AFFIDAMENTO E ADOZIONE
Permessi e congedi,
normativa fiscale e assistenziale
Valdagno, 27 giugno 2008
1
AFFIDAMENTO e ADOZIONE
 Affrontiamo di seguito alcune questioni che riguardano
i genitori affidatari ed adottivi connesse al rapporto di
lavoro:
 i congedi di maternità (paternità) e parentali;
 le detrazioni d’imposta;
 gli assegni per il nucleo familiare.
Riepiloghiamo, inoltre, alcune norme di carattere
fiscale e assistenziale (ISEE, ….) per verificare
l’assimilazione o meno dei genitori affidatari o adottivi ai
genitori naturali.
2
RAPPORTO DI LAVORO E
AFFIDAMENTO O ADOZIONE
I congedi di maternità,
di paternità e parentali
3
Affidamento e adozione
1. Congedo di maternità e di paternità (astensione
obbligatoria)
Fonti: artt. 26 e 31 D. Lgs. 151/2001; art. 2, c. 452-454, L. 244/2007; Circ.
INPS 4 febbraio 2008 n. 16
Il nostro Ordinamento giuridico prevede, per le situazioni
di adozione e di affidamento di un minore, una protezione
analoga a quella prevista per la maternità naturale.
La
Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ha previsto
una maggior tutela normativo-economica nell’ambito dei
congedi per adozioni e affidamenti, anche se
nell’affidamento è ancora prevista una minor tutela in
capo ai genitori affidatari.
4
Affidamento e adozione
… congedo di maternità e di paternità (astensione
obbligatoria)
 La
Legge Finanziaria per il 2008 fa un passo avanti nella
sostanziale parificazione fra la nascita biologica del figlio e la
seconda nascita del bambino data dall'ingresso di questi nel nucleo
familiare.
 Ben
esprime questa parificazione il tribunale di Milano con la
sentenza 1756/02, sancendo che: «... se si può dire che, per
l'ordinamento, esistano solo famiglie, indipendentemente dal
fondamento biologico o meno della filiazione .... (omissis) ...
l'ingresso nella famiglia adottiva rappresenta una seconda nascita
nella storia biologica e personale dello stesso essere umano. E, a
fronte di questa seconda opportunità di nascere, è giusto che i nuovi
genitori godano delle stesse garanzie della prima nascita, garanzie
funzionali agli interessi di quel minorenne».
5
Affidamento e adozione
… congedo di maternità e di paternità (astensione
obbligatoria)
 D'altra parte, le misure di protezione originariamente previste per
la sola madre biologica, sono state estese, dalla Legge 903/1977,
tanto in favore del padre quanto dei genitori adottivi e affidatari,
facendo decorrere i termini di fruibilità per questi ultimi dal momento
dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
In
tal senso, la Consulta è più volte intervenuta, da ultimo con
sentenza 9 aprile 2003 n. 104 per dichiarare costituzionalmente
illegittimo l'articolo 45 del D.Lgs 151/2001 (Testo unico sulla
maternità) nella parte in cui prevede che i riposi per allattamento si
applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il
primo anno di vita del bambino. I genitori di bambini adottati o presi
in affidamento, in base a tale sentenza hanno diritto a fruire dei
riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella
6
famiglia adottiva o affidataria.
… congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)
A) Genitori naturali
Astensione
anticipata
Art.17
Per motivi di salute della lavoratrice o rischi inerenti l’ambiente di lavoro o
per lavorazioni pericolose, faticose e insalubri; (trattamento economico
pari all’80% della retribuzione, a carico INPS);
astensione
ordinaria
Art.16
Assenza dal lavoro nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi;
astensione
flessibile
art.20
Facoltà delle lavoratrici di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e
nei quattro mesi successivi se:
 vi è il parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico
di fabbrica;
 non è un lavoro a rischio, tra quelli previsti da apposito decreto;
parto prematuro
art.16
I giorni di assenza non goduti prima del parto, sono aggiunti dopo il parto
(in modo che la durata sia sempre di 5 mesi);
trattamento
economico
art.22
L’indennità giornaliera è pari all’80% della retribuzione, a carico INPS
(calcolata come si calcola la malattia);
trattamento
previdenziale
art.25
Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità contributiva
pregressa
7
… congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)
… genitori naturali
CONGEDO DI PATERNITA’
(astensione obbligatoria post partum del padre)
Astensione
obbligatoria
post partum
Art. 28
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per
astensione obbligatoria relativa ai 3 mesi successivi al
parto in caso:
1.di morte o di grave infermità della madre;
2.di abbandono;
3.di affidamento esclusivo del bambino al padre;
Trattamento
economico
art.29
L’indennità giornaliera è pari all’80% della retribuzione, a
carico INPS;
trattamento Contribuzione figurativa, senza alcun vincolo di anzianità
previdenziale contributiva pregressa;
art.30
8
Congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione
 Per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 151/2001 sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.
