BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
ILLECITI
RESPONSABILITA’
E
SISTEMI DI GESTIONE
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INDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Diritto privato e diritto pubblico
Il concetto di responsabilità
La responsabilità civile contrattuale (cenni)
L’illecito civile
La responsabilità civile extracontrattuale in generale
Alcune ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale
Gli strumenti di tutela giudiziaria
L’illecito penale
L’oblazione nelle contravvenzioni
L’illecito amministrativo
La contestazione della sanzione amministrativa
L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
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I. Diritto privato e diritto pubblico
Per comprendere il concetto giuridico di responsabilità in
ambito
civile,
penale
ed
amministrativo
occorre,
preliminarmente, distinguere tra
diritto privato
e
diritto pubblico
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I. Diritto privato e diritto pubblico
DIRITTO PUBBLICO
norme che regolano, nell’interesse della collettività,
l’esercizio di pubblici poteri e pubbliche funzioni
Le norme di diritto pubblico possono inoltre essere distinte
in altre categorie a seconda della materia regolata, ad es.
diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario,
urbanistico (all’interno di quest’ultima categoria viene
tradizionalmente compreso il diritto dell’ambiente)
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I. Diritto privato e diritto pubblico
DIRITTO PRIVATO
norme che regolano i rapporti giuridici tra privati (o
soggetti di diritto pubblico che però operano come
privati), siano essi persone fisiche o giuridiche,
lasciandone però l’attuazione all’iniziativa dei singoli
che vengono ad operare in posizione di uguaglianza
gli uni rispetto agli altri
Si distinguono: norme cogenti (o imperative) e norme
derogabili (o dispositive)
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II. Il concetto di responsabilità
Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si
vuole indicare quella situazione in cui un soggetto è
chiamato a rispondere del proprio comportamento verso
terzi.
Distingueremo:
 nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale (da illecito civile);
 nei confronti dello Stato: responsabilità penale (illecito
penale) e amministrativa (da illecito amministrativo).
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III. La responsabilità civile contrattuale
(cenni)
E’ collegata agli obblighi che un soggetto (la parte)
assume nei confronti di un altro con il quale ha
stipulato un contratto; in caso di violazione degli
obblighi
contrattualmente
assunti,
la
parte
inadempiente sarà tenuta:
1.
2.
ad eseguire esattamente l’obbligazione su di lei
incombente;
a risarcire la parte adempiente degli eventuali danni
da questa subiti.
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III. La responsabilità civile contrattuale
(cenni)
I principi espressi sono contenuti nei seguenti articoli del
codice civile:
 Art. 1218 Responsabilità del debitore “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se
non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
 Art. 1223 Risarcimento del danno “il risarcimento del danno per
l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita
dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta”
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III. La responsabilità civile contrattuale
(cenni)
Quesito n. 1
In un contratto d’appalto, se il committente fornisce il progetto
all’appaltatore, in che misura può essere esclusa la
responsabilità di quest’ultimo per i vizi e difetti dell’opera
realizzata?
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III. La responsabilità civile contrattuale
(cenni)
LA RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA
Il contratto d’opera
 Art. 2222 cod. civ.: quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le disposizioni di questo capo, salvo che il rapporto abbia una
disciplina particolare nel libro IV
 Art. 2236 cod. civ., la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale: se
la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà, il prestatore non risponde dei danni se non in caso di dolo o
colpa grave
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III. La responsabilità civile contrattuale
(cenni)
Quesito n. 2
Se un professionista, chiamato a redigere un progetto edilizio, lo predispone
a regola d’arte dal punto di vista tecnico ma non tiene conto delle particolari
disposizioni normative e/o regolamentari che in quel determinato luogo
disciplinano l’assetto e l’uso del territorio, verserà in una situazione di colpa
grave o di colpa lieve?
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IV. L’illecito civile
Attiene alla responsabililtà c.d extracontrattuale: il
soggetto (autore dell’illecito civile) è tenuto al risarcimento
dei danni nei confronti della parte c.d. danneggiata.
