CORSO PROCEDURE CONCORSUALI
E SOVRAINDEBITAMENTO
IL LEASING NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI:
spunti di approfondimento
Relatore:
Giancarlo Braschi
18/12/2015
1
ARGOMENTI DELL’INTERVENTO

LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI
LEASING PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LE DISPOSIZIONI DI PRASSI
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LA NORMATIVA
QUAL E’ LA NORMATIVA APPLICABILE?
- Art. 72 quater l.f.
- Art. 1526 c.c. che recita:
Se la risoluzione del contratto ha luogo per
l’inadempimento del compratore, il venditore
deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a
un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al
risarcimento del danno. Qualora si sia
convenuto che le rate pagate restino acquisite
al venditore a titolo d’indennità, il giudice,
secondo le circostanze, può ridurre l’indennità
convenuta.
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LE POSIZIONI
IN GIURISPRUDENZA:
A favore dell’applicabilità dell’art. 72 quater l.f.:
-
Tribunale di Treviso 27 08 2013
Tribunale di Torino 23 04 2012
Tribunale di Perugia 05 06 2012
Tribunale di Udine 10 02 2012
Tribunale di Brescia 02 02 2012
Motivazioni:
-
Coerenza del sistema e certezza del diritto
Presenza dell’art. 73 l.f. – vendita con riserva della proprietà
Analogia tra l’istituto della risoluzione e quello dello
scioglimento del contratto.
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LE POSIZIONI
IN DOTTRINA:
A favore dell’applicabilità dell’art. 72 quater l.f.:
-
Essendo la prima volta che viene disciplinata la problematica
del leasing si ritiene che la norma sia applicabile a tutti i casi
di scioglimento del contratto di leasing a causa
dell’inadempimento dell’utilizzatore indipendentemente da
quali siano gli eventi successivi.
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LE POSIZIONI
IN GIURISPRUDENZA
A favore dell’applicabilità dell’art. 1526 C.C.:
-
-
Tribunale di Napoli 09 06 2010
Tribunale di Roma 01 10 2010
Tribunale di Mantova 26 09 2013
Tribunale di Firenze 08 05 2013
Tribunale di Milano 12 12 2012
In caso di risoluzione del contratto di leasing in bonis troverà
applicazione il consolidato arresto della Suprema Corte in
merito alla distinzione tra leasing di godimento e leasing
traslativo con applicazione dell’art. 1526 c c in caso di
leasing traslativo.
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LE POSIZIONI
IN DOTTRINA:
A favore dell’applicabilità dell’art. 1526 C.C.:
Differenza di trattamento al contratto di leasing risolto prima
del fallimento in quanto spetta al locatore il risarcimento del
danno (diversamente da quanto previsto dall’art. 72);
L’art. 72 quater l.f. è incentrato sulla scissione - non
riconducibile al di fuori del fallimento – tra credito regolabile
fuori concorso e credito insinuabile al passivo ( cfr. L.
Quagliotti in Fallimento 2010, 7 pg 808 e seg);
La specialità della legge fallimentare che è chiamata a
regolare eventi straordinari che richiedono tutele e
provvedimenti diversi rispetto alla “normalità” . La norma de
quo è inserita in un contesto – rapporti giuridici preesistenti –
che trovano altrove la propria disciplina generale.
-
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APPLICAZIONE DELL’ART. 1526 CC
Presupposti:
-
Risoluzione del contratto prima della
dichiarazione di fallimento per inadempimento
dell’utilizzatore ;
-
Restituzione del bene alla società concedente
da parte dell’utilizzatore;
-
Contratto di leasing traslativo.
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APPLICAZIONE DELL’ART. 1526 CC
Nel leasing TRASLATIVO si applica la disciplina della vendita con
riserva della proprietà di cui agli artt. 1523-1526 c.c. Pertanto, in
caso di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’utilizzatore, si avrà la seguente situazione:
L’UTILIZZATORE:
 dovrà restituire il bene

avrà diritto alla restituzione dei canoni pagati

dovrà riconoscere alla società concedente un equo compenso per
l’utilizzo del bene

dovrà riconoscere alla società concedente un eventuale
risarcimento dei danni.
IL CONCEDENTE:

dovrà acquisire il bene e avrà diritto di venderlo o meno

dovrà restituire all’utilizzatore i canoni incassati

dovrà ottenere dall’utilizzatore un equo compenso

dovrà ottenere dall’utilizzatore un eventuale risarcimento dei
danni.
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APPLICAZIONE DELL’ART. 1526 CC
Da queste premesse è agevole dedurre che la soluzione del problema
dell’attribuzione della qualifica a un contratto di leasing si deve basare
sull’accertamento delle concrete caratteristiche del singolo rapporto.