 Si riporta di seguito il testo dell’art. 26 T.U. novellato:
“1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo
massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito durante i primi cinque
mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima
dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero
richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura
adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere
fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non
richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo
non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi
dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi”.
9
Affidamento e adozione
…. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)
B) Adozione
Le
lavoratrici o, alternativamente, i lavoratori che abbiano adottato
un minore (a prescindere dall’età) hanno diritto ad un congedo di
maternità (o di paternità) della durata massima di cinque mesi,
anche qualora durante il congedo il minore raggiunga la maggiore età
(spetta per l’intero periodo).
 La
riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia
(adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali)
verificatisi dal 1° gennaio 2008, nonché per gli ingressi avvenuti
nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco
temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del
minore.
 Le
modalità di fruizione del congedo di maternità (o di paternità)
10
variano, a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale.
Affidamento e adozione
…. Congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria)
Adozione nazionale (ai sensi dell’art. 6 e ss. L. 184/1983)
 Il
congedo deve essere fruito dalla lavoratrice durante i
primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
 A tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le
madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore
nella famiglia dell’interessata.
 Conseguentemente, il congedo complessivamente
riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque
mesi ed un giorno.
Il congedo trova applicazione anche laddove, al momento
dell’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso
si trovi in affidamento preadottivo (ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 184/1983).
11
Affidamento e adozione
… congedo di maternità e di paternità
Adozione internazionale (ai sensi dell’art. 29 e ss. L. 184/83)
 Il
congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi
all’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione
rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni
internazionali.
A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia
del minore cosicché il periodo massimo complessivamente spettante
è pari a cinque mesi ed un giorno.
 Ferma restando la durata massima del periodo di astensione
(cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche
parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire
alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il
minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
 Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo
12
frazionato.
Affidamento e adozione
… congedo di maternità e di paternità
… adozione internazionale
 Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del
minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i
cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso
medesimo.
 La lavoratrice (o il lavoratore) che, per il periodo di
permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in
parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo
non retribuito, senza diritto ad indennità.
 I periodi di permanenza all’estero correlati alla
procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato
che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di
13
adozione.
Affidamento e adozione
… congedo di maternità e di paternità
… adozione internazionale
Pertanto,
la domanda di indennità a titolo di
congedo di maternità, relativamente ai suddetti
periodi di permanenza all’estero, dovrà essere
corredata della suddetta certificazione.
 Le
disposizioni in esame trovano applicazione
anche qualora il minore, al momento dell'ingresso
nella famiglia o dell'ingresso in Italia si trovi in
affidamento preadottivo (artt. 22-24 L. 184/83).
14
Affidamento e adozione
… congedo di maternità e di paternità
C) Affidamento (non preadottivo)
Nel caso di affidamento di minore il congedo di maternità (o
di paternità) può essere fruito (in modo continuativo o
frazionato) per un periodo massimo di tre mesi, entro cinque
mesi dalla data di affidamento.
Entro
i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito
dall’interessata in modo continuativo o frazionato.
 Il
congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto
dell’affidamento.
15
Affidamento e adozione
Congedo di paternità
Sia in caso di adozione che di affidamento, il congedo non chiesto
dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore
padre (congedo di paternità).
 Pertanto il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del
congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore
dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui
all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono,
affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
 Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle
medesime condizioni viste per la madre.
