Il Fondo
Patrimoniale:
strumento di
protezione del
patrimonio
familiare
Avv. Fabrizio Vedana
Vice direttore Generale Unione Fiduciaria
AGENDA
Argomenti macro del corso
1.
Caratteristiche generali
2.
Costituzione del fondo
3.
Amministrazione del fondo e rapporti con i creditori
4.
Cessazione ed esaurimento del fondo
Il concetto di Patrimonio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare)
La prima casa, le seconde case (mare, montagna, citta d’arte)
Negozi, uffici, magazzini, ecc
Locazioni immobiliari
Rendite finanziarie ed assicurative
Investimenti bancari/finanziari ed assicurativi
Gli oggetti preziosi (oro, diamanti, quadri, collezioni d’arte, etc)
Beni di consumo (auto, navi, aerei, mobili, oggetti vari)
Etc.
3
Definizione di patrimonio
Concetto di
patrimonio
(dal latino patrimonium - derivato da pater,
'padre', e munus, 'compito' - dapprima col
significato di 'compito del padre' poi con quello
di 'cose appartenenti al padre')
In diritto il patrimonio viene
definito come l'insieme dei
rapporti
giuridici,
aventi
contenuto
economico,
che
fanno capo ad un soggetto
giuridico (il titolare).
In economia il patrimonio è
definito come la ricchezza,
espressa in termini monetari,
a disposizione di un soggetto
in un determinato istante.
4
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Patrimonio
PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI
1°
2°
COSTITUZIONE
3°
CONSERVAZIONE
TRASFERIMENTO
DEL PATRIMONIO
matrimonio/convivenza
investimenti
casa di abitazione
polizze vita (inter vivos)
assicurazioni
mutui
testamento (inter vivos)
diversificazione
figli
donazione (inter vivos)
gestione famigliare
lavoro/carriera
contratto fiduciario
accumulo capitale
fondi pensione
trust (inter vivos)
patti di famiglia (inter vivos)
successione (mortis causa)
Sarebbe molto importante
prevedere la tutela dei vari momenti (assicurativa e giuridica) tramite una
Pianificazione patrimoniale: (azienda e famiglia)
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il bisogno di protezione
Il Patrimonio
L’esigenza di proteggere il proprio patrimonio
dai
rischi
connessi
con
le
attività
imprenditoriali, le vicende familiari ed altre
situazioni che possono metterlo a repentaglio,
è sempre più sentita dagli italiani
Gli strumenti a disposizione
soddisfazione queste esigenze.
SOLUZIONE
risolvono
con
Il metodo generale è quello di porre uno
schermo tra le proprietà mobili od immobili e
la persona che beneficia del patrimonio.
Per mettere in atto questi sistemi di protezione
ci si avvale di soggetti giuridici a cui vengono
conferiti i beni mobili ed immobili che fanno
parte del patrimonio.
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Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
La famiglia
La famiglia sta cambiando
•
•
•
•
•
•
•
•
Il rapporto coniugale (comunione e separazione dei beni)
I figli legittimi, naturali ed adottivi
Le coppie di fatto (i Pacs, i Dico, etc)
Le convivenze con e senza figli
Le seconde nozze con nuovi figli
I divorzi e le separazioni con e senza figli
I single, gli scapoli, le zitelle
I/le vedovi/e con figli e senza figli
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
L’evoluzione della famiglia
La società
cambia
I matrimoni
In Europa
La famiglia
La società cambia. Negli anni Settanta i matrimoni erano
400mila l’anno, oggi non superano i 270mila (i dati
arrivano con due anni di ritardo rispetto alla data di
riferimento degli eventi)e nel 2015 si prevede siano
sorpassati dal numero dei conviventi che attualmente
sono 637mila, circa il 5%.
Anche i matrimoni civili sono in crescita: il 32,45%: dieci
anni fa erano poco meno del 20%. Un bambino su cinque
nasce fuori dal matrimonio e ancora oggi vengono divisi
in figli legittimi e figli naturali.
In Europa OLTRE IL 50%
delle coppie sceglie la
convivenza come prima forma di unione in Gran
Bretagna, Germania, Francia, Danimarca e Finlandia.
Negli Usa sono 50,3% le coppie che scelgono la
convivenza come prima unione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
La famiglia
Crisi delle nozze
Le nozze si confermano in crisi. Ma solo i primi matrimoni, che in circa 35
anni si sono quasi dimezzati mentre quelle contratte fra divorziati e
vedovi vivono floridamente e sono più che raddoppiate in questo periodo
(indagine Istat).
Unioni miste oggi sono il 15% erano il 4,8% nel 1995. La tipologia più
frequente e’ quella in cui lo sposo e’ italiano e la sposa e’ straniera
(romene, ucraine, brasiliane le più gettonate)
MATRIMONI
CON
CITTADINI
STRANIERI
Fonte: Istat, dati 2008
15% del totale
(36.918)
SECONDE NOZZE
13,8% del totale
(34.137)
MATRIMONI
CON RITO CIVILE
36,7% del totale
(90.582)
ANSA CENTIMETRI
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
I matrimoni in Italia
Statistiche sui matrimoni in Italia
419.000
Nozze celebrate
Fonte: Istat, dati 2008
245.992
1972
2006
Prime nozze
(incidenza sul totale)
392.000
(93,5%)
212.476
(86,2%)
1972
2008
250.360 246.613
2007
2008
Età degli sposi
al primo matrimonio
33 anni
maschi
29,9 anni
femmine
2008
Codice Civile
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
“Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.”
Il Patrimonio
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della
responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite
dalla legge.”
La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei
debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e
non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio
dell’impresa.
Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda
occorre utilizzare degli strumenti che la legge mette a nostra
11
disposizione.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
La responsabilità patrimoniale
Il Patrimonio
La difesa del patrimonio personale e della famiglia
contro i rischi
dell’attività lavorativa rappresenta per imprenditori, amministratori ,
professionisti e dirigenti una priorità.
L’imprenditore
individuale
Risponde dei debiti relativi alla propria attività con
tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di
persone
Chi gestisce l’azienda attraverso una società di
capitali, pur non rispondendo direttamente dei
debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e
garanzie personali, e può essere chiamato a
rispondere in proprio quale amministratore
Il professionista
È esposto a richieste di risarcimento da parte dei
clienti, specialmente se membro di un collegio
sindacale.
È esposto a rischi anche chi ha un incarico dirigenziale, in un’impresa o un
ente pubblico
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Patrimonio
PATTI SUCCESSORI DEFINIZIONE
L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione
con cui taluno dispone della propria successione"; allo stesso modo,
ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti
che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o
rinunzia
ai
medesimi".
Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro
ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in
capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della
morte del de cuius.
Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà,
per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori) è
nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla
successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga
su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non
ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Patrimonio
PATTI SUCCESSORI (ART. 458)
•
Tali convenzioni, in questi casi sono meglio conosciute come
successori. In particolare, esistono tre categorie di patti successori:
•
Patti istitutivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti rientranti
nella propria successione, concludendo con il futuro erede o legatario un vero
e proprio contratto (Tizio si mette d’accordo con Caio per lasciargli la sua
eredità);
•
Patti dispositivi, mediante i quali un soggetto dispone dei diritti di un altro
soggetto prevedendo di acquistarli per successione (Tizio vende a terzi dei
beni che gli dovrebbero pervenire dall’eredità di Caio non ancora morto);
Patti rinunziativi, mediante i quali un soggetto rinunzia ai diritti che prevede
gli saranno attribuiti dalla successione di persona non ancora morta (Tizio
rinunzia all’eredità di Caio non ancora morto).
•
•
patti
Gli accordi in questione sono nulli, per cui, anche se conclusi, non sono
vincolanti e non generano effetti tra le parti. Il divieto dei patti successori si
ricollega al fatto che la successione ha come fonti: il testamento o la legge. Si
esclude quindi la possibilità di una terza fonte, ossia quella convenzionale o pattizia.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Patrimonio
IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI
L’eredità si
devolve per
legge o per
testamento
Nullità di ogni convenzione mediante la
quale
si
dispone
della
propria
successione, e di ogni atto col quale si
dispone o rinuncia ai diritti che possono
spettare su una successione non ancora
aperta
Attenzione: ECCEZIONE.
Il divieto ex art. 458 Cod. Civ. non opera
qualora sussista un Patto di famiglia.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Definizione
Il Fondo patrimoniale
Questo istituto introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di
famiglia del 1975, L. 151, è andato a sostituire il “patrimonio familiare”, che era
disciplinato dall’art. 177 del codice civile..
