LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLA BASE IMPONIBILE
IRAP PER IL 2013 E LE NOVITA' DEL 2014
a cura di Celeste Vivenzi
La Legge finanziaria del 2008 ha profondamente modificato il criterio per la
determinazione della base imponibile IRAP.
Il metodo di calcolo da utilizzare prevede :
-il metodo di Bilancio: applicabile alle società di capitali ed enti commerciali, imprese
individuali e società di persone in contabilità ordinaria che hanno esercitato la relativa
opzione;
-il metodo fiscale: applicabile alle imprese individuali e alle società di persone in genere.
OPZIONE CALCOLO IRAP CON METODO DA BILANCIO
Premessa normativa
Entro il 28 febbraio di ogni anno le società di persone e le persone fisiche esercenti
attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile con le
stesse regole previste per le società di capitali ( le società di persone o le imprese
individuali che possono manifestare tale scelta devono trovarsi obbligatoriamente
nel regime di contabilità ordinaria (sia naturale che per opzione). Le società di
persone e le imprese individuali appena costituite possono effettuare l’opzione per la
determinazione della base imponibile con le predette modalità entro 60 giorni dalla data di
costituzione o di inizio attività ; In caso di trasformazione di un soggetto IRES in società
di persone l’intenzione di mantenere il regime di determinazione della base imponibile di
cui sopra dovrà essere manifestata entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia
giuridica della trasformazione stessa ( questo non vale nel caso contrario ovvero
passaggio da snc in srl in quanto , nel caso di specie, risulta d'obbligo applicare il criterio
Ires). I soggetti che in passato hanno esercitato l'opzione (si ricorda che l’opzione è
entrata in vigore nel 2008) alla scadenza del triennio possono scegliere se proseguire
con il regime prescelto in modo tacito o, in caso contrario, esercitare la revoca . Si
rammenta che l'opzione è irrevocabile per 3 periodi d'imposta e al termine del triennio
l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio (nel caso in cui l'opzione sia
stata comunicata, per esempio, nell'anno 2010, la stessa si rinnova per un altro triennio
fatta salva la possibilità di esprimere la revoca). Anche le imprese in contabilità
semplificata nel periodo 2013 possono optare per il calcolo IRAP con il metodo da bilancio
se con decorrenza 2014 hanno adottato, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità
ordinaria. Anche la Comunicazione di una eventuale revoca dell'opzione per il calcolo
IRAP con il metodo di bilancio vincola il contribuente all'applicazione del metodo fiscale
per almeno un triennio (questo comporta che se lo stesso Contribuente intenda
nuovamente optare per il calcolo con metodo da bilancio non può effettuare la scelta in tal
senso per almeno un triennio dalla revoca).
La remissione in bonis
Il Decreto Legge n.16-2012 ha introdotto il nuovo Istituto della Remissione in Bonis da
applicarsi in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di opzione . In
buona sostanza l'Istituto della Remissione in bonis si può equiparare alla procedura del
ravvedimento operoso e per poterne usufruire occorre che:
1)la violazione non sia già stata oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione;
2)non siano iniziati accessi ,ispezioni o verifiche;
3)il contribuente deve inviare la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione fiscale utile (modello Unico) il cui termine di presentazione scade
successivamente al termine per l'esercizio dell'opzione;
4)provvedere al versamento contestuale della sanzione prevista nella misura di euro 258
attraverso modello F24 con codice tributo 8114 riportando come anno di riferimento
l'anno per il quale si effettua il versamento (il versamento di 258 euro non può essere
compensato con altri crediti).
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI OPZIONE IRAP
TIPOLOGIA DEL SOGGETTO
TERMINE
OPZIONE
PER
EVENTUALE
Società di persone e imprese individuali in Eventuale opzione entro il 01 Marzo di ogni
contabilità ordinaria
anno ( con il calcolo dei giorni la scadenza
potrebbe essere il 29 febbraio con il mese
bisestile)
Imprese individuali in contabilità ordinaria Eventuale opzione entro 60 giorni dall'inizio
neo costituite
attività
Società di persone neo costituite
Società di capitale
società di persone
Eventuale opzione entro 60 giorni dall'inizio
attività
che si trasforma in Eventuale opzione entro 60 giorni dalla data di
iscrizione del
provvedimento nel registro
Imprese
Società di persone che si trasforma in Nessuna opzione in quanto nel caso di specie
società di capitale
è obbligatorio il calcolo IRAP con il metodo di
bilancio
REGOLE GENERALI
LE DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
La regola generale prevede “l’indeducibilità del costo del lavoro” dalla base imponibile
IRAP indipendentemente dal calcolo dell’imposta con il metodo da Bilancio o con il
metodo fiscale . Tuttavia negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto delle specifiche
deduzioni per il personale dipendente al fine di alleggerire il carico fiscale. Per il 2013 (
come per il 2012) non è più prevista l'indeducibilità GENERALE DEL COSTO DEL
PERSONALE (per costo del personale di devono intendere : salari e stipendi, oneri
sociali, Tfr e Trattamenti di quiescenza, tredicesima e quattordicesima, altri costi come:
premi aziendali,straordinari,indennità di preavviso,costi per lavoro interinale,borse di
studio, indennità di prepensionamento, personale distaccato).
