Successione di leggi
penali
lezione del 15 aprile 2014
Avv. Stefania Di Gregorio
Fonti

COMUNITARIE ED
INTERNAZIONALI
Art. 7 CEDU
“NULLA POENA SINE
LEGE”
Nessuno può essere condannato
per un’azione o un’omissione
che, al momento in cui fu
commessa, non costituiva
reato secondo il diritto interno
o secondo il diritto
internazionale.
Parimenti non può essere inflitta
una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il
reato è stato commesso
•NAZIONALI
ART. 25 COST.
COMMA 2
PRINCIPIO DI
IRRETROATTIVITA’

Nessuno può
essere punito se
non in forza di una
legge che sia
entrata in vigore
prima del fatto
commesso
PRINCIPIO DI
IRRETROATTIVITA’
ART. 11
DISPOSIZIONI
SULLA LEGGE IN
GENERALE

La legge non
dispone che per
l’avvenire:essa non
ha effetto
retroattivo
ART.2 C.P.
COMMA I
NUOVA
INCRIMINAZIONE
PRINCIPIO DI
IRRETROATTIVITA’
“Nessuno può essere
punito per un fatto
che, secondo la
legge del tempo in
cui fu commesso
non costituiva
reato (Art. 25 Cost.
Comma II)”
ESEMPIO
ART. 319 Quater C.p.
Comma II
INDUZIONE INDEBITA
A DARE O
PROMETTERE
UTILITA’
L. 190/2012

Chi da o promette
utilità è punito con la
reclusione fino a tre
anni
Irretroattività Misure di
Sicurezza ?
NO Art. 25 Comma III
Cost.
Art. 199 c.p.
Nessuno può essere
sottoposto ad una
misura di sicurezza se
non nei casi previsti
dalla legge
FUNZIONE DI
PREVENZIONE
CRIMINALE NO
PUNITIVA AFFLITTIVA
E’ possibile disporre una misura
diversa rispetto a quella in vigore
al tempo del commesso reato
come è applicabile una misura di
sicurezza anche se al momento in
cui è stato commesso il fatto non
ne era prevista alcuna (SOLO PER
FATTI GIA’ COSTITUENTI REATO)
RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE
PIU’ FAVOREVOLE (ART. 2 COMMA II, III, IV C.P.)
PRINCIPIO
COSTITUZIONALE?
CASO SCOPPOLA C.
ITALIA
sent.17.09.2009
Secondo la Corte Europea
dei diritti dell’uomo l’art. 7
della CEDU sancisce il
principio di irretroattività
delle legge penale più
severa
ma
anche
il
principio della retroattività
della legge penale meno
severa
(Il
Giudice
applicherà le disposizioni
più favorevoli)
CONSEGUENZE…
ART. 117 COMMA I
COST. La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato [70 e
segg.] e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
A CHI SPETTA LA SOLUZIONE
DEL CONTRASTO TRA UNA
LEGGE ITALIANA E UNA
DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELLA CEDU ?
LA CORTE
COSTITUZIONALE
DICHIARA
L’ILLEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
DELLA LEGGE
NAZIONALE
ART.2 COMMA II C.P.
ABOLITIO CRIMINIS
“Nessuno può essere
punito per un fatto
che, secondo una
legge posteriore, non
costituisce reato; e,
se vi è stata
condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli
effetti
FAVOR REI
Non è punibile l’autore
di un fatto ormai
tollerato
dall’ordinamento!
ABOLITIO CRIMINIS
TOTALE
Elimininazione o
rimozione di una
norma incriminatrice
(Es. Art. 281, 282 C.p.
Offesa alla libertà e
all’onore del Capo di
Governo)
PARZIALE
Abrogazione di una o
più tipologie di
comportamenti
penalmente
sanzionati
La figura
di reato, oggetto di
limitata abolizione,
sarà ancora presente.
ABOLITIO CRIMINIS E
DEPENALIZZAZIONE
Degradazione di un
illecito penale in
illecito amministrativo
(es. art. 517
C.P.”VENDITA DI
PRODOTTI
INDUSTRIALI CON
SEGNI MENDACI”
l. 689/1981)
IL FATTO NON E’ Più
PREVISTO DALLE
COME REATO (Art. 2
comma II) E SE VI E’
STATA CONDANNA
IRREVOCABILE
L’INTERESSATO
CHIEDE AL G.E. LA
REVOVCA DELLA
SENTENZA(Cass.Sez.
Un. 16.03.1994
“MAZZA”; Cass.
Sez.Un.25457/12)
ART. 2 IV COMMA C.P.
“SE LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU
COMMESSO IL REATO E LE POSTERIORI
SONO DIVERSE SI APPLICA QUELLA LE
CUI DISPOSIZIONI SONO PIU’
FAVOREVOLI AL REO, SALVO CHE SIA
STATA PRONUNCIATA SENTENZA
IRREVOCABILE”
CASI DI SUCCESSIONE DI
LEGGI PENALI:
Riformulazione della disposizione di legge
 Abrogazione di una disposizione penale ma è
presente un’altra disposizione che comprende i
casi abrogati ovvero tutti i casi della disposizione
abrogata (Es. ex art.341 e 594, art. 587 c.p. e
575 c.p.)
 Abrogazione di una disposizione con contestuale
riformulazione o introduzione di un’altra che
comprende i casi inclusi(tutti o in parte) nel
testo di legge abrogato

