Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova
Scheda di lettura
LEGGE 107/2015
115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva
immissione in ruolo.
116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno
centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico,
sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le
funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione
e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo
periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Decreto attuativo - DM 850 27/10/2015
Art. 2 comma 1
Cosa succede
Il nostro commento
1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di
formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di
servizio
con
incarico
a
tempo
indeterminato, a qualunque titolo conferito,
e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta
la proroga del periodo di formazione e
prova o che non abbiano potuto completarlo
negli anni precedenti. In ogni caso la
ripetizione
del
periodo
comporta
la
partecipazione alle connesse attività di
formazione, che sono da considerarsi parte
integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il
passaggio di ruolo.
L’obbligo
del
periodo
di
formazione e di prova, secondo le
nuove
regole
contenute
nel
presente decreto, riguarda non
solo i neo immessi in ruolo ma
anche coloro che, per le più
svariate ragioni, devono ancora
superare il periodo di prova,
compresi i docenti che hanno
ottenuto il passaggio di ruolo ad
altro grado di scuola.
Si tratta di una novità rispetto alla normativa fino ad
ora vigente, regolata dagli artt. 437 e 440 del D.Lgs
297/94, E’ forzoso l’obbligo imposto di ripetere
daccapo tutte le attività di formazione in caso di rinvio
del superamento dell’anno di formazione per altri
motivi (ad es. la mancata effettuazione del periodo di
servizio obbligatorio);
Per superare il periodo di prova
occorre
svolgere
nell’anno
scolastico di riferimento almeno
180 giorni di servizio effettivo di
cui 120 per le attività didattiche
Da questi ultimi si escludono i
periodi di sospensione delle lezioni
e di congedo/assenza/permessi a
qualsiasi titolo fruito.
L’introduzione della soglia dei 120 gg. di svolgimento
effettivo di insegnamento e attività didattiche prestati
nella scuola, è una novità rispetto alle precedenti
norme che non facevano questa distinzione.
La circolare n.36167 del 5.11.2015 ha chiarito la
riduzione proporzionale di questo monte-ore per i
docenti in part-time o con orario inferiore a quello
previsto dalla cattedra/posto, fermo restando l’obbligo
di svolgimento delle 50 ore di formazione.
Così pure non trova fondamento, l’obbligo di
ripetere integralmente l’anno di formazione anche a
seguito del passaggio di ruolo, in palese
contraddizione con precedenti circolari in cui il MIUR
stesso ha sostenuto come il passaggio di ruolo in
diverso grado di scuola, non implichi la ripetizione
della formazione in ingresso, ma solo l’effettuazione
dei 180 giorni di servizio (CM 196/2006 e nota
prot.3699 del 29.2.2008).
Art. 3 comma 1 – 2 - 3
1. Il superamento del periodo di formazione e
prova è subordinato allo svolgimento del
servizio effettivamente prestato per almeno
centottanta giorni nel corso dell’anno
scolastico, di cui almeno centoventi per le
attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni
tutte le attività connesse al servizio scolastico,
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ivi compresi i periodi di sospensione delle
lezioni e delle attività didattiche, gli esami e
gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio,
ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e
straordinario e di aspettativa a qualunque
titolo fruiti. Va computato anche il primo mese
del periodo di astensione obbligatoria dal
servizio per gravidanza.
Rientrano
primi 30
maternità
motivi di
legge.
nel periodo richiesto i
giorni di congedo per
e l’interdizione per gravi
salute, equiparata per
3. Sono compresi nei centoventi giorni di
attività didattiche sia i giorni effettivi di
insegnamento sia i giorni impiegati presso la
sede di servizio per ogni altra attività
preordinata
al
migliore
svolgimento
dell’azione didattica, ivi comprese quelle
valutative,
progettuali,
formative
e
collegiali.
Rimane, invece, l’equivoco tra “attività didattiche” e
“attività d’insegnamento”. Le attività didattiche, per
legge (art. 74 c. 2 DL.vo 297/94) vanno dal 1
settembre al 30 giugno, salvo prosecuzione per gli
esami di stato. Dunque, fino ad oggi, i mesi di
luglio ed agosto non si computavano nei 180 gg
(ad eccezione dei giorni di impegno negli esami di
stato). Qui si dice che sono utili, ai fini dei 180 gg, non
solo i periodi di sospensione delle lezioni (quali ad es.
Natale, Pasqua e altri) ma anche i periodi di
“sospensione delle attività didattiche” (solo i mesi di
luglio ed agosto).
Se così fosse confermato, si stabilisce la validità di
tutti i 12 mesi dell’anno ai fini della maturazione del
periodo richiesto, con ovvia esclusione del periodo di
ferie obbligatorio.