• Istituto giuridico proprio del DIRITTO DI
FAMIGLIA disciplinato dagli art. 167 e seguenti
del Codice Civile.
• Art. 167 “Ciascuno o ambedue i coniugi, per
atto pubblico, o un terzo, anche per testamento,
possono
costituire
un
fondo
patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili
iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far
fronte ai BISOGNI DI FAMIGLIA”.
• STRUMENTO DI SEGREGAZIONE in forza del
quale
un
patrimonio
viene
espressamente
destinato
ad
uno
scopo
specifico:
il
soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale, la cui
funzione originale era quella di creare
un
patrimonio
specificamente
destinato al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia, ha assunto,
nella prassi, la funzione precipua di
sottrarre
determinati
beni
appartenenti
ai
coniugi
alla
possibilità si essere sottoposti ad
esecuzione forzata in relazione a
debiti facenti capo ai coniugi
stessi.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Definizione
Il Fondo patrimoniale
2 CARATTERISTICHE
DEL FONDO PATRIMONIALE
1
2
È un
patrimonio
In quanto
complesso di
beni di un
certo tipo
Con
determinata
destinazione
I bisogni
familiari
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Definizione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
IL FONDO
PATRIMONIALE
Entità economica a sé stante, finalizzata
garantire un’ adeguata conduzione familiare.
a
I beni conferiti sono vincolati ai bisogni della
famiglia, così come i loro frutti
I beni sono assoggettati ad una speciale
disciplina di amministrazione e a limiti di
alienabilità
da
parte
dei
coniugi
ed
espropriabilità da parte dei coniugi
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Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Brevi tratti principali del fondo patrimoniale
Da una prima lettura della disciplina contenuta negli articoli 167 e s.s si
evince che :
1.Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascun o entrambi i
coniugi o da un terzo
1.L’oggetto del fondo è rappresentato da beni immobili, mobili iscritti in
pubblici registri, titoli di credito attribuiti ai coniugi in proprietà od anche
solo a titolo di godimento
1.Esiste un c.d vincolo di destinazione del fondo patrimoniale
rappresentato dalla necessità che i beni conferiti siano vincolati al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia
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Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Brevi tratti principali del fondo patrimoniale
La disciplina generale del fondo
sintetizzata dai seguenti aspetti :
patrimoniale
può
essere
1.I beni di cui i coniugi diventano titolari sono vincolati a far
fronte ai bisogni della famiglia
1.I frutti dei beni del fondo sono impiegati per i bisogni della
famiglia
1.In assenza di espressa previsione nell’atto di costituzione i beni
del fondo non possono essere alienati, ipotecati, concessi in pegno
senza il consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del
giudice qualora esistano figli minorenni e nei soli casi di necessità
od utilità
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Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Brevi tratti principali del fondo patrimoniale
La disciplina generale del fondo
sintetizzata dai seguenti aspetti :
patrimoniale
può
essere
1.L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere
luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti
per scopi estranei ai bisogni della famiglia
1.La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o
dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
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Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Definizione
Il fondo patrimoniale consiste in un complesso di beni determinati,
costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato dal
titolare al garantire e soddisfare i bisogni della famiglia , obiettivo,
quest’ultimo, raggiunto attraverso i frutti provenienti dall’impiego dei
beni del fondo
La corte di cassazione con sentenza del 7 gennaio 1984 n. 134,
ha provveduto a precisare che, i bisogni familiari tutelati dal
fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente
dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendendo “
anche quelle esigenze volte al mantenimento ed all’armonico
sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua
capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze
voluttuarie o caratterizzate da intenti puramente speculativi .
Definizione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
A seguito della costituzione del Fondo
Patrimoniale i beni ivi vincolati ed i relativi
frutti,
vengono
appunto
destinati
esclusivamente alle necessità ed ai bisogni
della famiglia con la conseguenza primaria
che i beni non potranno essere aggrediti dai
creditori per debiti che il creditore sapeva
essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Il
legislatore
garantisce
una
speciale
protezione a determinati beni, che non
possono essere aggrediti dai creditori, avuto
riguardo alla destinazione che detti beni
hanno, considerata di particolare importanza
e bisognosa di particolare tutela.
Il Fondo patrimoniale
IMPORTANTE !
NON SEMPRE E’
COSI’ SI VEDRA’
MEGLIO
SUCCESSIVAMENTE
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Definizione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale assolve la funzione di costituire un
patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni
della famiglia, e quindi non può essere costituito al di fuori del
vincolo familiare
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Definizione di fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Con il fondo patrimoniale
si realizza in sostanza
un fondo destinato
agli specifici bisogni
della famiglia.
Beni immobili, mobili registrati o titoli di credito
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Definizione di fondo patrimoniale
In altre parole mediante la
costituzione
di
un
fondo
patrimoniale, i coniugi danno vita
ad un patrimonio autonomo e
separato che non diviene, però, di
proprietà del fondo medesimo,
essendo tali beni destinati ai
bisogni della famiglia, vendendosi
in tal modo a configurare una
moderna
forme
di
dote
matrimoniale, costituita allo scopo
di garantire la stabilità economica
e patrimoniale della famiglia.
Il Fondo patrimoniale
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Definizione di patrimonio separato
Il Fondo patrimoniale
Per patrimonio separato
si intende
una
entità unitaria, distaccata dal patrimonio di
uno o più soggetti, caratterizzata dalla
destinazione ad una determinata finalità alla
quale consegue la non distraibilità del
patrimonio stesso e dei singoli beni dalla
destinazione che li unifica
La funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti
al soddisfacimento dei diritto di mantenimento , di
assistenza esistenti nell’ambito della famiglia
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Vincolo di destinazione
Fondo patrimoniale
=
Vincolo di
destinazione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Definizione di “Costituzione di vincoli di destinazione “
• Costituzione di un trust ;
In
tale
categoria
sono
riconducibili i negozi giuridici
mediante i quali determinati
beni
sono
destinati
alla
realizzazione di un interesse
meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento , con effetti
segregrativi e limitativi della
disponibilità dei beni
• Stipula di
fiduciario ;
un
negozio
• Costituzione di un fondo
patrimoniale ;
• Costituzione da parte di
una
società,
di
un
patrimonio destinato ad
uno specifico affare
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il presupposto soggettivo
Il Fondo patrimoniale
Presupposto per la costituzione del fondo
patrimoniale e' la sussistenza della
"famiglia" intesa come nella nostra
Costituzione
all'art.29,
vale
a
dire
come
"società naturale fondata sul
matrimonio”.
Il matrimonio e' quindi presupposto
soggettivo
indispensabile
per
poter
costituire un fondo patrimoniale.
Chi non e' coniugato quindi
usufruire di questo strumento.
non
può
30
La realtà
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
La legge permette la creazione di un
fondo patrimoniale che preservi e
tuteli la compagine familiare da errate
ed
avventate
speculazione
economico-finanziarie
Anche se la realtà mostra come tale
strumento è spesso utilizzato più a
scopi elusivi delle ragioni dei creditori
che non come ruolo fisiologico di
strumento di tutela della famiglia e dei
suoi bisogni
31
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
CIASCUNO O AMBEDUE I CONIUGI, PER ATTO PUBBLICO, O UN
TERZO, ANCHE PER TESTAMENTO POSSONO COSTITUIRE UN
FONDO
PATRIMONIALE,
DESTINANDO
DETERMINATI
BENI,
IMMOBILI O MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI O
TITOLI DI CREDITO, A FAR FRONTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA
ATTENZIONE
I
TITOLI
DI
CREDITO
DEVONO ESSERE VINCOLATI
RENDENDOLI
NOMINATIVI
CON L’ANNOTAZIONE DEL
VINCOLO O IN ALTRO MODO
IDONEO
IMPORTANTE
Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati
32
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Ai sensi dell’art.167 c.c il fondo patrimoniale può essere
costituito da uno dei coniugi, da ambedue o da un terzo.
Dottrina dominate ritiene che il fondo patrimoniale si
inquadri nel novero delle convenzioni matrimoniali,
indipendentemente da chi sia il soggetto costituente
dello stesso.
