Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Il demanio marittimo
Nozione di demanio (art. 822 codice civile)
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre
acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate
alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli
acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine
gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.
I beni che ne fanno parte sono INALIENABILI e non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li
riguardano.
Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai
comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o
comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio
dello stato.
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Demanio marittimo
Ne fanno parte (art. 28 Codice Navigazione):
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i
bacini di acqua salsa o salmastra che almeno
durante una parte dell'anno comunicano
liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
In base al Codice della Navigazione,
l’Amministrazione Statale dei trasporti e della
navigazione regola l’uso del demanio marittimo e vi
esercita la polizia
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D.L. 400/1993
“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime“
La concessione dei beni demaniali marittimi può essere
rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività
portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi
precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso
abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di
cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
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Demanio marittimo
Il canone viene determinato dallo Stato in base ad una
classificazione del demanio marittimo ad uso turistico
Le regioni individuano le aree del proprio territorio da
classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli
accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore
valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti
elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei
servizi.
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PRIMO INTERVENTO DI DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 59 DPR 616/1977
Sono delegate alle Regioni le funzioni
amministrative sul litorale marittimo, sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti e sulle
aree del demanio lacuale e fluviale quando
l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e
ricreative. Sono escluse dalla delega le
funzioni esercitate dagli organi dello Stato in
materia di navigazione marittima, di sicurezza
nazionale e di polizia doganale
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SECONDO INTERVENTO DI DECENTRAMENTO
D. Lgs. 112/1998, art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
Sono conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli
interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo
regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività
portuale;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da
quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non
opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello
Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale,
nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e
successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed
interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002
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Art. 117 Cost. (testo in vigore)
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale.
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Regione LAZIO – L.R. 13/2007
Per la gestione del demanio marittimo è prevista l’adozione di un
piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che :
a) individua le aree destinate all’utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto
conto anche dei piani di
utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
b) stabilisce i criteri per l’utilizzazione delle aree demaniali per finalità
turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
ambientale e di quanto previsto dalla legge regionale;
c) stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in
relazione alla valenza turistica.
Il piano è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché la competente
autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria,
appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del
settore.
I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei
Piani Regionali
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Regione Lazio
Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per
finalità turistiche e ricreative, in particolare:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge attrezzate;
c) le spiagge libere attrezzate;
d) i punti di ormeggio;
e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e
generi di monopolio;
f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.
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Demanio marittimo
Regione Lazio
Le concessioni delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e
ricreative vengono rilasciate dai comuni ed hanno durata di sei anni e
alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così
successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo, limitatamente alle
concessioni delle aree demaniali marittime, quanto
disposto dall’articolo 42, secondo comma, del codice della navigazione (per
il quale le concessioni superiori al quadriennio o che comunque
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici
motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico
interesse, a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima).
In caso di motivata richiesta degli interessati ed in considerazione dell’entità
e della rilevanza economica delle opere da realizzare, le concessioni di
cui al presente comma possono avere una durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni.
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Regione Lazio
I concessionari, a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la
concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare
una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del
canone annuo. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei
seguenti casi:
a) per mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione o
per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione
o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è
stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall’atto di
concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di leggi o di regolamenti.
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Demanio marittimo – Regione Lazio
L’esercizio delle attività oggetto della concessione è
subordinato alla previa dichiarazione di inizio dell’attività
stessa. La dichiarazione è presentata al comune
concedente con le indicazioni riguardanti l’ubicazione della
struttura e il periodo di apertura ed è, inoltre, corredata
dalla documentazione comprovante il possesso, da parte
del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della
normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la
somministrazione di cibi e bevande.
I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione
comunicano al comune competente
i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.
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