IL SISTEMA
LEGISLATIVO: esame delle
normative di riferimento
La gerarchia delle forme giuridiche
Le Direttive europee
La Costituzione il Codice Civile e Codice penale
L’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro
Statuto dei lavoratori e normativa sull’assicurazione infortuni
Il D. L g s 626
Il D. L g s 81/2008
La legislazione relativa a particolari categorie: atipici, minori,lavoratrici madri,lavoro notturno,le
norme tecniche UNI CEI e loro validità
Gerarchia delle fonti
legislative
Si definiscono “fonti normative” gli atti mediante cui
vengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto attiene al
campo della sicurezza e igiene del lavoro, vengono prese in
considerazione:
1) fonti di origine internazionale (ad esempio Convenzioni e
Raccomandazioni dell’O.I.L. - I.L.O. - Organizzazione
Internazionale del Lavoro, ecc.);
2) fonti di origine comunitaria (Regolamenti, Decisioni,
Direttive, ecc.);
3) fonti di origine statale (leggi ordinarie, decreti, ecc.);
4) fonti di origine regionale e provinciale (leggi regionali e
provinciali, ecc.);
5) fonti di origine negoziale (contratti collettivi nazionali di
lavoro, ecc.).
Gerarchia delle fonti
legislative
Il sistema giuridico italiano è costituito in forma piramidale,
ovvero è contraddistinto da una gerarchia delle fonti, in forza
delle quali alcune norme (di livello gerarchico superiore)
prevalgono su altre (di livello gerarchico inferiore).
fonti superprimarie: Costituzione italiana.
Leggi costituzionali
fonti primarie:
Legge ordinaria del parlamento
Decreto legge (governo),
Decreto delegato (governo),
Legge regionale,
fonti secondarie:
Decreti ministeriali
D. P. C. M.
Regolamenti
Norme tecniche
Circolari
C. C. N. L.
Le Direttive Europee e il
Diritto Comunitario
Con l'articolo 137 del trattato CE, la Comunità si
impegna a promuovere il miglioramento, in
particolare, dell'ambiente di lavoro, per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e
si prefigge come obiettivo l'armonizzazione delle
condizioni esistenti in questo settore. A tal fine
occorre stabilire le prescrizioni minime applicabili
che consentano agli Stati membri di introdurre un
livello più elevato di protezione. Tali direttive
evitano di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare
la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.
Le Direttive Europee e il
Diritto Comunitario
In base all’articolo 249 del Trattato CEE le fonti di diritto
derivate si distinguono, a seconda della loro obbligatorietà, in:
1) Fonti a carattere nominativo- vincolante:
- regolamenti;
- direttive;
- decisioni.
2) Fonti a carattere non vincolante:
- raccomandazioni
- pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
La direttiva vincola io Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari
da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Le Direttive Europee e il
Diritto Comunitario
Le direttive comunitarie sono recepite in vario modo dal
legislatore, attraverso norme primarie, ovvero atti aventi forza di
legge, oppure attraverso norme secondarie, come ad esempio un
regolamento di attuazione. Le direttive sono vincolanti solo per
quanto riguarda gli obiettivi da conseguire; si tratta di strumenti
ad azione indiretta che, similmente alle cosiddette leggi-cornice,
indicano il risultato da raggiungere, ma, quanto a forma e mezzi,
richiedono un completamento del quadro normativo da parte dei
singoli Stati membri, essendo prive del carattere di immediata
applicabilità, devono formare oggetto di provvedimenti nazionali di
recepimento, altrimenti non possono produrre né diritti né doveri.
Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati membri
sono tenuti a recepire e a dare attuazione alle direttive. Obiettivo
principale della direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni.
La politica sociale dell’Unione
Europea prima del 1987
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L’ Unione Europea sin dalla sua origine è stata connotata da
un’attenzione alla dimensione sociale del suo intervento .
Ma la vera e propria evoluzione della politica sociale inizia dagli
anni ‘70 a fronte dell’affermazione della consapevolezza che la
crescita economica, auspicata con il mercato unico, non poteva
prescindere dal progresso umano e sociale degli individui,
cittadini europei, che vi operano.
Tale consapevolezza è oggetto di determinazione dei capi di
Stato e di governo al Vertice di Parigi dell’ottobre 1972 e dà
luogo all’adozione, nel gennaio 1974, del Primo programma di
azione sociale comprendente iniziative nei settori della
legislazione del lavoro, della parità di condizioni, dell’igiene e
sicurezza del lavoro, con il fine di migliorare le condizioni di vita
e di lavoro. Tale programma prevede la partecipazione delle parti
sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità nonché
quella dei lavoratori alla vita delle imprese.