L’atipictà dell’illecito civile
Il danno che obbliga al risarcimento deve essere ‘ingiusto’: se si
tratta di un atto sanzionato penalmente sarà sicuramente ‘ingiusto’;
diversamente, qualora non si tratti di reato, sarà necessario compiere
una comparazione tra gli interessi tutelati. E’ in questo senso che si
parla di ‘atipicità’ dell’illecito civile poiché il legislatore, in campo
civile, non ha provveduto ad elencare specificamente tutti i casi in cui
un danno deve qualificarsi come ingiusto.
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V. La responsabilità civile extracontrattuale
Art. 2043 del codice civile:
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
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V. La responsabilità civile extracontrattuale
L’elemento soggettivo
 il dolo: art. 43 codice penale, il delitto è doloso, o
secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o
pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e
da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto. È
dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della
propria azione od omissione.
 la colpa: art. 43 codice penale, il delitto è colposo o
contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa
della negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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VI. Alcune ipotesi di responsabilità civile
extracontrattuale
 Art. 2050, responsabilità per l’esercizio di attività pericolose,
“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno”
 Art. 2051, danno cagionato da cose in custodia, “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”
 Art. 2053, rovina di edificio, “Il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che
provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di
costruzione”
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VI. Alcune ipotesi di responsabilità civile
extracontrattuale
Quesito n. 3
La gestione di un impianto sciistico costituisce attività pericolosa?
Quesito n. 4
L’organizzazione di una gara motociclistica di regolarità (e non di velocità) su
circuito aperto al traffico costituisce attività pericolosa?
Quesito n. 5
E un’attività di noleggio cavalli?
Quesito n. 6
Ed infine una edilizia?
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VI. Alcune ipotesi di responsabilità civile
extracontrattuale
Quesito n. 7
Se il fatto illecito dipende da una condotta dolosa anziché
meramente colposa, variano le conseguenze per quanto concerne
l’obbligo risarcitorio?
Quesito n. 8
Quali sono i danni risarcibili conseguenti a fatto illecito? Quelli
diretti e immediati o anche quelli indiretti e mediati?
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VII. Gli strumenti di tutela giudiziaria
L’azione civile ordinaria
L’azione civile cautelare
(in caso di danno imminente ed irreparabile)
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VII. Gli strumenti di tutela giudiziaria
Principi fondamentali del processo civile
1.
2.
3.
Onere della prova (art. 2697 c.c.): “chi vuole far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione di fonda”.
Principio della domanda (art. 99 c.p.c.): “chi vuole far valere un
diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”
Principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.): “il giudice, salvo che la
legge non disponga altrimenti, non può statuire su alcuna domanda, se
la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata o
non è comparsa”
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VII. Gli strumenti di tutela giudiziaria
Quesito n. 9
Se la parte danneggiata promuove un giudizio per ottenere un
risarcimento danni a seguito di un asserito inadempimento
contrattuale, potrà poi, nel giudizio d’appello, chiedere anche
il risarcimento di quelli derivanti da fatto illecito?
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VIII. L’illecito penale
L’illecito penale è definito ‘reato’: i reati si distinguono in
delitti
e
contravvenzioni
secondo la diversa specie delle pene
per essi stabilite dal codice penale
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VIII. L’illecito penale
L’ILLECITO PENALE SI CARATTERIZZA PER:
1.
PREVISIONE LEGISLATIVA DEL FATTO VIETATO E DELLA SANZIONE
COMMINATA (PRINCIPIO DI LEGALITA’)
2.
COMPORTAMENTO ESTERNO SUSCETTIBILE
(PRINCIPIO DI MATERIALITA’)
3.
COMPORTAMENTO CONCRETAMENTE LESIVO O PERICOLOSO DEL
BENE GIURIDICO TUTELATO (PRINCIPIO DI NECESSARIA
LESIVITA’)
4.
COMPORTAMENTO EFFETTIVAMENTE RIMPROVERABILE AL SUO
AUTORE (PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA)
DI
PERCEZIONE
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VIII. L’illecito penale
ELEMENTO OGGETTIVO (TIPICITA’):
1.
2.
3.
4.
