Tutela del patrimonio: disamina dei
diversi strumenti a disposizione e criteri
di scelta
Dott. Alberto Chiesa
Bergamo, 2 Luglio 2015
1. L’intestazione fiduciaria
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L’intestazione fiduciaria
Cronologia e sviluppi operativi
• Le società fiduciarie regolate dalla legge 23 novembre 1939, n. l966, sono società commerciali autorizzate a prestare servizi "paraprofessionali"
di elevato contenuto specialistico.
• Esse sono soggette, allo stato attuale, alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e dallo stesso autorizzate ad operare nel quadro
della normativa anzidetta di concerto con il Ministero della Giustizia.
• Dall’anno di emanazione della normativa, l’attività delle società fiduciarie è notevolmente mutata aggiungendo all’attività di intestazione,
amministrazione e gestione di attività finanziarie e partecipazioni una serie di servizi ai clienti che, a seguito dello sviluppo operativo
collegato alle finestre temporali di applicazione della c.d. normativa dello scudo fiscale, si inseriscono nei compiti che la normativa ha, in varie
fasi, attribuiti a tali società nell’ambito della riscossione delle imposte (funzione di sostituto d’imposta) che nella gestione degli
adempimenti e delle informazioni antiriciclaggio della clientela.
Attività;
Attività;
• Intestazione ed
amministrazione di asset
finanziari e partecipazioni;
• Gestione di piani di Stock
Options;
Sviluppo
• Sostituto d’imposta sulle
attività finanziarie,
immobili, partecipazioni ed
altre attività detenute
all’estero;
• Gestore delle informazioni e
degli adempimenti
antiriciclaggio concernenti
attività imprenditoriali;
• Escriow Agent.
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L’intestazione fiduciaria
Cronologia e sviluppi operativi
• Ai fini della tutela del patrimonio, l’affidamento delle attività con intestazione alla società fiduciaria
comporta l’amministrazione di queste e la loro registrazione in conti separati "i conti d'ordine" e di
conseguenza:
– i creditori della società fiduciaria non possono aggredire le attività ad essa intestate per conto altrui
(principio della separazione patrimoniale);
– gli effettivi titolari possono sempre rivendicarle presso i terzi aventi causa dalla società fiduciaria.
• Lo strumento fiduciario nasce per avere l’opportunità di affidare, ad una impresa dedicata e vigilata dalle
autorità, attività di vario tipo. Negli anni l’istituto si è sviluppato ed è divenuto strumento molto utile alla
gestione di patti di sindacato e parasociali, escrow agreement, vincoli, pegni, compromessi,
trasferimenti generazionali, costituzione diritti a favore di beneficiari, ecc, ma anche e soprattutto
strumento di semplificazione amministrativa.
• Con l’affidamento, alla società fiduciaria, delle attività oggetto di accordi tra le parti si può generare un
automatismo nella esecuzione degli adempimenti correlati al rispetto delle obbligazioni
reciprocamente assunte. Inoltre, la società fiduciaria ha un ruolo importante, come sostituto d'imposta,
nella gestione dei redditi derivanti dalle attività dalla medesima amministrate, soprattutto per le attività
patrimoniali e finanziarie estere nel totale rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari.
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L’intestazione fiduciaria
Cronologia e sviluppi operativi
Decreto Legislativo n. 415 del 1996:
• La regolamentazione ha stabilito solo per le società fiduciarie "di gestione" e non per quelle "statiche":
• L’obbligo di inserimento nella denominazione sociale della espressione “società di intermediazione mobiliare”
• Il divieto di svolgere servizi diversi dalla gestione di portafogli a meno che non cessino di operare mediante
intestazione fiduciaria;
• L’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 9 D. Lgs. 415/96 e sottoposizione alla regolamentazione dello stesso
Decreto, con la conseguente disapplicazione delle Leggi n. 1966 del 1939 e n. 430 del 1986.
