PREVIDENZA
INTEGRATIVA
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Decreto Legislativo 252
La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge
a quella obbligatoria, ma non la sostituisce.
Dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare è regolamentata da
una nuova legge, il D. Lgs. 252/05, che introduce nuove modalità di
versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari attraverso
il meccanismo del “silenzio – assenso”.
La riforma è diretta a tutti i lavoratori privati che già non destinano
integralmente il TFR maturando ad un fondo pensione.
Sono, al momento, esclusi dalla riforma i pubblici dipendenti ai quali
continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2
Perché iscriversi ad un fondo pensione
Perché il processo di riforma della previdenza pubblica ha abbassato la
copertura pensionistica per i più giovani.
Perché si usufruisce del contributo, stabilito dal contratto collettivo, versato
dall’Azienda al fondo scelto dal lavoratore.
Perché si ha un vantaggio fiscale.
Il contributo trattenuto dalla retribuzione del lavoratore e versato al Fondo
Pensione può essere dedotto dal reddito imponibile.
Inoltre, dal primo gennaio 2007 è prevista anche una tassazione delle
prestazioni più vantaggiosa di quella attuale.
3
Tipologie di forme pensionistiche
•Fondi pensione negoziali
•Fondi pensione aperti
•Contratti
di
assicurazione
sulla
vita
con
finalità
previdenziali
•Fondi pensione preesistenti al novembre 1992
4
Equiparazione delle forme pensionistiche
L’equiparazione poggia su un quadro di regole comuni valevoli per tutte
le forme pensionistiche complementari con particolare riferimento, alla
governance, alla comparabilità dei costi, alla trasparenza ed alla
portabilità delle posizioni maturate.
Nella definizione e nel controllo circa la corretta attuazione di queste
regole è confermato e rafforzato il ruolo della Commissione di vigilanza
che diventa l’unica autorità di settore.
5
Adesione, circolazione e portabilità
I lavoratori possono aderire a forme pensionistiche individuali, pur in presenza di
fondi contrattuali dei settori contrattuali di appartenenza, destinandovi non solo
contributi a proprio carico ma anche il tfr maturando
Il contributo datoriale solo nei limiti e secondo le modalità previste dalla
contrattazione collettiva.
Il periodo di permanenza minimo nella forma pensionistica prescelta scende a 2
anni dai 3/5 anni previsti dal decreto n. 124/1993. Decorso questo periodo minimo il
lavoratore ha la facoltà di trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma
pensionistica anche se non sono venuti meno i requisiti di partecipazione alla prima
forma pensionistica complementare.
6
Fondi pensione negoziali
Sono costituiti tramite un contratto collettivo nazionale, o un accordo o un
regolamento aziendale, o un accordo tra lavoratori promosso da categorie
sindacali.
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di
organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il
responsabile del fondo.
L’assemblea è formata da rappresentanti degli associati. Gli organi di
amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei
lavoratori e per metà dai rappresentanti dei datori di lavoro.
7
Fondi pensione negoziali – Gestione delle risorse
La gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati con le
quali il fondo stipula apposite convenzioni.
Le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria.
Le pensioni sono di norma erogate da una compagnia assicuratrice
8
I fondi pensione aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di
intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione
del risparmio.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Possono raccogliere quote di tfr, la contribuzione a carico del datore di
lavoro, se così previsto dalle fonti istitutive dei fondi pensione contrattuali, e
una contribuzione volontaria del datore di lavoro.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa
società che lo ha istituito.
9
Forme pensionistiche individuali
Sono realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita, con finalità
previdenziale, stipulati con imprese di assicurazione.
Le forme pensionistiche individuali possono raccogliere quote di tfr, la
contribuzione a carico del datore di lavoro, se così previsto dalle fonti istitutive
dei fondi pensione contrattuali, e una contribuzione volontaria del datore di
lavoro.
10
Perché scegliere un fondo negoziale
I fondi negoziali consentono la partecipazione diretta dei lavoratori e dei loro
rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo.