Le caratteristiche essenziali della figura di leasing, che si può
qualificare“traslativo”, sono (Cass. 13.12.1989, n. 5573):
1. il finanziamento è finalizzato all’acquisto del bene;
2. il contratto ha per oggetto beni durevoli la cui vita economico-tecnica è
significativamente maggiore di quella del contratto;
3. alla scadenza del contratto il bene conserva un elevato valore residuo;
4. il prezzo fissato per l’esercizio dell’opzione di acquisto, per converso, è
irrisorio se rapportato al valore reale del bene all’atto dell’opzione;
5. il canone periodico pagato al concedente, per la mancata coincidenza tra la
durata del contratto e la vita economico-tecnica del bene, incorpora una
componente per il pagamento del prezzo di acquisto del bene; altrimenti
tale canone sarebbe sproporzionato al costo della mera utilizzazione del
bene.La natura del leasing traslativo è dunque assimilabile alla somma di
un contratto di vendita con riserva di proprietà e di un contratto ad opzione
a favore del compratore.
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ALCUNI CONCETTI-CHIAVE

CONCETTO DI EQUO COMPENSO

La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai chiarito
i contorni dell’equo compenso. Infatti esso comprende la
remunerazione del godimento del bene da parte
dell’utilizzatore ovvero la remunerazione del capitale
investito nel bene dalla società di leasing e dal
deprezzamento conseguente alla sua non
commerciabilità come nuovo e al logoramento d’uso.
Restano pertanto esclusi dalla suddetta definizione il
mancato guadagno da parte del concedente (utile).
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ALCUNI CONCETTI-CHIAVE
CONCETTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Il secondo comma dell’art. 1526 c.c. prevede
che “qualora si sia convenuto che le rate
pagate restino acquisite al venditore a titolo
d’indennità, il GIUDICE, secondo le
circostanze, può ridurre l’indennità
convenuta”.
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ALCUNI CONCETTI-CHIAVE
CONCETTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
In alcuni contratti di leasing si trova disciplinata la modalità di calcolo
del risarcimento del danno.
“Il risarcimento del danno sarà determinato dalla sommatoria di
tutti i canoni successivi attualizzati al tasso indicato nelle
condizioni particolari, dedotto quanto il concedente abbia
conseguito disponendo dei beni, al netto del compenso pattuito
per l’opzione”.
In linea di massima le società di leasing pretendono come
risarcimento del danno la somma di tutti i canoni di locazione
ancora da scadere dopo la data del fallimento.
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ALCUNI CONCETTI-CHIAVE
CONCETTO DI RISARCIMENTO DEL
DANNO
In base al disposto del secondo comma dell’art.
1526 cc il giudice stabilisce che non può
determinare una LOCUPLETAZIONE –
arricchimento – della parte concedente derivante
dal cumulo della somma dei canoni ancora da
scadere post fallimento e del residuo valore del
bene dovendo pertanto valutare la clausola penale
nell’ambito contrattuale delle prestazioni.
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ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI
PRO MEMORIA PER IL CURATORE EX ART. 72 L.F.
CREDITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE:
- Rappresenta il SOLO capitale impiegato RESIDUO
dalla società di leasing per l’acquisto del bene. Viene
inteso come la somma delle rate periodiche – che
comprendono appunto una quota del capitale investito
dalla concedente – insolute alla data del fallimento e
da scadere successivamente al fallimento
1. Occorre scorporare la componente INTERESSI che è
contenuta nei canoni periodici insoluti alla data del
