Corso di RAGIONERIA 2
IL BILANCIO D’ESERCIZIO NELLA
NORMATIVA CIVILISTICA.
CLAUSOLA GENERALE, PRINCIPI
DI REDAZIONE E SCHEMI DI
BILANCIO
Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Economia
Sede di Fano
Anno Accademico 2011-12
1
VINCOLI GIURIDICI DELL’ATTUALE MODELLO
CONTABILE ITALIANO
Il fattore che più condiziona il modello contabile è il
SISTEMA GIURIDICO
SISTEMA DI CIVIL LAW
SISTEMA DI COMMON LAW
Cultura neolatina e
mitteleuropea (e giapponese)
Tipico della cultura
anglosassone
Sistema normativo rigido e
codicistico basato su regole
vincolanti
Sistema normativo basato su
principi generali integrati
dalla prassi
Il giudice applica la norma
alla fattispecie concreta
Il giudice, in assenza di una
puntuale precettistica,
considera il “precedente”
2
SISTEMA CONTABILE
DI CIVIL LAW
DI COMMON LAW
E’ un insieme di norme
codificate per legge
E’ affidato alla prassi ed ai
principi emanati dalle
professioni contabili
MODELLO RIGIDO
MODELLO FLESSIBILE
Per modificarlo è
necessaria una legge
Per modificarlo è
sufficiente una pronuncia
degli organi professionali
VERSO UN UNICO MODELLO CONTABILE INTERNAZIONALE
ARMONIZZAZIONE COMUNTARIA
3
LA SITUAZIONE ITALIANA
Si sta attraversando un periodo di intenso cambiamento.
Attualmente le norme più importanti sono contenute nel
CODICE CIVILE
Artt. 2214-2220
Artt. 2423-2435 bis
Delle scritture contabili
Del bilancio
+
DPR 600/1973
Normativa
fiscale
Sono esclusi alcuni tipi di
società (Società aperte, SIM,
SGR, Società finanziarie,
Assicurazioni)
D.Lgs. 38/2005
Principi contabili internazionali
4
SOCIETA’ DI CAPITALI - CLASSIFICAZIONE
A) In base alla dimensione:
1) Società piccole – Art. 2435 bis c.c
 non quotate nei mercati regolamentati
 nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi non hanno superato due dei
seguenti limiti:
• Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000
euro;
• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000
euro
• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
50 unità.
2) Società grandi
Non rispettano i limiti definiti dall’art. 2435 bis c.c.
5
B) In base al grado di apertura nei confronti del
mercato finanziario:
1. Società di capitali che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, cosiddette società chiuse
2. Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, cosiddette società aperte (Art. 2325 bis c.c.)
Queste ultime si distinguono in 2 tipi:
 Spa con azioni quotate in mercati regolamentati
 Spa con azioni non quotate, ma diffuse tra il
pubblico in maniera rilevante.
6
SOCIETA’ DI CAPITALI
DIMENSIONE
Società piccole
art. 2435 bis
GRADO DI APERTURA AL
MERCATO FINANZIARIO
Società chiuse
Società grandi
SPA aperte art.
2325 bis
SPA con azioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante
SPA quotate
7
PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Il Regolamento UE 1606/2002 ha introdotto:
 l’obbligo delle società quotate nei mercati europei di
adottare gli IAS per la redazione dei bilanci consolidati a
partire dal 1° gennaio 2005;
 la facoltà degli stati membri di estendere l’applicazione
degli IAS anche ai bilanci d’esercizio delle società quotate
e ai bilanci di esercizio e consolidati delle società non
quotate.
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38:
ha dato attuazione alla facoltà di cui all’art. 5 del
Regolamento 1606/2002 e ha statuito, per categorie di
soggetti e di bilanci, diverse tempistiche ed eventuali
opzioni.
8
TIPO DI IMPRESA
IMPRESE
INDIVIDUALI
PARAMETRI DEFINITORI
Art. 2082 c.c. e ss.
NORMATIVA CIVILISTICA E LEGGI
COMPLEMENTARI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 2214 c.c. e ss.; art. 2217 c.c.
BILANCIO D’ESERCIZIO
(art.2217: rinvio all’art. 2423 ed ai criteri di
valutaz. dell’art. 2426, in quanto applicabili)
SOCIETA’ DI
PERSONE
Soc. semplice: art. 2251 c.c e
ss.
SNC: art. 2291 c.c. e ss.
SAS: art. 2313 c.c e ss.
SCRITTURE CONTABILI
Art. 2214 c.c. e ss.
(art. 2302 per le SNC; art. 2315 per le SAS)
BILANCIO D’ESERCIZIO
(art.2217: rinvio all’art. 2423 ed ai criteri di
valutaz. dell’art. 2426, in quanto applicabili)
SOCIETA’ DI
CAPITALI
“CHIUSE” E
“PICCOLE”
a)
b)
c)
non fanno ricorso al
mercato del capitale di
rischio (art. 2325 bis c.c.)
diverse dalle Banche e
similari nonché dalle
Assicurazioni
c.d. “piccole” in quanto
rispettano i parametri
definiti dall’art. 2435 bis. c.c
SCRITTURE CONTABILI e libri contabili e
sociali art. 2421 c.c.
