A!A!A!
Mercoledì prossimo (13 maggio) NON
ci sarà lezione.
Con la settimana prossima finiamo il corso.
La colpa
Il problema della colpa:
cosa legittima l’attribuzione di responsabilità
penale per fatti realizzati involontariamente?
(“contro l’intenzione” art. 43 c.p.)
La struttura della colpa
• Un requisito negativo: colpa = assenza di (disvalore
di) intenzione.
• Un requisito positivo: colpa = inosservanza di regole
cautelari
il deficit di legittimazione derivante dall’assenza di
disvalore di intenzione deve essere colmato con una
surtipizzazone della condotta (disvalore di azione).
Segue: la tipicità colposa
È il contenuto della regola cautelare a dare tipicità al reato colposo (cfr.
ad es. il “problema del senno di poi”).
Corollario: la colpa è oggettiva e, infatti non è dirimente se il soggetto in
cuor suo è stato attentissimo o meno, ma se ha rispettato le regole
cautelari (le buone intenzioni non sono una valida difesa e la
valutazione di disattenzione di per sé non è risolutiva). Cfr.
circolazione stradale e riflessi automatici, responsabilità medica e
musica in sala chirurgica.
Esempi: se io sto attentissimo nel cambiare le tegole del tetto, ma non lo
so fare sono in colpa (violazione diligenza oggettiva);
viceversa se un pilota di aereo legge il giornale durante una traversata
oceanica inserendo il pilota automatico
Un punto critico:
A seconda che il rischio che ci si è assunti è
lecito o illecito le cose stanno in modo
(parzialmente) diverso.
AAA: il manuale non fa questa distinzione
(A) Se l‘attività rischiosa è lecita
L’esercizio di questa attività essendo lecito non può essere vietato di
per sé. Il comando tipo è “Agisci, ma con cautela”.
Occorre infatti bilanciare l’esigenza di poter svolgere una
determinata attività (lecita) con l’esigenza di minimizzare i
danni: sono reati a forma ipervincolata (ipertipizzazione della
condotta).
Due criteri essenziali di tipizzazione
1. La c.d. “Misura oggettiva della colpa” (la condotta
colposa: contenuto modale e normativo della colpa)
2. La c.d. “Copertura del rischio tipico” (il nesso tra colpa
ed evento)
1. La c.d. “Misura oggettiva della colpa” (la
condotta colposa)
Obiettivo: garantire lo svolgimento di una determinata attività
rischiosa, ma utile cercando di prevenire i rischi (prebilanciamento). Ergo: regole cautelari e standard dell’agente
modello
Le regole cautelari:
La funzione (preventiva) delle regole cautelari come
prima cartina di tornasole: la colpa come
prevedibilità ed evitabilità
colpa specifica e colpa generica (l’esempio del
gesticolatore).
regole a contenuto rigido (semaforo rosso) e a contenuto
elastico (626/96).
Il criterio dell’Affidamento
Segue: la misura della misura oggettiva della
colpa: l’agente modello (tra colpa specifica e
colpa generica)
Chi è l’agente modello e
perché?
A) L’agente concreto?
B) Il buon padre di famiglia?
Primo risultato: Pluralità di
agenti modelli (è generale,
ma specifico per il tipo di
attività).
Ma come deve essere individuato
l’agente modello?
C) L’agente medio?
Il problema delle prassi
D) L’agente ideale?
Il problema dell’esigibilità delle abilità
X) L’agente modello:
Le caratteristiche del “gruppo di
riferimento”.
Attività specifica ed attività a-specifica
(Segue) la “Copertura del rischio tipico”
(il nesso tra colpa ed evento)
La funzione delle regole cautelari è di prevenire la realizzazione di determinati
eventi.
La condotta colposa - accertato il nesso di causalità materiale - deve essere
rilevante ai fini della produzione dell’evento. Quindi per esserci colposità
dell’evento (o CRT o nesso tra colpa ed evento):
1.
Esso deve essere la concretizzazione di quel rischio che la regola cautelare
intendeva prevenire.
2. Occorre poi chiedersi Se la condotta alternativa lecita sarebbe stata in grado di
impedire l’evento.