• L’articolo 199 del D. Lgs. N. 58 del 1998 integra e coordina le previgenti norme in materia di attività e mercati
finanziari e fa salve le disposizioni dell’articolo 60, quarto comma, del D. Lgs. 415 del 1996 sui limitati margini
operativi delle società fiduciarie, sino alla loro riforma organica.
Decreto Legislativo 13 agosto 2010:
• il Decreto prevede (l’entrata in vigore è prevista a metà 2016) che le società fiduciarie con particolari requisiti
dimensionali o assetti proprietari, si iscrivano ad un elenco speciale presso la Banca d'Italia;
• In ragione di tale previsione le società fiduciarie saranno sottoposte a doppia autorizzazione, una
rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, relativamente all’attività tipica, l’altra dalla Banca
d'Italia, per accedere alla iscrizione anzidetta. Le fiduciarie iscritte saranno pertanto sottoposte alla
Vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia sul rispetto della normativa antiriciclaggio.
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L’intestazione fiduciaria
Caratteristiche principali
•
L’attività fiduciaria consiste nell’intestazione formale delle attività oggetto di amministrazione la cui
titolarità sostanziale rimane invece di pertinenza dei relativi titolari effettivi che devono istruire la
società fiduciaria stessa su ogni operazione che viene posta in essere in relazione ai beni oggetti di
intestazione;
•
Nell’ambito della finestra temporale di applicazione della normativa c.d. Scudo Fiscale dei periodi 2009 2010, è stato definito ed ha iniziato ad operare il c.d. Mandato di Amministrazione senza intestazione
che ha visto i primi esempi applicativi per quanto concerne gli immobili esteri oggetto di operazione di
emersione;
•
Dal punto di vista della Tutela Patrimoniale l’intestazione fiduciaria non determina in capo al titolare
effettivo una segregazione patrimoniale in quanto l’attività delle società fiduciarie riguarda la titolarità
formale ma non sostanziale dei beni oggetto di amministrazione;
•
Dal punto di vista fiscale, l’intestazione fiduciaria risulta trasparente in quanto il regime fiscale dei
redditi derivanti dai beni oggetto di amministrazione rimane connesso alle caratteristiche (persone
fisica, persona giuridica, ente non commerciale, soggetto non residente, etc.) del soggetto titolare
effettivo e delle attività intestate/amministrate fiduciariamente (strumenti finanziari,
partecipazioni qualificate o meno, immobili, opere d’arte, etc.).
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L’intestazione fiduciaria
Lead offering
Funzione di sostituto d’imposta
Riservatezza nei confronti dei Terzi
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Come anticipato, l’intestazione fiduciaria di asset risulta trasparente dal punto di vista
fiscale in quanto risulta applicabile agli stessi il regime fiscale proprio del soggetto
fiduciante connesso con il trattamento fiscale tipico del bene oggetto di amministrazione.
Inoltre, i dati concernenti i mandati fiduciari rientrano fra quelli comunicati
ordinariamente all’Agenzia delle Entrate (aperture e chiusure mensili, saldi iniziali e
saldi finali di ogni periodo e giacenza media del rapporto).
In questa ottica le società fiduciarie hanno allargato la loro operatività nell’ambito dello
svolgimento della funzione di sostituto d’imposta in relazione a rapporti bancari di
rapporti accesi presso intermediari esteri, servizi di consolidamento, anche
fiscale, delle posizioni esistenti presso intermediari italiani ed esteri,
monitoraggio fiscale di immobili esteri e polizze depositate all’estero.
Tale aspetto si riferisce al fatto che per quanto concerne gli asset finanziari e le polizze, i
relativi contratti e rapporti bancari/assicurativi risultano sottoscritti dalla Fiduciaria in
nome proprio ma per conto della clientela.
Le stesse conseguenze operative si estendono alle azioni/quote di partecipazione al
capitale di società residenti (evidenza in Camera di Commercio) o meno ed alla
sottoscrizione di finanziamenti soci sottoscritti nei confronti delle stesse società.