Il fondo patrimoniale rappresenta un complesso di
norme
programmatiche
che
regolano
il
comportamento
dei
coniugi
sotto
l’aspetto
patrimoniale
Questo regime patrimoniale non è alternativo agli altri
regimi della comunione e della separazione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
La convenzione matrimoniale
Attraverso la convenzione matrimoniale del fondo
i coniugi decidono di sottoporre tutti o alcuni beni
della famiglia ad un regime giuridico parzialmente
diverso rispetto a quello tipico della comunione
legale o a quello della separazione legale
IL FONDO PATRIMONIALE
NON E’
UN REGIME PATRIMONIALLE ALTERNATIVO
MA SI AFFIANCA, INTEGRANDOLO A QUELLO PRINCIPALE
ADOTTATO DAI CONIUGI CHE PUO’ ESSERE
INDIFFERENTEMENTE LA COMUNIONE
O LA SEPARAZIONE LEGALE
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, così come tutte le convenzioni
matrimoniali, in caso di costituzione per atto tra vivi, deve
essere stipulato per atto pubblico e con l’assistenza dei
testimoni ai sensi dell’art. 48 della legge notarile.
In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte del
terzo è necessario il consenso dei coniugi che può anche essere
manifestato con atto pubblico successivo.
La costituzione del fondo patrimoniale per testamento dà
origine di regola ad un legato anche se non può essere esclusa
l’istituzione di erede, il testamento può essere pubblico,
olografo, segreto o speciale.
Con il fondo patrimoniale è possibile proteggere la famiglia da
qualunque passività non riconducibile alla vita della famiglia
stessa.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Modalità di costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Ai sensi dell’art. 168 cc comma 1 “ la proprietà dei beni
costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi,
salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo”
MODALITA’ DI COSTITUZIONE
DEL FONDO PATRIMONIALE
Coniugi
Atto pubblico inter vivos
Terzi
Atto pubblico inter vivos
Testamento
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Modalità di costituzione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può essere stipulato :
1
Uno dei
coniugi
Disposizione testamentaria
2
CONIUGI
Entrambi
Nella forma di un atto inter vivos
TERZI
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Modalità di costituzione del fondo patrimoniale
I soggetti che possono costituire un fondo patrimoniale :
I coniugi anche disgiuntamente tra loro
Terzo
In questo caso la costituzione del fondo
può essere rappresentato da una
disposizione testamentaria oppure nel
caso di atto inter vivos, da una donazione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Modalità di costituzione del fondo patrimoniale - Precisazione
I beni oggetto del fondo patrimoniale, come osservato dalla Cm
30.11.2000 n.221/CE
“ sottoposti ad un vincolo di
destinazione, configurano una sorta di patrimonio separato il
cui elemento distintivo e caratterizzante è dato dalla sua
particolare ed indefettibile destinazione ai bisogni della
famiglia “
In considerazione di questo vincolo di destinazione, i coniugi
hanno dei limiti nell’utilizzo dei beni ( e relativi frutti) del fondo
e non li possono gestire come meglio li aggrada, così come
invece avviene per i propri beni, poiché possono e debbono
disporne esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Dal punto di vista giuridico, l'atto costitutivo del
fondo patrimoniale riveste natura negoziale. Al
riguardo, con particolare riferimento alla costituzione
del fondo ad opera di uno solo dei coniugi, va
osservato che, secondo una parte della dottrina, tale
costituzione
si
perfeziona
senza
necessità
dell'accettazione dell'altro coniuge (tesi dell'atto
unilaterale), mentre, per altri, trattandosi di una
convenzione matrimoniale è necessaria l'accettazione
del coniuge (tesi della convenzione bilaterale).
Ne discende che, per quanto riguarda la natura
giuridica del fondo patrimoniale, se si ritiene non
necessario il consenso dell'altro coniuge, si delinea un
atto unilaterale di destinazione;
Al contrario, se tale consenso è ritenuto necessario, la
costituzione del fondo patrimoniale è riconducibile ad
un contratto, o meglio, ad una convenzione
matrimoniale bilaterale.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
ATTO A TITOLO GRATUITO
La costituzione del fondo
patrimoniale
viene
effettuata per fronteggiare
i bisogni della famiglia ed è
un atto a titolo gratuito,
poiché il conferimento di
beni, nello stesso fondo
patrimoniale,
non
è
oggetto
di
alcuna
contropartita.
Il Fondo patrimoniale
IL NUOVO REGIME TRA CONIUGI
Il fondo patrimoniale realizza un
ulteriore
e
diverso
regime
patrimoniale tra marito e moglie,
a
prescindere
dalla
scelta
precedentemente fatta, relativa
al regime di comunione ovvero
separazione dei beni.
La
costituzione
del
fondo
patrimoniale è, dunque, una
convenzione istitutiva di un
nuovo regime giuridico, diverso
da
quello
in
precedenza
adottato, è un atto costitutivo di
beni in un patrimonio, con
vincolo specifico di destinazione
a carattere reale.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Si distinguano 4 specifiche ipotesi di costituzione :
1)Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto
pubblico inter vivos
1)Costituzione da parte di uno solo dei coniugi per atto
pubblico inter vivos
1)Costituzione da parte di un
inter vivos
terzo per atto pubblico
1)Costituzione da parte di un terzo per testamento
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Costituzione da parte di entrambi i coniugi per atto
pubblico inter vivos
E’ il contratto più usuale. Entrambi i coniugi partecipano allo
stesso e quindi manifestano contestualmente la loro volontà di
costituire il fondo su beni di norma di entrambi o cointestati
Costituzione da parte di
pubblico inter vivos
uno dei
i coniugi per atto
Ciascun coniuge può prendere l’iniziativa di dar vita al fondo,
ma affinché si determini l’effetto costitutivo è sempre
necessario l’accordo di entrambi i coniugi e l’accettazione
(contestuale o successiva ) del coniuge non proprietario
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di un solo coniuge che ne
riserva la proprietà
Moglie
Marito
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Mantiene la
proprietà
Cogestisce il
fondo con il
marito
FONDO
In questo caso la
costituzione
del
fondo
implica
esclusivamente
l’assoggettamento
dei
beni,
già
di
proprietà di entrambi
i
coniugi,
ad
un
vincolo
di
destinazione
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
CONSIDERAZIONI
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di un solo
coniuge che non se ne riserva la proprietà
Moglie
Marito
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Cede
la
proprietà
Cogestisce il
fondo con il
marito
FONDO
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Se accetta diviene
proprietaria del
50%
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di proprietà di entrambi i
coniugi
Marito
Comproprietà
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
FONDO
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Moglie
In questo caso la
costituzione
del
fondo
implica
esclusivamente
l’assoggettamento
dei
beni,
già
di
proprietà di entrambi
i
coniugi,
ad
un
vincolo
di
destinazione
CONSIDERAZIONI
Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di un terzo che non se ne
riserva la proprietà
Terzo
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Trasferisce la proprietà
FONDO
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Marito
(se accetta
diviene
proprietario
del 50%)
Moglie
Cogestiscono il fondo
(se accetta
diviene
proprietario
del 50%)
Costituzione del fondo patrimoniale – Beni di un terzo che se ne
riserva la proprietà
Terzo
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
NON trasferisce la proprietà
FONDO
Immobili, mobili registrati,
titoli di credito
Marito
Moglie
Cogestiscono il fondo
SCHEMA : Costituzione del fondo patrimoniale – Coniugi
CONIUGE/I
Titolo gratuito
Sia in regime di separazione dei
beni che in comunione dei beni
-Accettazione di entrambi i coniugi
INTER
VIVOS
ATTO
PUBBLICO
-Se manca l’accettazione di un
coniuge, l’altro può accettare previa
autorizzazione giudiziale
-Annotato a margine dell’atto di
matrimonio
-Trascritto
immobiliari
nei
registri
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Costituzione da parte di un terzo per atto pubblico inter
vivos
In questo caso siamo di fronte ad un negozio plurilaterale che
si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi,
accettazione che può avvenire anche attraverso atto pubblico
successivo .