Inoltre, nel giugno dello stesso anno, è istituito il Comitato
consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul
luogo di lavoro, con sede in Lussemburgo, con il compito di
assistere la Commissione nell’elaborazione di proposte normative
su tali argomenti
La politica sociale dell’Unione
Europea prima del 1987
• Nel 1978 è stato adottato il primo programma di azione
quinquennale in cui veniva sottolineata l'esigenza di stabilire
regole per la protezione contro le sostanze pericolose. A tal
fine il Consiglio approvava nel 1980 una direttiva quadro,
80/1107, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro. Il Consiglio ha emanato alcune
direttive particolari in concomitanza con detta direttiva
quadro:
• Direttiva 82/602 relativa ai rischi connessi ad
un'esposizione al piombo metallico.
• Direttiva 83/477 riguardante l'amianto (modificata).
• Direttiva 86/188 sull'inquinamento sonoro.
• Direttiva 88/364 sulla protezione contro taluni agenti
cancerogeni.
• Il 15 febbraio 1982 è stata adottata la direttiva del
Consiglio 82/130 riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera
potenzialmente esplosiva nelle miniere.
La politica sociale dell’Unione
Europea dal 1987 al 1989
La Comunità Europea nel 1987 adotta l’Atto unico europeo con cui
riforma i Trattati di Roma del ‘57 ed inserisce a pieno titolo nella
filosofia della Comunità i problemi del lavoro e della sua tutela. Le
più significative modifiche in tal senso sono state apportate agli
articoli 100 e 118 che dispongono che:
1) le proposte della Commissione in materia di sanità, sicurezza e
protezione dell’ambiente e dei consumatori siano deliberate dal
Consiglio a “maggioranza qualificata”;
2) gli Stati membri della Comunità si impegnano a promuovere il
miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori, fissando come obiettivo dei singoli Paesi
l’armonizzazione, delle condizioni esistenti in tale campo;
3) il Consiglio si impegna ad adottare le prescrizioni minime in
materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso Direttive,
applicabili nei vari Paesi membri progressivamente.
L'Atto unico europeo ha anche introdotto l'articolo 95 (100 A) che
si prefigge di sopprimere tutti gli ostacoli agli scambi nel mercato
interno. Tale articolo è pertinente anche per la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro. Le direttive ai sensi dell'articolo 95 intendono
garantire che vengano immessi sul mercato prodotti sicuri compresi
macchinari e dispositivi di protezione individuale per uso
professionale.
La politica sociale dell’Unione
Europea dopo il 1989
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Nel 1989 è stata adottata dal Consiglio una direttiva quadro importante, la
direttiva 89/391. Tale direttiva mira a garantire un elevato livello di
protezione dei lavoratori grazie all'attuazione di misure preventive di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e mediante
l'informazione, consultazione, partecipazione equilibrata e formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti. Tale direttiva quadro serve da base a
tutta una serie di direttive particolari che coprono un'ampia gamma di settori
quali le attrezzature di lavoro, l'esposizione ad agenti cancerogeni durante il
lavoro, la tutela delle lavoratrici gestanti, la tutela dei lavoratori esposti al
rischio di atmosfere esplosive ecc.
Sono state altresì adottate altre misure in particolare:
La direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro che garantisce che i lavoratori siano tutelati contro gli effetti nocivi
per la loro salute e la loro sicurezza provocati da tempi di lavoro
eccessivamente lunghi, riposo inadeguato o ritmi di lavoro tali da perturbarne
l'andamento.
La direttiva 96/29 Euratom che fissa le norme fondamentali di sicurezza
relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Il regolamento del Consiglio 2062/94 che istituisce l'Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Agenzia ha sede a Bilbao
(Spagna), e si prefigge di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e
agli ambienti interessati informazioni tecniche, scientifiche ed economiche da
utilizzare nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
L’evoluzione della normativa
sulla sicurezza e l’igiene del
lavoro in Italia
Alla fine dell’800, a fronte dell’aumento degli infortuni e delle
malattie professionali dovuto al processo di meccanizzazione
dell’industria ed all’impiego di sostanze chimiche tossiche, il
legislatore intervenne istituendo l’assicurazione contro gli
infortuni, obbligatoria per alcune categorie di lavoratori
dell’industria (Legge 80 del 1898), affinché fosse garantito un
trattamento risarcitorio alle vittime di infortunio. Nel 1930, nel
Codice penale (Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) sono
inseriti alcuni principi. Nel 1942 il Codice civile (Regio Decreto
del 16 marzo 1942, n. 262), definisce il cosiddetto “obbligo di
sicurezza” cui è tenuto t’imprenditore. Con la Costituzione della
Repubblica italiana, del 27 dicembre 1947, le normative
precedenti acquistano una valenza maggiore giacché il diritto alla
salute dell’individuo assume valore etico - sociale costituzionale e
pertanto non più solo obbligo per chi gestisce il lavoro altrui, ma
anche obiettivo da perseguire per la Repubblica. Inoltre, la
Costituzione afferma il principio dell’indennizzo del lavoratore in
determinati casi e sancisce l’obbligo del rispetto della sicurezza,
libertà e dignità umana da parte di coloro che conducono
iniziative private.
