TITOLO IV
NORME IGIENICO - SANITARIE
Art. 39 - Norme igienico - sanitarie
TITOLO V
NORME DI SALVAGUARDIA E SANZIONI
Art. 40 - Norme di salvaguardia
"
41 - Modalità di utilizzo dei punti di erogazione dell’energia elettrica
"
42 - Sanzioni amministrative
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43 - Norme transitorie e finali
" 44 - Abrogazione
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
GENERALITÀ
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –
1. Il presente regolamento disciplina qualsiasi forma commerciale di vendita al dettaglio e di
somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e/o su aree messe a disposizione del
Comune dal proprietario per l’esercizio di tali attività.
2. Il presente regolamento trova presupposto nel Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998
n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997 n° 59" e nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n° 15 "Norme in
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n° 114/98 e primi
indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche" e loro
successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Sezione I - Definizioni
Art. 2 – DEFINIZIONI –
Ai fini del presente regolamento si intende:
a. “commercio su aree pubbliche”- l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione
di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche e/o demaniali, comprese le aree private
delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b. “aree pubbliche” - le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà demaniale e quelle
private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico. Per aree private si intendono quelle messe a disposizione dal proprietario per
l’esercizio delle attività commerciali di cui al presente regolamento;
c. “posteggio” - la parte di area pubblica e/o di area privata di cui al precedente punto b), della
quale il Comune abbia la disponibilità, che viene concessa in uso all’operatore autorizzato per
l’esercizio dell’attività commerciale;
d. “posteggi isolati” - una postazione composta da meno di cinque posteggi, espressamente
individuati per l’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande
sulle aree pubbliche di cui al precedente punto b), che non sia stata istituita come “fiera”;
e. “somministrazione di alimenti e bevande” - la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla
predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i
prodotti acquistati;
f. “mercato” - le aree di cui al precedente punto b) delle quali il Comune abbia la disponibilità
composte da almeno cinque posteggi, attrezzate o meno e destinate all’esercizio dell’attività per
uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese od a carattere stagionale per l’offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di
pubblici servizi;
g. “fiera” - la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree di cui al
precedente punto b) delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività o circostanze analoghe;
h. “mercato straordinario” - la saltuaria ripetizione di mercati ordinari in giorni diversi rispetto a
quelli originariamente stabiliti;
i. “spunta” - l'attività giornalmente svolta nell’ambito delle varie iniziative commerciali per
l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
j. “presenze” - il numero delle volte che l’operatore si è presentato in un mercato, fiera o simili
manifestazioni o al “posteggio isolato”, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l’attività;
k. “presenze effettive” - il numero delle volte che l’operatore si è presentato in un mercato, fiera o
simili manifestazioni o al posteggio isolato ed abbia effettivamente esercitato l'attività di
vendita;
l. “commercio in forma itinerante” - l’attività commerciale che può essere svolta su qualsiasi area
pubblica o privata, esclusivamente in modo itinerante, ossia in più punti durante la giornata;
m. “vendita a domicilio del consumatore” - è la vendita di prodotti al consumatore effettuata non
solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro o di
studio, di cura o di intrattenimento o svago;
n. “settore merceologico” - l’insieme dei prodotti alimentari o non alimentari;
o. “concessione per l’occupazione” - atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per
l’occupazione di un posteggio a carattere permanente per periodo di tempo superiore all’anno
solare;
p. “autorizzazione per l’occupazione” - atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per
l’occupazione di un posteggio a carattere temporaneo od occasionale per periodo di tempo
inferiore all’anno solare; costituisce altresì autorizzazione per l’occupazione, l’annotazione
della presenza dell’operatore nella graduatoria degli assegnatari temporanei, quando la
stessa sia utile per lo svolgimento effettivo dell’attività.
q. “presa d’atto” - dichiarazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 126 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
r. “vendita” - (art. 1470 c.c.) il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa verso corrispettivo di un prezzo.
Sezione II - Esercizio dell’attività
Art. 3 – FORME DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ –
1. Il commercio sulle aree pubbliche oggetto del presente regolamento può essere svolto:
a) mediante posteggio in sede fissa;
b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persona fisica oppure a società di persone regolarmente costituita secondo le norme
vigenti.
3. I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o di somministrazione di prodotti
alimentari sono dettati dalle particolari norme comunitarie, nazionali e regolamentari che
tutelano le esigenze igienico sanitarie, nonché da apposite ordinanze ministeriali e/o sindacali.
4. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento nelle stazioni è soggetta al nulla
osta da parte del soggetto proprietario o gestore.
5. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo
e di luogo stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto di norme
di leggi e regolamentari vigenti in materia.
6. Gli operatori commerciali devono tenere sul posto a disposizione delle forze di polizia le
autorizzazioni, in originale, che abilitano all’esercizio dell’attività (autorizzazione
amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, concessione o autorizzazione per
l’occupazione del posteggio e, ove ricorre il caso, “presa d’atto”, autorizzazione sanitaria, nulla
osta sanitario, libretto sanitario personale), nonché un documento di identità personale.
Art. 4 – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ –
1. L’esercizio dell’attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti
per motivi di polizia stradale o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi
motivo vietino o limitino l’esercizio dell’attività.
Art. 5 – COMMERCIO ITINERANTE –
1. Il commercio per la vendita al dettaglio su qualsiasi area e in modo itinerante è svolto nel
rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune e deve essere effettuato con mezzi
mobili o a piedi, purché la merce non sia posta, in nessun modo, per terra e non sia esposta su
banchi posizionati sull’area pubblica.
2. L’esercizio di tale forma di attività non deve in nessun caso configurare l’effettuazione della
stessa mediante posteggio in sede fissa.
3. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti
e bevande in modo itinerante non comporta in nessun caso il rilascio di concessione o
autorizzazione per l’esercizio dell’attività con posteggio in sede fissa, se non seguendo le
normative previste dalla legge per il rilascio della tipologia “A”.
4. L’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all’esercizio dell’attività di vendita al
dettaglio in modo itinerante consente la partecipazione per l’assegnazione di posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito
cittadino.
Art. 6 - ORARI 1. Il Sindaco o l’Assessore delegato, nell’ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli
indirizzi in generale vigenti in materia, determina gli orari per l’esercizio di tutte le attività di
vendita al dettaglio su aree pubbliche.
2. Fermi restando gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante
che su aree date in concessione fissati con l’apposito provvedimento sindacale di cui al comma
1, i titolari di concessione di posteggio presso le aree dei mercati di Bollate centro, dell’usato,
di Ospiate, di Baranzate e di Cassina Nuova, iniziano le attività di predisposizione dei banchi
non prima delle ore 7.00 e non prima delle ore 13.00 presso il mercato di Cascina del Sole.
Il posteggio deve comunque essere occupato non oltre l’orario stabilito dal provvedimento
sindacale e, decorso tale termine, lo stesso è dato in assegnazione temporanea ad operatore che
ne abbia titolo. E’ comunque ammessa, durante lo svolgimento delle operazioni di cui all’art.
20, 2°c., l’occupazione del posteggio da parte del concessionario anche oltre l’orario stabilito se
detto posteggio non sia ancora stato dato in uso ad operatore non munito di concessione. E’
vietato, durante le operazioni di cui sopra, non assegnare un posteggio il cui
concessionario, anche per cause a lui non imputabili, non sia presente al momento
dell’assegnazione temporanea; a favore dello stesso, sopraggiunto in un secondo tempo è
ammessa, qualora disponibile, attribuzione di altro posteggio rimasto non assegnato, al
termine delle operazioni di cui all’articolo 20, 2° comma.
3. Le aree dei mercati sopra indicate devono essere lasciate libere dagli automezzi degli operatori
non oltre le ore 14.30 al fine di consentire le operazioni di pulizia. Per i mercati di Cascina del
Sole e dell’usato, tale termine è stabilito rispettivamente per le ore 18.30 e le 19.30.
4. Salvo casi di comprovata necessità e previo consenso del personale del Comando di Polizia
Municipale in servizio presso il mercato non è consentito abbandonare il posteggio, avuto in
concessione o temporaneamente assegnato, prima dell’orario di termine della manifestazione.