Se uno dei coniugi non vuole prestare il suo consenso, il
coniuge che intende perfezionare l’atto, può rivolgersi al
giudice
I coniugi possono ovviamente rinunciare al loro diritto di
accettare la costituzione del fondo da parte del terzo, ma una
volta accettato, con relativo perfezionamento dell’atto non
potranno revocare l’accettazione
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Costituzione del fondo patrimoniale
Il Fondo patrimoniale
Costituzione da parte di un terzo per atto testamento
La costituzione del fondo può avvenire da parte del terzo anche
a mezzo di disposizione testamentaria
Può essere utilizzato qualsiasi tipo di testamento
In questo caso i beni da costituirsi in fondo si trasferiscono,
alla morte del testatore, dal de cuius già sottoposti a vincolo
di destinazione
La disposizione testamentaria viene a perdere efficacia se il
matrimonio non persiste più al momento dell’apertura del
testamento
SCHEMA : Costituzione del fondo patrimoniale – Terzo
TERZO
ATTO
PUBBLICO
INTER
VIVOS
MORTIS
CAUSA
- Accettazione di entrambi i coniugi
PUBBLICITA’
DICHIARATIVA
- Se manca l’accettazione di un coniuge,
l’altro può accettare previa autorizzazione
del giudice
TESTAMENTO
Costituzione del fondo patrimoniale - Schema
LE VARIE POSSIBILITA’ DI COSTITUZIONE DEL FONDO
Costituzione da parte di entrambi i coniugi per
atto pubblico inter vivos
È il contratto più usuale. L’atto dovrà contenere la
manifestazione di volontà di entrambi i coniugi
Costituzione da parte di uno dei coniugi
In questo caso la dottrina maggioritaria ritiene
necessaria l’accettazione dell’altro coniuge anche
quando non venga attuato un trasferimento di
proprietà
Costituzione da parte di un terzo per atto
pubblico inter vivos
Non obbliga il costituente fino a quando non è
accettata dai coniugi nell’atto costitutivo e , fino a
tale momento è sempre possibile la revoca
Costituzione da parte di un terzo per testamento
In questo caso i beni da costituirsi in fondo si
trasferiscono, alla morte del testatore, dal patrimonio
del de cuius già sottoposti a vincolo di destinazione.
Costituzione da parte di una società
Tale possibilità dovrà essere valutata accertando la
strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale
dello statuto sociale
Come può costituirsi il fondo patrimoniale - Schema
Come può costituirsi il fondo patrimoniale
Ove il costituente sia solo uno dei coniugi è
ammissibile
•
•
•
•
Ove i costituenti siano entrambi i coniugi è
ammissibile :
•
•
•
•
Ove il costituente sia un terzo è ammissibile
•
•
•
•
Che riservi a se stesso la proprietà
Che trasferisca la proprietà al coniuge
che conferisca la proprietà nel fondo, con
attribuzione della stessa in capo ad entrambi
Che il fondo abbia ad oggetto un bene, la cui
proprietà sia attribuita ad un terzo
Che sia attribuito ad uno solo dei coniugi
B) che sia riservata in capo ad entrambi
Che sia conferito il godimento da parte di
entrambi
Che il fondo abbia oggetto un bene, la cui
proprietà sia attribuita ad un terzo
Che sia attribuita la proprietà ad uno solo dei
coniugi
Che sia attribuita la proprietà ad entrambi i
coniugi
Che sia riservato al terzo
che il bene, costituito in fondo patrimoniale
quanto al godimento, sia dal terzo trasferito ad
altro soggetto estraneo ai coniugi
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
La proprietà e l’amministrazione
La proprietà dei beni
costituenti
il
fondo
patrimoniale spetta ad
entrambi i coniugi, salvo
che l’atto costitutivo del
fondo stesso disponga
diversamente
L’amministrazione dei
beni del fondo segue le
stesse norme previste in
materia di comunione
legale
I soggetti
Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al
soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di
contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia
SECONDO LA GIURISPRUDENZA IL FONDO
PATRIMONIALE PROTEGGE
IMPRENDITORI
PER I DEBITI CONTRATTI DAI CONIUGI
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI
PER AZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONISTI
PER AZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE
56
I soggetti
I soggetti che per legge sono
legittimati ad istituire un fondo
patrimoniale sono :
•
Costituzione
da
parte
di
entrambi i coniugi per atto
pubblico inter vivos
•
Costituzione da parte di uno dei
coniugi
•
Costituzione da parte di un
terzo per atto pubblico inter
vivos
•
Costituzione da parte
terzo per testamento
di
un
Presupposto
fondamentale e’
l’esistenza di una
famiglia legittima.
Può essere costituito
prima e durante il
matrimonio
I BENIFICIARI
Coloro che rientrano nella
definizione di “famiglia” ( i figli,
legittimi o adottivi, gli affiliati e
i minori in affido temporaneo,
sia nati che sopravvenuti al
tempo della costituzione del
fondo
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 gennaio 1984,
n. 134, ha provveduto a precisare che, i bisogni familiari
tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati
esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma
ricomprendono
“anche
quelle
esigenze
volte
al
mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia,
nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa,
restando
escluse
solo
le
esigenze
voluttuarie
o
caratterizzate da intenti meramente speculativi”.
ATTENZIONE
I frutti derivanti dai beni oggetto del fondo patrimoniale
devono essere necessariamente utilizzate per i bisogni della
famiglia.
58
Che cosa ci va nel fondo ?
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
• Il fondo patrimoniale può
essere costituito sui beni di
proprietà di uno solo dei
coniugi o di entrambi
• Di solito è utilizzato per gli
immobili (case, fabbricati,
terreni edificabili o agricoli),
ma può comprendere titoli di
credito
o
beni
mobili
registrati
(autoveicoli,
imbarcazioni, aeromobili)
• La costituzione del fondo non
comporta il trasferimento dei
beni, che restano intestati a
chi ne era già proprietario
Il Fondo patrimoniale
Beni conferibili nel fondo
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Per quanto disposto dall’articolo 167 c.c possono formare
oggetto del fondo patrimoniale :
1.Beni immobili
1.I beni mobili registrati
1.I titoli di credito
1.Beni futuri
Beni conferibili nel fondo
Per determinare i beni da apportare al fondo patrimoniale,
esistono due criteri generali :
NATURA DEI BENI
Oltre alla pura identificazione delle
classi di beni (immobili o mobili
iscritti in pubblici registri) il
legislatore non effettua ulteriori
disposizioni lascando ampi margini
alle interpretazioni
A titolo esemplificativo per alcuni i
termini “ beni mobili iscritti in
pubblici registri” comprenderebbero
anche beni immateriali, purché
registrati ( marchi e brevetti)
REGIME DI PUBBLICITA’
L’elemento
caratterizzante
l’inclusione dei beni nell’elenco di
cui all’art. 167 c.c è il regime di
pubblicità cui essi sono assoggettati
, vale a dire l’iscrizione in un
pubblico registro o le forme che,
almeno per quanto concerne i titoli
di credito
Beni conferibili nel fondo – BENI IMMOBILI
I beni immobili costituiscono le principali tipologie su cui viene
costituito un fondo patrimoniale
I beni in oggetto sono definiti dall’articolo 812 del codice civile
ai sensi del quale “ sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i
corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche
se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o
all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la
loro utilizzazione
In realtà l’oggetto del fondo non è il “bene” ma il diritto
sullo steso, diritto che non può essere quello di proprietà
Beni conferibili nel fondo – BENI IMMOBILI
Si ritiene pacifica la possibilità di costituire un fondo
patrimoniale non solo sul diritto di proprietà ma anche altri
diritti reali su tali beni , come ad esempio :
•Il diritto di usufrutto
•Il diritto di superficie
•Il diritto di enfiteusi
Inoltre il vincolo in oggetto opera anche per i frutti prodotti dai
beni menzionati.
Questi ultimi devono considerarsi beni del fondo
Beni conferibili nel fondo – BENI MOBILI REGISTRATI
I beni mobili registrati sono disciplinati dall’articolo 815 c.c. , il
quale tuttavia non da una specifica definizione degli stessi.
Si tratta dunque di una categoria aperta, non esistendo un’
elencazione tassativa
Sono tali le navi, i macchinari, i galleggianti, gli aeromobili e gli
autoveicoli, tutti i beni che sono suscettibili di sfruttamento
economico e quindi in grado di produrre frutti utilizzabili in tal
senso
Possono essere inseriti in detta categoria anche i brevetti per
invenzioni industriali e quelli per i marchi i quali a seguito della
riforma
dell’articolo
2574
c.c
possono
essere
trasferiti
indipendentemente dall’azienda.
Beni conferibili nel fondo – TITOLI DI CREDITO
Ai sensi dell’articolo 167 c.c. possono essere destinati al fondo
patrimoniale anche i titoli di credito
Questi devono essere vincolati, rendendoli nominativi “ con
annotazione del vincolo o in ogni altro modo idoneo”.
E i titoli azionari possono essere conferiti nel fondo ?