(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 per le SRL)
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA art.
2435 bis c.c
(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 bis per le
SRL)
9
TIPO DI IMPRESA PARAMETRI DEFINITORI
NORMATIVA CIVILISTICA E LEGGI
COMPLEMENTARI
SOCIETA’ DI
CAPITALI
“CHIUSE” E
“GRANDI”
FACOLTA’ di utilizzo degli IAS/IFRS
(D.Lgs. 38/2005, art. 2 e ss.)
a)
b)
c)
SOCIETA’ DI
CAPITALI
“APERTE”
diverse dalle
Banche e similari
nonché dalle
Assicurazioni
non fanno ricorso al
mercato del capitale di
rischio (art. 2325 bis c.c.)
diverse dalle Banche e
similari nonché dalle
Assicurazioni
c.d. “grandi” in quanto al di
fuori dei parametri definiti
dall’art. 2435 bis. c.c.
a) quotate
o negoziate nei
mercati regolamentati in un
paese comunitario
b) con strumenti finanziari
diffusi (art. 2 bis Reg.
CONSOB n. 11971/1999)
BILANCIO art. 2423 c.c e ss.
(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 bis per le
SRL)
SCRITTURE CONTABILI e libri contabili e
sociali art. 2421 c.c.
(art. 2454 per le SAPA; art. 2478 per le SRL)
BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO
secondo gli IAS/IFRS
(D.Lgs. 38/2005, art. 2 e ss.)
10
TIPO DI
IMPRESA
PARAMETRI FISCALI
NORMATIVA FISCALE
IMPRESE
INDIVIDUALI
Ricavi > 309.874,14 servizi
Ricavi > 516.456,90 altre attività
REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13
ss.)
Ricavi ≤ 309.874,14 servizi
Ricavi ≤ 516.456,90 altre attività
REGIME SEMPLIFICATO (D.P.R. 600/73
art.13 ss.); opzione per il regime ordinario
Inizio attività (primi 3 esercizi)
Ricavi ≤ 30.987,41 servizi
Ricavi ≤ 61.974,83 altre attività
Ricavi ≤ 30.000,00
Val. beni strumentali ≤ 15.000,00
Assenza dipendenti o
collaboratori o associati in
partecipazione;
Assenza esportazioni o
operazioni assimilate
SOCIETA’ DI
PERSONE
REGIME SEMPLIFICATO PER LE NUOVE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (art. 388/2000
art.13); opzione per il regime superiore o
ordinario
REGIME DEI MINIMI
(L.244/2007 art.1, c.96-117)
opzione per il regime superiore o ordinario
Ricavi > 309.874,14 servizi
Ricavi > 516.456,90 altre attività
REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13
ss.)
Ricavi ≤ 309.874,14 servizi
Ricavi ≤ 516.456,90 altre attività
REGIME SEMPLIFICATO (D.P.R. 600/73
art.13 ss.); opzione per il regime ordinario
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TIPO DI IMPRESA
PARAMETRI DEFINITORI
NORMATIVA CIVILISTICA E LEGGI
COMPLEMENTARI
SOCIETA’ DI
CAPITALI
“CHIUSE” E
“PICCOLE”
Rinvio alla definizione
civilistica
REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13
ss.)
SOCIETA’ DI
CAPITALI
“CHIUSE” E
“GRANDI”
Rinvio alla definizione
civilistica
REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13
ss.)
SOCIETA’ DI
CAPITALI
“APERTE”
diverse dalle
Banche e similari
nonché dalle
Assicurazioni
Rinvio alla definizione
civilistica
REGIME ORDINARIO (D.P.R. 600/73 art.13
ss.)
12
La normativa civilistica in tema di bilancio d’esercizio
regola:
1. aspetti sostanziali: riguardano la clausola generale, i
principi generali di redazione e i criteri particolari di
valutazione;
2. aspetti formali: relativi alla struttura ed al contenuto
dei documenti che compongono il bilancio (Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);
3. aspetti collaterali: integrano le indicazioni relative
alle modalità di esposizione delle singole poste da
iscrivere nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico, nonché la classificazione da rispettare
per l’inserimento delle voci in bilancio all’interno dei
rigidi schemi formali previsti.
13
Art. 2426
ASPETTI
FORMALI
Criteri
particolari di
valutazione
Contenuto Stato Art. 2424
Patrimoniale
Art. 2423
Principi generali Art. 2423
di redazione
bis
ASPETTI
COLLATERALI
ASPETTI
SOSTANZIALI
Clausola
generale
Contenuto
Conto
Economico
Art. 2425
Contenuto Nota
Integrativa
Art. 2427
Struttura di Stato Patrimoniale
e Conto Economico
Art.
2423 ter
Disposizioni relative a
singole voci di Stato
Patrimoniale
Art. 2424
bis
Iscrizione di ricavi,
costi, proventi e oneri
Art.
2425 bis
14
Aspetti sostanziali del bilancio
d’esercizio.
Clausola generale (art. 2423)
Principi generali di redazione (art. 2423 bis)
15
Rapporto “gerarchico” tra i principi civilistici
Clausola
generale
Art. 2423
Principi generali di redazione
Art. 2423 bis
Principio prioritario
ed inderogabile
da cui discendono
tutte le altre norme
contenute nel cod.civ.
Criteri particolari di valutazione
Art. 2426
Principi contabili (CNDCR / OIC)
16
RUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI
PRINCIPI CONTABILI = Regole tecnico-contabili che:
- Integrano le leggi ed i regolamenti laddove insufficienti o
poco chiari
- Esplicano in termini operativi le disposizioni contenute nelle
norme
Art. 2219: Tutte le scritture devono essere tenute secondo
le norme di una ordinata contabilità
Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CORRETTI
PRINCIPI CONTABILI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI
COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI
17
OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’
 Emana i principi contabili per la redazione dei bilanci delle
aziende, pubbliche e private, a cui non si applicano i principi
contabili internazionali;
 Fornisce supporto agli organismi contabili internazionali
(IASB e EFRAG – European Financial Reporting Advisory
Group) per l’applicazione in Italia dei Principi contabili
internazionali;
 Coadiuva il legislatore italiano nella emanazione delle
norme contabili;
 Promuove la cultura contabile.
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In questo organismo sono rappresentati:
 ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili
 CNDC – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
 ABI – Associazione Bancaria italiana
 ASSONIME – Associazione fra le Società per Azioni
 CONFAPI
 CONFAGRICOLTURA
 BORSA ITALIANA SPA
 MINISTERO DELL’ECONOMIA
 MINISTERO DI GIUSTIZIA
 BANCA D’ITALIA
 CONSOB
 ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 19
L’OIC, ad oggi, ha elaborato i seguenti principi contabili:
OIC 1: Principali effetti della riforma del diritto societario sulla
redazione del bilancio d’esercizio;
OIC 2: Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC 3: Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella
nota integrativa e nella relazione sulla gestione
OIC 4: Fusione e scissione
OIC 11-30: Versione aggiornata dei principi contabili emanati
dal CNDC-CNR mantenendo la medesima numerazione
OIC 11: Bilancio d’esercizio: finalità e postulati
OIC 12: Composizione e schemi del bilancio di esercizio
OIC 13: Rimanenze di magazzino;
OIC 14: Disponibilità liquide
OIC 15: Crediti
OIC 16: Immobilizzazioni materiali
20
OIC 17: Bilancio consolidato
OIC 18: Ratei e risconti
OIC 19: Fondi per rischi e oneri; TFR; Debiti
OIC 20: Titoli e partecipazioni
OIC 21: Metodo del patrimonio netto
OIC 22: Conti d’ordine
OIC 23: Lavori in corso su ordinazione
OIC 24: Immobilizzazioni materiali
OIC 25: Trattamento contabile delle imposte sul reddito
OIC 26: Operazioni e partite in moneta estera
OIC 27: Introduzione dell’Euro
OIC 28: Patrimonio netto
OIC 29: Cambiamenti di principi contabili
OIC 30: Bilanci intermedi
21
Art. 2423 - Redazione del bilancio
Comma 1 – Documenti di bilancio
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa”
Bilancio di
esercizio
Conto
economico
Documento
quantitativo/contabile
Stato
patrimoniale
Nota integrativa
Documento
quantitativo/contabile
Documento
quali/quantitativo
22
Documenti integrativi del bilancio
 Relazione sulla gestione (art. 2428)
 Relazione dei sindaci
 Verbale dell’assemblea dei soci
 Verbale della società di revisione
23
NOTA INTEGRATIVA
Contenuto disciplinato dall’art. 2427 c.c. e da altri articoli del
codice relativi al bilancio
Fornisce l’analisi, l’illustrazione e, in taluni casi, l’integrazione
dei sintetici dati di bilancio, che potrebbero non essere
pienamente
sufficienti
ad
assolvere
la
funzione
di
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell’esercizio
E’ un documento esplicativo molto importante ai fini del rispetto
del principio di chiarezza. Le informazioni contenute in tale
documento possono colmare eventuali lacune dello SP e del CE.
24
Comma 2 – Clausola generale del bilancio
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio”
CLAUSOLA GENERALE
CHIAREZZA
RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E
CORRETTA
25
CHIAREZZA
Attributo formale, riguardante le modalità di
rappresentazione dei conti relativamente a forma e struttura.
FORMA: sezioni divise e contrapposte/sovrapposte;
scalare
STRUTTURA: numero, denominazione, aggregazione
e ordine delle voci.
26
Un bilancio è chiaro se redatto nel rispetto degli schemi
contabili imposti da:
- artt. 2424, 2424 bis e 2424 ter: Stato Patrimoniale
- artt. 2425, 2425 bis e 2423 ter: Conto Economico
- artt. 2427 e 2427 bis: Nota Integrativa
OBIETTIVO: Permettere ai fruitori del bilancio di
comprenderne il contenuto
27
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA
Traduzione italiana dell’espressione “true and fair view”,
contenuta nella IV Direttiva CEE, inizialmente tradotta come
“quadro fedele”
Attributo sostanziale, riguardante il contenuto delle
informazioni da fornire agli stakeholder aziendali
Un bilancio è:
 vero se c’è corrispondenza fra gli effetti economici,
finanziari e patrimoniali dei fatti aziendali ed i valori iscritti in
bilancio;
 corretto se è stato redatto nel rispetto scrupoloso delle
norme del codice civile, e quindi riducendo al minimo la
discrezionalità degli amministratori.
28
Carattere sovraordinato e inderogabile della
clausola generale
L’esigenza di fornire una chiara, veritiera e corretta
rappresentazione della situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell’azienda è tale da
imporre
Informazioni integrative
(comma 3)
Deroghe
(comma 4)
29
Comma 3 – Informazioni complementari
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.”
Informazioni normalmente fornite nella NOTA
INTEGRATIVA
Manca la specificazione di quali sono le informazioni
complementari da fornire
30
Interventi normativi successivi hanno reso obbligatorie
informazioni precedentemente facoltative:
 prospetto delle variazioni del patrimonio netto in Nota
integrativa (p.to 7 bis): obbligo introdotto con il D.Lgs.
6/2003 (Riforma del diritto societario);
 obiettivi e politiche della società in tema di rischio
finanziario e esposizione della società al rischio di prezzo,
di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari,
nella Relazione sulla gestione (art. 2428, p.to 6): obbligo
introdotto con il D.Lgs.394/2003.
31
Comma 4 – Deroghe per casi eccezionali
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera
e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una
riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al
valore recuperato.”
Obbligo (e non facoltà) della deroga in caso di contrasto tra
una norma contenuta nel codice civile e la rappresentazione
veritiera e corretta, a conferma del fatto che quest’ultimo
costituisce un principio prioritario ed inderogabile.
32
REGIME DEROGATORIO
 Obbligo di deroga
 Motivazioni in Nota Integrativa
 Iscrizione degli utili derivanti dalla deroga in una
riserva non distribuibile
33
Esempi di casi eccezionali
1. Cambiamento di
destinazione
economica di un
bene della società
Es.: Un terreno agricolo, a causa della modifica
del piano regolatore, diventa edificabile: il costo
storico del terreno non è più rappresentativo del
suo valore.
2. Eliminazione/
attenuazione di
vincoli e/o servitù
esistenti sui beni
sociali
Es.: Su un terreno di proprietà della società
vengono eliminate una servitù di passaggio, una
servitù militare, un vincolo paesaggistico,
archeologico, ecc.: il costo storico del terreno non
è più rappresentativo del suo valore.
3. Cambiamento di
destinazione
giuridica di
determinati beni
sociali
Es.: La società stipula, prima del 31/12, un
compromesso di vendita di un bene aziendale a
un prezzo superiore al suo valore contabile; la
vendita avverrà dopo il 31/12, ma alla data del
bilancio il costo storico del bene non è più
rappresentativo del suo valore.
34
Determinazione dell’utile derivante dalla deroga
Si supponga che la società Alfa presenti, tra i propri elementi patrimoniali
attivi, un cespite iscritto a un valore contabile di 1.000 e avente valore di
mercato pari a 1.500.
Stato Patrimoniale Società Alfa 31/12/n
Cespite 1.000
…….
…….
…….
Ipotizzando che la società si trovi in uno dei casi precedentemente citati
(Ipotesi 1), in deroga al principio del costo storico, la valutazione del bene
è effettuata al valore di mercato: 1.500 anziché 1.000. Gli utili derivanti
dalla deroga (500) sono iscritti in una riserva non distribuibile.
Stato Patrimoniale Società Alfa 31/12/n
Cespite 1.500
…….
…….
Ris. Non distrib. 500
35
Recupero del valore della riserva
Si supponga che la società Alfa, al 31/12/n si trovi nella situazione
descritta precedentemente al p.to 3, poiché ha stipulato un compromesso
di vendita per la cessione di un fabbricato – iscritto in bilancio a un valore
di 1.000 – ad un prezzo di 1.500. Invocando i casi eccezionali, gli
amministratori effettuano una rivalutazione di 500, che confluisce in una
riserva non distribuibile di patrimonio netto. Le scritture sono le seguenti:
Fabbricato
a
Utile d’esercizio
a
Rivalutazioni
Riserva non distribuibile
500
500
Durante l’anno n+1 la società stipula un rogito di vendita, incassando
1.500. Con la vendita la società recupera il valore della riserva che
diventa distribuibile:
Banca c/c
Riserva non distribuibile
a
a
Fabbricato
Riserva distribuibile
1.500
500
36
Ipotizzando che venga distribuita ai soci quanto recuperato:
Riserva distribuibile
Soci c/distribuzione
a
a
500
Soci c/distribuzione
Banca c/c
500
Se la vendita dovesse essere effettuata ad un valore inferiore a quanto
previsto dal compromesso, ad esempio 1.300, si verificherebbe una
minusvalenza e il valore della riserva non recuperato sarebbe utilizzato per
compensare la minusvalenza risultante dalla vendita:
Diversi
Banca c/c
Minusvalenze
Ris. non distribuibile
Riserva non distribuib.
Utilizzo riserva non
distribuib.
a
Fabbricati
1.300
200
a
Riserva distribuibile
1.500
300
a Utilizzo riserva non distribuib.
200
CE
200
a
37
Comma 5 – Espressione dei valori in bilancio
“Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che può
essere redatta in migliaia di euro.”
38
Art. 2423 bis – Principi generali di
redazione del bilancio
Clausola
generale
Art. 2423
Principi generali di redazione
Art. 2423 bis
Criteri particolari di valutazione
Art. 2426
Discendono
direttamente dalla
clausola generale
Orientano
l’applicazione dei
criteri particolari
di valutazione
Norme più
tecniche e
direttamente
applicabili
39
Art. 2423 bis
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.”
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente
sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare
la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”
40
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO






Prudenza valutativa
Continuazione dell’attività
Prevalenza della sostanza sulla forma
Competenza economica
Separatezza valutativa
Costanza dei criteri di valutazione
41
Prudenza valutativa
Principio centrale nel sistema valutativo predisposto dal codice
civile. Viene richiamato in diversi punti dell’art. 2423 bis:
• P.to 1: le valutazioni devono essere fatte con prudenza
• P.to 2: si devono considerare esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura del bilancio (PRINCIPIO DELLA
REALIZZAZIONE)
• P.to 4: si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio
ASIMMETRIA DELLE VALUTAZIONI:
Divieto di imputare utili sperati, ma obbligo di computare rischi e
perdite presunte, al fine di evitare la sovrastima del capitale di
funzionamento
42
Principio della prudenza: ispira il criterio di valutazione al costo
(immobilizzazioni, beni fungibili, scorte, partecipazioni, costi
immateriali)
VALUTAZIONI PRUDENTI:
 Valutare le attività e i ricavi al minore tra i valori possibili
 Valutare le passività e i costi al maggiore tra i valori possibili
OBIETTIVO: Salvaguardare l’integrità del capitale, evitando
annacquamenti (sopravvalutazione di attività e sottovalutazione di
passività)
MA
Valori tendenzialmente obiettivi, ragionevoli e attendibili, per non
creare riserve occulte (sottovalutazione di attività e
sopravvalutazioni di passività)
43
Continuazione dell’attività
Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate facendo
riferimento ad aziende in stato di normale funzionamento.
L’azienda è un istituto atto a perdurare nel
tempo
I principi del codice civile (art. 2423 e seg.) non si applicano nella
redazione dei bilanci straordinari, che si redigono in ipotesi di
cessazione, cessione, ecc. dell’azienda.
Non è sufficiente “presumere” la continuazione, ma deve esserne
verificata l’esistenza attraverso indicatori economici, finanziari,
gestionali e di altra natura.
TUTTAVIA: Né Cod.Civ. né principi contabili definiscono un
processo in grado di accertare il presupposto della continuità
aziendale
44
Principi di revisione – Documento 570
Indicatori finanziari
• deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza prospettive verosimili di
rinnovo o rimborso;
• indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri
creditori;
• bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
• principali indici economico-finanziari negativi;
• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano
cash flow;
• incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri
investimenti.
Indicatori gestionali
• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori
importanti;
• difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di
approvvigionamento da importanti fornitori.
Altri indicatori
• capitale al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare
obblighi di
risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
• modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli
45
all’impresa.
Funzione economica
Principio introdotto con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (Riforma
del diritto societario)
Interpretazione
prevalente di dottrina e
OIC (Documento n. 1 OIC:
“I principali effetti della
riforma del diritto societario
sulla redazione del bilancio
d’esercizio”, in cui si
richiama il Principio
contabile 11)
PREVALENZA DELLA
SOSTANZA SULLA FORMA
In caso di contrasto tra la
realtà economica di una
operazione e la forma legale
con la quale essa si
manifesta deve privilegiarsi
la prima.
46
Le operazioni possono essere osservate sotto i seguenti
aspetti:
• forma giuridica;
• sostanza economica-finanziaria.
L’iscrizione in bilancio delle operazioni può essere attuata
secondo i seguenti principi:
• prevalenza della “forma” sulla “sostanza” (o modello
europeo);
• prevalenza della “sostanza” sulla “forma” (o modello
Ias/Ifrs).
Nel primo caso, la rappresentazione delle operazioni in
bilancio avviene, in genere, in base al “diritto di proprietà”.
Nel secondo caso, l’iscrizione dell’operazione avviene in
base alla “sostanza economico-finanziaria dell’operazione”.
47
Leasing finanziario
Con il “principio della prevalenza della forma sulla sostanza” il
costo del bene concesso in leasing è iscritto nello stato
patrimoniale della società di leasing, che ne è la proprietaria.
Nel bilancio della società utilizzatrice, invece, sono iscritti i “canoni
di leasing” alle date di maturazione e nei conti d’ordine
l’ammontare dei “canoni futuri”.
Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale solamente alla data del
riscatto e per il costo del riscatto.
Con il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma” il
bene in leasing è iscritto nello stato patrimoniale della società
utilizzatrice in base al costo originario di acquisto, con
contropartita il debito verso la società di leasing.
La società utilizzatrice calcola l’ammortamento sul bene in leasing,
paga le rate di debito verso la società di leasing con i relativi
interessi.
La società di leasing iscrive nel suo stato patrimoniale il credito
verso la società utilizzatrice. Periodicamente incassa le rate del
credito con i relativi interessi.
48
Competenza economica
I costi e i ricavi imputati all’esercizio sono quelli che trovano, nello
stesso periodo, giustificazione economica.
OIC Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati (riprende il
PC n. 11)
L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario.
La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento
di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e
costi relativi ad un esercizio.
49
Principio di correlazione
RICAVI
Sono di competenza
economica se:
a. il processo produttivo dei beni
e servizi è stato completato;
b. lo scambio con economie
terze è avvenuto e si è
verificato il passaggio
sostanziale di proprietà
(spedizione del bene o
momento in cui beni o servizi
sono resi o fatturabili).
COSTI
Sono di competenza
economica se:
a. si è realizzato il corrispettivo
ricavo;
b. si è utilizzato il relativo
servizio;
c. il servizio o il ricavo non si
avranno più perché svaniti.
50
Principio della valutazione separata
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dei conti
vanno valutati separatamente.
ESEMPIO: Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
I singoli costi riguardanti le varie funzioni vanno analizzati e
valutati in modo autonomo, senza possibilità di compensazioni
(vedere anche art. 2427 c.c., p.to 3)
Divieto di compensi di partite: sancito anche dall’art. 2423 ter,
comma 6
51
Costanza dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.
Principio derogabile soltanto in CASI ECCEZIONALI (art. 2423
bis, comma 2)
La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza
sulla
rappresentazione
della
situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
52
Deroghe
Art. 2423 comma 4
Art. 2423 bis comma 2
Se,
in
casi
eccezionali, Deroghe al principio enunciato nel
l'applicazione di una disposizione numero 6) del comma precedente
degli
articoli
seguenti
è sono consentite in casi eccezionali.
incompatibile
con
la
rappresentazione
veritiera
e
corretta, la disposizione non deve
essere applicata.
Obbligatorietà della deroga
Oggetto della deroga:
• Principi di redazione
• Strutture di C/E e SP
• Criteri particolari di
valutazione
Facoltà della deroga
Oggetto della deroga:
Principio di continuità
53
Rilevazione degli effetti generati dal cambiamento di
un criterio di valutazione
Principio contabile OIC 29 (richiamato nel PC OIC 11)
 Di regola il cambiamento deve essere effettuato retroattivamente
(come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato).
 Gli effetti reddituali del cambiamento dovrebbero essere calcolati
all’inizio dell’esercizio e dovrebbero essere esposti in Conto
Economico tra i componenti straordinari di reddito.
54
Riassumendo:
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO






Prudenza valutativa
Continuazione dell’attività
Prevalenza della sostanza sulla forma
Competenza economica
Separatezza valutativa
Costanza dei criteri di valutazione
55
STATO PATRIMONIALE
Aspetti formali: Contenuto dello Stato
Patrimoniale (art. 2424)
Aspetti collaterali
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico (art. 2423 ter),
Disposizioni relative a singole voci dello Stato
patrimoniale (art. 2424 bis)
56
Stato patrimoniale
PASSIVITA’
ATTIVITA’
A. CREDITI VERSO SOCI
A. PATRIMONIO NETTO
B. IMMOBILIZZAZIONI
I – Capitale
I – Immobilizzazioni immateriali
II – Riserva sovrap. azioni
II - Immobilizzazioni materiali
III – Riserve di rivalutazione
III – Immobilizzazioni finanziarie
IV – Riserva legale
V – Riserva per azioni proprie
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
II – Crediti
VI – Riserve statutarie
VII – Altre riserve
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
III – Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
IX – Utile (perdite) dell’esercizio
IV – Disponibilità liquide
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D. RATEI E RISCONTI
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
DI LAVORO SUBORDINATO
D. DEBITI
E. RATEI E RISCONTI PASSIVITA’
57
ATTIVITA’
A. CREDITI VERSO SOCI
B. IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento;
Conto
economico
2) costi di ricerca,
di sviluppo
e dicivilistico
pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione pere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
III – Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti (con separata indicazione di quelli esigibili
entro l’anno successivo):
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione del valore nominale
complessivo.
PASSIVITA’
A. PATRIMONIO NETTO
I – Capitale
II – Riserva sovraprezzo azione
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserva per azioni proprie
VI – Riserve statutarie
VII – Altre riserve
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdite) dell’esercizio
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
1)per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2)per imposte;
3) altri.
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
58
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
Contosu
economico
civilistico
3) lavori in corso
ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
II – Crediti (con separata indicazione di quelli
scadenti oltre l’esercizio successivo)
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
III – Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizazioni
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del
valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
D. RATEI E RISCONTI
D. DEBITI (con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo)
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
13) altri debiti.
E. RATEI E RISCONTI PASSIVITA’
59
Stato Patrimoniale – Articolazione delle voci
Voci di SP e CE articolate secondo una gerarchia che
prevede 4 livelli:
1. Lettere maiuscole (A, B, C, D, …)
2. Numeri romani (I, II, III, IV, …)
3. Numeri arabi (1, 2, 3, 4, …)
4. Lettere minuscole (a, b, c, d, …)
60
Art. 2423 ter – Struttura del Conto Economico e dello
Stato Patrimoniale
1. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise senza eliminare la voce complessiva l’importo
corrispondente.
2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate
solo se il raggruppamento è irrilevante e favorisce la chiarezza.
3. Devono essere aggiunte altre voci se il loro contenuto non è
compreso tra quelle esistenti negli schemi di cod.civ.
4. Le voci contrassegnate da numeri arabi devono essere adattate
quando la natura dell’attività lo esige.
• Per ogni voce dello SP e del CE deve essere indicato il valore
dell’anno precedente (COMPARABILITA’ DEI BILANCI).
• Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio
precedente devono essere adattate (fornendo adeguata
motivazione in Nota Integrativa).
• Sono vietati i compensi di partite.
61
Art. 2424 – Contenuto dello stato patrimoniale
FORMA: Sezioni distinte e contrapposte.
STRUTTURA: Non chiara identificazione del criterio di
classificazione adottato
Criteri di classificazione dello Stato Patrimoniale previsti dalla
dottrina aziendalistica:
1. Criterio finanziario: liquidabilità degli impieghi (capitale
circolante e immobilizzazioni) ed esigibilità delle fonti (a breve,
medio e lungo termine);
2. Criterio della destinazione: impieghi immobilizzati che
generano un fabbisogno finanziario durevole; disponibilità che
generano un fabbisogno finanziario temporaneo.
62
Criteri di classificazione dell’attivo patrimoniale civilistico:
1. Criterio finanziario: solo apparente (manca una chiara
distinzione tra poste esigibili entro e oltre l’esercizio; crediti
verso soci, ecc.)
2. Criterio della destinazione: non sono considerate
immobilizzazioni le scorte funzionali di magazzino, la riserva
liquida fisiologica, ecc.
Criterio prevalente: Funzione degli investimenti all’interno del
ciclo operativo aziendale
Attivo fisso: insieme degli investimenti atti ad allestire le strutture
operative aziendali
Attivo circolante: insieme degli investimenti necessari a far
funzionare tali strutture.
63
Limiti e vantaggi informativi e interpretativi
 Efficace per valutare la politica degli investimenti aziendale e
il grado di elasticità dell’azienda (rapporto tra cap. fisso e
circolante)
 Non consente di valutare l’equilibrio finanziario, sulla base del
rapporto tra liquidità degli impieghi ed esigibilità delle fonti
 Non consente di distinguere tra gestione corrente e gestioni
accessorie, e quindi ostacola l’analisi della redditività aziendale
(aree gestionali).
PASSIVO
Criterio della esigibilità delle fonti, ma solo per l’aggregato D)
DEBITI
64
Art. 2424 bis – Disposizioni relative a singole voci dello
Stato Patrimoniale
IMMOBILIZZAZIONI
“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”
CRITERIO DELLA DESTINAZIONE: sono considerati
immobilizzazioni tutti i beni che l’azienda intende utilizzare
durevolmente (eventuali cespiti che la società prevede di cedere
durante l’esercizio non dovrebbero, pertanto, essere classificati
nella voce in esame).
65
PARTECIPAZIONI
“Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a
quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumono
immobilizzazioni.”
Si presume che costituiscano immobilizzazioni le partecipazioni
in società che consentano l’esercizio nell’assemblea ordinaria.
 di almeno un quinto dei diritti di voto, nel caso di società non
quotate,
 ovvero di almeno un decimo, se la partecipata ha azioni
quotate nei mercati regolamentati.
66
Art. 2359 – Società controllate e collegate
1. Sono considerate società controllate:
1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell’applicazione dei nn.1 e 2 del primo comma si computano
anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a
persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando
nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società ha azioni nei mercati
regolamentati.
67
FONDI
“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.”
Fondi rischi e oneri devono necessariamente riguardare rischi
specifici e non essere costituiti per fronteggiare rischi di
natura generica (a tale scopo sono appositamente costituite le
riserve di capitale in sede di distribuzione degli utili).
68
CONTO ECONOMICO.
Aspetti formali: Contenuto del Conto Economico
art. 2425
Aspetti collaterali:
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico (art. 2423 ter)
Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri (art.
2425 bis)
69
Conto Economico
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
-----------------------------------------------------------------------------------------= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D +/- E)
- IMPOSTE
-----------------------------------------------------------------------------------------= UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
70
A)Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
71
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese contr. e colleg.;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti.
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusv. da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n.5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti.
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (risultato dell'esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
72
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
Conto Economico
FORMA: scalare
CONTO ECONOMICO
Costo della
produzione
Oneri finanziari
Svalutazione di
attività
finanziarie
Valore della
produzione
Proventi
finanziari
Rivalutazione di
attività
finanziarie
Oneri
straordinari
Proventi
straordinari
RISULTATI INTERMEDI
Consente di leggere il risultato di esercizio come aggregato
contabile, frutto della sommatoria dei risultati economici generati
da diverse aree gestionali.
MAGGIORE
INFORMAZIONE
SUL RISULTATO
D’ESERCIZIO
FORMA SCALARE
73
STRUTTURA: Schema a ricavi e costi integrali della
produzione realizzata
Costi di produzione
Costi per acquisti
Costi di vendita
Costi amministrativi
Costi di R&S
Gestione
extracaratteristica
Gestione caratteristica
Costi classificati per natura e non per aree gestionali (criterio
funzionale)
Costi straordinari
Costi finanziari
Costi accessori
Costi fiscali
Criterio che avrebbe offerto la possibilità di analizzare la
redditività aziendale ed il contributo delle singole aree
gestionali
74
Ambiguità nella valutazione dei risultati parziali
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A – B)
non rappresenta il risultato operativo, in quanto determinato
anche da elementi economici estranei alla gestione
caratteristica (svalutazioni di immobilizzazioni; contributi in
c/esercizio) e di carattere straordinario (eccezionale, non
usuale e non ricorrente)
Per determinare il reddito operativo aziendale è necessario
riclassificare il conto economico civilistico
75
Nel Conto Economico non compaiono le “rimanenze finali” e le
“rimanenze iniziali”, ma la loro variazione. In particolare:
 nell’aggregato A) è inclusa la variazione delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti;
 nell’aggregato B) compare la variazione dei beni che si trovano
nello stesso stato in cui sono stati acquistati, vale a dire materie
prime e sussidiarie, beni di consumo e merci.
76
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Componenti positivi e negativi di reddito generati da operazioni
finanziarie, collegate sia ad investimenti per temporaneo impiego
di liquidità sia ad investimenti di carattere duraturo (dividendi in
partecipazioni, interessi attivi e passivi, aggi e disaggi su prestiti,
ecc.)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Si riferisce alle svalutazioni e ai successivi eventuali ripristini di
valore di partecipazioni, titoli, attività finanziarie, ecc. (art. 2426, p.ti
3 e 9), purchè le svalutazioni siano imputabili ad eventi straordinari.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Riguarda oneri e proventi estranei all’attività ordinaria dell’azienda,
indipendentemente dall’imprevedibilità o eccezionalità del fatto che
li ha generati.
77
Art. 2425 bis – Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, devono essere indicati al
netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
78
DELIBERAZIONE CONSOB n. 14372 del 23 dicembre 2003
Modifiche al regolamento 11971/1999 relative agli emittenti strumenti finanziari
diffusi.
"Art. 2 bis - Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante
1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali,
contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano
complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435bis, primo comma, del codice civile.
2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica
di scambio;
•abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli
investitori professionali come definiti ai sensi dell'art. 100 del TUF;
•siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di
controllo;
•siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla
circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui
oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o
volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di
un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti 79
superiore a duecento".
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999)
Art. 2-bis
(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)
1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali,
contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano
complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell' articolo
2435 bis, primo comma, del codice civile.
2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di
un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli
investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);
- siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio
di controllo;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze 20.
3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla
circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui
oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o
volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di
un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a
80
duecento 21.
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Principi contabili - Università di Urbino