5. Il provvedimento sindacale di cui al comma 1 disciplina altresì le limitazioni alle quali soggiace
lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle giornate festive; detto provvedimento è
assunto dalle disposizioni di cui all’art. 9 della L.R. 15/2000.
Art. 7 – REQUISITI DI ACCESSO ALL’ATTIVITÀ –
1. Ai sensi del presente regolamento, l’attività commerciale per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I requisiti di accesso all’attività sono meglio indicati dalle norme di leggi e regolamentari
vigenti in materia, in particolare da quanto indicato dall’art. 5 del D. Lgs. n° 114 del 31 marzo
1998 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 8 – RECESSO DALL’ATTIVITÀ –
1. Si recede dall’attività per rinuncia scritta o cessione.
2. La cessione dell’attività a persone o società che abbiano i requisiti per il suo esercizio comporta
la cessione congiunta sia dell’autorizzazione che del posteggio a cui si riferisce.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli
di priorità acquisiti. Nel caso che il cedente sia inserito nell’elenco di spunta, il trasferimento in
gestione o in proprietà dell’azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità già acquisiti
per l’assegnazione dei posteggi ai quali concorreva il dante causa.
4. Sarà cura del cedente prevedere nell’atto di cessione che il subentro comporta l’accettazione di
patti, condizioni e prescrizioni già a carico del titolare dell’attività, ai quali comunque il
subentrante rimane obbligato.
Sezione III - Delle autorizzazioni
Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ –
1. Per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche di cui al
presente regolamento, è rilasciata, a richiesta dell’interessato, apposita autorizzazione.
2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di
un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio a persone fisiche od a società, nel
rispetto della normativa vigente in materia e del presente regolamento, entro 90 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta e, in ogni caso, terminata la fase istruttoria.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su qualsiasi area purché in forma
itinerante, è rilasciata dal Comune a cittadini che vi siano residenti, se persone fisiche, od a
società, nel caso in cui vi sia la sede legale, nel rispetto della normativa vigente in materia e del
presente regolamento terminata la fase istruttoria e, in ogni caso, entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Con apposito atto sono determinate le norme procedurali per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio dell’autorizzazione commerciale in forma
itinerante.
4. Le domande devono ritenersi accolte qualora entro il termine di cui ai precedenti commi 2 e 3
non venga comunicato il provvedimento di diniego. Tuttavia l’Amministrazione Comunale
revoca l’esercizio dell’attività nel caso emerga la mancanza dei requisiti richiesti.
5. L’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve risultare da apposita
annotazione sul titolo autorizzatorio. Restano in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni
e limitazioni in materia di somministrazione di alcolici e super alcolici.
Art. 10 – ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE –
1. L’istanza è presentata, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento, su modulo
predisposto e messo a disposizione dall’Ufficio Commercio.
2. In essa il richiedente dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme di legge e
regolamentari vigenti in materia;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante
esclusiva, il posteggio del quale chiede anche la concessione;
c) l’eventuale affidamento dell’esercizio dell’attività in nome e per conto proprio ad altri
soggetti.
3. La dichiarazione di cui al punto c) deve essere accompagnata dalla sottoscrizione per
accettazione del soggetto preposto. Questi, nel caso di esercizio dell’attività del settore
alimentare, deve essere dotato dei requisiti professionali di legge. La dichiarazione di cui al
punto c) è obbligatoria anche nel caso in cui l’affidamento avvenga dopo il rilascio
dell’autorizzazione.
4. L’Ufficio Commercio, competente al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’istanza sia ritenuta
non regolare od incompleta, può darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni dalla sua
presentazione e richiedere documenti e quant’altro ritenuto opportuno. In questi casi il termine
per il decorso del silenzio assenso ha inizio dal ricevimento della domanda regolarizzata e/o dei
documenti richiesti.
5. Per quanto riguarda le regole per il procedimento amministrativo e per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, si applicano le norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n°
241.
Art. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE –
1. L’autorizzazione è sospesa, con atto espresso, oltre che per le casistiche di violazioni di
particolare gravità già previste da norme di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per i
seguenti motivi, considerati di particolare gravità:
a) l’omesso adeguamento, nei termini prescritti, delle caratteristiche delle strutture di vendita
secondo le modalità prescritte dall’Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002;
b) la recidiva consistente nell’inosservanza alle prescrizioni di sicurezza di cui all’art. 22,
comma 1, lettera g) del presente regolamento.
2. L’autorizzazione è revocata con atto espresso, oltre che per i motivi stabiliti da norme di legge e
regolamentari vigenti in materia, anche per i seguenti motivi:
a) nel caso di rinuncia o di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla concessione del posteggio;
b) per cessione del ramo d’azienda;
c) per rinuncia da parte del titolare.
La revoca dell’autorizzazione comporta anche la revoca della concessione/autorizzazione
per l’occupazione di posteggio cui la stessa è collegata.
Art. 12 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
1. L’uso dei posteggi è consentito previo rilascio di apposita concessione/autorizzazione per
l’occupazione di cui al presente regolamento.
2. Per l’uso permanente o ricorrente dei posteggi in sede fissa viene emesso atto di concessione
della durata di dieci anni.
3. Per le altre iniziative a carattere temporaneo od occasionale l’uso del posteggio è possibile a
seguito di rilascio di autorizzazione della durata analoga a quella dell’iniziativa commerciale di
che trattasi.
4. Prima della scadenza del periodo concesso, il titolare del posteggio permanente o ricorrente
deve inoltrare apposita dichiarazione scritta con la quale comunica l’intenzione a proseguire
l’attività e che nel frattempo non sono venuti meno i requisiti personali per l’esercizio
dell’attività. A seguito di tale dichiarazione, verificati i requisiti, l’Amministrazione Comunale
procederà all’emissione di una nuova concessione.
5. Nessun operatore o società può ottenere la concessione per più di due posteggi permanenti o
ricorrenti in ambito dello stesso mercato o postazione composta da posteggi isolati, fatti salvi i
casi previsti da norme di legge e regolamentari vigenti in materia. L’operatore utilizza il
posteggio per la vendita dei prodotti oggetto della sua attività, ai quali è vincolato.
6. Nel caso che un operatore o società acquisisca due posteggi contigui, questi possono essere
occupati contemporaneamente anche in deroga a quanto disposto dall’art. 16, comma 2,
del presente Regolamento, esclusivamente per consentire la collocazione di automarket o,
più in generale, di autoveicoli attrezzati come punto vendita. In questa circostanza ferme
restando la distinzione e la unicità delle singole concessioni di posteggio,
l’Amministrazione può procedere all’adeguamento dell’ammontare degli oneri di cui
all’articolo 36.
7. I posteggi devono avere dimensioni tali da poter essere utilizzati anche da autoveicoli attrezzati
come punti di vendita. Qualora la dimensione del posteggio assegnato non consenta oppure
limiti eccessivamente l’esercizio dell’attività, il titolare ha facoltà di chiedere che l’area del
medesimo gli venga ampliata o, se non possibile, che gli venga concesso un altro posteggio più
adeguato, se disponibile.
Sezione IV - Commissione Comunale
Art. 13 – COMMISSIONE COMUNALE –
1. E’ istituita la commissione comunale consultiva per il commercio al dettaglio su aree
pubbliche, di cui all’art. 10 della Legge Regionale 15/2000.
2. La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è composta dai
Rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai Rappresentanti delle
imprese commerciali su aree pubbliche e del Comune interessato.
La Commissione è così composta:
a) dal Sindaco, o suo delegato, con funzione di presidente;
b) dal Responsabile della Polizia Municipale, o suo delegato (….)
c) dal Responsabile di area Commercio e Attività Produttive, o suo delegato;
d) da un Rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale;
e) da due Rappresentanti delle associazioni del commercio al dettaglio su aree pubbliche
maggiormente rappresentative a livello provinciale, più un membro supplente;
f) da due Rappresentanti dell’associazione commercianti rappresentativa a livello locale.
