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Fiduciarie italiane: cosa cambia
con la vigilanza della Banca d’Italia
Il provvedimento con il quale la Banca d’Italia, dando attuazione al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, detta disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, prevede che
le società fiduciarie di maggiori dimensioni o controllate da una
banca acquisiscano una doppia autorizzazione: quella del Ministero per lo Sviluppo Economico e quella della Banca d’Italia
alla quale vengono attribuiti specifici poteri di vigilanza in materia di antiriciclaggio.
1. Introduzione
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L’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha modificato l’articolo 199 del Testo Unico della Finanza prevede l’iscrizione in una Sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario per le fiduciarie che abbiano le seguenti caratteristiche:
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– siano fiduciarie di tipo statico di cui alla legge 1966/1939; e
– siano controllate da una banca o da un intermediario finanziario;
– oppure abbiano un capitale non inferiore a euro 240 mila.
La Banca d’Italia, dettando le disposizioni attuative degli articoli 106 e seguenti del Testo
Unico Bancario, ha previsto nuove regole in materia di disciplina autorizzativa, di organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni ed ha previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo riveniente dalla mancata conformità alla normativa antiriciclaggio.
2. La legge di riforma delle fiduciarie
Il già citato decreto legislativo 141 interessa le società fiduciarie con riferimento a tre disposizioni.
L’articolo 9 con il quale si prevede che le fiduciarie aventi determinate caratteristiche debbano essere iscritte nella sezione speciale dell’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario.
L’articolo 10 con il quale si disciplina il regime transitorio che regola il passaggio dalle vecchie” fiduciarie alle “nuove” fiduciarie. La disposizione di legge prevede che le fiduciarie
abbiano dodici mesi di tempo dall’emanazione dei provvedimenti attuativi degli articoli
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di FABRIZIO VEDANA
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106 e seguenti del Testo Unico Bancario da parte della Banca d’Italia per chiedere l’iscrizione al nuovo albo. I citati dodici mesi avrebbero dovuto decorrere dal 31 dicembre 2011,
termine indicato per l’emanazione del citato Provvedimento da parte della Banca d’Italia.
Essendo intervenuta in data successiva al 31 dicembre 2011 la sua emanazione, i dodici mesi di “moratoria” per l’iscrizione al nuovo albo decorreranno quindi dalla data di effettiva entrata in vigore delle nuove Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari.
Pertanto il termine di iscrizione alla sezione speciale del nuovo albo è da intendersi ormai differito all’anno 2013.
Infine l’articolo 27 del decreto 141/2010, modificando la vigente legge antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riporta le sole società fiduciarie
iscritte (rectius iscrivende) nella sezione speciale dell’albo delle società finanziarie tra gli
intermediari cosiddetti di primo livello ai quali troverà applicazione, nei rapporti con gli
altri destinatari della normativa antiriciclaggio, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela con il conseguente venir meno dell’obbligo di comunicare informazioni sul fiduciante e/o titolare effettivo del mandato fiduciario.
È bene ricordare, inoltre, che troveranno applicazione alle fiduciarie iscritte all’albo delle finanziarie una serie di altre disposizioni contenute in forza del rinvio ad esse fatto dall’articolo 199 del Testo Unico della Finanza.
3. Le disposizioni della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari
Le nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari sono contenute in un Provvedimento della Banca d’Italia articolato in sette titoli.
Il titolo I “Soggetti e attività” dopo aver precisato che i destinatari delle norme sono i soggetti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, stabilisce poi requisiti e l’iter autorizzativo prescritto per
le società di nuova costituzione e per quelle già esistenti. Di particolare rilevanza, in tale
ambito, si presente l’obbligo di predisporre un articolato programma di attività nel quale
dovranno essere fornite informazioni sulle linee di sviluppo dell’operatività dell’intermediario, dati sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale nonché sulla struttura organizzativa (con indicazione anche di eventuali esternalizzazioni di funzioni aziendali). Sempre nel Titolo I viene definito il “perimetro” del cosiddetto Gruppo Finanziario in presenza del quale si prevede l’obbligo di iscrizione al neo istituito albo dei Gruppi Finanziari. Completano il Titolo I le disposizioni concernenti le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dagli intermediari finanziari. In tale ambito si precisa che i nuovi
intermediari potranno, oltre a svolgere l’attività di concessione di finanziamenti, prestare anche alcuni servizi di investimento e di pagamento oltre ad un lungo elenco di attività connesse e strumentali tra le quali rientrano la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l’addestramento del personale nonché la gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione. L’assunzione di partecipazioni incontra due principali limiti: uno è quello della coerenza con
l’operatività svolta dall’intermediario, l’altro è quello relativo al rispetto del margine (di
bilancio) disponibile per investimenti in partecipazioni ed immobili.