Sono invece detraibili le seguenti voci di spesa in quanto ascrivibili alla voce costi
per servizi:
-corsi aggiornamento e formazione per i dipendenti, costi mensa e vitto/alloggio,contributi
inail del titolare individuale, costo abiti e tute da lavoro, fringe-benefit (es. autoveicoli in
uso ai dipendenti) in quanto tali voci vanno imputate ai costi di riferimento
(carburante,assicurazioni ecc.).
ALTRI COSTI DEL LAVORO INDETRAIBILI
Nel seguente gruppo possiamo elencare:
-collaborazioni co.co.co. e occasionali, utili agli associati che prestano solo attività
lavorativa,compensi Amministratori, compensi ai Soci di Cooperative,compensi attribuiti
per obblighi di fare,non fare e permettere.
LO SCHEMA VALIDO PER IL CALCOLO
PRODUZIONE CON IL METODO DA BILANCIO
DEL
VALORE DELLA
MACRO CLASSE CONTO ECONOMICO A : SCHEMA ART. 2425 C.C.
A1 – RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI
Ricavi delle vendite e prestazioni dell'attività
caratteristica al netto di eventuali resi ,sconti
,abbuoni e premi su vendite. Gli sconti da
considerare sono quelli commerciali e non
quelli finanziari che vanno indicati nella voce
C17.
A2-VARIAZIONI
RIMANENZE
DIDifferenza tra valore delle rimanenze finali e
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONEvalore rimanenze iniziali relative alle voci
indicate a lato. La variazione relativa a merci
,SEMILAVORATI E FINITI
o materie prime confluisce invece nei costi
alla voce B 11.
A3- VARIAZIONI lavori IN CORSO SUVariazione algebrica tra valore delle
rimanenze finali e quelle iniziali dei lavori in
ORDINAZIONE
corso su ordinazione.
A4- INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONITrattasi dei costi capitalizzati sostenuti
dall'impresa per la relativa costruzione
PER LAVORI INTERNI
interna.
A5- ALTRI RICAVI E PROVENTI
Fitti attivi,provvigioni,rimborsi spese,penalità
addebitate,Rimborsi per sinistri,Plusvalenze
ordinarie,rimborsi
assicurativi,contributi
contrattuali,contributi in conto esercizio. Non
sono tassabili le Plusvalenze straordinarie
che devono essere indicate alla voce E20.
MACRO CLASSE B – COSTI DELLA PRODUZIONE SCHEMA ART. 2425
C.C.
B6
–
COSTI
MATERIECosti
caratteristici
al
PRIME,SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI resi,sconti,abbuoni e premi.
netto
di
Rilevano solo gli sconti avente natura
commerciale e non finanziaria che vanno
indicati alla voce C 16.
B 7- COSTI PER SERVIZI
Trasporti,lavorazione,energia,gas,
acqua,
gas,telefono,consulenze,commissioni
,assicurazioni,pubblicità,viaggi e trasferte,
manutenzioni.
Compensi
amministratori,compensi
per
co.co.co,rimborsi spese ,custodia di titoli ,
consulenze,legali,pulizie ,vigilanza,spese per
servizi bancari.
Sono comunque indeducibili IRAP :
personale,
compensi amministratori,
cococo,
associati in partecipazione,
prestazioni occasionali.
B 8- COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI
Affitti ,leasing, noleggio .Non sono deducibili
IRAP gli interessi passivi dei canoni leasing.
B 9 – COSTI PERSONALE
Salari,oneri sociali,tfr,altri costi. Tutte queste
voci sono indeducibili IRAP.
materiali
e
B 10 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti
immateriali,svalutazione
immobilizzazioni,svalutazione crediti. Ai fini
IRAP le svalutazioni sono indeducibili.
B 11 – VARIAZIONI RIMANENZE MATERIEDifferenza tra valore rimanenze finali e iniziali
PRIME,SUSSIDIARIE,CONSUMO E MERCI di merci o materie prime e di consumo.
B 12 ACCANTONAMENTO SU RISCHI
Accantonamento per cause in corso,per altri
rischi. Ai fini IRAP sono costi indeducibili
B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI
Accantonamento fondo garanzia, recupero
ambientale, fondo ripristino. Sono costi
indeducibili ai fini IRAP.
B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposta
registro,tassa
concessione
governativa,imposta bollo,IMU,imposta sulla
pubblicità,tributi locali, imposte ipotecarie e
catastali,altre imposte e tasse,abbonamento
a giornali e riviste, omaggi,liberalità. L'IMU è
comunque indetraibile ai fini IRAP.
LO SCHEMA VALIDO PER IL CALCOLO DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE CON IL METODO FISCALE
COMPONENTI POSITIVI :
RICAVI ART. 85 TUIR LET. A B F G TUIR
Ricavi per cessione di beni , prestazioni
servizi,risarcimenti assicurativi.
VARIAZIONI RIMANENZE FINALI art.92 eDifferenza tra rimanenze finali e iniziali
93 TUIR
CONTRUBUTI
Contributi in denaro o natura ,contributi in
conto capitale e conto esercizio, plusvalenze
COMPONENTI NEGATIVI :
COSTI
MATERIE
PRIME
SUSSDIARIE,CONSUMO E MERCI
,Costi attività caratteristica
COSTI SERVIZI
Con le limitazioni fiscali imposte dal TUIR(
spese telefoniche 80%, assicurazioni auto
20%
carburante
20
%
,
spese
rappresentanza ecc.).