Codice Penale 1930
art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero
rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al
soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con
la reclusione fino a un anno o con la multa da ……….
art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi
o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da …………….. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena è della reclusione da….. a ……..anni;
Questo impianto legislativo ha conferito alla disciplina
antinfortunistica la qualificazione di norme penali, la cui
violazione è punita non solo con multe, ma anche con pene
restrittive della libertà personale. L’art. 437 include per
la prima volta tra i delitti di comune pericolo l’omissione
della collocazione di impianti ,apparecchi,segnali atti a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro.
Codice Civile 1942
art. 2087 secondo il quale l’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro;
art. 2214-2117 che forniscono disposizioni relative gli
istituti di previdenza e contengono principi secondo i quali
l’imprenditore è tenuto al versamento di contributi agli
enti assicuratori e considera nullo qualsiasi patto che eluda
le normative in tema antinfortunistico;
art. 2110 che prevede l’obbligo per l’imprenditore di
corrispondere la retribuzione per il periodo di malattia o
infortunio del lavoratore.
Nell’art. 2087 si afferma, con l’obbligo imposto
all’imprenditore, un diritto alla sicurezza del lavoratore di
carattere generale. Correlando gli art. 437 del C. P. e
2087 del C.C. la violazione di questo ultimo è punita dal
primo.
Costituzione 1948
L’art. 32 della Costituzione sancisce quale diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, la
tutela della salute e la garanzia di cure gratuite agli
indigenti.
La Costituzione afferma il principio dell’indennizzo del
lavoratore in determinati casi e sancisce l’obbligo del
rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana da parte
di coloro che conducono iniziative private:
l’art. 38 che prevede siano assicurati mezzi adeguati alle
esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria;
l’art. 41 che prevede che l’iniziativa privata non possa
svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana.
Con l’art. 41 si afferma il diritto alla sicurezza
del lavoratore sancendo il dovere di sicurezza
del datore
La “prevenzione tecnica”
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I principali provvedimenti di natura tecnica, per la prevenzione sui luoghi di
lavoro sono il DPR n. 547 del 27 aprile 1955 (norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro) ed il DPR n. 303 del 19 marzo1956 (norme generali per
l’igiene del lavoro). Essi regolano i requisiti di igiene, sicurezza e
manutenzione di ambienti, macchine, impianti, prodotti, ivi incluse le
attrezzature di lavoro, nonché i mezzi personali di protezione. Tali decreti,
partono dall’assunto che il legislatore, per ogni impianto, attrezzatura o
ambiente, possa sia identificare i rischi cui sono esposti i lavoratori, sia
formulare gli obblighi di carattere tecnico cui attenersi per evitare
possibili infortuni e proteggere il lavoratore. Quest’ultimo deve essere
reso edotto sui rischi connessi alla mansione e, conseguentemente, deve
adeguare le proprie azioni alla macchina.
Entrambi i Decreti, simili nell’impostazione, sanciscono che:
1) i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, hanno l’onere di garantire l’igiene e la sicurezza dell’ambiente
di lavoro e di vigilare sull’applicazione delle normative di settore (articolo 4
di entrambi);
2) i lavoratori sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione
adottate ed a segnalare eventuali carenze (art. 6 del DPR 547/55 e art. 5
del DPR 303/56).
Inoltre, il DPR 547 prevede anche che:
3) i costruttori ed i commercianti di macchine, attrezzature, utensili, ecc.
devono provvedere all’immissione sul mercato di prodotti corrispondenti
alle norme specificamente previste .
La “prevenzione sanitaria”
Con il Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (DPR n. 1124 del 30 giugno
1965) il legislatore affronta la materia
prevenzionale dal punto di vista sanitario
estendendo l’obbligo assicurativo a più
tipologie di lavoratori affinché sia
garantito il risarcimento del lavoratore a
fronte di un danno già occorso .
ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
PROFESSIONALI (L.1124 del 1965)
L’assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso
di infortunio o malattia professionale prevista dalla Costituzione ( art. 38, c.
2) è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124. E' gestita dall' INAIL
INFORTUNIO SUL LAVORO
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di
lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi
parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti
l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro. Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia
un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire
l'infortunio.
MALATTIA PROFESSIONALE
La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità
lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento
della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi
sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con
l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il
vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di
causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti
lavorazioni nocive. .
Statuto dei lavoratori
(L.300 del 1970)
Con la Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei
lavoratori), viene riconosciuto, per la prima volta nella nostra
storia, il diritto dei “lavoratori, mediante loro
rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica”.
