IGICS – Uff.IV
ISTRUZIONI TECNICHE
PER
LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA DEI CREDITI
Versione 1.1 del 06/12/2013
IGICS – Uff.IV
Paragrafo 1 - Definizioni
Ai fini delle presenti istruzioni tecniche si intende per:
a) DL 185/08: il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni,
con particolare riguardo ai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 che disciplina la velocizzazione dei pagamenti
da parte della P.A.;
b) DM Certificazione: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012 recante
“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,
forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali” ed il decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante “Modalità di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e
3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”;
c) DM Compensazione: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante
“Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni,
degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti,
possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31,
comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;
d) piattaforma elettronica: piattaforma elettronica predisposta e messa a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione, ai sensi dei DM
Certificazione;
e) ammontare del credito certificato: ammontare del credito certificato dall’amministrazione debitrice su
istanza del titolare del credito;
f)
parte vincolata del credito: parte del credito certificato il cui utilizzo è vincolato ai soli fini della
compensazione. Corrisponde all’ammontare, verificato al tempo del rilascio della certificazione del credito,
delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,
indicato nella certificazione ai sensi dei DM Certificazione;
g) ammontare residuo del credito certificato: ammontare residuo del credito certificato ridotto per effetto
di disposizioni di pagamento riferite a somme per le quali è stata resa la certificazione. Coincide con
l’ammontare del credito certificato se non è stata effettuata alcuna disposizione di pagamento;
h) ammontare disponibile del credito: parte dell’ammontare residuo del credito certificato utilizzabile ai fini
di cessione, anticipazione o compensazione. Gli utilizzi del credito riducono, progressivamente,
l’ammontare disponibile del credito;
i)
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cessione: cessione, anche parziale, del credito certificato a banche o intermediari finanziari abilitati, ai
sensi dei DM Certificazione;
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j)
anticipazione: anticipazione concessa al titolare del credito da parte di banche o intermediari finanziari
abilitati a valere sul credito certificato, come previsto dai DM Certificazione. L’anticipazione riduce a zero
la parte non vincolata dell’ammontare disponibile del credito;
k) compensazione: compensazione, anche parziale, del credito certificato con somme dovute all'agente della
riscossione, ai sensi del DM Compensazione;
l)
utilizzo del credito: utilizzo del credito certificato ai fini di cessione, anticipazione o compensazione;
Paragrafo 2 - Certificazione telematica
Ai sensi dei DM Certificazione, il Ministero dell’economia e delle finanze predispone e mette a disposizione una
piattaforma elettronica per lo svolgimento del processo di certificazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione
di entrata in funzione della piattaforma, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in
alternativa all’utilizzo del predetto sistema, possono rendere disponibile la certificazione telematica dei crediti per
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti. Le procedure informatiche poste in essere sono
conformi alle presenti istruzioni tecniche.
Paragrafo 3 - Procedure informatiche
Attraverso le procedure informatiche di cui al paragrafo 2:
(fase della certificazione del credito)
a) il titolare di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell’ambito di applicazione di cui ai
DM Certificazione presenta all’amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, alla quale è
attribuito un numero identificativo, utilizzando un modello elettronico conforme all’allegato 1 dei
medesimi decreti ministeriali;
b) l’amministrazione debitrice riceve l’istanza di cui alla lettera a) e certifica che il credito è certo, liquido ed
esigibile, ovvero ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, utilizzando un modello elettronico
conforme all’allegato 2 dei DM Certificazione;
c) in caso di inerzia dell'amministrazione debitrice oltre il termine previsto dai DM Certificazione, il titolare
del credito può presentare all’Ufficio centrale di Bilancio ovvero alla Ragioneria Territoriale dello Stato
competente istanza per la nomina di un commissario ad acta, utilizzando un modello elettronico
conforme all’allegato 1-bis dei medesimi decreti ministeriali. L’istanza di nomina del commissario ad acta
è riferita, mediante indicazione del corrispondente numero identificativo, all’istanza di cui alla lettera a)