AMMORTAMENTI E CANONI LEASING
Indeducibile
ammortamento
,limitazioni
fiscali
deducibilità
autovetture.
terreno
leasing
TABELLA COMPARATIVA DELLE DIFFERENZE TRA IL METODO DI BILANCIO E IL
METODO FISCALE
METODO DA BILANCIO ( SOGGETTI IRES METODO FISCALE (TUTTE LE ALTRE
E IMPRESE CON OPZIONE)
IMPRESE)
RICAVI E PROVENTI -RILEVANO SE RICAVI E PROVENTI- RILEVANO QUELLI
ENTRANO NELLA CLASSE A DEL CONTO CLASSIFICATI NELL.ART.85 lett. A b f g .
ECONOMICO
Non sono tassabili i proventi finanziari di
cui alle lettere c d e art. 85.
CONTRIBUTI – RIENTRANO I CONTRIBUTI
EROGATI IN BASE A NORME DI LEGGE AD
ECCEZIONE DI QUELLI CORRELATI A
COSTI INDEDUCIBILI( ES. CREDITO
IMPOSTA ASSUNZIONE DIPENDENTI).
CONTRIBUTI
–
RIENTRANO
I
CONTRIBUTI EROGATI IN BASEA NORME
DI LEGGE AD ECCEZIONE DI QUELLI
CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI( ES.
CREDITO
IMPOSTA
ASSUNZIONE
DIPENDENTI).
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE- LE
PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE
ORDINARIE CONCORRONO AL CALCOLO
DELLA
BASE
IMPONIBILE
IRAP.
CONCORRONO ANCHE LE PLUSVALENZE
RELATIVE A CESSIONE DI BENI IMMOBILI
NON STRUMENTALI. NON RILEVANO LE
PLUSVALENZE
O
MINUSVALENZE
DERIVANTI DA CESSIONE DI AZIENDA IN
QUANTO
CONSIDERATE
STRAORDINARIE.
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE- NON
CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL
VALORE DELLA PRODUZIONE.
NON RILEVANO LE PLUSVALENZE O
MINUSVALENZE
DERIVANTI
DA
CESSIONE DI AZIENDA
IN QUANTO
CONSIDERATE STRAORDINARIE.
ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE: ADEGUAMENTO
AGLI
STUDI
DI
CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA SETTORE:
CONCORRONO
ALLA
BASE IMPONIBILE.
FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.
CANONI LEASING: POSSONO ESSERE
DEDOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA
DURATA
DEL
CONTRATTO.
SONO
INDEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI
DESUNTI DAL CONTRATTO.
CANONI LEASING: POSSONO ESSERE
DEDOTTI
SE
RISPETTANO
LA
DETRAIBILITA' IMPOSTA DALLA NORMA
FISCALE.
SONO INDEDUCIBILI GLI
INTERESSI
PASSIVI
DESUNTI
DAL
CONTRATTO.
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E
IMMATERIALI: SONO DEDUCIBILI NELLA
MISURA IN CUI SONO STANZIATI NEL
CONTO ECONOMICO. COMUNQUE LE
QUOTE DEI MARCHI E DELL'AVVIAMENTO
SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DI 1/18
DEL COSTO.
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E
IMMATERIALI: SONO DEDUCIBILI IN
BASE ALLE PERCENTUALI E REGOLE
STABILITE DAL TUIR (ART.102 E 103
TUIR).
E' POSSIBILE LA DEDUZIONE INTEGRALE
DELL'AMMORTAMENTO RIFERITO A BENI
CON DEDUCIBILITA' LIMITATA (AUTO,
TELEFONI ECC.). AMMORTAMENTO AREE
SOTTOSTANTI
DI PERTINENZA DEI
FABBRICATI: COSTO INDEDUCIBILE.
NON
E' POSSIBILE LA DEDUZIONE
INTEGRALE
DELL'AMMORTAMENTO
RIFERITO A BENI CON DEDUCIBILITA'
LIMITATA (AUTO, TELEFONI ECC.).
AMMORTAMENTO AREE SOTTOSTANTI
DI
PERTINENZA DEI
FABBRICATI:
COSTO INDEDUCIBILE.
COSTI PER SERVIZI:
COSTI PER SERVIZI:
DEDUZIONE INTEGRALE PER LE SPESE DEDUCIBILI IN BASE ALLE REGOLE DEL
CON
DEDUCIBILITA'
LIMITATA TUIR .
(RAPPRESENTANZA,
AUTO, SONO INDEDUCIBILI
TELEFONICHE, MANUTENZIONI ECC.)
SU CREDITI.
SONO INDEDUCIBILI IMU E PERDITE SU
CREDITI.
IMU
E
PERDITE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE: SONO ONERI DIVERSI DI GESTIONE: NON
DEDUCIBILI
SONO DEDUCIBILI. Si tratta di : Imposta
registro,tassa
concessione
governativa,imposta bollo,IMU,imposta sulla
pubblicità,tributi locali, imposte ipotecarie e
catastali,altre imposte e tasse,abbonamento
a giornali e riviste, omaggi,liberalità.
SPESE
RAPPRESENTANZA:
SONO SPESE
RAPPRESENTANZA:
SONO
DEDUCIBILI COME DA IMPUTAZIONE NEL DEDUCIBILI CON L'APPLICAZIONE DELLE
CONTO ECONOMICO.
LIMITAZIONI FISCALI.
COSTI AUTOVETTURE: DEDUCIBILI TUTTE COSTI
AUTOVETTURE:
ASSUMONO
LE
SPESE
IMPUTATE
AL
CONTO RILEVANZA LE LIMITAZIONI FISCALI DI
ECONOMICO
CUI ALL'ART. 164 TUIR.