CONDOTTA
EVENTO
NESSO CAUSALE
ASSENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (ANTIGIURIDICITA’)
ELEMENTO OGGETTIVO (COLPEVOLEZZA):
1.
2.
3.
4.
DOLO
COLPA
PRETERINTENZIONE
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
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VIII. L’illecito penale
I REATI SI DISTINGUONO IN DELITTI E CONTRAVVENZIONI
IL SISTEMA DISTINTIVO – INDICATO DALLA LEGGE (ART. 30
C.P.) – E’ UN CRITERIO DI CARATTERE FORMALE CHE
DISTINGUE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI IN BASE ALLA
PENA PREVISTA PER LE SINGOLE FATTISPECIE:
DELITTI:
- ergastolo
- reclusione
- multa
CONTRAVVENZIONI:
arresto
ammenda
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VIII. L’illecito penale
•
ELEMENTO PSICOLOGICO
• CONTRAVVENZIONI:
PUNITE SIA A TITOLO DI
DOLO CHE DI DI COLPA
• DELITTI: LA PUNIBILITA’
PER COLPA DEVE ESSERE
ESPRESSAMENTE PREVISTA
DAL CODICE
•
TENTATIVO
• CONTRAVVENZIONI: NON
AMMESSO
• DELITTI: AMMESSO
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VIII. L’illecito penale
•
PRESCRIZIONE
• CONTRAVVENZIONI:
PRESCRIZIONE
BREVE
(MAX 4 ANNI E MEZZO)
• DELITTI:
PRESCRIZIONE
LUNGA, IN TALUNI CASI
IMPRESCRITTIBILI
(ES.
DELITTI
PUNITI
CON
L’ERGASTOLO)
•
OBLAZIONE
• CAUSA DI ESTINZIONE DEL
REATO AMMESSA SOLO PER
LE CONTRAVVENZIONI
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
Art. 162 del codice penale
Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola
pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare,
prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza
parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
OBLAZIONE OBBLIGATORIA (per il giudice) – ART. 162 C.P.:
-
CONTRAVVENZIONI
DELL’AMMENDA;
PUNITE
CON
LA
SOLA
PENA
-
PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA TERZA PARTE DEL
MASSIMO DI PENA STABILITA DALLA LEGGE;
-
IL PAGAMENTO COMPORTA L’ESTINZIONE DEL REATO
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
Art. 162 bis codice penale
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà
del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le
spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso
dell’articolo 99, dall’art. 104 o dall’art. 105, né quando permangono le conseguenze
dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione,
avuto riguardo ala gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il
reato.
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
OBLAZIONE FACOLTATIVA (per il giudice) – ART. 162 bis C.P.:
-
CONTRAVVENZIONI PUNITE CON LA SANZIONE ALTERNATIVA (ARRESTO O
AMMENDA) – MAI ARRESTO+AMMENDA O SOLO ARRESTO –
-
PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA META’ DEL MASSIMO DI PENA STABILITA
DALLA LEGGE
-
PUO’ NON ESSERE CONCESSA IN RELAZIONE ALLA GRAVITA’ DEL FATTO
-
NON PUO’ ESSERE CONCESSA:
-
-
RECIDIVO REITERATO (chi dopo essere stato condannato per un reato incorre nuovamente nella
commissione di un reato è RECIDIVO; il recidivo che commette altro reato è RECIDIVO
REITERATO)
IN ALCUNE FORME SPECIFICHE DI PERICOLOSITA’ CRIMINALE (ABITUALITA’ –
PROFESSIONALITA’ NEL REATO)
PERMANENZA DELLE CONSEGUENZA DANNO SE O PERICOLOSE DEL FATTO ELIMINABILI
DAL CONTRAVVENTORE
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X. L’illecito amministrativo
I principi fondamentali contenuti nella legge n. 689/81
• L’elemento soggettivo
• Le cause di esclusione della responsabilità
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XI. La contestazione della sanzione
amministrativa
Il procedimento previsto dalla legge n. 689/81
30 giorni per presentare SCRITTI DIFENSIVI
Annullamento provvedimento
Conferma provvedimento
Ordinanza ingiunzione
Opposizione avanti al
Tribunale
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
RIVEDIAMO LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Risarcimento per fatto illecito: art. 2043 codice civile
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: art. 2050 codice civile
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa,
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
Nell’esercizio di attività pericolose spetta a chi ha provocato il
danno dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad
evitarlo.