L’intestazione fiduciaria risulta, in ogni caso, trasparente in ipotesi di intestazione di
partecipazioni in società quotate. Invece per quanto riguarda la partecipazione a
gare od appalti pubblici, l’eventuale titolare effettivo deve essere comunicato
nell’ambito della presentazione della richiesta di partecipazione al Bando.
L’intestazione fiduciaria
Lead offering: amministrazione senza intestazione di azioni/quote pre closing
• Nell’ambito di un’operazione straordinaria di cessione delle quote/azioni concernenti la
partecipazione in una società italiana, i soggetti venditori hanno manifestato la volontà di incassare
direttamente nell’ambito di rapporti bancari intestati ad una società fiduciaria;
• Al riguardo, al fine di non modificare i contratti già definiti tra le parti ed in particolare non
cambiare formalmente i soggetti venditori, le persone fisiche hanno sottoscritto con la fiduciaria un
mandato di amministrazione senza intestazione delle quote/azioni oggetto di cessione;
• In relazione al contenuto del contratto, i soggetti venditori hanno potuto incassare il corrispettivo
della vendita nell’ambito di rapporti bancari intestati alla fiduciaria (mandato all’incasso) con
l’applicazione, in capo ai soggetti detentori di partecipazioni non qualificate, del regime fiscale del
risparmio amministrato ed eliminazione dell’obbligo, per i citati soggetti, dell’indicazione delle
rivalutazioni effettuate nel quadro RT del Modello Unico.
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L’amministrazione fiduciaria
Lead offering : amministrazione senza intestazione di asset depositati presso un intermediario estero
deposito bancario/polizza
Persona
Fisica
Mandato di
amministrazione
senza intestazione
Intermediario
Estero
Società
Fiduciaria
Aspetti operativi:
• L’intestazione del rapporto bancario estero, e la relativa operatività, rimane di pertinenza direttamente della persona
fisica fiduciante;
• La persona fisica sottoscrive con la fiduciaria un mandato di amministrazione senza intestazione e risulta esonerata
dalla compilazione del quadro RW;
• L’intermediario estero si impegna a fornire le informazioni concernenti l’operatività alla società fiduciaria al fine di
poter adempiere agli obblighi tributari nell’interesse del contribuente.
La stessa operatività, ai fini RW, può essere posta in essere per quanto concerne gli immobili esteri.
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L’amministrazione fiduciaria
Lead offering : amministrazione senza intestazione di asset depositati in un intermediario estero
deposito bancario
Persona
Fisica
Intermediario
Estero
Mandato di
amministrazione
senza
intestazione
Polizza Assicurativa
Società
Fiduciaria
Aspetti operativi:
• L’intestazione della polizza assicurativa e del relativo rapporto di deposito, e di conseguenza l’operatività, rimane di
pertinenza direttamente della persona fisica fiduciante;
• La persona fisica sottoscrive con la fiduciaria un contratto di amministrazione senza intestazione e risulta esonerata
dalla compilazione del quadro RW e la società fiduciaria svolge, ove necessario, la funzione di sostituto d’imposta
sui redditi finanziari generati all’estero;
• Alla fiduciaria viene attribuito il ruolo di intervenire nella riscossione degli eventuali proventi della polizza
svolgendo, ove necessario, la funzione di sostituto d’imposta sui redditi derivanti dal riscatto della polizza stessa.
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Strumenti di tutela patrimoniale e di passaggio generazionale
STRUMENTO
VANTAGGI
AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
 Mantenimento della gestione
diretta degli assets
 Semplicità di costituzione e
gestione
 Non determina segregazione
del patrimonio
 Soluzione utile per la
gestione di specifiche
esigenze (sostituto
d’imposta, riservatezza)
FONDO
PATRIMONIALE
 Segregazione del patrimonio
 Mantenimento della gestione
diretta degli assets
 Semplicità di costituzione e
gestione
 Collegato all’istituto
civilistico del matrimonio
 Attribuisce maggiore tutela
in presenza di figli minori
 Soluzione ottimale per la
gestione del patrimonio
immobiliare
 Gestione affidata ad un
soggetto terzo
 Non applicabile alla
componente immobiliare del
patrimonio
 I beneficiari non hanno
vincoli di destinazione sulle
somme incassate e possono
disporne liberamente
 Soluzione ottimale per la
componente mobiliare del
patrimonio
 Segregazione del patrimonio
POLIZZA
ASSICURATIVA
 Reversibilità
 Pianificazione patrimoniale
TRUST
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 Segregazione del patrimonio
 Elasticità nell’attribuzione di
benefici, potendosi anche
subordinare l’erogazione
degli stessi al verificarsi di
una condizione o al
sopravvenire di un termine.