3. La commissione di cui al primo comma è nominata dal Sindaco.
4. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento, sono stabiliti
dal Sindaco sentiti i rappresentanti delle associazioni indicate al comma 1 del citato art. 10 della
L. R. 15/2000.
5. I membri della commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza
giustificare l’assenza, decadono di diritto e debbono essere sostituiti.
6. La commissione interviene nei casi espressamente previsti dalle leggi e dal presente
regolamento, in particolare nei casi previsti dall’art. 10, comma 4, della legge regionale n°
15/2000.
Sezione V - Iniziative commerciali
Art. 14 - TIPOLOGIE DI INIZIATIVE COMMERCIALI –
1. Con atto di Giunta Comunale e nell’ambito di norme di leggi e regolamentari vigenti in
materia, nonché nel rispetto del presente regolamento, possono essere istituite iniziative
commerciali per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, mediante:
a) mercati ordinari aventi periodicità giornaliera, settimanale o mensile, indipendentemente dal
numero dei giorni di effettuazione, a carattere permanente o temporaneo;
b) mercati straordinari in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti per i mercati
ordinari;
c) fiere per uno o più eventi e/o ricorrenze nell’anno solare; tali manifestazioni in ambito
cittadino possono interessare diverse aree contemporaneamente;
d) posteggi isolati permanenti, temporanei od occasionali.
Art. 15 - ISTITUZIONE INIZIATIVE COMMERCIALI –
1. Le iniziative commerciali di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere da a) a d), sono istituite
con delibera di Giunta Comunale, sentita la commissione comunale per il commercio al
dettaglio su aree pubbliche.
2. Nello stesso atto di modifica o istitutivo di nuove iniziative è facoltà del Comune stabilire:
a) individuazione dell’area e della sua ampiezza complessiva;
b) giorni, data e orari di effettuazione delle iniziative;
c) le condizioni per esercitare l’attività di vendita al dettaglio;
d) l’ampiezza complessiva dell’area e dei singoli posteggi;
e) il numero dei posteggi, anche quelli eventualmente da destinare agli agricoltori;
f) la suddivisione dei posteggi, eventualmente anche per settore merceologico, la loro
dislocazione secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento
alla rete elettrica e di osservanza delle condizioni igienico – sanitarie prescritte o sulla base
della diversa superficie dei posteggi stessi e le loro dimensioni;
g) modalità e criteri per l’assegnazione dei posteggi.
3. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, il Comune può determinare
specifiche tipologie merceologiche per i posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.
4. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze il Sindaco può, con apposita ordinanza,
modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento dei mercati e dei posteggi
isolati.
Sezione VI - Modalità operative
Art. 16 - OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI –
1. Le iniziative commerciali di cui al precedente art. 14 si svolgono mediante l’uso di posteggi
messi a disposizione dell’operatore commerciale per esercitare l’attività. In essi il titolare può
collocare quanto ritenuto opportuno per l’esercizio dell’attività, quale ad esempio: il veicolo, il
banco di vendita, la tenda, ecc.
2. Nell’atto di autorizzazione o di concessione sarà indicata la dimensione della superficie di
suolo da occupare. Salvo quanto disposto per i mercati specializzati, gli operatori si obbligano a
non occupare il passaggio pari a metri 0,50 fra un posteggio e l’altro.
3. La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all’esterno del
perimetro costituito dalla dimensione del posteggio.
4. E’ ammesso l’aggetto di tende ed ombrelloni sul fronte vendita per una estensione massima di
cm. 50 e sui due fronti laterali per cm. 25, al di fuori delle dimensioni del posteggio, senza
corresponsione della relativa T.O.S.A.P purchè detto sporto abbia altezza dal suolo non
inferiore a metri 2, serva esclusivamente a riparo della clientela, non venga utilizzato per
appendervi merce o quant’altro e non costituisca intralcio per la circolazione veicolare
autorizzata e di emergenza all’interno dell’area di mercato.
5. Lo spazio tra i banchi di vendita ha esclusiva funzione di transito. Gli operatori dei mercati
ove non sono stabiliti passaggi aventi funzione di transito tra un posteggio e l’altro sono
comunque obbligati, solidalmente, a garantire un adeguato spazio avente detta funzione.
Resta fatto salvo quanto disposto dall’art. 12, comma 6.
Art. 17 - ATTREZZATURE DI VENDITA –
1. Per attrezzature di vendita devono intendersi il banco, il veicolo, attrezzato o meno, lo stand, i
cesti, i vasi e simili contenitori, ripiani e quant’altro appropriato per l’esercizio dell’attività. In
ogni caso le attrezzature devono avere una superficie, nel loro insieme, non superiore a quella
concessa di occupazione del suolo.
2. I prodotti del settore merceologico alimentare devono essere posizionati e trattati nel rispetto
delle norme igienico – sanitarie stabilite a livello locale, nazionale e comunitario.
Art. 18 - USO DEL POSTEGGIO –
1. Il posteggio è dato in uso in attuazione delle norme di leggi e regolamentari vigenti in materia
di commercio su aree pubbliche, nonché in attuazione di quanto espressamente stabilito dagli
appositi atti istitutivi delle varie iniziative commerciali disciplinate dal presente regolamento.
2. La concessione o l’autorizzazione di posteggio è rilasciata al richiedente che abbia i requisiti
previsti per l’esercizio dell’attività.
3. La concessione/autorizzazione per l’occupazione del posteggio è personale e non cedibile. Non
è quindi ammesso, in alcun modo, che il concessionario di posteggio o l’autorizzato
all’occupazione temporanea ceda a terzi, in tutto o in parte, il posteggio che gli è stato
assegnato. La cessione del posteggio è possibile unitamente alla cessione del ramo d’azienda
con la quale viene esercitata l’attività nel posteggio in questione.
Art. 19 - VERIFICA DELLA PRESENZA –
1. L’assenza degli operatori nell’ambito delle varie iniziative commerciali è rilevata esaurite le
operazioni di assegnazione temporanea di cui al successivo art. 20.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione a carattere permanente vanno giustificate entro e
non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano. In caso di mancata
giustificazione o di giustificazione inviata fuori del termine stabilito, le assenze sono computate
per la revoca del posteggio come stabilito dal paragrafo III.4.1. dell’allegato “A” alla L.R.
15/2000. La giustificazione delle assenze va esclusivamente effettuata con la trasmissione di
idonea certificazione mediante consegna diretta all’Ufficio Commercio o mezzo raccomandata
A.R. o mezzo fax. Non è in alcun modo ammessa la consegna a mano di certificati o quant’altro
valga a giustificare assenze, al personale del Comando di Polizia Municipale addetto ai
controlli sulle aree di mercato.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che
costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l’assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, la
mancata presenza di questi ultimi non viene rilevata.
Art. 20 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI –
1. I posteggi giornalmente non occupati dai titolari assegnatari degli stessi entro l’orario stabilito
saranno dati in uso ad analoghi operatori, anch’essi abilitati all’esercizio dell’attività di vendita
al dettaglio su aree pubbliche, presenti in luogo. Detta operazione è definita “spunta”.
Per l’ammissione a tale operazione gli operatori dovranno esibire la sottoelencata
documentazione in originale:
a) autorizzazione di cui alla lettera a) dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98, rilasciata da un
Comune appartenente alla Regione Lombardia, quando detto operatore non sia, nello stesso
giorno, titolare di concessione di posteggio in altro mercato, anche di Comune diverso da quello
di svolgimento;
b) autorizzazione di cui alla lettera b) dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 114/98, anche se non
rilasciata da un Comune appartenente alla Regione Lombardia;
c) “presa d’atto” rilasciata ai sensi dell’art. 126 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per
la sola partecipazione al mercato dell’usato.
2. L’assegnazione temporanea dei posteggi di cui al comma precedente è effettuata
obbligatoriamente alla presenza di un Agente di P.M. L’operazione di “spunta” inizia, su
ogni mercato, dal posteggio n° 1 e prosegue verso i posteggi a numero più alto assegnando
quelli non occupati di volta in volta incontrati; contemporaneamente e con le stesse
modalità, si procede all’assegnazione di quelli non occupati ed inseriti nella fila
prospiciente anche se identificati da una sequenza decrescente.