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE:
COME INDICATI IN CONTO ECONOMICO.
CON LE LIMITAZIONI DEL TUIR ( ES.
80%).
MANUTENZIONI
E
RIPARAZIONI: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: SI
DEDUCIBILI NELLA MISURA INDICATA IN APPLICA IL LIMITE DEL 5 % STABILITO
CONTO ECONOMICO.
DAL TUIR.
IMU : INDEDUCIBILE
IMU : INDEDUCIBILE
INTERESSI PASSIVI:
INDEDUCIBILI
INTERESSI PASSIVI:
INDEDUCIBILI
EROGAZIONI LIBERALI:
DEDUCIBILI
EROGAZIONI LIBERALI:
INDEDUCIBILI
IMPOSTE DIVERSE :
DEDUCIBILI
IMPOSTE DIVERSE:
INDEDUCIBILI
PERDITE SU CREDITI:
INDEDUCIBILI
PERDITE SU CREDITI:
INDEDUCIBILI
COSTI PERSONALE:
INDEDUCIBILI
COSTI PERSONALE:
INDEDUCIBILI
COMPENSI AMMINISTRATORI, CO.CO.CO, COMPENSI
AMMINISTRATORI,
COLLABORAZIONI
OCCASIONALI
: CO.CO.CO,
COLLABORAZIONI
INDEDUCIBILI
OCCASIONALI : INDEDUCIBILI
ALTRE SPESE PER DIPENDENTI E
ASSIMILATI :
LA REGOLA GENERALE IMPONE LA NON
DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI AI
DIPENDENTI E ASSIMILATI. RIMANGONO
INVECE DEDUCIBILI LE SPESE PER TUTE
E VESTIARIO, I RIMBORSI PER LE SPESE
DI TRASFERTA, IL SERVIZIO MENSA E IL
SERVIZIO TRASPORTO.
ALTRE SPESE PER DIPENDENTI E
ASSIMILATI :
LA REGOLA GENERALE IMPONE LA NON
DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI
AI
DIPENDENTI
E
ASSIMILATI.
RIMANGONO INVECE DEDUCIBILI LE
SPESE PER TUTE E VESTIARIO, I
RIMBORSI
PER
LE
SPESE
DI
TRASFERTA, IL SERVIZIO MENSA E IL
SERVIZIO TRASPORTO.
LE MODIFICHE NORMATIVE AL REGIME IRAP RELATIVE ALL'ANNO
2013
Il D.L. 6.12.2011 n. 201, cd. “manovra Monti”, ha previsto alcune novità in materia di
deduzioni IRAP a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato finalizzate
alla riduzione del cd. “cuneo fiscale”. Nel concreto viene incrementato l’importo della
deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età
inferiore a 35 anni. In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore
sia: - di sesso femminile (indipendentemente dall’età); - oppure di età inferiore a 35
anni (indipendentemente dal sesso). Nelle suddette ipotesi, l’ammontare deducibile è
aumentato, su base annua, fino a: - 15.200,00 euro, per i dipendenti a tempo
indeterminato impiegati nelle Regioni svantaggiate; - 10.600,00 euro, negli altri casi.
Restano sempre valide
le modalità applicative della deduzione dell’IRAP
dall’IRPEF/IRES, introdotta dall’art. 6 del DL 185/2008 (convertito nella Legge n.
2/2009) e ,per effetto delle novità introdotte, saranno deducibili dall’IRPEF/IRES:
-la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente
e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
-un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP residua corrisposta nel periodo d’imposta,
forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi
e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
In pratica nel 2013 potranno presentarsi tre situazioni:
1)contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la
deduzione, ha sostenuto sia costi per lavoro dipendente (o assimilato), sia
interessi passivi e , nel caso di specie, spetterà sia la deduzione della parte di IRAP
relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al
netto delle deduzioni di legge, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP residua
pagata nel periodo d’imposta;
2)contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la
deduzione, ha sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato) che avrà
diritto alla deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per
il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
3)contribuente che ha sostenuto solo interessi passivi e, in questo caso, competerà
solo la deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.
Ai fini del calcolo si applica il principio di cassa e la base di calcolo su cui
commisurare la quota deducibile è costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel
corso del periodo d’imposta (saldo e acconti), fermo restando che quanto corrisposto a
titolo di acconto rileva nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il periodo di
riferimento (con riferimento all'Irap relativa al personale deve essere calcolato il
rapporto percentuale tra l'Irap sul costo del lavoro e l'Irap totale dell'esercizio). In
buona sostanza per il 2013 ( come anche per il 2012) non è più prevista l'indeducibilità
GENERALE DEL COSTO DEL PERSONALE (per costo del personale di devono
intendere: salari e stipendi, oneri sociali, Tfr , trattamenti di quiescenza, tredicesima e
quattordicesima,altri costi come: premi aziendali, straordinari, indennità di preavviso,
costi per lavoro interinale, borse di studio, indennità di prepensionamento, distacco del
personale).
LA TABELLA DELLE DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
VALIDA PER IL 2013
Assicurazioni obbligatorie
Premi Inail
Art.11 D.L. 446-97 n.1 lett.A
Cuneo fiscale
Lavoratori
a
tempo
indeterminato:
deduzione
forfettaria
per
ogni
dipendente pari a euro 4.600 Art.11 D.L. 446-97 n.2 e 3
o euro 9.200 per le aree lett.A
svantaggiate; euro 10.600 o
euro 15.200 per le aree
svantaggiate e per donne e
per gli under 35;
-deduzione dei contributi
assistenziali e previdenziali;
Art.11 D.L. 446-97 n.4 lett.A
Per aree svantaggiate si
intendono
le
Regioni
Abruzzo,Basilicata
,Calabria,Campania,Molise,
Puglia,Sardegna e Sicilia.