RISPOSTA : Considerata la natura dei titoli azionari e delle loro
modalità di circolazione, del tutto simile a quella dei titoli
nominativi, si ritiene che anche le azioni di società (quotate e non)
possano costituire oggetto del fondo patrimoniale.
In questi casi, evidentemente la pubblicità del vincolo dovrà
risultare sia sul titolo che nel registro dell’emittente
Beni conferibili nel fondo – BENI FUTURI
Molto controversa appare la possibilità di costituire un fondo
patrimoniale su un bene futuro
Due le fondamentali argomentazioni a suffragio della tesi negativa
: in primo luogo l’art. 167 c.c. Prevede per i coniugi la possibilità
di destinare “determinati beni…, a far fronte ai bisogni della
famiglia, il che lascerebbe presumere che i beni del fondo debbano
essere in concreto esistenti all’atto della sua costituzione
A tale teoria si contrappone la tesi positiva, secondo la quale in
primis eventuali limitazioni alla possibilità di costituire un fondo
patrimoniale su beni futuri dovevano essere previste dallo stesso
legislatore. In assenza di tale divieto non si ravvedano, quindi
limiti.
ESEMPIO : Costituzione fondo patrimoniale su un edificio da
costruire su proprietà in regime di comunione di beni
Beni conferibili nel fondo – SCHEMA GENERALE
I BENI
CONFERIBILI NEL FONDO PATRIMONIALE
BENI CONFERIBILI CON
CERTEZZA
BENI NON CONFERIBILI
BENI AMMESSI
CON DUBBIO
Beni immobili e diritti
reali sugli stessi
Beni mobili
Partecipazioni in srl
Beni mobili registrati
Aziende
Beni futuri
Titoli di credito
nominativi (comprese le
azioni)
Titoli di credito al
portatore
Diritti reali personalissimi
(diritto d’uso, abitazione
e servitù)
Beni mobili
ATTENZIONE
I beni mobili non registrati possono essere oggetto
del fondo ?
Non possono essere oggetto del fondo i beni mobili (oggetti di
antiquariato, preziosi) , poiché risulta impossibile rendere il
vincolo opponibile ai terzi mediante adeguati strumenti
pubblicitari.
Inoltre la rapida circolazione a cui i beni mobili sono sottoposti
renderebbero gli stessi difficilmente compatibili con il vincolo
del fondo
Fra i beni sui quali non può essere iscritto il fondo rientrano
anche quelli di elevato valore non iscritti ai pubblici registri
quali gioielli, oggetti d’arte.
Azienda
ATTENZIONE
L’azienda può essere conferita nel fondo ?
Si ritiene che l’azienda non sia conferibile nel fondo
motivazioni
per due
1)La possibilità di conferire in fondo singoli beni aziendali
metterebbero i creditori dell’imprenditore nelle condizioni di
non poter mai agire sui beni aziendali
1) il conferimento dell’azienda si porrebbe in contrasto con il
principio secondo cui possono essere vincolanti solo i beni con
riferimento ai quali il vincolo stesso può essere adeguatamente
portato a conoscenza dei terzi. Essendo l’azienda costituita da
un insieme di beni immobili, mobili e mobili registrati, parte
della stessa non potrebbe mai essere conferita.
Perché fare un fondo patrimoniale ?
VINCOLARE DETERMINATI BENI (immobili o mobili iscritti in pubblici
registri, o titoli di credito) componenti il patrimonio di un determinato
soggetto a fare fronte ai bisogni della famiglia, di fatto proteggendoli
da eventuali future aggressioni di soggetti terzi
La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi
non son o soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva
essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi
rientrano tutti i debiti contratti nell’esercizio di un ‘impresa commerciale o
comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione
prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da
sanzioni penali o amministrativi .
Nei confronti del fisco , però rimane qualche dubbio in quanto
secondo alcune sentenze la presenza del fondo non è opponibile
all’amministrazione finanziaria.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Perché fare un fondo patrimoniale ?
ATTENZIONE
Il fondo patrimoniale non può essere
utilizzato per sottrarsi al pagamento
di debiti già contratti.
Un simile tentativo potrebbe avere
rilevanza penale, soprattutto se si
tratta di debiti fiscali o nei confronti
dello Stato
I creditori
E’ essenziale precisare che il fondo
patrimoniale è uno strumento da
adottare in tempi non “sospetti” e cioè
non quando l’obbligazione da cui ci si
voglia proteggere sia già sorta.
L’atto costitutivo del fondo, infatti, se
non fatto “ad arte” può essere revocato
dai creditori entro cinque anni, come un
qualunque atto col quale si ceda a terzi
un bene per sottrarlo alla possibile
aggressione dei medesimi.
I creditori
Il creditore, che è tale dopo la costituzione del fondo,
deve avere piena consapevolezza, al momento in cui
viene a perfezionarsi l’obbligazione, che essa è
estranea alle esigenze familiari.
Tale circostanza deve costituire oggetto di prova, da
parte di colui che si oppone all'espropriazione
forzata.
Ciò significa che un creditore ben potrebbe tentare di
aggredire beni costituenti il Fondo Patrimoniale, ma, i
debitori, nel caso i coniugi, debbono provare che
l’obbligazione, da cui deriva l’attività esecutiva,
aveva finalità diverse dal soddisfacimento delle
esigenze familiari.
La prova può essere fornita anche mediante
presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare
che lo scopo dell'obbligazione appariva come
normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.
GIURISPRUDENZA PENALE
•
•
FONDO PATRIMONIALE IN FRODE AL FISCO” – Cass. pen. 21013/2012
Anche se anteriore all’inizio della procedura di riscossione, la costituzione da parte del
contribuente-debitore di un fondo patrimoniale - dal quale derivi “idoneo ostacolo” al
soddisfacimento della pretesa fiscale - vale a integrare gli estremi del reato p. e p. dall’art. 11 d. lgs.
74/2000: Cass. pen., Sez. III, 31 maggio 2012, n. 21013, Pres. Petti, Rel. ed Est. Gentile
•
•
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 giugno 2011 n. 23986
Sono sequestrabili, in via preventiva, i beni costituiti in fondo patrimoniale per sottrarli al Fisco. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, con la sentenza n. 23986/2011, rigettando il ricorso di un cittadino indagato per false ed
omesse dichiarazioni fiscali oltreché per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
•
I giudici di Piazza Cavour cominciano col richiamare la previsione dell’articolo 11 del Dlgs 74/2000, secondo il quale
il reato è commesso da colui che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e
relativi interessi e sanzioni, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a frustrare
l’efficacia della riscossione coatta. Non solo ma spiega la Corte “Nel nuovo reato dell’art. 11, l’evento materiale si
trasforma da danno in pericolo essendo sufficiente la idoneità della condotta a raggiungere il fine illecito che il
contribuente si prefigura”.
•
In tal modo, “il legislatore ha anticipato la tutela penale del bene protetto non limitandolo alla effettiva riscossione dei
tributi, ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniali connesse”. Dunque, è sufficiente la mera
“potenzialità” a rendere impossibile il pagamento del debito tributario. E, secondo la Suprema Corte, “la fraudolenta
costituzione di un fondo patrimoniale” è “condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale”.
•
Gli strumenti di Tutela del
Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
L’amministrazione del fondo patrimoniale
L’amministrazione del fondo spetta ad entrambi i coniugi a
prescindere dalla effettiva titolarità dei beni
La proprietà dei beni del
fondo può essere anche di
uno
dei
coniugi,
ma
l’amministrazione
allo
scopo di garantire la parità
tra i coniugi spetta ad
entrambi
L’amministrazione del fondo patrimoniale
Obblighi specifici dei coniugi nell’amministrazione
1
Destinare gli utili prodotti dalla gestione del fondo solo
ai bisogni familiari
2
Non alienare,
dare in pegno o vincolare i beni senza il
consenso di entrambi i coniugi e , in presenza di figli minori,
solo con l’autorizzazione del giudice, a meno che tale
possibilità sia espressamente prevista nell’atto costitutivo
3
Non destinare i beni e gli utili ad attività estranee alla famiglia
quali quelle imprenditoriali o professionali
L’amministrazione del fondo patrimoniale
L’amministrazione dei beni che costituiscono il fondo
patrimoniale è affidata ad entrambi i coniugi secondo la
disciplina della comunione legale e, cioè essenzialmente
amministrazione
disgiunta
per
gli
atti
d’ordinaria
amministrazione ed amministrazione congiunta per gli atti di
straordinaria amministrazione.