 Nelle adozioni internazionali, il lavoratore può fruire di un congedo
non retribuito, senza diritto ad indennità, alle medesime condizioni
previste per la lavoratrice.
16
2. Congedo parentale (astensione facoltativa)
Fonti: art. 36 D. Lgs. 151/2001; art. 2, c. 455, L. 244/2007; Circ. INPS 4.2.08 n. 16
A) Genitori naturali
Astensione
facoltativa
Art.32
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo complessivo di 11 mesi, così ripartito tra di loro:
a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sette mesi;
c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto (spetta al padre anche se la moglie è casalinga o in congedo per maternità);
Va dato un periodo di preavviso al datore di lavoro non inferiore a 15 giorni, salvo casi di
oggettiva impossibilità
Trattamento
economico
art.34
A)6 mesi entro i 3 anni: per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta,
fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità a carico INPS pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
B)oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: per i periodi di congedo parentale richiesti:
-oltre i sei mesi (entro il terzo anno di vita del bambino)
- o oltre il 3° anno di vita del bambino
è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (2007:
€.14.174,75) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Trattamento
previdenziale
Art.35
A) 6 mesi entro i 3 anni: contribuzione figurativa piena;
B) oltre i 6 mesi o oltre i 3 anni: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore
17
massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria);
Affidamento e adozione
…. Congedo parentale (astensione facoltativa)
B) Affidamento e Adozione
Per
effetto dei commi 455 e 456 dell’art. 2 della Legge
Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono stati,
rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.
“Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel
caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni
dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiugimento della maggiore età. L’indennità di cui all’art. 34,
comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto,
nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia”.
18
Affidamento e adozione
…. Congedo parentale (astensione facoltativa)
… affidamento e adozione
Nei
di affidamento e di adozione (nazionale o
internazionale), qualunque sia l’età del minore, il congedo
parentale (astensione facoltativa) può essere fruito - alle
medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i
genitori naturali - entro otto anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare e, comunque, non oltre il raggiungimento della
maggiore età.
 I genitori adottivi o affidatari percepiscono l'indennità per
astensione facoltativa, per il periodo massimo complessivo
previsto (pari a 6 mesi), nei primi tre anni dall'ingresso del minore
in famiglia. Qualunque ulteriore periodo di congedo richiesto può
essere indennizzato qualora il reddito del richiedente sia inferiore
ad un determinato importo rivalutato annualmente (2007:
casi
€.14.174,75) .
19
Affidamento e adozione
…. Congedo parentale (astensione facoltativa)
… affidamento e adozione
Pertanto fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali
non spettano né il congedo né la relativa indennità) il
trattamento economico pari al 30% della retribuzione è
riconoscibile (senza verifica del reddito) per un periodo
massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre
anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni
dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i
periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo
e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso
del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale
titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali.
20
A) Congedo di maternità/paternità in caso di adozioni/affidamenti
Nuova disciplina (dal 1.1.08)
Vecchia disciplina
ADOZIONE
Durata: 5 mesi
Durata: 3 mesi
Età del minore: fino a 18 anni
Età del minore: fino a 6 anni (adozione nazionale),a 18
(adozione internazionale)
Termine di fruizione:
Adozione nazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in famiglia
Adozione internazionale : entro 5 mesi successivi all'ingresso in Italia ovvero
durante il periodo di permanenza all'estero necessario per la pratica di adozione
(periodo che deve essere certificato dall'ente autorizzato a curare l'adozione).