3. I posteggi di cui al comma 1 mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati, in
ordine di maggiore presenza giornaliera di spunta.
4. L’Ufficio Commercio redige una graduatoria degli operatori, titolari di autorizzazione per
l’esercizio dell’attività in questione, presenti giornalmente per l’assegnazione in uso di
eventuali posteggi temporaneamente non occupati dai titolari di concessione di posteggio
(“presenza di spunta”). E’ fatto obbligo ad ogni operatore, successivamente alla prima
partecipazione alla spunta al mercato di cui trattasi, di far pervenire, nelle successive quattro
settimane, all’Ufficio Commercio, mediante consegna diretta o mezzo raccomandata con A.R. o
mezzo fax, copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e della
“presa d’atto”, qualora occorrente.
L’inosservanza a quanto sopra comporta depennamento dalla graduatoria al suo primo
aggiornamento.
L’aver presentato la documentazione di cui sopra all’Ufficio non esonera l’operatore
dall’esibire, nelle successive manifestazioni, la documentazione di cui al comma 1, al personale
del Comando di P.M. al momento dell’effettuazione della “spunta”.
5. La maggiore presenza di spunta è titolo prioritario per l’assegnazione in uso giornaliero dei
posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari. A parità di condizioni prevale
la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività commerciale.
6. L’occupazione dei posteggi di cui al comma 1, così come la presenza dell’operatore nonostante
la carenza di posteggi liberi disponibili, comporta l’annotazione nella graduatoria della
presenza così acquisita. Tale annotazione, qualora utile ai fini dello svolgimento
dell’attività costituisce, ai sensi del presente Regolamento, specifico atto di autorizzazione
all’occupazione.
Non si procede all’annotazione della presenza di spunta quando:
- l’operatore rifiuti il posteggio assegnato, fatti salvi i casi di giustificato motivo;
- l’operatore non sia in grado di esibire la documentazione di cui al comma 1.
Costituiscono casi di giustificato motivo quelli di cui all’art. 27 comma 2, e art. 39 3° comma.
7. I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che, per qualsiasi motivo, non si
presentano alla “spunta” per più di otto volte durante il periodo compreso tra l’1 settembre ed
il 31 agosto dell’anno successivo, saranno depennati dalla graduatoria delle presenze per
l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
8. L’eliminazione dalla graduatoria di “spunta” viene notificata all’interessato, fatto salvo il caso
di cui al 3° cpv. del 4° comma.
9. E’ fatto divieto, agli operatori aspiranti all’assegnazione temporanea, di occupare
arbitrariamente, prima di aver ottenuto l’autorizzazione all’occupazione, i posteggi rimasti
liberi, anche se solo mediante il posizionamento dell’automezzo o di qualsiasi altra attrezzatura
di cui all’art. 17, 1° comma, del presente regolamento.
Art. 21 – DECADENZA DEL POSTEGGIO –
1. Oltre ai motivi che comportano la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del presente
regolamento si decade dal posteggio nel caso in cui il Comune debba avviare la procedura per
la riscossione coatta della tassa occupazione e/o per altro tributo connesso allo stesso posteggio.
Art. 22 - ATTI VIETATI –
1. Durante l’orario di svolgimento dei mercati agli operatori commerciali su aree pubbliche è fatto
divieto di:
a) disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita nell’ambito dell’iniziativa
commerciale di che trattasi, fatta eccezione per i posteggi espressamente attribuiti a battitori;
b) qualora sia stata prevista una specializzazione merceologica del posteggio, esercitare la
vendita di prodotti che non rientrano nella stessa;
c) accendere fuochi nell’area avuta in concessione e nelle sue immediate vicinanze;
d) utilizzare gli spazi a verde adiacenti i posteggi per la sosta dei mezzi o per il deposito, anche
temporaneo, della merce o delle attrezzature di vendita; è fatto altresì divieto di utilizzare alberi
o arbusti per l’ancoraggio di tendoni o quant’altro, giusto quanto disposto dal vigente
regolamento per la disciplina degli spazi e del verde pubblico;
e) l’accumulo di bombole a combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente
per l’autonomia operativa giornaliera e, in ogni caso, il loro posizionamento sul confine con
altri posteggi e/o adiacenti a percorsi pedonali occasionali e permanenti;
f) se il titolare/concessionario di posteggio utilizza sistemi di cottura alimentati con bombole a
GPL, lo stesso dovrà garantire:
- l’installazione di idonei dispositivi antincendio;
- il mantenimento costante della temperatura esterna delle bombole ad un valore inferiore ai
50° C;
- l’acquisizione preventiva del certificato di conformità alle normative di sicurezza vigenti in
materia, rilasciata al proprietario del mezzo, dall’installatore, se detto impianto supera la portata
termica di 34 KW;
- nel caso che l’impianto sia alimentato da due o più bombole, la deviazione della bombola
esaurita deve avvenire in modo automatico, con apposito invertitore, evitando in ogni caso la
sostituzione di bombole a fuoco acceso;
- l’isolamento delle bombole dalla zona di cottura e dalle altre fonti di calore, se le stesse sono
alloggiate all’interno del mezzo e il loro collocamento dalla parte opposta al bancone di
vendita, non al confine con altri o passaggi pedonali, se collocate all’esterno del mezzo;
- l’acquisizione del preventivo Certificato di Prevenzione Incendi per gli impianti alimentati
da bombole con contenuto complessivo uguale o superiore ai 75 Kg.;
g) danneggiare la pavimentazione delle aree di mercato con l'utilizzo di stabilizzatori degli
automezzi senza frapporre idonee tavole di ripartizione del carico aventi una superficie di
almeno 900 cm. quadrati e uno spessore minimo di 5 cm.
2. L’operatore commerciale ha inoltre l’obbligo di:
- occupare il posteggio assegnato entro l’orario indicato negli atti istitutivi delle varie iniziative
commerciali su aree pubbliche;
- rispettare l’orario entro il quale lasciare libero il posteggio da qualsiasi occupazione;
- rispettare l’orario prima del quale senza giustificato motivo non può abbandonare il posteggio.
3. Nelle aree di mercato, dall’inizio fino al termine delle operazioni di vendita, è vietata la
circolazione di tutti i veicoli, compresi quelli dei fornitori e degli stessi assegnatari, fatto salvo
il caso di cui all’art. 6, comma 4.
E’ ammessa la circolazione a mano delle sole biciclette qualora, nelle adiacenze del mercato,
non vi sia un’area appositamente attrezzata per il ricovero, anche non custodito, dei suddetti
mezzi.
TITOLO II
AREE COMMERCIALI
Capo I
MERCATI
Art. 23 - MERCATI GIORNALIERI, SETTIMANALI –
1. I mercati giornalieri e settimanali sono costituiti da almeno cinque posteggi e possono essere
suddivisi per settore merceologico alimentare e non alimentare, nonché per battitori e/o
produttori agricoli.
2. L’ubicazione dei mercati settimanali attualmente in atto, le caratteristiche strutturali e
funzionali, le loro dimensioni totali e dei singoli posteggi sono indicati con apposita
deliberazione.
In particolare, i posteggi si collocano all’interno dell’area di mercato come indicato nella
planimetria allegata alla delibera di cui sopra.
Gli orari di svolgimento dei mercati sono stabiliti con atto del Sindaco.
3. Le aree attualmente riservate allo svolgimento dei mercati settimanali sono così individuate:
BOLLATE CENTRO - P.ZZA DELLA RESISTENZA - MARTEDI’
OSPIATE - VIA VERBANIA - MERCOLEDI’
BARANZATE - P.ZZA BORSELLINO - GIOVEDI’
CASCINA DEL SOLE - VIA OSPITALETTO - VENERDI’
CASSINA NUOVA - VIA PACE - SABATO
BOLLATE CENTRO - MERCATO DELL’USATO - P.ZZA DELLA RESISTENZA - DOMENICA
Art. 24 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI –
1. I posteggi di nuova istituzione vengono assegnati in ordine di graduatoria redatta tra i
richiedenti, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché in
attuazione di quanto stabilito nell’atto istitutivo.