L'art. 9 dello Statuto del lavoratori (L . 20 Maggio 1970
n. 300) rappresenta il primo esplicito riconoscimento
legislativo della dimensione collettiva dell'interesse alla
tutela dell'ambiente di lavoro.
La tutela collettiva dell'ambiente di lavoro, così come
delineata dall'art. 9 è strettamente legata all'azione
sindacale ed alla contrattazione collettiva.
La contrattazione collettiva ha avuto un ruolo importante
nella tutela delle condizioni di lavoro non tanto in sede
"normativa" di individuazione dei minimi di tutela, quanto in
sede "gestionale", al fine di prevedere e regolare strumenti
operativi.
Riforma sanitaria 1978
Dicembre del 1978, il legislatore con la Legge n. 833/78 di
istituzione del Servizio Sanitario Nazionale inserisce tra gli
obiettivi principali di quest’ultimo la prevenzione delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro nonché la
promozione e salvaguardia della salubrità e dell’igiene
nell’ambiente di vita e di lavoro. Tale Legge, che delegava il
Governo alla predisposizione di un Testo Unico in materia di
sicurezza sul lavoro, attribuisce le funzioni di prevenzione e
vigilanza, precedentemente svolte dall’Ispettorato del
lavoro, alle Unità sanitarie locali (USL) decentrate sul
territorio ed istituisce all’interno delle USL Servizi di
igiene ambientale e di medicina del lavoro. La stessa legge
istituisce l’Istituto Superiore per la prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
Le norme degli anni 1979-91
Nel 1979, a seguito della vertenza sulle ammine aromatiche, inizia
una fase normativa in cui vengono definite dettagliate indicazioni non
solo sul singolo rischio ma sulla complessità dell’attività e/o dei
gruppi di sostanze.
Circolari Ministero del Lavoro n 46 dei 1979 e n 61 del 1981 relative
alle lavorazioni con ammine aromatiche,
DPR 962 del 1982, lavorazioni con cloruro di vinile;
DPR n 175 del 1988, sui rischi industriali rilevanti (la cosiddetta “
Direttiva Seveso”),
D L g s n 277 del 1991, sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici
in particolare (rumore, piombo ed amianto)
Circolari 46/79 e 61/81 innovano la normativa intervenendo sui
rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili (compresi gli appalti) e
non più solo sui rischi specifici
Il DPR n. 175 del 17 maggio 1988 rappresenta un ulteriore passo in
avanti nella logica della prevenzione globale dei rischi. Il DPR 175/88
ha imposto ai “dominus” aziendali di controllare l’iter di attuazione
delle prescrizioni e di evitare deleghe non sostenute da adeguate
possibilità decisionali.
Il D L g s 277/9 1, detta obblighi generali su:•1)individuazione dei
rischi, 2) valutazione dei rischi 3) riduzione dei rischi,4) misure
preventive, 4) informazione agli addetti, 5) sanzioni penali
Con le normative degli anni 1979-91, quindi, si passa dal “rischio
specifico e puntuale” al “rischio sistemico di attività”, collegato a
fattori generali .
Le normative di “derivazione”
europea
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il D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 (rischi derivanti da agenti
chimici, fisici e biologici) di recepimento della Direttiva Quadro
80/1107 CEE e di altre direttive particolari introduce indicazioni
precise per quanto attiene la valutazione del rischio,
l’informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori, i controlli
sanitari ed ambientali.
il D.Lgs. n. 626 del settembre 1994, con il quale l’Italia recepisce
Direttiva Quadro 89/391 CEE e altre direttive, innova la
legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro .
il D.Lgs. n. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 528/99
(cantieri temporanei o mobili), che ha recepito la Direttiva
1992/57/CEE;
D.Lgs. n. 493/96 (segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo
di lavoro) che ha recepito la Direttiva 1992/58/CEE;
il D.Lgs. n. 645/96 (lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento) che ha recepito la Direttiva 1992/85/CEE, abrogato
dal D.Lgs. 151/2001
il D.Lgs. n. 624/96 (industrie estrattive per trivellazione, a cielo
aperto o sotterranee) che ha recepito la Direttiva 1992/91/CEE
e la Direttiva 1992/104/CEE ;
Le principali novità introdotte
dal D. Lgs. 626/94
1) L’indicazione di specifici obblighi, non delegabili, per il
2)
3)
4)
5)
datore di lavoro tra i quali, in primo luogo, la valutazione di
tutti i rischi che possono derivare dai processi lavorativi
aziendali e dall’ambiente di lavoro;
L’istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito
aziendale, quali quelle del Responsabile e degli Addetti del
Servizio di prevenzione e protezione e del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
L’introduzione del rispetto dei principi ergonomici tra le
misure di prevenzione;
L’individuazione di misure specifiche per tipologie di lavoro
precedentemente non sottoposte a tutela quali l’uso del
videoterminale e la movimentazione manuale dei carichi;
La predisposizione di un organico programma di in
formazione e formazione dei lavoratori in materia di salute
e sicurezza relativo ai luoghi di lavoro in cui essi operano;
Le direttive europee recepite dal D. Lgs. 626
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Direttiva Quadro 89/391 CEE del Consiglio — Concernente l’attuazione di misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro( titolo I);
Direttiva 89/654 CEE del Consiglio- relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro (titolo II);
Direttiva 89/655 CEE del Consiglio - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori,
Direttiva 95/63 CEE del Consiglio - che modifica la direttiva 89/655/CEE,
Direttiva 2001/45 CE del Parlamento e del Consiglio - che modifica la direttiva
89/655/CEE ( titolo III );
Direttiva 89/656 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori dì attrezzature di protezione
individuale durante il lavoro ( titolo IV );
Direttiva 90/269 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute concernenti la movimentazione manuale di carichi ( titolo V );
Direttiva 90/270 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su videoterminali ( titolo V I );
Direttiva 90/394 CEE del Consiglio - sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni .
Direttiva 97/42 CE del Consiglio - che modifica la direttiva 90/394/CEE, Direttiva
99/38 CE del Consiglio - che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE
estendendola agli agenti mutageni ( titolo VII );
Direttiva 98/24 CE del Consiglio - sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici ( titolo VII bis );
Direttiva 90/679 CEE del Consiglio - relativa alla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici ( titolo VIII );
Il decreto legislativo 626 del 1994
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1) il legislatore in primo luogo elenca all’art. 3 le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori, da porre in essere in tutti i settori di attività
(privati e pubblici) in cui vi sia anche un solo lavoratore;
2) viene definito il sistema di gestione della sicurezza e sono individuati e
responsabilizzati, con precisi obblighi, tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo
nei processi lavorativi.
3) viene prevista la compartecipazione della parte pubblica e delle parti sociali alla
realizzazione del nuovo sistema definendo un insieme di interventi così strutturati:
- Intervento territoriale (art. 20) svolto dagli organismi paritetici, costituiti dalla
organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori
- Intervento generale di informazione, assistenza e consulenza (art. 24) svolto da una
serie di organismi, centrali e periferici della pubblica amministrazione
- Intervento regionale (art. 27) svolto dai Comitati regionali di coordinamento che operano
a livello locale, per realizzare uniformità di azioni, assicurando forme di consultazione
delle parti sociali
- Intervento centrale (art. 26) realizzato dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro
4) viene riconfermato Io svolgimento preminente delle attività di vigilanza (art. 23) da
parte delle Unità Sanitarie Locali, ora ASL.
5) è previsto che le attività di vigilanza siano svolte anche dall’Ispettorato del Lavoro,
previa comunicazione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio
A supporto delle attività di vigilanza sono state previste sanzioni, di natura penale
(arresto) o amministrativa (ammenda) secondo la gravità della violazione, le sanzioni, le
più gravi di natura penale sono poste in capo al datore di lavoro e ai dirigenti mentre
quelle più elevate di natura amministrativa sono previste per progettisti, fabbricanti e
installatori
Legge 123 luglio 2007
La legge contiene i principi e criteri direttivi per l'adozione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro,e
norme immediatamente precettive che vengono a modificare il D.Lgs. n. 626/1994.
Criteri di delega,
1) estensione del campo di applicazione oggettivo e soggettivo della tutela.
2) indicazione di un intervallo abbastanza preciso entro il quale determinare l'apparato
sanzionatorio,
3) consolidamento delle sedi e degli strumenti della bilateralità e del “tripartitismo” in diverse aree
della sicurezza sul lavoro .
Misure immediatamente precettive
1) specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d’appalto e sulla disciplina relativa alle modalità
di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (art 3)
2) il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato
ai comitati regionali di coordinamento (art 4)
3) creazione di banche dati unificate
4) assunzione dei 300 ispettori del lavoro e risorse (4,25 milioni di euro)
5) avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale,
6) poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle
assunzioni e all’orario di lavoro .
7) apposita tessera di riconoscimento per il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice
8) inclusione tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte
anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza
9) apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche responsabili dei reati di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
10) credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a
programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
Il decreto legislativo n.81 del
2008
Il D.Lgs. 81/2008 è costituito da: 306 articoli (in 13 Titoli) e
51 Allegati (l’Allegato III è diviso in due parti).
Il Decreto legislativo n. 81/2008:
1) costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di
valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro (come il
626/94);
2) prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole,
pubbliche e private (come il 626/94);
3) comprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e
la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli
anni 1955/56 (a differenza del 626/94, che li lasciava in vigore);
4) contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (come il
626/94).