Per tale periodo, può essere fruito un congedo non retribuito nel caso in cui la
lavoratrice decide di fruire del congedo di maternità interamente dopo l'ingresso
del minore in Italia
Termine di fruizione:
Adozione nazionale/internazionale: entro 3 mesi
successivi all'ingresso
Adozione internazionale: congedo non retribuito
durante il periodo di permanenza all'estero necessario
per la pratica di adozione
AFFIDAMENTO
Durata: 3 mesi
Durata : 3 mesi
Età del minore: fino a 18 anni
Età del minore: fino a 6 anni o fino a 18 anni in caso di
affidamento preadottivo internazionale
Termine di fruizione:
Affidamento nazionale/internazionale : entro i 5 mesi successivi all'ingresso
Termine di fruizione:
Affidamento nazionale/internazionale : entro i 3 mesi
successivi all'ingresso
b) Congedo parentale in caso di adozioni/affidamenti
Nuova disciplina (dal 1.1.08)
Vecchia disciplina
ADOZIONE (NAZIONALE, INTERNAZIONALE) e AFFIDAMENTO
Età del minore: fino a 18 anni
Età del minore: fino a 12 anni
Termine di fruizione: entro 8 anni dall'ingresso in famiglia
(mentre l'indennità è corrisposta, max per 6 mesi tra i 2
genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali, solo
nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare)
Termine di fruizione: entro 3 anni dall'ingresso in famiglia (indennità
corrisposta, max per 6 mesi tra i 2 genitori, indipendentemente dalle condizioni
21
reddituali, solo fino al compimento dei 6 anni di età del bambino
adottato/affidato)
3. Riposi giornalieri (permessi per allattamento)
Fonti: art. 45 D. Lgs. 151/2001; C. Cost. 1° aprile 2003 n. 104; Circ. INPS 26
maggio 2003 n. 91
A) Genitori naturali
Riposi giornalieri
della madre
Art. 39

Riposi giornalieri
del padre
Art. 40
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ma comunque lavoratrice);
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Riposi per parti
plurimi
Art. 41
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate anche dal padre.
Trattamento
economico
Art. 43




Trattamento
previdenziale
Art. 44
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di
vita del bambino, due ore di riposo giornaliere, anche cumulabili.
Le ore di riposo sono una sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei
ore.
è dovuta un'indennità, a carico INPS, pari all'intero ammontare della retribuzione;
l'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata poi a conguaglio con i
contributi dovuti;
i periodi di riposo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia;
contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno
sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria);
22
Affidamento e adozione
… riposi giornalieri (permessi per allattamento)
B) Affidamento ed Adozione
La
madre ed il padre adottivi o affidatari hanno
diritto a fruire dei riposi giornalieri, secondo le
modalità valide per i genitori naturali, entro il primo
anno dall'ingresso del minore in famiglia.
 Il
principio si applica anche nelle ipotesi di
affidamento preadottivo o provvisorio.
23
4. Permessi per malattia del bambino
Fonti: art. 50 D. Lgs. 151/2001
A) Genitori naturali
Congedo per la
malattia del figlio
Art. 47





Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per
periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre
anni, senza limiti di durata (diritto pieno per entrambi i genitori, è sufficiente
presentare una autocertificazione attestante che l’altro genitore non sia in
congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo).
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel
limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore).
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a
richiesta del genitore, il decorso delle ferie.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
Trattamento
economico
Art. 48


I permessi non sono indennizzati;
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia
Trattamento
previdenziale
Art. 49


fino al terzo anno di vita del bambino: contribuzione figurativa piena;
successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno: contribuzione figurativa ridotta pari al 200 per cento del valore
massimo dell'assegno sociale (salva la facoltà di riscatto o prosecuzione
24
volontaria);
Affidamento e adozione
… permessi per malattia del bambino
B) Affidamento ed Adozione (art. 50 D. Lgs. 151/2001)
I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi dal
lavoro, senza diritto alla retribuzione:
per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun
figlio di età non superiore a 6 anni;
nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di
ciascun figlio fino agli 8 anni di età. Tuttavia, qualora,
all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia
un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo (5 giorni
lavorativi all’anno) può essere fruito nei primi 3 anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
25
Affidamento e adozione
5. Condizioni di lavoro
Fonte: art. 6, c. 2, D. Lgs. 151/2001
La tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici in maternità, si applica anche alle
lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o
in affidamento, fino al compimento del settimo mese
di età.