N.B.
Le deduzioni da euro 4.600
a euro 9.200 diventano nel
periodo 2014 da euro 7.500
ad euro 13.500 ; quella per
le aree svantaggiate dal
2014 diventa da euro 15.000
ad euro 21.000.
Altre deduzioni
Spese
per
apprendisti,disabili e per il
personale
assunto
con Art.11 D.L. 446-97 n.5 lett.A
contratto
di
formazione
lavoro e per addetti alla
ricerca e sviluppo
Altre deduzioni
Deduzione euro 1.850 per
ciascun dipendente fino ad Art.11 D.L. 446-97 n.4-bis
un massimo di cinque lett.A
dipendenti (per avere diritto
alla deduzione i componenti
positivi che concorrono alla
formazione
della
base
imponibile IRAP devono
essere inferiori ad euro
400.000 e in caso di inizio o
cessazione di attività tale
importo
deve
essere
ragguagliato
al
periodo
d'imposta).
NOVITA’ 2014
Dal 2014, nella determinazione dell'Irap si terrà conto anche della nuova deduzione
sull'incremento della base occupazionale introdotta dall'ultima legge di stabilità, pari a
15mila euro per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato. Il bonus spetta in ogni
caso entro il limite dell'incremento complessivo del costo del personale dipendente
classificato alle voci B.9 e B.14 del conto economico e si applica nell'anno
dell'assunzione e nei due successivi. La nuova deduzione rispecchia, nei sui tratti
essenziali, quella applicabile fino al 2008. Vi rientrano quindi anche i rapporti di lavoro
a tempo parziale. Per le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato dovrebbero
valere le precisazioni della circolare 26/E/2006: sono potenzialmente idonee ad
attribuire la deduzione, che dovrà però essere determinata col criterio del pro rata
temporis. Secondo la circolare
7/E/2006 «la sussistenza di un incremento»
occupazionale «è, indipendentemente dalla sua misura, condizione necessaria per
aver diritto alla deduzione per tutte le nuove assunzioni». In ogni caso, la deduzione
«segue il contratto» e quindi, se questo cessa, decade anche l'agevolazione. Inoltre,
si decade dall'agevolazione anche se, nei periodi d'imposta successivi a quello del
l'assunzione, il numero dei dipendenti è pari o inferiore alla media degli occupati
nell'anno di assunzione. La nuova deduzione di euro 15.000 non è alternativa alle
altre deduzioni già contemplate dall'art. 11, D.Lgs. 446/1997, in particolar modo quelle
per contributi assicurativi e da "cuneo fiscale".
ALTERNATIVITA' DELLE DEDUZIONI DEL CUNEO FISCALE
L’applicazione del cuneo fiscale di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), nn. 2, 3) e 4), D.Lgs.
446/1997 e, quindi, la deduzione base, la deduzione maggiorata e la deduzione per
contributi previdenziali ed assistenziali è
alternativa a quelle previste da altre deduzioni contenute nello stesso articolo, così
come previsto dal co. 4- septies7. Si tratta, in particolare, delle deduzioni stabilite dalle
seguenti norme:
- art. 11, co. 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 446/1997: spese per apprendisti, disabili,
personale assunto mediante contratti di formazione e lavoro, nonché costi per il
personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo (compresi quelli sostenuti dai consorzi
tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo);
- art. 11, co. 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997: deduzione pari a 1.850 per ogni dipendente,
fino ad un massimo di 5, nel caso di imprese aventi componenti positivi rilevanti non
eccedenti l'importo di euro 400.000 su base annua.
Ogni soggetto passivo Irap è quindi obbligato a valutare la convenienza delle singole
deduzioni, confrontando l'ammontare della deduzione da "cuneo fiscale" con quello
risultante in base disposizioni alternative sopra elencate. Ai fini della valutazione in
esame, occorre tenere in considerazione che le deduzioni relative alla riduzione del
cuneo fiscale non trovano applicazione con riferimento alle seguenti fattispecie:
contratti di lavoro diversi da quello subordinato, come quelli stipulati con amministratori,
collaboratori coordinati e continuativi, anche qualora non sia previsto un termine di
conclusione del rapporto (R.M. 4.4.2008, n. 132/E); dipendenti che operano presso
strutture produttive estere (cantieri, filiali, sedi secondarie, ecc.), il cui valore della
produzione - essendo prodotto al di fuori del territorio dello Stato – è escluso dalla base
imponibile Irap (C.M. 61/E/2007). Per i Dipendenti che operano presso strutture
produttive estere (cantieri, filiali, sedi secondarie, ecc.), il relativo costo , essendo
prodotto al di fuori del territorio dello Stato, è escluso dalla base imponibile Irap (C.M.
61/E/2007).
NOVITA' 2014 : dal 2014 si potrà beneficiare sia delle deduzioni da cuneo che da
incremento della base occupazionale ( ma sempre tenendo conto dei limiti massimi )
in quanto non è stata più riproposta l'alternatività con la deduzione da cuneo .