Quale è, in concreto, la prova che deve essere fornita?
È sufficiente la dimostrazione di avere rispettato la legge?
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA
Cassazione civile sez. III, 4 giugno 1998 n. 5484:
“La presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività
pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente
rigorosa, e cioè con la dimostrazione di avere adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non
avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune
prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura e
misura volta a impedire l’evento dannoso”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
Se non basta dimostrare il rispetto delle norme di legge,
in cosa può consistere la prova liberatoria
che il danneggiante deve fornire?
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA
Cassazione civile sez. III, 4 giugno 1998 n. 5484, segue:
“La presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050
c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una
prova particolarmente rigorosa, e cioè con la
dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad
impedire l’evento dannoso, ivi compreso il rispetto delle
più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente
possibili all’epoca del fatto dannoso”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA
Cassazione penale, n. 4880/1996:
«ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle
contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., non è
configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare
di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con
notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con
considerevole dispendio di risorse in termini economici,
tecnologie di intervento altamente qualificate per
prevenire le immissioni»
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA
Cassazione penale, n. 4009/1999:
«Lo scarico di reflui con valori non conformi ai limiti di cui
alla Tabella A della legge 319/76, non costituisce il reato
previsto dall’art. 21, co. 3 della medesima legge, se sono
stati rispettati gli obblighi di vigilanza e manutenzione
ed il superamento dei limiti tabellari è stato occasionato
da un accidentale ed imprevedibile guasto» (nella specie
era stato accertato che «quelle stesse valvole, dalla cui
disfunzione era scaturito l’evento inquinante, erano state
sottoposte alle prescritte manutenzioni il giorno stesso»)
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA
Tribunale Mondovì 24 aprile 2001 sent. n. 257/01:
«La certificazione ottenuta (UNI EN ISO 14001)
ed i documenti prodotti e/o acquisti hanno
dimostrato una sola cosa: di più non si poteva
fare. Di più, dunque, non era corretto esigere”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA
Tribunale Mondovì 24 aprile 2001 sent. n. 257/01 segue:
“La previsione di procedure produttive in occasione
della richiesta di certificazione è un primo passo
verso il conseguimento di una quota di sicurezza
adeguata”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
PRASSI AMMINISTRATIVA
Possibilità per la P.A. – in sede di rilascio di autorizzazione allo
svolgimento di determinate attività (ad es. in materia di emissioni
in atmosfera) – di imporre, alla stregua delle altre prescrizioni
previste nel provvedimento, che il soggetto che ha chiesto
l’autorizzazione implementi un SGA.
Legittimità della prescrizione?
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
In materia di appalti
Consiglio di Stato sez. V, 1 giugno 2001 n. 2973:
“E’ legittima la prescrizione di un bando di gara per
l’aggiudicazione
di
lavori
di
ammodernamento
dell’illuminazione pubblica, con cui il comune chieda agli
aspiranti concorrenti di dimostrare la propria capacità tecnica,
olte che con il certificato di iscrizione all’albo nazionale dei
costruttori per la categoria dei lavori oggetto dell’appalto,
anche a mezzo di certificazione di qualità secondo le norme
Uni En ISO 9001 o 9002, in considerazione della particolarità
e complessità delle opere da eseguire”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza
dei sistemi di gestione
CONCLUSIONI
 Maggiore facilità a mantenere nel tempo la conformità legislativa sugli
aspetti sostanziali della propria attività (es. gestione dei rifiuti)
 Riduzione del rischio di sanzioni
 Maggiore possibilità dell’organizzazione di dimostrare documentalmente
di “avere fatto quanto possibile per evitare il danno” e conseguente
riduzione di rischi legati a pretese risarcitorie (art. 2050 c.c. ”)
 Maggiore capacità dell’organizzazione di realizzare e dimostrare
documentalmente una adeguata formazione del personale
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ISSEL MAGGIOLI