2. Ha priorità assoluta per l’assegnazione dei posteggi di nuova istituzione colui che è titolare di
posteggio soppresso.
3. Le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi devono essere tante quante sono le eventuali
specializzazioni merceologiche stabilite e, se previsti, separatamente per produttori agricoli.
4. Le graduatorie di cui al presente articolo hanno validità sino al loro esaurimento. Esse sono
utilizzate per la eventuale integrazione dei posteggi, di analoga specializzazione, che si
rendessero liberi.
5. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e in attuazione di quanto
previsto dal punto 5 del paragrafo III.3 dell’allegato “A” alla L.R., l’Amministrazione
Comunale procede all’esame delle istanze presentate dai soggetti già titolari di posteggio
che chiedono di poter scambiare quello a loro dato in concessione con uno di quelli liberi
da assegnare. A tale scopo, scaduto il termine di presentazione delle istanze, stabilito in
giorni 10 dalla data di notifica all’operatore dell’attivazione delle procedure di cui sopra,
l’Amministrazione Comunale provvede a stilare apposita graduatoria di priorità redatta
in base ai seguenti requisiti:
a) operatore che ha presentato istanza di cambio/ampliamento di posteggio per i motivi di
cui al paragrafo III.3.4 dell’allegato “A” alla L.R. (acquisto di autoveicoli attrezzati come
punti di vendita);
b) maggior anzianità nella titolarità di posteggio nel mercato di cui trattasi;
c) maggior anzianità di iscrizione dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata
dal Registro delle Imprese.
6. La procedura di cui sopra avverrà nel seguente modo:
il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto
scritto a quello già posseduto. Il posteggio oggetto di rinuncia viene a sua volta inserito tra
i posteggi da assegnare. Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinunciando a
quello già posseduto e così via sino all’esaurimento della graduatoria stessa. Nell’ambito
di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso dell’Amministrazione Comunale, lo
scambio dei posteggi tra operatori già concessionari. La medesima procedura può essere
attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l’esigenza da parte degli operatori.
Art. 25 – SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI –
1. Per comprovate esigenze di natura pubblica o di pubblico interesse, il Comune può stabilire che
l’operatore debba cessare l’attività nel posteggio in uso. Il titolare ha diritto ad ottenere un altro
posteggio nell’ambito dell’iniziativa commerciale di che trattasi, oppure un’altra postazione
nell’ambito del territorio comunale. Il nuovo posteggio deve essere possibilmente localizzato a
scelta dell’interessato ed avere analoga superficie a quello soppresso.
2. In caso di più posteggi da sopprimere, è titolo prioritario per la scelta di altro posteggio la
maggiore anzianità di partecipazione all’iniziativa commerciale di che trattasi. A parità di
condizioni, prevale la maggiore anzianità di esercizio dell’attività, rilevabile dalla data di
iscrizione al registro delle imprese per analoga attività.
Art. 26 – INTEGRAZIONE POSTEGGI –
1. Salvo il caso in cui si proceda a riduzione dell’area destinata alle attività commerciali di cui al
presente regolamento, i posteggi che per qualsiasi motivo si rendessero liberi nell’ambito
dell’iniziativa commerciale, devono essere in primo luogo assegnati a operatori disponibili
nelle graduatorie di cui al precedente art. 24, fino al loro esaurimento. Successivamente, oppure
in caso di mancanza di tali graduatorie, i posteggi in questione sono assegnati a partecipanti
occasionali che abbiano maggiore presenza effettiva, maturata nell’ambito della stessa
iniziativa commerciale.
Art. 27 – SCAMBIO DI POSTEGGI –
1. Il Comune, a richiesta delle parti interessate, può autorizzare, nel rispetto delle eventuali
suddivisioni merceologiche già stabilite e compatibilmente con il mantenimento delle
dimensioni, lo scambio di posteggi tra operatori titolari, che esercitino l’attività nell’ambito
della stessa iniziativa commerciale.
2. Qualora, durante le operazioni di cui all’art. 20, ad un operatore venga assegnato un
posteggio avente sviluppo frontale inferiore a mt. 5, questi ha il diritto di rifiutarlo. Allo
stesso verrà assegnato il successivo disponibile seguendo le modalità di cui all’articolo 20,
comma 2.
In alternativa, lo stesso operatore può scambiare il posteggio assegnato, esclusivamente al
fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, con altro operatore in assegnazione temporanea,
previo assenso del personale del Comando Polizia Municipale addetto ai controlli. Tale
facoltà non è prevista per i posteggi rimasti liberi e non dati in assegnazione temporanea.
Art. 28 – TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO –
1. I posteggi resisi disponibili per decesso del titolare possono essere assegnati ai suoi eredi, fermo
restando il successivo ottenimento dell’autorizzazione per esercitare l’attività.
2. La domanda per la trasmissione della concessione del posteggio deve essere presentata entro il
termine di decadenza previsto dalla normativa vigente.
Art. 29 – MERCATI STRAORDINARI –
1. Sono mercati straordinari le edizioni di mercato che, per eventi locali, festività o altre
ricorrenze, vengono effettuati nella stessa area commerciale in giorni della settimana ulteriori
rispetto a quelli stabiliti nell’atto istitutivo.
2. Per i mercati straordinari si osservano gli stessi patti, condizioni e prescrizioni di cui al mercato
ordinario di riferimento.
Art.
30
– POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI ED ALLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ CON IL SISTEMA DEL “BATTITORE”
1. Con atto deliberativo vengono individuati, sulle aree di mercato, appositi posteggi riservati sia
ai “produttori agricoli” che esercitano l’attività ai sensi della legge 09.02.1963 n° 59 e
successive modifiche, sia agli operatori che esercitano l’attività con il sistema del “battitore”.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli e quelli riservati agli operatori che esercitano l’attività
con il sistema del “battitore” vengono assegnati agli stessi con un regime di turnazione e con le
modalità previste dall’art. 16 della L.R. 15/2000, dal punto III.3.7 dell’allegato “A “ alla
predetta L.R., nonché nell’atto deliberativo di istituzione.
3. I posteggi riservati ai coltivatori diretti e temporaneamente non occupati da soggetti in possesso
dell’autorizzazione di cui alla legge 59/63 e già preventivamente autorizzati dall’Ufficio
Commercio, rientrano nei posteggi che possono essere temporaneamente assegnati agli
operatori inseriti nella graduatoria di cui all’art. 20.
Non è ammessa l’occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli a coloro che non
abbiano preventivamente presentato istanza all’Ufficio Commercio. Parimenti, non è prevista,
per i produttori agricoli, la partecipazione ai mercati in qualità di assegnatario temporaneo nè
l’inserimento del proprio nominativo nella citata graduatoria.
4. Nei casi di assenza di operatori che esercitano l’attività con il sistema del “battitore”, i posteggi
a loro appositamente riservati non possono essere dati in uso ad altri operatori, in sede di
assegnazione temporanea.
Capo II
FIERE
Art. 31 – ISTITUZIONE –
1. Le fiere vengono istituite, sentita la commissione comunale di cui al precedente art. 13, con atto
di Giunta Comunale, in occasione di eventi locali, festività o altre ricorrenze.
2. Nell’atto istitutivo, la Giunta Comunale può stabilire che l’organizzazione e l’effettuazione
delle manifestazioni fieristiche possano essere affidate a soggetti diversi dal Comune. In tal
caso l’atto istitutivo deve prevedere le forme di controllo sulla regolarità della gestione della
fiera da parte degli uffici comunali.
3. Per ciascun anno solare viene fissato il calendario delle fiere, il numero di posteggi in esse
previsti, la eventuale suddivisione per settore merceologico e quant’altro necessario per il
regolare svolgimento di tali manifestazioni.
4. L’area del territorio comunale attualmente riservata allo svolgimento della tradizionale
“Fiera di Natale” è quella sita nella porzione di Piazza della Resistenza delimitata dalle
vie Verdi e Attimo. Detta Fiera ha luogo l’ultima domenica del mese di novembre e le
domeniche del mese di dicembre antecedenti il S. Natale, con orario stabilito con atto del
Sindaco.
5. Il numero totale dei posteggi, la loro dimensione, il loro posizionamento nonché
l’eventuale suddivisione in settori merceologici sono indicati in apposita deliberazione.