Non hanno i conflitti di interesse che i fondi aperti possono avere con le
banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e
società di gestione del risparmio che li hanno istituiti.
Hanno costi inferiori ai fondi aperti e alle polizze individuali.
In base ai contratti sono l’unica forma pensionistica che attualmente può
raccogliere la contribuzione a carico del datore di lavoro.
11
Le nuove modalità di adesione
L’adesione ad una forma pensionistica complementare può avvenire:
 secondo modalità esplicite entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi
dalla data di prima assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007;
 secondo modalità tacite nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna
volontà entro i termini sopra previsti.
 Il lavoratore può scegliere di mantenere il tfr presso il proprio datore di
lavoro.
12
Le nuove modalità di adesione
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una
dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione
della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di
mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.
La misura del finanziamento dei piani pensionistici complementari possono
cambiare a seconda delle modalità di adesione, esplicita o tacita, utilizzate.
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Finanziamento in caso di modalità esplicite
In caso di adesione su base collettiva, la contrattazione può fissare modalità e misura
minima di questa contribuzione e di quella a carico del datore di lavoro.
Il finanziamento può avvenire tramite il solo conferimento del tfr senza obbligo di
contribuzione per il lavoratore o l’impresa.
Il lavoratore può decidere di destinare in modo autonomo una propria contribuzione
alla forma pensionistica prescelta, anche in assenza di accordi collettivi.
Il lavoratore può, quindi, esercitare una delle seguenti opzioni:
 adesione con solo tfr maturando;
 adesione secondo le disposizioni contenute nelle fonti istitutive;
 adesione con tfr maturando e con una contribuzione a proprio carico, alla quale
può aggiungersi quella del datore di lavoro.
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Finanziamento in caso di modalità esplicite. Portabilità
del contributo datoriale
Se la forma pensionistica complementare prescelta è un fondo aperto o una
forma individuale, il finanziamento è costituito dal tfr maturando e da un
eventuale contributo a carico del lavoratore, che provvederà comunicarne
l’importo al proprio datore perché possa provvedere a trattenerlo ed a
versarlo alla forma di destinazione.
A questo contributo può aggiungersi il contributo del datore di lavoro istituito
da accordi collettivi o aziendali per le forme pensionistiche collettive, nei limiti
e secondo le modalità previste dai predetti accordi.
Il datore di lavoro può comunque decidere di contribuire volontariamente al
finanziamento del piano pensionistico del lavoratore.
15
Finanziamento in caso di modalità tacite
Se, nei termini stabiliti, i lavoratori non esprimono alcuna volontà, il datore di lavoro
trasferisce il tfr maturando ad una delle seguenti forme pensionistiche.
1. Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche
territoriali, salvo che non sia intervenuto un accordo aziendale che preveda la
destinazione del tfr a fondi aziendali, adesioni collettive a fondi aperti e fondi istituiti
dalle Regioni.
2. In caso di presenza di più forme pensionistiche su base contrattuale, salvo diverso
accordo aziendale, a quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori
dell’azienda.
3. Al fondo residuale presso l’Inps, qualora non siano individuabili le forme
pensionistiche sopra indicate.
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Conseguenze del modo di adesione
Con una adesione esplicita il lavoratore può scegliere nei fondi multicomparto il tipo
di investimento che ritiene più utile.
La scelta del comparto può comunque essere cambiata successivamente secondo le
regole del fondo.
Può inoltre, versando un proprio contributo, godere di quello del datore di lavoro.
Con una adesione tacita il Tfr del lavoratore è obbligatoriamente collocato in un
comparto garantito che tutti i fondi pensione hanno dovuto costituire per poter
ricevere le adesioni tramite il silenzio assenso.
Il lavoratore non usufruisce del contributo del datore di lavoro.
Successivamente può optare per una adesione esplicita, scegliere il comparto e,
versando un proprio contributo, godere di quello del datore di lavoro.