5)NON contiene alcune normative particolari, per le qual vigono
altri decreti, ad esempio le norme per la prevenzione degli incidenti
rilevanti (D.Lgs. 334/99, “Seveso”), gli obblighi di valutazione dei
rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs.
15 1/2001).
Il decreto legislativo n.81 del 2008:
innovazioni di carattere generale
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1) aggiorna le definizioni, introducendone alcune nuove e
aggiornando i contenuti per altre;
2) ampia il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo);
3) ridefinisce il sistema istituzionale ed introduce l’interpello;
4) amplia le misure di tutela;
5) inserisce il principio della delega di funzioni di rilevanza penale;
6) amplia gli obblighi dei datore di lavoro, del preposto, dei
dirigenti e delle altre figure esterne (progettisti, installatori,
manutentori, fabbricanti);
7) ampia i diritti e i doveri su addestramento e formazione
(obbligatoria anche per preposti e dirigenti);
8) aggiorna le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo
del medico competente;
9) ampia i diritti dei RSL;
10) introduce il RLS di sito oltre agli RLS aziendali e territoriali;
11) valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione
consultiva.
Il decreto legislativo n.81 del 2008
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Il Titolo I è costituito da 61 articoli, contiene i principi comuni . Aggiorna tutto il Titolo I del
D.Lgs. 626/94 e le relative sanzioni, gli articoli .2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 127/2007 ed altre
disposizioni di carattere generale.Il Titolo I va letto unitamente ai Titoli XII (articoli da 298 a
303) e XIII (articoli da 304 a 306).
Il Titolo II: .contiene le disposizioni relative ai Luoghi di lavoro e le relative sanzioni: da art.
62 a 68. Ricomprende il Titolo II del D.Lgs. 626/94 e i DPR 547/55 e 303/56 (escluso l’art.
64).
Il Titolo III contiene le disposizioni relative ad Attrezzature e DPI e le relative sanzioni:da
art. 69 a 87. Ricomprende i Titoli III (Attrezzature) e IV (DPI) del D.Lgs. 626/94.
Il Titolo IV contiene le disposizioni relative ai Cantieri temporanei e mobili e alle costruzioni in
quota e le relative sanzioni: da art. 88 a 160. Ricomprende il D.Lgs. 494/96 , il DPR 164/56
e le altre normative collegate alle costruzioni.
Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla Segnaletica di sicurezza e le relative sanzioni:
da art. 161 a 166. Ricomprende il D.Lgs. 493/96.
Il Titolo VI contiene le disposizioni relative alla Movimentazione manuale dei carichi e le
relative sanzioni: da art. 167 a 171. Ricomprende il Titolo V del D.Lgs. 626/94.
Il Titolo VII contiene le disposizioni relative ai Videoterminali e le relative sanzioni: da art.
172 a 179 Ricomprende il Titolo VI del D.Lgs. 626/94.
Il Titolo VIII contiene le disposizioni relative agli Agenti fisici e le relative sanzioni: da art.
180 a 220. In particolare ricomprende le disposizioni relative a rumore (capo II), vibrazioni
meccaniche (capo III), campi elettromagnetici (capo IV), radiazioni ottiche artificiali (capo V).
Il Titolo IX contiene le disposizioni relative alle sostanze pericolose e le relative sanzioni: da
art. 180 a 265; In particolare ricomprende le disposizioni relative ad Agenti chimici (capo I),
Agenti cancerogeni e mutageni (capo II) e amianto (capo III).
Il Titolo X contiene le disposizioni relative agli Agenti Biologici e le relative sanzioni: da art.
266 a 286.
Il Titolo XI contiene le disposizioni relative alle Atmosfere esplosive e le relative sanzioni: da
art. 287a297.
Il decreto106/09 - gli
emendamenti al decreto 81/09
• Il decreto non ha carattere innovativo dovendo
rispettare principi della L 123.
a) Primo obiettivo del decreto correggere errori
materiali e tecnici;
b) superare alcune criticità verificate
(volontariato,appalti ecc.);
c) valorizzazione e potenziamento degli enti
bilaterali;
d) revisione delle sanzioni;
e) semplificazione delle procedure;
PRINCIPALI NORME CHE
HANNO REGOLATO
LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
1) LEGGE 30/12/71, n.1204 Tutela delle Lavoratrici madri
2) DPR 25/11/76, n.1026 Regolamento di esecuzione della
L.1204
3) LEGGE 9/12/77, n. 903 Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro
4) D.L.vo 9/09/94, n. 626 Miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
5) D.L.vo 25/11/96, n. 645 Miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle Lavoratrici gestanti puerpere e
in periodo di allattamento
6) LEGGE 08/03/00, n.53 Disposizioni di sostegno della
maternità e della paternità per il diritto della cura e della
formazione
7) D.L.vo 26/03/01, n.151 Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo
2000, n. 53
Lavoratrici madri: compiti
del datore di lavoro.