TABELLA DEDUZIONI E DETRAZIONI IRAP REGIONALI 2013
ella delle Deduzioni e delle Detrazioni Regionali relativi al lavoro dipendente
Regione/Pro Codice
vincia
deduzione
autonoma
(col.2)
(col.1)
DEDUZIONE
codice 1
Art. 1, L. R. Piemonte n. 19 del 3/8/2010 modificato dall'art. 36 L.R. n. 5 del 4/5/2012.
I soggetti passivi del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al
31.12.2010 il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre dalla base
imponibile IRAP un importo forfetario nel limite massimo annuo di:
- 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno
compiuto;
- 30.000 euro per ogni nuovo lavoratore ultracinquantenne o al di sotto dei trentacinque anni assunto a
partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto.
Detto importo va adeguato all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno.
La deduzione può essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neo-assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, che al termine del periodo di imposta risultino
in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo
sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta.
E' necessario che i lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione Piemonte e
avere il domicilio fiscale in uno dei comuni del Piemonte per tutto il periodo in cui si usufruisce
dell’agevolazione.
L'agevolazione non può comunque superare il costo del singolo dipendente e non è cumulabile le con
analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge
296/2006.
codice 2
Art. 12, comma 4, della legge provinciale n. 25 del 27/12/2012 - Criteri attuativi deliberazione di Giunta
provinciale 22 febbraio 2013 n. 279.
Deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai dipendenti del settore privato correlate
ad incrementi di produttività, in attuazione degli accordi di secondo livello, anche territoriali, che assumano
a riferimento precisi indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/ efficienza/ innovazione, oppure
in alternativa, le altre misure previste dall’art. 2 del DPCM 22/1/2013.
La deduzione è concessa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 e per i due
successivi per l'importo complessivo degli incrementi salariali di ciascun dipendente nel limite massimo di
5.000 euro annui e indipendentemente dal reddito dei beneficiari.
codice 3
Art. 12, comma 9, della legge provinciale n. 25 del 27/12/2012.
Deduzione dalla base imponibile dell’IRAP per i soggetti passivi del settore privato, per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 e per il successivo, dei costi sostenuti nel medesimo
periodo d'imposta relativi al personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di contratti di solidarietà
espansivi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19/12/1984, n. 863.
La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non sia già deducibile dalla base
imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.
Provincia di
Trento
(cod.18)
codice 4
Art. 12, comma 9 bis, della legge provinciale n. 25 del 27/12/2012, introdotto dall’articolo 5 della legge
provinciale n.9 del 15/5/2013 - Criteri attuativi deliberazione di Giunta provinciale n. 2132 dell’11/10/2013.
Deduzione dalla base imponibile dell’IRAP per i soggetti passivi del settore privato, per i due periodi
imposta successivi a quello in corso al 31/12/2012 dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta, per il
personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano – a
fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il
pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale
assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età. La deduzione opera se dalla predetta assunzione
deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile
dalla base imponibileIrap ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.
Toscana
(cod.17)
codice 1
Piemonte
(cod.13)
Provincia di
Trento
(cod.18)
Provincia di
Trento
(cod.18)
Art. 2 L. R.Toscana n.77 del 27/12/2012 – Regolamento attuativo n. 48/R del 26/8/2013.
Deduzione dalla base imponibile dell’IRAP , per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2012, delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2013 con contratto a tempo
indeterminato o determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell’articolo 5
quindecies, comma 1, lettera d bis) della L. R. n. 35 del 20/3/2000.
La deduzione è concessa alle micro, piccole e medie imprese, di cui al Regolamento CEE n. 800/2008 della
Commissione, Allegato I) che risultino:
- iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- avere la sede o l’unità operativa che ha effettuato l’assunzione sul territorio della Regione Toscana;
- non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
Spetta per i lavoratori:
- iscritti liste mobilità L.223/1991-D.L. 148/1993:
- percettori di mobilità in deroga;
- licenziati a partire dal 1° gennaio 2008 per giustificato motivo oggettivo di cui alla L.604/1966 che alla
data dell’assunzione siano in stato di disoccupazione.
L’importo ammesso in deduzione è pari al costo del lavoro ai fini Irap, così come stabilito dal D.Lgs. n.
446/97 sostenuto dall’impresa per ciascun dipendente e rientra nella disciplina del regime “de minimis”.
Provincia di
Bolzano
(cod.3)
Provincia di
Bolzano
(cod.3)
Umbria
(cod.19)
codice 1
Art. 21-bis, comma 13-ter, della legge provinciale n. 9 del 11/8/1998, introdotto dall’articolo 1, comma 5,
della legge provinciale n. 22 del 20/12/2012.
Deduzione dalla base imponibile dell’IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31/12/2012, ai soggetti di cui all’articolo 16, commi 1 e 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo
minimo pari a 500,00 euro.
La deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, è
pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d’imposta che ottengono
anche il certificato audit famiglia e lavoro l’importo della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per
dipendente beneficiario.
codice 2
Art. 21-bis, comma 13-quater, della legge provinciale n. 9 del 11/8/1998, introdotto dall’articolo 7, comma
1, della legge provinciale n. 12 del 17/9/2013 pubblicata supplemento n. 2 del B.U. n. 39 del 24/9/2013.
Deduzione dalla base imponibile dell’IRAP, a decorrere dal 25/9/2013 fino al periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 15/12/1997, n. 446, dei costi del lavoro, per il personale non occupato da almeno sei mesi,
assunto a tempo indeterminato dal 25/9/2013.
La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto
a tempo indeterminato, ma solo per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o
inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione sia avvenuta a
partire dal 25/9/2013.