Il Titolo II “Partecipanti ed esponenti” contiene la disciplina relativa all’acquisto, vendita e
detenzione di quote del capitale di intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo nonché l’indicazione dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza il
cui possesso è richiesto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso intermediari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari.
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Il Titolo III “Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni” detta principi in materia di governo societario definendo composizione, compiti e poteri degli organi sociali (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, collegio sindacale, ecc.);
delinea il sistema dei controlli interni prevedendo la presenza delle seguenti funzioni aziendali di controllo: funzione di gestione del rischio (risk management), funzione di controllo di conformità (funzione di compliance) e la funzione di revisione interna (internal audit) alle quali va poi aggiunta la funzione antiriciclaggio la cui istituzione e presenza presso gli Intermediari Finanziari è prevista dal Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011. Completano il Titolo III le norme disciplinanti il sistema informativo contabile,
l’esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi nonché quelle relative al sistema dei controlli nei gruppi finanziari.
Il Titolo IV “Vigilanza prudenziale” contiene le disposizioni prudenziali per gli intermediari finanziari che risulta basata sui tre pilastri previsti dalla disciplina di Basilea
Il Titolo V “Vigilanza informativa ed ispettiva e operazioni rilevanti” disciplina gli obblighi comunicativi periodici nei confronti di Banca d’Italia posti a carico degli intermediari finanziari. Di particolare rilevanza risulta essere l’invio annuale della relazione sulla struttura organizzativa strutturata su quattro parti: la prima dovrà descrivere il sistema di amministrazione e controllo dell’intermediario, la seconda sarà dedicata alla struttura organizzativa ed al sistema dei controlli interni, la terza dovrà dare una dettagliata descrizione della gestione dei diversi rischi (credito, riciclaggio, mercato, liquidità, altri) e la quarta
ed ultima parte dovrà dare conto dei sistemi informativi utilizzati. Lo stesso Titolo V contiene poi disposizioni relative alle cosiddette operazioni rilevanti e termina con la descrizione delle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia potrà esercitare la vigilanza di tipo ispettivo.
Il Titolo VI “Sanzioni” rinvia all’articolo 145 del Testo Unico Bancario e all’articolo 195 del
Testo Unico della Finanza per quanto concerne le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari finanziari.
Il Titolo VII “Altri soggetti finanziari” contiene alcune norme specifiche applicabili ai soli Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).
4. La doppia autorizzazione richiesta per le fiduciarie
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Le società fiduciarie, di nuova costituzione o già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, potranno operare soltanto dopo
aver ottenuto la doppia autorizzazione: quella del Ministero per lo Sviluppo Economico
e quella della Banca d’Italia.
La prima è prevista dalla legge 1966/1939 recante la “Disciplina delle società fiduciarie e
di revisione”, così come dettagliata per i singoli aspetti, dal Decreto del Ministero dell’Industria del 16 gennaio 1995 rubricato “Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza”.
La seconda è quella prevista dalle Disposizioni di Banca d’Italia (vedasi in particolare il
Titolo I e II) fatte però salve:
la previsione della soglia minima di capitale sociale prevista direttamente dall’articolo 199
del Testo Unico della Finanza e fissata in 240 mila euro per la fiduciarie non controllate
da una banca o da un intermediario finanziario;
la limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dalla legge 1966/1939 e dal citato Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1995.
Ciò significa che unitamente all’istanza autorizzativa da presentare alla Banca d’Italia le
società fiduciarie dovranno allegare anche il programma di attività nonché l’elenco com-
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pleto dei soci e degli esponenti aziendali che dovranno essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal Titolo II delle Disposizioni di Vigilanza dettate dalla Banca d’Italia per gli intermediari finanziari.
5. L’operatività delle nuove fiduciarie
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Le società fiduciarie potranno, anche alla luce di quanto previsto dal nuovo Provvedimento, svolgere le seguenti attività:
– l’amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi con o senza intestazione fiduciaria;
– la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti;
– l’organizzazione e revisione contabile di aziende;
– le attività complementari e strumentali. Da queste ultime sono escluse dal Decreto del
Ministero dell’Industria del 16 gennaio 1995 la “possibilità di contrarre debiti in proprio
o assumere impegni finanziari o in proprio se non per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche; la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare
garanzie sia in proprio sia nell’ambito dell’amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato”. Non si rinvengono, invece, limitazioni alla possibilità di
vedere esercitate dalle società fiduciarie le attività connesse e strumentali elencate nel
Titolo I delle Disposizioni di Vigilanza di banca d’Italia tra le quali, si ricorda, vi sono
anche la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l’addestramento del personale nonché la gestione di immobili.