6. Le modalità di partecipazione e di assegnazione dei posteggi alla “Fiera di Natale” sono
disciplinati dai successivi articoli 32 e 33.
Art. 32 – PARTECIPAZIONE –
1. Gli operatori commerciali abilitati all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree
pubbliche possono partecipare alle fiere organizzate direttamente dal Comune, presentando
apposita istanza almeno sessanta giorni prima dell’effettuazione della manifestazione. Coloro
che non partecipano alla medesima manifestazione per tre edizioni consecutive vengono
depennati dalla graduatoria di cui al successivo articolo 33, con le modalità di cui ai
commi 7 e 9 dell’articolo 20. In nessun caso possono essere giustificate assenze alle
manifestazioni fieristiche.
2. In subordine ai criteri di priorità stabiliti nell'allegato IV alla Legge Regionale n. 15/2000,
costituisce titolo di priorità per l’assegnazione del posteggio il possesso dell'autorizzazione che
abiliti all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in forma esclusivamente itinerante.
3. Possono presentare domanda per la partecipazione alle fiere anche gli artigiani e gli hobbisti
che espongano e/o vendano articoli attinenti alla manifestazione e che siano in possesso di
autorizzazione per commercio su aree pubbliche.
Art. 33 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI –
1. I posteggi sono assegnati dal soggetto organizzatore della manifestazione fieristica
secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria aggiornata all’ultima manifestazione svoltasi e
redatta sulla base del punteggio maturato dal singolo operatore e computato ai sensi del
successivo comma 8.
2. Il soggetto organizzatore, scaduto il termine per la presentazione delle istanze, provvede a
convocare, mediante avviso notificato con congruo anticipo, dapprima gli operatori
inseriti nelle prime 10 posizioni della graduatoria di cui al precedente comma.
3. Ai suddetti operatori viene messa a disposizione una planimetria dell’area interessata
dallo svolgimento della manifestazione con l’indicazione dei posteggi, con numero e
relativa superficie. Seguendo l’ordine decrescente della graduatoria, uno alla volta, gli
operatori scelgono i posteggi che intendono occupare, che quindi vengono contestualmente
sottratti alla disponibilità altrui. Nella stessa occasione, allo stesso operatore, viene
rilasciata l’autorizzazione per la partecipazione alla manifestazione con la relativa
autorizzazione all’occupazione, previa corresponsione degli oneri dovuti e stabiliti
nell’atto istitutivo della manifestazione.
4. Analoga operazione viene effettuata, in altri giorni preliminarmente stabiliti e con le
medesime modalità convocando, sempre a gruppi di 10, di volta in volta gli operatori
inseriti nella graduatoria.
5. L’operatore che non si presenta nel giorno stabilto viene automaticamente escluso dalla
possibilità di ottenere un posteggio; è ammessa la partecipazione, in sua vece, di altra
persona appositamente munita di delega scritta.
6. In nessun modo il soggetto promotore della manifestazione può intervenire o sostituirsi
all’operatore nella scelta del posteggio; detto onere rimane totalmente a carico dello
stesso.
7. Nelle manifestazioni fieristiche è ammessa la procedura dell’assegnazione temporanea di
quei posteggi che risultino liberi per assenza del soggetto autorizzato ai sensi del comma 3,
effettuata con le modalità e coi limiti di cui all’articolo 6, comma 2 del presente
Regolamento. Esaurita questa graduatoria vengono ammessi all’asegnazione temporanea
quei soggetti che non hanno presentato istanza di partecipazione, secondo l’ordine di
priorità stabilito dall’iscrizione al Registro Imprese per l’attività di commercio su aree
pubbliche.
8. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 del paragrafo IV.2 dell’allegato “A” alla
L.R. 15/2000 e s.m.i., dall’anno 2004 la graduatoria degli operatori viene aggiornata
attribuendo giornalmente:
* 2 punti per ogni presenza effettiva
* 1 punto per ogni presenza.
A parità di punteggio, si terrà conto della maggior anzianità nell’attività di commercio su
aree pubbliche attestata dal Registro Imprese.
Il punteggio annualmente maturato viene sommato a quello già attribuito all’operatore
sino alla manifestazione dell’anno precedente o, in sede di prima applicazione delle
presenti norme, alle presenze maturate sino all’anno precedente.
Capo III
POSTEGGI ISOLATI
Art. 34 – POSTEGGI ISOLATI –
1. Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività
commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, nonché per la
somministrazione di alimenti e bevande, sentita la commissione comunale di cui al precedente
art. 13, con atto di Giunta Comunale, è possibile istituire postazioni composti da posteggi isolati
sino ad un massimo di quattro per postazione, suddivisi o meno per settore merceologico.
2. I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente, ricorrente, temporaneo od
occasionale.
3. I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse, chioschi od altro, per i quali è
necessario procedere alla regolarizzazione a fini edilizi – urbanistici.
4. I requisiti per l’assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti sono stabiliti nell’atto
istitutivo.
5. I posteggi oggetto del presente articolo non occupati dal titolare sono temporaneamente
assegnati, per lo svolgimento di analoga attività e categoria merceologica stabilita per
l’istituzione del posteggio di che trattasi, ad operatori commerciali presenti sul posto in
possesso di abilitazione all’esercizio di analoga attività commerciale. Costituisce titolo
prioritario per l’assegnazione temporanea il maggior numero di presenze su quel determinato
posteggio, rilevata da apposita graduatoria.
Capo IV
ITINERANTI
Art. 35 – COMMERCIO ITINERANTE –
1. L’esercizio dell’attività del commercio itinerante è consentito a coloro che sono muniti della
relativa autorizzazione.
2. L’attività di cui al precedente comma può essere esercitata anche dai produttori agricoli che
esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963
n° 59 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per ragioni di Polizia Stradale, il commercio itinerante è espressamente vietato nelle località o
vie del territorio comunale individuate con apposito provvedimento, il quale stabilisce altresì le
perimetrazioni entro le quali, ai sensi dell’art. 3,6° comma della L.R. 15/2000 il commercio in
forma itinerante è interdetto, in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere.
4. L’attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata su qualunque area pubblica non
espressamente vietate dal Comune e per il tempo massimo di un’ora. La permanenza superiore
all’ora sarà consentita solo per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore. La
merce non deve essere posta, in nessun modo, a contatto con il terreno e non deve essere
esposta su banchi posizionati sull’area pubblica.
5.
L’esercizio dell’attività di vendita in modo itinerante non è consentita nei pressi delle aree in
cui si espletano le iniziative commerciali su aree pubbliche ad esse destinate, nei giorni in cui si
espletano tali attività. È possibile esercitare l’attività commerciale di cui al presente articolo a
distanza non inferiore a m. 500 dalle suddette aree. Le aree di cui al presente comma, nelle
quali vige il divieto di svolgimento del commercio in forma itinerante in concomitanza con
altre iniziative commerciali su aree pubbliche, sono individuate con il provvedimento di cui al
precedente comma 3.
6. Il titolare dell’autorizzazione per l’attività di cui al presente articolo è abilitato anche alla
vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
TITOLO III
ONERI
Art. 36 – ONERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ –
1. Sono a carico del titolare esercente l’attività commerciale di cui al presente regolamento, gli
oneri derivanti da norme di leggi e regolamentari vigenti in materia.
2. Per l’esercizio dell’attività mediante occupazione di aree pubbliche, l’eventuale applicazione
della tassa di occupazione non esclude il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e di altri
oneri concessori o diversi per l’esercizio dell'attività in questione.
3. Gli oneri sono dovuti dall’operatore cui, a sua richiesta, viene emesso l’atto di concessione o
autorizzazione, indipendentemente se abbia o meno esercitato.