NB) Per le madri naturali (che hanno informato il datore di
lavoro del proprio stato) sono previste misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il
periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
26
Affidamento e adozione
7. Tutela del posto di lavoro
Fonti: artt. 54, c. 9, 55, c. 3, e 56 c. 4, D. Lgs. 151/2001)
Numerose disposizioni dettate dalla legge a tutela del
posto di lavoro durante la maternità si estendono anche ai
casi di adozione o affidamento. In particolare trovano
applicazione:
 il divieto di licenziamento e di sospensione del
genitore che fruisca dell'astensione obbligatoria o del
congedo di paternità, fino ad un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare;
 la nullità del licenziamento causato dalla domanda
o dalla fruizione dell'astensione facoltativa e dei
permessi per malattia del bambino;
 la disciplina delle dimissioni (obbligo convalida DPL);27
Affidamento e adozione
… tutela del posto di lavoro
In particolare trovano applicazione:
 il
diritto alla conservazione del posto di lavoro durante
l'astensione obbligatoria e facoltativa, il congedo di paternità,
i riposi giornalieri ed i permessi per malattia del bambino;
 il diritto di rientro al lavoro al termine del periodo di
astensione obbligatoria o di congedo di paternità e di
permanenza fino ad un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare;
 il diritto di rientro al lavoro al termine dell'astensione
facoltativa e dei permessi per malattia del bambino;
 il diritto alla conservazione delle mansioni;
 il diritto a percepire le indennità previste per l'ipotesi del
licenziamento, in caso di dimissioni presentate entro un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
28
Affidamento e adozione
8. Anticipo TFR
Fonte art. 7 L. 53/2000; Circ. Min. Lav. 29 novembre 2000 n. 8
 Il TFR può essere anticipato per sostenere le spese durante i periodi
di fruizione dei congedi per astensione facoltativa per maternità.
 Possono pertanto richiedere l'anticipazione i lavoratori assunti a
tempo indeterminato:
 genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto di
astensione facoltativa per maternità o di assenza per la malattia del
bambino;
 che abbiano presentato domanda di congedo per la formazione,
accolta dal datore di lavoro;
 che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.
Se l'anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della
nascita, adozione o affidamento di un figlio non è possibile richiederla
nuovamente nel caso di successivo congedo ottenuto per la medesima
causa.
29
Normativa fiscale e
Assistenziale
Le detrazioni per figli a
carico, gli oneri deducibili,
gli assegni per il nucleo
familiare e le prestazioni
assistenziali
30
Affidamento e adozione: normativa fiscale
1. Detrazioni per figli a carico
Per ciò che attiene le detrazioni d’imposta per figli a
carico, i figli adottivi e in affidamento sono equiparati a
tutti gli effetti ai figli naturali.
Infatti si considerano figli a carico, se non hanno redditi
propri superiori a euro 2.840,51 annui, i figli, compresi i
figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).
31
Affidamento e adozione: normativa fiscale
… detrazioni per figli a carico
 Se
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la
detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo
figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per
questi ultimi.
 La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta
detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo
dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia
legalmente ed effettivamente separato:
a) quando l'altro genitore è deceduto;
b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
c)quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di
abbandono del coniuge.
32
… detrazioni per figli a carico
CALCOLO E RIPARTIZIONE
Per la ripartizione tra i coniugi e il calcolo delle detrazioni per
figli a carico, valgono le regole previste per i genitori naturali.
detrazione base annua (teorica)
€. 800
Maggiorazione annua se minore di 3 anni (teorica)
€. 100
Maggiorazione se portatore di handicaps (teorica)
€. 220
Maggiorazione per ciascun figlio, se nucleo con almeno
4 figli (teorica)
€. 200
Maggiorazione complessiva per nucleo con 4 o più figli
€.1.200
33
… la riforma dell’IRPEF (detrazioni per figli a carico)
Docum. 2008
TABELLA GENERALE FIGLI A CARICO
L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce
dalla seguente formula: [( € 95.000+15.000 per n. figli successivi al primo) – reddito
complessivo] : (€ 95.000+ € 15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficiente
Se coefficiente minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se
compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente,
34
con 4 cifre decimali per troncamento, al valore nominale della detrazione stessa.
Affidamento e adozione: normativa fiscale
2. Oneri deducibili (art. 10 Tuir)
Dal reddito complessivo si deducono il
cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (adozione di
minori stranieri).