alla quale l’amministrazione debitrice non ha dato riscontro;
d) il direttore dell’Ufficio Centrale di Bilancio ovvero della Ragioneria Territoriale dello Stato riceve l’istanza
di cui alla lettera c) e nomina un commissario ad acta, utilizzando un modello elettronico conforme
all’allegato 3 dei DM Certificazione, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa
dall'amministrazione debitrice. La nomina è riferita all’istanza di cui alla lettera c);
e) il commissario ad acta riceve la nomina di cui alla lettera d) e certifica che il credito è certo, liquido ed
esigibile, ovvero ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale utilizzando un modello elettronico
conforme all’allegato 2-bis dei DM Certificazione. La certificazione rilasciata dal commissario ad acta è
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riferita, mediante indicazione del corrispondente numero identificativo, all’istanza di cui alla lettera a) alla
quale l’amministrazione debitrice non ha dato riscontro;
(fase dell’utilizzo del credito certificato)
f)
in caso di cessione, anche parziale, del credito certificato a banche o intermediari finanziari abilitati, la
cessione è notificata all'amministrazione debitrice;
g) in caso di anticipazione a valere sul credito certificato da parte di banche o intermediari finanziari abilitati,
l'anticipazione è notificata all'amministrazione debitrice;
h) in caso di compensazione, anche parziale, del credito certificato con somme dovute all'agente della
riscossione, ai sensi del DM Compensazione, la compensazione è notificata all'amministrazione debitrice;
(fase del pagamento del credito certificato)
i)
l'amministrazione debitrice annota i pagamenti disposti per somme riferite al credito certificato;
j)
le banche o gli intermediari finanziari abilitati annotano la riscossione di somme ricevute in qualità di
cessionari del credito certificato ovvero di destinatari di mandato irrevocabile all'incasso connesso
all'anticipazione a valere sul credito certificato;
k) l'agente della riscossione annota la riscossione di somme ricevute in qualità di beneficiario subentrato a
seguito di compensazione del credito certificato;
l)
sono rese disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato e Dipartimento del Tesoro le informazioni da fornire ai sensi dei DM Certificazione.
Paragrafo 4 - Numero identificativo delle certificazioni
Alle certificazioni di cui alle lettere b) ed e) del paragrafo 3 è attribuito un numero progressivo identificativo.
Paragrafo 5 - Informazioni per il monitoraggio
I processi descritti dalla lettera a) alla lettera k) del paragrafo 3 permettono di acquisire tutte le informazioni
necessarie ai fini di cui alla lettera l) dello stesso paragrafo 3.
Paragrafo 6 - Univoca identificazione dei soggetti coinvolti
Le procedure informatiche di cui al paragrafo 2 garantiscono l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti
nei processi di cui al paragrafo 3, nonché di ogni altro soggetto che interviene nei processi di certificazione,
cessione, anticipazione e compensazione dei crediti, anche mediante attestazione della sicurezza dei flussi di
scambio dei dati.
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Paragrafo 7 - Condizioni di validità dei documenti
Le istanze, le certificazioni e la nomina di cui alle lettere da a) a e) del paragrafo 3 sono documen informa ci
so oscri con rma digitale o con altra rma ele ronica idonea a garan rne l iden cabilità dell autore,
l integrità e l’immodi cabilità. Le procedure di formazione, memorizzazione, trasmissione e conservazione dei
documenti sono adeguate a garantirne caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità
idonee a soddisfare il requisito della forma scritta.
Paragrafo 8 - Notificazioni di utilizzo del credito
L’univoca identificazione di cui al paragrafo 6 assicura la riconducibilità delle notificazioni previste dalla lettera f)
alla lettera h) del paragrafo 3 ai soggetti che intervengono nei processi ivi descritti. L’avvenuta notificazione è
comunicata a tutti i soggetti che vi hanno interesse con modalità che garantiscono la certezza della consegna ai
destinatari nonché la data e l’ora della consegna stessa.
Paragrafo 9 - Vincoli all’utilizzo del credito
Qualora la certificazione del credito di cui alle lettere b) ed e) del paragrafo 3 contenga l’indicazione, prevista dai
DM Certificazione, dell’ammontare riferito ad inadempienze all obbligo di versamento derivanti dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento, verificate ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, l’utilizzo del credito è vincolato, per l’importo corrispondente a tale ammontare, ai
soli fini della compensazione. Pertanto, il credito certificato può essere utilizzato per intero ai fini della
compensazione nei confronti dell’agente della riscossione, mentre può essere utilizzato esclusivamente per la
parte non vincolata ai fini della cessione o dell’anticipazione nei confronti di banche o intermediari finanziari
abilitati.
Paragrafo 10 - Effetti dell’utilizzo del credito
Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano che, per effetto delle notificazioni di utilizzo del credito ai fini di
cessione, anticipazione o compensazione, di cui alle lettere da f) a h) del paragrafo 3, l’ammontare disponibile del
credito ai fini di ulteriori utilizzi è ridotto corrispondentemente, avuto riguardo alla parte vincolata e non
vincolata. In particolare:
a) nel caso di cessione del credito a banche o intermediari finanziari abilitati, l’ammontare disponibile del
credito certificato è ridotto per l’importo del credito ceduto, a valere sulla parte non vincolata;
b) nel caso di anticipazione da parte di banche o intermediari finanziari abilitati, l’ammontare del credito
disponibile è ridotto per importo pari all’intera parte non vincolata;
c) nel caso di compensazione con somme dovute all’agente della riscossione, il titolare del credito può
scegliere se il credito disponibile è ridotto, per gli importi compensati, a valere sulla parte vincolata o sulla
parte non vincolata.
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Nell’ipotesi di cui alla lettera c), se il titolare del credito non esprime una scelta, il credito disponibile è ridotto a
valere sulla parte vincolata. Se la somma degli importi compensati supera la parte vincolata del credito certificato,
la riduzione del credito disponibile è effettuata, per la porzione eccedente, sulla parte non vincolata.
Paragrafo 11 - Annotazione delle disposizioni di pagamento
Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano che, per effetto dell’annotazione di disposizioni di pagamento per
somme riferite al credito certificato, di cui alla lettera i) del paragrafo 3, l’ammontare residuo del credito
certificato è ridotto dell’importo corrispondente a ciascuna disposizione di pagamento, avuto riguardo al
beneficiario della disposizione di pagamento. In particolare:
a) nel caso di disposizione di pagamento a favore del titolare originario del credito, l’ammontare residuo del
credito è ridotto
i. a valere sul credito disponibile, se non vi è stata anticipazione,
ii. a valere sul credito non disponibile, non ceduto e non compensato, se vi è stata anticipazione;
b) nel caso di disposizione di pagamento a favore di una banca o di un intermediario finanziario cessionario
del credito, a valere sul credito ceduto alla banca o all’intermediario finanziario a favore del quale si
dispone il pagamento;
c) nel caso di disposizione di pagamento a favore dell’agente della riscossione, a valere sul credito
compensato.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), l’ammontare residuo del credito è ridotto, prioritariamente, a valere sulla parte
non vincolata del credito, tuttavia, se la somma degli importi delle disposizioni di pagamento a favore del titolare
del credito supera la parte vincolata del credito certificato, la riduzione è effettuata, per la porzione eccedente,
sulla parte vincolata.
Paragrafo 12 - Ulteriori indicazioni per le annotazioni delle disposizioni di pagamento
L’annotazione delle disposizioni di pagamento, di cui alla lettera i) del paragrafo 3, è effettuata al fine di
aggiornare il valore dell’ammontare residuo del credito certificato. Pertanto, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)
del paragrafo 11, ha rilevanza l’importo del credito estinto, indipendentemente dalla circostanza che il
pagamento disposto a favore del titolare del credito ovvero della banca o dell’istituto finanziario cessionario del
credito sia avvenuto per le sole somme che eccedono l’ammontare dell’inadempimento eventualmente verificato
nei confronti del beneficiario, al tempo della disposizione di pagamento, ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Paragrafo 13 - Annotazioni di riscossione
Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano che l’annotazione di riscossione, prevista alle lettere j) e k) del
paragrafo 3:
a) non produce effetti sull’ammontare residuo del credito certificato, se è stata effettuata la corrispondente
annotazione della disposizione di pagamento;
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b) produce gli stessi effetti dell’annotazione della disposizione di pagamento di cui, rispettivamente, alle
lettere b) e c) del paragrafo 11, se non è stata effettuata la corrispondente annotazione della disposizione
di pagamento.
Paragrafo 14 - Adempimenti per il monitoraggio
Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano che le informazioni di cui alla lettera l) del paragrafo 3 sono rese
disponibili in conformità alle istruzioni dettate con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.
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