4. Nessun rimborso è dovuto all’operatore che per qualsiasi causa ometta di esercitare.
Art. 37 – MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI –
1. Quando l’Ufficio Commercio accerta che un operatore commerciale, senza giustificato motivo,
ha omesso di pagare parzialmente o totalmente uno qualsiasi degli oneri, di cui al precedente
art. 36 allo stesso viene applicata la misura della sospensione del posteggio fino a regolare
pagamento di quanto dovuto, più interessi legali, entro il tempo assegnato nel provvedimento di
sospensione. Se il pagamento non avviene entro il termine previsto l’operatore decade dalla
concessione del posteggio, ferma restando per il Comune la procedura per la riscossione coatta
degli oneri dovuti.
2. Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all’operatore al quale viene applicato il provvedimento
di sospensione o revoca del posteggio.
3. La decadenza della concessione di posteggio è dichiarata d’ufficio con apposito atto.
Inoltre, sino alla definizione dell’intero debito, l’operatore cui sia aperto il procedimento
di cui al comma 1 non può essere ammesso a partecipare a future iniziative commerciali
su aree pubbliche e a future edizioni dell’iniziativa commerciale per la quale è sorto il
contenzioso. Del provvedimento è informata la Commissione comunale di cui all’articolo
13 del presente Regolamento.
Art. 38 – OPERATORI COMMERCIALI OCCASIONALI –
1. Gli operatori commerciali occasionali, ossia diversi dai titolari di concessione, che, a qualsiasi
titolo, esercitano l’attività su aree pubbliche in ambito di mercati, fiere, posteggi isolati, sono
assoggettati agli oneri di cui al precedente art. 36.
L’Amministrazione Comunale può stabilire, con propria determinazione, che i frequentatori
occasionali che ne facciano richiesta, siano ammessi al pagamento degli oneri di cui all’art. 36
comma 2 in forma ridotta. a mezzo di apposito abbonamento. L’omessa continuità nel
pagamento degli oneri dovuti, nella forma prescelta, anche per una sola partecipazione alla
manifestazione di cui trattasi, comporta l’applicazione degli stessi a tariffa intera.
2. I commercianti di cui al presente articolo che, già autorizzati all’occupazione ai sensi
dell’articolo 20 comma 6 del presente Regolamento, si allontanano senza giustificato
motivo dalla manifestazione, omettendo di pagare parzialmente o totalmente gli oneri
sopra indicati, sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo
42, alla perdita della presenza maturata in quella data, nonchè al divieto di partecipazione
alle successive edizioni della manifestazione, sino a definizione del debito. Qualora, nel
periodo di cui all’articolo 20, comma 7, vengano accertate tre violazioni al presente
articolo, anche se definite con pagamento in misura ridotta e contestuale corresponsione
degli oneri dovuti si procede, a carico del trasgressore, al suo depennamento dalla
graduatoria redatta in base alle presenze giornaliere per l’eventuale assegnazione dei
posteggi, con divieto di partecipazione alla manifestazione di cui trattasi. Lo stesso potrà
essere riammesso in graduatoria – con conseguente possibilità di riammissione alla
partecipazione alla manifestazione con le presenze già maturate – trascorso un anno
dall’avvenuto pagamento dell’ultima violazione amministrativa accertata. L’esclusione
alla partecipazione cessa in caso di cessione d’azienda. Resta ferma, in ogni caso, per il
Comune, l’obbligo di attivare le procedure per la riscossione coatta degli oneri dovuti.
3. I suddetti commercianti, sino alla definizione dell’intero debito, non possono essere ammessi a
partecipare a future iniziative commerciali su aree pubbliche e a future edizioni dell’iniziativa
commerciale per la quale è sorto il contenzioso. Del provvedimento è informata la commissione
comunale di cui all’art. 13 del presente regolamento.
TITOLO IV
NORME IGIENICO – SANITARIE
Art. 39 – NORME IGIENICO - SANITARIE –
1. Lo svolgimento delle attività di vendita disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate
alle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002, nonché
delle norme sanitarie in essa richiamate.
2. Entro la data del 30 giugno 2003 le caratteristiche delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e
dei banchi temporanei dovranno essere conformi al disposto degli articoli 3, 4 e 5 della citata
Ordinanza.
3. I posteggi assegnati a commercianti di prodotti ittici freschi o comunque conservati sono, di
norma, riservati agli stessi. In caso di posteggi liberi per assenza del concessionario, gli stessi
vengono dati in uso agli operatori temporaneamente assegnatari, ad esaurimento di tutti gli altri
posteggi liberi disponibili. Il rifiuto da parte dell’operatore di posizionarsi su tali posteggi non
costituisce perdita della presenza giornaliera.
TITOLO V
NORME DI SALVAGUARDIA E SANZIONI
Art. 40 – NORME DI SALVAGUARDIA –
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme di leggi e
regolamentari vigenti in materia di commercio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche.
Art. 41 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL’ENERGIA
ELETTRICA.
1. L’operatore su aree pubbliche, qualora l’Amministrazione Comunale abbia dotato le aree
mercatali ed i posteggi singoli di colonnine recanti punti di allaccio per l’erogazione di energia
elettrica può utilizzare delle strutture, alle sottoriportate condizioni.
2. L’utilizzo dei punti di erogazione situati all’interno delle strutture di cui al comma precedente,
normalmente non accessibili, è consentito all’operatore che ne faccia, volta per volta, esplicita
richiesta all’Agente di Polizia Municipale di servizio oppure presentando apposita domanda,
all’Ufficio Commercio, al fine di detenere, in prima persona, la chiave di accesso ai punti stessi.
3. L’allaccio ai punti di erogazione deve essere effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di
spine che siano conformi alle vigenti norme di sicurezza ed adeguate ai corrispondenti punti di
attacco. Ad ogni operatore non è consentito l’allaccio a più di due punti di erogazione, anche
facenti parte di due diverse colonnine.
4. Ad ogni operatore non è altresì consentito il collegamento di una o più apparecchiature che
assorbano, complessivamente, una potenza superiore a 16 Watt.
5. E’ fatto obbligo a chiunque provveda all’apertura delle colonnine erogatrici, di provvedere alla
contestuale chiusura al termine delle operazioni di vendita.
6. Chiunque utilizzi le strutture di cui al presente articolo è tenuto al pagamento di un contributo
stabilito da atto dell’Amministrazione Comunale e variabile a seconda della potenza assorbita
dalle apparecchiature utilizzate. E’ possibile assolvere all’adempimento di cui al precedente
cpv. sia mediante corresponsione giornaliera della tariffa prevista all’Agente di P.M., sia
mediante apposita forma di abbonamento a n° 26 giornate di utilizzo, con pagamento anticipato
in c.c.p., senza alcuna forma di agevolazione.
7. Nei casi di cessione d’azienda, di revoca della concessione di posteggio oppure di cessazione
dell’attività commerciale, l’operatore che detiene la chiave di accesso alle colonnine di
erogazione è tenuto a restituirla, entro il termine di g. 10 dall’ultimo utilizzo del posteggio,
all’Ufficio Commercio.
8. Fatte salve le sanzioni di cui al successivo art. 42, applicabili esclusivamente agli operatori su
aree pubbliche, l’utilizzo da parte di chiunque delle strutture in modo palesemente fraudolento
o, per gli operatori, per operazioni estranee alla normale attività di vendita, può essere oggetto,
ricorrendone gli estremi, di segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Art. 42 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Fatto salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 114/98, vengono
individuate le sottoriportate ipotesi di violazione alle norme del regolamento per il commercio su
aree pubbliche:
Art. 3 - 6° c. Ometteva l’esibizione dell’autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto
e di ogni altra autorizzazione che, ai sensi di legge, lo stesso deve essere in possesso per lo
svolgimento delle attività previste dal regolamento
Sanzione da € 80 a € 480
Qualora trattasi di operatore temporaneamente assegnatario, l’omessa esibizione prima
dell’assegnazione del posteggio libero comporta l’impossibilità di ottenerne l’utilizzo
Art. 3 - 6° c. Omessa esibizione di documento di identità personale da parte di persone addette alla
vendita
Sanzione da € 30 a € 180
Art. 5 - 1° c. Esposizione al suolo di merce e/o banchi da parte di commerciante itinerante
Sanzione di € 53,55 per ogni mq. occupato in eccedenza le dimensioni del posteggio (1)
Art. 6 - Inosservanza dell’orario di inizio e termine delle occupazioni delle aree di mercato
Sanzione da € 80 a € 480
Art. 12 - 6° c. Presenza di un solo operatore che gestisce due posteggi contigui
Sanzione da € 55 a € 330
Art. 12 - 6° c. Abbinamento di posteggi contigui, eccetto per la collocazione di automarket
Sanzione da € 55 a € 330
Art. 16 - 3° c. Occupazione di area esterna al perimetro del posteggio:
a) quando l’occupazione non supera di 1/3 la superficie data in concessione
Sanzione di € 53,55 per ogni mq. occupato in eccedenza le dimensioni del posteggio (1)
b) quando l’occupazione supera di 1/3 la superficie data in concessione
Sanzione di € 80,85 per ogni mq. occupato in eccedenza le dimensioni del posteggio (1)
(Quest’ultima violazione concorre per la determinazione della “recidiva” ai sensi dell’art.