E’ opportuno notare come il testo del DM utilizzi
termini
ormai
superati
nel
linguaggio
contrattuale: per “congedo ordinario” si intendono le
ferie e il “congedo straordinario” è in realtà l’assenza
per malattia, nonché l’astensione obbligatoria, che da
tempo è chiamato “congedo per maternità”.
Art. 3 comma 5
5. Sino alla ridefinizione delle classi di
concorso e comunque per l’anno scolastico
2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui
al comma 4 può essere svolto, su istanza
dell’interessato
e
dietro
specifica
autorizzazione
del
dirigente
dell’ambito
territoriale competente, anche sulla base dei
seguenti criteri:
a................
b................
Il periodo di prova può essere
svolto, qualora il docente presti
servizio come supplente annuale o
sino al termine delle attività
didattiche,
nello
stesso
insegnamento o classe di concorso
per il quale si è conseguita la
nomina
in
ruolo,
oppure
nell'insegnamento di materie affini
nonché su posto di sostegno.
Il servizio su sostegno è valido
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La circolare n.36167 del 5.11.2015 ha chiarito che
“per classi di concorso affini si devono intendere quelle
comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM
354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso
grado di istruzione...”
Anche l’art.438 del Testo unico 297/94 prevedeva lo
svolgimento del periodo di prova sul medesimo
posto/cattedra dell’immissione in ruolo: la complessità
di questa fase di assunzioni straordinarie, però, unita
alle modifiche imposte dalla L.107, ha connotato
diversamente le scelte operate dai docenti soprattutto
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c. per le classi di concorso, la supplenza è
valida sullo specifico grado di istruzione e in
considerazione della corrispondenza
degli insegnamenti impartiti con quello
relativi alla classe di concorso di immissione
in ruolo.
indifferentemente
se
prestato
nella
scuola
dell’infanzia
o
primaria. La stessa regola vale
anche per il servizio, sempre su
sostegno, nella secondaria di
primo e di secondo grado.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5,
l’attività di formazione di cui all’articolo 6 è
comunque svolta con riferimento al posto o
alla classe di concorso di immissione in
ruolo.
Le 50 ore di attività di formazione,
sono
comunque
svolte
con
riferimento al posto o alla classe
di concorso di immissione in ruolo.
nella fase B e fase C, orientandoli verso una supplenza
piuttosto che verso il ruolo in fase nazionale. Sarà
consistente il numero di docenti che non rientrerà
nelle condizioni previste dai criteri di cui al comma 5.
Un’ulteriore specifica è da richiedersi relativamente
all’ipotesi che un neo-immesso sia destinato
(soprattutto nella fase C) a stipulare il contratto in una
scuola che non abbia inserita la sua classe di
concorso tra quelle in organico.
Art. 4 comma 2
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera
a), il dirigente scolastico garantisce la
disponibilità per il docente neo-assunto del
piano
dell’offerta
formativa
e
della
documentazione tecnico-didattica relativa alle
classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua
pertinenza, sulla cui base il docente neoassunto redige la propria programmazione
annuale, in cui specifica, condividendoli con
il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le
metodologie didattiche, le strategie inclusive
per alunni con bisogni educativi speciali e di
sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i
criteri di valutazione, che costituiscono
complessivamente gli obiettivi dell’azione
didattica, la cui valutazione è parte
integrante della procedura di cui agli articoli
13 e 14.
Il docente in anno di formazione
viene
accolto
dal
dirigente
scolastico
nella
comunità
professionale e, in affiancamento
al tutor (medesima classe di
concorso, affine ovvero compresa
nella stessa area disciplinare),
partecipa pienamente alla vita
della scuola, programmando la
propria attività didattica in un
contesto
di
condivisione
e
coordinamento.
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Nelle assunzioni del Piano straordinario di fase B e C,
potrebbe verificarsi la condizione che la classe di
concorso di immissione in ruolo NON sia la stessa (e
neppure affine) a quella della supplenza, e che NON
sia presente nell’istituzione scolastica.
Quanto indicato nel DM non lascia intendere
quali siano le soluzioni, né se alle risorse
mancanti (tutor, laboratori) si possa ovviare
ricorrendo alle reti di scuola.
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Art. 5 comma 3
3. Il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle
competenze, sentito il docente tutor e tenuto
conto dei bisogni della scuola, stabiliscono,
con un apposito patto per lo sviluppo
professionale, gli obiettivi di sviluppo delle
competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico - metodologica e relazionale, da
raggiungere attraverso le attività formative
di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad
attività formative attivate dall’istituzione
scolastica o da reti di scuole, nonché
l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta
di cui all’articolo 1, comma 121, della
Legge.
Il progetto di formazione del neoassunto parte da un primo bilancio
delle competenze e prosegue in
un
processo
di
sviluppo
professionale con obiettivi di
acquisizione
di
competenze
culturali, disciplinari, didatticometodologiche e relazionali.