IMPORTANTE
Tra gli atti di straordinaria amministrazione (slide pagina
successiva) deve segnalarsi che, in caso di presenza di figli
minori, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il
consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del giudice
nei soli casi di necessità ed utilità evidente.
L’ordinaria amministrazione
Per atti di ordinaria amministrazione si intendono solo gli atti di
conservazione del fondo e di riscossione e di diposizione delle
rendite al fine di utilizzarle per i bisogni della famiglia.
Tali atti spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi
Sono tali quegli atti inerenti il corrente esercizio dei beni
ricompresi nel fondo o alienazione di un bene di modesto valore
rispetto alla complessiva consistenza del fondo patrimoniale, o il
soddisfacimento dei normali bisogni di vita quali ad esempio
vitto, alloggio e vestiario.
Rientrano negli atti di ordinaria amministrazione l’utilizzo dei
frutti, a condizione che tale utilizzo
vada a vantaggio della
famiglia.
L’ordinaria amministrazione
Gli atti che assicurino il corrente
esercizio dei beni ricompresi nel
fondo
Ordinaria gestione
Esempio :
 L’impiego dei frutti
 Le obbligazioni contratti per la
loro produzione
 Le spese per la conservazione dei
beni
 L’alienazione di un bene di
modesto
valore
rispetto
alla
complessiva consistenza del fondo
 Gli atti rivolti al soddisfacimento
dei normali bisogno di vita
(
alloggio e vestiario)
L’ordinaria amministrazione
Gli atti di ordinaria amministrazione sono ricollegabili alla
“ normalità” degli eventi che costituiscono l’oggetto
dell’attività considerata
Per accertare se un atto possa ritenersi di
ordinaria amministrazione, bisogna avere
riguardo alla scarsa rilevanza del suo valore
economico e soprattutto
della relativa
rilevanza che esso ha nei confronti della
situazione patrimoniale della famiglia
L’ordinaria amministrazione
Secondo l’articolo 188 comma 2
del c.c l’utilizzazione dei frutti,
impiegati
per
soddisfare
i
bisogni della famiglia è un atto
che
ciascun
coniuge
può
compiere disgiuntamente, senza
il consenso dell’altro coniuge, a
condizione che tale utilizzazione
vada sempre e comunque a
vantaggio della famiglia
La straordinaria amministrazione
L’articolo 169 del c.c. salvo che non sia diversamente disposto in
sede di atto costitutivo , richiede l’accordo di ambedue i coniugi
per stipulare atti volti ad alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare i beni del fondo stesso.
È richiesta l’autorizzazione giudiziale se vi sono figli minori
Rientrano nell’amministrazione straordinaria e sono, quindi
sottoposti alla gestione congiunta dei coniugi, tutti quegli atti che
possono determinare un mutamento della condizione economica
familiare, incidendo sulla consistenza e sul valore patrimoniale
del fondo.
La straordinaria amministrazione
Sottoposti alla gestione congiunta dei
coniugi
L’amministrazione
straordinaria
sono
gli atti
estranei alle normali esigenze della vita familiare, o che
incidono sulla composizione del patrimonio o sulle
condizioni di vita della famiglia “
ATTENZIONE
Tra gli atti che necessitano il consenso di entrambi i coniugi
rientrano gli atti volti a concedere diritti reali di garanzia , l’ipoteca ,
il pegno ( che può riguardare anche titoli di credito )
L’amministrazione del fondo patrimoniale
L’amministrazione del fondo avviene secondo le norme
della comunione legale
ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE
Gli atti spettano disgiuntamente a
ciascun coniuge
Atti di conservazione del fondo e di
riscossione e disposizioni delle rendite
al fine di utilizzarle per i bisogni della
famiglia
Gli atti spettano congiuntamente ad
entrambi i coniugi salvo che non sia
diversamente scritto nell’atto
costitutivo.
Se figli minori richiesta l’autorizzazione
giudiziale
Eccezioni quando uno dei coniugi sia
impossibilitato a causa di qualsiasi
impedimento
85
L’amministrazione del fondo patrimoniale : un solo coniuge
Amministrazione di
un solo coniuge
Di norma la gestione del fondo spetta ad
entrambi i coniugi, congiuntamente per
gli atti straordinari, disgiuntamente per
quelli di ordinaria amministrazione
Tale regola può subire delle eccezioni
che si manifestano quando uno dei
coniugi
sia
impossibilitato
ad
amministrare a causa di un qualsiasi
impedimento
In queste circostanze il coniuge che non
ha nessun impedimento può richiedere al
giudice l’autorizzazione al compimento di
tutti gli atti necessari alla salvaguardia
degli interessi della famiglia.
86
L’amministrazione del fondo patrimoniale : un solo coniuge
In quali casi ?
1
Lontananza o altro impedimento
amministrare
di un coniuge ad
2
Rilascio di procure tra coniugi
3
Esclusione di un coniuge dall’amministrazione per cause
di forza maggiore (interdizione, malattia, morte,
detenzione, latitanza, ecc)
L’autorizzazione giudiziale non è necessaria qualora il coniuge
impedito abbia rilasciato, in precedenza, una procura per il
compimento di atti di straordinaria amministrazione
87
L’amministrazione del fondo patrimoniale
Art. 168, Co. 3 C.C
L’amministrazione dei beni del fondo è regolata
dalle norme relative all’amministrazione della
comunione legale
ENTRAMBI I CONIUGI
ORDINARI
AMMINISTRAZIONE FONDO
(poteri disgiunti)
Conservazione
Manutenzione
Riscossione e disposizione delle rendite
STRAORDINARI
(poteri congiunti)
Alienazione
Trascrizione di ipoteca
Costituzione in pegno
 Iscrizione di vincoli
I vantaggi del fondo patrimoniale
1. Consente di separare una parte del patrimonio del soggetto
sottraendolo alla garanzia illimitata per le obbligazioni contratte
nell’esercizio commerciale; quindi protezione dei beni in oggetto
dalle possibili disavventure dell’impresa o comunque dell’attività
economica e protezione contro le pretese dei creditori
1. Una parte del patrimonio viene destinata ai bisogni della famiglia e
quindi anche alle necessità degli eredi non interessati al governo
dell’impresa
1. Permette a certe condizioni la non esecutabilità dei beni di famiglia
da parte dei terzi
1. È soggetto a spese solo in fase costitutiva
1. Tutela dei figli minori/invalidi di un genitori/imprenditore
professionista dai rischi dell’attività
o
1. Flessibilità : rimozione successiva del vincolo a discrezione dei
soggetti che lo hanno disposto
Gli svantaggi del fondo patrimoniale
1. È legato indissolubilmente alle sorti del matrimonio (instabilità) e
non può essere utilizzato da soggetti non coniugati
1. Per lo scioglimento del fondo è necessario il consenso di tutte le
parti della convenzione
1. Possono essere costituire oggetto di un fondo patrimoniale solo “i
bisogni della famiglia”
1. Temporaneità della soluzione
1. I beni possono essere alienati, ipotecati solo con il consenso di
entrambi i coniugi
1. Aggredibilità dei frutti dai beni del fondo
1. Non possono essere conferiti in un fondo patrimoniale : beni mobili
non registrati, denaro, quote sociali, non azionarie e in genere tutti
quegli strumenti finanziari che non sono riconducibili con certezza
alla categoria dei titoli di credito
Gli svantaggi del fondo patrimoniale
A parere dell’ Agenzia delle Entrate:
• La costituzione di un fondo patrimoniale è
soggetta all’ imposta sulle donazioni nel
caso in cui sia costituito con beni di un
terzo o di proprietà di uno solo dei
coniugi che non se ne riserva la proprietà
(ricorre quindi l’effetto traslativo).
• Viceversa non è soggetto all’ imposta
sulle donazioni se il fondo è costituito con
beni di proprietà di entrambi i coniugi
ovvero qualora sia costituito con beni di
proprietà di uno solo dei coniugi e nell’
atto
costitutivo
del
fondo
sia
espressamente stabilito che la proprietà
rimane in carico allo stesso conferente
(non ricorre l’effetto traslativo).