fallimento e nei canoni che scadono successivamente
alla data del fallimento.
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ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI
PRO MEMORIA PER IL CURATORE EX ART. 72 L.F.
2. Stabilito il quantum quale credito residuo in linea
capitale occorre confrontarlo con il RICAVATO
dell’allocazione a VALORE DI MERCATO del bene
restituito
3. Se la differenza è positiva cioè se la concedente abbia
incassato più di quanto dovuto quale credito residuo
in linea capitale DEVE VERSARE tale importo a mani
del curatore
4. Se la differenza è negativa cioè la concedente ha
incassato meno di quanto dovuto ha diritto a
recuperare la differenza insinuandosi allo SP.
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ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI
PRO MEMORIA PER IL CURATORE EX ART. 72 L.F.
CREDITO VANTATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO:
Rappresenta il credito totale della società concedente ed è
formato da:
1.
Eventuale credito residuo in linea capitale non
soddisfatto dal prezzo di vendita ( da notare che tale
calcolo viene effettuato al di fuori del concorso)
2.
Interessi dei canoni periodici insoluti fino alla data del
fallimento
3.
Quant’altro dovuto in forza del contratto che non
costituisca risarcimento del danno.
P.S. Non si ritiene opportuno inserire gli interessi dei canoni periodici maturati
successivamente alla data del fallimento stante il tenore dell’art. 55 l.f.
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TRIBUNALE DI FIRENZE
LA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 72 QUATER L.F. E’
IMPERNIATA SULL’ALLOCAZIONE DEL BENE E SUL SUO
RICAVATO.
NE DISCENDE CHE IL TRIBUNALE DI FIRENZE DICHIARA
NON AMMISSIBILE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE
ALLO SP DEL FALLIMENTO FINO A QUANDO IL BENE
NON SIA STATO ALLOCATO.
LO STESSO TRIBUNALE NON PARLA DI
INAMMISSIBILITA’ ASSOLUTA MA DI POSPOSIZIONE
DELLA DOMANDA STESSA.
Contraria Cassazione 4862/2010 e soprattutto 15701/2011.
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TRIBUNALE DI FIRENZE
ALCUNE NOTE.
IN CASO DI SURPLUS DERIVANTE DALL’ALLOCAZIONE
DEL BENE O DALLA PRECISAZIONE DEL SUO VALORE
DI MERCATO, L’IMPORTO DEVE ESSERE RESTITUITO AL
CURATORE E NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI
COMPENSAZIONE COL CREDITO DELLA CONCEDENTE
VANTATO ALLA DATA DEL FALLIMENTO ( e che in
questo caso sarebbe formato dall’importo dei soli
interessi e dalle altre componenti contrattuali ammissibili)
E DEVE CONCORRERE CON GLI ALTRI CREDITORI.
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TRIBUNALE DI FIRENZE
ALCUNE NOTE.
CHE FINE FANNO LE RATE GIA’ INCASSATE DAL
CONCEDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO?
TRIBUNALE DI FIRENZE AFFERMA CHE IL SISTEMA DI
CALCOLO STABILITO DALL’ART. 72 QUATER L.F.
PRESUPPONE ACQUISITE LE RATE GIA’ PAGATE A
FRONTE DELL’ UTILIZZO DEL BENE.
BRUNO INZITARI INVECE AFFERMA IL DIRITTO DEL
CURATORE A RICHIEDERE AL CONCEDENTE LA
RESTITUZIONE DEI CANONI PAGATI
DALL’UTILIZZATORE FALLITO CON I LIMITI E I
CORRETTIVI APPLICATI DALLA GIURISPRUDENZA IN
MATERIA DI LEASING CON IL RICONOSCIMENTO AL
CONCEDENTE DELL’EQUO COMPENSO AI SENSI
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DELL’ART. 1526 CC.
TRIBUNALE DI FIRENZE
ALCUNE NOTE
LA LIQUIDAZIONE DEL BENE CONSENTE AL
CONCEDENTE LA SODDISFAZIONE DEL SUO
CREDITO AL DI FUORI DEL CONCORSO
LIMITATAMENTE AL CREDITO RESIDUO IN
LINEA CAPITALE CONFIGURANDOSI COSI’
UN’ ANALOGIA CON LA FIGURA DEL
PRIVILEGIO SPECIALE SUL BENE STESSO.
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FINE DELLA PRESENTAZIONE
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