17
Lavoratore dipendente già occupato in data antecedente al
29 aprile 1993 e già iscritto a previdenza complementare
Modalità esplicita
Entro il 30 giugno può conferire esplicitamente il residuo Tfr alla forma
pensionistica complementare a cui è iscritto
Entro il 30 giugno può mantenere esplicitamente il residuo Tfr in azienda
(nella aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps)
Modalità tacita
Se entro il 30 giugno non esprime alcuna volontà scatta il silenzio assenso e la
quota residua di Tfr è conferita dal datore di lavoro alla forma pensionistica
complementare a cui è iscritto
18
Lavoratore dipendente già occupato in data antecedente al
29 aprile 1993 e non iscritto a previdenza complementare
Modalità esplicita
Entro il 30 giugno può conferire il Tfr (1) alla forma pensionistica
complementare a cui è iscritto:
• Nella misura del 100%
• Secondo quanto determinato dagli accordi contrattuali
• In assenza di accordi in misura non inferiore al 50%
La quota non conferita resta in azienda (al Fondo Inps nelle aziende > di 50
addetti)
Entro il 30 giugno può mantenere esplicitamente il Tfr in azienda (nella
aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps)
19
Lavoratore dipendente già occupato in data antecedente al
29 aprile 1993 e non iscritto a previdenza complementare
Modalità tacita
Se entro il 30 giugno non esprime alcuna volontà il Tfr è conferito dal datore
di lavoro alla forma pensionistica complementare negoziale prevista
contrattualmente (2) o, in sua assenza, al Fondo residuale Inps.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro
trasferisce il TFR futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in
assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior
numero di lavoratori dell’azienda.
20
Lavoratore dipendente di prima occupazione dopo il 29
aprile 1993 già iscritto a previdenza complementare
Già versa tutto il Tfr a previdenza complementare.
Non deve fare nulla
21
Lavoratore dipendente di prima occupazione dopo il 29
aprile 1993 non iscritto a previdenza complementare
Modalità esplicita
Entro il 30 giugno 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2007, può scegliere di destinare il Tfr ad una
forma pensionistica complementare.
Entro il 30 giugno, o entro 6 mesi dalla data di assunzione se avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2007, può mantenere esplicitamente il Tfr in
azienda (nella aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps).
Modalità tacita
Se entro il 30 giugno, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, non esprime
alcuna volontà il Tfr è conferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica
complementare negoziale prevista contrattualmente (2) o, in sua assenza, al
Fondo residuale Inps.
22
La forma pensionistica complementare residuale presso
l’Inps
In caso di mancata indicazione, ed in assenza di una forma complementare di
riferimento negoziale, le quote di tfr affluiscono presso una forma pensionistica
costituita presso l’Inps.
L’organo di amministrazione è nominato dal ministro del lavoro.
La posizione può essere trasferita presso altra forma in qualsiasi momento e prima del
compimento del periodo minimo di permanenza di due anni.
23
Il Fondo Tfr del Tesoro gestito dall’Inps
Riguarda le imprese con più di 50 addetti
Assicura le stesse prestazioni dell’azienda (Tfr e anticipazioni).
Le prestazioni sono erogate interamente dall’azienda che si rivale sul Fondo
per la parte spettante a questo.
24
Versamenti ai fondi complementari e al Fondo Inps
Per i lavoratori già occupati al 1° gennaio 2007 il versamento ai fondi del Tfr è
effettuato:
•dal 1° luglio con le quote maturate dal momento dell’adesione esplicita.
•dal 1° luglio in caso di silenzio-assenso.
Le quote di Tfr che restano in azienda relative al periodo dal 1° gennaio 2007
al momento dell’adesione (esplicita o con silenzio assenso) nelle imprese con
più di 50 addetti sono versate al Fondo Inps
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 il versamento ai fondi delle quote
di Tfr maturate dal momento dell’assunzione è effettuato dal mese successivo
alla scelta del lavoratore o da quello successivo al periodo dei sei mesi.