SVANTAGGI
 Gestione affidata ad un
soggetto terzo
 Irreversibilità fino a
scadenza
NOTE
 Soluzione ottimale per la
gestione di patrimoni
complessi e diversificati
2- La voluntary disclosure
Confronto con il c.d. Scudo Fiscale e
ruolo dell’intermediario
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La Voluntary Disclosure
Confronto con lo scudo fiscale e ruolo dell’intermediario
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La Voluntary Disclosure
Sviluppo temporale ed intervento dell’intermediario
31/12/2013
31/12/2014
XX/XX/2015
XX/XX/2015
Invio Istanza
Intervento
Intermediario
Sviluppo temporale del processo:
•
La data del 31/12/2013 rappresenta il termine finale di indicazione delle consistenze delle attività estere, o degli imponibili
nazionali o esteri, oggetto di Voluntary Disclosure;
•
Entro la data del 30 Settembre 2015 dovrà essere inviata l’Istanza di Adesione alla Procedura in relazione alla quale
viene palesata all’Amministrazione la posizione estera del contribuente ed eventualmente i maggiori imponibili dichiarati
dalle società residenti. Entro 30 gg dall’invio della suddetta Istanza il contribuente dovrà fornire all’amministrazione
Finanziaria la relazione esplicativa della fattispecie oggetto di emersione;
•
L’intervento dell’intermediario, apertura dei mandati fiduciari o dei rapporti diretti presso una Banca o altro
intermediario, potrà essere effettuata a seguito dell’invio della citata Istanza di Adesione;
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La Voluntary Disclosure
Il comma 4 dell’art. 5 – quinquies del D.L. n. 167/1990
• Le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:
a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero
b)se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli
adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute
l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata
dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
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La Voluntary Disclosure
Alternative a disposizione del contribuente
• Il contribuente ha tre possibilità::
•
Mantenimento degli asset all’estero autorizzando la risposta dell’intermediario con le seguenti
conseguenze:
– Determinazione analitica dei redditi generati dagli asset esteri e liquidazione delle imposte sui redditi
(IRPEF ed imposte sostitutive se applicabili) e patrimoniali (IVAFE);
– Compilazione dei quadri RW, RM e RT del modello UNICO per ogni anno.
• Rimpatrio fisico (mediante trasferimento su una Banca residente, con o senza intestazione
fiduciaria) in relazione al quale le attività finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi
comunicativi da parte degli intermediari e questi ultimi si occuperanno degli adempimenti
fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle attività emerse.
• Rimpatrio giuridico
Gli asset vengono mantenuti, come banca depositaria, all’estero trasferendo gli stessi nell’ambito di un
mandato conferito ad una fiduciaria residente. A seguito della scelta di questa opzione, le attività
finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi comunicativi da parte degli intermediari e le
fiduciarie si occuperanno degli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle
attività emerse. Tale soluzione risulta, inoltre, l’unica esperibile in relazione ad eventuali asset di natura
immobiliare.