35
3. Assegno per il nucleo familiare
Il nucleo familiare può essere composto da:
 chi richiede l’assegno;
 il coniuge;
i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi,
affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,
affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente
diretto) aventi un’età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli
affidati i minori “in accasamento” o in collocamento etero f a m
i l i a re: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e
collocati in una famiglia;
 i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per
difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un l a v o ro proficuo;
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età – o
maggiore inabili – a condizione che siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. 36
... assegno per il nucleo familiare
Queste persone fanno parte del nucleo anche se:
non sono conviventi con il richiedente;
non sono a carico del richiedente;
non sono residenti in Italia (se il richiedente è
cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione
europea o di altro Stato estero con il quale esiste
apposita Convenzione).
Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti
da entrambi i genitori per i quali è richiesta la
convivenza.
PER LE CONDIZONI DÌ REDDITO E PER GLI
IMPORTI DELL’ASSEGNO VALGONO LE REGOLE
PREVISTE PER I GENITORI NATURALI.
37
4. Prestazioni assistenziali dei Comuni e altri Enti (ISE e ISEE)
Per
la richiesta di prestazioni assistenziali legate al
reddito o di servizi di pubblica utilità (es. assegni
maternità del comune, ecc…) è prevista la valutazione
della situazione economica del richiedente, con
riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati
due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e
l'ISEE
(indicatore
della
situazione
economica
equivalente).
L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti
per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal
rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di
equivalenza.
 Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale,
dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre
persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico
ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità.
38
Composizione del nucleo familiare
Figli
Coniuge
Altre Persone
presenti nello stato
di famiglia
Altre
Persone
a carico ai
fini IRPEF
NUCLEO
FAMILIARE
39
Criteri per l’individuazione
del nucleo familiare
art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242.
“…Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la
famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223 , salvo quanto stabilito nei commi seguenti.”
art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130
“… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la
famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno
parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I
coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se
risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone , fanno parte
dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche
se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del
nucleo familiare del genitore con il quale convive.
40
Famiglia anagrafica
Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la
famiglia anagrafica
art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223: Agli effetti anagrafici
per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti
ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:
Vincoli di matrimonio
Parentela
Affinità
Adozione
Tutela
Vincoli affettivi
41
Famiglia anagrafica - definizione
Vincoli di
matrimonio
Parentela
Affinità
Adozione
Tutela
Legame “affectionis causa” derivante da
libera scelta affettiva, con caratteristica di
permanenza nel tempo, costanza e impegno
reciproco alla coabitazione.
Non rientrano in tale concetto :
• rapporti occasionali (brevi coabitazioni
con spirito di ospitalità)
• rapporti che danno origine ad un obbligo
giuridico di fonte contrattuale (es.
collaborazione familiare)
Vincoli
affettivi
42
Esempio composizione del nucleo familiare
MARIO
(dichiarante)
Genitori di
Mario
Moglie di
Mario
Figli di Mario
figlio di
Mario che
vive da solo,
ma è a suo
carico ai fini
IRPEF
Nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi
genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un
terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di
Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini
ISEE e devono essere dichiarati, chiunque di loro sia il dichiarante.
43
Regole sui minori
I
figli minori che
convivono con un genitore
sono sempre iscritti nel
nucleo familiare di cui fa
parte il genitore stesso.
Se
minori
i figli minori sono
coniugati (over 16 anni)
sono tenuti a seguire le
regole dei soggetti coniugati.
44
Regole sui minori
I minori in affidamento preadottivo e
temporaneo, affidati con
provvedimento del
giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone
che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte
del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge,
se con diversa residenza e lo stato di famiglia di
riferimento è questo).
Se affidati a terzi con provvedimento del
giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui
sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia
anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro
soggetto.
minori
I minori in affidamento e collocati presso
istituti di assistenza o comunità sono considerati
nucleo familiare a sé stante.
45
Composizione del nucleo familiare
soggetti a carico IRPEF
I seguenti soggetti sono a carico del dichiarante se
possiedono un reddito annuo inferiore a Euro 2.840,5
il coniuge
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza
i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti)
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali (nonni ); gli adottanti
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali
Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi
che hanno redditi inferiori alla soglia di €. 2.840,5 e sono figli della
persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni
46
alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.
46
Scarica

Normativa Fiscale