8, comma 3, della L.R. 15/2000)
Art. 16 - 4° c.
Sporgenza della tenda oltre le dimensioni del posteggio (fatta salva l’area
eccedente il posteggio, ammessa, per le sole tende)
Sanzione di € 53,55 per ogni mq. occupato in eccedenza le dimensioni del posteggio (1)
Art. 16 - 4° c.
Non assicurava o non favoriva, in caso di pubblica necessità, una sollecita
chiusura delle proprie strutture di vendita al fine di consentire il transito di mezzi di emergenza
Sanzione da € 80 a € 480
Art. 18 – 3° c. Operatore che cede tutto o parte del posteggio avuto in concessione o in
assegnazione temporanea
Sanzione da € 60 a € 500 sia al concessionario (o all’autorizzato all’occupazione temporanea),
sia all’occupante senza autorizzazione temporanea (munito di autorizzazione amministrativa)
cui viene permesso l’utilizzo del posteggio; se quest’ultimo risulta sprovvisto di
autorizzazione, in capo allo stesso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 29 del D.Lgs.
114/98 mentre colui che permette l’utilizzo del proprio posteggio avuto in concessione o è
stato autorizzato all’occupazione temporanea è soggetto alla sanzione aministrativa da € 80 a
€480.
Art. 20 - 9° c. Occupare posteggi liberi da parte di assegnatario temporaneo con automezzi, o
merce in genere, prima dell’effettiva assegnazione
Sanzione di cui all’art. 158, 2° c. lett. e), e 6° c. del C.d.S.
Art. 20 - 10° c. Occupazione di cui al comma 9 effettuata con banchi o qualsiasi altra
attrezzatura di vendita, escluso il mero posizionamento dell’automezzo
Sanzione di cui al comma 9, triplicata
Art. 22 - 1° c. lett. a) Disturbo del normale svolgimento delle attività di vendita con grida e
schiamazzi
Sanzione da € 27 a € 162
Art. 22 - 1° c. lett. c) Accensione di fuochi
Sanzione di cui all’art. 42 del Regolamento Polizia Urbana
Art. 22 - 1° c. lett. d) Ancoraggio di tendoni ad alberi o arbusti
Sanzione di cui all’art. 12 del Regolamento spazi a verde
Art. 22 - 1° c. lett. e) Posizionamento di bombole a GPL in quantità superiore all’occorrente o in
posizioni situate al confine con altri posteggi o in adiacenza a percorsi pedonali
Sanzione da € 80 a € 500
Art. 22 - 1° c. lett. f) Inosservanza delle prescrizioni sulla detenzione, stoccaggio e modalità d’uso
delle bombole a GPL
Sanzione da € 80 a € 500, fatta salva l’applicazione di normativa specifica in materia di
prevenzione incendi
Art. 22 - 1° c. lett. g) Omesso utilizzo contemporaneo di stabilizzatori e di tavoli di ripartizione
del carico
Sanzione da € 27 a € 162
Art. 22 -2° c. Inosservanza degli orari stabiliti da apposita deliberazione, relativi all’inizio e al
termine delle operazioni di vendita e di occupazione dei posteggi, da parte degli operatori
Sanzione da € 80 a € 480
Art. 22 - 3° c. : Circolazione di mezzi a motore nell’area di mercato in orari non consentiti
Sanzione di cui all’art. 7, 1° c. lett. e), e 13° c. del C.d.S.
Art. 22 - 3° c.: Inosservanza modalità di circolazione delle biciclette
Sanzione da € 30 a € 180
Art. 27 - 2° c.: Scambio di posteggio tra assegnatari temporanei senza preventivo assenso da parte
del personale addetto ai controlli
Sanzione da € 55 a € 330
Art. 35 - 3° c.: Commercio su area pubblica svolto in località vietate
Sanzione di cui all’art. 29, 2° c., del D. Lgs. 114/98
Art. 35 - 4° c.: Svolgimento del commercio in forma itinerante con sosta accertata di durata
superiore ad un’ora, senza che venga svolta alcuna forma di vendita o non vi sia presenza di clienti
Sanzione da € 80 a € 480 (la presente sanzione si applica per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione)
Art. 35 - 5° c.: Commercio su area pubblica svolto a distanza inferiore a mt. 500 dalle aree di
mercato con manifestazione in atto
Sanzione di cui all’art. 29, 2° c., del D. Lgs. 114/98
Art. 38 – 2° c.: Omessa corresponsione dei tributi dovuti dall’operatore in temporanea
asseganzione di posteggio
Sanzione pari a quattro volte il tributo non corrisposto nella giornata di cui trattasi, fatto
salvo quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’articolo 38.
Art. 41 - 3° c.: Utilizzo di spine non conformi alle vigenti norme di sicurezza (spine multiple, ecc.)
Sanzione da € 27 a € 162
Art. 41 - 3 c. - 2° cpv.: Allaccio a più di due punti di erogazione
Sanzione da € 27 a € 162
Art. 41 - 4° c.: Utilizzo di apparecchiature con potenza di assorbimento complessivamente
superiore a 16 Watt
Sanzione da € 55 a € 330
Art. 41 - 5° c.: Omessa chiusura delle colonnine di erogazione al termine delle operazioni di
vendita
Sanzione da € 27 a € 162
Art. 41 - 7° c.: Omessa riconsegna della chiave di accesso detenuta, nei casi di subentro, revoca
del posteggio o cessazione dell’attività
Sanzione da € 30 a € 180
(1) Le sanzioni dei mq. si arrotondano all’unità inferiore se minori di 0,5 e all’unità superiore se maggiori o
uguali a 0,5. Le occupazioni senza titolo inferiori a 1 mq. sono equiparate a quelle pari a 1 mq.
Per le altre fattispecie del presente Regolamento per le quali non viene stabilito l’ammontare
della sanzione amministrativa, trova applicazione il disposto dell’articolo 7/bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, introdotto dall’articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n° 3,
che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25 a € 500
L’Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. 24.11.1981 N. 689,
per le violazioni previste dal presente regolamento, viene individuata nel Dirigente dell’Area
Attività Produttive.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari
all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
L’entità dell’aumento ISTAT viene desunto dal decreto di cui all’art. 195, 3° c., del Codice della
Strada emanato a scadenza biennale per l’aggiornamento delle sanzioni dei cui al predetto C.d.S.
Con atto di Giunta Comunale è deliberata ogni variazione alle sanzioni per le violazioni delle
norme del presente regolamento.
Per l’applicazione della sanzione accessoria del sequestro e della relativa confisca, si fa
riferimento alle norme contenute nella L.R. 25 novembre 2002 n° 27.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43 – NORME TRANSITORIE E FINALI –
1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, sono
sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non
contrastino con le specifiche disposizioni.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso di
autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976 n° 398 hanno diritto a continuare
l’attività commerciale nei posteggi loro assegnati, oltre che in forma itinerante.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di
autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991 n° 112 hanno diritto a continuare
l’attività commerciale nei posteggi in uso nell’ambito del territorio comunale, oltre che in
forma itinerante.
4. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie
autorizzative previste dall’art. 28 del D.Lgs. 114/98.
Art. 44 – ABROGAZIONE –
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale
vigente in materia di mercati, fiere e commercio su aree pubbliche.
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regolamento per la disciplina delle attività