91
Impignorabilità dei beni
I debiti della famiglia possono essere
ripartiti in 3 categorie :
1
Debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia
2
Debiti che il creditore ignorava essere estranei ai
bisogni della famiglia
3
Debiti contratti per scopi estranei alla vita familiare
che il creditore conosceva come tali
Impignorabilità dei beni
Affinché i coniugi possano evitare l’azione esecutiva sui
beni del fondo patrimoniale è necessario che si verifichino
le seguenti condizioni :
1
I debiti siano contratti dai coniugi per beni o
prestazioni estranei ai bisogni della famiglia
2
Al momento del perfezionamento dell’obbligazione il
creditore fosse consapevole della estraneità del debito
rispetto alle esigenze familiari
Impignorabilità dei beni
L’articolo 170 c.c stabilisce che i beni conferiti nel fondo
patrimoniale possono essere pignorati solo dai creditori
le cui obbligazioni siano sorte in relazione a obblighi
contratti dai coniugi per le esigenze della famiglia
Il fondo sottrae i beni ai creditori i cui crediti siano sorti
per ragioni imprenditoriali, professionali o di normale
responsabilità civile
ll concetto di estraneità del debito (esemplificazione pratica)
CASO: IMPRENDITORE INDIVIDUALE
destina a fondo patrimoniale un immobile in comunione legale con la moglie
.
Banca promuove - previa revoca degli affidamenti e conseguito un titolo
esecutivo, esecuzione forzata la sua quota per ½ dell’immobile costituito in
fondo patrimoniale, non
applicandosi in via di principio il divieto di esecuzione
previsto dall’art. 170 c.c
Il divieto in questione opera, difatti, solo allorquando i debiti siano stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia, bisogni che secondo il citato orientamento
giurisprudenziale non vanno intesi in senso restrittivo.
Nel caso di specie, le linee di credito sono state erogate in favore dell’imprenditore per
esigenze inerenti la sua attività di lavoro autonomo esercitata con una Ditta individuale,
attività dalla quale si presume che la famiglia tragga i redditi necessari al suo pieno ed
adeguato mantenimento; ed il corrispondente suo debito verso la Banca risulterebbe così
contratto anche per soddisfare bisogni della famiglia, oltre che per esigenze connesse
all’attività imprenditoriale.
Segue
Per converso, la stessa quota di proprietà immobiliare non potrebbe essere
aggredita per un eventuale saldo passivo derivante dal rapporto creditizio
intrattenuto dalla S.r.l. di cui la moglie dell’imprenditore è socia, rapporto che lo
stesso ha garantito con fideiussione, trattandosi di linee di credito concesse ad una
Società con personalità giuridica e con conseguente autonomia patrimoniale
perfetta, e senz’altro destinate esclusivamente ad esigenze economiche, produttive
e/o commerciali della Società stessa.
Per ragioni analoghe a quelle di cui sopra, la quota in questione non potrebbe
essere aggredita per eventuali debiti contratti dalla S.a.s. di cui l’imprenditore è
socio accomandatario ed amministratore, debiti per i quali è, pertanto, solidalmente
ed illimitatamente responsabile con la S.a.s. stessa. (?)
Difatti, anche la S.a.s., società di persone, benché in quanto tale sprovvista di
personalità giuridica, costituisce pur sempre un autonomo soggetto di diritto che può
essere centro di imputazione di rapporti contrattuali distinti rispetto alle posizioni dei
singoli soci, ed è altresì dotata di una propria parziale autonomia patrimoniale.
In conclusione, anche se l’anno prossimo il fondo patrimoniale già costituito si
consoliderà, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione
revocatoria ordinaria, permane il potenziale rischio di espropriazione forzata per la
quota di proprietà immobiliare dell’imprenditore, ma unicamente in relazione ad
eventuali debiti contratti come Ditta individuale, salvo fornire la prova rigorosa che il
debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari (prova peraltro “diabolica” se la
famiglia non ha altri redditi).
Impignorabilità dei beni
L’impignorabilità riguarda tutti i
beni del fondo patrimoniale ma
anche i relativi frutti
L’esecuzione sui beni e sui
frutti non può aver luogo
se il creditore era a
conoscenza del fatto che i
debiti erano stati contratti
per scopi estranei
al
soddisfacimento
della
famiglia
Spetta ai coniugi dimostrare
che i creditori erano a
conoscenza
che
le
obbligazioni
erano
state
contratte per cause esterne
Impignorabilità dei beni
Secondo il Consiglio nazionale del Notariato
“ il creditore deve <<positivamente >> essere a
conoscenza
della estraneità dell’obbligazione alle
esigenze della famiglia. Non basta la mera conoscibilità
astratta o la dimostrazione che il creditore con la
diligenza ordinaria avrebbe conosciuto una siffatta
alienità. Né è sufficiente un semplice stato di non
conoscenza o di ignoranza del creditore, magari a causa
della neutralità dell’obbligazione in questione.
La prova di tale conoscenza, anche mediante semplici
presunzioni grava sui coniugi; in particolare costoro
dovranno provare la non corrispondenza, in modo
oggettivo , dell’obbligazione
sorta nei confronti
dell’esecutante ai bisogni del loro nucleo familiare “.
Impignorabilità dei beni
La corte di cassazione con la
sentenza 9.04.1996 n.3251 ha
precisato che il divieto di
esecuzione forzata sui soli
crediti estranei alla famiglia si
estende non soltanto ai crediti
sorti successivamente alla
costituzione del fondo, ma
anche quelli sorti prima di tale
data
Impignorabilità dei beni
Art 170 c.c
SI
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di
essi non può aver luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia
ESPROPRIAZIONE DEL FONDO
Debiti contratti per soddisfare i
bisogni della famiglia
Debiti che il creditore ignorava
essere estranei ai bisogni della
famiglia
Debiti
NO
contratti per scopi
estranei alla vita familiare che il
creditore conosceva essere tali
Esecuzione dei beni
Natura dei debiti
I beni conferiti nel fondo non possono
essere oggetto di esecuzione per debiti
contratti non in relazione ai bisogni
della famiglia
Stato soggettivo del creditore
Ai fini della non aggredibilità è
necessario che al momento della
contrazione del debito il creditore fosse
a conoscenza del fatto che i debiti
erano stati contratti da uno dei coniugi
per esigenze diverse da quelle familiari
Onere della prova
Spetta ai coniugi provare che il
creditore era a conoscenza che
l’obbligazione sia sorta per fini estranei
a quelli della famiglia
Obbligazioni contratte per bisogni della famiglia
Nel caso in cui sia stata contratta un’obbligazione
da parte di un coniuge e questo abbia agito nel
pieno rispetto delle regole sull’amministrazione del
fondo, rimane coinvolta nella responsabilità
anche la quota dell’altro coniuge, dal momento che
tutti gli atti rivolti a soddisfare bisogni essenziali
della famiglia, costituiscono gestione del fondo
Inoltre i creditori possono rivalersi anche sugli altri
beni dei coniugi in comunione legale
Obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia
Il fondo patrimoniale non può essere aggredito dai
creditori consapevoli che il loro credito trova la sua
fonte in una obbligazione sorta per soddisfare
interessi personali di un coniuge, estranei alle
necessità familiari, cosa che è invece consentita al
creditore in buona fede
Inoltre i creditori possono rivalersi anche sugli altri
beni dei coniugi in comunione legale
Fallimento dei coniugi
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Premessa
Il fallimento dei coniugi o di uno di essi non
costituisce causa di cessazione del fondo
patrimoniale -
Fallimento dei coniugi
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
Art.46 n.3 legge fallimentare
Sancisce l’esclusione dall’attivo fallimentare
dei “ beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi”.
Ne deriva che l’acquisizione dei beni e dei
frutti costituiti in fondo patrimoniale può
avvenire
esclusivamente
per
il
soddisfacimento di creditori per debiti
contratti
nell’interesse
della
famiglia
attraverso la formazione di una massa
separata che il curatore fallimentare è
eventualmente chiamato a costituire.
Fallimento dei coniugi
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
In definitiva
Non solo il fallimento non è causa di
scioglimento del fondo patrimoniale, ma i
beni e i frutti in forza di esso vincolati ai
bisogni della famiglia non sono appresi nella
massa fallimentare e continuano a svolgere la
funzione per la quale sono stati destinati in
un patrimonio separato anche durante e
indipendentemente dal fallimento di uno o di
tutti e due i coniugi
Fallimento dei coniugi
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
Il Fondo patrimoniale
In pratica
Nel caso di fallimento di uno dei coniugi o di
entrambi i beni facenti parte del fondo
patrimoniale potranno essere appresi “pro
quota” all’attivo del fallimento, con una
massa separata destinata al soddisfacimento
dei creditori ignari che i debiti dei coniugi
erano stati contratti per finalità estranee ai
bisogni della famiglia.