Il D.L.vo 151 prevede che il Datore di lavoro adotti le
misure adeguate per la tutela della sicurezza e della salute
delle Lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a
sette mesi dopo il parto .
La tutela si applica, altresì, alle Lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al
compimento dei sette mesi di età (art.6, comma i e 2).
Il Datore di lavoro, durante il processo di valutazione del
rischio deve verificare se nella sua azienda vi siano attività,
lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività, che
rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per le
Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e
insalubri
(Allegato A, D.L.vo 151/01)
1) È vietato il trasporto sia a braccia sia a spalle, sia con carretti a ruote
su strada o su guida, e il sollevamento dei pesi, compreso il carico e
scarico e ogni altra operazione connessa.
2) I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati sono i seguenti:
a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 35 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000,
b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche
c) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi;
d) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse ;
f) i lavori di manovalanza pesante ;
g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o
che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il
ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;
i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense
vibrazioni;
I) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per
malattie infettive e per malattie nervose e mentali ;
m) i lavori agricoli che implicano manipolazione e uso di sostanze tossiche;
n) i lavori di monda e trapianto del riso
o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro
mezzo di comunicazione in moto .
Elenco non esauriente di agenti e condizioni
di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri
(Allegato B, D.L.vo 151/01)
Agenti
A) agenti fisici:
1) lavoro in atmosfera di sovra pressione elevata, ad esempio
in camere sotto pressione, immersione subacquea;
B) agenti biologici:
1) toxoplasma;
B) virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
Lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi
agenti dal suo stato di immunizzazione;
C) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere
minerario
Elenco non esauriente di agenti, processi e
condizioni di lavoro
(Allegato C, D.L.vo 151/01)
A. Agenti
1) Agenti fisici:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti,
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica;
2) Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del D . L g s
626;
3) Agenti chimici:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n.
671548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato li (allegato B del D.L.vo
151/01);
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo n. 626
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B Processi
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del D.L.vo 626/94;
C Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario
Lavoro notturno
(art.53, D.L.vo 151/01)
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6, dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro
notturno:
a) la Lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore a tre anni;
b) la Lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a 12 anni
c) la Lavoratrice o il lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile.
LAVORO MINORILE :
definizione
Le legislazioni nazionali, le dichiarazioni, le convenzioni e le
raccomandazioni internazionali applicano come criterio distintivo
nella definizione di “lavoro minorile” l’età.
• La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del
1989 definisce fanciullo ogni essere umano di età inferiore ai
diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù
della legislazione applicabile.
• La Convenzione dell’OIL 138 del 1973 stabilisce che l’età minima di
ammissione al lavoro non può essere inferiore a quella prevista per
il completamento della scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non deve
essere inferiore ai 15 anni.
• Nella Convenzione 182 del 1999, lo stesso OIL ha stabilito che il
termine minore si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18
anni.
Le statistiche dell’OIL stimano per l’anno 2000 nel mondo circa
211 milioni di bambini economicamente attivi nella fascia di età
compresa tra 5 e 14 anni, dato corrispondente a circa un quinto di
tutti i bambini al mondo nella stessa fascia d’età. Circa 73 milioni di
piccoli lavoratori hanno meno di 10 anni senza una differenza
statisticamente significativa del sesso.
LAVORO MINORILE :
La normativa italiana
Con la legge 977/67 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti” la materia del lavoro minorile è stata regolata in modo
dettagliato anche attraverso l’introduzione di sanzioni a tutela del
diritto dell’infanzia alla salute e all’istruzione.
La legge 176/91, ha ratificato e posto in esecuzione la “Convenzione
sui diritti del fanciullo”, siglata a New York il 20/11/1989.
La legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità dell’infanzia e l’adolescenza” ha rappresentato un
grande passo in avanti nella tutela dei minori con l’istituzione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza.
La legge 451/97 ha successivamente istituito la Commissione
Parlamentare per l’infanzia e l’Osservatorio Nazionale per
l’infanzia.
La legge 144/99 ha introdotto l’obbligo formativo fino al
diciottesimo anno di età da assolvere attraverso percorsi integrati
di istruzione e di formazione.
Il decreto legislativo 345/99 ha recepito in Italia la direttiva
94/33CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro ed ha
sostituito in gran parte la 977/67.
La leggel48/2000 ha ratificato la Convenzione 182 relativa alla
proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile .
Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345, di
attuazione della direttiva 94\33 CE relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro.
1) AMBITO DI APPLICAZIONE: tutti i rapporti di lavoro, ordinari e
speciali, che riguardino minori dei diciotto anni.
2) ETA' LAVORATIVA, OBBLIGO SCOLASTICO, OBBLIGO FORMATIVO
:l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui
cessa l'obbligo scolastico.