Gli strumenti sono: le attività
formative di 50 ore (di cui la parte
on-line
sarà
predisposta
da
INDIRE), la partecipazione ad
attività formative della scuola o
reti di scuola e l’eventuale utilizzo
della somma della Carta (Bonus)
per l’aggiornamento.
Il bilancio delle competenze e l’analisi dei bisogni
formativi che costituiscono la base del percorso
formativo del neo-assunto, sono in collaborazione col
docente-tutor, e qui comincia a delinearsi la
gravosità del compito di accompagnamento e
supervisione che assumerà.
L’indicazione di un sistema così pretenzioso, chiama in
causa un insieme di risorse consistenti, di cui solo
una minima parte è disponibile. Ad integrazione, il
MIUR forza la mano con suggerimenti che vanno dalla
“partecipazione ad attività di scuola” (il cui compito è
prerogativa del Collegio dei Docenti), al possibile
utilizzo del bonus-500 euro di cui al DPCM 23.9.2015,
che ha valore nominale e come tale afferisce ad una
sfera di interessi professionali di ampia portata, anche
presumibilmente diversi.
Un siffatto progetto formativo ha bisogno di
finanziamenti più consistenti e destinati in via
esclusiva.
Art. 8 comma 2 - 3
2. Ogni docente neo-assunto, in conseguenza
del patto per lo sviluppo professionale di cui
all’articolo
5,
segue
obbligatoriamente
laboratori formativi per complessive 12 ore
di attività, con la possibilità di optare tra le
diverse proposte formative offerte a livello
territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano,
di norma, in 4 incontri in presenza della
durata di 3 ore. E’ prevista l’elaborazione di
La parte riservata ai laboratori
formativi è di complessive 12 ore
e prevede la possibilità di optare
su proposte offerte a livello
territoriale,
fermo
restando
l’adozione
di
metodologie
didattiche laboratori e di contenuti
strettamente
attinenti
all’insegnamento.
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Il DM 850 individua una ulteriore figura che entra nel
progetto formativo: “il docente coordinatore del
laboratorio”, sul quale non esiste alcun chiarimento
né è delineato un profilo di competenze.
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documentazione e attività di ricerca, validata
dal docente coordinatore del laboratorio.
L’attività è validata dal docente
coordinatore del laboratorio.
Art. 11 comma 2
1. Nel corso del periodo di formazione il
docente neo-assunto cura la predisposizione
di un proprio portfolio professionale, in
formato digitale, che dovrà contenere:
a. uno spazio per la descrizione del proprio
curriculum professionale;
b. l’elaborazione di un bilancio di
competenze,
all’inizio
del
percorso
formativo;
c. la documentazione di fasi significative
della progettazione didattica, delle attività
didattiche svolte, delle azioni di verifica
intraprese;
d. la realizzazione di un bilancio conclusivo
e la previsione di un piano di sviluppo
professionale.
Il docente neo-assunto è tenuto a
redigere
il
proprio
portfolio
professionale che dovrà contenere
l’analisi delle attività seguite
nell’intero percorso formativo.
Il Piano di formazione dello scorso anno (nota MIUR
27.2.2015)
riporta
chiaramente:
“Il
portfolio
professionale sarà presentato e discusso alla fine
dell'anno di prova con il Comitato di valutazione della
scuola e comprenderà al suo interno la relazione
finale in forma di documentazione didattica”.
E’ seguita ulteriore nota del 14.04.2015 in cui si
specifica “Non sarà necessario produrre altre relazioni
oltre a quelle risultanti dal lavoro svolto nell'ambiente
"Portfolio", né potrà essere richiesto di elaborare
alcuna specifica e separata tesina”.
L’omissione di questo passaggio sia dal DM 850 che
dalla
circolare n.36167 del 5.11.2015 lascia
discrezionalità all’operato del dirigente: sarebbe
auspicabile che intervenissero indicazioni, precise e
univoche, per suggerire comportamenti concordi ed
evitare ulteriori richieste.
2. Il portfolio professionale assume un
preminente significato formativo per la
crescita professionale permanente di ogni
insegnante.
Art. 12 comma 1 - 2
1. All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente
scolastico, sentito il parere del collegio dei
docenti, designa uno o più docenti con il
compito di svolgere le funzioni di tutor per
i docenti neo-assunti in servizio presso
l’istituto. Salvo motivata impossibilità nel
reperimento di risorse professionali, un
E’ il dirigente scolastico a conferire
incarico al docenti tutor, previo il
solo parere del Collegio, al quale
possono essere assegnati fino a 3
docenti neo-assunti.
Deve insegnare nella medesima
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Le indicazioni sono, ancora una volta, semplificative
rispetto al quadro che si verrà a creare nelle scuole.
Trattandosi di un piano straordinario di immissioni in
ruolo, le operazioni saranno complesse, sia per la
designazione dei tutor (che non è detto siano
nell’organico delle scuole) sia per la rilevanza che
comporterà l’impegno assunto, soprattutto nei tempi e
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Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
docente tutor segue al massimo tre docenti
neo-assunti.
2. Il docente tutor appartiene, nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, alla
medesima classe di concorso dei docenti
neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso
della relativa abilitazione. In caso di motivata
impossibilità, si procede alla designazione per
classe affine ovvero per area disciplinare.
classe di concorso o comunque
essere in possesso di specifica
abilitazione; in assenza di queste
condizioni,
si
procede
individuando
docenti-tutor
di
classi
di
concorso
affini
o
all’interno delle aree disciplinari.
Art. 12 comma 5
5. All’attività del tutor è riconosciuto un
compenso economico nell’ambito delle
risorse assegnate all’istituzione scolastica per
il Miglioramento dell’Offerta formativa; al
tutor
è
riconosciuta,
altresì,
specifica
attestazione dell’attività svolta, inserita nel
curriculum professionale e che forma parte
integrante del fascicolo personale. Il positivo
svolgimento dell’attività del tutor può
essere valorizzato nell’ambito dei criteri di
cui all’articolo 1, comma 127, della Legge.
Non esistendo risorse specifiche,
all’incarico del tutor sarà destinata
una quota del MOF.
L’attività verrà attestata e inserita
nel
curriculum
professionale
nonché, in caso di positivo
svolgimento, potrà accedere al
riconoscimento del merito come
previsto dal comma 127 della
L.107
nelle modalità imposti dalla circolare n.36167.
L’individuazione del tutor spetta al DS e si prevede
che la sua attività sia riconosciuta nell’ambito delle
risorse economiche del MOF (art.12 comma 5). Questo
in palese contrasto con l’art.88 del CCNL che pone
l’acquisizione della delibera del CdD (e non solo il
parere) come premessa indispensabile alle attività da
retribuire in contrattazione integrativa.
Si apre la strada al “doppio compenso” e si assegna al
DS il potere di essere “autorità salariale”, in contrasto
con i principi costituzionali e le leggi vigenti.
E’ evidente come il “bonus” limiti fortemente la
libertà e l’autonomia del ruolo, introducendo
processi valutativi del merito, in realtà finalizzati al
risultato richiesto.
Art. 13 comma 1
1. Al termine dell’anno di formazione e
prova, nel periodo intercorrente tra il termine
delle attività didattiche - compresi gli esami di
qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno
scolastico, il Comitato è convocato dal
La valutazione del docente neoassunto
avverrà
previo
convocazione del Comitato, e al
termine
dell’anno
di
formazione/prova.
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E’ previsto dal DM l’obbligo di convocare il comitato
di valutazione nei periodi di sospensione di tutte
le attività didattiche (e nelle secondarie dopo gli esami
di qualifica e di Stato).
Nell’Allegato 2 della circolare n.36167 del
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Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
dirigente
scolastico
per
procedere
all’espressione del parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova.
Il Comitato esprime un parere, dal
quale però il dirigente scolastico
può discostarsi con atto motivato.
5.11.2015, invece, si elabora una proposta di
pianificazione che individua il mese di giugno come
termine ultimo per questa operazione.
La superficialità con cui, nei documenti del MIUR,
vengono scambiati i termini e i contesti di riferimento
(che in realtà hanno un uso preciso) non può che fare
emergere queste forti contraddizioni.
E’ ulteriormente grave rilevare la forte ingerenza del
MIUR in materia di autonomia degli OO.CC. in
fatto di calendarizzazione e programmazione delle
proprie attività, ma soprattutto l’estrema disattenzione
verso
un
lavoro,
che
costituisce
impegno
straordinario, da assolversi anche nei mesi di luglio e
agosto, fermo restando che “ai componenti del
Comitato non spetta alcun compenso…” come da
comma 130 della L.107.
Art. 15 comma 5
I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui
prestano servizio i docenti neo-assunti
organizzano le attività di accoglienza,
formazione,
tutoraggio,
supervisione
professionale, avvalendosi della collaborazione
dei docenti tutor e svolgono le attività per la
valutazione del periodo di prova, secondo le
procedure di cui al presente decreto, oltre
a visitare le classi dei docenti neo-assunti
almeno una volta nel corso del periodo di
formazione e di prova.
Si richiamano, in sintesi, i
passaggi rilevanti del piano di
formazione, con specifico riscontro
delle
figure
maggiormente
responsabili.
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E’ l’intero sistema ad essere complicato: non si può
che ribadire che tante forze in campo devono essere
predisposte in un adeguato contorno normativo,
coinvolgendo le organizzazioni sindacali in un
confronto sulle risorse economiche e professionali da
destinarsi.
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