Cfr. Le norme precauzionali Due tipi di norme precauzionali a rischio non descritto
(CVM, antenne radio) e a contenuto iperprecauzionale: regole cautelari vs
regole cautelative (codice della strada, soglie di emissione di sostanze
pericolose)
La copertura del rischio tipico (o nesso tra colpa ed
evento)
Un primo esempio:
Tizio passa con il semaforo rosso e duecento metri dopo
l’incrocio investe un ciclista improvvisamente entrato sulla
carreggiata da un viottolo laterale.
(Segue) il nesso tra colpa ed evento. Un altro esempio
Tizio, amministratore unico e gestore della Società Funivie Monte Bianco Srl,
dopo una settimana di forti e continue nevicate, decide di aprire gli impianti
sciistici per il fine settimana, nonostante l’acuto di rischio di valanghe per
sovraccarico da neve segnalato dai servizi di monitoraggio nivometeorologici.
Nella mattinata di domenica, si distacca un ‘seracco’ (una grossa massa di neve
e ghiaccio) da un ghiacciaio che si trova proprio a monte degli impianti, che
innesca una valanga che si abbatte sulle piste di sci e travolge dodici sciatori
causandone la morte.
Nel corso degli accertamenti peritali condotti durante il procedimento si accerta
che la valanga è stata effettivamente causata dal crollo improvviso di questa
seraccata, che il distacco è stato causato da un improvviso e eccezionale
aumento della temperatura che si è verificato nella stessa giornata di domenica
e che le peculiari condizioni nivometeorologiche del momento non hanno
inciso sulla formazione e evoluzione di questa valanga effettivamente
verificatasi.
Il candidato rediga motivato parere argomentando se Tizio debba o meno
rispondere di omicidio colposo plurimo, reato previsto e punito dall’art. 589, 4°
comma del codice penale.
Un altro caso.
Tizio, direttore dello stabilimento Alfa dal 1965 al 1971 non rispettò le regole
di sicurezza sul lavoro prescritte al tempo. (uso di mascherine e aerazione
dei locali).
Vi è la prova al di là di ogni ragionevole dubbio che a causa del lavoro in
quello stabilimento 127 lavoratori si sono ammalati, con esito letale, di
mesotelioma della pleura per inalazione delle polveri di amianto.
Tuttavia gli accertamenti peritali non riescono a dimostrare al di là di ogni
ragionevole dubbio che quel mesotelioma è stato cagionato o aggravato
dall’inalazione delle fibre di amianto che avrebbero dovuto essere filtrate
dalle mascherine dell’epoca. Si ritiene infatti:
1. Che le fibre più altamente pericolose (o comunque parimenti pericolose)
siano le microfibre.
2. che l’inalazione di queste microfibre non sarebbe comunque stata impedita
dall’osservanza delle cautele imposte (e disattese) al tempo dei fatti.
3. Che non è possibile escludere BARD che il mesotelioma sia dose-grilletto e
che la malattia possa essere insorta anche a causa dell’inalazione di una
sola microfibra.
(B) Se l‘attività rischiosa è illecita
L’esercizio di questa attività è vietato. Il comando è
“non agire”. Il disvalore di condotta è già
soddisfatto dall’assunzione del rischio illecito.
Non vi sono opposte esigenze da bilanciare (cioè lo
svolgimento di quell’attività pericolosa con la
riduzione dei rischi connessi). L’agente modello e
la regola cautelare non si possono individuare
come si fa in contesto lecito. (esempio spaccio di
eroina e vendita in farmacia di oppiacei)
Il territorio della colpa in
contesto illecito
• Le ipotesi previste dal codice come
“responsabilità oggettiva” (cfr. art. 42 c.p.)
• Le altre ipotesi di attribuzione a titolo di colpa
di un elemento aggravatore o di una
circostanza
responsabilità oggettiva e colpa
in contesto illecito
• Supposte esigenze di
prevenzione generale
connesse alla logica del
“versari in re illecita”
• Indubbie facilitazioni
probatorie
• Resistenze di ordine
culturale
• Ergo:La responsabilità
oggettiva è “dura a morire
Quattro fasi:
• Responsabilità oggettiva “pura e dura”
Poi sentenze n. 364 e 1085 del 1988
Tre strategie di “boicottaggio”
• Responsabilità oggettiva mascherata da
colpa specifica per violazione di legge
penale
• Responsabilità per assunzione di rischio
illecito
• Responsabilità oggettiva mascherata da
colpa con prevedibilità in astratto
Il punto di svolta: Cassazione penale, Sezioni Unite
22676/2009. Colpa come prevedibilità in concreto
tre amici Tizio, caio e Sempronio, di Bellegra (Roma), si
accordarono per acquistare eroina da consumare insieme.