3) ATTIVITA' CULTURALI E SIMILI : l'impiego dei bambini e degli
adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo debba essere preventivamente
autorizzato dalle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio
4) LAVORAZIONI VIETATE : La nuova disciplina (art.7) vieta l‘utilizzo degli
adolescenti ad una serie di attività elencate nell’allegato 1 del decreto.
5) SORVEGLIANZA SANITARIA : obbligo di una visita medica precedente
all’ assunzione e di visite mediche periodiche da effettuare, a cura del
datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente.
6) LAVORO NOTTURNO :divieto del lavoro notturno per i minori degli anni
18. Unica eccezione (art. 17) è il caso di forza maggiore, purché il minore
abbia almeno 16 anni, che ostacola il funzionamento dell'azienda. In tal caso,
però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato
del lavoro.
7) RIPOSO SETTIMANALE :I minori hanno diritto ad un periodo di riposo
settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la
domenica
Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345:
lavorazioni vietate
L'impiego dei minori è vietato per tutte le mansioni
che espongono a:
1) agenti fisici: pressione superiore a quella naturale,
rumori con esposizione giornaliera superiore a 90 d BA;
2) agenti biologici: agenti dei gruppi 3 e 4 del Titolo
VIII del D. L gs. 626/94 e quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai D. L g s. 91/92 e 92/
92;
3) agenti chimici: sostanze e preparati tossici (T),
molto tossici (T +), corrosivi (C), esplosivi (E) o
estremamente infiammabili (F +);sostanze e preparati
nocivi (X n) riportanti le frasi di rischio R39, R40, R42,
R43, R46, R48, R60, R61; sostanze e preparati irritanti
(X i) riportanti la frase R43 (il cui rischio non sia
evitabile tramite l'uso di dispositivi di protezione
individuale); piombo; amianto;
4) Processi e lavoro specifici riportati nell'allegato
stesso;
5) Trasporto di pesi per più di 4 ore durante la
giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Le norme tecniche e la loro validità
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Standards :documenti di poche pagine identificati da un codice
alfanumerico sono norme tecniche emanate da organismi pubblici o
privati con autorità riconosciuta.
Gli standards, non sono obbligatori, possono però diventarlo in casi
specifici in cui la loro applicazione sia prevista per legge, per
consentire la circolazione di un prodotto .
Il principio fondamentale che regola la stesura di standards tecnici
è quello del consenso. Coagulare le esigenze e l’attenzione delle
componenti del mondo della produzione intorno alla stesura ed al
rispetto di regole comuni è alla base dello sviluppo dei primi
processi di normalizzazione.
Altro fenomeno sempre più attuale è una diffusa forma di osmosi
tra alcune categorie di standards. Questo è chiaramente
dichiarato nella stringa alfanumerica che identifica i singoli
documenti. Le lettere che contraddistinguono uno standard
indicano l’ente normatore, mentre i numeri identificano una singola
norma. Nel caso molto frequente in cui uno standard sia il risultato
del recepimento a livello nazionale di uno preesistente a livello
internazionale nella stringa alfanumerica compaiono gli acronimi dei
diversi enti, ad esempio la norma italiana UNI EN ISO 9001 è il
risultato dell’accoglimento da parte dell’Ente nazionale italiano di
unificazione UNI dello standard internazionale ISO 9001 già
recepito dal CEN come BS EN ISO 9001.
Le norme tecniche e la loro validità:
tipologie e Enti promulgatori
• Standards Internazionali: standards promulgati dai
principali enti di normalizzazione mondiali L’ International
Organization far Standardization noto come ISO e
l’International Electrotechnical Commission IEC e
l’International Telecommunications Union ITU.
• Standrds Sovranazionali: standards afferenti ad
aggregazioni sovranazionali quali quelli promulgati dagli
organismi promossi a tale scopo dalla Commissione Europea
che ha investito dei ruolo di ente normatore il CEN
(European Committee for Standardization)
• Standards Nazionali: tra gli enti normatori nazionali sono da
ricordare tra i più importanti l’American National Standards
institute ANSI, il British Standards Institution BSl, il
Deutsches Institut fur Normung DIN, ‘Association
Francaise de Normalization AFNOR e, per l’italia, l’Ente
Italiano di Unificazione UNI e il Comitato Elettrotecnico
Italiano CEI.
• Staridards promulgati da enti non impegnati
prioritariamente nel campo della formazione: sono enti con
finalità ed interessi specifici quali gli statunitensi American
Society for Testing and Materials ASTM, Amerlcan Society
of Mechanical Engìneers ASME e istitute. for Electric and
Electronic Engineers IEEE. .
Buone prassi, linee guida, sistemi di
gestione
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona
tecnica, finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni o dall’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), o
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL).
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per
l’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza emanate dai Ministeri, dalle Regioni, dall’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvate in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sistema di gestione: modello organizzativo e gestionale
per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per
la salute e sicurezza.
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IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento