Adempimenti per le holding
elenco di cui all’art.113 D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385
Andrea Coloni – Dottore Commercialista
Cristofori + Partners s.s.t.p. –
Milano Torino Verona
ADEMPIMENTI PER LE HOLDING ISCRITTE ALL’ELENCO DI
CUI ALL’ART.113 D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993
1. Verifica e attestazione dei requisiti di onorabilità
e indipendenza degli esponenti aziendali (art.
109, D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385; D.M. 30
dicembre 1998, n.516).
2. Verifica e attestazione dei requisiti di onorabilità
dei partecipanti al capitale degli intermediari (art.
108, D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385; D.M. 30
dicembre 1998, n.517).
Adempimenti per le holding iscritte all’elenco di cui
all’art.113 D.Lgs. 1° settembre 1993
3. Comunicazione
tempestiva
all’Unità
di
Informazione Finanziaria (presso Banca d’Italia)
della variazione dei dati indicati nella domanda
d’iscrizione utilizzando il modello U.I.F. “ARVAR” (Circolare U.I.C 4 settembre 1996).
4. Indicazione nella corrispondenza, negli atti e in
ogni forma di rappresentazione dell’attività al
pubblico, del codice numerico d’iscrizione presso
l’Ufficio Italiano dei Cambi (punto 5, Circolare
U.I.C. 4 settembre 1996).
Adempimenti per le holding iscritte all’elenco di cui
all’art.113 D.Lgs. 1° settembre 1993
5. Collegio sindacale per comunicazione al Ministero
dell’Economia e Finanze delle violazioni nel
trasferimento di titoli al portatore e denaro
contante pari o superiore a 12.500,00 euro e altre
infrazioni mediante assegni e libretti.
6. La Holding non ha obblighi di monitoraggio e
segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria
delle altre cariche assunte da Amministratori e
Sindaci.
ALTRE NORME SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:
OBBLIGHI, VERIFICHE E ADEMPIMENTI
- Verifica della congruenza delle attività dichiarate al Registro
delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate.
- Posta elettronica certificata. Gli intermediari finanziari
devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata
attraverso la quale transitano richieste e risposte alle indagini
finanziarie svolte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia
di Finanza (art.32, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.51,
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005, n.188870).
ALTRE NORME SPECIFICHE DI RIFERIMENTO:
OBBLIGHI, VERIFICHE E ADEMPIMENTI
- Comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti. Gli intermediari
finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura
finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento
in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono
comunicate all'Anagrafe dei rapporti mensilmente, e archiviate in
apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. (art.7, D.P.R. 29
settembre 1973, n.605, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 19 gennaio 2007, n.9647).
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