Un sicuro ambito di rilevanza per le nuove fiduciarie sono le norme contenute nel Titolo III delle Disposizioni di Vigilanza dettate dalla Banca d’Italia per gli intermediari finanziari. Trattasi, come detto precedentemente, della sezione dedicata all’Organizzazione amministrativa e contabile ed ai controlli interni.
Le fiduciarie sono chiamate a riscrivere le regole interne disciplinanti l’articolazione degli organi aziendali ed i poteri agli stessi assegnati.
Vengono, infatti, delineati nel dettaglio i compiti e le responsabilità dei seguenti organi:
– quello con funzione di supervisione strategica (tipicamente il consiglio di amministrazione);
– quello con funzione di gestione (tipicamente l’amministratore delegato e/o il direttore
generale);
– quello con funzioni di controllo (tipicamente il collegio sindacale).
Va chiarita, invece, l’effettiva portata ed applicabilità alle fiduciarie delle norme, contenute sempre nel Titolo III, con le quali si prevede l’istituzione delle seguenti funzioni di controllo:
– funzione di gestione del rischio (risk management);
– funzione di controllo di conformità (compliance);
– funzione di revisione interna (internal audit).
Trattasi certamente di funzioni la cui presenza contribuisce a presidiare al meglio i diversi rischi che si associano allo svolgimento delle attività riservate alle finanziarie. Per le fi-
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duciarie, tuttavia, il solo rischio considerato rilevante dalla stessa Banca d’Italia è quello
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale al cui presidio è preposta
la funzione antiriciclaggio la cui istituzione è prevista come obbligatoria anche per le fiduciarie dal Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011.
Trattandosi di una funzione di secondo livello, alla stessa stregua di quelle di gestione del
rischio e di controllo di conformità, potrebbe, forse, ritenersi giustificabile l’estensione anche alle fiduciarie dell’obbligo di istituire una specifica funzione di revisione interna (internal audit) in quanto, trattandosi di funzione di terzo livello, potrebbe assicurare una
puntuale verifica sull’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli interni nonché la
corretta e puntuale osservanza del requisito patrimoniale previsto dalle nuove Disposizioni di Vigilanza.
Ad analoghe conclusioni pare potersi giungere anche per le altre disposizioni contenute
nel Titolo III delle nuove Disposizioni di Vigilanza laddove si parla di sistema informativo contabile e di esternalizzazione di funzioni aziendali.
5. Il nuovo requisito patrimoniale
Banca d’Italia prevede un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo riveniente
dalla mancata conformità alla normativa antiriciclaggio. Tale requisito potrebbe essere commisurato:
– a una percentuale dei ricavi (fissata nel 15 per cento), in analogia a quanto previsto dalla regolamentazione prudenziale per i rischi operativi delle banche;
– a una percentuale dei costi operativi (5 per cento dei costi operativi fissi) o dell’ammontare delle masse patrimoniali intestate (0,02 per cento della parte eccedente ai 250 milioni di euro della massa gestita), in analogia a quanto previsto dalla disciplina della gestione del risparmio per le SGR.
Per le sole società fiduciarie, quindi, troveranno applicazioni tali specifiche regole e non
quelle generali previste dal Titolo IV delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia
per gli intermediari finanziari.
6. Conclusioni
Le statistiche pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico ci informano sul fatto
che risultano operanti in Italia 331 società fiduciarie: 28 di maggiori dimensioni, 21 di dimensione medio-grande. Il patrimonio mediamente gestito era prossimo ai 2 miliardi di
euro per i 28 operatori di maggiori dimensioni, ai 370 milioni di euro, per gli operatori
medio-grandi.
Le nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia aggiungono nuovi ed importanti
presidi sul piano organizzativo, contabile e dei controlli interni che determineranno, come già avvenuto per altri settori, una sensibile riduzione del numero di soggetti operanti.
L’introduzione di uno specifico requisito patrimoniale contribuirà ulteriormente ad assicurare che le nuove fiduciarie possano meglio competere, anche a livello europeo, con gli
altri intermediari nella delicata attività di amministrazione fiduciaria che, grazie anche alle recenti novità normative intervenute, potrà prescindere dall’intestazione dei beni.
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