25
D.lgs. 252 – L’informazione
Il decreto ha previsto:
• l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire informazioni sulle possibili
destinazioni del tfr prima dell’avvio del periodo dei sei mesi al termine del
quale il lavoratore decide del proprio tfr maturando;
• l’obbligo, sempre per il datore di lavoro, di informare, 30 giorni prima della
scadenza del termine di sei mesi, il lavoratore che non abbia espresso una
scelta circa la destinazione che avrà il suo tfr alla scadenza del semestre.
26
La prosecuzione volontaria
Il decreto legislativo n. 124/1993 ammette la possibilità, se prevista dai
regolamenti, di proseguire i versamenti per un massimo di cinque anni dopo
il raggiungimento dell’età pensionabile e solo per gli iscritti alle forme
pensionistiche individuali.
Il decreto n. 252/2005 ha esteso questa possibilità agli iscritti a tutte le forme
pensionistiche complementari eliminando il limite dei 5 anni e introducendo
la condizione che l’aderente, alla data del raggiungimento dei requisiti di
pensionamento del regime obbligatorio, possa far valere almeno un anno di
contribuzione in forme di previdenza complementare.
27
Accesso alle prestazioni
Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni per anzianità e per vecchiaia.
Il diritto alla prestazione si consegue alla maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque
anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
L’anzianità necessaria per l’accesso alla prestazione è determinata tenendo conto di
tutti i periodi di partecipazione alle forme complementari, a condizione che gli stessi
periodi non siano stati oggetto di riscatto totale della posizione individuale.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi, la prestazione può essere concessa al lavoratore
con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle
prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
28
Modalità di liquidazione
 Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso
il fondo;
 liquidazione in capitale della prestazione per un importo non superiore al 50% del
montante maturato;
 liquidazione in capitale dell’intera prestazione, se la rendita derivante dalla
conversione di almeno del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno
sociale.
Diritti dei superstiti di pensionato
Previa stipula di contratti assicurativi contro il rischio morte o sopravvivenza oltre la media,
in caso di morte del beneficiario gli schemi di erogazione delle rendite possono prevedere:
• la restituzione del montante residuo ai beneficiari indicati dall’aderente/pensionato;
• l’erogazione agli stessi beneficiari di una rendita calcolata in base al montante residuale.
29
L’anticipazione
 in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante maturato, per
spese sanitarie connesse ad interventi e terapie conseguenti a gravissime situazioni relative
agli aderenti stessi, al coniuge ed ai figli.
 decorsi otto anni dall’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisito
della prima casa di abitazione per gli aderenti stessi o per i figli o per la realizzazione di
interventi di ristrutturazione edilizia sempre con riferimento alla casa di abitazione
 decorsi otto anni dall’iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori
esigenze dell’aderente.
Le somme percepite come anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento
mediante contribuzioni annuali (non sono esenti per la parte che supera il limite di
esenzione, ma danno diritto a un credito di imposta).
30
Trasferimenti e riscatti
E’ possibile il trasferimento ad altra forma pensionistica alla quale il lavoratore
acceda in relazione all’attività lavorativa.
E’ possibile il trasferimento ad altra forma pensionistica decorso un periodo minimo
di due anni di partecipazione al Fondo.
Il riscatto in caso di morte può essere operato dagli eredi del lavoratore deceduto
ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso.
In mancanza di tali soggetti, la posizione:
• risulta acquisita al fondo pensione in caso di forme pensionistiche complementari
contrattuali;
• è devoluta a finalità sociali secondo le modalità e le indicazioni fissate da apposito decreto del
Ministro del lavoro, in caso di forme pensionistiche individuali.
31
Riscatti
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
•riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nei casi di cessazione
dell’attività lavorativa a cui sia seguito un periodo di disoccupazione non inferiore a
12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità o di
Cig/Cigs;
•riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione
dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche
complementari possono prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in
linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli
statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
32
Regime fiscale della contribuzione
Fino al 2006 i contributi erano deducibili entro il limite più basso tra i seguenti:
• 12 % del reddito complessivo;
• 5.164,57 euro annui;
• doppio del tfr versato alla forma pensionistica complementare ad ambito definito,
con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e in relazione ai quali spetti il tfr.