ABOLIZIONE O
MODIFICAZIONE DEL REATO?
ABOLIZIONE
ART. 2 COMMA II C.P.
MODIFICAZIONE
ART. 2 COMMA IV C.P.
CRITERI DISTINTIVI

FATTO CONCRETO: si applicano le due normative al
fatto concreto
differenti

RISCHIO di interpretazioni disuguali e
CONTINUITA’ DEL TIPO DI ILLECITO: Confronto
tra beni e interessi tutelati e modalità di aggressione del
bene

RAPPORTO DI CONTINENZA:
-Rapporto tra le due norme di genere a specie
-L abrogazione di una norma speciale riespande il
contenuto di una norma generale (Es. Ex Art. 587 e 575
c.p.)
VALUTAZIONE CASO PER CASO
LEGGE FAVOREVOLE
RAFFRONTO IN CONCRETO TRA LA
VECCHIA E LA NUOVA DISCIPLINA
( tipo e misura della sanzione, pene
accessorie, circostanze, procedibilità…)
L. 85/2006 ART. 2 COMMA III
“SE VI E’ STATA CONDANNA
A PENA DETENTIVA E LA
LEGGE POSTERIORE
PREVEDE
ESCLUSIVAMENTE LA
PENA PECUNIARIA, LA
PENA DETENTIVA
INFLITTA SI CONVERTE
NELLA
CORRISPONDENTE PENA
PECUNIARIA EX ART. 135
C.P.”
DEROGA ALLA
REGOLA DELLA
NON
APPLICABILITA’
RETROATTIVA
DELLA LEGGE
FAVOREVOLE EX
ART. 2 COMMA IV
C.P. IN CASO DI
SENTENZA
IRREVOCABILE
ART. 2 COMMA V C.P.

LEGGI
ECCEZIONALI
esigenze eccezionali es.
guerra, terremoto

LEGGI
TEMPORANEE
Validità limitata nel tempo
SI APPLICA LE LEGGE IN
VIGORE AL MOMENTO
DELLA
COMMISSIONE
DEL FATTO
DIVIETO DI
RETROATTIVITA’
DELLA LEGGE
FAVOREVOLE
ART. 2 COMMA VI C.P. DECRETO
LEGGE

DECRETO FAVOREVOLE FATTI CONCOMITANTI
Si applica il decreto anche se caducato

FATTI PREESISTENTI E DECRETO FAVOREVOLE
CADUCATO
Si applica la legge anteriore al decreto favorevole poi
caducato ( C. Cost. 51/85)

FATTO PREESISTENTE DECRETO SFAVOREVOLE
Si applica la legge favorevole antecedente anche in caso di
conversione del decreto
 FATTO CONCOMITANTE E DECRETO SFAVOREVOLE
Si applica la legge favorevole che succede al decreto in
caso di caducazione
L. 87/53 Norme sul
funzionamento della Corte Cost.
ART. 30 Ultimo comma… “Quando in
applicazione della norma dichiarata
incostituzionale è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, ne
cessano la esecuzione e tutti gli effetti
penali”
Corte Cost. 32/14
TEMPUS COMMISSI DELICTI
CRITERIO CONDOTTA:
momento dell’azione(reati commissivi) o in cui
andava compiuta l’azione doverosa(omissivi)
Reati permanenti e abituali: momento ultimo di
mantenimento della condotta antigiuridica
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N.
190
Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della
illegalita‘ nella pubblica amministrazione
Art. 317 c.p. CONCUSSIONE
(prima della l. 190/2012)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri costringe o induce
taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro
o altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni."
ART. 317 C.P.
(Dopo l. 190/2012)
Il pubblico ufficiale che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilità è punito con la reclusione da
sei a dodici anni
Art. 319-quater. C.p.
Induzione indebita a dare o promettere
utilità ( L. 190/2012)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto
anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o
promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni
ART. 322 C.p. ISTIGAZIONE
ALLA CORRUZIONE (prima della
l.190/2012)
I comma
Chiunque offre o promette denaro od altra
utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio
che riveste la qualità di pubblico
impiegato, per indurlo a compiere un atto
del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo.
ART. 322 COMMA III
(prima della
l.190/2012)
La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra
utilità da parte di un privato per le finalità
indicate dall'articolo 318.
Art. 322
(dopo l. 190/2012)
I COMMA
Chiunque offre o promette denaro od altra
utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo
Art. 322 C.p.
( dopo l. 190/20129
III COMMA
La pena di cui al primo comma si applica
al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro o altra
utilità per l'esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri
CASS. SEZ UNITE N. 12228 DEL
24 OTTOBRE 2013
Qual’è la linea di demarcazione tra l’art. 317 c.p.
e l’art. 319 quater c.p. a seguito della legge n.
190/2012???
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