La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione, o dalla data di trasformazione, e
spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in
base alla normativa statale o provinciale vigente.
codice 1
Art. 5 legge regionale Umbria n. 4 del 30/3/2011.
Deduzione dell'IRAP per i soggetti passivi del settore privato di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 446/1997 che
nell’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data
del 31/12/20120.
La deduzione è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo
indeterminato, incrementato al settantacinque per cento nei casi di:
1. assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di
assunzione di persone di sesso femminile;
2. acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al D.L.
23/12/2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e al D.Lgs. n.8 luglio
1999, n. 270;
3. acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali;
4. assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese di cui ai punti 2) e 3) in numero non
inferiore a trenta dipendenti.
La deduzione si applica, come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 5/3/2012, ai tre
anni d’imposta successivi al 31/12/2012.
La deduzione decade se nei quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il
numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla
data del 31/12/2010.
Ad eccezione dei casi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 in cui è ammessa la deduzione incrementata al 75%,
non possono usufruire della deduzione “base” (pari al 50% del costo di ogni nuovo dipendente incrementale
assunto a tempo indeterminato) le imprese per cui l’incremento occupazionale derivi dall’assorbimento a
qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di
operazioni societarie straordinarie.
Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo anche indirettamente
ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.
Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione “base” in riferimento a tutti i
lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l’incremento occupazionale non derivi dallo
svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.
I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e
con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Regione/Pro Codice
vincia
detrazione
autonoma
(col. 3)
(col.1)
Provincia di
Trento
(cod.18)
codice 2
DETRAZIONE
Art. 27 della legge provinciale n. 27 del 27/12/2010, come modificato dall’art.10 della legge provinciale n.
18 del 27/12/2011.
Detrazione dell'IRAP per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due
successivi, riconosciuta ai soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni
di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale.
Spetta una detrazione dall’IRAP, dovuta alla provincia, pari al 90% dell’importo del contributo versato nel
corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La detrazione non può in ogni caso superare
0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.
I criteri per consentire agli enti bilaterali di accreditarsi sono definiti nella deliberazione di Giunta
provinciale n. 911 del 17/5/2013.
Le imprese associate l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino (EBAT), accreditato con la deliberazione di
Giunta provinciale n. 1713 del 23/8/2013, hanno diritto alla detrazione per l’anno d’imposta 2013.
Deduzione per i neo assunti del 2014
Regione Toscana
La Legge Regionale della Toscana n.79 del 24/12/2013, all'art. 9, riconosce la deduzione dalla base
imponibile per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, delle spese
sostenute per il personale dipendente assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato ai
sensi dell’articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis) della L. R. n. 35 del 20/3/2000.
La deduzione si applica anche per il costo del personale a tempo determinato limitatamente agli
assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni.
Per le modalità applicative si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 48/R 26/8/2013 di attuazione dell’articolo della L.R. 77 del 27/12/2012(relativo alle
agevolazioni sulle nuove assunzioni 2013).
IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP UNICO 2014
Le deduzioni del costo del personale vanno indicate in dichiarazione attraverso la
compilazione dei seguenti righi :
-IS 1 : deduzione contributi Inail;
-IS 2: deduzione forfetaria da euro 4.600 a euro 9.200 per ciascun dipendente assunto
con contratto a tempo indeterminato; limite aumentato a euro 10.600 ovvero 15.200
per i lavoratori che si trovano nelle aree svantaggiate ovvero per coloro che hanno
meno di 35 anni o per i lavoratori di sesso femminile;
-IS 3: deduzione contributi previdenziali;
-IS 4: deduzione spese per apprendisti,disabili,personale assunto con contratto di
formazione lavoro e per gli addetti alla ricerca e sviluppo.
La deduzione del Cuneo fiscale è alternativa :
-alle deduzioni per apprendisti,disabili,personale assunto con contratto di formazione
lavoro e per gli addetti alla ricerca e sviluppo;
-alla deduzione forfettaria di euro 1.850 fino a cinque dipendenti.
ULTERIORI DEDUZIONI IN BASE AL VALORE DELLA PRODUZIONE
TABELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DEL
PRODUZIONE ( Art.11 D.L. 446-97 n.4-bis lett.A)
VALORE
SOGGETTI IRES: TABELLA 2013
VALORE
PRODUZIONE
180.759,91
FINO
A EURO
7.350
SUPERIORE A 180.759,91 MA NON A EURO
180.839,91
5.500
SUPERIORE A 180.839,91 MA NON A EURO
180.919,91
3.700
SUPERIORE A 180.919,91 MA NON A EURO
180.999,91
1.850
DELLA
SOGGETTI IMPRESE INDIVIDUALI, LAVORATORI AUTONOMI E
SOCIETA' DI PERSONE SENZA OPZIONE: TABELLA 2013
VALORE
PRODUZIONE
180.759,91
FINO
A EURO
9.500
SUPERIORE A 180.759,91 MA NON A EURO
180.839,91
7.125
SUPERIORE A 180.839,91 MA NON A EURO
180.919,91
4.750
SUPERIORE A 180.919,91 MA NON A EURO
180.999,91
2.375
TALE DEDUZIONE DEVE ESSERE RAGGUAGLIATA ALLA DURATA
DEL PERIODO D'IMPOSTA.
LE NUOVE TABELLE VALIDE PER IL 2014 RELATIVE AL VALORE
DELLA PRODUZIONE
SOGGETTI
IRES PER IL 2014: AUMENTO LEGGE STABILITA'
VALORE
PRODUZIONE
180.759,91
FINO
A EURO
8.000
SUPERIORE A 180.759,91 MA NON A EURO
180.839,91
6.000
SUPERIORE A 180.839,91 MA NON A EURO
180.919,91
4.000
SUPERIORE A 180.919,91 MA NON A EURO
180.999,91
2.000
SOGGETTI IMPRESE INDIVIDUALI ,LAVORATORI AUTONOMI E
SOCIETA' DI PERSONE SENZA OPZIONE PER IL 2014: AUMENTO
LEGGE STABILITA'
VALORE
PRODUZIONE
180.759,91
FINO
A EURO
10.500
SUPERIORE A 180.759,91 MA NON A EURO
180.839,91
7.875
SUPERIORE A 180.839,91 MA NON A EURO
180.919,91
5.250
SUPERIORE A 180.919,91 MA NON A EURO
180.999,91
2.625
LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRAP PER LE IMPRESE DAL 2014
Premessa generale
Il Decreto n. 66-2014 conferma il taglio del 10% dell’IRAP , la cui aliquota principale
diminuirà dal 3,9 al 3,5%, e la riduzione opererà “a regime” dal 2014 con effetto
quindi dalla dichiarazione IRAP 2015. Viene confermata la facoltà, per le Regioni a
statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all’azzeramento che di
aumentarle fino ad un massimo dello 0,92% ; solo le Pubbliche Amministrazioni
sono escluse dalla riduzione in quanto per esse è stata confermata l’aliquota
dell’8,5%. I benefici delle “nuove” aliquote si avranno già in sede di versamento del
1° acconto IRAP 2014 ma solo se viene adottato il metodo previsionale ; infatti , se si
utilizza il metodo storico , non si ha alcun vantaggio in quanto l’acconto è determinato
assumendo, come base di riferimento il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014
riportante l’imposta dovuta nel 2013 calcolata sulle aliquote 2013. Una considerazione
oggettiva sulla norma appare obbligatoria: la riduzione dell’IRAP del 10% sulle
aliquote non incide sulle componenti della sua base imponibile e certamente
sarebbe stata preferibile una deduzione maggiore al fine di incentivare la
produttività delle imprese.
Le nuove aliquote Irap previste dal Decreto Renzi
Il decreto prevede una diminuzione generalizzata delle aliquote a seconda della
tipologia del soggetto:- le imprese e i professionisti beneficiano di una diminuzione
dell’aliquota base dal 3,9 al 3,5%; - le concessionarie dal 4,20 al 3,80%; - per le
banche ed altri enti finanziari si passa dal 4,65 al 4,20%; - per le assicurazioni la
riduzione va dal 5,9 al 5,30%; - per le imprese agricole l’aliquota si riduce dall’1,90
all’1,70%. La novità ha effetto con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013 e , ai fini pratici, per le società aventi periodo
di imposta coincidente con l’anno solare la novità troverà applicazione con riferimento
al periodo di imposta 2014. Tuttavia gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote
sono di fatto “spostati ” al momento in cui le imprese verseranno il saldo del 2014
ovvero il 16 giugno 2015 e quindi al momento del versamento del primo acconto
IRAP con il metodo previsionale (scadenza del 16 giugno 2014) le imprese
dovranno determinare le imposte dovute sulla base di aliquote intermedie (superiori
rispetto all’importo dell’aliquota base ridotta per effetto del decreto in oggetto). In
pratica le imprese e i professionisti calcoleranno il primo acconto eventualmente
dovuto ed il secondo acconto applicando l’aliquota intermedia del 3,70% e in sede di
saldo applicheranno l’aliquota del 3,50% scomputando i maggiori acconti versati . Il
vero guadagno , poco o tanto che sia, si materializza pertanto solo per coloro che
calcolano l'acconto con il metodo previsionale (fatti salvi i rischi in cui la previsione
dovesse risultare inesatta dando origine alla sanzione per insufficiente versamento
pari al 30% dell’importo non versato) e non per i contribuenti che lo calcolano con il
metodo storico (si ricorda che con il metodo storico l'acconto non può essere inferiore
al 101,50% dell'imposta dell'anno precedente per le società di capitale e al 100% per le
ditte individuali e le società di persone).Le aliquote intermedie per la determinazione
degli acconti sono le seguenti : -Aziende private e professionisti 3,70%;-Banche ed
enti finanziari 4,40%;-Assicurazioni 5,60%;-Imprese concessionarie 4,00%;Produttori agricoli 1,80% .
TABELLA OPERATIVA PRATICA
SOGGETTI
ALIQUOTA 2014
Imprese in generale
Banche e
finanziari
altri
ALIQUOTA 2013
3,50%
3,90%
soggetti 4,20%
4,65%
Imprese di assicurazione
5,30%
5,90%
Imprese
del
settore 1,70%
agricolo (incluse coop. di
piccola pesca e loro
consorzi)
1,90%
Concessionari di servizi ed 3,80%
opere pubbliche
4,20%
Le aliquote intermedie per la determinazione degli acconti sono le seguenti :
-Aziende private e professionisti 3,70%;
-Banche ed enti finanziari 4,40%;
-Assicurazioni 5,60%;
-Imprese concessionarie 4,00%;
-Produttori agricoli 1,80% .
CELESTE VIVENZI
Scarica

la determinazione fiscale della base imponibile