Azione revocatoria
La costituzione del fondo può essere sottoposta ad
azione revocatoria ordinaria o fallimentare se fatta
in frode ai creditori.
L’azione revocatoria (art. 2901 c.c) rappresenta un mezzo di
conservazione, concesso ai singoli creditori, della garanzia
patrimoniale sull’intero patrimonio del debitore , essa consente
di ottenere l’inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio
posti in essere dal debitore che rechino pregiudizio o che
mettano anche solo in pericolo il credito stesso
Azione revocatoria
In tema di revocatoria fallimentare va rilevato che
l’art.
64,
RD
16.3.1942,
n.
267
(LEGGE
FALLIMENTARE) prevede che , in caso di fallimento
di uno dei coniugi, l’atto di costituzione del fondo
sia inefficace nei confronti dei creditori se compiuto
nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento
Azione revocatoria
I presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria
1) Sussistenza di un diritto di credito a carico dei coniugi
2) Compimento di un atto di disposizione da parte dei coniugi
3) Pregiudizio arrecato dall’atto alla garanzia de creditore
Sintesi
Alla luce della più recente giurisprudenza i fondi patrimoniali
sembrano proteggere i beni di :
IMPRENDITORI
Per debiti contratti dai
coniugi nell’esercizio di
attività d’impresa
PROFESSIONISTI
Per azioni di responsabilità
civile professionale
Sintesi
In conclusione spetterà al giudice di
merito se valutare se l’atto compiuto
abbia
o
meno
un’effettiva
connessione con le esigenze della
famiglia, le quali non andranno
considerate solo in funzione di
vantaggio economico, ma in una
prospettiva più ampia, comprensiva
di tutte le esigenze volte al pieno
mantenimento del nucleo familiare
ed al potenziamento delle capacità
lavorative dei suoi componenti
La cessazione del fondo patrimoniale
Premessa
All’atto della costituzione del fondo patrimoniale non è
possibile fissare un termine o una clausola risolutiva che
limiti la durata del fondo, tanto meno è consentito
stipularne la risoluzione convenzionale.
La cessazione del fondo patrimoniale
Ai sensi del’art. 171 co. 1 “ la destinazione del fondo
termina
a
seguito
dell’annullamento
o
dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio”
Il fondo si estingue a causa del venir meno del vincolo
matrimoniale che ne aveva consentito la costituzione
La cessazione del fondo patrimoniale
Il fondo si scioglie
solamente
quando viene meno
il vincolo matrimoniale
La cessazione del fondo patrimoniale
La cause di cessazione
1
Scioglimento del matrimonio derivante dal divorzio.
Mentre la separazione personale dei coniugi non
costituisce causa di cessazione del fondo
2
Annullamento del matrimonio o nullità.
3
Morte di uno dei coniugi.
La cessazione del fondo patrimoniale
La presenza di figli minori
L’articolo 171, comma 2, c.c dispone che in presenza di figli
minori “ il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell’ultimo figli”
Il giudice potrà nominare il coniuge a cui spetterà
l’amministrazione del fondo, il quale potrebbe coincidere con il
coniuge affidatario dei figli
Il tribunale a seconda delle condizioni economiche della
famiglia, può assegnare ai figli una parte di beni costituenti il
fondo
Soltanto qualora l’ultimo figlio avrà raggiunto la maggiore età, i
beni del fondo ritorneranno nella piena disponibilità dei coniugi
o degli eredi
Tabella riep
Imposizione indiretta del fondo patrimoniale
Tabella riepilogativa (Circ. n 221 del 2000)
Tipologia di fondo
Imposta donazione
Imposta
registro
a) fondo costituito con beni
di proprietà di entrambi i
coniugi
No
Fissa
168,00
b) fondo costituito con beni
di proprietà di uno solo dei
coniugi che se ne riserva la
proprietà;
No
Fissa
c) fondo costituito con beni
di proprietà di uno solo dei
coniugi che non se ne
riserva la proprietà
con
accettazione
168,00
Senza
accettazione
Proporzionale
No
4% oltre franchigia
sul 50%
Fissa
No
168,00
d) fondo costituito con beni
di un terzo che non se ne
riserva la proprietà
e) fondo costituito con beni
di un terzo che se ne riserva
la proprietà.
Proporzionale (aliquota in base rapporto parentela
No
imponibile 50 % ciascun coniuge)
No
Proporzionale
(aliquota in base rapporto parentela ed imponibile 50%
ciascun coniuge)
Per la registrazione degli atti non assoggettati a tassazione in virtù
dell’applicazione delle franchigie, è dovuta l’imposta in misura fissa di
euro 168,00
circolare n. 3 del 2008 Agenzia Entrate:
1) qualora la costituzione del fondo patrimoniale non
comporti trasferimento di beni immobili, per la formalità di trascrizione è
dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa di cui all'art. 4 della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, approvato con d.lgs 31 ottobre 1990, n. 347;
2) qualora, invece, la costituzione del fondo patrimoniale comporti
trasferimento di beni immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e
catastale nella misura proporzionale stabilita rispettivamente dall'art. 1
della tariffa allegata al suindicato testo unico e dall'art. 10 dello stesso testo
unico (ipocatastali con aliquota totale de del 3 % - 2% + 1% - in caso di
immobili)
GIURISPRUDENZA
in tema di imposta di registro, il regime di tassazione
dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale non è né
quello stabilito dall’art. 1 della Tariffa Parte I, allegata
al d.P.R. (atti traslativi a titolo oneroso), né quello
previsto dall’art. 3 della Tariffa al citato d.P.R. n. 131 (
atti di natura dichiarativa) e neppure quell’altro
disciplinato dall’art. 9 della stessa Tariffa ( atti divers,
aventi ad oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale), ma va individuato nella categoria
residua di atti prevista dall’art. 11 dello stesso testo
normativo, tassati nella misura fissa iva prevista.
( Corte di Cass sez. trib. N.8162 del 06/06/2002)
Si desume che pertanto l’atto costitutivo del fondo
patrimoniale deve essere incluso nella categoria
residuale discipèlinato dall’art. 11 della tariffa Parte
I allegata al d.P.R. n.131/86 ( imposta in misura fissa)
IMPOSTE DIRETTE
Imposte dirette
Ai fini reddituali come abbiamo già avuto modo di scrivere, il fondo patrimoniale non costituisce un soggetto giuridico autonomo, centro di
imputazione di posizioni giuridiche in questo caso passive.
Infatti l’art. 4 del T.U.I.R. ( d.P.R. del 22/12/1986 n. 917) lett b) dispone che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale
dicui agli artt. 167 ss.c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall’art. 171 c.c. (
cause di cessazione del fondo) i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge
superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo.
Dunque ai fini delle imposte dirette, la previsione normativa non lascia alcun dubbio interpretativo, in quanto identifica i soggetti passivi
dell’imposta prescindendo dalla effettiva titolarità della proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, valorizzando il poter di disporre
e amministare nell’interesse della famiglia la fonte reddituale a discapito della titolarità giuridica.
Tale previsione è ulteriormente confermata dalla seconda parte dell’art. 4 lett b) del T.U.I.R., per le ipotesi di cessazione del fondo in
presenza di figli minori.
Ebbene iniquesto caso rileva ulteriormente l’irrilevanza del criterio di imputazione dell’imposta con la titolarità giuridica della fonte del
reddito posto che in queste ipotesi i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge
superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo: tale ipotesi si realizza anche nel caso previsto
dall’art. 171, 3° co c.c. cioè nel caso in cui il giudice può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Aspetto peculiare ai fini dell’applicazione dell’imposta diretta riveste altrsì l’ipotesi di costituzione del bene da parte di un terzo con riserva di
proprietà.
Si ritiene che in tal caso si costituisca a favore di coniugi destinatari dell’attribuzione patrimoniale, un diritto reale di godimento sulla cui
natura vi sono palesi contrasti dottrinali.
I frutti prodotti da questi beni saranno soggetti ad imposizione fiscale e soggetti passivi saranno i coniugi ( a cui spettano) in sintonia d’altra
parte con la previsione dell’art. 168 c.c. che stabilisce che i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della
famiglia, non distinguendo tra beni conferiti in proprietà e beni conferiti in godimento, con riserva della proprietà
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PF corso fondo patrimoniale