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La Voluntary Disclosure
Obblighi dichiarativi del contribuente
31/12/2013
31/12/2014
XX/XX/2015
XX/XX/2015
Invio Istanza
Intervento
Intermediario
• Allo stato attuale della Normativa e della Prassi, il contribuente che aderirà alla Voluntary Disclosure dovrà, a seguito della
presentazione dell’istanza:
•
Compilare il quadro RW della Dichiarazione dei redditi per quanto concerne il periodo 2014 ed il periodo 2015 per
quanto riguarda il periodo fino alla data di trasferimento degli asset ad un intermediario residente;
•
Liquidare, nell’ambito dei Quadri RM e RT, e versare nell’ambito della Dichiarazione dei Redditi, le eventuali imposte
sugli interessi, plusvalenze ed altri redditi conseguiti nel 2014 e nel 2015 fino alla data di trasferimento degli asset ad
un intermediario residente.
Al riguardo risulterebbe auspicabile che fosse ripristinata l’esimente per la compilazione del Quadro RW da parte dei
soggetti che hanno aderito alla procedura, come previsto nello Scudo Fiscale, ed eventualmente la possibilità di pagare,
tramite l’intermediario residente depositario degli asset, le imposte sui redditi 2014 e 2015.
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Circolare 10° del 13 marzo 2015
Analisi principali contenuti
Aspetti positivi:
•
•
•
•
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Genesi in periodi non accertabili: per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero senza
soluzione di continuità già a partire da periodi di imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento,
il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine ma sarà sufficiente fornire documentazione
attestante la precedente esistenza;
E' stato chiarito che le clausole di preclusione intervengono per singolo periodo di imposta e
tributo. Ci si è avvicinati a quanto previsto per lo scudo ed è stata sancita la possibilità di sanare eventuali
annualità con altri procedimenti e poi procedere alla VD. In particolare, a seguito di tale precisazione si
consente ai contribuenti recentemente raggiunti da avvisi di accertamento relativamente ad asset esteri non
oggetto di regolare dichiarazione, di accedere ugualmente alla procedura di emersione non solo per i beni
diversi da quelli oggetto di contestazione, ma anche per i medesimi beni relativamente a periodi d’imposta
differenti;
E' stato ribadito il fatto che, ai soli fini del monitoraggio fiscale, la documentazione da fornire è quella
relativa agli ultimi cinque anni per quanto riguarda casi relativi a paesi WL e BLC;
Per quanto concerne l'intervento degli intermediari è stato previsto che l’apertura dei rapporti, e
l’acquisizione in amministrazione dei beni, deve essere effettuata “in tempo utile” al fine di far godere al
contribuente i vantaggi premiali della procedura. In particolare, si potrà procedere mediante l'apertura dei
rapporti fiduciari/bancari post invio telematico dell'istanza di adesione alla procedura e comunicare
all’amministrazione finanziaria l’intervenuta apertura dei rapporti presso un intermediario italiano ai fini del
riconoscimento della riduzione delle sanzioni al 50%.
Circolare 10° del 13 marzo 2015
Analisi principali contenuti
Aspetti negativi:
• Per quanto riguarda il regime forfettario ci sono due indicazioni negative: la prima riguarda la mancata
considerazione della contitolarità dei rapporti ai fini del calcolo della media dei 2 Mio € di valore
massimo ammissibile, la seconda, invece, concerne l’impossibilità di applicare tale criterio in relazione a
redditi derivanti da attività non finanziarie (es. immobili) che devono essere trattati sempre con il regime
analitico. Trattasi di un passo indietro anche con riferimento a quanto avvenne nello scudo;
• Un altro elemento descrittivo che risulta un passo indietro rispetto alla prassi riconosciuta anche nell’ambito
scudo fiscale riguarda la considerazione dei soggetti/entità interposte. In particolare, per quanto
concerne un bene diverso da asset finanziari (immobili, partecipazioni), detenuto tramite una società sita in
un paese BL, ai fini della VD il citato bene viene assunto sulla base della localizzazione nel paese BL
dell’entità interposta (es. società panamense). Trattasi di un passo indietro rispetto al passato ove sui
paesi BL e sui veicoli interposti è stata sempre sancita la regola della trasparenza. Regola completamente
diversa, per semplicità e ragionevolezza, invece è stata prevista per quanto concerne gli asset finanziari
detenuti da società con sede in paesi diversi ma con asset finanziari depositati presso un intermediario
Svizzero.
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