In base al decreto n. 252/2005 i contributi versati sono deducibili dal reddito
complessivo entro € 5.164,57 annui.
33
Regime fiscale della contribuzione per i lavoratori di prima
occupazione
Il limite di 5.164,57 euro è innalzato per i lavoratori di prima occupazione successiva
alla data di entrata in vigore del decreto.
I lavoratori che nel primo quinquennio di partecipazione a forme pensionistiche
complementari versano complessivamente una contribuzione inferiore all’importo
costituito dal limite annuo di 5.164,57 euro moltiplicato per 5 (25.822,85 euro), per i
venti anni successivi al quinto possono usufruire di una maggiore deduzione oltre il
limite generale pari alla differenza tra i 25.822,85 euro e quanto versato nei primi
cinque anni di partecipazione. La maggiore deduzione può essere usufruita tra il 6° ed
il 25° anno di partecipazione.
Il tetto annuo di deducibilità così maggiorato non può comunque superare i 7.746,86
euro annui (5.164,57 +2.582,29).
34
Regime fiscale dei rendimenti
Sostanzialmente immutate restano le regole relative alla tassazione dei
rendimenti che rimane fissata in misura pari all’11%, a titolo di imposta
sostitutiva, del risultato netto maturato dal fondo in ciascun periodo
d’imposta.
35
Regime fiscale delle prestazioni
La novità fondamentale è l’introduzione di un’imposizione sostituiva per tutte le forme
di prestazioni, sia in capitale sia in rendita. E’ eliminata la tassazione di tipo ordinario
attualmente vigente.
Resta fermo il principio della non duplicazione (è
prestazione corrispondente ai contributi già dedotti).
imponibile solo la quota
di
Sono assoggettati ad imposta sostitutiva tutte le erogazioni a carico delle forme
pensionistiche complementari con aliquote diverse in base alla tipologia di erogazione.
36
Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche
Per le prestazioni pensionistiche erogate sia in capitale sia in rendita l’aliquota della
ritenuta applicata è pari al 15%.
Tale aliquota è ridotta di una quota pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il
quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un
limite massimo di 6 punti. L’aliquota pertanto si riduce al 9% se gli anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari sono almeno 35.
Per le prestazioni in rendita si continua ad applicare la ritenuta del 12,5% sulle
rivalutazioni.
37
Regime fiscale delle anticipazioni
Per l’importo erogato a titolo di anticipazione per spese sanitarie l’aliquota della
ritenuta applicata è pari al 15%.
L’aliquota è ulteriormente ridotta di una quota pari a 0,30 punti per ogni anno
eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e
con un limite massimo di 6 punti.
È pari, invece, al 23% l’aliquota della ritenuta che si applica sulle somme erogate a
titolo di anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di
abitazione per sé o per i figli o per altre esigenze dell’aderente.
38
Regime fiscale dei riscatti
Sono assoggettate ad una aliquota del 15% (ulteriormente ridotta di una quota
pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme
pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti) le somme
erogate a titolo di riscatto:
• per morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione;
• per invalidità permanente;
• per perdita del lavoro seguita da periodi di inoccupazione.
Per le somme percepite a titolo di riscatto per altre cause la ritenuta di imposta
applicata è del 23%.
39
Decorrenza del nuovo regime fiscale
Le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi si applicano a partire dal 1°
gennaio 2008. Le prestazioni maturate prima di tale data sono soggette alla disciplina
attualmente vigente.
Per le prestazioni in capitale erogate prima del 1° gennaio 2008 e per le quali alla stessa
data gli uffici finanziari non abbiano provveduto all’iscrizione a ruolo delle maggiori
imposte dovute per effetto della riliquidazione dell’imposta calcolata in base all’aliquota
media degli ultimi cinque anni, tale riliquidazione non sarà effettuata (art. 23, comma 5).
40
Scarica

(nella aziende > di 50 addetti il Tfr è trasferito al Fondo Inps).