Tizio, raccolto il denaro, si recò nel vicino paese di Cave
rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già in
precedenza rifornito e che incontrò in un bar. Acquistate due
dosi e tornato a Bellegra, i tre amici assunsero l’eroina.
Subito dopo Caio accusò un malore, al quale seguì il suo
decesso.
È responsabile lo spacciatore ex art. 586 c.p. della morte di
Caio?
Segue.La colpa in contesto illecito e il
giudizio di prevedibilità in concreto
• L’agente modello: chi è qui? Come si fa a costruirlo?
Tizio e Caia sono sposati da trentacinque anni. Nel corso del matrimonio Tizio ha sempre
costretto Caia a vivere in una condizione di vera e propria segregazione e a subire
sopraffazioni e maltrattamenti continui: sradicata dal proprio paese d'origine, costretta a
non uscire più di casa, a non avere contatti personali o telefonici con nessuno, Caia viene
abitualmente minacciata, umiliata, insultata e malmenata.
Per effetto di una denuncia che era stata presentata da Caia, Tizio trascorre un periodo in
carcere. Quando Tizio fa ritorno a casa i maltrattamenti e le aggressioni nei confronti della
moglie riprendono con sistematicità e con ancora maggiore violenza.
Una sera Tizio aggredisce per l'ennesima volta Caia a causa di una non meglio precisata
comunicazione che aveva ricevuto dall'autorità giudiziaria: ritenendola responsabile del
fatto, Tizio minaccia Caia rivolgendole la frase “se devo tornare in carcere piuttosto ti
ammazzo”.
Quella stessa sera la donna, prima di andare a letto, ingerisce un'intera confezione di X, un
farmaco betabloccante usato dal marito per problemi cardiaci. Nella notte Caia si sente
male. Tizio tempestivamente chiama i soccorsi, ma Caia decede poco dopo.
Nel corso delle indagini emergono i seguenti elementi: Caia non soffriva di disturbi della
personalità né di depressione clinicamente accertata; Caia nutriva una profonda fede
religiosa ed era cattolica osservante.
Tizio è imputato per l’ipotesi aggravata di maltrattamenti contemplata dal comma 2 dell’art.
572 c.p. Il candidato esprima motivato parere sulla penale responsabilità di Tizio per il
delitto di maltrattamenti aggravato dall’evento morte della vittima maltrattata (art. 572,
comma 2 c.p.).
Segue La colpa in attività illecita.
Cosa cambia e cosa no.
Cosa cambia
La colpa in questo settore
non svolge una funzione
di tipicità (non è modale).
Non vi sono regole cautelari
codificate.
La valutazione di evitabilità è
già assorbita dal comando
(violato) di non fare.
Ergo: non vi è spazio per il
secondo nesso tra colpa ed
evento
Cosa è simile
La funzione del giudizio di colpa resta
anche qui quella di valutare come
imputare gli eventi illeciti non
voluti: la colpa si schiaccia sul
giudizio di prevedibilità.
Mancando regole cautelari codificate a
maggior ragione diviene essenziale
la costruzione del c.d. agente
modello, per valutare su di lui la
prevedibilità (non l’evitabilità).
Cfr. la colpa (generica) in assunzione
in contesto lecito
Il campo di applicazione
A- La responsabilità (oggettiva, ma ora per
colpa) per l’evento
- delitti aggravati dall’evento (571, 572, 588, 591
c.p. ecc.)
- Il delitto preterintenzionale (art. 584 c.p.)
- L’art. 586 c.p. (un caveat: il manuale lo classifica
in modo diverso, ma in punto di disciplina non
cambia nulla)
(segue) Il campo di applicazione
B- la responsabilità (oggettiva, ma ora per colpa) per
elementi del fatto diversi dall’evento
- es. 609 sexies c.p.
C- la responsabilità (oggettiva, ma ora per colpa) per
l’intero fatto di reato
- es. 116 c.p.
Ripasso: una conferma o un’eccezione del principio di colpevolezza?
Le condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.):
Conferma: sono oggettive perché non appartengono al fatto.
Corollario: sono condizioni oggettive di punibilità se non
appartengono al fatto
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